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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8944 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 29297/2022 R.Gen.Aff.Cont trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi il 24.9.2025
TRA
(CF ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
CO EL – Pozzuoli, alla Via Antonio Cacciapuoti n. 6, presso lo studio degli Avv.ti FRANCESCO SPENA, GIOVANNI SPENA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
- ATTRICE
CONTRO
, con sede in Napoli, alla Via Tribunali 253, CF: Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., Soprintendente Dott.ssa , P.IVA_1 Controparte_3 rappresentata e difesa in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce al presente atto ex art. 83 3.co c.p.c. e 18 co. 5 D.M. 44/2011, dagli Avv.ti Francesco PE e
RL PE (C.F.: ), con cui elett.te domicilia in Napoli, alla Via C.F._2
Posillipo, 239, presso lo Studio del Prof.Avvocato Giovanni Leone
CONVENUTO
Oggetto: domanda di rimborso spese artt. 886 e 887 c.c. Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal
04.07.2009.
, premettendo di essere proprietaria di un appezzamento di terreno di circa Parte_1
1162 mq sito Bacoli, al Viale Olimpico, in catasto al foglio n.14, p.lla 371, confinante a nord con il terreno di proprietà del , identificato al foglio 14, p.lla Controparte_2
2029 -già 373-, ha esposto che: tra i due fondi sopra descritti esiste un “dislivello di oltre due metri di altezza” che comporta “continui dilavamenti e smottamenti del terreno nel fondo servente di proprietà della attrice”; tale condizioni dei luoghi e l'inerzia del Controparte_2
, costringevano l'istante a provvedere alla costruzione di un muro di
[...]
contenimento lungo il confine tra le due proprietà sostenendo una spesa di € 40.000,00.
Sulla base di tali premesse ed invocando l'applicazione dell'art. 887 c.c. parte attrice ha citato in giudizio il chiedendo al Tribunale, previo Controparte_2
accertamento dell'esistenza del predetto dislivello naturale tra i fondi, la condanna del convenuto al rimborso dell'importo già sostenuto per la realizzazione dell'indicato muro di
€ 40.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria vertendo la controversia in materia di diritti reali.
Nel merito ha contestato la ricorrenza dei presupposti della disposizione invocata dell'art. 887 c.c., l'erroneità della ricostruzione dello stato dei luoghi offerta dalla parte attrice nonché
l'insufficienza della documentazione prodotta per giustificare la realizzazione del muro e l'esborso che ella assume di avere sostenuto per la sua edificazione.
1. Tanto premesso, la domanda è anzitutto procedibile avendo parte attrice su ordine del giudice provveduto ad instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria che si è concluso con il verbale negativo del 1.4.2023 allegato alla nota di deposito del
29.01.2024.
Nel merito la domanda va respinta.
Il Tribunale, a fronte delle molteplici censure sollevate da parte convenuta, ritiene di dovere fare applicazione del principio della ragione più liquida - che, per esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 cod. proc. civ. (cfr., Cass.
2909/17, Cass 5805/17, Cass. n. 26242/2015 e Cass. S.U. n. 9936/ 2014) - per cui l'esame della domanda giudiziale va limitata al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Dirimente ai fini del rigetto della domanda formulata da parte attrice è la mancanza di una adeguata prova in ordine alla effettiva realizzazione del muro di contenimento ed al pagamento della spesa che ella afferma di avere sostenuto e della quale ha domandato il rimborso al convenuto.
a sostegno di questi dati essenziali (insieme ad altri) per l'accoglimento Parte_1
della domanda si è limitata a produrre una offerta della ditta ED (doc. 11 allegato all'atto di citazione) privo di data e che ad ogni modo contiene solo un generico riferimento alla realizzazione di “un muro”, senza alcuna indicazione né di dove dovesse essere realizzato, né della eventuale funzione di contenimento dello stesso e, quindi, delle ragioni della sua realizzazione. Inoltre ha deposito un contratto di appalto (doc 12 della produzione) allegata all'atto di citazione) che è rappresentato da un documento dattiloscritto privo della sottoscrizione dalle parti, per cui non può che reputarsi in sé privo di efficacia probatoria.
Peraltro anche tale contratto non contiene alcun dato dal quale ricavare l'ubicazione di tale muro da costruire, la sua funzione e le caratteristiche costruttive.
A ciò si aggiunga che parte attrice in ogni caso non ha provato né chiesto di provare il pagamento della spesa richiesta e pur a fronte della specifica contestazione svolta dalla parte convenuta si è limitata a reiterare le medesime argomentazioni dell'atto introduttivo ed a richiamare la documentazione il cui insufficiente valore probatorio è già stato valutato.
Per tali ragioni la domanda attorea va respinta. Le spese del presente giudizio nei rapporti vanno regolamentate secondo il naturale Co principio della soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice in favore del
, liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo Controparte_2 secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss (fascia di valore da 26.001,00 a 56,000 ), per tutte le fasi previste ed applicando i valori medi per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t.,
a) respinge la domanda di parte attrice;
b) condanna al pagamento della spese legali sostenute dalla Parte_1 parte convenuta che liquida in euro € 7.916,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%
Napoli, 8 ottobre 2025
Dott.ssa Valeria Conforti
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In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 29297/2022 R.Gen.Aff.Cont trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi il 24.9.2025
TRA
(CF ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
CO EL – Pozzuoli, alla Via Antonio Cacciapuoti n. 6, presso lo studio degli Avv.ti FRANCESCO SPENA, GIOVANNI SPENA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
- ATTRICE
CONTRO
, con sede in Napoli, alla Via Tribunali 253, CF: Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., Soprintendente Dott.ssa , P.IVA_1 Controparte_3 rappresentata e difesa in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce al presente atto ex art. 83 3.co c.p.c. e 18 co. 5 D.M. 44/2011, dagli Avv.ti Francesco PE e
RL PE (C.F.: ), con cui elett.te domicilia in Napoli, alla Via C.F._2
Posillipo, 239, presso lo Studio del Prof.Avvocato Giovanni Leone
CONVENUTO
Oggetto: domanda di rimborso spese artt. 886 e 887 c.c. Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal
04.07.2009.
, premettendo di essere proprietaria di un appezzamento di terreno di circa Parte_1
1162 mq sito Bacoli, al Viale Olimpico, in catasto al foglio n.14, p.lla 371, confinante a nord con il terreno di proprietà del , identificato al foglio 14, p.lla Controparte_2
2029 -già 373-, ha esposto che: tra i due fondi sopra descritti esiste un “dislivello di oltre due metri di altezza” che comporta “continui dilavamenti e smottamenti del terreno nel fondo servente di proprietà della attrice”; tale condizioni dei luoghi e l'inerzia del Controparte_2
, costringevano l'istante a provvedere alla costruzione di un muro di
[...]
contenimento lungo il confine tra le due proprietà sostenendo una spesa di € 40.000,00.
Sulla base di tali premesse ed invocando l'applicazione dell'art. 887 c.c. parte attrice ha citato in giudizio il chiedendo al Tribunale, previo Controparte_2
accertamento dell'esistenza del predetto dislivello naturale tra i fondi, la condanna del convenuto al rimborso dell'importo già sostenuto per la realizzazione dell'indicato muro di
€ 40.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria vertendo la controversia in materia di diritti reali.
Nel merito ha contestato la ricorrenza dei presupposti della disposizione invocata dell'art. 887 c.c., l'erroneità della ricostruzione dello stato dei luoghi offerta dalla parte attrice nonché
l'insufficienza della documentazione prodotta per giustificare la realizzazione del muro e l'esborso che ella assume di avere sostenuto per la sua edificazione.
1. Tanto premesso, la domanda è anzitutto procedibile avendo parte attrice su ordine del giudice provveduto ad instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria che si è concluso con il verbale negativo del 1.4.2023 allegato alla nota di deposito del
29.01.2024.
Nel merito la domanda va respinta.
Il Tribunale, a fronte delle molteplici censure sollevate da parte convenuta, ritiene di dovere fare applicazione del principio della ragione più liquida - che, per esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 cod. proc. civ. (cfr., Cass.
2909/17, Cass 5805/17, Cass. n. 26242/2015 e Cass. S.U. n. 9936/ 2014) - per cui l'esame della domanda giudiziale va limitata al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Dirimente ai fini del rigetto della domanda formulata da parte attrice è la mancanza di una adeguata prova in ordine alla effettiva realizzazione del muro di contenimento ed al pagamento della spesa che ella afferma di avere sostenuto e della quale ha domandato il rimborso al convenuto.
a sostegno di questi dati essenziali (insieme ad altri) per l'accoglimento Parte_1
della domanda si è limitata a produrre una offerta della ditta ED (doc. 11 allegato all'atto di citazione) privo di data e che ad ogni modo contiene solo un generico riferimento alla realizzazione di “un muro”, senza alcuna indicazione né di dove dovesse essere realizzato, né della eventuale funzione di contenimento dello stesso e, quindi, delle ragioni della sua realizzazione. Inoltre ha deposito un contratto di appalto (doc 12 della produzione) allegata all'atto di citazione) che è rappresentato da un documento dattiloscritto privo della sottoscrizione dalle parti, per cui non può che reputarsi in sé privo di efficacia probatoria.
Peraltro anche tale contratto non contiene alcun dato dal quale ricavare l'ubicazione di tale muro da costruire, la sua funzione e le caratteristiche costruttive.
A ciò si aggiunga che parte attrice in ogni caso non ha provato né chiesto di provare il pagamento della spesa richiesta e pur a fronte della specifica contestazione svolta dalla parte convenuta si è limitata a reiterare le medesime argomentazioni dell'atto introduttivo ed a richiamare la documentazione il cui insufficiente valore probatorio è già stato valutato.
Per tali ragioni la domanda attorea va respinta. Le spese del presente giudizio nei rapporti vanno regolamentate secondo il naturale Co principio della soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice in favore del
, liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo Controparte_2 secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss (fascia di valore da 26.001,00 a 56,000 ), per tutte le fasi previste ed applicando i valori medi per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t.,
a) respinge la domanda di parte attrice;
b) condanna al pagamento della spese legali sostenute dalla Parte_1 parte convenuta che liquida in euro € 7.916,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%
Napoli, 8 ottobre 2025
Dott.ssa Valeria Conforti
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