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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente
IV IC, RE
DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni N. 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2324 TARSU/TIA 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 250354 IRAP 2011
- ESTRATTO DI RUOLO n. 250057 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 678/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia la Corte,
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza dei presunti crediti tributari sottesi agli estratti di ruolo in oggetto, alle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare prescritti i presunti crediti tributari sottesi agli estratti di ruolo in oggetto, alle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi in oggetto , limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, dichiarare la nullità degli stratti di ruolo, delle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso, per difetto di qualità di Ufficiale della Riscossione dei soggetti che hanno sottoscritto e notificato gli atti,
difetto di delega del firmatario e/o difetto di motivazione;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità degli estratti di ruolo, delle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'annullamento del carico tributario relativo agli estratti di ruolo, alle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare il valore minore del carico tributario in odio al ricorrente e sotteso alle cartelle di pagamento di cui all'oggetto limitatamente ai diritti sottesi agli estratti di ruolo, alle cartelle impugnate con il presente ricorso;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Resistente/Appellato: Voglia la Corte, dichiarare inammissibile il ricorso per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 giugno 2025, Ricorrente_1 ha impugnato gli estratti di ruolo indicati in epigrafe.
Gli atti presupposti non gli sarebbero mai stati notificati e di essi sarebbe venuto a conoscenza solo in seguito ad una richiesta di accesso agli atti.
Premesso che nel caso di specie i ruoli sarebbero autonomamente impugnabili, dal momento che l'iscrizione può causare un pregiudizio al contribuente, ha eccepito la decadenza e la prescrizione dei crediti sottesi e oggetto delle cartelle di pagamento.
Ha, quindi, concluso per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio, concludendo per l'inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Gli estratti di ruolo, per espressa disposizione normativa (art. 12, comma 4 bis D.P.R. n. 602/1973) non sono impugnabili, salvo il caso in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, nel caso di specie ricondotto dall'odierno ricorrente alla “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il Ricorrente_1 evidenzia, a questo proposito, di essere titolare di una rivendita di tabacchi (Num_1 e Ricevitoria Lotto Num_2 in Quartu Sant'Elena) e di essere prossimo al rinnovo della concessione prevista dall' art. 25 L. 1293/57 per la sua gestione. Il rinnovo, a suo avviso, sarebbe “messo in pericolo” dall'emissione degli atti impugnati.
Si tratta all'evidenza di un pregiudizio prospettato in termini del tutto generici e soprattutto carente del requisito dell'attualità, richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione per consentire la deroga alla regola generale di preclusione della tutela anticipata (v. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 13094 del 16/05/2025 (Rv.
674847 - 01).
La domanda non è, quindi, ammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente
IV IC, RE
DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni N. 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2324 TARSU/TIA 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 250354 IRAP 2011
- ESTRATTO DI RUOLO n. 250057 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 678/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia la Corte,
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza dei presunti crediti tributari sottesi agli estratti di ruolo in oggetto, alle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare prescritti i presunti crediti tributari sottesi agli estratti di ruolo in oggetto, alle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi in oggetto , limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, dichiarare la nullità degli stratti di ruolo, delle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso, per difetto di qualità di Ufficiale della Riscossione dei soggetti che hanno sottoscritto e notificato gli atti,
difetto di delega del firmatario e/o difetto di motivazione;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità degli estratti di ruolo, delle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'annullamento del carico tributario relativo agli estratti di ruolo, alle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare il valore minore del carico tributario in odio al ricorrente e sotteso alle cartelle di pagamento di cui all'oggetto limitatamente ai diritti sottesi agli estratti di ruolo, alle cartelle impugnate con il presente ricorso;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Resistente/Appellato: Voglia la Corte, dichiarare inammissibile il ricorso per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 giugno 2025, Ricorrente_1 ha impugnato gli estratti di ruolo indicati in epigrafe.
Gli atti presupposti non gli sarebbero mai stati notificati e di essi sarebbe venuto a conoscenza solo in seguito ad una richiesta di accesso agli atti.
Premesso che nel caso di specie i ruoli sarebbero autonomamente impugnabili, dal momento che l'iscrizione può causare un pregiudizio al contribuente, ha eccepito la decadenza e la prescrizione dei crediti sottesi e oggetto delle cartelle di pagamento.
Ha, quindi, concluso per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio, concludendo per l'inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Gli estratti di ruolo, per espressa disposizione normativa (art. 12, comma 4 bis D.P.R. n. 602/1973) non sono impugnabili, salvo il caso in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, nel caso di specie ricondotto dall'odierno ricorrente alla “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il Ricorrente_1 evidenzia, a questo proposito, di essere titolare di una rivendita di tabacchi (Num_1 e Ricevitoria Lotto Num_2 in Quartu Sant'Elena) e di essere prossimo al rinnovo della concessione prevista dall' art. 25 L. 1293/57 per la sua gestione. Il rinnovo, a suo avviso, sarebbe “messo in pericolo” dall'emissione degli atti impugnati.
Si tratta all'evidenza di un pregiudizio prospettato in termini del tutto generici e soprattutto carente del requisito dell'attualità, richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione per consentire la deroga alla regola generale di preclusione della tutela anticipata (v. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 13094 del 16/05/2025 (Rv.
674847 - 01).
La domanda non è, quindi, ammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).