TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 15857/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 15857/2021 promosso da
C.F. rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
GRAZIA LUCIA SALEMI, C.F. , elettivamente domiciliato in Vico San C.F._2
Giovanni n. 30, Paternò (CT); opponente contro già C.F. , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, mediante la mandataria rappresentata e Controparte_2 difesa dall'AVV. MARCO ROSSI, C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._3
Vicolo San Bernardino n. 5A, Verona;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di conto corrente bancario – onere della prova.
All'udienza del 04.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4343/2021, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di Controparte_1
con il quale è stato ingiunto al suddetto il pagamento di euro 22.371,24, oltre interessi e spese.
[...]
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il titolo posto alla base dell'ingiunzione è il contratto di conto corrente n. 01074-56170 (poi IFIS
n. 63884) con concessione di scopertura di euro 4.000,00, concluso in data 20.09.2007 da
[...]
con revocato con comunicazione di Parte_1 Controparte_3 Parte_2 del 16.09.2016 (sul versante attivo, il credito, nell'originaria titolarità di
[...] [...]
è transitato poi nella titolarità di e di seguito in quella CP_3 Parte_2 dell'odierna opposta , nei termini che si esporranno meglio infra). Controparte_1
L'opponente ha contestato l'ammontare del credito per l'assenza di prova scritta, non avendo la società opposta prodotto gli estratti conto e gli estratti scalari e non essendo sufficiente ai fini probatori l'estratto ex art. 50 t.u.b. depositato. ha inoltre lamentato il superamento Parte_1
ab origine del tasso soglia degli interessi (con conseguente nullità della relativa pattuizione),
l'applicazione di interessi anatocistici e c.m.s. illegittimi e l'indeterminabilità del tasso di interesse moratorio;
ha inoltre chiesto assegnarsi termine per l'esperimento del procedimento di mediazione.
L'opponente ha dunque chiesto emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto tutta la documentazione afferente al rapporto bancario e ammettersi c.t.u. contabile e, nel merito, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'invalidità del Decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova del presunto credito per tutte le motivazioni esposte e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo il
Decreto ingiuntivo opposto;
b) in subordine, e senza recesso alcuno dalla superiore domanda, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole relative al contratto di conto corrente in oggetto, stante
l'illegittimità degli interessi corrispettivi e/o di mora applicati oltre soglia o comunque superiori ex art. 118 TUB nonché in virtù della mancata pattuizione per iscritto del saggio del tasso di mora;
c) accertare e dichiarare l'illegittimità della Commissione di IM PE;
d) revocare, riformare, dichiarare nullo o con qualunque altra forma porre nel nulla il Decreto
Ingiuntivo opposto per i motivi esposti in fatto ed in diritto e/o in subordine rideterminare la somma esatta dovuta dal sig. determinata dalla espletanda CTU contabile che sin d'ora si Parte_1
richiede e che tenga conto delle contestazioni sopra esposte;
e) ritenere e dichiarare l'illegittimità della Commissione di IM PE e di tutte le altre commissioni applicate dalla banca per il rapporto succitato, rideterminare la somma eventualmente dovuta previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto e di quelli a scalare dalla data del rapporto sino alla revoca degli affidi.
f) e per l'effetto riformare il Decreto Ingiuntivo opposto e/o rideterminare la somma ingiunta in dipendenza del contratto in oggetto”.
Si è costituita e, premessa la propria legittimazione in quanto Controparte_1
cessionaria del credito di cui trattasi a seguito di cessione in blocco ex art 58 t.u.b. effettuata a suo favore da ha contestato le doglianze avversarie affermando di aver Parte_2 assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante con la produzione della documentazione allegata al ricorso monitorio e ha, altresì, affermato la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, la legittimità della commissione massimo scoperto (che risulta essere chiaramente determinata nelle clausole contrattuali) e del tasso di interesse, anche moratorio, contrattualmente pattuito.
La società opposta ha quindi chiesto rigettarsi le istanze istruttorie di parte opponente e ha così concluso:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedersi il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 22.371,24 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma”. Controparte_1
Con ordinanza del 22.3.2023, rilevato che l'opposizione si fonda su prova scritta e tenuto conto della mancata produzione degli estratti conto integrali da parte della società creditrice, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione, il cui verbale negativo è stato depositato dalla parte opposta in data 18.11.2023. Successivamente, assegnati i termini ai sensi dell'art. 183, co. VI c.p.c. ratione temporis applicabile, è stata rigettata, con ordinanza del 14.03.2025, la richiesta di ammissione di c.t.u. formulata dall'opponente
2. Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
Così ricostruiti domande, eccezioni e procedimento, l'opposizione è da accogliere per i seguenti motivi.
Va preliminarmente chiarito che risulta provata la titolarità del credito e, conseguentemente, la legittimazione attiva di Infatti, quest'ultima è divenuta titolare del credito Controparte_1 all'esito di una cessione in blocco della quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art 1264 c.c.
In merito alla cessione di crediti è principio ricorrente in giurisprudenza (si veda Cass. civ., Sez.
II, n. 18016/2018) quello della sua immediata vincolatività, in quanto contratto traslativo ad effetti obbligatori il cui perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario;
quest'ultimo, dunque, assume la qualità di nuovo titolare della posizione creditoria, unico legittimato a pretendere la prestazione, indipendentemente dalla conoscenza che della cessione abbia il debitore ceduto, anche nel caso in cui sia del tutto mancata la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c., in quanto la notificazione della cessione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
In particolare, nella ipotesi di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n.
385/1993 è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art 1264
c.c. (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 29.09.20, n. 20495).
Al fine di dimostrare la titolarità del credito ceduto non può ritenersi necessaria la produzione del contratto di cessione, in quanto, nella misura in cui l'avviso di cessione unitamente alla condotta dell'istituto di credito sia sufficiente a garantire l'identificazione del titolare del diritto e ad evitare conflitti tra legittimati, non sussiste ragione per esigere il deposito del contratto in originale, risultando comunque il medesimo provato per relationem mediante l'avviso medesimo e non trattandosi, comunque, di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Tanto premesso, nel caso in esame è stata provata la titolarità del credito in capo a Controparte_1
e la conseguente legittimazione attiva, in quanto nel fascicolo monitorio sono stati
[...] prodotti l'atto di cessione e la comunicazione al correntista dell'intervenuta cessione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di data 18.03.2019 (il cui possesso da parte dell'odierna creditrice conferma la titolarità del credito) e, nell'odierna fase di opposizione, è stata allegata la copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 7 del 17.01.2019 (né è contestato che l'originario istituto contraente si sia fuso per incorporazione in Controparte_3 [...]
a sua volta dante causa dell'odierna società opposta). Parte_2
3. Sull'onere probatorio relativo al credito
E' opportuno a questo punto ricordare che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ.,
Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato nelle forme della tutela monitoria.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, assume la veste di attore in senso formale.
Nel caso in esame, in violazione dell'onere probatorio sullo stesso incombente secondo i principi di cui sopra, l'istituto opposto non ha fornito prova sufficiente del saldo passivo del conto corrente, oggetto della propria pretesa.
Infatti parte creditrice opposta, pur avendo prodotto in sede monitoria la copia del contratto e allegato l'inadempimento del debitore – che in sede di opposizione non ha contestato il proprio inadempimento, né ha fornito la necessaria prova liberatoria – nell'odierna sede, malgrado l'esplicita contestazione dell'opponente, non ha prodotto gli estratti conto integrali, ritenendo sufficiente l'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. sulla base del quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, l'attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca, in quanto attore in senso sostanziale, deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito stesso, ove sussistente.
Tra le numerose pronunce sul tema può richiamarsi Cass. civ., Sez. I, 02.05.2019, n. 11543, che ha affermato, riprendendo un consolidato principio giurisprudenziale, che quando è la banca ad agire in giudizio incombe sulla medesima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dare conto del completo andamento del rapporto, con la produzione dell'intera serie dei pertinenti estratti conto.
Infatti, è solo con tale produzione documentale che la banca pone il giudice ed il debitore nella condizione di identificare le appostazioni eventualmente illegittime e di depurare il conto dagli addebiti privi di causa. L'adempimento di tale onere, dunque, è sufficiente perchè la banca ottenga la condanna del correntista al saldo a suo credito risultante dal riesame delle diverse partite contabili;
tale conclusione si collega al principio per cui l'approvazione delle operazioni annotate negli estratti conto – approvazione che può determinarsi anche in sede giudiziale, giacchè la produzione degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell'art. 1832 c.c. (Cass. civ.,
28.07.2006, n. 17242) – riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonchè la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (per tutte, Cass. civ.,
17.11.2016, n. 23421 e 26.05.2011, n. 11626), sicchè, in assenza di contestazioni specifiche dirette alla contestazione di singole operazioni, deve ritenersi che il conto abbia avuto lo svolgimento indicato nei predetti documenti (si osserva, per completezza, che il caso esaminato dalla sentenza della Suprema Corte richiamato è tuttavia difforme da quello odierno, in quanto in quel caso una produzione parziale degli estratti conto vi era stata e la Corte ne ha tratto una prova sostanzialmente indiziaria).
Sul tema, la norma di cui all'art. 50 t.u.b. ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovando applicazione le generali regole di ripartizione dell'onere della prova, spetta all'attore in senso sostanziale, e dunque alla banca opposta, provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, come la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, n. 14640/2018). Inoltre, afferma la Corte di Cassazione, “La giurisprudenza di questa
Corte è consolidata nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca abbia l'onere di produrre i detti estratti a partire dall'apertura del conto;
si aggiunge, al riguardo, che la banca stessa non possa sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass. 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. 25 novembre 2010, n.
23974; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 20 aprile 2016,
n. 7972; Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; più di recente, sempre nel senso dell'affermazione dell'onere della banca di produrre gli estratti conto dal momento di inizio del rapporto: Cass. 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. 27 settembre 2018, n. 23313). La ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 cit., in motivazione)” (Cass. civ., Sez. I, n. 11543/2019).
Nel caso di specie l'omessa produzione degli estratti conto comporta l'impossibilità di pervenire, in base alla documentazione in atti, al ricalcolo del saldo;
per tale motivo, non essendo stato provato il quantum del credito, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
L'accoglimento del suddetto motivo di opposizione consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi formulati, relativi all'illegittimità degli interessi e della commissione massimo scoperto.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opposta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche esaminate, del carattere documentale del procedimento, dell'attività difensiva svolta e delle modalità di assunzione della decisione, le spese sono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M.
55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e ai parametri minimi per la fase istruttoria-di trattazione e per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 15857/2021, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4343/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 3.387,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 05/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 15857/2021 promosso da
C.F. rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
GRAZIA LUCIA SALEMI, C.F. , elettivamente domiciliato in Vico San C.F._2
Giovanni n. 30, Paternò (CT); opponente contro già C.F. , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, mediante la mandataria rappresentata e Controparte_2 difesa dall'AVV. MARCO ROSSI, C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._3
Vicolo San Bernardino n. 5A, Verona;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di conto corrente bancario – onere della prova.
All'udienza del 04.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4343/2021, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di Controparte_1
con il quale è stato ingiunto al suddetto il pagamento di euro 22.371,24, oltre interessi e spese.
[...]
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il titolo posto alla base dell'ingiunzione è il contratto di conto corrente n. 01074-56170 (poi IFIS
n. 63884) con concessione di scopertura di euro 4.000,00, concluso in data 20.09.2007 da
[...]
con revocato con comunicazione di Parte_1 Controparte_3 Parte_2 del 16.09.2016 (sul versante attivo, il credito, nell'originaria titolarità di
[...] [...]
è transitato poi nella titolarità di e di seguito in quella CP_3 Parte_2 dell'odierna opposta , nei termini che si esporranno meglio infra). Controparte_1
L'opponente ha contestato l'ammontare del credito per l'assenza di prova scritta, non avendo la società opposta prodotto gli estratti conto e gli estratti scalari e non essendo sufficiente ai fini probatori l'estratto ex art. 50 t.u.b. depositato. ha inoltre lamentato il superamento Parte_1
ab origine del tasso soglia degli interessi (con conseguente nullità della relativa pattuizione),
l'applicazione di interessi anatocistici e c.m.s. illegittimi e l'indeterminabilità del tasso di interesse moratorio;
ha inoltre chiesto assegnarsi termine per l'esperimento del procedimento di mediazione.
L'opponente ha dunque chiesto emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto tutta la documentazione afferente al rapporto bancario e ammettersi c.t.u. contabile e, nel merito, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'invalidità del Decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova del presunto credito per tutte le motivazioni esposte e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo il
Decreto ingiuntivo opposto;
b) in subordine, e senza recesso alcuno dalla superiore domanda, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole relative al contratto di conto corrente in oggetto, stante
l'illegittimità degli interessi corrispettivi e/o di mora applicati oltre soglia o comunque superiori ex art. 118 TUB nonché in virtù della mancata pattuizione per iscritto del saggio del tasso di mora;
c) accertare e dichiarare l'illegittimità della Commissione di IM PE;
d) revocare, riformare, dichiarare nullo o con qualunque altra forma porre nel nulla il Decreto
Ingiuntivo opposto per i motivi esposti in fatto ed in diritto e/o in subordine rideterminare la somma esatta dovuta dal sig. determinata dalla espletanda CTU contabile che sin d'ora si Parte_1
richiede e che tenga conto delle contestazioni sopra esposte;
e) ritenere e dichiarare l'illegittimità della Commissione di IM PE e di tutte le altre commissioni applicate dalla banca per il rapporto succitato, rideterminare la somma eventualmente dovuta previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto e di quelli a scalare dalla data del rapporto sino alla revoca degli affidi.
f) e per l'effetto riformare il Decreto Ingiuntivo opposto e/o rideterminare la somma ingiunta in dipendenza del contratto in oggetto”.
Si è costituita e, premessa la propria legittimazione in quanto Controparte_1
cessionaria del credito di cui trattasi a seguito di cessione in blocco ex art 58 t.u.b. effettuata a suo favore da ha contestato le doglianze avversarie affermando di aver Parte_2 assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante con la produzione della documentazione allegata al ricorso monitorio e ha, altresì, affermato la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, la legittimità della commissione massimo scoperto (che risulta essere chiaramente determinata nelle clausole contrattuali) e del tasso di interesse, anche moratorio, contrattualmente pattuito.
La società opposta ha quindi chiesto rigettarsi le istanze istruttorie di parte opponente e ha così concluso:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedersi il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 22.371,24 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma”. Controparte_1
Con ordinanza del 22.3.2023, rilevato che l'opposizione si fonda su prova scritta e tenuto conto della mancata produzione degli estratti conto integrali da parte della società creditrice, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione, il cui verbale negativo è stato depositato dalla parte opposta in data 18.11.2023. Successivamente, assegnati i termini ai sensi dell'art. 183, co. VI c.p.c. ratione temporis applicabile, è stata rigettata, con ordinanza del 14.03.2025, la richiesta di ammissione di c.t.u. formulata dall'opponente
2. Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
Così ricostruiti domande, eccezioni e procedimento, l'opposizione è da accogliere per i seguenti motivi.
Va preliminarmente chiarito che risulta provata la titolarità del credito e, conseguentemente, la legittimazione attiva di Infatti, quest'ultima è divenuta titolare del credito Controparte_1 all'esito di una cessione in blocco della quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art 1264 c.c.
In merito alla cessione di crediti è principio ricorrente in giurisprudenza (si veda Cass. civ., Sez.
II, n. 18016/2018) quello della sua immediata vincolatività, in quanto contratto traslativo ad effetti obbligatori il cui perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario;
quest'ultimo, dunque, assume la qualità di nuovo titolare della posizione creditoria, unico legittimato a pretendere la prestazione, indipendentemente dalla conoscenza che della cessione abbia il debitore ceduto, anche nel caso in cui sia del tutto mancata la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c., in quanto la notificazione della cessione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
In particolare, nella ipotesi di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n.
385/1993 è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art 1264
c.c. (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 29.09.20, n. 20495).
Al fine di dimostrare la titolarità del credito ceduto non può ritenersi necessaria la produzione del contratto di cessione, in quanto, nella misura in cui l'avviso di cessione unitamente alla condotta dell'istituto di credito sia sufficiente a garantire l'identificazione del titolare del diritto e ad evitare conflitti tra legittimati, non sussiste ragione per esigere il deposito del contratto in originale, risultando comunque il medesimo provato per relationem mediante l'avviso medesimo e non trattandosi, comunque, di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Tanto premesso, nel caso in esame è stata provata la titolarità del credito in capo a Controparte_1
e la conseguente legittimazione attiva, in quanto nel fascicolo monitorio sono stati
[...] prodotti l'atto di cessione e la comunicazione al correntista dell'intervenuta cessione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di data 18.03.2019 (il cui possesso da parte dell'odierna creditrice conferma la titolarità del credito) e, nell'odierna fase di opposizione, è stata allegata la copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 7 del 17.01.2019 (né è contestato che l'originario istituto contraente si sia fuso per incorporazione in Controparte_3 [...]
a sua volta dante causa dell'odierna società opposta). Parte_2
3. Sull'onere probatorio relativo al credito
E' opportuno a questo punto ricordare che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ.,
Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato nelle forme della tutela monitoria.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, assume la veste di attore in senso formale.
Nel caso in esame, in violazione dell'onere probatorio sullo stesso incombente secondo i principi di cui sopra, l'istituto opposto non ha fornito prova sufficiente del saldo passivo del conto corrente, oggetto della propria pretesa.
Infatti parte creditrice opposta, pur avendo prodotto in sede monitoria la copia del contratto e allegato l'inadempimento del debitore – che in sede di opposizione non ha contestato il proprio inadempimento, né ha fornito la necessaria prova liberatoria – nell'odierna sede, malgrado l'esplicita contestazione dell'opponente, non ha prodotto gli estratti conto integrali, ritenendo sufficiente l'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. sulla base del quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, l'attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca, in quanto attore in senso sostanziale, deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito stesso, ove sussistente.
Tra le numerose pronunce sul tema può richiamarsi Cass. civ., Sez. I, 02.05.2019, n. 11543, che ha affermato, riprendendo un consolidato principio giurisprudenziale, che quando è la banca ad agire in giudizio incombe sulla medesima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dare conto del completo andamento del rapporto, con la produzione dell'intera serie dei pertinenti estratti conto.
Infatti, è solo con tale produzione documentale che la banca pone il giudice ed il debitore nella condizione di identificare le appostazioni eventualmente illegittime e di depurare il conto dagli addebiti privi di causa. L'adempimento di tale onere, dunque, è sufficiente perchè la banca ottenga la condanna del correntista al saldo a suo credito risultante dal riesame delle diverse partite contabili;
tale conclusione si collega al principio per cui l'approvazione delle operazioni annotate negli estratti conto – approvazione che può determinarsi anche in sede giudiziale, giacchè la produzione degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell'art. 1832 c.c. (Cass. civ.,
28.07.2006, n. 17242) – riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonchè la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (per tutte, Cass. civ.,
17.11.2016, n. 23421 e 26.05.2011, n. 11626), sicchè, in assenza di contestazioni specifiche dirette alla contestazione di singole operazioni, deve ritenersi che il conto abbia avuto lo svolgimento indicato nei predetti documenti (si osserva, per completezza, che il caso esaminato dalla sentenza della Suprema Corte richiamato è tuttavia difforme da quello odierno, in quanto in quel caso una produzione parziale degli estratti conto vi era stata e la Corte ne ha tratto una prova sostanzialmente indiziaria).
Sul tema, la norma di cui all'art. 50 t.u.b. ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovando applicazione le generali regole di ripartizione dell'onere della prova, spetta all'attore in senso sostanziale, e dunque alla banca opposta, provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, come la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, n. 14640/2018). Inoltre, afferma la Corte di Cassazione, “La giurisprudenza di questa
Corte è consolidata nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca abbia l'onere di produrre i detti estratti a partire dall'apertura del conto;
si aggiunge, al riguardo, che la banca stessa non possa sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass. 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. 25 novembre 2010, n.
23974; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 20 aprile 2016,
n. 7972; Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; più di recente, sempre nel senso dell'affermazione dell'onere della banca di produrre gli estratti conto dal momento di inizio del rapporto: Cass. 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. 27 settembre 2018, n. 23313). La ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 cit., in motivazione)” (Cass. civ., Sez. I, n. 11543/2019).
Nel caso di specie l'omessa produzione degli estratti conto comporta l'impossibilità di pervenire, in base alla documentazione in atti, al ricalcolo del saldo;
per tale motivo, non essendo stato provato il quantum del credito, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
L'accoglimento del suddetto motivo di opposizione consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi formulati, relativi all'illegittimità degli interessi e della commissione massimo scoperto.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opposta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche esaminate, del carattere documentale del procedimento, dell'attività difensiva svolta e delle modalità di assunzione della decisione, le spese sono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M.
55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e ai parametri minimi per la fase istruttoria-di trattazione e per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 15857/2021, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4343/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 3.387,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 05/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone