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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/01/2024, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n.1609/2021 R.G. avente ad oggetto revocazione sentenza d'appello promosso da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania via M. Parte_1 P.IVA_1
Cilestri, 25 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Drago che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE IN REVOCAZIONE contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania via Vittorio Controparte_1 P.IVA_2
Emanuele Orlando, 56 presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
All'udienza del 22/09/2023 l'attore in revocazione precisava le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in revocazione, notificato il 2.11.2021, propone domanda Parte_1
di revocazione ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c. avverso la sentenza in grado d'appello pronunciata da questa Corte d'appello, n.1984/2021, pubblicata il 18.10.2021 con cui veniva rigettato l'appello
1 proposto dalla medesima società, iscritto al n. 2344/2018 R.G., avverso la sentenza n.4455/2018 emessa dal Tribunale di Catania e con la condanna al pagamento delle spese processuali.
Si è costituita per eccepirne l'inammissibilità e chiedere il rigetto con conseguente Controparte_1
vittoria delle spese.
1) La società attrice in revocazione assume che la sentenza sia inficiata da errore di fatto ex art.395
n.4) c.p.c. risultante dagli atti di causa essendo stata pronunciata avendo omesso di valutare elementi determinanti che ha individuato nella mancata ammissione della chiesta consulenza tecnica d'ufficio asserendo che, anche in assenza della produzione degli estratti conto il mezzo istruttorio andava espletato potendo lo stesso consulente reperire aliunde notizie e dati formanti oggetto del suo accertamento.
2) La proposta revocazione va dichiarata inammissibile.
L'art. 395 c.p.c., con elenco tassativo, prevede le ipotesi in cui le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possano essere impugnate per revocazione e avuto riguardo al n.4 così dispone: “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo collegio “l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa” (Cassazione civile sez. II, 05/09/2023, n.25865).
Ed ancora: l'errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell'articolo 395,
n. 4, del Cpc, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato,
2 sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Per converso, tale errore non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione fra le parti, le prove documentali prodotte e specificamente indicate, ovvero abbia proceduto ad una erronea ed incompleta valutazione delle medesime, traducendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio, che esorbita dall'ambito dell'impugnazione per revocazione, ed è solo denunciabile con ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dall'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc” (Cassazione civile sez. II,
25/07/2023, n.22350).
Alla luce dei principi sopra richiamati la doglianza riguardo l'omessa nomina di un consulente tecnico d'ufficio anche in assenza della integrale produzione degli estratti conto, in quanto il consulente avrebbe potuto acquisire aliunde i documenti necessari ad espletare il mandato, è indubbio che non possa essere considerato quale falsa percezione della realtà da intendersi quale svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato.
In sostanza, il motivo di revocazione proposto attiene all'omesso svolgimento da parte della Corte
d'appello dell'attività istruttoria di accertamento tecnico contabile, che all'evidenza è assolutamente estranea alle tassative ipotesi in cui il codice di rito consente la revocazione della sentenza.
Inoltre va considerato che la sentenza si è già pronunciata sulla questione, essendo stato proposto quale motivo di impugnazione l'omesso accoglimento da parte del tribunale della richiesta di nomina di consulente contabile, motivo di gravame che è stato rigettato, sicchè la sentenza di cui viene chiesta la revocazione ha già compiuto una valutazione di giudizio sulla questione, sicchè nemmeno sotto tale profilo è ipotizzabile un errore di fatto.
Senza poi considerare come la società attrice si sia limitata a chiedere la revocazione della sentenza, senza tuttavia formulare la domanda di merito che avrebbe dovuto esaminarsi nella fase rescissoria.
3) Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico dell'attore e liquidate nella misura indicata in dispositivo applicando il d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
4) La società va altresì condannata al pagamento, a titolo di responsabilità Parte_1
aggravata, ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma da determinarsi equitativamente.
3 E' noto come la condanna ex art.96, 3° comma, c.p.c. scaturisca dalla responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Nella specie la proposizione della revocazione affidata ad un unico motivo inammissibile in quanto estraneo alle ipotesi di revocazione previste dalla legge denota come la condotta processuale tenuta dalla parte attrice configuri evidente colpa grave.
Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio anche di recente ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, va equitativamente parametrata alla metà delle spese di lite del grado e quindi fissata in €. 2.000,00.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del giudizio di revocazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1609/2021
R.G., dichiara inammissibile la domanda proposta da di revocazione della Parte_1
sentenza n.1984/2021 della Corte d'appello di Catania, pubblicata il 18.10.2021; condanna la società attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore di che Controparte_1
liquida in €.4.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
condanna altresì al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in Parte_1
favore di che quantifica in €.2.000,00; Controparte_1
4 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 24/01/2024.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n.1609/2021 R.G. avente ad oggetto revocazione sentenza d'appello promosso da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania via M. Parte_1 P.IVA_1
Cilestri, 25 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Drago che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE IN REVOCAZIONE contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania via Vittorio Controparte_1 P.IVA_2
Emanuele Orlando, 56 presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
All'udienza del 22/09/2023 l'attore in revocazione precisava le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in revocazione, notificato il 2.11.2021, propone domanda Parte_1
di revocazione ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c. avverso la sentenza in grado d'appello pronunciata da questa Corte d'appello, n.1984/2021, pubblicata il 18.10.2021 con cui veniva rigettato l'appello
1 proposto dalla medesima società, iscritto al n. 2344/2018 R.G., avverso la sentenza n.4455/2018 emessa dal Tribunale di Catania e con la condanna al pagamento delle spese processuali.
Si è costituita per eccepirne l'inammissibilità e chiedere il rigetto con conseguente Controparte_1
vittoria delle spese.
1) La società attrice in revocazione assume che la sentenza sia inficiata da errore di fatto ex art.395
n.4) c.p.c. risultante dagli atti di causa essendo stata pronunciata avendo omesso di valutare elementi determinanti che ha individuato nella mancata ammissione della chiesta consulenza tecnica d'ufficio asserendo che, anche in assenza della produzione degli estratti conto il mezzo istruttorio andava espletato potendo lo stesso consulente reperire aliunde notizie e dati formanti oggetto del suo accertamento.
2) La proposta revocazione va dichiarata inammissibile.
L'art. 395 c.p.c., con elenco tassativo, prevede le ipotesi in cui le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possano essere impugnate per revocazione e avuto riguardo al n.4 così dispone: “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo collegio “l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa” (Cassazione civile sez. II, 05/09/2023, n.25865).
Ed ancora: l'errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell'articolo 395,
n. 4, del Cpc, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato,
2 sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Per converso, tale errore non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione fra le parti, le prove documentali prodotte e specificamente indicate, ovvero abbia proceduto ad una erronea ed incompleta valutazione delle medesime, traducendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio, che esorbita dall'ambito dell'impugnazione per revocazione, ed è solo denunciabile con ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dall'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc” (Cassazione civile sez. II,
25/07/2023, n.22350).
Alla luce dei principi sopra richiamati la doglianza riguardo l'omessa nomina di un consulente tecnico d'ufficio anche in assenza della integrale produzione degli estratti conto, in quanto il consulente avrebbe potuto acquisire aliunde i documenti necessari ad espletare il mandato, è indubbio che non possa essere considerato quale falsa percezione della realtà da intendersi quale svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato.
In sostanza, il motivo di revocazione proposto attiene all'omesso svolgimento da parte della Corte
d'appello dell'attività istruttoria di accertamento tecnico contabile, che all'evidenza è assolutamente estranea alle tassative ipotesi in cui il codice di rito consente la revocazione della sentenza.
Inoltre va considerato che la sentenza si è già pronunciata sulla questione, essendo stato proposto quale motivo di impugnazione l'omesso accoglimento da parte del tribunale della richiesta di nomina di consulente contabile, motivo di gravame che è stato rigettato, sicchè la sentenza di cui viene chiesta la revocazione ha già compiuto una valutazione di giudizio sulla questione, sicchè nemmeno sotto tale profilo è ipotizzabile un errore di fatto.
Senza poi considerare come la società attrice si sia limitata a chiedere la revocazione della sentenza, senza tuttavia formulare la domanda di merito che avrebbe dovuto esaminarsi nella fase rescissoria.
3) Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico dell'attore e liquidate nella misura indicata in dispositivo applicando il d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
4) La società va altresì condannata al pagamento, a titolo di responsabilità Parte_1
aggravata, ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma da determinarsi equitativamente.
3 E' noto come la condanna ex art.96, 3° comma, c.p.c. scaturisca dalla responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Nella specie la proposizione della revocazione affidata ad un unico motivo inammissibile in quanto estraneo alle ipotesi di revocazione previste dalla legge denota come la condotta processuale tenuta dalla parte attrice configuri evidente colpa grave.
Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio anche di recente ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, va equitativamente parametrata alla metà delle spese di lite del grado e quindi fissata in €. 2.000,00.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del giudizio di revocazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1609/2021
R.G., dichiara inammissibile la domanda proposta da di revocazione della Parte_1
sentenza n.1984/2021 della Corte d'appello di Catania, pubblicata il 18.10.2021; condanna la società attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore di che Controparte_1
liquida in €.4.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
condanna altresì al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in Parte_1
favore di che quantifica in €.2.000,00; Controparte_1
4 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 24/01/2024.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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