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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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Art. 81. Vigilanza prudenziale 1. L' ((IVASS)) , al fine di verificare l'osservanza degli obblighi ((indicati nell'articolo 79)) , puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilita' dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata, alla dimensione dell'investimento ((...)) dell'impresa, l' ((IVASS)) ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l' ((IVASS)) nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al ((Ministro dello sviluppo economico)) l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
(( 4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. ))
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilita' dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata, alla dimensione dell'investimento ((...)) dell'impresa, l' ((IVASS)) ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l' ((IVASS)) nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al ((Ministro dello sviluppo economico)) l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
(( 4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. ))
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