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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 869/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Andrea Argenta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Paolo Calzolari in Genova, via Assarotti 13/3,
APPELLANTE contro
e Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, CP_2 rappresentate e difese, per mandato in atti, dall'avv. Emilio Lopoi, presso il cui studio in Viterbo, V. Garbini 51, sono elettivamente domi- ciliate,
APPELLATE
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento del presente appello ed in riforma integrale del provvedimento impugnato: IN VIA
ISTRUTTORIA, Voglia la Corte d'Appello, senza che ciò possa essere ritenuto in- versione dell'onere della prova, anche alla luce di quanto esposto dalla contropar- te nei propri atti difensivi, accogliere i seguenti capitoli di prova per interpello e te- sti, già svolti in primo grado e reiterati nell'impugnazione: 1) Vero che le relazioni che si rammostrano al testimone (doc.ti da 4 ad 11) sono state sottoscritte dal
1 Rag. , che risulta essere collaboratore continuativo del dott. Parte_2 [...]
. 2) Vero che la bozza delle relazioni che si rammostrano al testimone Parte_3
(doc.ti da 4 ad 11), ancor prima di essere sottoscritte dal rag. , Parte_2 vengono redatte attraverso il lavoro della , dipenden- Parte_4 te del dott. ; 3) Vero che la dott. collaboratrice del Parte_1 Testimone_1 dott. , ha partecipato alla catalogazione degli estratti conto bancari, Parte_1 delle liquidazioni, degli scalari e di ogni altro documento relativo ai rapporti finan- ziari e bancari di cui e NC s.r.l.. 4) Vero Controparte_1 che il dott. ha coordinato, supervisionato e gestito tutte le fasi di Parte_1 preparazione delle relazioni che si rammostrano al testimone (doc.ti da 4 ad 11).
Si indicano quali ai testi sui capitoli di prova sopra esposti i seguenti testi: -
[...]
, presso lo studio dott. sito in Savona;
- Testimone_2 Parte_1 [...]
, presso lo studio dott. sito in Savona;
- Dott. Testimone_3 Parte_1 presso lo studio dott. sito in Savona. NEL Testimone_1 Parte_1
MERITO, Voglia la Corte d'Appello: 1) respingere l'opposizione al Decreto ingiun- tivo n. 303/2021 emesso dal Tribunale di Savona avanzata dalla controparte e confermare il Decreto, in favore del dott. , anche in qualità di titolare Parte_1 dello “Studio Professionale G.V.”, nei confronti di
[...]
(già Controparte_1 [...]
), e di FINCERAM S.r.l.; 2) in ogni caso accertare e Controparte_3 dichiarare il credito del dott. , anche in qualità di titolare dello “Studio Parte_1
Professionale G.V.”, nei confronti di Controparte_1
(già
[...] Controparte_4
), e di FINCERAM S.r.l. pari ad Euro 61.000,00 in linea capitale, ol-
[...] tre agli interessi moratori ex Dlgs 231/2002 sino al saldo effettivo, o al pagamento della somma meglio vista e ritenuta e/o emergenda in corso di causa;
3) conse- guentemente dichiarare tenute e condannare, in solido tra loro,
[...]
(già Controparte_1 [...]
), e di FINCERAM S.r.l., in persona Controparte_4 dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del dott. Pt_1
, anche in qualità di titolare dello “Studio Professionale G.V.”, della somma
[...] di Euro 61.000,00 in linea capitale, oltre agli interessi moratori ex Dlgs 231/2002 sino al saldo effettivo, o al pagamento della somma meglio vista e ritenuta e/o emergenda in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
4) con vittoria del- le spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre contributo forfetario 15%, oltre cpa ed iva come per legge”.
Per la parte Appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, do-
2 manda ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile l'appello e/ comunque ri- gettare l'appello proposto da , e, conseguentemente, confermare in- Parte_1 tegralmente la sentenza n. 595/2022 del 29/06/2022 emessa dal Tribunale di Sa- vona in composizione monocratica, Dott.ssa Laura Serra. Con vittoria di spese le- gali e di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Controparte_5 proponevano opposizione avverso il decreto con il quale il Tribuna-
[...] le di Savona aveva loro ingiunto di pagare a l'importo di Parte_1
€ 61.000,00, a titolo di corrispettivo per incarichi professionali relativi allo svolgimento di attività di ricalcolo e analisi degli interessi applicati dagli istitu-
ti di credito alle società.
Le opponenti allegavano la nullità del DI per essere stato emesso cumulati- vamente nei confronti delle due società e, nel merito, deducevano che tra le parti non era stato perfezionato alcun contratto, che i contatti erano interve- nuti con socio delle attrici in opposizione ma privo di poteri Persona_1 rappresentativi, che le relazioni tecniche (peraltro redatte in maniera frettolo- sa e tale da non consentire la verifica dell'esattezza dei conteggi), erano sot- toscritte dal rag. e non da . Parte_2 Pt_1
Si costituiva nel giudizio di opposizione , chiedendo la conferma Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto (o comunque la condanna delle opponenti al pagamento dell'importo di € 61.00,00 o altra somma meglio vista e ritenuta)
e l'autorizzazione alla chiamata in causa di che il Giudice non Persona_1 concedeva.
Senza svolgere attività istruttoria, con sentenza n. 595 del 29 giugno 2022 il Tribunale di Savona così statuiva:
“Il Tribunale di Savona, ogni ulteriore domanda ed eccezione da intendersi rigettata, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
303/2021 emesso dal Tribunale di Savona in data 30.03.2021;
2) condanna a pagare le spese di lite in favore di Parte_1
Controparte_1
e FINCERAM S.r.l., che liquida in euro 406,00 per esbor-
[...] si ed euro 6.715,00 per compensi, oltre 15% dei compensi per rim-
3 borso forfettario spese generali, IVA (se ed in quanto dovuta per leg- ge) e CPA.”
Il Tribunale, in estrema sintesi, riteneva che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emergesse che esse avevano intavolato una trattativa in relazio- ne al corrispettivo del professionista, senza riuscire a trovare un accordo e senza concordare in via definitiva tutti gli altri elementi contrattuali, contenuti nella “lettera d'incarico” predisposta da e mai sottoscritta dalle società Pt_1 odierne appellate.
In difetto di prova circa l'esistenza di un vincolo negoziale tra le parti (non potendosi desumere che il silenzio delle originarie opponenti sulla proposta equivalesse a sua accettazione) il professionista non aveva diritto a ottenere il compenso richiesto a titolo di corrispettivo.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di citazione Pt_1 ritualmente notificato in data 12 settembre 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano in giudizio Controparte_5
con comparsa depositata in data 17 gen-
[...] naio 2023, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, la reiezione.
Con ordinanza 21 gennaio 2023 la Corte rinviava la controversia per preci- sazione delle conclusioni al 21 febbraio 2024, incombente poi posticipato al
16 ottobre 2024, stante la necessità di assegnazione a nuovo relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 24 ottobre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
1. Sull'eccezione preliminare ex art. 342 cpc.
L'eccezione è infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen- tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
4 parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vinco- lata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del
30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante, con i motivi di appello articolati, di cui appresso, ha sufficientemente illustrato le cen- sure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, risul- tando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
2. Sui motivi d'appello
Primo motivo d'appello - Omesso accertamento dell'accordo econo- mico per la prestazione d'opera professionale svolta dal dott. Pt_1
– Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 2233 c.c. e
[...] dell'art. 1326 c.c. sulla conclusione del contratto.
L'appellante deduce di avere prodotto la corrispondenza con la quale le due società gli hanno conferito l'incarico e pattuito le somme poi oggetto di ingiunzione, documenti che non sono stati contestati dalle controparti che li hanno anzi citati nelle loro difese.
Nella e.mail del 21 luglio 2020 a firma (doc. 20 monitorio) si leg- Tes_4 ge la conferma dell'impegno a pagare € 50.000,00 con determinate mo- dalità e la proposta è stata accettata da con e.mail del 22 luglio Pt_1
2020 (doc. 21 monitorio).
Prosegue l'appellante con l'evidenziare che, oltre alla chiara dicitura “ac- cettiamo la vostra proposta di pagamento” contenuta nella e.mail 22 lu- glio 2020 in risposta a quella del giorno precedente, vi è anche stata ac- cettazione tacita per fatti concludenti poiché l'attività professionale è sta- ta resa e documentata.
L'interpretazione del primo Giudice, secondo cui nella e.mail del 22 luglio
2020 avrebbe continuato a riferirsi a precedenti preventivi e do- Pt_1 cumenti di incarico, contrasta con i documenti prodotti, poiché era ovvio che se , con tale comunicazione scritta, accettava esplicitamente Pt_1 la proposta scritta 21 luglio del cliente, i documenti che chiedeva di fir-
5 mare dovevano contenere accordi economici coerenti con l'appena ac- cettata proposta.
Il motivo è infondato.
L'attenta lettura della corrispondenza intercorsa tra le parti non consente di ritenere raggiunto l'accordo sul corrispettivo.
Sono versate in atti diverse comunicazioni a mezzo posta elettronica in cui le parti, tra il 9 ed il 22 luglio 2020, discutono circa l'ammontare del corrispettivo per le prestazioni dello . Parte_5
Più in dettaglio, vi è una prima e.mail 9 luglio 2020 (doc. 2 fascicolo pri- mo grado appellate) dello studio in cui detto corrispettivo è quanti- Pt_1 ficato in complessivi € 39.000,00 per la sola posizione NC, e vi è poi quella del 21 luglio 2020 (doc. 20 fascicolo primo grado appellante) in cui le società propongono di pagare per gli elaborati relativi a entram- be, complessivi € 50.000,00 in cinque tranches, cui fa seguito e.mail 22 luglio 2020 studio (doc. 21 fascicolo primo grado appellante), che Pt_1 ad avviso del primo Giudice non può essere interpretata come accetta- zione dell'ultima proposta formulata dalle società.
L'assunto è condiviso dalla Corte, poiché, sebbene il corpo di tale ultima e.mail contenga la formale accettazione della proposta di corrispettivo formulata il giorno precedente (“facciamo riferimento alle mail e alle tele- fonate intercorse per comunicarvi che accettiamo la vostra proposta di pagamento”), non si può prescindere dalla circostanza che nella mede- sima comunicazione il professionista insista per la restituzione di alcuni documenti (“... vogliate inviarci il prima possibile tutti i preventivi, lettere di incarico e privacy, oltre all'appendice che racchiude gli accordi di pa- gamento già concordati”) .
Poiché infatti, come condivisibilmente argomentato dal primo Giudice, la e.mail del 22 luglio 2020 non contiene allegati, i preventivi e l'appendice di cui si chiede la restituzione non possono essere se non quelli prece- dentemente inviati in data 9 luglio 2020, il cui contenuto economico è dif- forme rispetto alla proposta formulata dalle società con la e.mail del 20 luglio successivo.
In punto quantum debeatur non può pertanto ritenersi che vi sia stata, da parte di , accettazione conforme a proposta, a nulla rilevando in tal Pt_1 senso la circostanza che, sempre nella e.mail del 22 luglio 2020, il pro- fessionista precisasse che i preventivi sottoscritti erano necessari “poi-
6 ché saranno oggetto di deposito presso il Tribunale competente, per giu- stificare le spese che le vostre aziende e persone hanno dovuto affronta- re e lo stesso giudice, può liquidare le somme e le spese da voi affronta- te”, poiché gli accordi economici da depositare presso il Tribunale non avrebbero dovuto avere un contenuto difforme rispetto a quanto tra le parti effettivamente convenuto.
L'avere precisato che la sottoscrizione dei preventivi occorreva non già per sancire la conclusione dell'accordo ma unicamente per ottenere in sede giudiziaria il rimborso delle spese tecniche sostenute rileva, se mai, ai fini di ritenere inapplicabile il disposto del IV comma dell'art. 1326 c.c. relativamente al conferimento dell'incarico e, quindi, all'an debatur.
Secondo motivo d'appello (svolto in via subordinata al primo) - omes- so accertamento del credito professionale del dott. se- Parte_1 condo gli usi ex art. 2233 c.c. – corrispettivo quantificato ai sensi del
D.M. 182/2002.
L'appellante deduce che la documentazione prodotta dimostra, quanto meno, l'an debeatur del credito (ovvero la richiesta del suo intervento e l'effettuazione della prestazione), ragion per cui, secondo il disposto dell'art. 2233 c.c., egli ha diritto al corrispettivo determinato secondo le tariffe, secondo l'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 – “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia ci- vile e penale”, ovverosia complessivi € 42.666,60 per imponibile.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
, ad avviso del Collegio, ha provato documentalmente il conferi- Pt_1 mento e lo svolgimento dell'incarico consistente “nell'analisi di rapporti intrattenuti con enti creditizi, l'analisi, la rielaborazione ed i ricalcoli di conti correnti bancari, di mutui e di finanziamenti pluriennali, di contratti di factoring e di finanziamenti in genere, compresa la redazione di rela- zioni tecniche” (cfr. punto 1 ricorso monitorio).
L'appellante ha, infatti, versato in atti le nove relazioni (doc. da 4 a 11 fascicolo primo grado appellante, con la precisazione che con la mede- sima numerazione – 10 – sono prodotte due distinte relazioni, alla se- conda delle quali, relativa alla revisione di contratto di locazione finanzia- ria tra NC e , ci si riferirà nel prosieguo come Controparte_6
7 1doc. 10 bis) e la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti nel pe- riodo immediatamente antecedente la loro redazione.
La produzione n. 26 dell'odierno appellante riproduce numerose e.mail inviate dall'indirizzo di posta elettronica Email_1 all'indirizzo di posta elettronica in pe- Email_2 riodo compreso tra il 17 giugno e il 20 luglio 2020.
Con tali e.mail (cfr. in particolare, quelle in data 11 luglio 2020, 13 luglio
2020, 15 luglio 2020, 20 luglio 2020, queste ultime in numero di venti) vengono trasmessi i documenti necessari per le verifiche e le relazioni che si chiede allo studio di effettuare (estratti conto, contratti di Pt_1 mutuo, contratti di finanziamento, atti relativi a procedure intraprese da creditori).
Le comunicazioni (tutte, ripetesi, provenienti dal medesimo indirizzo di posta elettronica), sono relative a conti correnti e rapporti bancari di en- trambe le società nonché a fideiussioni rilasciate da e CP_4 [...]
non sono state contestate dalle controparti, né con riguardo al- Per_1 la provenienza, né con riguardo al contenuto.
L'inoltro di tale documentazione, con l'esplicita richiesta di procedere a ricalcoli e verifiche, fa ritenere che l'incarico professionale sia stato con- ferito e che a non potersi considerare pattuito tra le parti (per le ragioni viste esaminando il primo motivo di gravame) sia soltanto il relativo corri- spettivo.
Particolarmente significativa, in tal senso, la e.mail del 15 luglio 2020 ore
17,42 (doc. 25 fascicolo primo grado appellante, pagg. da 12 a 14), in cui si legge: “... a seguito delle telefonate intercorse, le invio, in allegato, una nota riepilogativa delle situazioni che ci riguardano da valutare più urgentemente. Voglia riconsiderare al meglio gli aspetti economici ... “ .
La nota allegata reca come intestazione la dicitura “Nota per analisi e ve- rifiche sulle priorità in relazione alle esecuzioni immobiliari” e contiene l'elenco dei creditori procedenti e intervenuti in due procedure per espro- priazione immobiliare (rg. 129/2015 ed rg. 140/2011) pendenti avanti il
Tribunale di Viterbo, entrambe con vendita fissata al 28 ottobre 2020.
Per ciascun creditore è indicato il titolo azionato (esposizione su conto corrente, mutuo o fideiussione) e si chiede di verificare, a seconda della posizione, la validità delle fideiussioni e l'eventuale sussistenza di usura, annunciando anche l'imminente invio degli estratti conto per consentire
8 dette verifiche (invio che fu poi effettivamente fatto con le numerose e.mail del 20 luglio successivo).
Conformemente a quanto dedotto dall'appellante, alla fattispecie deve dunque essere applicata la disposizione di cui al I comma dell'art. 2233
c.c., secondo cui il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può
essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice.
L''appellante richiede l'applicazione degli onorari tabellari di cui al DM n.
182/2002, “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tec- nici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale” e, in particolare, quelli previsti all'art. 2 per la perizia o consulenza tecnica in materia ammini- strativa, contabile e fiscale,
Il DM citato non è direttamente applicabile al caso di specie poiché
l'appellante non ha operato quale consulente su incarico dell'autorità giudiziaria, ma le relative tabelle rappresentano senza dubbio un corretto parametro di riferimento, posto che quelle che devono essere compen- sate sono perizie di parte che non differiscono in maniera sostanziale ri- spetto a una perizia d'ufficio e perché deve ritenersi che una quantifica- zione del compenso operata utilizzando le tabelle ministeriali non possa non essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della profes- sione, come previsto dal II comma dell'art. 2233 c.c..
L'appellante ha prodotto (doc. 27 fascicolo di primo grado appellante) nove prospetti di parcella riferiti alle nove perizie redatte che, facendo applicazione degli onorari tabellari medi di cui al DM 182/2022, espon- gono un corrispettivo di complessivi € 42.666,60.
La Corte, verificata la correttezza dei conteggi esposti in detti prospetti rispetto ai valori stimati nelle singole perizie (docc. da 4 a 11 fascicolo di primo grado appellante), ritiene corretto applicare una riduzione pari al
20% rispetto ai medi tabellari, per tenere conto del fatto che gli elaborati sono ripetitivi, nel senso che contengono lunghe esposizioni relative alla normativa e agli orientamenti giurisprudenziali ritenuti applicabili, esposi- zioni tra loro identiche nelle cinque perizie relative a rapporti bancari
(docc. 4, 7, 8, 9, 10 fascicolo primo grado appellante) e nelle tre perizie relative a rapporti di mutuo (docc. 5, 6 e 11 fascicolo primo grado appel- lante).
9 In conclusione, la decisione di primo grado deve essere rinformata e le società opponenti e odierne appellate devono essere dichiarate tenute e condannate al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di €
34.133,28, oltre oneri e oltre interessi come liquidati in decreto ingiuntivo
(al tasso di cui al D. Lgs 231/2002 dalla domanda al saldo).
Dall'accoglimento del secondo motivo d'appello, deriva l'assorbimento del terzo motivo, che attiene alla liquidazione delle spese di lite.
La riforma dell'impugnata decisione impone infatti in ogni caso alla Corte di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adot- tata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poi- ché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I,
Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016 e sez. VI La- voro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Stante la soccombenza delle parti odierne appellate, a carico delle me- desime devono essere poste le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase monitoria, liquidate come segue sulla base del deci- sum (e, quindi, con riferimento allo scaglione di valore da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00), nei valori medi, tenuto conto della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate:
Fase monitoria € 1.370,00
I grado
1. fase di studio € 1.701,00
2. fase introduttiva € 1.204,00
3. fase di trattazione € 1.806,00
4. fase decisionale € 2.905,00
Totale complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
II grado
1. fase di studio € 2.058,00
2. fase introduttiva € 1.418,00
3. fase di trattazione € 3.045,00
4. fase decisionale € 3.470,00
Totale complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA e oltre esborsi € 777,00
10
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, dichiara tenute e condanna le parti appellate, in via tra loro solidale, a corrispondere all'appellante l'importo di € 34.133,28, oltre interessi come liquidati in decre- to ingiuntivo;
2) Dichiara tenute e condanna le parti appellate, in via tra loro solidale, a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida, quanto alla fase monitoria, in € 1.370,00 per compensi di av- vocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA se dovuta, quanto al primo grado in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA se dovuta e, quanto secondo grado, in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta e oltre esborsi € 777,00.
3) Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 11 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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