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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2568/24 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili l'8.4.2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 502/2024 –
R.G. n. 1905/2024, emesso il 18/03/2024 e notificato il 22/03/2024;
TRA
, IN PERSONA DEL DIRETTORE Parte_1
GENERALE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Marruso;
OPPONENTE
E
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE,
[...]
rappresentata difesa dall'avv. Italo Carbone;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. che si intendono espressamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con D.I. n. 502/2024 – R.G. n. 1905/2024, emesso il 18/03/2024 e notificato il 22/03/2024, il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla
[...] in persona del legale rappresentante p.t., ha Parte_2 ingiunto all' , in persona del legale rappresentante p.t., il Parte_1 pagamento della somma pari ad € 37.125,26, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02002 come da contratto, nonché spese e competenze del monitorio. Detta somma era richiesta a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoria, branca di radiodiagnostica, erogate in favore degli assistiti del nel mese di dicembre 2023, giusta fattura emessa in data CP_2
31/12/2023.
1 Con atto di citazione notificato l'8.4.2024 l' proponeva opposizione al decreto Parte_3 ingiuntivo deducendo l'inesigibilità del credito a causa dello sforamento del budget per l'anno
2023, ancora in corso di accertamento, e, più in generale, l'infondatezza della domanda.
Con comparsa del 22.07.24, si costituiva in giudizio la parte opposta contestando l'atto di opposizione e chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione fornita dalle parti, con provvedimento del 20.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale alla struttura sanitaria opposta spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni per cui si domanda il Part corrispettivo, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato.
Certo non si ignora che secondo una parte della giurisprudenza di merito tali presupposti rientrerebbero nell'onere probatorio dei soggetti accreditati.
Secondo questa tesi, che non si condivide, il mancato sforamento del budget non costituisce un fatto impeditivo della pretesa fatta valere dalla parte attrice. Ne discende che il corrispondente riscontro probatorio graverebbe necessariamente sul Centro opposto, poiché quest'ultimo sarebbe l'unico edotto delle prestazioni rese sino al mese indicato in ricorso.
Questo Tribunale ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario e
Part come tale deve essere provato dalla debitrice (vedi in tal senso Cass. n. 17437 del 31/08/2016,
Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018).
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una
2 circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di
Part vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa, per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di
Part comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà
l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto di Parte accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra Parte le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni, richiama la normativa vigente e deduce il superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
Va a tale riguardo osservato che risulta versato in atti il contratto stipulato tra le parti in data
06.02.2024 ai sensi dell'art.
8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992, e della DGRC n. 800 del 29/12/2023, relativo all'esercizio 2023. Agli atti è pure la fattura per prestazioni rese nel mese di dicembre 2023, sulle quali, peraltro, come visto, non vi è contestazione dal parte dell' . Pt_4
Nel contratto de quo risultano stati disciplinati, per l'esercizio 2023, i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, rispetto alla branca di radiodiagnostica, in uno ai correlati limiti di spesa. All'art. 4, comma 1, è fissato il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa relativa al volume di prestazioni di radiodiagnostica per l'anno 2023, mentre il successivo comma 4 prevede, altresì, che, “per ciascun anno l'importo di cui al comma 1, lettera
a), diviso per i corrispondenti volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, definisce il valore medio delle prestazioni da declinare in conformità alla classificazione delle strutture erogatrici in base alle tipologie funzionali e di complessità delle prestazioni erogate, secondo
Part quanto previsto dal successivo art. 6”. Ed ancora, al successivo comma 5: “la sottoscritta da atto che la struttura privata è attualmente classificata nella Tipologia “C” ai sensi del successivo art. 6, e che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8 comma 2, lettera a), è attualmente pari ad € 50,49, calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023¬31/12/2023 dall'insieme delle strutture accreditate appartenenti alla stessa branca ed aventi la stessa classificazione”.
3 Part L ha versato in atti la nota prot. n. 57269 del 13 marzo 2024, comunicata a mezzo pec alla struttura opposta, con la quale si comunicava la variazione percentuale del valore medio delle prestazioni (VMP) registrata dall'opposta, nonché l'eccedenza stimata per il suo sforamento.
Nello specifico, la variazione percentuale VMP è stata del 34,17% (ovvero ben oltre il limite di tolleranza del 10%) e l'eccedenza stimata VMP è stata pari ad € 89.194 89. Con la stessa nota, è stato altresì precisato che ogni eventuale credito, sino alla concorrenza dell'importo di € 89.194,89, in via prudenziale, sarebbe stato accantonato, e quindi non liquidato, fino alla determinazione del valore definitivo dell'abbattimento previsto per lo sforamento del VMP.
Solo con il consuntivo annuale, quale atto che conclude il procedimento amministrativo volto alla quantificazione definitiva del budget, è possibile certificare il raggiungimento o meno del tetto di
Part spessa e, perciò, di abbattere il fatturato delle strutture accediate. In particolare, l' in caso di accertamento dello sforamento, può ridurre il corrispettivo spettante alle strutture accreditate, ovvero non remunerare tutte le prestazioni erogate extrabudget.
Al momento dell'instaurazione del giudizio non era ancora stato concluso il procedimento volto a stabilire il budget definitivo per l'anno 2023, ovvero approvare il consuntivo di esercizio, e per tale Part motivo l' vevo ritenuto il credito non esigibile.
Nel corso del giudizio è poi intervenuta la delibera Deliberazione n. 847 del 29/05/2024 (versata in atti dall'opponente con le memorie ex art. 171-ter cpc) con la quale l' ha approvato il Parte_3
consuntivo 2023 per la macroarea di specialistica ambulatoriale e, quindi, per quanto qui interessa,
anche per la branca di radiodiagnostica, confermando le previsioni contenuta nella precedente nota prot. n. 57269 del 13 marzo 2024.
La Deliberazione de qua è un provvedimento autoritativo (cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053, nonché Consiglio di Stato 19/11/2018, n. 649), che costituisce piena prova del raggiungimento del tetto e consente di applicare l'ipotesi contemplata dal punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto intercorso tra le parti, in tema di regressione tariffaria.
L pertanto, è legittimata a ridurre il corrispettivo spettante alle strutture Parte_1 accreditate, in base ad una percentuale individuata, riportando la spesa nell'ambito del tetto annualmente previsto e non remunerando le prestazioni rese oltre la data presuntiva di sforamento del budget annuale (cfr. Tribunale di Napoli, sentenze n. 1819/2023 del 20/02/2023 e n. 4049/2022 del 27/04/2022; nonché, in conformità, Tribunale di Salerno, sentenze n. 5912/2023 del 27/12/2023,
n.c 5748/2023 del 19/12/2023 e n. 1012/2024 del 23/02/2024). Pertanto, sulla base della deliberazione da ultimo prodotta, e non contestata nel merito, deve ritenersi dimostrato che l'opponete risulta a credito rispetto all'opposta, con un incremento percentuale che supera la
4 prevista tolleranza del 10%, attestandosi al 34,17% e, quindi, per una somma anche maggiore rispetto al credito ingiunto.
Il preteso credito oggetto di ingiunzione (€ 37.125,26), infatti, è inferiore all'importo di €89.194 89, che costituisce l'ammontare dello sforamento. Ne consegue che quanto ingiunto è stato assorbito completamente da quanto sforato e, pertanto, nulla è dovuto, perché le relative prestazioni sanitarie sono state erogate in extra budget.
L'opposizione, pertanto, va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
In ragione della peculiarità e della controvertibilità delle questioni affrontate sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2568/24 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) compensa le spese di lite.
Salerno, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2568/24 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili l'8.4.2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 502/2024 –
R.G. n. 1905/2024, emesso il 18/03/2024 e notificato il 22/03/2024;
TRA
, IN PERSONA DEL DIRETTORE Parte_1
GENERALE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Marruso;
OPPONENTE
E
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE,
[...]
rappresentata difesa dall'avv. Italo Carbone;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. che si intendono espressamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con D.I. n. 502/2024 – R.G. n. 1905/2024, emesso il 18/03/2024 e notificato il 22/03/2024, il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla
[...] in persona del legale rappresentante p.t., ha Parte_2 ingiunto all' , in persona del legale rappresentante p.t., il Parte_1 pagamento della somma pari ad € 37.125,26, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02002 come da contratto, nonché spese e competenze del monitorio. Detta somma era richiesta a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoria, branca di radiodiagnostica, erogate in favore degli assistiti del nel mese di dicembre 2023, giusta fattura emessa in data CP_2
31/12/2023.
1 Con atto di citazione notificato l'8.4.2024 l' proponeva opposizione al decreto Parte_3 ingiuntivo deducendo l'inesigibilità del credito a causa dello sforamento del budget per l'anno
2023, ancora in corso di accertamento, e, più in generale, l'infondatezza della domanda.
Con comparsa del 22.07.24, si costituiva in giudizio la parte opposta contestando l'atto di opposizione e chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione fornita dalle parti, con provvedimento del 20.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale alla struttura sanitaria opposta spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni per cui si domanda il Part corrispettivo, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato.
Certo non si ignora che secondo una parte della giurisprudenza di merito tali presupposti rientrerebbero nell'onere probatorio dei soggetti accreditati.
Secondo questa tesi, che non si condivide, il mancato sforamento del budget non costituisce un fatto impeditivo della pretesa fatta valere dalla parte attrice. Ne discende che il corrispondente riscontro probatorio graverebbe necessariamente sul Centro opposto, poiché quest'ultimo sarebbe l'unico edotto delle prestazioni rese sino al mese indicato in ricorso.
Questo Tribunale ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario e
Part come tale deve essere provato dalla debitrice (vedi in tal senso Cass. n. 17437 del 31/08/2016,
Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018).
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una
2 circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di
Part vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa, per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di
Part comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà
l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto di Parte accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra Parte le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni, richiama la normativa vigente e deduce il superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
Va a tale riguardo osservato che risulta versato in atti il contratto stipulato tra le parti in data
06.02.2024 ai sensi dell'art.
8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992, e della DGRC n. 800 del 29/12/2023, relativo all'esercizio 2023. Agli atti è pure la fattura per prestazioni rese nel mese di dicembre 2023, sulle quali, peraltro, come visto, non vi è contestazione dal parte dell' . Pt_4
Nel contratto de quo risultano stati disciplinati, per l'esercizio 2023, i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, rispetto alla branca di radiodiagnostica, in uno ai correlati limiti di spesa. All'art. 4, comma 1, è fissato il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa relativa al volume di prestazioni di radiodiagnostica per l'anno 2023, mentre il successivo comma 4 prevede, altresì, che, “per ciascun anno l'importo di cui al comma 1, lettera
a), diviso per i corrispondenti volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, definisce il valore medio delle prestazioni da declinare in conformità alla classificazione delle strutture erogatrici in base alle tipologie funzionali e di complessità delle prestazioni erogate, secondo
Part quanto previsto dal successivo art. 6”. Ed ancora, al successivo comma 5: “la sottoscritta da atto che la struttura privata è attualmente classificata nella Tipologia “C” ai sensi del successivo art. 6, e che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8 comma 2, lettera a), è attualmente pari ad € 50,49, calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023¬31/12/2023 dall'insieme delle strutture accreditate appartenenti alla stessa branca ed aventi la stessa classificazione”.
3 Part L ha versato in atti la nota prot. n. 57269 del 13 marzo 2024, comunicata a mezzo pec alla struttura opposta, con la quale si comunicava la variazione percentuale del valore medio delle prestazioni (VMP) registrata dall'opposta, nonché l'eccedenza stimata per il suo sforamento.
Nello specifico, la variazione percentuale VMP è stata del 34,17% (ovvero ben oltre il limite di tolleranza del 10%) e l'eccedenza stimata VMP è stata pari ad € 89.194 89. Con la stessa nota, è stato altresì precisato che ogni eventuale credito, sino alla concorrenza dell'importo di € 89.194,89, in via prudenziale, sarebbe stato accantonato, e quindi non liquidato, fino alla determinazione del valore definitivo dell'abbattimento previsto per lo sforamento del VMP.
Solo con il consuntivo annuale, quale atto che conclude il procedimento amministrativo volto alla quantificazione definitiva del budget, è possibile certificare il raggiungimento o meno del tetto di
Part spessa e, perciò, di abbattere il fatturato delle strutture accediate. In particolare, l' in caso di accertamento dello sforamento, può ridurre il corrispettivo spettante alle strutture accreditate, ovvero non remunerare tutte le prestazioni erogate extrabudget.
Al momento dell'instaurazione del giudizio non era ancora stato concluso il procedimento volto a stabilire il budget definitivo per l'anno 2023, ovvero approvare il consuntivo di esercizio, e per tale Part motivo l' vevo ritenuto il credito non esigibile.
Nel corso del giudizio è poi intervenuta la delibera Deliberazione n. 847 del 29/05/2024 (versata in atti dall'opponente con le memorie ex art. 171-ter cpc) con la quale l' ha approvato il Parte_3
consuntivo 2023 per la macroarea di specialistica ambulatoriale e, quindi, per quanto qui interessa,
anche per la branca di radiodiagnostica, confermando le previsioni contenuta nella precedente nota prot. n. 57269 del 13 marzo 2024.
La Deliberazione de qua è un provvedimento autoritativo (cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053, nonché Consiglio di Stato 19/11/2018, n. 649), che costituisce piena prova del raggiungimento del tetto e consente di applicare l'ipotesi contemplata dal punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto intercorso tra le parti, in tema di regressione tariffaria.
L pertanto, è legittimata a ridurre il corrispettivo spettante alle strutture Parte_1 accreditate, in base ad una percentuale individuata, riportando la spesa nell'ambito del tetto annualmente previsto e non remunerando le prestazioni rese oltre la data presuntiva di sforamento del budget annuale (cfr. Tribunale di Napoli, sentenze n. 1819/2023 del 20/02/2023 e n. 4049/2022 del 27/04/2022; nonché, in conformità, Tribunale di Salerno, sentenze n. 5912/2023 del 27/12/2023,
n.c 5748/2023 del 19/12/2023 e n. 1012/2024 del 23/02/2024). Pertanto, sulla base della deliberazione da ultimo prodotta, e non contestata nel merito, deve ritenersi dimostrato che l'opponete risulta a credito rispetto all'opposta, con un incremento percentuale che supera la
4 prevista tolleranza del 10%, attestandosi al 34,17% e, quindi, per una somma anche maggiore rispetto al credito ingiunto.
Il preteso credito oggetto di ingiunzione (€ 37.125,26), infatti, è inferiore all'importo di €89.194 89, che costituisce l'ammontare dello sforamento. Ne consegue che quanto ingiunto è stato assorbito completamente da quanto sforato e, pertanto, nulla è dovuto, perché le relative prestazioni sanitarie sono state erogate in extra budget.
L'opposizione, pertanto, va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
In ragione della peculiarità e della controvertibilità delle questioni affrontate sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2568/24 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) compensa le spese di lite.
Salerno, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
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