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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1743/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 06/09/2024 al n. 1743/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BELLINI ROBERTO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 il proprio studio e in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.;
-PARTE APPELLATA-
nonché
CP_2
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
e
[...]
[...]
Controparte_3
-APPELLATI CONTUMACI- avverso la sentenza n. 715/2024 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 28/05/2024; trattenuta in decisione e rimessa al collegio ex art. 352 c.p.c. con ordinanza dell'8.07.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte di parte appellante Parte_1
e parte appellata avv. : “preso atto che le parti non
[...] Controparte_1 hanno interesse alla prosecuzione nel presente giudizio, dichiari la cessazione della materia del contendere in merito al presente procedimento tra Parte_1
(quale erede di ) e l'Avv. , iniziato dinanzi al Tribunale Persona_1 Controparte_1 di Pisa (R.G. N. 1374/2011) e attualmente pendente presso Codesta Corte di Appello, con spese compensate tra le parti”.
*****
FATTO E DIRITTO
La sola ha proposto appello avverso la sentenza n. 2326/20 del Parte_1
Tribunale di Firenze, con la quale era stata condannata, in solido con CP_2 entrambe quali eredi di a corrispondere l'importo di euro 20.000 oltre Persona_1 interessi legali, in favore dell'avv. , a titolo di compenso Controparte_1 professionale. Con la sentenza di primo grado era invece stato dichiarato estinto, per intervenuta rinuncia alla domanda, il giudizio nei confronti delle altre parti originariamente convenute, ovvero, e Controparte_3 Controparte_3 CP_3
Il Tribunale aveva quindi condannato e in
[...] Parte_1 CP_2 solido, a rifondere all'avv. le spese di lite. CP_1
Si è costituito in appello l'avv. contestando i motivi di appello e chiedendo CP_4 la conferma della sentenza impugnata.
Non si sono costituite le altre parti del giudizio di primo grado di cui deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'1.07.2025, con celebrazione mediante trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato note scritte congiunte, con le quali hanno dato atto di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo espressamente che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese compensate. Nelle precedenti note di udienza le parti avevano dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo.
Il tenore delle conclusioni congiunte e la dichiarata mancanza di interesse al giudizio conseguente all'intervenuta transazione, rappresentano elementi da cui si può univocamente presumere la implicita rinuncia ai termini per memorie, con diretto trattenimento in decisione e remissione davanti al collegio designato. La transazione che le parti hanno dato atto di aver concluso, facendo venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale, determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10437 del 15.4.2019).
La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, proprio l'interesse delle parti a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita. In tal senso ben si può attingere dal recente insegnamento del giudice nomofilattico (cfr.
Cass SSUU 11 aprile 2018 n. 8980) che ha infatti affermato che, nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio di gravame (nel caso preso in esame dalle SU si trattava del giudizio di legittimità), le parti raggiungano un accordo che definisce la controversia, si deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo configurabile un sopravvenuto disinteresse delle parti alla decisione del ricorso, id est una sopravvenuta inammissibilità del ricorso stesso, che porterebbe al passaggio in giudicato della sentenza gravata (sulla linea di questo arresto cfr. in motivazione Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018 n. 24083). Non a caso, già in precedenza (cfr. Cass. sez. 1, 7 maggio 2009 n. 10553) si era chiaramente affermato che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione non conduce all'inammissibilità nè dell'appello, nè del ricorso per cassazione, bensì porta alla "rimozione delle sentenze già emesse, perchè prive d'attualità", essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente interesse alla richiesta di pronuncia di merito (cfr. da ultimo nel medesimo senso Cass. n° 6444/2019).
Calando i suddetti principi nella fattispecie in esame, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che la regolamentazione pattizia del rapporto tra le parti mediante l'accordo che ha posto fine alla lite si sostituisce alla sentenza impugnata.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita e/o superata.
Quanto alle spese di lite, entrambe le parti costituite hanno chiesto l'integrale compensazione, conclusione che si pone in linea con l'intervenuto accordo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide: 1) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere inter partes;
2) dichiara le spese di lite del grado interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.07.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 06/09/2024 al n. 1743/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BELLINI ROBERTO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 il proprio studio e in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.;
-PARTE APPELLATA-
nonché
CP_2
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
e
[...]
[...]
Controparte_3
-APPELLATI CONTUMACI- avverso la sentenza n. 715/2024 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 28/05/2024; trattenuta in decisione e rimessa al collegio ex art. 352 c.p.c. con ordinanza dell'8.07.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte di parte appellante Parte_1
e parte appellata avv. : “preso atto che le parti non
[...] Controparte_1 hanno interesse alla prosecuzione nel presente giudizio, dichiari la cessazione della materia del contendere in merito al presente procedimento tra Parte_1
(quale erede di ) e l'Avv. , iniziato dinanzi al Tribunale Persona_1 Controparte_1 di Pisa (R.G. N. 1374/2011) e attualmente pendente presso Codesta Corte di Appello, con spese compensate tra le parti”.
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FATTO E DIRITTO
La sola ha proposto appello avverso la sentenza n. 2326/20 del Parte_1
Tribunale di Firenze, con la quale era stata condannata, in solido con CP_2 entrambe quali eredi di a corrispondere l'importo di euro 20.000 oltre Persona_1 interessi legali, in favore dell'avv. , a titolo di compenso Controparte_1 professionale. Con la sentenza di primo grado era invece stato dichiarato estinto, per intervenuta rinuncia alla domanda, il giudizio nei confronti delle altre parti originariamente convenute, ovvero, e Controparte_3 Controparte_3 CP_3
Il Tribunale aveva quindi condannato e in
[...] Parte_1 CP_2 solido, a rifondere all'avv. le spese di lite. CP_1
Si è costituito in appello l'avv. contestando i motivi di appello e chiedendo CP_4 la conferma della sentenza impugnata.
Non si sono costituite le altre parti del giudizio di primo grado di cui deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'1.07.2025, con celebrazione mediante trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato note scritte congiunte, con le quali hanno dato atto di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo espressamente che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese compensate. Nelle precedenti note di udienza le parti avevano dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo.
Il tenore delle conclusioni congiunte e la dichiarata mancanza di interesse al giudizio conseguente all'intervenuta transazione, rappresentano elementi da cui si può univocamente presumere la implicita rinuncia ai termini per memorie, con diretto trattenimento in decisione e remissione davanti al collegio designato. La transazione che le parti hanno dato atto di aver concluso, facendo venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale, determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10437 del 15.4.2019).
La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, proprio l'interesse delle parti a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita. In tal senso ben si può attingere dal recente insegnamento del giudice nomofilattico (cfr.
Cass SSUU 11 aprile 2018 n. 8980) che ha infatti affermato che, nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio di gravame (nel caso preso in esame dalle SU si trattava del giudizio di legittimità), le parti raggiungano un accordo che definisce la controversia, si deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo configurabile un sopravvenuto disinteresse delle parti alla decisione del ricorso, id est una sopravvenuta inammissibilità del ricorso stesso, che porterebbe al passaggio in giudicato della sentenza gravata (sulla linea di questo arresto cfr. in motivazione Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018 n. 24083). Non a caso, già in precedenza (cfr. Cass. sez. 1, 7 maggio 2009 n. 10553) si era chiaramente affermato che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione non conduce all'inammissibilità nè dell'appello, nè del ricorso per cassazione, bensì porta alla "rimozione delle sentenze già emesse, perchè prive d'attualità", essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente interesse alla richiesta di pronuncia di merito (cfr. da ultimo nel medesimo senso Cass. n° 6444/2019).
Calando i suddetti principi nella fattispecie in esame, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che la regolamentazione pattizia del rapporto tra le parti mediante l'accordo che ha posto fine alla lite si sostituisce alla sentenza impugnata.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita e/o superata.
Quanto alle spese di lite, entrambe le parti costituite hanno chiesto l'integrale compensazione, conclusione che si pone in linea con l'intervenuto accordo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide: 1) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere inter partes;
2) dichiara le spese di lite del grado interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.07.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni