Ordinanza 14 novembre 2024
Massime • 2
È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado).
Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29448 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
contro
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica procuratore speciale Giuliano Cassamagnago, elettivamente domiciliato in ROMA alla via G. FERRARI n. 4, presso lo studio dell'avvocato PRIORESCHI MAURILIO ([...]), rappresentato e difeso dagli avvocati DE GIROLAMO FLAVIO ([...]), BRUNO VINCENZO ([...]), con domicilio digitale come in atti - controricorrente – Numero registro generale 19061/2021 Numero sezionale 3103/2024 Numero di raccolta generale 29448/2024 nonché
contro
Data pubblicazione 14/11/2024 RO ST IA, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PINORI LE ([...]), con domicilio digitale come in atti che lo rappresenta e difende - controricorrente – nonché contro ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI (INAIL), FI LINO
- intimati -
avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di MILANO n. 1391/2021 depositata il 3/05/2021. R.g. n. 19061 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle Pag. 2 di 11 Numero registro generale 19061/2021 Numero sezionale 3103/2024 Numero di raccolta generale 29448/2024 Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 30/09/2024, Data pubblicazione 14/11/2024 dal Consigliere relatore Cristiano Valle Rilevato che: US EU, AL EU, TA EU e GE NA IG, nonché AL IG EU quali familiari di EO EU, lavoratore deceduto in seguito a un incidente accaduto in Carrara, nell'officina della CA IN S.r.l., convennero in giudizio dianzi al Tribunale di Milano vari soggetti, presenti sul luogo, quali ID OR, asseritamente a capo dell'officina ove si era verificato l'incidente mortale, ST AN, quale amministratrice della Ste.ri S.r.l., della quale era il dipendente il OR, la IA Assicurazioni S.p.a., quale società assicuratrice della CA IN S.r.l., DO ND, quale amministratore di fatto delle due dette società e anche della SGT S.r.l., quale datrice di lavoro dell'autista IN che aveva provocato l'incidente mettendo in moto l'automezzo con la marcia innestata e schiacciando quindi il EU;
in corso di causa, a seguito delle emergenze del processo penale, i familiari del EU rinunziarono alla domanda nei confronti del OR e chiesero e ottennero che fosse chiamato in causa LI OR;
dopo varie vicende societarie, che in questa sede più non rilevano, con conseguente interruzione del processo, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2387 del 14/04/2020, accolse la domanda e condannò in solido al risarcimento dei danni il IN, DO FE, ST AN e DO ND e la rigettò nei confronti di LI OR e della IA S.p.a.; la Corte d'appello di Milano, alla quale aveva proposto impugnazione principale la sola AN e incdeintale i familiari di EO EU, con la sentenza n. 1391 del 3/05/2021 ha accolto l'appello e ha rigettato la domanda risarcitoria anche nei confronti dell'appellante principale e ha ritenuto inammissibile R.g. n. 19061 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle Pag. 3 di 11 Numero registro generale 19061/2021 Numero sezionale 3103/2024 Numero di raccolta generale 29448/2024 l'impugnazione incidentale tardiva proposta dai familiari del Data pubblicazione 14/11/2024 EU, in quanto sono con essa venivano impugnati «capi della sentenza ulteriori e diversi da quelli impugnati in via principale da ST RA AN»; avverso la sentenza d'appello propongono ricorso per cassazione, con otto motivi, i familiari di EO EU;
resistono con controricorso ST AN e IA Assicurazioni S.p.a.; LI OR e l'INAIL sono rimasti intimati;
per l'adunanza camerale del 23/02/2024 il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, terzo, quarto e quinto motivo e rigetto dei rimanenti, ossia del sesto, del settimo e dell'ottavo motivo;
parte ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso anche per i motivi per i quali il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto e in subordine ha insistito affinché la decisione fosse rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni di cui ricorso n. 23425/2016 R.G., discusso il precedente 13/02/2024 a seguito della rimessione di cui all'ordinanza interlocutoria n. 20588 del 17/07/2023 della Sezione Prima civile di questa Corte;
IA Assicurazioni S.p.a. e ST AN hanno pure depositato memoria;
all'adunanza camerale del 23/02/2024 il ricorso è stato, quindi, trattenuto per la decisione;
all'esito della camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria n. 7249 pubblicata il 18/03/2024, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva sulla quale la Sezione Prima di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 20588 del 17/07/2023, resa nel ricorso R.G. n. 23425 del 2016, R.g. n. 19061 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle Pag. 4 di 11 Numero registro generale 19061/2021 Numero sezionale 3103/2024 Numero di raccolta generale 29448/2024 aveva rimesso gli atti alla Prima Presidente che aveva, quindi, Data pubblicazione 14/11/2024 assegnato il ricorso alle Sezioni Unite;
all'esito della decisione delle Sezioni Unite, resa con sentenza n. 8486 del 28/03/2024, il ricorso è stato nuovamente fissato in adunanza camerale;
il difensore dei ricorrenti ha depositato ulteriore memoria per l'adunanza camerale del 30/09/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Considerato che: parte ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso: primo motivo, violazione del giudicato per non avere ST RA AN impugnato il capo della sentenza di primo grado nella parte cui aveva affermato che il dipendente di Ste.ri S.r.l., ID OR, aveva partecipato alle operazioni di riparazione quale capo officina;
secondo motivo, in via subordinata rispetto al precedente motivo, per avere la Corte d'Appello ritenuto, con motivazione inesistente e (o) tautologica, non provata la condotta colposa del dipendente di Ste.ri S.r.l., ID OR e, di conseguenza, per avere escluso la responsabilità della AN, quale amministratore di STERI, per la violazione degli obblighi sulla medesima incombenti in tema di sicurezza e formazione del personale;
terzo motivo, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello escluso la responsabilità della AN, quale amministratore di Ste.ri S.r.l., sulla base di condotte differenti rispetto a quelle allegate dagli attori in primo grado e reiterate dagli stessi in grado di appello;
quarto motivo, violazione dell'art. 1223 cod. civ. per avere la Corte d'Appello escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte addebitate alla AN, quale amministratore di Ste.ri S.r.l., nonostante la ASL avesse contestato alla Ste.ri S.r.l. la R.g. n. 19061 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle Pag. 5 di 11 Numero registro generale 19061/2021 Numero sezionale 3103/2024 Numero di raccolta generale 29448/2024 violazione delle norme a presidio della sicurezza dei luoghi di Data pubblicazione 14/11/2024 lavoro;
quinto motivo, omesso esame di due fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ovvero (a) che Ste.ri S.r.l., CA IN ed SGT costituivano di fatto una unica compagine sociale con totale confusione di ruoli;
(b) che ID OR, dipendente di Ste.ri S.r.l., aveva partecipato alle operazioni di riparazione, le dirigeva e le controllava;
sesto motivo, violazione dell'art. 334 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il gravame incidentale tardivo proposto dagli odierni ricorrenti avverso i capi della sentenza riguardanti la posizione di IA S.p.a. e OR LI;
settimo motivo, violazione, sotto diverso profilo, dell'art. 334 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello ritenuto che la facoltà di proporre appello incidentale tardivo sussista solo nell'ipotesi di cause inscindibili e per avere la medesima Corte ritenuto le vertenze per cui è causa scindibili;
ottavo motivo, violazione dell'art. 325 cod. proc. civ. e, comunque, la nullità della sentenza per sua contraddittorietà per avere la Corte d'appello ritenuto che nonostante le cause fossero scindibili la notifica della sentenza da parte di IA poteva far decorrere il termine breve di impugnazione anche nei confronti delle altre parti che non avevano provveduto alla notifica della sentenza;
il primo motivo, che investe direttamente la posizione di ST RA AN, è infondato in quanto la Corte d'appello ha esplicitamente affrontato il tema dell'art. 2049 cod. civ., escludendo che ID OR avesse commesso un fatto illecito, così affermando, con decisione in questa sede condivisa, che nei confronti della AN potesse operare il disposto dell'art. 2049 cod. civ., posto che, secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 4742 del 04/03/2005 Rv. 581367 – 01 e in R.g. n. 19061 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle Pag. 6 di 11 Numero registro generale 19061/2021 Numero sezionale 3103/2024 Numero di raccolta generale 29448/2024 precedenza Cass. n. 296 del 24/01/1966 Rv. 320573 – 01) la Data pubblicazione 14/11/2024 responsabilità del padrone o del committente, e, quindi, nel caso di specie, dell'amministratrice di Ste.ri S.r.l., ossia di ST GA AN, ai termini dell'art. 2049 cod. civ., presuppone la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo;
il secondo motivo, che pure riguarda la posizione di ST RA AN è inammissibile, in quanto la domanda nei confronti di ID OR era stata rinunciata, il che costituisce una circostanza incontroversa, sin dal primo grado del giudizio e, inoltre, con riferimento alla parte di censura relativa alla carenza di motivazione, la Corte ritiene, in aderenza alla propria giurisprudenza, di livello nomofilattico, che nella specie la motivazione della Corte d'appello vi è stata ed è ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale come individuato dalla detta giurisprudenza (Sez. U n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830 – 01; Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 - 01), cosicché risulta accoglibile il solo vizio che dimostri un'assoluta carenza della parte motivazionale del provvedimento impugnato «in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»; il terzo e il quarto motivo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto essi sono strettamente connessi e comunque correlati, in quanto attinenti ai compiti in materia di prevenzione di ST AN;
i due motivi, complessivamente esaminati, sono entrambi inammissibili, in quanto il terzo motivo denuncia un'omissione della motivazione, che, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica già richiamata in relazione al secondo motivo del ricorso, non è dato cogliere, atteso che la sentenza della Corte d'appello è ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale, e il quarto R.g. n. 19061 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle Pag. 7 di 11 Numero registro generale 19061/2021 Numero sezionale 3103/2024 Numero di raccolta generale 29448/2024 richiede, sebbene con un improprio riferimento al parametro Data pubblicazione 14/11/2024 dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, un riesame, in punto di fatto, il che non è consentito in sede di legittimità, delle circostanze di causa relative alla posizione della AN, in ordine alle sue responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
il quinto motivo è inammissibile: non è, con esso, dedotto l'omesso esame di un fatto (fenomenico) ma di plurimi e diversi fatti e le censure si risolvono in una mera critica in chiave di contrapposizione alla sentenza d'appello cosicché le censure che esso tenta di veicolare sono da considerarsi inammissibili ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in concreto il quinto motivo richiede il riesame di una serie di circostanze, che non costituiscono un singolo fatto in senso fenomenico secondo quanto delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U n. 8053 del 7/04/2014 e quindi successivamente Cass. n. 23828 del 20/11/2015 Rv. 637781 - 01), ossia di un fatto storico (Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 - 01); nella parte relativa alla posizione di ID OR il motivo è, altresì, inammissibile, per essere stato escluso che a questi fosse ascrivibile un fatto illecito e, peraltro, come già evidenziato in relazione al secondo motivo di ricorso, la domanda nei suoi confronti era stata rinunciata;
il sesto e il settimo motivo del ricorso possono essere unitariamente scrutinati, in quanto attinenti al tema dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, nella specie di quella degli odierni ricorrenti, eredi del lavoratore deceduto, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale;
sul punto si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 8486 del 28/03/2024), affermando che «l'impugnazione R.g. n. 19061 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle Pag. 8 di 11 Numero registro generale 19061/2021 Numero sezionale 3103/2024 Numero di raccolta generale 29448/2024 incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme Data pubblicazione 14/11/2024 dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale» e che «il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva»; entrambi i detti due principi di diritto sopra riportati, enunciati ai sensi dell'art. 363, comma 3, cod. proc. civ., non si attagliano al caso di specie, in quanto relativi alla posizione, come chiaramente percepibile dalla piana lettura del provvedimento integrale delle Sezioni Unite, del coobbligato in solido il cui interesse all'impugnazione sorga a seguito dell'impugnazione proposta da altro coobbligato in solido;
nella controversia che ne occupa viceversa l'interesse dei familiari del EU all'impugnazione sorgeva immediatamente dalla stessa sentenza di primo grado, e, quindi, l'esperibilità più ampia dell'impugnazione incidentale tardiva affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8486 del 28/03/2024 non è suscettibile di potersi estendere anche al caso in esame, nel quale la posizione di LI OR è del tutto eccentrica ed autonoma rispetto a quella della AN e il OR sin dal primo grado del giudizio era rimasto estraneo alla pronuncia di condanna, nonostante fosse intervenuto in giudizio a seguito della chiamata in causa operata dai familiari del EU e dunque, nei suoi confronti, era necessario un appello principale degli eredi del lavoratore deceduto ovvero un appello incidentale tempestivo e autonomo;
l'ottavo motivo di ricorso è parzialmente fondato, con riferimento alla sola posizione di LI OR e indipendentemente dalla soluzione data dal collegio nomofilattico alla questione R.g. n. 19061 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle Pag. 9 di 11 Numero registro generale 19061/2021 Numero sezionale 3103/2024 Numero di raccolta generale 29448/2024 dell'impugnazione incidentale tardiva, atteso che la notifica della Data pubblicazione 14/11/2024 sentenza di primo grado era stata effettuata, incontrovertibilmente, dalla sola IA Società di assicurazione p.a. e quindi la detta notifica valeva a far decorrere il termine breve per impugnare soltanto per le parti che effettuavano e ricevevano la notificazione, non anche per il OR;
nei suoi confronti avrebbe, invece, dovuto applicarsi il termine cd. lungo di sei mesi, ai sensi dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, effettuata il 14/04/2020, ampliato di sessantaquattro giorni per effetto della proroga dei termini di cui all'emergenza dovuta alla pandemia da virus Covid 19 che, per il processo civile, penale e tributario andava dal 9/03/2020 al 11/05/2020 (ai sensi dell'art. 83, d.l. 18 del 17/03/2020, con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020 e dell'art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 8/04/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 5/06/2020) e che quindi, sarebbe venuto a scadere in data 14/12/2020; l'appello incidentale degli eredi del lavoratore deceduto è stato proposto, come affermato dalla sentenza impugnata, in data 6/10/2020, ed era, pertanto, da considerarsi tempestivo, e valido quale impugnazione principale;
a tanto consegue che l'ottavo motivo del ricorso deve essere accolto limitatamente alla posizione di LI OR e la causa, deve, pertanto, essere rimessa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che, nel procedere al rinnovato scrutinio della posizione di LI OR per come investita dall'impugnazione dei familiari di EO EU, procederà anche alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità; il deposito della motivazione dell'ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ.; R.g. n. 19061 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle Pag. 10 di 11 Numero registro generale 19061/2021 Numero sezionale 3103/2024 Numero di raccolta generale 29448/2024
P.Q.M.
Data pubblicazione 14/11/2024 La Corte accoglie l'ottavo motivo di ricorso, per quanto di ragione;
rigetta nel resto il ricorso;
rinvia la causa, in relazione al motivo accolto, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 30/09/2024. Il Presidente MO TR R.g. n. 19061 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle Pag. 11 di 11