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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5506/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Trotta, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo Grimaldi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.11.2022 la ricorrente dato atto: di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 15.06.2010, atto trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del Comune di Angri (SA), al n. 11, Parte I, anno 2010; che dalla loro unione non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati in virtù dell'accordo di separazione personale dei coniugi raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 della l. 162/2014, conclusosi con il nulla osta rilasciato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore in data 06/04/2022; che dal momento della separazione non vi è stata alcuna possibilità o volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato ad Angri il
15/06/2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile
o necessario;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sita in S. Egidio del
Monte Albino, alla via Giovanni XXIII n° 10; 3) Statuire, nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che la sig.ra continui Parte_1
ad abitare in via esclusiva nella predetta casa coniugale quantomeno fino al 31.07.2024, data di scadenza del contratto di comodato, stipulato tra le parti in data 01.08.2018, allegato al presente accordo;
4) Disporre che il pagamento delle restanti rate del mutuo gravante sulla casa coniugale continui a gravare esclusivamente sul sig. fino alla completa estinzione Controparte_1
dello stesso;
5) Prendere atto che i coniugi, con l'accordo di separazione raggiunto a seguito della procedura di negoziazione, si sono già dati reciproco consenso al rilascio del Passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 15.5.2023 si è costituito
[...]
il quale, nel riportarsi al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, dato atto: che Controparte_1
la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi è d ascriversi alla condotta della
, la quale, con atteggiamenti aggressivi, pretendeva la restituzione delle somme spese per la Pt_1
casa coniugale ed un contributo per il mantenimento di 500,00 euro;
che il resistente, invalido civile al 100%, percepisce unicamente un reddito da pensione e si fa carico, per l'intero, del pagamento delle rate del mutuo relativo all'abitazione familiare;
che la ricorrente è, invece, titolare di un reddito da lavoro dipendente, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Angri in data 15/06/2010 tra
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato civile Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- assegnare la casa coniugale al sig.
per i motivi esposti (appartamento acquistato dal resistente prima del Controparte_1
matrimonio, ristrutturato a spese del resistente che ha sempre pagato e pagherà le rate del mutuo, assenza di figli) e disporre, in tale ipotesi, che il pagamento delle restanti rate del mutuo afferente la richiamata casa coniugale continui a gravare esclusivamente sul sig. Controparte_1
fino alla completa estinzione dello stesso;
- in ogni caso, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la palese infondatezza e/o temerarietà delle domande tutte inoltrate dalla ricorrente.”. CP_ All'udienza di comparizione delle parti del 22.5.2023 il Presidente esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto, ed ha rinviato la causa all'udienza del 23.05.2024 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
All'udienza del 23.05.2024 il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione sotto il profilo dello status divorzile, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza
05.12.2024. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 9.4.2025 per il deposito telematico dell'accordo di separazione e per l'espressa rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in vista della pronuncia non definitiva sullo stato.
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il venir meno dell'affectio maritalis, con la conseguenza che ricorrono i presupposti per la richiesta pronuncia divorzile.
Pur essendo necessario proseguire l'istruttoria in relazione ad altri aspetti emersi nel corso del giudizio, non sussiste alcuna discrezionalità in merito all'adozione della sentenza dichiarativa di scioglimento del matrimonio civile. Ne consegue che può disporsi una pronuncia parziale e non definitiva sullo status, riservando l'esame delle ulteriori domande e questioni sollevate dalle parti nei rispettivi atti difensivi alle fasi successive del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra , nata a [...] Parte_1
(NA) il 29.12.1984 e , nato ad [...] il [...] Controparte_1
sposatisi nel Comune di Angri (SA) in data 15 giugno 2010 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, p. 1, anno 2010); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Angri (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); spese al definitivo;
dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Cosi deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5506/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Trotta, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo Grimaldi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.11.2022 la ricorrente dato atto: di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 15.06.2010, atto trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del Comune di Angri (SA), al n. 11, Parte I, anno 2010; che dalla loro unione non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati in virtù dell'accordo di separazione personale dei coniugi raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 della l. 162/2014, conclusosi con il nulla osta rilasciato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore in data 06/04/2022; che dal momento della separazione non vi è stata alcuna possibilità o volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato ad Angri il
15/06/2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile
o necessario;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sita in S. Egidio del
Monte Albino, alla via Giovanni XXIII n° 10; 3) Statuire, nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che la sig.ra continui Parte_1
ad abitare in via esclusiva nella predetta casa coniugale quantomeno fino al 31.07.2024, data di scadenza del contratto di comodato, stipulato tra le parti in data 01.08.2018, allegato al presente accordo;
4) Disporre che il pagamento delle restanti rate del mutuo gravante sulla casa coniugale continui a gravare esclusivamente sul sig. fino alla completa estinzione Controparte_1
dello stesso;
5) Prendere atto che i coniugi, con l'accordo di separazione raggiunto a seguito della procedura di negoziazione, si sono già dati reciproco consenso al rilascio del Passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 15.5.2023 si è costituito
[...]
il quale, nel riportarsi al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, dato atto: che Controparte_1
la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi è d ascriversi alla condotta della
, la quale, con atteggiamenti aggressivi, pretendeva la restituzione delle somme spese per la Pt_1
casa coniugale ed un contributo per il mantenimento di 500,00 euro;
che il resistente, invalido civile al 100%, percepisce unicamente un reddito da pensione e si fa carico, per l'intero, del pagamento delle rate del mutuo relativo all'abitazione familiare;
che la ricorrente è, invece, titolare di un reddito da lavoro dipendente, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Angri in data 15/06/2010 tra
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato civile Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- assegnare la casa coniugale al sig.
per i motivi esposti (appartamento acquistato dal resistente prima del Controparte_1
matrimonio, ristrutturato a spese del resistente che ha sempre pagato e pagherà le rate del mutuo, assenza di figli) e disporre, in tale ipotesi, che il pagamento delle restanti rate del mutuo afferente la richiamata casa coniugale continui a gravare esclusivamente sul sig. Controparte_1
fino alla completa estinzione dello stesso;
- in ogni caso, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la palese infondatezza e/o temerarietà delle domande tutte inoltrate dalla ricorrente.”. CP_ All'udienza di comparizione delle parti del 22.5.2023 il Presidente esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto, ed ha rinviato la causa all'udienza del 23.05.2024 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
All'udienza del 23.05.2024 il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione sotto il profilo dello status divorzile, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza
05.12.2024. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 9.4.2025 per il deposito telematico dell'accordo di separazione e per l'espressa rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in vista della pronuncia non definitiva sullo stato.
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il venir meno dell'affectio maritalis, con la conseguenza che ricorrono i presupposti per la richiesta pronuncia divorzile.
Pur essendo necessario proseguire l'istruttoria in relazione ad altri aspetti emersi nel corso del giudizio, non sussiste alcuna discrezionalità in merito all'adozione della sentenza dichiarativa di scioglimento del matrimonio civile. Ne consegue che può disporsi una pronuncia parziale e non definitiva sullo status, riservando l'esame delle ulteriori domande e questioni sollevate dalle parti nei rispettivi atti difensivi alle fasi successive del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra , nata a [...] Parte_1
(NA) il 29.12.1984 e , nato ad [...] il [...] Controparte_1
sposatisi nel Comune di Angri (SA) in data 15 giugno 2010 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, p. 1, anno 2010); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Angri (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); spese al definitivo;
dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Cosi deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire