Cass. civ., sez. I, sentenza 05/09/2023, n. 25889
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Sentenza 5 settembre 2023

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Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/09/2023, n. 25889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25889
    Data del deposito : 5 settembre 2023

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