CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/09/2023, n. 25889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25889 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25563/2017 R.G. proposto da ABBANOA S.P.A., in persona dell'amministratore unico p.t. Alessandro Ra- mazzotti, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo, con domicilio eletto in Roma, via di Santa Teresa, n. 23; – ricorrente – contro CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE, in persona del pre- sidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, con domicilio eletto in Roma, via A. Gramsci, n. 9; – controricorrente – e COMUNE DI ONANI' e COMUNE DI LULA;
– intimati – Civile Sent. Sez. 1 Num. 25889 Anno 2023 Presidente: MELONI MARINA Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 05/09/2023 2 avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 151/17, depositata il 20 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi gli Avv. Tommaso Paparo e Arcangelo Guzzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO CARDINO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibi- lità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale convenne in giudizio i Comuni di Onanì e Lula e l'BB S.p.a., per sentirli condannare al paga- mento della somma di Euro 38.583,14, a titolo di rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la gestione degli impianti idrici e fognari comunali nel pe- riodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2006. A sostegno della domanda, espose che, durante il periodo di proroga della gestione in economia dei servizi idrici da parte dei Comuni di Onanì e Lula, l'Autorità d'ambito regionale aveva disposto, con provvedimento del 24 feb- braio 2006, che, in attesa dell'assunzione della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'BB, quest'ultima provvedesse alla fatturazione ed alla riscossione della relativa tariffa presso l'utenza, con obbligo di trasfe- rire al Comune la quota a esso spettante, e con obbligo del Comune di ritra- sferirla al Consorzio sino a copertura dei costi di gestione. Aggiunse che il 3 ottobre 2006 era stato sottoscritto un protocollo d'intesa, con cui le parti ave- vano dato atto del subingresso dell'BB nella gestione del servizio idrico integrato, convenendo che il periodo di gestione transitoria sarebbe stato re- golato da rapporti diretti tra il Comune ed il Consorzio, e precisando che, in relazione a tale periodo, l'BB avrebbe provveduto a rimettere al Co- mune i nove dodicesimi degl'incassi realizzati a seguito della bollettazione, mentre il Comune avrebbe provveduto a regolare i rapporti pregressi con il Consorzio. 1.1. Con sentenza del 10 maggio 2011, il Tribunale di Nuoro rigettò la 3 domanda. 2. L'impugnazione proposta dal Consorzio è stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che con sentenza del 20 aprile 2017 ha condannato l'BB al pagamento in favore del Consorzio della somma di Euro 38.583,14, oltre interessi. A fondamento della decisione, la Corte ha escluso l'applicabilità della di- sciplina introdotta dall'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, poi trasfuso nell'art. 156 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rilevando che la stessa è desti- nata a [...] l'ipotesi in cui il servizio sia gestito separatamente da diversi soggetti, mentre nel caso di specie si trattava del rimborso dei costi relativi alla gestione provvisoria, in relazione alla quale era previsto che la fattura- zione spettasse all'BB. Rilevato inoltre che il Consorzio si era scrupolo- samente attenuto alle prescrizioni legislative, regolamentari ed amministra- tive, gestendo l'impianto idrico, sopportandone le spese e i costi, collaborando con i Comuni nella redazione dello stato di consistenza, provvedendo al tra- sferimento degl'impianti per consentire il subingresso del nuovo gestore e presentando regolari fatture, ha ritenuto che, in virtù di quanto convenuto, esso dovesse beneficiare degl'incassi ottenuti dall'BB mediante l'emis- sione delle fatture. Ha aggiunto che il credito era immediatamente esigibile, non essendo previsto un termine per l'adempimento e non potendosi far ri- cadere sui Comuni gli oneri derivanti dal mancato pagamento delle quote po- ste a carico dell'Annoa, la quale aveva confermato di non aver riscosso alcuna somma. 3. Avverso la predetta sentenza l'BB ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il Consorzio ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. I Comuni non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va accolta l'eccezione d'inammissibilità dell'impugna- zione, sollevata dalla difesa del Consorzio in relazione all'inosservanza del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.: il ricorso, notifi- cato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 mediante spedizione a mezzo 4 del servizio postale effettuata il 27 ottobre 2017 e ricevuta il 3 novembre successivo, risulta infatti proposto oltre il sessantesimo giorno successivo alla notificazione della sentenza impugnata, la quale, come si evince dalla copia autentica prodotta in giudizio dalla stessa difesa della ricorrente, ha avuto luogo il 19 maggio 2017, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 325, secondo comma, cit. deve considerarsi scaduto il 18 luglio 2017. Ininfluente deve ritenersi, in contrario, la circostanza, fatta valere dalla ricorrente, che la notificazione non abbia avuto luogo nel domicilio eletto presso il procuratore costituito per suo conto nel giudizio di primo grado, ma presso la sua sede legale, risultando pacifico che la ricorrente è rimasta con- tumace nel giudizio di appello, e non trovando pertanto applicazione, nel caso in esame, la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., ma quella dettata dall'art. 292, terzo comma, cod. proc. civ., il quale prevede che le sentenze devono essere notificate personalmente al contumace. Come co- stantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale modalità di notificazione deve ritenersi infatti idonea anche a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, indipendentemente dalla circostanza che la sen- tenza sia stata notificata in forma esecutiva, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., e quindi in funzione dell'eventuale avvio dell'esecuzione forzata, dal mo- mento che, agli effetti di cui all'art. 326 cod. proc. civ., non assume rilievo il fine per il quale la notifica sia stata effettuata, ma il fatto obiettivo della no- tifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del po- tere d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2017, n. 1647; Cass., Sez. III, 15/03/2006, n. 5682; Cass., Sez. II, 18/04/2000, n. 4975). Non merita consenso, in proposito, la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui ritenere efficace, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notificazione effettuata personalmente alla parte rima- sta contumace nel grado di giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata significherebbe introdurre un'ingiustificata disparità di tratta- mento rispetto all'ipotesi in cui nella medesima fase processuale la parte si sia costituita a mezzo di un procuratore. E' pur vero, infatti, che in riferimento a quest'ultima ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affer- 5 mato che la notifica effettuata alla parte personalmente, anziché al procura- tore costituito, risulta inidonea a far decorrere il termine per l'impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, 5/10/2016, n. 19876; Cass., Sez. III, 13/08/2015, n. 16804; 1/06/2010, n. 13428): tale inidoneità, tuttavia, non trova giustifica- zione nella considerazione che, a differenza del procuratore costituito, la parte non è normalmente in possesso delle cognizioni tecnico-giuridiche necessarie per consentirle di apprezzare autonomamente gli effetti della notifica e di valutare l'opportunità dell'impugnazione, ma nella specificità della fattispecie legale cui, per esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, la legge ricol- lega la conoscenza legale della sentenza, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, la quale esclude la possibilità di attribuire rilievo ad una conoscenza aliunde acquisita, anche se derivante da una notificazione effet- tuata in forme legali, ed ugualmente indirizzata alla parte, ma non presso il procuratore costituito. L'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 292 cod. proc. civ., in luogo di quella prevista dagli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., è d'altronde ricollegabile ad una libera determinazione della parte, la cui scelta di non costituirsi in giudizio a mezzo di un procuratore, in tal modo rinun- ciando a farsi assistere da un soggetto professionalmente qualificato, impe- direbbe altrimenti alla controparte, che abbia interesse ad accelerare la defi- nizione del processo, di avvalersi dei brevi termini di decadenza previsti dallo art. 325 cod. proc. civ., al fine di stimolare la proposizione dell'impugnazione da parte del contumace o di provocare il passaggio in giudicato della sen- tenza, obbligandola a sottostare al più lungo termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Irrilevante deve ritenersi, in pro- posito, anche la circostanza che, a differenza di quanto previsto per altri prov- vedimenti (in particolare, quelli previsti dagli artt. 641 e 660 cod. proc. civ.), la notificazione della sentenza non debba essere accompagnata da un avver- timento idoneo a rendere il destinatario consapevole delle conseguenze della mancata proposizione dell'impugnazione nei termini di legge: a differenza della notificazione del decreto ingiuntivo, infatti, quella della sentenza non costituisce il primo atto attraverso il quale il destinatario viene a conoscenza della domanda proposta dalla controparte nei suoi confronti, ma l'esito di un 6 giudizio della cui instaurazione ha avuto notizia per effetto della notificazione dell'atto introduttivo, e nell'ambito del quale gli è stata quindi offerta la pos- sibilità di costituirsi a mezzo di un procuratore, cui egli ha rinunciato, rima- nendo contumace;
la notificazione dell'intimazione di licenza o di sfratto non ha poi ad oggetto neppure un provvedimento giurisdizionale, ma un atto avente natura sostanziale, cui si accompagna la citazione per la convalida, che, costituendo l'atto introduttivo di un procedimento giurisdizionale, sia pure sommario, giustifica la formulazione dell'avvertimento di cui all'art. 660, terzo comma, cod. proc. civ., espressamente prescritto in luogo di quello pre- visto dall'art. 163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. per l'atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del con- troricorrente, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 9/05/2023
– intimati – Civile Sent. Sez. 1 Num. 25889 Anno 2023 Presidente: MELONI MARINA Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 05/09/2023 2 avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 151/17, depositata il 20 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi gli Avv. Tommaso Paparo e Arcangelo Guzzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO CARDINO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibi- lità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale convenne in giudizio i Comuni di Onanì e Lula e l'BB S.p.a., per sentirli condannare al paga- mento della somma di Euro 38.583,14, a titolo di rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la gestione degli impianti idrici e fognari comunali nel pe- riodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2006. A sostegno della domanda, espose che, durante il periodo di proroga della gestione in economia dei servizi idrici da parte dei Comuni di Onanì e Lula, l'Autorità d'ambito regionale aveva disposto, con provvedimento del 24 feb- braio 2006, che, in attesa dell'assunzione della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'BB, quest'ultima provvedesse alla fatturazione ed alla riscossione della relativa tariffa presso l'utenza, con obbligo di trasfe- rire al Comune la quota a esso spettante, e con obbligo del Comune di ritra- sferirla al Consorzio sino a copertura dei costi di gestione. Aggiunse che il 3 ottobre 2006 era stato sottoscritto un protocollo d'intesa, con cui le parti ave- vano dato atto del subingresso dell'BB nella gestione del servizio idrico integrato, convenendo che il periodo di gestione transitoria sarebbe stato re- golato da rapporti diretti tra il Comune ed il Consorzio, e precisando che, in relazione a tale periodo, l'BB avrebbe provveduto a rimettere al Co- mune i nove dodicesimi degl'incassi realizzati a seguito della bollettazione, mentre il Comune avrebbe provveduto a regolare i rapporti pregressi con il Consorzio. 1.1. Con sentenza del 10 maggio 2011, il Tribunale di Nuoro rigettò la 3 domanda. 2. L'impugnazione proposta dal Consorzio è stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che con sentenza del 20 aprile 2017 ha condannato l'BB al pagamento in favore del Consorzio della somma di Euro 38.583,14, oltre interessi. A fondamento della decisione, la Corte ha escluso l'applicabilità della di- sciplina introdotta dall'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, poi trasfuso nell'art. 156 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rilevando che la stessa è desti- nata a [...] l'ipotesi in cui il servizio sia gestito separatamente da diversi soggetti, mentre nel caso di specie si trattava del rimborso dei costi relativi alla gestione provvisoria, in relazione alla quale era previsto che la fattura- zione spettasse all'BB. Rilevato inoltre che il Consorzio si era scrupolo- samente attenuto alle prescrizioni legislative, regolamentari ed amministra- tive, gestendo l'impianto idrico, sopportandone le spese e i costi, collaborando con i Comuni nella redazione dello stato di consistenza, provvedendo al tra- sferimento degl'impianti per consentire il subingresso del nuovo gestore e presentando regolari fatture, ha ritenuto che, in virtù di quanto convenuto, esso dovesse beneficiare degl'incassi ottenuti dall'BB mediante l'emis- sione delle fatture. Ha aggiunto che il credito era immediatamente esigibile, non essendo previsto un termine per l'adempimento e non potendosi far ri- cadere sui Comuni gli oneri derivanti dal mancato pagamento delle quote po- ste a carico dell'Annoa, la quale aveva confermato di non aver riscosso alcuna somma. 3. Avverso la predetta sentenza l'BB ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il Consorzio ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. I Comuni non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va accolta l'eccezione d'inammissibilità dell'impugna- zione, sollevata dalla difesa del Consorzio in relazione all'inosservanza del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.: il ricorso, notifi- cato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 mediante spedizione a mezzo 4 del servizio postale effettuata il 27 ottobre 2017 e ricevuta il 3 novembre successivo, risulta infatti proposto oltre il sessantesimo giorno successivo alla notificazione della sentenza impugnata, la quale, come si evince dalla copia autentica prodotta in giudizio dalla stessa difesa della ricorrente, ha avuto luogo il 19 maggio 2017, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 325, secondo comma, cit. deve considerarsi scaduto il 18 luglio 2017. Ininfluente deve ritenersi, in contrario, la circostanza, fatta valere dalla ricorrente, che la notificazione non abbia avuto luogo nel domicilio eletto presso il procuratore costituito per suo conto nel giudizio di primo grado, ma presso la sua sede legale, risultando pacifico che la ricorrente è rimasta con- tumace nel giudizio di appello, e non trovando pertanto applicazione, nel caso in esame, la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., ma quella dettata dall'art. 292, terzo comma, cod. proc. civ., il quale prevede che le sentenze devono essere notificate personalmente al contumace. Come co- stantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale modalità di notificazione deve ritenersi infatti idonea anche a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, indipendentemente dalla circostanza che la sen- tenza sia stata notificata in forma esecutiva, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., e quindi in funzione dell'eventuale avvio dell'esecuzione forzata, dal mo- mento che, agli effetti di cui all'art. 326 cod. proc. civ., non assume rilievo il fine per il quale la notifica sia stata effettuata, ma il fatto obiettivo della no- tifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del po- tere d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2017, n. 1647; Cass., Sez. III, 15/03/2006, n. 5682; Cass., Sez. II, 18/04/2000, n. 4975). Non merita consenso, in proposito, la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui ritenere efficace, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notificazione effettuata personalmente alla parte rima- sta contumace nel grado di giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata significherebbe introdurre un'ingiustificata disparità di tratta- mento rispetto all'ipotesi in cui nella medesima fase processuale la parte si sia costituita a mezzo di un procuratore. E' pur vero, infatti, che in riferimento a quest'ultima ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affer- 5 mato che la notifica effettuata alla parte personalmente, anziché al procura- tore costituito, risulta inidonea a far decorrere il termine per l'impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, 5/10/2016, n. 19876; Cass., Sez. III, 13/08/2015, n. 16804; 1/06/2010, n. 13428): tale inidoneità, tuttavia, non trova giustifica- zione nella considerazione che, a differenza del procuratore costituito, la parte non è normalmente in possesso delle cognizioni tecnico-giuridiche necessarie per consentirle di apprezzare autonomamente gli effetti della notifica e di valutare l'opportunità dell'impugnazione, ma nella specificità della fattispecie legale cui, per esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, la legge ricol- lega la conoscenza legale della sentenza, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, la quale esclude la possibilità di attribuire rilievo ad una conoscenza aliunde acquisita, anche se derivante da una notificazione effet- tuata in forme legali, ed ugualmente indirizzata alla parte, ma non presso il procuratore costituito. L'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 292 cod. proc. civ., in luogo di quella prevista dagli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., è d'altronde ricollegabile ad una libera determinazione della parte, la cui scelta di non costituirsi in giudizio a mezzo di un procuratore, in tal modo rinun- ciando a farsi assistere da un soggetto professionalmente qualificato, impe- direbbe altrimenti alla controparte, che abbia interesse ad accelerare la defi- nizione del processo, di avvalersi dei brevi termini di decadenza previsti dallo art. 325 cod. proc. civ., al fine di stimolare la proposizione dell'impugnazione da parte del contumace o di provocare il passaggio in giudicato della sen- tenza, obbligandola a sottostare al più lungo termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Irrilevante deve ritenersi, in pro- posito, anche la circostanza che, a differenza di quanto previsto per altri prov- vedimenti (in particolare, quelli previsti dagli artt. 641 e 660 cod. proc. civ.), la notificazione della sentenza non debba essere accompagnata da un avver- timento idoneo a rendere il destinatario consapevole delle conseguenze della mancata proposizione dell'impugnazione nei termini di legge: a differenza della notificazione del decreto ingiuntivo, infatti, quella della sentenza non costituisce il primo atto attraverso il quale il destinatario viene a conoscenza della domanda proposta dalla controparte nei suoi confronti, ma l'esito di un 6 giudizio della cui instaurazione ha avuto notizia per effetto della notificazione dell'atto introduttivo, e nell'ambito del quale gli è stata quindi offerta la pos- sibilità di costituirsi a mezzo di un procuratore, cui egli ha rinunciato, rima- nendo contumace;
la notificazione dell'intimazione di licenza o di sfratto non ha poi ad oggetto neppure un provvedimento giurisdizionale, ma un atto avente natura sostanziale, cui si accompagna la citazione per la convalida, che, costituendo l'atto introduttivo di un procedimento giurisdizionale, sia pure sommario, giustifica la formulazione dell'avvertimento di cui all'art. 660, terzo comma, cod. proc. civ., espressamente prescritto in luogo di quello pre- visto dall'art. 163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. per l'atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del con- troricorrente, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 9/05/2023