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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 148/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14 marzo 2023 da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Silvio Carlo Cadel e Alvise Boldrin, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
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-appellante- contro (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Simone Fogarin, giusta procura depositata in data 26 maggio 2025, con domicilio digitale PEC: Email_3
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 117/23 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: lavoro domestico – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In via preliminare: i) sospendersi, con provvedimento da pronunciarsi inaudita altera parte o all'esito di apposita udienza di discussione, l'esecutorietà della sentenza impugnata ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 431 c.p.c. per tutti i motivi indicati nel presente atto, disponendo se ritenuto opportuno il rilascio di apposita cauzione da parte dell'appellante Parte_1
- Nel merito, in via principale: ii) rigettarsi tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado dalla parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nel presente atto e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dall'appellante Parte_1
nei confronti dell'appellata per i fatti di cui alla Controparte_1
causa n. 347/2021 R.G. Lav. del Tribunale di Venezia – Sez. Lavoro;
iii) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub ii) accertarsi che una quota parte dei contributi è stata versata alla ricorrente da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, ridursi il quantum dovuto dall'appellante nei confronti della appellata Parte_1
pag. 2/21 in forza della sentenza n. 117/2023 del 23/02/2023 Controparte_1
del Tribunale di Venezia – Sez. Lavoro della somma di € 2.657,34 €, ovvero nella diversa somma che risulterà nel corso del giudizio d'appello, per tutti i motivi indicati nel paragrafo sub 3. del presente atto e se del caso in accoglimento delle conclusioni rassegnate infra sub vi); - In via istruttoria: iv) ammettersi i documenti allegati telematicamente al presente ricorso in appello sub doc.1 e doc.2 in quanto rilevanti ai fini della decisione della sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata;
v) rinnovarsi l'assunzione delle testimonianze rese da Tes_1
e come già identificate in atti per tutti i motivi
[...] Tes_2
esposti nel paragrafo sub 1) del presente ricorso;
vi) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub ii) ma in caso di accoglimento delle conclusioni sub iii) disporsi l'integrazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti dalla Dott.ssa
[...]
al fine della corretta quantificazione delle somme versate per la Per_1
ricorrente da a titolo di contribuiti in costanza Parte_2
del rapporto di lavoro;
- In ogni caso: vii) con rifusione di spese e compenso di avvocato per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “Nel merito
Rigettarsi l'appello ed ogni domanda, istruttoria e di merito, proposta ex adverso perché infondato in fatto ed in diritto.
In parziale riforma della sentenza impugnata, parte appellata chiede - la condanna dell'appellante, quale erede del datore di lavoro, a corrispondere il dovuto calcolato moltiplicando il monte ore accertato in primo grado per la retribuzione oraria pattuita, previa nuova c.t.u. pag. 3/21 contabile. - in subordine, nella denegata ipotesi la Corte non ritenga di tener conto della retribuzione oraria pattuita, la condanna dell'appellante, quale erede del datore di lavoro, a corrispondere il dovuto calcolato moltiplicando il monte ore accertato in primo grado per la retribuzione prevista per il livello CS lavoro domestico per l'intera durata del rapporto di lavoro, previa nuova c.t.u. contabile - la condanna dell'appellante, quale erede del datore di lavoro, al risarcimento del danno da usura psicofisica arrecatole per averla fatta lavorare nel giorno destinato al riposo settimanale, per la perdita del riposo settimanale, per non aver potuto godere del riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, per aver lavorato oltre dieci ore al giorno, danno da quantificarsi in via equitativa.
Qualora la Corte non ritenga di accogliere alcuno dei motivi dell'appello incidentale, parte appellata chiede la conferma della sentenza n. 117//2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia.
Vittoria di spese e compenso professionale.
In via istruttoria
Parte appellante chiede l'acquisizione di nuovi documenti, una nuova escussione delle testi e nonché un'integrazione della CTU. Tes_1 Tes_2
“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio salvo che il Collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa” (art. 437 II comma cpc) Salvo il divieto predetto a tutela della celerità del gravame, in primo grado sono stati sentiti cinque testi, tre dei quali introdotti dall'odierno appellante.
Di rado nelle cause di merito si riscontra un'istruttoria tanto accurata.
pag. 4/21 L'appellata chiede - il rigetto d'ogni istanza istruttoria dell'appellante perché irrilevante e/o irrituale e/o inammissibile, - disporsi nuova c.t.u. contabile per determinare il dovuto alla lavoratrice nel caso di accoglimento dell'appello incidentale sul punto della retribuzione pattuita
o in subordine del mantenimento del livello CS ccnl lavoro domestico per
l'intera durata del rapporto di lavoro.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 14 marzo 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.117/23 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Venezia con la quale ha accolto parzialmente la domanda dell'odierna appellata con condanna del convenuto a corrisponderle
€.19.233,43 per differenze retributive, €.12.086,51 per t.f.r. ed €.1.018,36 per indennità di mancato preavviso, compensando le spese di lite per 2/3.
Con memoria depositata ai solo fini di contrastare l'istanza di sospensione si è costituita l'appellata in data 23 aprile 2023, mentre il 14 maggio 2024 si è costituita prendendo posizione sul merito, proponendo appello incidentale in relazione alla parte della domanda non accolta in primo grado, chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, accolta l'istanza di sospensione (previo rilascio di fideiussione), disposto un rinvio fuori udienza per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice veneziano ha ritenuto quanto al decorso del rapporto e all'inquadramento della lavoratrice che dall'
pag. 5/21 istruttoria svolta non erano emerse smentite ai dati formali, ovvero di assunzione della ricorrente da parte di affinché Parte_2
prestasse assistenza anche alla moglie non autosufficiente Persona_2
in data 04.05.2012 e con inquadramento al livello “C Super”, in assenza di riscontro circa la decorrenza anticipata del rapporto fin dal 22.3.2012.
Ha dato atto che qualche mese dopo il decesso della signora Per_2
nell'ottobre 2012, era stata concordata la modifica dal livello C Super al livello B, essendo venuta meno la persona non autosufficiente originariamente assistita, modifica da considerare, in realtà una chiusura del primo rapporto con instaurazione di un rapporto nuovo, avente ad oggetto mansioni diverse, non più di assistenza a persona non autosufficiente, bensì di collaboratrice familiare livello B a favore di
[...]
, persona non bisognosa di assistenza. Ha escluso che non Parte_2
vi fosse corrispondenza delle mansioni rispetto all' inquadramento in base all' istruttoria svolta dalla quale era emerso che il signor Parte_1
persona anziana, “ma in discrete condizioni fisiche e decisamente buone condizioni psichiche.”.
Ha richiamato le dichiarazioni testimoniali per affermare che Parte_1
interloquiva autonomamente con il funzionario della banca (teste e Tes_3
fino a un anno prima del decesso addirittura guidava l' auto (testi e Tes_2
), fino all' ultimo si muoveva abitualmente per recarsi, sia pure Tes_4
accompagnato, nella casa in campagna, camminava sì sorretto, ma autonomamente senza ausili, era in buone condizioni anche mentalmente,
“anzi piu' mentalmente che fisicamente, a casa passava il tempo facendo parole crociate, i suoi discorsi erano coerenti e logici (teste ), a Tes_4
detta del nipote è stato anche fisicamente a posto fino all' età di 85/87 anni.
pag. 6/21 I dati dell' istruttoria non supportano dunque la rivendicazione del livello
C Super per tutta la durata del periodo rivendicato, ossia anche quanto al lungo periodo successivo al decesso di ”. Persona_2
Ha pure accertato l'utilizzo da parte della ricorrente del bancomat per il prelievo della retribuzione, pari dunque ad €.1.300,00 al mese (teste nonché lo svolgimento di attività lavorativa dalle ore 8,30 alle ore Tes_3
21,00 sette giorni su sette con fruizione di 1 ora di riposo al giorno dal lunedì al sabato e di 2 ore la domenica. La corresponsione di retribuzione effettiva di 1300 euro/mese, e non già per il minor importo come da busta paga, si desumeva dalla deposizione valutata congiuntamente a Tes_3
quella di (nipote del de cuius), riguardanti le modalità Parte_2
di pagamento delle spese di consumo con prelievo dal conto corrente del padre del teste o da quelle cointestato del padre col nonno. Tale modalità di gestione delle spese varie confermava quanto riportato dalla teste Tes_3
ovvero che il prelievo di €.1300,00 riguardava interamente la sua retribuzione come colf.
Ha ritenuto che nella stessa prospettiva andavano lette le deposizioni Tes_2
e dalle quale risultava che non si fosse mai lamentata con le CP_2
amiche circa il fatto di essere pagata in misura inadeguata rispetto alle ore di lavoro svolte.
Ha rilevato che era pacifico un prelievo di €.2.300,00 con il bancomat, senza autorizzazione, dopo il decesso di è, d' altro Parte_2
canto, pacifico.
Con riguardo all' importo di €. 42.000,00 bonificato da Parte_2
a favore di parenti della ricorrente in Ucraina, ha dato atto che i
[...]
conti correnti del medesimo erano due, uno per i prelievi con il bancomat e pag. 7/21 un altro, quello dei bonifici in questione: solo il primo era cointestato con l' odierno convenuto.
Ad avviso del giudicante “i bonifici ai parenti della ricorrente in Ucraina, tra cui il figlio, per complessivi euro 42.000, dimostrati dalla documentazione bancaria dimessa in allegato alla memoria, non integrano
(mascherano) retribuzione a favore della ricorrente, nulla deponendo in tal senso, né gli importi in sé, né le tempistiche dei versamenti. Ben può essersi invece trattato di elargizioni effettuate dal per spirito di Parte_1
liberalità visto i buoni rapporti con la collaboratrice, secondo quanto desumibile dalla lunga durata della collaborazione e dalle modalità del suo svolgimento come riferite dai testi.”.
Sulla base della consulenza tecnica contabile espletata ha determinato il credito in rapporto all'orario e all'impegno lavorativo accertato nei termini sopra indicati.
2) Con l'appello principale il signor chiede l'integrale riforma Parte_1
della sentenza, richiesta basata sui seguenti motivi.
Col primo motivo censura il capo della sentenza impugnata in cui è stato ritenuto provato lo svolgimento della prestazione lavorativa dalle ore 8,30 alle ore 21,00 nell'arco dell'intera settimana (sette giorni su sette” con un'ora di riposo al giorno dal lunedì al sabato e di due ore la domenica.
La sentenza si è limitata a trascrivere le deposizioni omettendo la motivazione, dolendosi la parte pure delle modalità della loro assunzione, qualificate come “alquanto irrituali”.
Rammenta che le due testimoni indicate dalla ricorrente erano di nazionalità dell'Europa orientale e “non erano assolutamente in grado di formulare un periodo di senso compiuto nella lingua italiana, se non con
pag. 8/21 molti stenti.”. La lora assunzione è avvenuta mediante libero interrogatorio
“senza attenersi alla lettera degli atti dimessi dagli avvocati – così com'è comunque stato anche per gli altri testi – spesso dovendo fare uno sforzo interpretativo sul reale significato delle risposte che venivano date dalle due dirette interessate di fronte a certe domande.”.
Censura la scelta del giudice di formulare in piena autonomia le frasi poi inserite nel verbale di causa sotto forma di testimonianza orale.
Nel merito premette che “la prova a carico della ricorrente appariva dal principio pressoché diabolica in considerazione del fatto che la medesima era assunta in regime di convivenza con il datore di lavoro e pertanto spesso (per non dire sempre) per forza di cose si trovava da sola con quest'ultimo all'interno della di lui abitazione”.
Già solo tale rilievo porta l'appellante principale a ritenere “pressoché impossibile ricostruire cosa realmente succedesse. Nel bene e nel male.”.
Quanto al contenuto delle dichiarazioni evidenzia che si è trattato di
“sporadici episodi riferiti dalle due testimoni sentite per parte ricorrente, per di più se si considera che la pretesa della Sig.ra
[...]
si è distribuita per tutta la durata del rapporto di lavoro CP_1
durato per più di 8 anni.”. Ne consegue che , non essendo continuativamente presenti le due testi nulla possono riferire circa il lungo periodo lavorativo.
Richiama giurisprudenza di merito circa il rigore valutativo in tema di orario eccedente quello contrattuale.
Valorizza la circostanza recepita dal primo giudice circa il carattere sostanzialmente autosufficiente del datore di lavoro (il padre dell'attuale appellante, suo erede) di talché la presenza la lavorativa accertata dal pag. 9/21 giudice è del tutto sovrabbondante rispetto a quella concordata di 25 ore, del tutto adeguata. La considerazione del giudice circa l'autosufficienza del datore di lavoro, quindi, si pone in contraddizione con l'accertamento circa il maggiore orario lavorativo che non ha alcuna spiegazione rispetto alle esigenze di assistenza richieste dal signor Parte_1
Richiama a chiusura dell'illustrazione del motivo le dichiarazioni del teste figlio dell'appellante circa l'assenza durante la Testimone_5
giornata dell'appellata.
Col secondo motivo contesta la decisione giudiziale nella parte in cui ha ritenuto estranea al rapporto lavorativo il pagamento mediante bonifici della somma complessiva di €.42.000,00.
Argomenta al riguardo, riferendosi alle causali dei vari bonifici, eloquenti quanto alla finalità dei pagamenti, ma anche a quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero: “Quanto alle dazioni ulteriori di denaro a mio figlio tramite bonifico, preciso che non ho mai avuto un conto corrente e tenevo i soldi liquidi in casa e li portavo con me. Il sig
[...]
ha bonificato a mio figlio euro 5.000 + euro 5.000, necessari per le Pt_1
spese di funerale di mia mamma e di mio fratello, semplicemente girando denaro mio, ossia, non avendo io conto corrente, gli ho dato miei soldi in contanti e lui ha fatto i bonifici. Non ho presente dazioni di questo tipo ulteriori rispetto a tali 10.000 euro. Non ve ne sono state. Ricordo del denaro dato ad un certo punto da a una sua cugina, tale Parte_1
. Per_3
Reputa che per il resto la dichiarazione, quanto alla misura della somma bonificata, sia indicativa della sua imputabilità alla retribuzione in contanti riconosciuta alla dipendente.
pag. 10/21 Col terzo motivo si duole della decisione per avere il giudice con la pronuncia della sentenza duplicato gli importi dovuti alla ricorrente a titolo di contributi, quanto meno per la parte relativa agli importi già versati nel corso del rapporto di lavoro. Osserva che il giudice, nel riconoscere l'importo di €.8.770,38 per contributi non ha tenuto conto del fatto che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la ricorrente era pur sempre stata regolarmente pagata – secondo le ore previste dal contratto – così come anche i relativi contributi erano stati versati dal datore di lavoro.
3) Con l'appello incidentale la signora si duole della mancata CP_1
considerazione della pattuizione intervenuta quanto al corrispettivo: accertato l'effettivo orario di lavoro dell'appellata, doveva essere tenuto in conto la retribuzione concordata ex art. 2099 c.c. e disporre che il conteggio avesse come parametro il trattamento di miglior favore, invece del minimo contrattuale. L'accertamento dello svolgimento di una quantità di ore di lavoro ben superiore a quelle contrattuali “(40h sino al 30.5.2013
– 25h poi) al più poteva incidere sul rapporto lavoro ordinario / straordinario e sulla quota oltre la quale far scattare il lavoro extra
(straordinario oltre la 54^ ora) ma non sul valore unitario della retribuzione pattuita e corrisposta per otto anni”.
Col secondo motivo contesta l'attribuzione del livello inferiore essendo errata l'affermazione giudiziale secondo cui la variazione contrattuale del
30.5.2013 costituisce interruzione del vecchio rapporto e instaurazione di uno nuovo. Si tratta di affermazione priva di riscontro istruttorio, contraddetta dalle produzioni.
Il giudice ha operato in assenza di domanda della parte sul punto. deduce, quindi, la nullità della riduzione di livello (B) ex art. 2103 c.c. previgente,
pag. 11/21 salva la stipula nelle sedi protette ai sensi dell'art.2113 c.c. di accordi individuali di modifica delle mansioni e della relativa retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita, condizioni inesistenti nella presente fattispecie.
Lamenta il mancato accoglimento della domanda risarcimento per danno da usura avendo il giudice disatteso la domanda per carenza di prova, in ragione delle condizioni di lavoro complessive come riferite dai testi, sull'effettiva portata usurante pur tenuto conto dell'ampiezza dell'orario di lavoro. Richiama la giurisprudenza di legittimità circa il carattere presuntivo del danno in fattispecie sovrapponibili a quella in esame.
4) L'appello principale merita accoglimento , mentre non è fondato quello incidentale.
4.1) Per questioni di priorità logica si esamina il secondo motivo di appello incidentale.
Esso è infondato.
Risulta incontestato che l'originario rapporto era stato stipulato in funzione della presenza della moglie del datore di lavoro, che necessitava di un'assistenza continuativa tanto da essere inquadrata nel livello CS.
Con il decesso della donna, quindi, era venuta meno la causa del negozio.
E' in tale contesto che interviene la “variazione contrattuale (lettera di assunzione)” così denominato nell'intestazione l'accordo. Rispetto al
“rapporto iniziato il 04/05/2012 …a partire dal 01/06/2013 si intende così modificato…” venendo indicato il diverso livello (“B”), il ridotto numero di ore settimanali (25) e la paga lorda mensile (€.551,63).
pag. 12/21 Al riguardo giova rilevare che anche volendo accedere alla tesi dell'appellante secondo cui si tratta di modificazione in violazione dell'art.2103 c.c., come tale non rispettosa della previsione dell'art.2113
c.c. per non essere stata stipulato in sede protetta tale accordo (non nullo, come sostiene la parte, ma annullabile e sottoposto al termine decadenziale), si tratta di deduzione tardiva, svolta solo con le note del 16 settembre 2022 in primo grado.
Nel ricorso introduttivo di quel giudizio, col quale l'accordo sulla variazione contrattuale era stato prodotto (doc. 3 ric.), infatti, la parte si era limitata ad affermare: “Successivamente il datore di lavoro ha chiesto alla lavoratrice di firmare una variazione contrattuale da “livello CS convivente 40 ore” a “livello B convivente 25 ore settimanali”. In tale scritto si legge che “Per quanto non espressamente previsto si provvederà di comune accordo sulla base delle reciproche istanze ed esigenze, in osservanza delle disposizioni circa il trattamento giuridico, economico, e previdenziale dei lavoratori domestici e familiari, stabilite dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del lavoro domestico del 16.2.2007 con decorrenza 1.3.2007 e scadenza 28.2.2011 e della normativa vigente, da ritenersi parte integrante del presente accordo”. La ricorrente ha lavorato
15 ore al giorno, sette giorni la settimana, per undici mesi l'anno. Sino a maggio 2013 ogni mese la ricorrente ha effettuato 280,65 ore (15h x 7 giorni x 4,33 settimane – 174 h contrattuali) di lavoro straordinario, di cui
215,70 di straordinario feriale e 64,95 ore (15h x 4,33) di lavoro straordinario domenicale e/o. Da giugno 2013 la ricorrente ha svolto
345,65 ore (15h x 7 giorni x 4,33 settimane – 109 h contrattuali) di lavoro straordinario mensile, di cui 280,70 di straordinario feriale e 64,95,32 ore
pag. 13/21 (15h x 4,33) di lavoro straordinario domenicale e/o festivo. Parte resistente ha consegnato al rappresentante sindacale, signor un Persona_4
foglio con la precisazione delle seguenti competenze di fine rapporto: €.
7085,53 per TFR, €. 838,24 per indennità di mancato preavviso, €. 670,13 per tredicesima ed €. – 881,90 per ultimo mese di attività lavorativa, per un totale dovuto alla ricorrente di €. 7.712,05. Tali competenze … sono rimaste insolute.”.
Si tratta, quindi, di prospettazione tardivamente proposta, non essendo neppure stata chiesta un'eventuale autorizzazione alla modificazione della domanda dal giudice, peraltro incompatibile con la deduzione del ricorso in cui la parte si era limitata a lamentare l'omesso pagamento per l'ulteriore attività lavorativa eccedente l'impegno orario indicato nell'accordo.
4.2) Il primo motivo proposta da signor è fondato. Parte_1
Va premesso che l'assunzione delle due testimoni è avvenuta previa dichiarazione impegnativa con la formula ex art.251 c.p.c. (“prestata la formula di rito”) e che dalla verbalizzazione non emerge alcuna problematica circa la corretta esposizione dei fatti da parte delle testimoni straniere;
neppure le parti sono intervenute sollecitando il giudice alla loro assunzione mediante interprete.
Va anche precisato che l'assunzione mediante modalità che non implichino una pedissequa somministrazione del singolo capitolo di prova è del tutto corretta e conforme ai poteri istruttori del giudice, spece con riguardo all'assunzione della prova avanti il giudice del lavoro1: “L'esigenza di 1 In tale senso Sez. L, Sentenza n. 17272 del 12/08/2011 (Rv. 618960 - 01): “Nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali aventi ad oggetto l'omesso pagamento di contributi, non costituisce motivo di nullità la circostanza che il giudice, nel corso dell'assunzione della prova, abbia liberamente interrogato i testi indicati dalle parti (nella specie il lavoratore, i cui contributi erano stati omessi), chiedendo chiarimenti in ordine ai fatti esposti dalle stesse od anche - salvo espressa opposizione delle parti motivate da una concreta violazione del loro diritto di difesa - estendendo la pag. 14/21 specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne
l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa
è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.” (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n.
11765 del 06/05/2019, Rv. 653805 - 01).
Ciò posto va anche puntualizzato che la ricorrente non ha prospettato profili di discriminatorietà2 collegati alla limitata possibilità di dimostrazione dell'effettivo impegno orario.
prova a nuove circostanze ritenute rilevanti trattandosi di facoltà spettanti al giudice, fermo restando che le eventuali nullità relative alla deduzione, facoltà spettanti al giudice, fermo restando che le eventuali nullità relative alla deduzione, tempestività, ammissione e assunzione della prova testimoniale debbono essere tempestivamente eccepite, rimanendo sanate ove l'atto istruttorio sia stato compiuto senza opposizione della parte che vi ha assistito.” 2 Alla luce della più recente giurisprudenza CGUE, sentenza della Corte 19 dicembre 2024 (Loredas) in causa C- 531/2023 che centra la tematica ai punti di seguito citati. “49 Orbene, alla luce della giurisprudenza menzionata ai punti da 38 a 40 della presente sentenza, si deve necessariamente constatare che l'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione nazionale o di una prassi amministrativa fondata su una siffatta disposizione, in forza delle quali i datori di lavoro sono esonerati dall'istituire un sistema che consenta di misurare la durata dell'orario di lavoro giornaliero di ciascun collaboratore domestico, e che privino pertanto i collaboratori domestici della possibilità di determinare in modo obiettivo e affidabile il numero di ore di lavoro effettuate e la loro ripartizione nel tempo, non rispetta manifestamente le disposizioni di cui alla direttiva 2003/88, e più precisamente i diritti derivanti dagli articoli 3, 5 e 6 di tale direttiva, letti alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta. 50 Per contro, dalla giurisprudenza menzionata al punto 34 della presente sentenza risulta che l'obbligo generale di registrazione dell'orario di lavoro non osta a che una normativa nazionale preveda regole particolari vuoi in ragione del settore di attività interessato, vuoi in ragione delle specificità di taluni datori di lavoro, in particolare delle loro dimensioni, purché tale normativa fornisca ai dipendenti mezzi effettivi tali da garantire il rispetto delle norme relative, in particolare, alla durata massima settimanale del lavoro.” pag. 15/21 Le testimoni, sulla base delle cui dichiarazioni fa leva la sentenza, non hanno quel significato concludente attributo dal giudice, necessario per affermare che nel corso degli anni la lavoratrice osservasse in modo continuativo e costante un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente fissato.
riferisce della conoscenza della ricorrente in quanto lavorava Tes_2
dal 2016 nello stesso stabile per un'altra famiglia. Con riguardo all'orario si limita a riferire, per conoscenza diretta: “…molte volte la ricorrente ha portato alla famiglia frutta, verdura e uova da un orto che i CP_3 [...]
avevano, e credo hanno ancora, fuori Mestre;
effettivamente ho Pt_1
visto piu' volte quando uscivo alla mattina per prendere i giornali
[...]
e la ricorrente andare via in macchina condotta dal Parte_2 [...]
stesso. A volte mi dava una mano per sollevare da terra il sig Pt_1 Per_5
che era caduto, e viceversa così io ho fatto con ci siamo Per_6 Parte_1
aiutate reciprocamente. Alla mattina se avevo bisogno la trovavo sempre a casa. Idem alla sera. A seguito di rottura del nostro frigo circa tre anni fa per piu' di una settimana abbiamo tenuto i nostri prodotti nel frigo
[...]
andavo quindi mattina, pomeriggio e anche la sera per la cena per Pt_1
prenderli e la trovavo sempre in casa. Io avevo due ore di riposo il Per_5
pomeriggio; a volte incontravo la ricorrente fuori con il carrello per la spesa, altre volte la vedevo fuori e mi diceva che andava a fare dei pagamenti una volta mi pare per la macchina . Mi sembra che avesse Per_5
come riposo giornaliero un'oretta nel pomeriggio, il sabato e domenica lavorava. Di notte si sentiva dal nostro appartamento tossire Parte_1
forte sembrava come per crisi di asma, molto frequenti soprattutto nell' ultimo anno di vita (non ricordo la data della morte); in concomitanza
pag. 16/21 sentivo passi di corsa dall' appartamento, tanto che mi chiedevo quando
dormisse visto che era in piedi anche la notte”. Per_5
Nella sostanza la teste, che ha una conoscenza temporalmente limitata (dal
2016), non sa dare concrete indicazioni circa la presenza lavorativa della ricorrente, limitandosi a riferire circa i momenti della giornata in cui la trovava, peraltro, in buona parte compatibili con il formale orario contrattuale che indica solo le ore complessive giornaliere senza stabilire l'inizio e la fine della prestazione lavorativa, quindi con formula volutamente elastica.
Anche per quanto concerne gli episodi notturni si tratta di situazione assolutamente contingenti che nell'ambito della relazione di convivenza, pacificamente sussistente, non sono necessariamente riferibili ad una vera e propria prestazione lavorativa.
anche lei badante, con impegno lavorativo presso altra Testimone_1
famiglia “non molto lontano dalla casa di ( = 15' muniti a piedi Parte_1
circa)”, oltre a riferire circostanze apprese dalla ricorrente, come tali di valore probatorio sostanzialmente nullo in assenza di altro apporto, ha riferito di averla incontrata “durante l'orario di riposo giornaliero a volte alle 16, a volte alle 17 ; a volte la incontravo a quell' ora a fare la spesa”.
Pure de relato ex parte actoris è l'ulteriore dichiarazione (“ mi diceva Per_5
che aveva una sola ora di riposo giornaliero e non poteva averne due in quanto non poteva essere lasciato solo;
usciva per questa ora CP_4
libera di solito alle 17 , mi diceva una volta sistemato in salotto Parte_1
dopo il riposo pomeridiano dello stesso;
…”). Assolutamente indeterminata nella collocazione temporale e nella frequenza, oltre che nella fonte di conoscenza (intuibilmente sempre la ricorrente) è l'ulteriore dichiarazione:
pag. 17/21 “La domenica aveva generalmente solo due ore di riposo di solito nel Per_5
pomeriggio dopo le 17, che a volte non poteva nemmeno fare quando
[...]
stava male;
lo so in quanto essendo noi amiche i momenti liberi dal Pt_1
lavoro cercavamo di trascorrerli assieme.”.
Giova precisare che nulla è descritto quanto alle concrete occupazioni della lavoratrice, se non le uscite per le commissioni in banca o per la spesa, per cui neppure indirettamente è possibile operare un apprezzamento circa la consistenza dell'impegno lavorativo.
Né può essere valorizzata la testimonianza di (nipote Parte_2
del datore di lavoro ) che nella sua complessiva lettura consente di apprezzare i limiti di conoscenza dello stesso: “Quanto all' orario di lavoro della ricorrente, io di solito passavo a trovare mio nonno la sera prima di cena e non sempre trovavo la ricorrente presente in casa;
a volte quando lo chiamavo al telefono mi diceva che era fuori con le amiche. Credo, Per_5
ma non ho conoscenze specifiche dirette in merito se non che la telefono mio nonno mi diceva a volte che non c'era, che stessa Per_5 Per_5
usufruisse del giorno libero a settimana previsto in contratto. Eravamo convinti che stesse in casa 24 ore su 24 e quindi non c'era un' organizzazione familiare di copertura di suoi giorni/ore liberi. In realtà, come ho detto, quando telefonavo a mio nonno venivo a sapere che lei a volte non era in casa e rimanevo sorpreso in quanto ero convinto che rimanesse a disposizione 24 ore su 24 sette giorni su sette anche perché viveva là.”.
Si tratta anche in questo caso di conoscenza frammentaria delle abitudini della casa e nella parte che viene valorizzata dalla lavoratrice, espressiva di pag. 18/21 un mero convincimento personale privo di addentellati a fatti o circostanze, ma mera deduzione in ragione della convivenza.
Tanto basta per ritenere fondato l'appello principale.
4.3) Quanto al motivo relativo all'imputazione dei bonifici di €.42.000,00
(prestito infruttifero, aiuto famiglia, ”) Persona_7
invero, tali transazioni non sono chiaramente riconducibili al rapporto lavorativo e, anche volendo considerare le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla ricorrente, si tratta per la quota indicata dalla parte dei pagamenti in contanti intervenuti pacificamente nella regolazione del corrispettivo dovuto alla lavoratrice.
4.4) Viene in esame, sempre sotto il profilo logico il secondo motivo di appello incidentale, relativo alla minore misura della retribuzione presa a riferimento dal primo giudice anche volendo considerare l'impegno lavorativo nei termini fissati con la sentenza.
Il motivo non ha pregio per un duplice e concorrente ordine di motivi. Si è già scritto che l'orario ulteriore riconosciuto dal primo giudice ad avviso del collegio non risulta provato. Inoltre, il dato della retribuzione netta pacificamente percepita dalla lavoratrice, di €.1.300,00, è di gran lunga superiore a quella indicata nel contratto ed assorbe, in rapporto ad un impegno lavorativo di 25 ore, ogni ulteriore pretesa. Infatti, sulla corrispondenza dell'importo pagato rispetto all'orario contrattuale non è sorta questione.
4.5) Infine, il terzo motivo di appello principale va ritenuto assorbito alla luce dell'esame del primo motivo articolato dalla parte, mentre il terzo motivo dell'appello incidentale viene rigettato per le ragioni poste a pag. 19/21 sostegno dell'accoglimento dell'appello principale, ossia l'insussistenza, in modo radicale, di un impegno lavorativo superiore alle 25 ore settimanali.
5) Le spese del grado seguono per il principio della soccombenza, a carico dell'appellante incidentale, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nei medi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna la parte appellata principale al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante principale liquidate quanto al primo grado in €.9.257,00 e quanto al presente grado in
€.6.946,00, oltre al rimborso forfetario, iva e cpa;
- pone a carico dell'appellata principale le spese di consulenza tecnica di primo grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 20/21 pag. 21/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14 marzo 2023 da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Silvio Carlo Cadel e Alvise Boldrin, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
-appellante- contro (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Simone Fogarin, giusta procura depositata in data 26 maggio 2025, con domicilio digitale PEC: Email_3
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 117/23 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: lavoro domestico – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In via preliminare: i) sospendersi, con provvedimento da pronunciarsi inaudita altera parte o all'esito di apposita udienza di discussione, l'esecutorietà della sentenza impugnata ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 431 c.p.c. per tutti i motivi indicati nel presente atto, disponendo se ritenuto opportuno il rilascio di apposita cauzione da parte dell'appellante Parte_1
- Nel merito, in via principale: ii) rigettarsi tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado dalla parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nel presente atto e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dall'appellante Parte_1
nei confronti dell'appellata per i fatti di cui alla Controparte_1
causa n. 347/2021 R.G. Lav. del Tribunale di Venezia – Sez. Lavoro;
iii) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub ii) accertarsi che una quota parte dei contributi è stata versata alla ricorrente da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, ridursi il quantum dovuto dall'appellante nei confronti della appellata Parte_1
pag. 2/21 in forza della sentenza n. 117/2023 del 23/02/2023 Controparte_1
del Tribunale di Venezia – Sez. Lavoro della somma di € 2.657,34 €, ovvero nella diversa somma che risulterà nel corso del giudizio d'appello, per tutti i motivi indicati nel paragrafo sub 3. del presente atto e se del caso in accoglimento delle conclusioni rassegnate infra sub vi); - In via istruttoria: iv) ammettersi i documenti allegati telematicamente al presente ricorso in appello sub doc.1 e doc.2 in quanto rilevanti ai fini della decisione della sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata;
v) rinnovarsi l'assunzione delle testimonianze rese da Tes_1
e come già identificate in atti per tutti i motivi
[...] Tes_2
esposti nel paragrafo sub 1) del presente ricorso;
vi) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub ii) ma in caso di accoglimento delle conclusioni sub iii) disporsi l'integrazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti dalla Dott.ssa
[...]
al fine della corretta quantificazione delle somme versate per la Per_1
ricorrente da a titolo di contribuiti in costanza Parte_2
del rapporto di lavoro;
- In ogni caso: vii) con rifusione di spese e compenso di avvocato per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “Nel merito
Rigettarsi l'appello ed ogni domanda, istruttoria e di merito, proposta ex adverso perché infondato in fatto ed in diritto.
In parziale riforma della sentenza impugnata, parte appellata chiede - la condanna dell'appellante, quale erede del datore di lavoro, a corrispondere il dovuto calcolato moltiplicando il monte ore accertato in primo grado per la retribuzione oraria pattuita, previa nuova c.t.u. pag. 3/21 contabile. - in subordine, nella denegata ipotesi la Corte non ritenga di tener conto della retribuzione oraria pattuita, la condanna dell'appellante, quale erede del datore di lavoro, a corrispondere il dovuto calcolato moltiplicando il monte ore accertato in primo grado per la retribuzione prevista per il livello CS lavoro domestico per l'intera durata del rapporto di lavoro, previa nuova c.t.u. contabile - la condanna dell'appellante, quale erede del datore di lavoro, al risarcimento del danno da usura psicofisica arrecatole per averla fatta lavorare nel giorno destinato al riposo settimanale, per la perdita del riposo settimanale, per non aver potuto godere del riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, per aver lavorato oltre dieci ore al giorno, danno da quantificarsi in via equitativa.
Qualora la Corte non ritenga di accogliere alcuno dei motivi dell'appello incidentale, parte appellata chiede la conferma della sentenza n. 117//2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia.
Vittoria di spese e compenso professionale.
In via istruttoria
Parte appellante chiede l'acquisizione di nuovi documenti, una nuova escussione delle testi e nonché un'integrazione della CTU. Tes_1 Tes_2
“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio salvo che il Collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa” (art. 437 II comma cpc) Salvo il divieto predetto a tutela della celerità del gravame, in primo grado sono stati sentiti cinque testi, tre dei quali introdotti dall'odierno appellante.
Di rado nelle cause di merito si riscontra un'istruttoria tanto accurata.
pag. 4/21 L'appellata chiede - il rigetto d'ogni istanza istruttoria dell'appellante perché irrilevante e/o irrituale e/o inammissibile, - disporsi nuova c.t.u. contabile per determinare il dovuto alla lavoratrice nel caso di accoglimento dell'appello incidentale sul punto della retribuzione pattuita
o in subordine del mantenimento del livello CS ccnl lavoro domestico per
l'intera durata del rapporto di lavoro.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 14 marzo 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.117/23 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Venezia con la quale ha accolto parzialmente la domanda dell'odierna appellata con condanna del convenuto a corrisponderle
€.19.233,43 per differenze retributive, €.12.086,51 per t.f.r. ed €.1.018,36 per indennità di mancato preavviso, compensando le spese di lite per 2/3.
Con memoria depositata ai solo fini di contrastare l'istanza di sospensione si è costituita l'appellata in data 23 aprile 2023, mentre il 14 maggio 2024 si è costituita prendendo posizione sul merito, proponendo appello incidentale in relazione alla parte della domanda non accolta in primo grado, chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, accolta l'istanza di sospensione (previo rilascio di fideiussione), disposto un rinvio fuori udienza per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice veneziano ha ritenuto quanto al decorso del rapporto e all'inquadramento della lavoratrice che dall'
pag. 5/21 istruttoria svolta non erano emerse smentite ai dati formali, ovvero di assunzione della ricorrente da parte di affinché Parte_2
prestasse assistenza anche alla moglie non autosufficiente Persona_2
in data 04.05.2012 e con inquadramento al livello “C Super”, in assenza di riscontro circa la decorrenza anticipata del rapporto fin dal 22.3.2012.
Ha dato atto che qualche mese dopo il decesso della signora Per_2
nell'ottobre 2012, era stata concordata la modifica dal livello C Super al livello B, essendo venuta meno la persona non autosufficiente originariamente assistita, modifica da considerare, in realtà una chiusura del primo rapporto con instaurazione di un rapporto nuovo, avente ad oggetto mansioni diverse, non più di assistenza a persona non autosufficiente, bensì di collaboratrice familiare livello B a favore di
[...]
, persona non bisognosa di assistenza. Ha escluso che non Parte_2
vi fosse corrispondenza delle mansioni rispetto all' inquadramento in base all' istruttoria svolta dalla quale era emerso che il signor Parte_1
persona anziana, “ma in discrete condizioni fisiche e decisamente buone condizioni psichiche.”.
Ha richiamato le dichiarazioni testimoniali per affermare che Parte_1
interloquiva autonomamente con il funzionario della banca (teste e Tes_3
fino a un anno prima del decesso addirittura guidava l' auto (testi e Tes_2
), fino all' ultimo si muoveva abitualmente per recarsi, sia pure Tes_4
accompagnato, nella casa in campagna, camminava sì sorretto, ma autonomamente senza ausili, era in buone condizioni anche mentalmente,
“anzi piu' mentalmente che fisicamente, a casa passava il tempo facendo parole crociate, i suoi discorsi erano coerenti e logici (teste ), a Tes_4
detta del nipote è stato anche fisicamente a posto fino all' età di 85/87 anni.
pag. 6/21 I dati dell' istruttoria non supportano dunque la rivendicazione del livello
C Super per tutta la durata del periodo rivendicato, ossia anche quanto al lungo periodo successivo al decesso di ”. Persona_2
Ha pure accertato l'utilizzo da parte della ricorrente del bancomat per il prelievo della retribuzione, pari dunque ad €.1.300,00 al mese (teste nonché lo svolgimento di attività lavorativa dalle ore 8,30 alle ore Tes_3
21,00 sette giorni su sette con fruizione di 1 ora di riposo al giorno dal lunedì al sabato e di 2 ore la domenica. La corresponsione di retribuzione effettiva di 1300 euro/mese, e non già per il minor importo come da busta paga, si desumeva dalla deposizione valutata congiuntamente a Tes_3
quella di (nipote del de cuius), riguardanti le modalità Parte_2
di pagamento delle spese di consumo con prelievo dal conto corrente del padre del teste o da quelle cointestato del padre col nonno. Tale modalità di gestione delle spese varie confermava quanto riportato dalla teste Tes_3
ovvero che il prelievo di €.1300,00 riguardava interamente la sua retribuzione come colf.
Ha ritenuto che nella stessa prospettiva andavano lette le deposizioni Tes_2
e dalle quale risultava che non si fosse mai lamentata con le CP_2
amiche circa il fatto di essere pagata in misura inadeguata rispetto alle ore di lavoro svolte.
Ha rilevato che era pacifico un prelievo di €.2.300,00 con il bancomat, senza autorizzazione, dopo il decesso di è, d' altro Parte_2
canto, pacifico.
Con riguardo all' importo di €. 42.000,00 bonificato da Parte_2
a favore di parenti della ricorrente in Ucraina, ha dato atto che i
[...]
conti correnti del medesimo erano due, uno per i prelievi con il bancomat e pag. 7/21 un altro, quello dei bonifici in questione: solo il primo era cointestato con l' odierno convenuto.
Ad avviso del giudicante “i bonifici ai parenti della ricorrente in Ucraina, tra cui il figlio, per complessivi euro 42.000, dimostrati dalla documentazione bancaria dimessa in allegato alla memoria, non integrano
(mascherano) retribuzione a favore della ricorrente, nulla deponendo in tal senso, né gli importi in sé, né le tempistiche dei versamenti. Ben può essersi invece trattato di elargizioni effettuate dal per spirito di Parte_1
liberalità visto i buoni rapporti con la collaboratrice, secondo quanto desumibile dalla lunga durata della collaborazione e dalle modalità del suo svolgimento come riferite dai testi.”.
Sulla base della consulenza tecnica contabile espletata ha determinato il credito in rapporto all'orario e all'impegno lavorativo accertato nei termini sopra indicati.
2) Con l'appello principale il signor chiede l'integrale riforma Parte_1
della sentenza, richiesta basata sui seguenti motivi.
Col primo motivo censura il capo della sentenza impugnata in cui è stato ritenuto provato lo svolgimento della prestazione lavorativa dalle ore 8,30 alle ore 21,00 nell'arco dell'intera settimana (sette giorni su sette” con un'ora di riposo al giorno dal lunedì al sabato e di due ore la domenica.
La sentenza si è limitata a trascrivere le deposizioni omettendo la motivazione, dolendosi la parte pure delle modalità della loro assunzione, qualificate come “alquanto irrituali”.
Rammenta che le due testimoni indicate dalla ricorrente erano di nazionalità dell'Europa orientale e “non erano assolutamente in grado di formulare un periodo di senso compiuto nella lingua italiana, se non con
pag. 8/21 molti stenti.”. La lora assunzione è avvenuta mediante libero interrogatorio
“senza attenersi alla lettera degli atti dimessi dagli avvocati – così com'è comunque stato anche per gli altri testi – spesso dovendo fare uno sforzo interpretativo sul reale significato delle risposte che venivano date dalle due dirette interessate di fronte a certe domande.”.
Censura la scelta del giudice di formulare in piena autonomia le frasi poi inserite nel verbale di causa sotto forma di testimonianza orale.
Nel merito premette che “la prova a carico della ricorrente appariva dal principio pressoché diabolica in considerazione del fatto che la medesima era assunta in regime di convivenza con il datore di lavoro e pertanto spesso (per non dire sempre) per forza di cose si trovava da sola con quest'ultimo all'interno della di lui abitazione”.
Già solo tale rilievo porta l'appellante principale a ritenere “pressoché impossibile ricostruire cosa realmente succedesse. Nel bene e nel male.”.
Quanto al contenuto delle dichiarazioni evidenzia che si è trattato di
“sporadici episodi riferiti dalle due testimoni sentite per parte ricorrente, per di più se si considera che la pretesa della Sig.ra
[...]
si è distribuita per tutta la durata del rapporto di lavoro CP_1
durato per più di 8 anni.”. Ne consegue che , non essendo continuativamente presenti le due testi nulla possono riferire circa il lungo periodo lavorativo.
Richiama giurisprudenza di merito circa il rigore valutativo in tema di orario eccedente quello contrattuale.
Valorizza la circostanza recepita dal primo giudice circa il carattere sostanzialmente autosufficiente del datore di lavoro (il padre dell'attuale appellante, suo erede) di talché la presenza la lavorativa accertata dal pag. 9/21 giudice è del tutto sovrabbondante rispetto a quella concordata di 25 ore, del tutto adeguata. La considerazione del giudice circa l'autosufficienza del datore di lavoro, quindi, si pone in contraddizione con l'accertamento circa il maggiore orario lavorativo che non ha alcuna spiegazione rispetto alle esigenze di assistenza richieste dal signor Parte_1
Richiama a chiusura dell'illustrazione del motivo le dichiarazioni del teste figlio dell'appellante circa l'assenza durante la Testimone_5
giornata dell'appellata.
Col secondo motivo contesta la decisione giudiziale nella parte in cui ha ritenuto estranea al rapporto lavorativo il pagamento mediante bonifici della somma complessiva di €.42.000,00.
Argomenta al riguardo, riferendosi alle causali dei vari bonifici, eloquenti quanto alla finalità dei pagamenti, ma anche a quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero: “Quanto alle dazioni ulteriori di denaro a mio figlio tramite bonifico, preciso che non ho mai avuto un conto corrente e tenevo i soldi liquidi in casa e li portavo con me. Il sig
[...]
ha bonificato a mio figlio euro 5.000 + euro 5.000, necessari per le Pt_1
spese di funerale di mia mamma e di mio fratello, semplicemente girando denaro mio, ossia, non avendo io conto corrente, gli ho dato miei soldi in contanti e lui ha fatto i bonifici. Non ho presente dazioni di questo tipo ulteriori rispetto a tali 10.000 euro. Non ve ne sono state. Ricordo del denaro dato ad un certo punto da a una sua cugina, tale Parte_1
. Per_3
Reputa che per il resto la dichiarazione, quanto alla misura della somma bonificata, sia indicativa della sua imputabilità alla retribuzione in contanti riconosciuta alla dipendente.
pag. 10/21 Col terzo motivo si duole della decisione per avere il giudice con la pronuncia della sentenza duplicato gli importi dovuti alla ricorrente a titolo di contributi, quanto meno per la parte relativa agli importi già versati nel corso del rapporto di lavoro. Osserva che il giudice, nel riconoscere l'importo di €.8.770,38 per contributi non ha tenuto conto del fatto che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la ricorrente era pur sempre stata regolarmente pagata – secondo le ore previste dal contratto – così come anche i relativi contributi erano stati versati dal datore di lavoro.
3) Con l'appello incidentale la signora si duole della mancata CP_1
considerazione della pattuizione intervenuta quanto al corrispettivo: accertato l'effettivo orario di lavoro dell'appellata, doveva essere tenuto in conto la retribuzione concordata ex art. 2099 c.c. e disporre che il conteggio avesse come parametro il trattamento di miglior favore, invece del minimo contrattuale. L'accertamento dello svolgimento di una quantità di ore di lavoro ben superiore a quelle contrattuali “(40h sino al 30.5.2013
– 25h poi) al più poteva incidere sul rapporto lavoro ordinario / straordinario e sulla quota oltre la quale far scattare il lavoro extra
(straordinario oltre la 54^ ora) ma non sul valore unitario della retribuzione pattuita e corrisposta per otto anni”.
Col secondo motivo contesta l'attribuzione del livello inferiore essendo errata l'affermazione giudiziale secondo cui la variazione contrattuale del
30.5.2013 costituisce interruzione del vecchio rapporto e instaurazione di uno nuovo. Si tratta di affermazione priva di riscontro istruttorio, contraddetta dalle produzioni.
Il giudice ha operato in assenza di domanda della parte sul punto. deduce, quindi, la nullità della riduzione di livello (B) ex art. 2103 c.c. previgente,
pag. 11/21 salva la stipula nelle sedi protette ai sensi dell'art.2113 c.c. di accordi individuali di modifica delle mansioni e della relativa retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita, condizioni inesistenti nella presente fattispecie.
Lamenta il mancato accoglimento della domanda risarcimento per danno da usura avendo il giudice disatteso la domanda per carenza di prova, in ragione delle condizioni di lavoro complessive come riferite dai testi, sull'effettiva portata usurante pur tenuto conto dell'ampiezza dell'orario di lavoro. Richiama la giurisprudenza di legittimità circa il carattere presuntivo del danno in fattispecie sovrapponibili a quella in esame.
4) L'appello principale merita accoglimento , mentre non è fondato quello incidentale.
4.1) Per questioni di priorità logica si esamina il secondo motivo di appello incidentale.
Esso è infondato.
Risulta incontestato che l'originario rapporto era stato stipulato in funzione della presenza della moglie del datore di lavoro, che necessitava di un'assistenza continuativa tanto da essere inquadrata nel livello CS.
Con il decesso della donna, quindi, era venuta meno la causa del negozio.
E' in tale contesto che interviene la “variazione contrattuale (lettera di assunzione)” così denominato nell'intestazione l'accordo. Rispetto al
“rapporto iniziato il 04/05/2012 …a partire dal 01/06/2013 si intende così modificato…” venendo indicato il diverso livello (“B”), il ridotto numero di ore settimanali (25) e la paga lorda mensile (€.551,63).
pag. 12/21 Al riguardo giova rilevare che anche volendo accedere alla tesi dell'appellante secondo cui si tratta di modificazione in violazione dell'art.2103 c.c., come tale non rispettosa della previsione dell'art.2113
c.c. per non essere stata stipulato in sede protetta tale accordo (non nullo, come sostiene la parte, ma annullabile e sottoposto al termine decadenziale), si tratta di deduzione tardiva, svolta solo con le note del 16 settembre 2022 in primo grado.
Nel ricorso introduttivo di quel giudizio, col quale l'accordo sulla variazione contrattuale era stato prodotto (doc. 3 ric.), infatti, la parte si era limitata ad affermare: “Successivamente il datore di lavoro ha chiesto alla lavoratrice di firmare una variazione contrattuale da “livello CS convivente 40 ore” a “livello B convivente 25 ore settimanali”. In tale scritto si legge che “Per quanto non espressamente previsto si provvederà di comune accordo sulla base delle reciproche istanze ed esigenze, in osservanza delle disposizioni circa il trattamento giuridico, economico, e previdenziale dei lavoratori domestici e familiari, stabilite dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del lavoro domestico del 16.2.2007 con decorrenza 1.3.2007 e scadenza 28.2.2011 e della normativa vigente, da ritenersi parte integrante del presente accordo”. La ricorrente ha lavorato
15 ore al giorno, sette giorni la settimana, per undici mesi l'anno. Sino a maggio 2013 ogni mese la ricorrente ha effettuato 280,65 ore (15h x 7 giorni x 4,33 settimane – 174 h contrattuali) di lavoro straordinario, di cui
215,70 di straordinario feriale e 64,95 ore (15h x 4,33) di lavoro straordinario domenicale e/o. Da giugno 2013 la ricorrente ha svolto
345,65 ore (15h x 7 giorni x 4,33 settimane – 109 h contrattuali) di lavoro straordinario mensile, di cui 280,70 di straordinario feriale e 64,95,32 ore
pag. 13/21 (15h x 4,33) di lavoro straordinario domenicale e/o festivo. Parte resistente ha consegnato al rappresentante sindacale, signor un Persona_4
foglio con la precisazione delle seguenti competenze di fine rapporto: €.
7085,53 per TFR, €. 838,24 per indennità di mancato preavviso, €. 670,13 per tredicesima ed €. – 881,90 per ultimo mese di attività lavorativa, per un totale dovuto alla ricorrente di €. 7.712,05. Tali competenze … sono rimaste insolute.”.
Si tratta, quindi, di prospettazione tardivamente proposta, non essendo neppure stata chiesta un'eventuale autorizzazione alla modificazione della domanda dal giudice, peraltro incompatibile con la deduzione del ricorso in cui la parte si era limitata a lamentare l'omesso pagamento per l'ulteriore attività lavorativa eccedente l'impegno orario indicato nell'accordo.
4.2) Il primo motivo proposta da signor è fondato. Parte_1
Va premesso che l'assunzione delle due testimoni è avvenuta previa dichiarazione impegnativa con la formula ex art.251 c.p.c. (“prestata la formula di rito”) e che dalla verbalizzazione non emerge alcuna problematica circa la corretta esposizione dei fatti da parte delle testimoni straniere;
neppure le parti sono intervenute sollecitando il giudice alla loro assunzione mediante interprete.
Va anche precisato che l'assunzione mediante modalità che non implichino una pedissequa somministrazione del singolo capitolo di prova è del tutto corretta e conforme ai poteri istruttori del giudice, spece con riguardo all'assunzione della prova avanti il giudice del lavoro1: “L'esigenza di 1 In tale senso Sez. L, Sentenza n. 17272 del 12/08/2011 (Rv. 618960 - 01): “Nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali aventi ad oggetto l'omesso pagamento di contributi, non costituisce motivo di nullità la circostanza che il giudice, nel corso dell'assunzione della prova, abbia liberamente interrogato i testi indicati dalle parti (nella specie il lavoratore, i cui contributi erano stati omessi), chiedendo chiarimenti in ordine ai fatti esposti dalle stesse od anche - salvo espressa opposizione delle parti motivate da una concreta violazione del loro diritto di difesa - estendendo la pag. 14/21 specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne
l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa
è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.” (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n.
11765 del 06/05/2019, Rv. 653805 - 01).
Ciò posto va anche puntualizzato che la ricorrente non ha prospettato profili di discriminatorietà2 collegati alla limitata possibilità di dimostrazione dell'effettivo impegno orario.
prova a nuove circostanze ritenute rilevanti trattandosi di facoltà spettanti al giudice, fermo restando che le eventuali nullità relative alla deduzione, facoltà spettanti al giudice, fermo restando che le eventuali nullità relative alla deduzione, tempestività, ammissione e assunzione della prova testimoniale debbono essere tempestivamente eccepite, rimanendo sanate ove l'atto istruttorio sia stato compiuto senza opposizione della parte che vi ha assistito.” 2 Alla luce della più recente giurisprudenza CGUE, sentenza della Corte 19 dicembre 2024 (Loredas) in causa C- 531/2023 che centra la tematica ai punti di seguito citati. “49 Orbene, alla luce della giurisprudenza menzionata ai punti da 38 a 40 della presente sentenza, si deve necessariamente constatare che l'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione nazionale o di una prassi amministrativa fondata su una siffatta disposizione, in forza delle quali i datori di lavoro sono esonerati dall'istituire un sistema che consenta di misurare la durata dell'orario di lavoro giornaliero di ciascun collaboratore domestico, e che privino pertanto i collaboratori domestici della possibilità di determinare in modo obiettivo e affidabile il numero di ore di lavoro effettuate e la loro ripartizione nel tempo, non rispetta manifestamente le disposizioni di cui alla direttiva 2003/88, e più precisamente i diritti derivanti dagli articoli 3, 5 e 6 di tale direttiva, letti alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta. 50 Per contro, dalla giurisprudenza menzionata al punto 34 della presente sentenza risulta che l'obbligo generale di registrazione dell'orario di lavoro non osta a che una normativa nazionale preveda regole particolari vuoi in ragione del settore di attività interessato, vuoi in ragione delle specificità di taluni datori di lavoro, in particolare delle loro dimensioni, purché tale normativa fornisca ai dipendenti mezzi effettivi tali da garantire il rispetto delle norme relative, in particolare, alla durata massima settimanale del lavoro.” pag. 15/21 Le testimoni, sulla base delle cui dichiarazioni fa leva la sentenza, non hanno quel significato concludente attributo dal giudice, necessario per affermare che nel corso degli anni la lavoratrice osservasse in modo continuativo e costante un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente fissato.
riferisce della conoscenza della ricorrente in quanto lavorava Tes_2
dal 2016 nello stesso stabile per un'altra famiglia. Con riguardo all'orario si limita a riferire, per conoscenza diretta: “…molte volte la ricorrente ha portato alla famiglia frutta, verdura e uova da un orto che i CP_3 [...]
avevano, e credo hanno ancora, fuori Mestre;
effettivamente ho Pt_1
visto piu' volte quando uscivo alla mattina per prendere i giornali
[...]
e la ricorrente andare via in macchina condotta dal Parte_2 [...]
stesso. A volte mi dava una mano per sollevare da terra il sig Pt_1 Per_5
che era caduto, e viceversa così io ho fatto con ci siamo Per_6 Parte_1
aiutate reciprocamente. Alla mattina se avevo bisogno la trovavo sempre a casa. Idem alla sera. A seguito di rottura del nostro frigo circa tre anni fa per piu' di una settimana abbiamo tenuto i nostri prodotti nel frigo
[...]
andavo quindi mattina, pomeriggio e anche la sera per la cena per Pt_1
prenderli e la trovavo sempre in casa. Io avevo due ore di riposo il Per_5
pomeriggio; a volte incontravo la ricorrente fuori con il carrello per la spesa, altre volte la vedevo fuori e mi diceva che andava a fare dei pagamenti una volta mi pare per la macchina . Mi sembra che avesse Per_5
come riposo giornaliero un'oretta nel pomeriggio, il sabato e domenica lavorava. Di notte si sentiva dal nostro appartamento tossire Parte_1
forte sembrava come per crisi di asma, molto frequenti soprattutto nell' ultimo anno di vita (non ricordo la data della morte); in concomitanza
pag. 16/21 sentivo passi di corsa dall' appartamento, tanto che mi chiedevo quando
dormisse visto che era in piedi anche la notte”. Per_5
Nella sostanza la teste, che ha una conoscenza temporalmente limitata (dal
2016), non sa dare concrete indicazioni circa la presenza lavorativa della ricorrente, limitandosi a riferire circa i momenti della giornata in cui la trovava, peraltro, in buona parte compatibili con il formale orario contrattuale che indica solo le ore complessive giornaliere senza stabilire l'inizio e la fine della prestazione lavorativa, quindi con formula volutamente elastica.
Anche per quanto concerne gli episodi notturni si tratta di situazione assolutamente contingenti che nell'ambito della relazione di convivenza, pacificamente sussistente, non sono necessariamente riferibili ad una vera e propria prestazione lavorativa.
anche lei badante, con impegno lavorativo presso altra Testimone_1
famiglia “non molto lontano dalla casa di ( = 15' muniti a piedi Parte_1
circa)”, oltre a riferire circostanze apprese dalla ricorrente, come tali di valore probatorio sostanzialmente nullo in assenza di altro apporto, ha riferito di averla incontrata “durante l'orario di riposo giornaliero a volte alle 16, a volte alle 17 ; a volte la incontravo a quell' ora a fare la spesa”.
Pure de relato ex parte actoris è l'ulteriore dichiarazione (“ mi diceva Per_5
che aveva una sola ora di riposo giornaliero e non poteva averne due in quanto non poteva essere lasciato solo;
usciva per questa ora CP_4
libera di solito alle 17 , mi diceva una volta sistemato in salotto Parte_1
dopo il riposo pomeridiano dello stesso;
…”). Assolutamente indeterminata nella collocazione temporale e nella frequenza, oltre che nella fonte di conoscenza (intuibilmente sempre la ricorrente) è l'ulteriore dichiarazione:
pag. 17/21 “La domenica aveva generalmente solo due ore di riposo di solito nel Per_5
pomeriggio dopo le 17, che a volte non poteva nemmeno fare quando
[...]
stava male;
lo so in quanto essendo noi amiche i momenti liberi dal Pt_1
lavoro cercavamo di trascorrerli assieme.”.
Giova precisare che nulla è descritto quanto alle concrete occupazioni della lavoratrice, se non le uscite per le commissioni in banca o per la spesa, per cui neppure indirettamente è possibile operare un apprezzamento circa la consistenza dell'impegno lavorativo.
Né può essere valorizzata la testimonianza di (nipote Parte_2
del datore di lavoro ) che nella sua complessiva lettura consente di apprezzare i limiti di conoscenza dello stesso: “Quanto all' orario di lavoro della ricorrente, io di solito passavo a trovare mio nonno la sera prima di cena e non sempre trovavo la ricorrente presente in casa;
a volte quando lo chiamavo al telefono mi diceva che era fuori con le amiche. Credo, Per_5
ma non ho conoscenze specifiche dirette in merito se non che la telefono mio nonno mi diceva a volte che non c'era, che stessa Per_5 Per_5
usufruisse del giorno libero a settimana previsto in contratto. Eravamo convinti che stesse in casa 24 ore su 24 e quindi non c'era un' organizzazione familiare di copertura di suoi giorni/ore liberi. In realtà, come ho detto, quando telefonavo a mio nonno venivo a sapere che lei a volte non era in casa e rimanevo sorpreso in quanto ero convinto che rimanesse a disposizione 24 ore su 24 sette giorni su sette anche perché viveva là.”.
Si tratta anche in questo caso di conoscenza frammentaria delle abitudini della casa e nella parte che viene valorizzata dalla lavoratrice, espressiva di pag. 18/21 un mero convincimento personale privo di addentellati a fatti o circostanze, ma mera deduzione in ragione della convivenza.
Tanto basta per ritenere fondato l'appello principale.
4.3) Quanto al motivo relativo all'imputazione dei bonifici di €.42.000,00
(prestito infruttifero, aiuto famiglia, ”) Persona_7
invero, tali transazioni non sono chiaramente riconducibili al rapporto lavorativo e, anche volendo considerare le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla ricorrente, si tratta per la quota indicata dalla parte dei pagamenti in contanti intervenuti pacificamente nella regolazione del corrispettivo dovuto alla lavoratrice.
4.4) Viene in esame, sempre sotto il profilo logico il secondo motivo di appello incidentale, relativo alla minore misura della retribuzione presa a riferimento dal primo giudice anche volendo considerare l'impegno lavorativo nei termini fissati con la sentenza.
Il motivo non ha pregio per un duplice e concorrente ordine di motivi. Si è già scritto che l'orario ulteriore riconosciuto dal primo giudice ad avviso del collegio non risulta provato. Inoltre, il dato della retribuzione netta pacificamente percepita dalla lavoratrice, di €.1.300,00, è di gran lunga superiore a quella indicata nel contratto ed assorbe, in rapporto ad un impegno lavorativo di 25 ore, ogni ulteriore pretesa. Infatti, sulla corrispondenza dell'importo pagato rispetto all'orario contrattuale non è sorta questione.
4.5) Infine, il terzo motivo di appello principale va ritenuto assorbito alla luce dell'esame del primo motivo articolato dalla parte, mentre il terzo motivo dell'appello incidentale viene rigettato per le ragioni poste a pag. 19/21 sostegno dell'accoglimento dell'appello principale, ossia l'insussistenza, in modo radicale, di un impegno lavorativo superiore alle 25 ore settimanali.
5) Le spese del grado seguono per il principio della soccombenza, a carico dell'appellante incidentale, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nei medi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna la parte appellata principale al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante principale liquidate quanto al primo grado in €.9.257,00 e quanto al presente grado in
€.6.946,00, oltre al rimborso forfetario, iva e cpa;
- pone a carico dell'appellata principale le spese di consulenza tecnica di primo grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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