Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.3207 /2021 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3207/2021 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. BRETSCHNEIDER ARIANNA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico presso avv. BRETSCHNEIDER ARIANNA;
e
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
LOMBARDINI SILVIA, con elezione di domicilio in VIALE CESARE BATTISTI N.
15 27100 PAVIA, presso e nello studio dell'avv. LOMBARDINI SILVIA;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto pagina 1 di 6
CONGIUNTAMENTE CHIEDONO Voglia l'Ecc.mo Tribunale, verificati i presupposti di legge e previe le opportune declaratorie, accogliere e ratificare in sentenza definitiva e conclusiva del presente giudizio R.G. 3207/2021 (nonché nel giudizio divorzile rg n. 1097/2023) le seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE E CONFORMI della separazione (e del divorzio) tra i signori
[...]
e : Parte_1 Controparte_1
1. Disporre l'affido esclusivo alla madre, , delle figlie (nata a Controparte_2 Persona_1
Milano il 25.08.2009) e (nata a [...] il [...]), con previsione del ripristino Persona_2 dell'affidamento condiviso – senza necessità di nuovamente adire l'A.G. – al documentato positivo superamento dei percorsi disposti dal Tribunale ed in corso di svolgimento: percorso di recupero delle competenze genitoriali del sig. presso i Servizi sociali del Comune di Milano, in Controparte_1
collaborazione con i servizi sociali competenti per il Comune di Dorno e con i professionisti privati del sig. percorso per il contrasto alla violenza domestica che il signor ha spontaneamente CP_1 CP_1
avviato presso ASST Milano a marzo 2025; supporto e monitoraggio a cura del servizio sociale del
Comune di Dorno.
2. Disporre/confermare il mandato in Rete ai servizi sociali di Dorno unitamente a quelli di Milano, in particolare ai servizi sociali del comune di Milano, di proseguire il percorso di recupero delle competenze genitoriali di coordinandosi con i terapisti Controparte_1
privati che hanno in cura il resistente.
3. Disporre la prosecuzione del supporto psicologico in favore di
Per_ e secondo le indicazioni delle terapeute che le hanno in carico.
4. Incaricare il servizio sociale Per_1
del Comune di Dorno di proseguire nel monitoraggio e di coordinarsi con i servizi sociali del comune di
Milano al fine di prevedere la graduale ripresa dei contatti padre/figlie, nel rispetto dei bisogni, dell'interesse e della volontà delle minori, tenendo altresì conto dell'andamento del percorso svolto dal padre, evitando forzature e imposizioni e secondo modalità atte a preservare il loro benessere psico fisico.
5. Disporre il collocamento di e presso la madre nell'abitazione di Per_1 Persona_2
Via Giuseppe Verdi n. 18 sub C a Dorno (PV) con residenza anagrafica ivi ed iscrizione nello stato di famiglia materno.
6. Assegnare alla signora la casa ex familiare sita in Parte_1
Dorno (PV) Via Giuseppe Verdi n. 18 sub C. inclusi arredi, attrezzature e allestimenti che vengono definitivamente assegnati in proprietà esclusiva alla signora Il signor ha già asportato CP_2 CP_1
i beni di sua proprietà presenti nell'immobile.
7. Disporre che, in ragione della cessione pro quota della casa ex familiare dal signor alla signora (usufrutto) e alle figlie (nuda proprietà) di cui CP_1 CP_2
alle successive clausole, il signor concorra al mantenimento delle figlie versando la somma di CP_1 euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo RID bancario che garantisca la puntualità del versamento, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo e pagina 2 di 6 con rivalutazione ISTAT come per legge. In aggiunta, porre a carico del signor il 50% delle CP_1
spese extra assegno come declinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia, ivi incluse – dunque da ripartirsi al 50% in aggiunta al mantenimento mensile – le spese per la baby sitter che coadiuva la signora nella gestione quotidiana delle esigenze delle figlie, nell'attuale quantificazione di 8 ore CP_2
settimanali, salvo eventuali incrementi in ipotesi di necessità di accompagnamento della/e figlia/e allo spazio neutro per gli incontri col padre. Il concorso paterno alle spese per la baby sitter si intende con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo e per almeno per i prossimi due anni, con la precisazione che qualora, nel corso dei prossimi due anni, riprenderanno regolari frequentazioni tra le figlie e il padre tali per cui quest'ultimo potrà coadiuvare la madre nella gestione degli impegni routinari/quotidiani delle figlie (accompagnamenti e riprese a scuola, sport, ecc. ), con suo coinvolgimento diretto nella gestione delle ragazze, il concorso paterno alle spese di baby-sitter cesserà allora, anticipatamente. In aggiunta, il padre rimborserà alla madre anche il 50% degli esborsi per le ripetizioni scolastiche delle figlie che saranno suggerite anche dai professori delle minori nel corso dei colloqui periodici coi genitori o con diversa modalità; i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente qualora ricevano comunicazioni in tal senso dalla scuola.
8. Disporre che l'Assegno Unico per le due figlie (attualmente in fase di richiesta) sarà percepito unicamente ed integralmente dalla signora Il signor si impegna ad espletare tempestivamente tutti gli CP_2 CP_1 adempimenti necessari all'erogazione dell'intero importo all'ex coniuge.
9. Dare atto che la signora rinuncia ai richiesti arretrati nel mantenimento alle figlie relativi al periodo anteriore il giudizio CP_2
di separazione e agli arretrati relativi alla rivalutazione Istat. 10. Dare atto che la signora rinuncia CP_2
alle spese richieste per la baby sitter, depositando istanza congiunta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere nel proc. rg n. 808/2023 Giudice di Pace di Pavia dott.ssa Garagiola, con revoca del decreto ingiuntivo n. 161/2023 e a spese legali compensate tra le parti. 11. Dare atto che la signora assume l'impegno a rinunciare alla costituzione di parte civile nel procedimento penale CP_2 pendente a carico del signor per il reato di cui all'art. 572 co. 1 e co. 2 c.p. (Tribunale di Pavia CP_1
in composizione collegiale, proc. pen. 8156/2023 RGNR mod. 21, prossima udienza 13 novembre 2025) entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza che recepisce le presenti conclusioni congiunte e conformi. 12. A titolo di completamento delle definizioni economico/patrimoniali iscritte nel presente accordo, le parti pattuiscono quanto segue, precisando che le attribuzioni patrimoniali e la costituzione di diritto reale qui di seguito descritte trovano causa giuridica nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra ex coniugi e sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi e ai fini del raggiungimento dell'accordo transattivo da parte dei signori e a) si impegna irrevocabilmente a costituire CP_2 CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 senza corrispettivo a favore di che si impegna ad accettare, il diritto di Controparte_2
usufrutto vitalizio sulla propria quota pari al 50% dell'immobile adibito a ex casa familiare sito nel comune di Dorno (PV), in via Giuseppe Verdi n. 18/C censito come segue al N.C.E.U. di detto comune:
Foglio 6, part. 830, sub. 6, Dorno, via Giuseppe Verdi 18/C, piano T-1, Cat. A/7, cl. 2, 8,5 vani, rcr euro
377,53. Dal canto suo, quale usufruttuario, si impegna a sostenere Controparte_2
integralmente le spese di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria rese necessarie sull'immobile, con oneri a proprio esclusivo ed integrale carico;
dandosi atto di non aver nulla reciprocamente a pretendere con riguardo alla proprietà comune. b) Ad integrazione del contributo paterno al mantenimento di e previsto alla condizione n. 7, Per_1 Persona_2 Controparte_1 assume altresì l'impegno irrevocabile a cedere senza corrispettivo, ottenuta la prescritta autorizzazione del Giudice tutelare, la nuda proprietà dell'immobile descritto al precedente punto 10), lett. a) alle figlie e e ad espletare ogni eventuale incombente richiesto dal Giudice tutelare ai fini Per_1 Persona_2 della concessione della suddetta autorizzazione. c) assume altresì l'impegno Controparte_1
irrevocabile a cedere senza corrispettivo a – che ne diverrà unica ed esclusiva Controparte_2
proprietaria – la propria quota di comproprietà dell'immobile sito nel Comune di Dorno via Guglielmo
Marconi n. 40, adibito ad ambulatorio veterinario (sede dell'attività lavorativa della dott.ssa che CP_2
lo ha interamente pagato: acquisto, ristrutturazione e rimborso mutuo), censito come segue al N.C.E.U. di detto comune: Foglio 19, part. 2432, sub 10, cat. A/10, classe 1, consistenza 4 vani, superficie catastale totale 102 metri quadrati, rendita euro 702,38, Via Guglielmo Marconi n. 40 Piano T-S1, dandosi atto di non aver nulla reciprocamente a pretendere con riguardo alla proprietà comune. d) Contestualmente, assume l'impegno irrevocabile ad assumere su di sé interamente l'obbligazione CP_2
restitutoria del mutuo residuo gravante su detto immobile, mutuo cointestato in essere Persona_3
presso Banca BPM, filiale 514, mutuo n. 03999164, contratto ad ottobre 2018 e scadente ad ottobre 2030, manlevando il signor Con impegno espresso ed irrevocabile di di intestare a sé CP_1 CP_2
il contratto di mutuo non appena verrà a ciò autorizzata dalla banca mutuante (accollo esterno), ovvero ad estinguerlo anticipatamente contraendo un nuovo mutuo/finanziamento solo a sé intestato, obiettivo per il quale si impegna ad attivarsi, con diligenza e responsabilità, al fine di liberare anche formalmente da ogni e qualsiasi rapporto con la banca. e) Le obbligazioni assunte da Controparte_1 CP_1
nei confronti della signora e delle figlie di cui ai precedenti punti a), b) e c) saranno
[...] CP_2
adempiute passata in giudicato la sentenza che recepisce le presenti conclusioni congiunte e conformi ed entro 30 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione del Giudice tutelare al trasferimento della nuda proprietà alle figlie di cui al precedente punto b), con atto di rogito da stipularsi a cura del Notaio scelto dalla signora (fin d'ora si indica il Notaio in Pavia). La signora sosterrà CP_2 Persona_4 CP_2
pagina 4 di 6 i relativi costi notarili (costituzione di usufrutto alla madre e cessione nuda proprietà alle figlie della casa ex coniugale e cessione dell'ambulatorio alla ex moglie) e della procedura volta all'ottenimento dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per il trasferimento della nuda proprietà alle figlie. 13. Prendere atto della seguente ulteriore condizione: anche dopo il trasferimento della nuda proprietà alle figlie della quota paterna (pari alla metà) di proprietà della casa coniugale sita in Dorno, via Giuseppe Verdi n. 18/C
e della costituzione dell'usufrutto a favore della signora sulla medesima quota, CP_2 [...]
continuerà a pagare integralmente le opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria CP_2
e straordinaria sull'immobile, manlevando e tenendo indenne il signor (anche nella Controparte_1
sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale). Conseguentemente la stessa
[...]
deciderà in totale autonomia se e quali opere di ristrutturazione e di manutenzione CP_2
ordinaria e straordinaria eseguire su detto immobile, a quale impresa affidarsi, quale esborso sostenere e così via, escludendo ogni e qualsivoglia intromissione e/o potere decisionale in capo al signor CP_1
14. I signori e escludono ed in ogni caso rinunciano reciprocamente ad ogni
[...] CP_2 CP_1
eventuale pretesa restitutoria e/o conguaglio per gli eventuali esborsi effettuati e somme erogate, anche a titolo di mutui e finanziamenti, in relazione ai beni oggetto delle suddette attribuzioni immobiliari
(immobile adibito a casa ex familiare sito in Via G. Verdi 18/C, Dorno;
immobile adibito ad ambulatorio veterinario sito in Via G. Marconi n. 40, Dorno), durante la vita matrimoniale e sino alla sottoscrizione del presente accordo. 15. I signori e danno atto che l'assetto di attribuzioni e CP_2 CP_1 assegnazioni soprariportato definisce ogni rapporto patrimoniale tra loro;
con l'esatto adempimento delle presenti condizioni/conclusioni null'altro le parti avranno reciprocamente a pretendere né richiedere per nessun titolo, ragione o causa, con esclusione e rinunzia reciproca a far valere eventuali diritti di credito o restitutori in relazione a beni mobili, immobili, denaro, investimenti, polizze, di cui risultino o divengano esclusivi intestatari. 16. Dare atto che i signori e rinunciano reciprocamente CP_1 CP_2
a richiedere un contributo per il proprio personale mantenimento, anche ex art. 5 della legge 898/1970 e succ. mod., riconoscendone l'insussistenza di presupposti in fatto e diritto. 17. I genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (carta di identità, passaporto), per sé e per le figlie minori e 18. Le parti prestano acquiescenza alla sentenza Per_1 Persona_2
definitiva che sarà emanata al termine del presente giudizio e che recepirà le conclusioni conformi e congiunte concordemente rassegnate, rinunciando all'impugnazione. 19. Spese legali interamente compensate fra le parti, con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà professionale pagina 5 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, dopo una lunga istruttoria addivenivano ad un accordo, alle conclusioni sopra riportate che questo Collegio ratifica in quanto rispettose degli interessi delle parti e della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, sez. II civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva n 1557/22, in camera di consiglio,
1) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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