Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/1/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DONATELLA NELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Romana n. 1740/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 Parte_2 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Dichiarare l'affido dei figli e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni R_ R_ sull'affidamento condiviso con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre
(LU);
3) Assegnare la casa già coniugale in Via della Chiesa di Antraccoli n. 270 (LU) alla madre,
[...]
dove continuerà ad abitarci con i figli;
mentre il signor lascerà definitivamente Parte_2 Pt_1
l'abitazione impegnandosi a trasferire la propria residenza altrove entro 30 giorni dalla pronuncia di separazione.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla
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4) Il padre potrà vedere i figli durante la settimana ogni volta che vorrà, previo congruo preavviso alla madre e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività extrascolastiche degli stessi;
5) Sempre il padre due volte al mese trascorrerà con i figli il fine settimana, a partire dal sabato, quando gli stessi usciranno da scuola, fino alle ore 21 della domenica sera quando verranno riaccompagnati a casa in Via Della Chiesa di Antraccoli n. 270 dove si trova la madre;
6) I ricorrenti concordano che in attesa che il signor trovi un'abitazione idonea per accogliere Pt_1
i figli, quest'ultimo potrà, per un anno e non oltre - a partire dalla data di deposito del presente ricorso per separazione - nei fine settimana che i figli saranno con lui, dormire il sabato sera presso l'abitazione già coniugale per poi lasciare la casa la domenica mattina alle ore 10:00;
7) I ricorrenti decidono che nel primo anno della separazione (a partire dal deposito del ricorso presso il Tribunale di Lucca) condivideranno il tempo con i figli senza eventuali compagni e/o fidanzati/e;
8) Nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali verrà applicato il principio della “turnazione” e cioè, se il giorno di Natale e il giorno della Pasqua i figli lo trascorreranno con un genitore, l'anno seguente tali feste verranno trascorse con l'altro genitore. Nessun impedimento se i figli vorranno trascorrere con il padre altri giorni, sempre, tuttavia, con un congruo preavviso alla madre.
Durante le vacanze estive, il padre se vorrà, sentiti i figli e la madre, che dovrà essere informata con almeno tre mesi prima, potrà trascorrere con i figli stessi anche 7 (sette giorni) consecutivi.
Sono sempre fatti salvi diversi e ulteriori accordi nell'interesse dei figli stessi;
9) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e R_
la somma di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio), da versarsi mediante accredito R_ sul conto corrente intestato alla signora entro il 15 di ogni mese (IBAN Parte_2
[...]), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
10) Le spese straordinarie per i figli saranno tutte a carico del padre e si intendono quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa del 07.10.2020 e precisamente:
Spese mediche sanitarie
Sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del
SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche ed acustiche;
Spese scolastiche
Tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate, anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento: autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio, es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extrascolastiche
Tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad
2 esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori, spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Secondo quanto disposto dal Protocollo si indicano le spese che non necessitano del preventivo accordo e quelle che invece lo necessitano.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per i regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche);
- Trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN;
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- Attività ludico-ricreative (centri estivi);
- Cellulare;
3 - Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
Il genitore che dovesse sostenere in anticipo la spesa, previa esibizione della relativa ricevuta, dovrà essere rimborsato della quota spettante entro 10 giorni dalla richiesta.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, fax, pec, ecc.) dovrà motivare il proprio dissenso entro 5 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
11) I ricorrenti concordano, riguardo gli immobili di proprietà della signora che il signor Parte_2
continui ad utilizzarli per l'esercizio della sua attività imprenditoriale;
Pt_1
12) I ricorrenti dichiarano, infine, che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 19/6/2010, antecedentemente al quale è nata la figlia R_
(nata il [...]) e successivamente al quale è nato il figlio (nato il [...]), entrambi R_ ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 19/6/2010, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 43, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove
4 riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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