Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3274
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Sentenza 1 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, con il giudice estensore Dott. Gabriele Montefusco. La controversia riguarda un reclamo ex art. 630 c.p.c. presentato da un creditore, il quale contestava l'estinzione della procedura esecutiva disposta dal giudice dell'esecuzione. Il creditore sosteneva che l'iscrizione a ruolo, effettuata con una copia semplice dell'atto di pignoramento, non dovesse essere considerata una violazione sostanziale, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato il reclamo, evidenziando che, sebbene l'iscrizione a ruolo con copia semplice possa essere ammissibile, il creditore ha l'obbligo di depositare l'atto di pignoramento conforme entro trenta giorni dalla restituzione da parte dell'ufficiale giudiziario. Nel caso specifico, il deposito è avvenuto oltre il termine previsto, comportando l'estinzione della procedura. Il giudice ha quindi confermato la correttezza della decisione di estinzione, ritenendo che la normativa in materia non consenta interpretazioni che possano eludere i termini stabiliti. Non essendoci state costituzioni delle altre parti, il Tribunale ha deciso di non pronunciare sulle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3274
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 3274
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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