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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 917/2019 R.G., avente ad oggetto: Responsabilità professionale
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Boderone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Paola
(CS) alla via Temesa n. 15, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, (C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Norina Scorza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Praia a Mare (CS) alla via C. Colombo, n.4, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo
CONVENUTO
Nonché
(p. iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli avvocati Davide Oliva e Filippo Ciconte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore in Cutro (KR), Via Rimini
n. 21, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 25.9.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il dott. Parte_1
, dinanzi il Tribunale di Paola, deducendo che: nell'anno 2006, a causa di Controparte_1
disturbi legati a malattie parodontali e instabilità di protesi dentaria, si rivolgeva al convenuto il quale gli prospettava la necessità di ricorrere a cure odontoiatriche di base, oltre a un trattamento di implanto protesico sull'arcata superiore, pertanto su consiglio del medico, si sottoponeva al trattamento terapeutico e ad esame ortopanoramico delle arcate dentarie;
successivamente, il dott. gli consegnava e fissava, definitivamente, le odontoprotesi di ricostruzione e CP_1
sostituzione superiore in due travate (cinque elementi right e sei elementi left) per una spesa totale di € 13.501,21; stante il perdurare dell'instabilità dei manufatti protesici, la presenza di ascessi a carico dell'arcata superiore e di problematiche di natura estetica e funzionale, l'attore si recava, nuovamente, presso lo studio del convenuto, il quale ritoccava le protesi impiantate, senza eliminare il problema, pertanto, cessato, il rapporto di fiducia, il sig. , ricorreva ad altri sanitari, per Pt_1
una nuova valutazione del caso e per sottoporsi a specifici esami;
l'attore si rivolgeva altresì ad uno specialista in medicina legale, il quale redigeva relazione di parte nella quale si evidenziava la responsabilità medico professionale del dott. , in quanto“l'insuccesso del trattamento CP_1
sanitario è esitato per un evidente errore di diagnosi, progettazione ed esecuzione dell'atto operatorio” e, depositava quindi ricorso presso il Tribunale di Paola, al fine di ottenere una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (n.R.G. 55/2017) nella quale si riconosceva la responsabilità professionale del convenuto.
In ragione di tanto, parte attrice, domandava: nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità medico professionale del convenuto nella causazione dei danni occorsigli e, per l'effetto, condannarlo a risarcire il danno biologico subito dall'attore, nella misura del 10% per come riscontrato dal consulente di parte, quantificato in € 20.978,00; risarcire il danno patrimoniale subito dall'attore, nella misura pari ad € 23.501,8; rimborsare in favore dell'attore le spese da questi sostenute, pari complessivamente ad € 2.513,82, il tutto per un ammontare complessivo pari ad €
46.993,69 o per quella maggior o minor somma ritenuta equa dal giudice, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità medico professionale del convenuto, nella causazione dei danni occorsi all'attore e per l'effetto condannarlo a risarcire in favore di quest'ultimo il danno biologico subito nella misura del 3%, stante la qualificazione e quantificazione effettuata dal CTU, dott. , corrispondente ad € 2.813,54;risarcire in Persona_1 favore dell'attore il danno patrimoniale subito pari ad € 23.501,81; rimborsare le spese sostenute dall'attore, pari a complessivi € 2.513,82, il tutto per un totale di € 28.829,17 o in quella maggior o minor somma ritenuta equa dal giudice, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo. Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il dott. , il quale impugnava e contestava Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto siccome inammissibile, improponibile e/o improcedibile ed in ogni caso infondato in fatto e in diritto e domandava: rigettarsi tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto nonché totalmente sfornite di prova;
in via subordinata dichiararsi la compagnia di assicurazioni in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., tenuta a garantire e tenere indenne il convenuto, contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannare la medesima Compagnia
Assicuratrice al pagamento, in favore di parte attrice, di quelle somme accertate e liquidate in corso di causa, comprese le spese e competenze legali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.2.20 si costituiva in giudizio la terza chiamata,
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, domandava: con Controparte_2
riferimento alla domanda promossa dal Sig. , in via principale, rigettarsi la pretesa attorea in Pt_1
quanto infondata in fatto e in diritto, sia in punto di an che di quantum;
in via subordinata, per il caso di ritenuta responsabilità risarcitoria del Dott. accertarsi il concorso di colpa del CP_1
Sig. anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e limitare il risarcimento ai postumi in concreto Pt_1 accertati come direttamente ed immediatamente riconducibile all'inadempimento; con riferimento all'azione di garanzia proposta dal Dott. verso , in via CP_1 Controparte_2
principale, respingersi la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa;
in via subordinata, disporsi un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, previa applicazione di uno scoperto contrattuale del 10%, nonché dell'art. 1914 e
1915 c.c.; con condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Instauratosi il contraddittorio, istruita la causa attraverso la produzione documentale delle parti,
l'assunzione della prova orale e l'espletamento della CTU medico-legale, all'udienza del 25.9.24 il
Giudice, la tratteneva in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulla scorta del compendio probatorio in atti, ritiene questo Tribunale che la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati. Giova premettere che, in merito alla responsabilità del medico chirurgo, secondo l'impostazione giurisprudenziale da tempo consolidata, la stessa, ancorché non fondata su di un contratto, ma sul
“contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che dal contratto - o dal “contatto sociale” - sorge un rapporto che ha ad oggetto obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi del paziente che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso
(cfr., per tutte, Cass. n. 9085/06). Di modo che l'obbligazione ricadente sul professionista sanitario non si modella diversamente a seconda che nasca dal contratto o dal contatto sociale, essendo al medico richiesto pur sempre un facere con quella perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento.
E val la pena precisare che deve considerarsi ininfluente, in questa sede, la promulgazione della L.
n. 24, del 2017 - che, all'art. 7, comma 3, prevede che il professionista risponda del proprio operato ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, non potendo tale legge applicarsi a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in ragione della regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. (cfr., in argomento Cass. Sez.
3, Sentenza n. 28994 del 11/11/2019).
Ebbene, essendo la responsabilità del medico, riconducibile al modello della responsabilità contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n.
12995/06).
Più precisamente, in relazione alla professione di medico chirurgo, poiché il dovere di diligenza - che comporta il rispetto delle regole e degli accorgimenti, anche tecnici, che nel loro insieme costituiscono la conoscenza tipica della professione medica (Cass. n. 3492/02) e che valgono ad evitare al paziente possibili danni anche solo collaterali - implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale, il medico risponde anche per colpa lieve quando provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio. Viceversa, il chirurgo risponderà solo se in colpa grave, laddove il caso affidatogli fosse di particolare complessità, o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire
(Cass. n. 2334/11).
Concludendo sul punto, quindi, il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte) l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, la quale risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.
Dall'esame del compendio probatorio in atti, è innegabile che il convenuto ha eseguito nei confronti dell'attore i trattamenti odontoiatrici oggetto di causa in esecuzione di un contratto di opera professionale. Dalla configurazione della responsabilità del dott. come contrattuale CP_1
discende che è onere del creditore-paziente provare non solo la conclusione del contratto (o l'intervenuto contatto sociale) e l'evento dannoso – da identificarsi nella lesione della salute (cioè nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) o nella morte –, ma anche, sia pur con l'ausilio di presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico ed il predetto evento dannoso, oltre che di causalità giuridica tra il medesimo evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili;
è, invece, onere del debitore (medico, ente ospedaliero o casa di cura), ove il paziente abbia dimostrato il nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile: emerge così un duplice ciclo causale, uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle (Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020). Quanto poi allo standard probatorio del nesso causale materiale (ma anche giuridico, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/9/2013), esso, nella responsabilità civile (aquilana o contrattuale) è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia Sentenza n. 808/2024 pubbl. il 23/10/2024 RG n.
165/2019 Repert. n. 856/2024 del 25/10/2024 Sentenza n. cronol. 8775/2024 del 23/10/2024 civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vale la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/1/2008; successivamente, tra le tante, Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/6/2019 e Sez. 3, Ordinanza n.
19033 del 6/7/2021).
Nel caso di specie, deve ritenersi provata la conclusione del contratto d'opera professionale tra il dott. ed il sig. , ed è altresì dimostrato – nei termini condivisibilmente CP_1 Pt_1
affermati, negli elaborarti peritali, il nesso di causalità materiale tra la condotta del convenuto e gli eventi patologici sofferti dall'attore oltre che di causalità giuridica tra tali eventi e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili.
In particolare, è emerso che: in data 6.12.2006 il sig. si rivolgeva allo studio Parte_1
dentistico del dott. lamentando una problematica di malattia parodontale e di Controparte_1
instabilità di una protesi dentaria precedentemente impiantata, ed il convenuto gli prospettava la necessità di ricorrere a cure odontoiatriche di base, oltre a un trattamento di implanto protesico sull'arcata superiore. La CTU attesta che dal 2006 al 2015 l'attore eseguiva presso il dott. CP_1
l'avulsione dentaria dell'elemento dentario 15, n. 5 terapie canalari (degli elementi dentari
[...]
13, 12, 21, 22, 23), inserimento di n. 3 impianti in area 15, 24, 25; reinserimento per fallimento dell'impianto in area 15 previa rigenerazione ossea del sito implantare, applicazione di 11 elementi protesici fissi su supporto misto impianti e monconi dentari.
Il nominato CTU, nella relazione depositata in atti, partendo dall'esame ortopantomografico effettuato nella prima visita del 6 dicembre 2006, ha accertato che: “nelle arcate dentarie era presente una forte atrofia delle creste alveolari, tale grave stato patologico aveva comportato la devastazione delle strutture ossee superiori e la perdita di molari e premolari”. Secondo il CTU
l'esigenza del sig. di ottenere una protesi fissa poteva essere soddisfatta, ma occorreva Pt_1
considerare un intervento di rigenerazione ossea più completo, stante la carenza delle creste alveolari, prima di praticare l'implantologia dentaria. La decisione di conservare gli elementi dentari 13, 12, 11, 21, 22, 23, per utilizzarli come pilastri protesici prevedeva delle terapie canalari che sono state realizzate, ad avviso del CTU, “scorrettamente, generando negli elementi 13 e 23, per quanto possono essere chiare le immagini radiografiche, delle lesioni radicolari apicali”.
Anche l'elemento 12, trattato anch'esso, è stato poi estirpato il 9.12.2008 in quanto, probabilmente, estremamente coinvolto nel devastante processo parodontopatico. Successivamente, il sanitario ha inserito 2 impianti nel settore superiore destro, in area 24 e 25, senza rigenerare chirurgicamente la cresta col risultato che, in tutta evidenza, non sembrano completamente inseriti nell'osso ma restano, per circa un terzo della loro lunghezza, beanti nelle mucose gengivali. Stessa cosa per il primo impianto in area 15 andato perduto e poi sostituito, dopo adeguata rigenerazione ossea, con un altro impianto inserito più correttamente. L'incongruenza prima descritta, oltre alla invasività della malattia parodontale, ha di fatto attratto colonie batteriche che hanno determinato in taluno
(15) sostegno protesico la perimplantite e agli altri, probabilmente fratture di parti di impianti (24,
25). In cartella clinica e in fattura il dott. in data 29.05.2009, annotava di aver CP_1
consegnato, e quindi applicato, la protesi fissa in zirconio-porcellana di 14 elementi, ma nelle immagini radiografiche a disposizione si contano 11 elementi presenti. Successivamente, in data
13.06.2014, il sanitario eseguiva una OPT di controllo e rilevava “rottura vite di connessione su impianto sito 25”. Il CTU, pertanto, ha accertato, sulla scorta della documentazione medica in atti, che il dott. non interveniva immediatamente per riequilibrare l'emiarcata e solo un anno CP_1 più tardi, l'11.6.2015, dopo un'altra OPT di controllo, il medesimo sanitario verificava la “rottura dei monconi (el. 21e 23) con lesioni apicali dovuta a trauma “da stappo masticatorio”. Il sanitario, tra l'altro, rilevava, altresì, “diffusa infezione parodontale dell'arcata superiore sinistra….” e rimuoveva parte della protesi fissa superiore. Nella ortopanoramica effettuata presso altra sede nel
2016 si nota la nuova protesi sull'impianto 25 da un lato e sui monconi dentari 23,22,21 evidentemente ricostruiti dall'altra parte. Dalla CTU risultano molto visibili le lesioni apicali al 13 e al 23 e, probabilmente, anche agli 11 e 21.
Fatte queste considerazioni, il CTU ha concluso: “si ritiene che il destino della protesi fosse già segnato per i seguenti motivi:
1. Gli impianti in area 24 e 25 non erano stati inseriti correttamente per cui dopo solo 5/6 anni dalla applicazione della protesi, la masticazione a sinistra superiormente ha esercitato una forza non equilibrata che probabilmente ha procurato la frattura dell'impianto 24 e, prima ancora, la frattura della vite di connessione sul 25. Il sanitario, a nostro parere, avrebbe dovuto rigenerare la cresta ossea, rialzare il seno, prima di inserire gli impianti nell'area 24/25. Il dott. poteva intervenire al momento in cui si rese conto, il CP_1
13.06.2014, della rottura della vite di connessione sull'impianto 25, ma è intervenuto dopo un anno, cioè alla frattura dei monconi dentari 21, 22 e 23 dove ha trovato anche “diffusa infezione parodontale dell'arcata superiore sinistra”.
Ha ritenuto, quindi, il CTU che: “il fallimento delle terapie conservative-chirurgiche protesiche sia dovuto al cattivo progetto tecnico immaginato e realizzato dal dott. . Il progetto del CP_1
dott. non si è dimostrato adeguato allo stato di compromissione delle strutture ossee CP_1 del signor , affette da un devastante quadro di malattia parodontale. L'esecuzione del Pt_1 progetto è stata fallimentare perché ha previsto l'utilizzo di elementi dentari naturali la cui affidabilità e sostenibilità nel tempo era molto precaria a causa della stessa patologia principale che affliggeva anche i tessuti parodontali”.
A detta del consulente d'ufficio: “gli interventi implantari eseguiti dal dott. non CP_1
risultano conformi alle linee guide internazionali: gli impianti – radiograficamente– appaiono inseriti non completamente all'interno del tessuto osseo, ma restano per circa un terzo in sede muco-gengivale”. Il dott. , probabilmente avrebbe dovuto avvertire il suo paziente che CP_1
nonostante gli interventi invasivi che avrebbe dovuto praticare, la qualità e la scarsezza del tessuto osseo non garantiva una idonea predicibilità di mantenimento della protesi fissa a medio-lungo termine. Il trattamento effettuato è stato inadeguato: gli impianti inseriti in data 12.10.2007 sono andati perduti perché non inseriti correttamente;
sono risultati inadeguati gli interventi endodontici a carico degli elementi 13, 23 e probabilmente anche di 11 e 21. Nell'arco di 9 anni, dal 2006 al
2015, il dott. ha ricevuto nel suo studio il signor per 28 volte. Sono state CP_1 Pt_1
eseguite numerose sedute di igiene orale e consigli di una corretta igiene domiciliare e il sanitario ha in parte anche cercato di rimediare i diversi fallimenti che si sono susseguiti anche se il Pt_1 non è apparso molto disponibile e motivato a praticare l'igiene orale. In tal caso, essendo fondamentale la collaborazione del paziente per il controllo dell'igiene orale, il dott. CP_1
avrebbe dovuto avvertire perentoriamente sui rischi cui andava incontro il paziente e avvicinare maggiormente gli appuntamenti di controllo. Le responsabilità del sanitario sono riferite al suo progetto medico-chirurgico-protesico che non era sostenibile e che è stato eseguito, purtroppo, con procedure discutibili, sia per gli interventi implantari in 24 e 25 che per le terapie endodontiche
…”.
Nonostante l'accertata imperizia nell'operato del dott. tuttavia, a parere del CTU, nel CP_1 caso di specie, non si ravviserebbe danno biologico permanente, ritenendo che “le successive cure odontoiatriche effettuate garantiscono, ad oggi, la piena funzionalità estetica e masticatoria, mentre è da considerare il rimborso dei costi sostenuti dal sig. e riferiti alla fattura n. 233 Pt_1 del 23.12.2008, per un totale di € 13.501,81”.
È opportuno evidenziare che le conclusioni cui è giunto il consulente sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa;
inoltre, le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e le valutazioni del consulente risultano sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Sin d'ora si sottolinea dunque che la motivazione tiene conto degli esiti della relazione peritale depositata in atti, ed in particolare, delle conclusioni cui è giunto il nominato consulente il quale, non ha ravvisato tuttavia danno biologico permanente, ma riconoscendo il solo diritto del sig.
al rimborso dei costi sostenuti e riferiti alla succitata fattura. Pt_1
Pertanto, a fronte dell'accertata responsabilità del dott. tuttavia, in considerazione CP_1
delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, seppur fondata nell'an, non risulta suffragata dalle risultanze della CTU in punto di quantum, avendo il consulente, per come innanzidetto, ritenuto non sussistere un danno biologico permanente, ma il solo diritto di parte attrice a ottenere il rimborso dei costi sostenuti e riferiti alla fattura n. 233 del
23.12.2008, per un totale di euro 13.501,81. È a tale somma che va limitata la pretesa di parte attrice, così per come accertato dal CTU le cui conclusioni in detta sede si ritiene opportuno condividere. Secondo un principio enunciato dalla corte di merito “il controvalore di una prestazione professionale che abbia recato un danno alla salute del paziente è certamente pari a zero e, dunque, per essa, non sarebbe stato dovuto alcun corrispettivo, “[…] deve, pertanto, concludersi che il paziente non è tenuto a versare al medico professionista il corrispettivo pattuito e, se versato, ha diritto a pretenderne la restituzione, quando l'intervento sia stato eseguito in modo imperito”
(così Trib. Roma 20.10.2003).
Le risultanze dell'accertamento peritale consentono di ritenere comprovato l'inadempimento del dentista al contratto d'opera professionale concluso con il paziente e conseguentemente di dichiararne la sua risoluzione per tale ragione.
Dalla dichiarazione di risoluzione del contratto discendono gli obblighi restitutori accertati nel presente giudizio.
Sicchè, nonostante la sussistenza del rapporto assicurativo intercorrente tra il dott. e la CP_1
Compagnia assicuratrice terza chiamata, tuttavia, i termini cui viene accolta la domanda attorea, ossia il diritto al solo rimborso dei costi sostenuti dal per l'intervento odontoiatrico, Pt_1 escludono l'obbligo della compagnia di manlevare il dott. Nella specie, infatti, CP_1
l'obbligo di corresponsione somme sorto in capo al sanitario è sussumibile non nell'ambito della responsabilità per danni a terzi, inteso quale obbligo propriamente risarcitorio del medico, bensì quale mero obbligo restitutorio di somme per compensi e spese che sono state incassate personalmente dal dottore il quale, in ragione dell'inadempienza contrattuale nei confronti del paziente, non può indebitamente trattenere delle somme per un intervento errato ed essere così manlevato dall'assicurazione.
In ordine al regolamento delle spese di lite, il parziale accoglimento della domanda attorea nei termini sopra esposti giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
La non riconducibilità dell'obbligo restitutorio sorto in capo al dott. nell'ambito delle CP_1
ipotesi coperte dalla polizza assicurativa intercorrente tra il sanitario e la compagnia assicurativa e, indi, l'estraneità di quest'ultima alla controversia oggetto del presente giudizio, determina la condanna di parte convenuta, a rifondere le spese di lite nei confronti della compagnia CP_1
assicurativa, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 147 del 2022, scaglione da 26.001 a
52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 917/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA la responsabilità professionale del dott. e, in parziale accoglimento CP_1
della domanda di parte attrice, CONDANNA il predetto a restituire al sig. la Pt_1
somma di cui alla fattura n. 233 del 23.12.2008, per un totale di euro 13.501,81;
2) COMPENSA le spese di lite tra il sig. e il dott. ; Pt_1 CP_1
3) CONDANNA il dott. a rifondere alla terza chiamata, CP_1 CP_2
in p.l.r.p.t., le spese di lite liquidate in euro 7.616,00 per compensi di
[...]
avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) PONE le spese di CTU a carico del dott. . CP_1
Paola, lì 15.1.25
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 917/2019 R.G., avente ad oggetto: Responsabilità professionale
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Boderone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Paola
(CS) alla via Temesa n. 15, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, (C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Norina Scorza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Praia a Mare (CS) alla via C. Colombo, n.4, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo
CONVENUTO
Nonché
(p. iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli avvocati Davide Oliva e Filippo Ciconte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore in Cutro (KR), Via Rimini
n. 21, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 25.9.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il dott. Parte_1
, dinanzi il Tribunale di Paola, deducendo che: nell'anno 2006, a causa di Controparte_1
disturbi legati a malattie parodontali e instabilità di protesi dentaria, si rivolgeva al convenuto il quale gli prospettava la necessità di ricorrere a cure odontoiatriche di base, oltre a un trattamento di implanto protesico sull'arcata superiore, pertanto su consiglio del medico, si sottoponeva al trattamento terapeutico e ad esame ortopanoramico delle arcate dentarie;
successivamente, il dott. gli consegnava e fissava, definitivamente, le odontoprotesi di ricostruzione e CP_1
sostituzione superiore in due travate (cinque elementi right e sei elementi left) per una spesa totale di € 13.501,21; stante il perdurare dell'instabilità dei manufatti protesici, la presenza di ascessi a carico dell'arcata superiore e di problematiche di natura estetica e funzionale, l'attore si recava, nuovamente, presso lo studio del convenuto, il quale ritoccava le protesi impiantate, senza eliminare il problema, pertanto, cessato, il rapporto di fiducia, il sig. , ricorreva ad altri sanitari, per Pt_1
una nuova valutazione del caso e per sottoporsi a specifici esami;
l'attore si rivolgeva altresì ad uno specialista in medicina legale, il quale redigeva relazione di parte nella quale si evidenziava la responsabilità medico professionale del dott. , in quanto“l'insuccesso del trattamento CP_1
sanitario è esitato per un evidente errore di diagnosi, progettazione ed esecuzione dell'atto operatorio” e, depositava quindi ricorso presso il Tribunale di Paola, al fine di ottenere una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (n.R.G. 55/2017) nella quale si riconosceva la responsabilità professionale del convenuto.
In ragione di tanto, parte attrice, domandava: nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità medico professionale del convenuto nella causazione dei danni occorsigli e, per l'effetto, condannarlo a risarcire il danno biologico subito dall'attore, nella misura del 10% per come riscontrato dal consulente di parte, quantificato in € 20.978,00; risarcire il danno patrimoniale subito dall'attore, nella misura pari ad € 23.501,8; rimborsare in favore dell'attore le spese da questi sostenute, pari complessivamente ad € 2.513,82, il tutto per un ammontare complessivo pari ad €
46.993,69 o per quella maggior o minor somma ritenuta equa dal giudice, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità medico professionale del convenuto, nella causazione dei danni occorsi all'attore e per l'effetto condannarlo a risarcire in favore di quest'ultimo il danno biologico subito nella misura del 3%, stante la qualificazione e quantificazione effettuata dal CTU, dott. , corrispondente ad € 2.813,54;risarcire in Persona_1 favore dell'attore il danno patrimoniale subito pari ad € 23.501,81; rimborsare le spese sostenute dall'attore, pari a complessivi € 2.513,82, il tutto per un totale di € 28.829,17 o in quella maggior o minor somma ritenuta equa dal giudice, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo. Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il dott. , il quale impugnava e contestava Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto siccome inammissibile, improponibile e/o improcedibile ed in ogni caso infondato in fatto e in diritto e domandava: rigettarsi tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto nonché totalmente sfornite di prova;
in via subordinata dichiararsi la compagnia di assicurazioni in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., tenuta a garantire e tenere indenne il convenuto, contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannare la medesima Compagnia
Assicuratrice al pagamento, in favore di parte attrice, di quelle somme accertate e liquidate in corso di causa, comprese le spese e competenze legali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.2.20 si costituiva in giudizio la terza chiamata,
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, domandava: con Controparte_2
riferimento alla domanda promossa dal Sig. , in via principale, rigettarsi la pretesa attorea in Pt_1
quanto infondata in fatto e in diritto, sia in punto di an che di quantum;
in via subordinata, per il caso di ritenuta responsabilità risarcitoria del Dott. accertarsi il concorso di colpa del CP_1
Sig. anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e limitare il risarcimento ai postumi in concreto Pt_1 accertati come direttamente ed immediatamente riconducibile all'inadempimento; con riferimento all'azione di garanzia proposta dal Dott. verso , in via CP_1 Controparte_2
principale, respingersi la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa;
in via subordinata, disporsi un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, previa applicazione di uno scoperto contrattuale del 10%, nonché dell'art. 1914 e
1915 c.c.; con condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Instauratosi il contraddittorio, istruita la causa attraverso la produzione documentale delle parti,
l'assunzione della prova orale e l'espletamento della CTU medico-legale, all'udienza del 25.9.24 il
Giudice, la tratteneva in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulla scorta del compendio probatorio in atti, ritiene questo Tribunale che la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati. Giova premettere che, in merito alla responsabilità del medico chirurgo, secondo l'impostazione giurisprudenziale da tempo consolidata, la stessa, ancorché non fondata su di un contratto, ma sul
“contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che dal contratto - o dal “contatto sociale” - sorge un rapporto che ha ad oggetto obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi del paziente che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso
(cfr., per tutte, Cass. n. 9085/06). Di modo che l'obbligazione ricadente sul professionista sanitario non si modella diversamente a seconda che nasca dal contratto o dal contatto sociale, essendo al medico richiesto pur sempre un facere con quella perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento.
E val la pena precisare che deve considerarsi ininfluente, in questa sede, la promulgazione della L.
n. 24, del 2017 - che, all'art. 7, comma 3, prevede che il professionista risponda del proprio operato ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, non potendo tale legge applicarsi a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in ragione della regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. (cfr., in argomento Cass. Sez.
3, Sentenza n. 28994 del 11/11/2019).
Ebbene, essendo la responsabilità del medico, riconducibile al modello della responsabilità contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n.
12995/06).
Più precisamente, in relazione alla professione di medico chirurgo, poiché il dovere di diligenza - che comporta il rispetto delle regole e degli accorgimenti, anche tecnici, che nel loro insieme costituiscono la conoscenza tipica della professione medica (Cass. n. 3492/02) e che valgono ad evitare al paziente possibili danni anche solo collaterali - implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale, il medico risponde anche per colpa lieve quando provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio. Viceversa, il chirurgo risponderà solo se in colpa grave, laddove il caso affidatogli fosse di particolare complessità, o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire
(Cass. n. 2334/11).
Concludendo sul punto, quindi, il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte) l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, la quale risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.
Dall'esame del compendio probatorio in atti, è innegabile che il convenuto ha eseguito nei confronti dell'attore i trattamenti odontoiatrici oggetto di causa in esecuzione di un contratto di opera professionale. Dalla configurazione della responsabilità del dott. come contrattuale CP_1
discende che è onere del creditore-paziente provare non solo la conclusione del contratto (o l'intervenuto contatto sociale) e l'evento dannoso – da identificarsi nella lesione della salute (cioè nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) o nella morte –, ma anche, sia pur con l'ausilio di presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico ed il predetto evento dannoso, oltre che di causalità giuridica tra il medesimo evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili;
è, invece, onere del debitore (medico, ente ospedaliero o casa di cura), ove il paziente abbia dimostrato il nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile: emerge così un duplice ciclo causale, uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle (Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020). Quanto poi allo standard probatorio del nesso causale materiale (ma anche giuridico, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/9/2013), esso, nella responsabilità civile (aquilana o contrattuale) è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia Sentenza n. 808/2024 pubbl. il 23/10/2024 RG n.
165/2019 Repert. n. 856/2024 del 25/10/2024 Sentenza n. cronol. 8775/2024 del 23/10/2024 civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vale la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/1/2008; successivamente, tra le tante, Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/6/2019 e Sez. 3, Ordinanza n.
19033 del 6/7/2021).
Nel caso di specie, deve ritenersi provata la conclusione del contratto d'opera professionale tra il dott. ed il sig. , ed è altresì dimostrato – nei termini condivisibilmente CP_1 Pt_1
affermati, negli elaborarti peritali, il nesso di causalità materiale tra la condotta del convenuto e gli eventi patologici sofferti dall'attore oltre che di causalità giuridica tra tali eventi e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili.
In particolare, è emerso che: in data 6.12.2006 il sig. si rivolgeva allo studio Parte_1
dentistico del dott. lamentando una problematica di malattia parodontale e di Controparte_1
instabilità di una protesi dentaria precedentemente impiantata, ed il convenuto gli prospettava la necessità di ricorrere a cure odontoiatriche di base, oltre a un trattamento di implanto protesico sull'arcata superiore. La CTU attesta che dal 2006 al 2015 l'attore eseguiva presso il dott. CP_1
l'avulsione dentaria dell'elemento dentario 15, n. 5 terapie canalari (degli elementi dentari
[...]
13, 12, 21, 22, 23), inserimento di n. 3 impianti in area 15, 24, 25; reinserimento per fallimento dell'impianto in area 15 previa rigenerazione ossea del sito implantare, applicazione di 11 elementi protesici fissi su supporto misto impianti e monconi dentari.
Il nominato CTU, nella relazione depositata in atti, partendo dall'esame ortopantomografico effettuato nella prima visita del 6 dicembre 2006, ha accertato che: “nelle arcate dentarie era presente una forte atrofia delle creste alveolari, tale grave stato patologico aveva comportato la devastazione delle strutture ossee superiori e la perdita di molari e premolari”. Secondo il CTU
l'esigenza del sig. di ottenere una protesi fissa poteva essere soddisfatta, ma occorreva Pt_1
considerare un intervento di rigenerazione ossea più completo, stante la carenza delle creste alveolari, prima di praticare l'implantologia dentaria. La decisione di conservare gli elementi dentari 13, 12, 11, 21, 22, 23, per utilizzarli come pilastri protesici prevedeva delle terapie canalari che sono state realizzate, ad avviso del CTU, “scorrettamente, generando negli elementi 13 e 23, per quanto possono essere chiare le immagini radiografiche, delle lesioni radicolari apicali”.
Anche l'elemento 12, trattato anch'esso, è stato poi estirpato il 9.12.2008 in quanto, probabilmente, estremamente coinvolto nel devastante processo parodontopatico. Successivamente, il sanitario ha inserito 2 impianti nel settore superiore destro, in area 24 e 25, senza rigenerare chirurgicamente la cresta col risultato che, in tutta evidenza, non sembrano completamente inseriti nell'osso ma restano, per circa un terzo della loro lunghezza, beanti nelle mucose gengivali. Stessa cosa per il primo impianto in area 15 andato perduto e poi sostituito, dopo adeguata rigenerazione ossea, con un altro impianto inserito più correttamente. L'incongruenza prima descritta, oltre alla invasività della malattia parodontale, ha di fatto attratto colonie batteriche che hanno determinato in taluno
(15) sostegno protesico la perimplantite e agli altri, probabilmente fratture di parti di impianti (24,
25). In cartella clinica e in fattura il dott. in data 29.05.2009, annotava di aver CP_1
consegnato, e quindi applicato, la protesi fissa in zirconio-porcellana di 14 elementi, ma nelle immagini radiografiche a disposizione si contano 11 elementi presenti. Successivamente, in data
13.06.2014, il sanitario eseguiva una OPT di controllo e rilevava “rottura vite di connessione su impianto sito 25”. Il CTU, pertanto, ha accertato, sulla scorta della documentazione medica in atti, che il dott. non interveniva immediatamente per riequilibrare l'emiarcata e solo un anno CP_1 più tardi, l'11.6.2015, dopo un'altra OPT di controllo, il medesimo sanitario verificava la “rottura dei monconi (el. 21e 23) con lesioni apicali dovuta a trauma “da stappo masticatorio”. Il sanitario, tra l'altro, rilevava, altresì, “diffusa infezione parodontale dell'arcata superiore sinistra….” e rimuoveva parte della protesi fissa superiore. Nella ortopanoramica effettuata presso altra sede nel
2016 si nota la nuova protesi sull'impianto 25 da un lato e sui monconi dentari 23,22,21 evidentemente ricostruiti dall'altra parte. Dalla CTU risultano molto visibili le lesioni apicali al 13 e al 23 e, probabilmente, anche agli 11 e 21.
Fatte queste considerazioni, il CTU ha concluso: “si ritiene che il destino della protesi fosse già segnato per i seguenti motivi:
1. Gli impianti in area 24 e 25 non erano stati inseriti correttamente per cui dopo solo 5/6 anni dalla applicazione della protesi, la masticazione a sinistra superiormente ha esercitato una forza non equilibrata che probabilmente ha procurato la frattura dell'impianto 24 e, prima ancora, la frattura della vite di connessione sul 25. Il sanitario, a nostro parere, avrebbe dovuto rigenerare la cresta ossea, rialzare il seno, prima di inserire gli impianti nell'area 24/25. Il dott. poteva intervenire al momento in cui si rese conto, il CP_1
13.06.2014, della rottura della vite di connessione sull'impianto 25, ma è intervenuto dopo un anno, cioè alla frattura dei monconi dentari 21, 22 e 23 dove ha trovato anche “diffusa infezione parodontale dell'arcata superiore sinistra”.
Ha ritenuto, quindi, il CTU che: “il fallimento delle terapie conservative-chirurgiche protesiche sia dovuto al cattivo progetto tecnico immaginato e realizzato dal dott. . Il progetto del CP_1
dott. non si è dimostrato adeguato allo stato di compromissione delle strutture ossee CP_1 del signor , affette da un devastante quadro di malattia parodontale. L'esecuzione del Pt_1 progetto è stata fallimentare perché ha previsto l'utilizzo di elementi dentari naturali la cui affidabilità e sostenibilità nel tempo era molto precaria a causa della stessa patologia principale che affliggeva anche i tessuti parodontali”.
A detta del consulente d'ufficio: “gli interventi implantari eseguiti dal dott. non CP_1
risultano conformi alle linee guide internazionali: gli impianti – radiograficamente– appaiono inseriti non completamente all'interno del tessuto osseo, ma restano per circa un terzo in sede muco-gengivale”. Il dott. , probabilmente avrebbe dovuto avvertire il suo paziente che CP_1
nonostante gli interventi invasivi che avrebbe dovuto praticare, la qualità e la scarsezza del tessuto osseo non garantiva una idonea predicibilità di mantenimento della protesi fissa a medio-lungo termine. Il trattamento effettuato è stato inadeguato: gli impianti inseriti in data 12.10.2007 sono andati perduti perché non inseriti correttamente;
sono risultati inadeguati gli interventi endodontici a carico degli elementi 13, 23 e probabilmente anche di 11 e 21. Nell'arco di 9 anni, dal 2006 al
2015, il dott. ha ricevuto nel suo studio il signor per 28 volte. Sono state CP_1 Pt_1
eseguite numerose sedute di igiene orale e consigli di una corretta igiene domiciliare e il sanitario ha in parte anche cercato di rimediare i diversi fallimenti che si sono susseguiti anche se il Pt_1 non è apparso molto disponibile e motivato a praticare l'igiene orale. In tal caso, essendo fondamentale la collaborazione del paziente per il controllo dell'igiene orale, il dott. CP_1
avrebbe dovuto avvertire perentoriamente sui rischi cui andava incontro il paziente e avvicinare maggiormente gli appuntamenti di controllo. Le responsabilità del sanitario sono riferite al suo progetto medico-chirurgico-protesico che non era sostenibile e che è stato eseguito, purtroppo, con procedure discutibili, sia per gli interventi implantari in 24 e 25 che per le terapie endodontiche
…”.
Nonostante l'accertata imperizia nell'operato del dott. tuttavia, a parere del CTU, nel CP_1 caso di specie, non si ravviserebbe danno biologico permanente, ritenendo che “le successive cure odontoiatriche effettuate garantiscono, ad oggi, la piena funzionalità estetica e masticatoria, mentre è da considerare il rimborso dei costi sostenuti dal sig. e riferiti alla fattura n. 233 Pt_1 del 23.12.2008, per un totale di € 13.501,81”.
È opportuno evidenziare che le conclusioni cui è giunto il consulente sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa;
inoltre, le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e le valutazioni del consulente risultano sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Sin d'ora si sottolinea dunque che la motivazione tiene conto degli esiti della relazione peritale depositata in atti, ed in particolare, delle conclusioni cui è giunto il nominato consulente il quale, non ha ravvisato tuttavia danno biologico permanente, ma riconoscendo il solo diritto del sig.
al rimborso dei costi sostenuti e riferiti alla succitata fattura. Pt_1
Pertanto, a fronte dell'accertata responsabilità del dott. tuttavia, in considerazione CP_1
delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, seppur fondata nell'an, non risulta suffragata dalle risultanze della CTU in punto di quantum, avendo il consulente, per come innanzidetto, ritenuto non sussistere un danno biologico permanente, ma il solo diritto di parte attrice a ottenere il rimborso dei costi sostenuti e riferiti alla fattura n. 233 del
23.12.2008, per un totale di euro 13.501,81. È a tale somma che va limitata la pretesa di parte attrice, così per come accertato dal CTU le cui conclusioni in detta sede si ritiene opportuno condividere. Secondo un principio enunciato dalla corte di merito “il controvalore di una prestazione professionale che abbia recato un danno alla salute del paziente è certamente pari a zero e, dunque, per essa, non sarebbe stato dovuto alcun corrispettivo, “[…] deve, pertanto, concludersi che il paziente non è tenuto a versare al medico professionista il corrispettivo pattuito e, se versato, ha diritto a pretenderne la restituzione, quando l'intervento sia stato eseguito in modo imperito”
(così Trib. Roma 20.10.2003).
Le risultanze dell'accertamento peritale consentono di ritenere comprovato l'inadempimento del dentista al contratto d'opera professionale concluso con il paziente e conseguentemente di dichiararne la sua risoluzione per tale ragione.
Dalla dichiarazione di risoluzione del contratto discendono gli obblighi restitutori accertati nel presente giudizio.
Sicchè, nonostante la sussistenza del rapporto assicurativo intercorrente tra il dott. e la CP_1
Compagnia assicuratrice terza chiamata, tuttavia, i termini cui viene accolta la domanda attorea, ossia il diritto al solo rimborso dei costi sostenuti dal per l'intervento odontoiatrico, Pt_1 escludono l'obbligo della compagnia di manlevare il dott. Nella specie, infatti, CP_1
l'obbligo di corresponsione somme sorto in capo al sanitario è sussumibile non nell'ambito della responsabilità per danni a terzi, inteso quale obbligo propriamente risarcitorio del medico, bensì quale mero obbligo restitutorio di somme per compensi e spese che sono state incassate personalmente dal dottore il quale, in ragione dell'inadempienza contrattuale nei confronti del paziente, non può indebitamente trattenere delle somme per un intervento errato ed essere così manlevato dall'assicurazione.
In ordine al regolamento delle spese di lite, il parziale accoglimento della domanda attorea nei termini sopra esposti giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
La non riconducibilità dell'obbligo restitutorio sorto in capo al dott. nell'ambito delle CP_1
ipotesi coperte dalla polizza assicurativa intercorrente tra il sanitario e la compagnia assicurativa e, indi, l'estraneità di quest'ultima alla controversia oggetto del presente giudizio, determina la condanna di parte convenuta, a rifondere le spese di lite nei confronti della compagnia CP_1
assicurativa, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 147 del 2022, scaglione da 26.001 a
52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 917/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA la responsabilità professionale del dott. e, in parziale accoglimento CP_1
della domanda di parte attrice, CONDANNA il predetto a restituire al sig. la Pt_1
somma di cui alla fattura n. 233 del 23.12.2008, per un totale di euro 13.501,81;
2) COMPENSA le spese di lite tra il sig. e il dott. ; Pt_1 CP_1
3) CONDANNA il dott. a rifondere alla terza chiamata, CP_1 CP_2
in p.l.r.p.t., le spese di lite liquidate in euro 7.616,00 per compensi di
[...]
avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) PONE le spese di CTU a carico del dott. . CP_1
Paola, lì 15.1.25
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli