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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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- 1. Tutela del credito nell'ordinamento italiano: StrumentiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 17 settembre 2025
TUTELA DEL CREDITO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: STRUMENTI E PROSPETTIVE La tutela del credito rappresenta una delle colonne portanti di qualsiasi sistema economico e giuridico moderno. Garantire che un'obbligazione pecuniaria venga adempiuta non è solo un interesse del singolo creditore, ma un'esigenza sistemica che assicura la fluidità degli scambi commerciali, la fiducia nei rapporti contrattuali e la stabilità del mercato. L'ordinamento italiano predispone un articolato complesso di strumenti, sia stragiudiziali che giudiziali, volti a permettere al creditore di realizzare la propria pretesa, nel rispetto dei diritti del debitore. Il principio cardine è sancito dall'art. 2740 del Codice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16613/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 16613 /2015 promossa da:
, con il patrocinio degli Avv.ti TORTARO Parte_1
Francesco e CARINGELLA Rosa Loredana, giusta procura in atti;
ATTORE contro con il patrocinio degli Avv.ti ANACLERIO Tommaso e Controparte_1
CUTRONE Vito, giusta procura in atti;
, contumace;
Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 20 I.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_2 Controparte_1 allegando che:
- in data 01.06.2005, con atto pubblico n. 30016/13641, a rogito del Notaio,
Dott. , aveva costituito con , la Persona_1 Parte_1 Controparte_2
Società “ Controparte_3
, con oggetto sociale l'attività di intermediazione immobiliare, quote sociali
[...] ripartite nella misura del 50% fra gli stessi soci e poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nonché di rappresentanza legale in capo al CP_2
(doc. 1 prod. attore);
- in data 24.02.2010, , con scrittura privata autentica dal Notaio Parte_1
, costituiva, altresì, con e con Persona_2 Controparte_2
la Società in nome collettivo “ CP_4 Controparte_5
”, avente medesimo
[...] Controparte_6 oggetto sociale della Società innanzi citata;
quote sociali ripartite come segue:
30% in capo a;
40% in capo al;
30% in capo Controparte_2 CP_4
a poteri di rappresentanza legale e di Parte_1 amministrazione ordinaria e straordinaria in capo allo stesso Controparte_2
(cfr. doc. 2 prod. attore);
- in data 04.12.2013, con atto pubblico, Racc. n. 5645, Rep. N. 10317, a rogito del Notaio, Dott. , cedeva all'odierno Persona_2 Controparte_2 attore la propria quota di partecipazione sociale, pari al 50%, della Società
“ , che veniva Controparte_7 così ad assumere la denominazione “ Controparte_7
(cfr. doc. 3 prod. attore);
[...]
- la Società “ cessava in Controparte_7 data 20.06.2015 (cfr. doc. 4 prod. attore), nel mentre la Controparte_8
risultava attiva solo in via formale, avendo cessato la propria attività e
[...] chiuso la propria sede sociale sita in Bari alla Via Dante n. 112 già nel dicembre
2012;
pagina 2 di 20 - al fine di regolare alcuni rapporti rimasti pendenti afferenti la Società “
[...]
(quali: bollette Controparte_7 insolute relative ai contratti di telefonia mobile stipulati dalla stessa società, tasse non versate, etc., accollandosene, proporzionalmente tra di loro, i relativi pagamenti) e di ripartirsi la gestione degli incarichi di vendita conferiti dalla clientela alla ridetta società di mediazione immobiliare, i soci
[...]
e in data 03.12.2013, CP_2 Parte_1 sottoscrivevano l'accordo transattivo registrato il 04.12.2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Bari, al n. 30111 (cfr. doc. 5 prod. attore), con il quale il assumeva, tra le altre cose, le seguenti obbligazioni di pagamento a CP_2 suo esclusivo ed intero carico:
• al punto 12) del detto accordo, lo stesso si obbligava ad assolvere al pagamento per intero della complessiva somma di €. 5.767,60 riveniente dalla sommatoria di varie cartelle emesse da Equitalia, come meglio evidenziate nell'estratto a ruolo del 17.10.2013 (doc. 6 prod. attore), relative a varie imposte e tasse, rimaste impagate, afferenti al periodo in cui aveva rivestito la qualità di socio dello “ CP_2 Controparte_7
;
[...]
• al punto 13) dello stesso accordo, quanto ai contratti di telefonia stipulati dalla Società “ , con la Società H3G Spa, relativi alle CP_7 CP_7 numerazioni: 347.3258688, 389.4204109, 3938102888, 3938135948, si obbligava a volturarli in suo capo, entro la data di stipula dell'atto di cessione della sua quota sociale in favore dell'odierno istante, con obbligo altresì di fornire a , entro la predetta data, prova documentale Parte_1 dell'avvenuta voltura;
ancora, in attesa di detta migrazione, si CP_2 obbligava, di conseguenza, a corrispondere a una quota pari ai Parte_1
2/3 degli importi di tutte le fatture emesse dal gestore telefonico H3G Spa sino all'effettivo passaggio in suo capo dei ridetti contratti telefonici;
• al punto 7a) dello stesso accordo, veniva previsto, in relazione all'incarico relativo alla proprietà dei sig.ri e , avente ad Persona_3 Persona_4 oggetto la vendita del suolo sito in al V.co Tasselli, che la CP_7
pagina 3 di 20 provvigione già maturata nei confronti degli stessi, nella misura di €.
1.600,00, oltre IVA, sarebbe stata ripartita nella misura del 50% pro capite tra e;
Parte_1 Controparte_2
- si rendeva inadempiente a tutte le predette obbligazioni così come CP_2 assunte, tanto è vero che: quanto alla debitoria nei confronti di Equitalia,
versava ed anticipava per conto del la complessiva Parte_1 CP_2 somma di €. 697,44, di cui quest'ultimo era dunque debitore nei confronti dell'odierno attore (Cfr. doc. 8 prod. attore), residuando ancora una differenza da versare in suo capo di €. 5.328,62; quanto ai contratti di telefonia stipulati con l'H3G Spa, lo stesso né provvedeva ad effettuarne la voltura in CP_2 suo capo, né tantomeno al pagamento delle relative fatture, tanto che il predetto gestore telefonico intimava, con missiva del 20.07.2015, alla Società
“ ex “ Controparte_7 [...]
, il pagamento della Controparte_3 complessiva somma di €. 3.031,49, relativa a n. 6 fatture insolute, comprensiva di penali, interessi di mora e spese (doc.9, attore), di cui €.
2.020,99, pari ai 2/3 della predetta somma, fanno capo al;
in ordine CP_2 alla somma che la medesima Società aveva concordato a titolo di provvigione con i , lo stesso , del tutto arbitrariamente, provvedeva ad Per_3 CP_2 incassarla per intero nella misura di €.1.475,41, oltre IVA, così per complessivi
€. 1.800,00, senza corrispondere la quota del 50% al (cfr. la Parte_1 missiva del 30.06.2014 con la quale i sig.ri informavano l'odierno attore Per_3 di aver provveduto a liquidare le provvigioni dovute direttamente al , CP_2 unitamente alla copia dell'assegno emesso in favore di quest'ultimo e alla relativa fattura emessa dallo stesso , doc. 10 prod. attore). Sicché CP_2
era debitore nei confronti dell'odierno attore della somma di €. CP_2
815,16 (importo quest'ultimo pari alla metà delle somme incassate dal
, oltre IVA e detratta la ritenuta d'acconto pari ad €. 84,83); CP_2
- , in data 15.03.2010, contraeva altresì, unitamente al , Parte_1 CP_2 un finanziamento per prestito personale con la società Compass S.p.A. per complessivi €. 15.000,00, da rimborsarsi in 60 rate mensili dell'importo di pagina 4 di 20 €.340,83 cadauna (cfr. doc. 11 prod. attore); tuttavia, , a decorrere CP_2 dalla rata recante scadenza il 15.04.2014 e sino alla rata scaduta il
15.09.2014, si rendeva inadempiente al relativo pagamento in ragione della quota del 50% a sé spettante quale cointestatario e coobbligato del ridetto prestito personale, sicché si faceva carico del pagamento delle Parte_1 ridette rate per intero, anticipando anche la quota di spettanza del;
CP_2
- dopo alcuni inviti bonari volti ad ottenere i pagamenti anticipati, non sortendo essi alcun effetto, il introduceva innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Bari, il procedimento monitorio rubricato al N.R.G. 8231/14, che si concludeva con l'emissione del relativo D.I. n. 4223/14 per la somma di €.
1.065,33 per sorte capitale, oltre interessi nonché €.250,00 per competenze legali, oltre oneri di legge, regolarmente notificato al in data 18.11 – CP_2
04.12.2014 e successivamente munito della formula esecutiva in data 05-
13.02.2015 (cfr. doc. 12 prod. attore);
- stante il persistente inadempimento da parte del alle sue CP_2 obbligazioni di pagamento, l'odierno attore, in data 08.06.2015, provvedeva alla notifica, nei confronti dello stesso, dell'atto di precetto di €. 1.626,63, oltre spese e competenze post precetto nonché interessi legali ed accessori (cfr. doc. 13 prod. attore): atto quest'ultimo rimasto anch'esso privo di seguito, tanto che in data 15.07.2015 veniva notificato al medesimo , a mani CP_2 della propria coniuge, l'atto di pignoramento Controparte_1 dell'autoveicolo Micro Compact Car Smart GMBH MC, Tg. CC 099 XC (cfr. doc.
13, attore); tuttavia l'odierno attore non procedeva alla successiva trascrizione del pignoramento del ridetto veicolo nei pubblici registri poiché, da una nuova visura effettuata presso il PRA di Bari, emergeva che il CP_2 aveva proceduto ad effettuare la vendita dello stesso autoveicolo qualche giorno prima della notifica del ridetto atto di pignoramento (ovvero in data
10.07.2015), nonostante la trascrizione del richiamato decreto ingiuntivo sul detto autoveicolo Micro Compact Smart (cfr. doc. 14, prod. attore);
- non provvedeva neppure al pagamento - in ragione della quota CP_2 del 50% di sua spettanza - delle rate del predetto prestito Compass successive pagina 5 di 20 a quelle oggetto del richiamato D.I., tanto che, anche in relazione a queste ultime, provvedeva al relativo pagamento per intero, anticipando Parte_1
- ancora una volta -, la quota spettanza del e così versando la CP_2 somma complessiva di €.2.056,98 = €. 342,83 x n. 6 rate, la cui quota del
50%, pari ad €. 1.028,49, fa capo a quest'ultimo (doc. 15, attore); invero, anche detta somma, oltre alle ulteriori spese della successiva procedura ingiuntiva per €.193,00, oltre oneri di legge nonché successive spese di precetto, così per la complessiva somma di €. 1.510,25, non essendo stata ugualmente corrisposta dal , veniva ingiunta a quest'ultimo, giusta CP_2 decreto monitorio n. 3417/15, R.G. n. 5883/15, emesso dal Giudice di Pace di
Bari, notificato, unitamente all'atto di precetto del 14.09.2015, in data
30.09.2015 a mani della coniuge dello stesso , Controparte_2 CP_1
(cfr. doc. 15 prod. attore); tuttavia anche detto ulteriore atto
[...] rimaneva privo di seguito;
- per le predette causali, si rendeva debitore nei confronti CP_2 dell'odierno attore della complessiva somma di €. 3.136,88, riveniente dalla sommatoria dei due menzionati atti di precetto, oltre interessi di mora a maturarsi sino al soddisfo, nonché l'ulteriore somma di €. 208,75, quale imposta di registro relativa al richiamato D.I. R.G. n. 4223/2014 (cfr. doc.16, attore);
- in data 25.08.2010 l'odierno attore, unitamente ai soci della “
[...]
e e di Controparte_5 CP_4 CP_2 Controparte_6
”, e , contraevano altresì un
[...] Controparte_2 CP_4 prestito cambiario, con cambiali dell'importo di €. 483,86 cadauna, scadenti il giorno 25 di ogni mese (doc. 17, attore); tuttavia, anche in relazione al pagamento delle suddette cambiali, si rendeva Controparte_2 inadempiente al relativo pagamento, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione societaria pari al 30%, tanto è vero che al detto pagamento provvedevano sia l'odierno attore, in ragione della propria quota di partecipazione societaria pari al 30%, che , sempre in ragione CP_4 della propria quota di partecipazione societaria pari al 40%, anticipando la pagina 6 di 20 detta quota del 30% facente capo a e ripartendosela nella Controparte_2 misura del 50% pro capite. Cosicché l'odierno attore, come dedotto in atto introduttivo, anticipava per dette causali, quali quote spettanti al
[...]
, la complessiva somma di €. 1.088,99 (cfr. doc. 17-18 prod. CP_2 attore);
- rimanevano a carico del , nella sua predetta qualità di ex socio dello CP_2
“ Controparte_3
, nella indicata quota del 50%, nonché sulla scorta delle obbligazioni
[...] assunte nel precitato accordo transattivo, tutte le ulteriori poste di pagamento afferenti ad imposte, tasse e quant'altro, relative agli anni in cui lo stesso ha rivestito la predetta qualifica;
- altresì, risultavano iscritte a ruolo da Equitalia Sud Spa, diverse somme a Con carico della Società “ , allo stesso modo relative a tributi Controparte_5 ed imposte non versate per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 (doc. 28 prod. attore), pari alla complessiva somma di €. 1.137,31, la cui quota pari al 30%, ovvero pari ad €. 341,19, va imputata al , in ragione della sua CP_2 partecipazione sociale;
- riassumendo, quindi, le obbligazioni di pagamento facenti capo al
[...]
, contratte, unitamente al , risultavano le seguenti: a) CP_2 Parte_1 obbligazioni contenute nel precitato accordo transattivo del 03.12.2013, tutte disattese dal subito dopo la stipulazione dello stesso accordo;
b) CP_2 obbligazioni scaturenti dal finanziamento contratto con la Compass S.p.A. in data 15.03.2010 e dal prestito cambiario del 25.08.2010: per le quali, lo stesso, si rendeva inadempiente al pagamento della sua quota-parte delle ridette rate, a decorrere dalla rata scaduta il 15.04.2014, quanto al primo finanziamento e, quanto al prestito cambiario, a decorrere dalla cambiale scaduta il 25.06.2014; c) somme dovute a titolo di tasse, imposte (IRAP,
Diritti camerali, IVA, INAIL, Ritenute/trattenute, imposta di registro, etc.) facenti capo alle due menzionate Società, non versate a decorrere dall'anno
2010;
pagina 7 di 20 - stante il predetto persistente atteggiamento inadempiente tenuto dal
, l'odierno attore, attesa la responsabilità illimitata patrimoniale e CP_2 personale incombente sui soci di s.n.c., rendendosi diligente, ha provveduto, ad assolvere al pagamento di ogni somma dovuta, anticipando ancora una volta le quote di spettanza del con l'intento di ripetere Controparte_2 quanto anticipato (cfr. doc. 21-22, atto introduttivo, nonché doc. allegati alla memoria istruttoria di parte attrice, ex art. 183 c.p.c. n.2).
Tutto ciò premesso, l'attore evidenziava che, al mero scopo di sottrarre, in maniera del tutto dolosa e fraudolenta, l'unico bene di cui era titolare alla possibilità di soddisfacimento da parte del , in data 30.09.2014 Parte_1
provvedeva a trasferire la sua quota di proprietà pro-indivisa dell'unico CP_2 bene immobile a sé intestato, sito in Casamassima (BA), alla Via F. Lapenna n.
32/a, identificato in C.E. del medesimo Comune al Fg. 72, part. 2663, sub. 5, alla propria coniuge, , giusto atto pubblico a rogito del Notaio, Avv. Controparte_1
Gloria Buquicchio, Rep. n. 315, Racc. n. 203 (doc. 29 prod. attore). Sottolineava
l'attore che il prezzo del trasferimento in parola veniva convenuto tra i medesimi coniugi in €. 49.000,00 e corrisposto dalla come segue: - €. 854,85 CP_1 per contanti;
la restante somma, ad €. 48.145,15 mediante accollo da parte della stessa dell'eguale residua quota del mutuo facente capo al coniuge, originariamente contratto con Controparte_9
Pertanto, nella ritenuta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ha richiesto: “1.Accertare e dichiarare - stanti i crediti maturati dal SI.
[...]
nei confronti del SI. , nonché il carico Controparte_10 Controparte_2 debitorio a quest'ultimo facente capo nelle sue predette qualità di socio delle menzionate Società in nome collettivo - , che il trasferimento della quota di proprietà dell' immobile descritto in premessa, pari al 50% pro-indiviso dell'intero, effettuato dal SI. in favore della propria coniuge, Controparte_2
SI.ra , è stato dolosamente preordinato al fine di sottrarlo alla Controparte_1 possibilità di soddisfacimento del credito vantato dal SI. nonché di Parte_1 impedire l'eventuale possibilità di soddisfacimento degli altri creditori
(Amministrazione Finanziaria, Agente della Riscossione etc.) e per l'effetto,
pagina 8 di 20 dichiarare il predetto atto pubblico di trasferimento del 30.09.2014, Rep. n. 315,
Racc. n. 203, a rogito del Notaio Avv. Gloria Buquicchio, inefficace nei confronti dell'odierno istante, ex art. 2901 c.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2.Condannare altresì, in solido tra loro il SI. e la SI.ra Controparte_2
, a risarcire il danno esistenziale cagionato al SI. Controparte_1 Controparte_6
, stante la condotta spregiudicata ed in mala fede tenuta nei suoi
[...] confronti, per la cui quantificazione la deducente difesa si rimette alle valutazioni dell'Ill.mo Giudicante adìto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre
IVA e CPA nella misura di legge”.
I.2. - Costituendosi in giudizio, contestava le avverse Controparte_1 deduzioni, richiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite.
Segnatamente, la convenuta deduceva l'infondatezza della domanda, in primo luogo, non risultando corrispondente al vero la situazione debitoria contestata al;
in secondo luogo, non ricorrendo nella fattispecie per CP_2 cui è causa, i presupposti richiesti ex lege dall'art. 2901 comma 1 c.c., in particolare, sia la mancanza dell' eventus damni, ossia il serio pregiudizio per le ragioni creditorie insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, e sia la scientia fraudis (o damni) del debitore e del terzo, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, sia la specifica intenzione di nuocere allo stesso.
In particolare, con riferimento al credito vantato, la convenuta eccepiva che le poste riportate nell'atto di citazione non risultavano tutte interamente dovute dal convenuto , in quanto le uniche somme dovute da quest'ultimo CP_2 erano quelle previste nell'accordo transattivo propedeutico alla cessione di quote.
Con riguardo alla revocatoria dell'atto di vendita di cui è causa, invece, la convenuta deduceva che quest'ultimo non aveva in alcun modo diminuito la capacità patrimoniale di , atteso che alcun mutamento patrimoniale CP_2 derivava da tale vendita, la quale tra l'altro, veniva effettuata a titolo oneroso, al prezzo di € 49.000,00 (che veniva corrisposto quanto ad €. 854,85 con pagina 9 di 20 pagamento in contanti a favore di ed €. 48.145,15 con l'accollo totale CP_2 del mutuo da parte della per un bene su cui gravava una regolare CP_1 ipoteca a favore della banca che vantava un credito superiore ai €.95.000,00).
Vieppiù, la deduceva di non essere al corrente del presunto pregiudizio CP_1 che l'atto di vendita avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori del , la CP_2 cui gestione patrimoniale non era conoscibile, né conosciuta dalla medesima in quanto i rapporti con il coniuge erano già da tempo deteriorati, atteso allontanamento del dalla casa coniugale già alcuni mesi addietro ed i CP_2 rapporti personali cessati già da alcuni anni, e a cui seguiva una separazione di fatto.
Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento danni da parte attrice, la convenuta deduceva il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio, non potendosi ritenere provato, ne nell'an, né nel quantum, il danno esistenziale così come allegato.
I.3. – , pur ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
I.4. – La causa, istruita per mezzo di prove documentali, degli interrogatori formali di e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e della prova testimoniale di , ,
[...] Controparte_11 Testimone_1
, , , , Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 [...]
, è infine pervenuta all'udienza del 27.11.2024 (la prima Controparte_12 celebrata dinanzi a questo giudice), all'esito della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – La domanda proposta ex art. 2901 c.c. è fondata e merita accoglimento.
II.
1. Va brevemente premesso, in punto di diritto, che l'azione revocatoria ex art 2901 c.c. ha una funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.
In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione compiuto dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che pagina 10 di 20 l'abbia esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva per la realizzazione del credito (Cass., n. 5455/03).
I presupposti richiesti dalla legge per il positivo esercizio dell'azione in discorso sono, come noto, i seguenti.
Deve esistere, innanzitutto, un diritto di credito verso il debitore al momento della domanda, in funzione legittimante del creditore all'esercizio dell'azione, trattandosi di condizione dell'azione la cui inesistenza priverebbe peraltro di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui l'azione è preordinata (cfr. Cass., n. 2347/2019). Non si richiede, tuttavia, che il credito abbia i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto – coerentemente con la funzione propria e con il risultato necessariamente condizionale dell'azione, che non persegue scopi restitutori e che potrà riuscire di nessuna utilità, qualora il creditore veda successivamente negata tale sua qualità nel giudizio finalizzato all'accertamento del credito dedotto con l'azione revocatoria – è sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente infondata o, addirittura, una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa (cfr. Cass., n. 23208/2016;
Cass. n. 11755/2018). La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (per tutti, v. Cass., n. 22859/19).
Occorre, poi, che il debitore abbia posto in essere un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, che lasci prefigurare il pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata si riveli infruttuosa, non essendo necessario, invece, che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito. È sufficiente, infatti, ai fini della configurazione del presupposto in parola, che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione pagina 11 di 20 operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo ed avendo – anche solo – riguardo alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio
(cfr., ex multis, Cass., n. 9461/2016).
Infine, quali ulteriori presupposti per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, occorrono, nell'ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, da un lato, la consapevolezza del debitore disponente di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (cfr., tra molteplici,
Cass., n. 2792/2002) e, dall'altro, che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati (c.d. scientia fraudis, sulla cui portata cfr., tra tante, Cass., n. 3676/2011), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta
(Cass., n. 10623/2010), né la collusione tra il debitore ed il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dello stato d'insolvenza del debitore (Cass., n.
1068/2007).
II.2. – Ciò premesso, come anticipato, nel caso in esame, la ragione di credito, posta a base dell'azione revocatoria così come dedotta e allegata dall'attore, deve considerarsi come determinante per l'insorgere della qualità soggettiva che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo a titolo oneroso avente ad oggetto l'atto di vendita della quota di proprietà pro-indivisa del bene immobile, e stipulato in data 30.09.2014 tra e giusto atto pubblico a rogito del Controparte_2 Controparte_1
Notaio, Avv. Gloria Buquicchio, Rep. n. 315, Racc. n. 203.
Invero, non solo l'accordo transattivo stipulato tra e Parte_1 CP_2 il 03.12.2013 prevedeva, nell'ambito della regolazione dei rapporti pendenti facenti capo alla società costituita inter partes a seguito del recesso del convenuto, l'assunzione, da parte di quest'ultimo, delle obbligazioni di pagamento a suo esclusivo carico analiticamente indicate nell'atto introduttivo del giudizio
(tra cui quella di corrispondere all'attore la misura del 50% della provvigione maturata nei confronti dei clienti e , pacificamente Persona_3 Persona_4
pagina 12 di 20 incassata da ), ma, come è noto, il socio di s.n.c. (art. 2291, c. 1 c.c.) o CP_2 il socio accomandatario di s.a.s. (art. 2313, c. 1 c.c.) risponde solidalmente ed illimitatamente per i debiti della società. Invero, pur trattandosi di debiti della società (e non del socio), degli stessi è chiamato a rispondere senza limiti e con tutto il suo patrimonio anche il suddetto socio, il quale è perciò obbligato in solido con la società verso il creditore sin dal momento del sorgere del credito e il creditore potrà senz'altro agire e procurarsi da subito un titolo giudiziale nei confronti di entrambi, rilevando solo nella eventuale e successiva fase esecutiva il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale a favore del socio ai sensi dell'art. 2304 cc (Cass. 22629/20, Cass. 25378/18, Cass. 1040/09).
Pertanto, già nel momento in cui sorge il debito della società verso il creditore viene al contempo ad esistenza anche l'obbligazione solidale del socio illimitatamente responsabile verso il medesimo creditore (quindi, tale diritto non sorge certo in capo al creditore solo nel momento, successivo, in cui si sia rivelata infruttuosa o non possibile l'escussione del patrimonio sociale).
Pertanto, ai fini dell'azione revocatoria: a) dell'adempimento dei debiti sorti in capo ad una sas o ad una snc dovrà rispondere nei confronti del creditore anche il socio illimitatamente responsabile;
b) l'azione potrà perciò essere proposta anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile che abbia pregiudicato la propria garanzia patrimoniale con atti dispositivi (e ciò addirittura a prescindere dalla verifica circa la capienza del patrimonio della società, avendo il creditore interesse a conservare la garanzia sul patrimonio di ciascun coobbligato in solido ed avendo l'azione solo l'effetto di rendere inefficace l'atto nei confronti del creditore in revocatoria in caso di successiva eventuale esecuzione: Cass. 8315/17, Cass. 26261/19), c) ai fini della verifica circa l'anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito vantato dall'attore dovrà aversi riguardo al momento in cui lo stesso è sorto nei confronti della società (corrispondente, come detto, a quello in cui è sorto anche l'obbligo in solido del socio).
Alla luce di tali principi per un verso deve ritenersi sussistente la legittimazione dell'attore a proporre la domanda revocatoria per cui è causa e,
pagina 13 di 20 per altro verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva (rectius, la titolarità dal lato passivo) di rispetto alle ragioni di credito a Controparte_2 tutela delle quali l'attore ha proposto la domanda.
Ed invero:
- quanto agli importi posti a esclusivo carico di nel citato accordo CP_2 transattivo e relativi a debiti maturati nel periodo in cui il convenuto rivestiva la qualità di socio (debiti erariali, bollette insolute), trattandosi di debiti che, a seguito della uscita del convenuto dalla compagine, gravavano a quel punto solo e proprio sull'attore (rimasto unico socio), deve ritenersi che quest'ultimo abbia diritto, per il caso di pagamento, all'integrale restituzione di quanto versato, in via di regresso;
- quanto agli importi dovuti dalla società per imposte e tasse relativi agli anni in cui il convenuto ha rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile della s.n.c. costituita con l'attore, deve senz'altro ritenersi che, essendo Parte_1 obbligato al pagamento delle somme in questione nei confronti dell'Erario, nei rapporti interni con la società, invece, deve ritenersi che l'attore abbia diritto, per il caso di pagamento, alla restituzione del 50% quanto versato, in via di regresso, essendo come detto il debito sorto prima del recesso dalla compagine.
Si prospetta quindi, in questo caso, una aspettativa di credito (per il caso in cui il debito verso l'Erario non dovesse essere onorato dal convenuto quale socio illimitatamente responsabile e, al contempo, l'agente della riscossione dovesse ottenere il pagamento proprio dall'attore), anche essa – come noto (ex multis
Cass. 4212/20, Cass. 22859/19, Cass. 23208/16, Cass. 5359/09) – sufficiente a legittimare la proposizione dell'azione revocatoria nei confronti del debitore verso il quale tale credito potenziale potrebbe essere fatto valere (e, quindi, anche nei confronti del convenuto, quale socio della s.n.c. costituita inter partes), per conservare integra la garanzia costituita dal patrimonio di quest'ultimo.
Analogo discorso vale quanto alle somme vantate da a titolo di Parte_1 rimborso del 50% delle rate pagate dall'attore in relazione ai finanziamenti contratti da quest'ultimo e dal convenuto quali coobbligati in solido o in qualità di soci della s.n.c., crediti che peraltro hanno già formato oggetto di accertamenti pagina 14 di 20 giudiziali divenutivi definitivi, risultando cristallizzati nei decreti ingiuntivi non opposti emessi a carico di (D.I. n. 3417/15, D.I. n. 4223/14, D.I. n. CP_2
3642/16, in atti).
L'attore, quindi, è effettivamente titolare di crediti e aspettative di credito per gli importi analiticamente indicati in atti verso il convenuto
[...]
e, pertanto, è senz'altro legittimato a proporre l'azione revocatoria CP_2 verso gli atti dispositivi posti in essere da quest'ultimo, lesivi della garanzia patrimoniale. E ciò vieppiù in considerazione del fatto che , rimasto CP_2 contumace, non ha allegato l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa creditoria.
In ordine all'eventus damni, è circostanza pacifica che, con l'atto di vendita oggetto della controversia, il convenuto si sia spossessato dell'unico bene di sua proprietà, il quale essendo fuoriuscito dalla sua sfera patrimoniale rischia di rendere infruttuosa o comunque – secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – più difficoltosa la riscossione del credito da parte dei creditori.
D'altro canto, né la convenuta costituita, né tantomeno il , rimasto CP_2 contumace, nulla deducevano né tantomeno dimostravano in ordine alle effettive capacità reddituali del medesimo al netto dell'atto di trasferimento per cui è causa, atteso che una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass.
16221/2019).
A ciò si aggiunga che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, in materia di revocatoria ordinaria, “l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato
pagina 15 di 20 verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n.
20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n.
13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). È stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non
è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non
è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass., n.11892/16, cit.)” (così, di recente, Cass., n. 5815 del 09/01/2023).
Una conclusione, questa, che è coerente con il principio per cui l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3,
13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude, peraltro, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che pagina 16 di 20 agisce in revocatoria debba dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione (Cass., n. 5815/2023, cit.).
Infine, quanto agli ulteriori presupposti per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, si rileva che la conoscibilità del pregiudizio da parte del terzo si verifica ogni qual volta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del stesso facciano concretamente presumere la conoscenza dell'impedimento o della maggiore difficoltà frapposta nella realizzazione del credito;
mentre, per ciò che concerne la posizione del debitore, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 22.8.2007, n.
17867).
Ebbene, si rileva da un lato che nella specie trattasi di atto dispositivo a titolo oneroso successivo al sorgere del credito (da qui la consapevolezza del debitore disponente di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non potendosi dubitare della sussistenza, in capo al convenuto – già resosi CP_2 inadempiente, al momento dell'atto dispositivo, agli obblighi assunti con il citato accordo transattivo, e ben consapevole dell'esposizione debitoria maturata quale coobbligato in solido in forza delle obbligazioni assunte dalla s.n.c. di cui era socio e dei contratti di finanziamento dallo stesso stipulati – del coefficiente psicologico richiesto dalla norma in esame) e, dall'altro, che la in qualità di CP_1 coniuge, si presume fosse consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso
(avente ad oggetto l'unico bene nella titolarità di ), il marito diminuiva CP_2 la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati, non rilevando la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta. È noto, infatti, che la “partecipatio fraudis” del terzo può essere invero ricavata anche da presunzioni semplici, tra cui è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando – come nel caso di specie – il vincolo sia tale pagina 17 di 20 rendere inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Nella vicenda in esame, peraltro, la circostanza che i convenuti fossero, di fatto, separati, al momento del compimento dell'atto dispositivo, non solo è priva di concludenza dimostrativa in senso avversativo rispetto alla citata presunzione, ma è peraltro rimasta indimostrata, al pari del fatto che la fosse CP_1 inconsapevole dell'esposizione debitoria del marito, essendo circostanze assertivamente allegate e inidoneamente corroborate da un compendio testimoniale del tutto insufficiente, in quanto fondate su dichiarazioni testimoniali affatto generiche e imprecise finanche sulla tempistica della affermata crisi coniugale e/o su un contributo conoscitivo de relato actoris e avente dunque una valenza probatoria pressocché nulla.
Del pari, è rimasta indimostrata la circostanza per cui la vendita dell'immobile in oggetto sarebbe stato uno strumento di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in quanto il bene veniva ceduto in considerazione del fatto che il non dovesse versare alcunché a titolo di CP_2 contributo al mantenimento della moglie, non essendo peraltro mai stata dimostrata l'avvenuta separazione personale dei coniugi.
II.3. – Infine, non meritevole di accoglimento è invece la richiesta risarcitoria.
Invero, in primo luogo si precisa che in tema di risarcimento del danno, nel nostro ordinamento non è ammissibile l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti- reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. Invero, “La categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello
pagina 18 di 20 biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014).
In secondo luogo, giova rammentare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta a chi chiede il risarcimento provare il nesso di causalità tra l'evento e il danno, atteso che, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento.
Nella specie, la domanda risarcitoria, basata sulle conseguenze negative asseritamente derivanti dalla condotta fraudolenta imputata ai convenuti, è rimasta solo labialmente affermata: nessun elemento di fatto l'attore ha dedotto, nei termini processuali all'uopo previsti, al fine di consentire una valutazione circa la sussistenza e l'entità del danno subito (essendo peraltro insufficiente, allo scopo, la generica relazione psicologica versata in atti, del tutto inidonea a corroborare la sussistenza di un nesso di causa tra la sofferenza psicologica lamentata dall'attore e la condotta pregiudizievole addebitata ai convenuti).
III. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi tenuto conto del valore della causa (determinato in base al credito per il quale si è agito in revocatoria), applicando i parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, (fase studio: euro 1.701,00; fase introduttiva: euro 1204,00; fase istruttoria/trattazione: euro 1.806,00; fase decisionale: euro 2.905,00).
P.Q.M.
pagina 19 di 20 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara, ex articolo 2901 c.c., inefficace nei confronti di il seguente atto: atto di vendita Parte_1 della quota di proprietà pro-indivisa del bene immobile (sito in Casamassima
(Ba), alla Via F. Lapenna n. 32/a, identificato in C.E. del medesimo Comune al Fg.
72, part. 2663, sub. 5) intestata a e concluso in data Controparte_2
30.09.2014 tra e , giusto atto pubblico a Controparte_2 Controparte_1 rogito del Notaio, Avv. Gloria Buquicchio, Rep. n. 315, Racc. n. 203.
2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore;
3) condanna e , in solido fra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore che si liquidano in euro
545 per esborsi e in euro 7.616 per compensi difensivi, oltre spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Bari, 16 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 16613 /2015 promossa da:
, con il patrocinio degli Avv.ti TORTARO Parte_1
Francesco e CARINGELLA Rosa Loredana, giusta procura in atti;
ATTORE contro con il patrocinio degli Avv.ti ANACLERIO Tommaso e Controparte_1
CUTRONE Vito, giusta procura in atti;
, contumace;
Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 20 I.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_2 Controparte_1 allegando che:
- in data 01.06.2005, con atto pubblico n. 30016/13641, a rogito del Notaio,
Dott. , aveva costituito con , la Persona_1 Parte_1 Controparte_2
Società “ Controparte_3
, con oggetto sociale l'attività di intermediazione immobiliare, quote sociali
[...] ripartite nella misura del 50% fra gli stessi soci e poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nonché di rappresentanza legale in capo al CP_2
(doc. 1 prod. attore);
- in data 24.02.2010, , con scrittura privata autentica dal Notaio Parte_1
, costituiva, altresì, con e con Persona_2 Controparte_2
la Società in nome collettivo “ CP_4 Controparte_5
”, avente medesimo
[...] Controparte_6 oggetto sociale della Società innanzi citata;
quote sociali ripartite come segue:
30% in capo a;
40% in capo al;
30% in capo Controparte_2 CP_4
a poteri di rappresentanza legale e di Parte_1 amministrazione ordinaria e straordinaria in capo allo stesso Controparte_2
(cfr. doc. 2 prod. attore);
- in data 04.12.2013, con atto pubblico, Racc. n. 5645, Rep. N. 10317, a rogito del Notaio, Dott. , cedeva all'odierno Persona_2 Controparte_2 attore la propria quota di partecipazione sociale, pari al 50%, della Società
“ , che veniva Controparte_7 così ad assumere la denominazione “ Controparte_7
(cfr. doc. 3 prod. attore);
[...]
- la Società “ cessava in Controparte_7 data 20.06.2015 (cfr. doc. 4 prod. attore), nel mentre la Controparte_8
risultava attiva solo in via formale, avendo cessato la propria attività e
[...] chiuso la propria sede sociale sita in Bari alla Via Dante n. 112 già nel dicembre
2012;
pagina 2 di 20 - al fine di regolare alcuni rapporti rimasti pendenti afferenti la Società “
[...]
(quali: bollette Controparte_7 insolute relative ai contratti di telefonia mobile stipulati dalla stessa società, tasse non versate, etc., accollandosene, proporzionalmente tra di loro, i relativi pagamenti) e di ripartirsi la gestione degli incarichi di vendita conferiti dalla clientela alla ridetta società di mediazione immobiliare, i soci
[...]
e in data 03.12.2013, CP_2 Parte_1 sottoscrivevano l'accordo transattivo registrato il 04.12.2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Bari, al n. 30111 (cfr. doc. 5 prod. attore), con il quale il assumeva, tra le altre cose, le seguenti obbligazioni di pagamento a CP_2 suo esclusivo ed intero carico:
• al punto 12) del detto accordo, lo stesso si obbligava ad assolvere al pagamento per intero della complessiva somma di €. 5.767,60 riveniente dalla sommatoria di varie cartelle emesse da Equitalia, come meglio evidenziate nell'estratto a ruolo del 17.10.2013 (doc. 6 prod. attore), relative a varie imposte e tasse, rimaste impagate, afferenti al periodo in cui aveva rivestito la qualità di socio dello “ CP_2 Controparte_7
;
[...]
• al punto 13) dello stesso accordo, quanto ai contratti di telefonia stipulati dalla Società “ , con la Società H3G Spa, relativi alle CP_7 CP_7 numerazioni: 347.3258688, 389.4204109, 3938102888, 3938135948, si obbligava a volturarli in suo capo, entro la data di stipula dell'atto di cessione della sua quota sociale in favore dell'odierno istante, con obbligo altresì di fornire a , entro la predetta data, prova documentale Parte_1 dell'avvenuta voltura;
ancora, in attesa di detta migrazione, si CP_2 obbligava, di conseguenza, a corrispondere a una quota pari ai Parte_1
2/3 degli importi di tutte le fatture emesse dal gestore telefonico H3G Spa sino all'effettivo passaggio in suo capo dei ridetti contratti telefonici;
• al punto 7a) dello stesso accordo, veniva previsto, in relazione all'incarico relativo alla proprietà dei sig.ri e , avente ad Persona_3 Persona_4 oggetto la vendita del suolo sito in al V.co Tasselli, che la CP_7
pagina 3 di 20 provvigione già maturata nei confronti degli stessi, nella misura di €.
1.600,00, oltre IVA, sarebbe stata ripartita nella misura del 50% pro capite tra e;
Parte_1 Controparte_2
- si rendeva inadempiente a tutte le predette obbligazioni così come CP_2 assunte, tanto è vero che: quanto alla debitoria nei confronti di Equitalia,
versava ed anticipava per conto del la complessiva Parte_1 CP_2 somma di €. 697,44, di cui quest'ultimo era dunque debitore nei confronti dell'odierno attore (Cfr. doc. 8 prod. attore), residuando ancora una differenza da versare in suo capo di €. 5.328,62; quanto ai contratti di telefonia stipulati con l'H3G Spa, lo stesso né provvedeva ad effettuarne la voltura in CP_2 suo capo, né tantomeno al pagamento delle relative fatture, tanto che il predetto gestore telefonico intimava, con missiva del 20.07.2015, alla Società
“ ex “ Controparte_7 [...]
, il pagamento della Controparte_3 complessiva somma di €. 3.031,49, relativa a n. 6 fatture insolute, comprensiva di penali, interessi di mora e spese (doc.9, attore), di cui €.
2.020,99, pari ai 2/3 della predetta somma, fanno capo al;
in ordine CP_2 alla somma che la medesima Società aveva concordato a titolo di provvigione con i , lo stesso , del tutto arbitrariamente, provvedeva ad Per_3 CP_2 incassarla per intero nella misura di €.1.475,41, oltre IVA, così per complessivi
€. 1.800,00, senza corrispondere la quota del 50% al (cfr. la Parte_1 missiva del 30.06.2014 con la quale i sig.ri informavano l'odierno attore Per_3 di aver provveduto a liquidare le provvigioni dovute direttamente al , CP_2 unitamente alla copia dell'assegno emesso in favore di quest'ultimo e alla relativa fattura emessa dallo stesso , doc. 10 prod. attore). Sicché CP_2
era debitore nei confronti dell'odierno attore della somma di €. CP_2
815,16 (importo quest'ultimo pari alla metà delle somme incassate dal
, oltre IVA e detratta la ritenuta d'acconto pari ad €. 84,83); CP_2
- , in data 15.03.2010, contraeva altresì, unitamente al , Parte_1 CP_2 un finanziamento per prestito personale con la società Compass S.p.A. per complessivi €. 15.000,00, da rimborsarsi in 60 rate mensili dell'importo di pagina 4 di 20 €.340,83 cadauna (cfr. doc. 11 prod. attore); tuttavia, , a decorrere CP_2 dalla rata recante scadenza il 15.04.2014 e sino alla rata scaduta il
15.09.2014, si rendeva inadempiente al relativo pagamento in ragione della quota del 50% a sé spettante quale cointestatario e coobbligato del ridetto prestito personale, sicché si faceva carico del pagamento delle Parte_1 ridette rate per intero, anticipando anche la quota di spettanza del;
CP_2
- dopo alcuni inviti bonari volti ad ottenere i pagamenti anticipati, non sortendo essi alcun effetto, il introduceva innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Bari, il procedimento monitorio rubricato al N.R.G. 8231/14, che si concludeva con l'emissione del relativo D.I. n. 4223/14 per la somma di €.
1.065,33 per sorte capitale, oltre interessi nonché €.250,00 per competenze legali, oltre oneri di legge, regolarmente notificato al in data 18.11 – CP_2
04.12.2014 e successivamente munito della formula esecutiva in data 05-
13.02.2015 (cfr. doc. 12 prod. attore);
- stante il persistente inadempimento da parte del alle sue CP_2 obbligazioni di pagamento, l'odierno attore, in data 08.06.2015, provvedeva alla notifica, nei confronti dello stesso, dell'atto di precetto di €. 1.626,63, oltre spese e competenze post precetto nonché interessi legali ed accessori (cfr. doc. 13 prod. attore): atto quest'ultimo rimasto anch'esso privo di seguito, tanto che in data 15.07.2015 veniva notificato al medesimo , a mani CP_2 della propria coniuge, l'atto di pignoramento Controparte_1 dell'autoveicolo Micro Compact Car Smart GMBH MC, Tg. CC 099 XC (cfr. doc.
13, attore); tuttavia l'odierno attore non procedeva alla successiva trascrizione del pignoramento del ridetto veicolo nei pubblici registri poiché, da una nuova visura effettuata presso il PRA di Bari, emergeva che il CP_2 aveva proceduto ad effettuare la vendita dello stesso autoveicolo qualche giorno prima della notifica del ridetto atto di pignoramento (ovvero in data
10.07.2015), nonostante la trascrizione del richiamato decreto ingiuntivo sul detto autoveicolo Micro Compact Smart (cfr. doc. 14, prod. attore);
- non provvedeva neppure al pagamento - in ragione della quota CP_2 del 50% di sua spettanza - delle rate del predetto prestito Compass successive pagina 5 di 20 a quelle oggetto del richiamato D.I., tanto che, anche in relazione a queste ultime, provvedeva al relativo pagamento per intero, anticipando Parte_1
- ancora una volta -, la quota spettanza del e così versando la CP_2 somma complessiva di €.2.056,98 = €. 342,83 x n. 6 rate, la cui quota del
50%, pari ad €. 1.028,49, fa capo a quest'ultimo (doc. 15, attore); invero, anche detta somma, oltre alle ulteriori spese della successiva procedura ingiuntiva per €.193,00, oltre oneri di legge nonché successive spese di precetto, così per la complessiva somma di €. 1.510,25, non essendo stata ugualmente corrisposta dal , veniva ingiunta a quest'ultimo, giusta CP_2 decreto monitorio n. 3417/15, R.G. n. 5883/15, emesso dal Giudice di Pace di
Bari, notificato, unitamente all'atto di precetto del 14.09.2015, in data
30.09.2015 a mani della coniuge dello stesso , Controparte_2 CP_1
(cfr. doc. 15 prod. attore); tuttavia anche detto ulteriore atto
[...] rimaneva privo di seguito;
- per le predette causali, si rendeva debitore nei confronti CP_2 dell'odierno attore della complessiva somma di €. 3.136,88, riveniente dalla sommatoria dei due menzionati atti di precetto, oltre interessi di mora a maturarsi sino al soddisfo, nonché l'ulteriore somma di €. 208,75, quale imposta di registro relativa al richiamato D.I. R.G. n. 4223/2014 (cfr. doc.16, attore);
- in data 25.08.2010 l'odierno attore, unitamente ai soci della “
[...]
e e di Controparte_5 CP_4 CP_2 Controparte_6
”, e , contraevano altresì un
[...] Controparte_2 CP_4 prestito cambiario, con cambiali dell'importo di €. 483,86 cadauna, scadenti il giorno 25 di ogni mese (doc. 17, attore); tuttavia, anche in relazione al pagamento delle suddette cambiali, si rendeva Controparte_2 inadempiente al relativo pagamento, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione societaria pari al 30%, tanto è vero che al detto pagamento provvedevano sia l'odierno attore, in ragione della propria quota di partecipazione societaria pari al 30%, che , sempre in ragione CP_4 della propria quota di partecipazione societaria pari al 40%, anticipando la pagina 6 di 20 detta quota del 30% facente capo a e ripartendosela nella Controparte_2 misura del 50% pro capite. Cosicché l'odierno attore, come dedotto in atto introduttivo, anticipava per dette causali, quali quote spettanti al
[...]
, la complessiva somma di €. 1.088,99 (cfr. doc. 17-18 prod. CP_2 attore);
- rimanevano a carico del , nella sua predetta qualità di ex socio dello CP_2
“ Controparte_3
, nella indicata quota del 50%, nonché sulla scorta delle obbligazioni
[...] assunte nel precitato accordo transattivo, tutte le ulteriori poste di pagamento afferenti ad imposte, tasse e quant'altro, relative agli anni in cui lo stesso ha rivestito la predetta qualifica;
- altresì, risultavano iscritte a ruolo da Equitalia Sud Spa, diverse somme a Con carico della Società “ , allo stesso modo relative a tributi Controparte_5 ed imposte non versate per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 (doc. 28 prod. attore), pari alla complessiva somma di €. 1.137,31, la cui quota pari al 30%, ovvero pari ad €. 341,19, va imputata al , in ragione della sua CP_2 partecipazione sociale;
- riassumendo, quindi, le obbligazioni di pagamento facenti capo al
[...]
, contratte, unitamente al , risultavano le seguenti: a) CP_2 Parte_1 obbligazioni contenute nel precitato accordo transattivo del 03.12.2013, tutte disattese dal subito dopo la stipulazione dello stesso accordo;
b) CP_2 obbligazioni scaturenti dal finanziamento contratto con la Compass S.p.A. in data 15.03.2010 e dal prestito cambiario del 25.08.2010: per le quali, lo stesso, si rendeva inadempiente al pagamento della sua quota-parte delle ridette rate, a decorrere dalla rata scaduta il 15.04.2014, quanto al primo finanziamento e, quanto al prestito cambiario, a decorrere dalla cambiale scaduta il 25.06.2014; c) somme dovute a titolo di tasse, imposte (IRAP,
Diritti camerali, IVA, INAIL, Ritenute/trattenute, imposta di registro, etc.) facenti capo alle due menzionate Società, non versate a decorrere dall'anno
2010;
pagina 7 di 20 - stante il predetto persistente atteggiamento inadempiente tenuto dal
, l'odierno attore, attesa la responsabilità illimitata patrimoniale e CP_2 personale incombente sui soci di s.n.c., rendendosi diligente, ha provveduto, ad assolvere al pagamento di ogni somma dovuta, anticipando ancora una volta le quote di spettanza del con l'intento di ripetere Controparte_2 quanto anticipato (cfr. doc. 21-22, atto introduttivo, nonché doc. allegati alla memoria istruttoria di parte attrice, ex art. 183 c.p.c. n.2).
Tutto ciò premesso, l'attore evidenziava che, al mero scopo di sottrarre, in maniera del tutto dolosa e fraudolenta, l'unico bene di cui era titolare alla possibilità di soddisfacimento da parte del , in data 30.09.2014 Parte_1
provvedeva a trasferire la sua quota di proprietà pro-indivisa dell'unico CP_2 bene immobile a sé intestato, sito in Casamassima (BA), alla Via F. Lapenna n.
32/a, identificato in C.E. del medesimo Comune al Fg. 72, part. 2663, sub. 5, alla propria coniuge, , giusto atto pubblico a rogito del Notaio, Avv. Controparte_1
Gloria Buquicchio, Rep. n. 315, Racc. n. 203 (doc. 29 prod. attore). Sottolineava
l'attore che il prezzo del trasferimento in parola veniva convenuto tra i medesimi coniugi in €. 49.000,00 e corrisposto dalla come segue: - €. 854,85 CP_1 per contanti;
la restante somma, ad €. 48.145,15 mediante accollo da parte della stessa dell'eguale residua quota del mutuo facente capo al coniuge, originariamente contratto con Controparte_9
Pertanto, nella ritenuta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ha richiesto: “1.Accertare e dichiarare - stanti i crediti maturati dal SI.
[...]
nei confronti del SI. , nonché il carico Controparte_10 Controparte_2 debitorio a quest'ultimo facente capo nelle sue predette qualità di socio delle menzionate Società in nome collettivo - , che il trasferimento della quota di proprietà dell' immobile descritto in premessa, pari al 50% pro-indiviso dell'intero, effettuato dal SI. in favore della propria coniuge, Controparte_2
SI.ra , è stato dolosamente preordinato al fine di sottrarlo alla Controparte_1 possibilità di soddisfacimento del credito vantato dal SI. nonché di Parte_1 impedire l'eventuale possibilità di soddisfacimento degli altri creditori
(Amministrazione Finanziaria, Agente della Riscossione etc.) e per l'effetto,
pagina 8 di 20 dichiarare il predetto atto pubblico di trasferimento del 30.09.2014, Rep. n. 315,
Racc. n. 203, a rogito del Notaio Avv. Gloria Buquicchio, inefficace nei confronti dell'odierno istante, ex art. 2901 c.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2.Condannare altresì, in solido tra loro il SI. e la SI.ra Controparte_2
, a risarcire il danno esistenziale cagionato al SI. Controparte_1 Controparte_6
, stante la condotta spregiudicata ed in mala fede tenuta nei suoi
[...] confronti, per la cui quantificazione la deducente difesa si rimette alle valutazioni dell'Ill.mo Giudicante adìto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre
IVA e CPA nella misura di legge”.
I.2. - Costituendosi in giudizio, contestava le avverse Controparte_1 deduzioni, richiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite.
Segnatamente, la convenuta deduceva l'infondatezza della domanda, in primo luogo, non risultando corrispondente al vero la situazione debitoria contestata al;
in secondo luogo, non ricorrendo nella fattispecie per CP_2 cui è causa, i presupposti richiesti ex lege dall'art. 2901 comma 1 c.c., in particolare, sia la mancanza dell' eventus damni, ossia il serio pregiudizio per le ragioni creditorie insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, e sia la scientia fraudis (o damni) del debitore e del terzo, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, sia la specifica intenzione di nuocere allo stesso.
In particolare, con riferimento al credito vantato, la convenuta eccepiva che le poste riportate nell'atto di citazione non risultavano tutte interamente dovute dal convenuto , in quanto le uniche somme dovute da quest'ultimo CP_2 erano quelle previste nell'accordo transattivo propedeutico alla cessione di quote.
Con riguardo alla revocatoria dell'atto di vendita di cui è causa, invece, la convenuta deduceva che quest'ultimo non aveva in alcun modo diminuito la capacità patrimoniale di , atteso che alcun mutamento patrimoniale CP_2 derivava da tale vendita, la quale tra l'altro, veniva effettuata a titolo oneroso, al prezzo di € 49.000,00 (che veniva corrisposto quanto ad €. 854,85 con pagina 9 di 20 pagamento in contanti a favore di ed €. 48.145,15 con l'accollo totale CP_2 del mutuo da parte della per un bene su cui gravava una regolare CP_1 ipoteca a favore della banca che vantava un credito superiore ai €.95.000,00).
Vieppiù, la deduceva di non essere al corrente del presunto pregiudizio CP_1 che l'atto di vendita avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori del , la CP_2 cui gestione patrimoniale non era conoscibile, né conosciuta dalla medesima in quanto i rapporti con il coniuge erano già da tempo deteriorati, atteso allontanamento del dalla casa coniugale già alcuni mesi addietro ed i CP_2 rapporti personali cessati già da alcuni anni, e a cui seguiva una separazione di fatto.
Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento danni da parte attrice, la convenuta deduceva il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio, non potendosi ritenere provato, ne nell'an, né nel quantum, il danno esistenziale così come allegato.
I.3. – , pur ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
I.4. – La causa, istruita per mezzo di prove documentali, degli interrogatori formali di e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e della prova testimoniale di , ,
[...] Controparte_11 Testimone_1
, , , , Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 [...]
, è infine pervenuta all'udienza del 27.11.2024 (la prima Controparte_12 celebrata dinanzi a questo giudice), all'esito della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – La domanda proposta ex art. 2901 c.c. è fondata e merita accoglimento.
II.
1. Va brevemente premesso, in punto di diritto, che l'azione revocatoria ex art 2901 c.c. ha una funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.
In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione compiuto dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che pagina 10 di 20 l'abbia esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva per la realizzazione del credito (Cass., n. 5455/03).
I presupposti richiesti dalla legge per il positivo esercizio dell'azione in discorso sono, come noto, i seguenti.
Deve esistere, innanzitutto, un diritto di credito verso il debitore al momento della domanda, in funzione legittimante del creditore all'esercizio dell'azione, trattandosi di condizione dell'azione la cui inesistenza priverebbe peraltro di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui l'azione è preordinata (cfr. Cass., n. 2347/2019). Non si richiede, tuttavia, che il credito abbia i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto – coerentemente con la funzione propria e con il risultato necessariamente condizionale dell'azione, che non persegue scopi restitutori e che potrà riuscire di nessuna utilità, qualora il creditore veda successivamente negata tale sua qualità nel giudizio finalizzato all'accertamento del credito dedotto con l'azione revocatoria – è sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente infondata o, addirittura, una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa (cfr. Cass., n. 23208/2016;
Cass. n. 11755/2018). La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (per tutti, v. Cass., n. 22859/19).
Occorre, poi, che il debitore abbia posto in essere un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, che lasci prefigurare il pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata si riveli infruttuosa, non essendo necessario, invece, che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito. È sufficiente, infatti, ai fini della configurazione del presupposto in parola, che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione pagina 11 di 20 operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo ed avendo – anche solo – riguardo alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio
(cfr., ex multis, Cass., n. 9461/2016).
Infine, quali ulteriori presupposti per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, occorrono, nell'ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, da un lato, la consapevolezza del debitore disponente di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (cfr., tra molteplici,
Cass., n. 2792/2002) e, dall'altro, che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati (c.d. scientia fraudis, sulla cui portata cfr., tra tante, Cass., n. 3676/2011), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta
(Cass., n. 10623/2010), né la collusione tra il debitore ed il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dello stato d'insolvenza del debitore (Cass., n.
1068/2007).
II.2. – Ciò premesso, come anticipato, nel caso in esame, la ragione di credito, posta a base dell'azione revocatoria così come dedotta e allegata dall'attore, deve considerarsi come determinante per l'insorgere della qualità soggettiva che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo a titolo oneroso avente ad oggetto l'atto di vendita della quota di proprietà pro-indivisa del bene immobile, e stipulato in data 30.09.2014 tra e giusto atto pubblico a rogito del Controparte_2 Controparte_1
Notaio, Avv. Gloria Buquicchio, Rep. n. 315, Racc. n. 203.
Invero, non solo l'accordo transattivo stipulato tra e Parte_1 CP_2 il 03.12.2013 prevedeva, nell'ambito della regolazione dei rapporti pendenti facenti capo alla società costituita inter partes a seguito del recesso del convenuto, l'assunzione, da parte di quest'ultimo, delle obbligazioni di pagamento a suo esclusivo carico analiticamente indicate nell'atto introduttivo del giudizio
(tra cui quella di corrispondere all'attore la misura del 50% della provvigione maturata nei confronti dei clienti e , pacificamente Persona_3 Persona_4
pagina 12 di 20 incassata da ), ma, come è noto, il socio di s.n.c. (art. 2291, c. 1 c.c.) o CP_2 il socio accomandatario di s.a.s. (art. 2313, c. 1 c.c.) risponde solidalmente ed illimitatamente per i debiti della società. Invero, pur trattandosi di debiti della società (e non del socio), degli stessi è chiamato a rispondere senza limiti e con tutto il suo patrimonio anche il suddetto socio, il quale è perciò obbligato in solido con la società verso il creditore sin dal momento del sorgere del credito e il creditore potrà senz'altro agire e procurarsi da subito un titolo giudiziale nei confronti di entrambi, rilevando solo nella eventuale e successiva fase esecutiva il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale a favore del socio ai sensi dell'art. 2304 cc (Cass. 22629/20, Cass. 25378/18, Cass. 1040/09).
Pertanto, già nel momento in cui sorge il debito della società verso il creditore viene al contempo ad esistenza anche l'obbligazione solidale del socio illimitatamente responsabile verso il medesimo creditore (quindi, tale diritto non sorge certo in capo al creditore solo nel momento, successivo, in cui si sia rivelata infruttuosa o non possibile l'escussione del patrimonio sociale).
Pertanto, ai fini dell'azione revocatoria: a) dell'adempimento dei debiti sorti in capo ad una sas o ad una snc dovrà rispondere nei confronti del creditore anche il socio illimitatamente responsabile;
b) l'azione potrà perciò essere proposta anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile che abbia pregiudicato la propria garanzia patrimoniale con atti dispositivi (e ciò addirittura a prescindere dalla verifica circa la capienza del patrimonio della società, avendo il creditore interesse a conservare la garanzia sul patrimonio di ciascun coobbligato in solido ed avendo l'azione solo l'effetto di rendere inefficace l'atto nei confronti del creditore in revocatoria in caso di successiva eventuale esecuzione: Cass. 8315/17, Cass. 26261/19), c) ai fini della verifica circa l'anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito vantato dall'attore dovrà aversi riguardo al momento in cui lo stesso è sorto nei confronti della società (corrispondente, come detto, a quello in cui è sorto anche l'obbligo in solido del socio).
Alla luce di tali principi per un verso deve ritenersi sussistente la legittimazione dell'attore a proporre la domanda revocatoria per cui è causa e,
pagina 13 di 20 per altro verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva (rectius, la titolarità dal lato passivo) di rispetto alle ragioni di credito a Controparte_2 tutela delle quali l'attore ha proposto la domanda.
Ed invero:
- quanto agli importi posti a esclusivo carico di nel citato accordo CP_2 transattivo e relativi a debiti maturati nel periodo in cui il convenuto rivestiva la qualità di socio (debiti erariali, bollette insolute), trattandosi di debiti che, a seguito della uscita del convenuto dalla compagine, gravavano a quel punto solo e proprio sull'attore (rimasto unico socio), deve ritenersi che quest'ultimo abbia diritto, per il caso di pagamento, all'integrale restituzione di quanto versato, in via di regresso;
- quanto agli importi dovuti dalla società per imposte e tasse relativi agli anni in cui il convenuto ha rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile della s.n.c. costituita con l'attore, deve senz'altro ritenersi che, essendo Parte_1 obbligato al pagamento delle somme in questione nei confronti dell'Erario, nei rapporti interni con la società, invece, deve ritenersi che l'attore abbia diritto, per il caso di pagamento, alla restituzione del 50% quanto versato, in via di regresso, essendo come detto il debito sorto prima del recesso dalla compagine.
Si prospetta quindi, in questo caso, una aspettativa di credito (per il caso in cui il debito verso l'Erario non dovesse essere onorato dal convenuto quale socio illimitatamente responsabile e, al contempo, l'agente della riscossione dovesse ottenere il pagamento proprio dall'attore), anche essa – come noto (ex multis
Cass. 4212/20, Cass. 22859/19, Cass. 23208/16, Cass. 5359/09) – sufficiente a legittimare la proposizione dell'azione revocatoria nei confronti del debitore verso il quale tale credito potenziale potrebbe essere fatto valere (e, quindi, anche nei confronti del convenuto, quale socio della s.n.c. costituita inter partes), per conservare integra la garanzia costituita dal patrimonio di quest'ultimo.
Analogo discorso vale quanto alle somme vantate da a titolo di Parte_1 rimborso del 50% delle rate pagate dall'attore in relazione ai finanziamenti contratti da quest'ultimo e dal convenuto quali coobbligati in solido o in qualità di soci della s.n.c., crediti che peraltro hanno già formato oggetto di accertamenti pagina 14 di 20 giudiziali divenutivi definitivi, risultando cristallizzati nei decreti ingiuntivi non opposti emessi a carico di (D.I. n. 3417/15, D.I. n. 4223/14, D.I. n. CP_2
3642/16, in atti).
L'attore, quindi, è effettivamente titolare di crediti e aspettative di credito per gli importi analiticamente indicati in atti verso il convenuto
[...]
e, pertanto, è senz'altro legittimato a proporre l'azione revocatoria CP_2 verso gli atti dispositivi posti in essere da quest'ultimo, lesivi della garanzia patrimoniale. E ciò vieppiù in considerazione del fatto che , rimasto CP_2 contumace, non ha allegato l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa creditoria.
In ordine all'eventus damni, è circostanza pacifica che, con l'atto di vendita oggetto della controversia, il convenuto si sia spossessato dell'unico bene di sua proprietà, il quale essendo fuoriuscito dalla sua sfera patrimoniale rischia di rendere infruttuosa o comunque – secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – più difficoltosa la riscossione del credito da parte dei creditori.
D'altro canto, né la convenuta costituita, né tantomeno il , rimasto CP_2 contumace, nulla deducevano né tantomeno dimostravano in ordine alle effettive capacità reddituali del medesimo al netto dell'atto di trasferimento per cui è causa, atteso che una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass.
16221/2019).
A ciò si aggiunga che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, in materia di revocatoria ordinaria, “l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato
pagina 15 di 20 verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n.
20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n.
13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). È stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non
è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non
è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass., n.11892/16, cit.)” (così, di recente, Cass., n. 5815 del 09/01/2023).
Una conclusione, questa, che è coerente con il principio per cui l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3,
13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude, peraltro, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che pagina 16 di 20 agisce in revocatoria debba dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione (Cass., n. 5815/2023, cit.).
Infine, quanto agli ulteriori presupposti per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, si rileva che la conoscibilità del pregiudizio da parte del terzo si verifica ogni qual volta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del stesso facciano concretamente presumere la conoscenza dell'impedimento o della maggiore difficoltà frapposta nella realizzazione del credito;
mentre, per ciò che concerne la posizione del debitore, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 22.8.2007, n.
17867).
Ebbene, si rileva da un lato che nella specie trattasi di atto dispositivo a titolo oneroso successivo al sorgere del credito (da qui la consapevolezza del debitore disponente di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non potendosi dubitare della sussistenza, in capo al convenuto – già resosi CP_2 inadempiente, al momento dell'atto dispositivo, agli obblighi assunti con il citato accordo transattivo, e ben consapevole dell'esposizione debitoria maturata quale coobbligato in solido in forza delle obbligazioni assunte dalla s.n.c. di cui era socio e dei contratti di finanziamento dallo stesso stipulati – del coefficiente psicologico richiesto dalla norma in esame) e, dall'altro, che la in qualità di CP_1 coniuge, si presume fosse consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso
(avente ad oggetto l'unico bene nella titolarità di ), il marito diminuiva CP_2 la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati, non rilevando la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta. È noto, infatti, che la “partecipatio fraudis” del terzo può essere invero ricavata anche da presunzioni semplici, tra cui è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando – come nel caso di specie – il vincolo sia tale pagina 17 di 20 rendere inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Nella vicenda in esame, peraltro, la circostanza che i convenuti fossero, di fatto, separati, al momento del compimento dell'atto dispositivo, non solo è priva di concludenza dimostrativa in senso avversativo rispetto alla citata presunzione, ma è peraltro rimasta indimostrata, al pari del fatto che la fosse CP_1 inconsapevole dell'esposizione debitoria del marito, essendo circostanze assertivamente allegate e inidoneamente corroborate da un compendio testimoniale del tutto insufficiente, in quanto fondate su dichiarazioni testimoniali affatto generiche e imprecise finanche sulla tempistica della affermata crisi coniugale e/o su un contributo conoscitivo de relato actoris e avente dunque una valenza probatoria pressocché nulla.
Del pari, è rimasta indimostrata la circostanza per cui la vendita dell'immobile in oggetto sarebbe stato uno strumento di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in quanto il bene veniva ceduto in considerazione del fatto che il non dovesse versare alcunché a titolo di CP_2 contributo al mantenimento della moglie, non essendo peraltro mai stata dimostrata l'avvenuta separazione personale dei coniugi.
II.3. – Infine, non meritevole di accoglimento è invece la richiesta risarcitoria.
Invero, in primo luogo si precisa che in tema di risarcimento del danno, nel nostro ordinamento non è ammissibile l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti- reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. Invero, “La categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello
pagina 18 di 20 biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014).
In secondo luogo, giova rammentare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta a chi chiede il risarcimento provare il nesso di causalità tra l'evento e il danno, atteso che, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento.
Nella specie, la domanda risarcitoria, basata sulle conseguenze negative asseritamente derivanti dalla condotta fraudolenta imputata ai convenuti, è rimasta solo labialmente affermata: nessun elemento di fatto l'attore ha dedotto, nei termini processuali all'uopo previsti, al fine di consentire una valutazione circa la sussistenza e l'entità del danno subito (essendo peraltro insufficiente, allo scopo, la generica relazione psicologica versata in atti, del tutto inidonea a corroborare la sussistenza di un nesso di causa tra la sofferenza psicologica lamentata dall'attore e la condotta pregiudizievole addebitata ai convenuti).
III. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi tenuto conto del valore della causa (determinato in base al credito per il quale si è agito in revocatoria), applicando i parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, (fase studio: euro 1.701,00; fase introduttiva: euro 1204,00; fase istruttoria/trattazione: euro 1.806,00; fase decisionale: euro 2.905,00).
P.Q.M.
pagina 19 di 20 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara, ex articolo 2901 c.c., inefficace nei confronti di il seguente atto: atto di vendita Parte_1 della quota di proprietà pro-indivisa del bene immobile (sito in Casamassima
(Ba), alla Via F. Lapenna n. 32/a, identificato in C.E. del medesimo Comune al Fg.
72, part. 2663, sub. 5) intestata a e concluso in data Controparte_2
30.09.2014 tra e , giusto atto pubblico a Controparte_2 Controparte_1 rogito del Notaio, Avv. Gloria Buquicchio, Rep. n. 315, Racc. n. 203.
2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore;
3) condanna e , in solido fra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore che si liquidano in euro
545 per esborsi e in euro 7.616 per compensi difensivi, oltre spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Bari, 16 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
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