Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 872/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 872/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3420/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 21/07/2023, depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 24/07/2023 – notificata a mezzo pec in data 25/07/2023,
TRA
, rappresentata e difesa da se medesima e, congiuntamente, Parte_1 dall'avv. Pasqualino Pavone ed elettivamente domiciliata in Baronissi (SA), alla Via Due
Principati nr. 34, presso lo studio del primo difensore
- appellante – appellata incidentale -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Musio ed elettivamente CP_1 domiciliato in Pellezzano (SA), alla Via Filanda nr. 3, presso studio difensore,
- appellato -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Antonio Esposito ed elettivamente domiciliata in Gragnano (SA), alla Via
Castellammare nr. 263, presso studio difensore,
- altra parte appellata -
E
Casacaliendo nr. 43,
- ulteriore parte appellata e appellante incidentale -
E
, Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
e .
[...] CP_9
- altre parti appellate contumaci -
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3420/2023 del Tribunale di Salerno –
Azione di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 21/08/2023 per gli appellati presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata
Corte di Appello di Salerno in pari data, proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 3420/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 21/07/2023, depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
24/07/2023 – notificata a mezzo pec in data 25/07/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “A) accerta, ex art. 950 cod. civ., che i confini tra le particelle n. 1897 e 2253 (C.T.) e
228 (C.F.) del foglio 18 del Comune di Fisciano sono quelli individuati nel rilievo topografico di cui all'all.
2 della C.T.U. depositata in data 3/5/2019; B) accerta che il fabbricato eretto sulla part. 228, fg. 18 del
Comune di Fisciano, con le sue pertinenze, di proprietà di ha sconfinato: ➢ sulla Parte_1 part. 2253, per complessivi 32,55, di cui mq 5,85 occupati dal fabbricato ricostruito e 26,70 mq costituiscono area scoperta annessa al fabbricato;
➢ sulla part. 1897 (strada comune) di 18 mq;
C) accerta che fabbricato preesistente sulla part. 228, fg. 18 del Comune di Fisciano, era ad una distanza dal confine catastale con la part. 2253 variabile da un minimo di 1,70 m circa ad un massimo di 3,20 m circa, laddove allo stato, oltre alla zona di sconfinamento, per il resto l'edificio ricostruito risulta ad una distanza dal confine catastale variabile da un minimo di 1 m circa ad un massimo di 1,50 m circa, come da rilievo topografico citato;
D)
pag. 2/16 in virtù di quanto accertato ai capi che precedono, condanna ▪ al rilascio in favore Parte_1 di delle porzioni oggetto di sconfinamento, così come appena sopra indicate e meglio individuate Per_1 dal c.t.u. nella relazione peritale e nell'allegato rilievo topografico, previa demolizione delle costruzioni sulle stesse insistenti;
▪ all'arretramento del fabbricato e delle sue pertinenze dal confine della particella n. 2253, fg. 18, fino a raggiungere le medesime distanze dal confine del precedente fabbricato demolito;
E) accerta la responsabilità solidale di e di nella causazione degli illeciti accertati Parte_1 CP_1
e li condanna, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attrice € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno (luglio del
2008) e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo;
F) condanna e in solido Parte_1 CP_1 tra loro, a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese vive ( è riconosciuto il contributo unificato per lo scaglione accertato e al netto delle domande rinunciate), € 5.000,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
G) pone le spese di C.T.U. in capo a
e per il 50% ciascuno;
H) condanna la Parte_1 CP_1 Controparte_2
a rifondere a tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare all'attrice in forza dei
[...] CP_1 capi che precedono;
I) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_2 CP_1 che si liquidano € 5.000,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
J) dichiara la cessazione della materia del contendere tra l'attrice e la con Controparte_4 compensazione delle spese di lite tra le parti”. Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 08/01/2009 e iscritto a ruolo in data 20/01/2009, conveniva Per_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Mercato San Severino, Parte_1
la e esponendo di essere
[...] Controparte_4 CP_1 proprietaria della part. n. 1661 foglio n. 18 al Catasto Terreni del Comune di Fisciano e di essere comproprietaria per 2/12 della confinante particella n. 1897 denominata Stradone interpoderale d'accesso, che all'atto del proprio acquisto in forza del contratto di divisione ereditaria era l'unica strada di accesso al fondo.
pag. 3/16 Riferiva che, al momento dell'instaurazione del giudizio di prime cure, sulla particella confinante, individuata al Catasto Terreni del Comune di Fisciano alla part. n. 228 fog. n. 18, erano in corso lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale di Parte_1
- giusta permesso di costruire n. 35 del 08/11/2005 - e dal confronto tra il catastale e
[...] le piante relative allo stato di fatto riportate nell'elaborato n. 2 del permesso di costruire emergeva il mancato rispetto dell'originaria area di sedime in quanto la dimensione reale del fabbricato risultava essere quasi doppia rispetto a quella catastale visto il raddoppiamento della lunghezza del fabbricato. L'attrice lamentava, pertanto, l'alterazione di misurazione del fabbricato: in particolare, confrontando le foto in possesso della e gli elaborati n. 3 e Per_1
n. 4, risultava una diversa conformazione della sagoma plano-volumetrica contrastante con la circolare Lunardi n. 4174 del 07/08/2003 di chiarimento del D.P.R. 380/2001; lamentava ulteriormente che il fabbricato de quo vertitur risultava ricostruito neppure nella stessa area di sedime indicata da - quale progettista e direttore dei lavori – negli elaborati CP_1 nn. 1 e 6 allegati al permesso di costruire del 2004 e approvato nel 2005. Di talché risultavano ampliate anche le dimensioni del terrapieno antistante la vecchia abitazione da cui era stato ricavato il box-garage, nonché posizionato in un'area diversa da quella indicata nel citato elaborato n. 6 e conseguente violazione delle distanze legali. Aggiungeva l'attrice che in data
17/10/2008 veniva presentata esposto-denuncia al Comando dei Carabinieri di Fisciano per l'insistenza del locale fuori terra abusivo che, in conseguenza di ciò, veniva sventrato e l'apposizione improvvisa di un termine lapideo traslato di circa 1,50 m rispetto alla posizione in mappe;
anche la stradina di accesso in servitù risultava posizionata per metà della sua larghezza nella proprietà esclusiva dell'attrice con conseguente irregolarità anche nel posizionamento delle reti tecnologiche e fognaria, oltre l'alterazione e l'inquinamento della part. n. 1661 - di proprietà della che aveva concesso alla e ai suoi aventi Per_1 Parte_1 causa di attraversarla nella parte terminale per procedere più agevolmente all'esecuzione dei lavori stante l'esiguità della part. n. 228 – con materiali di ogni genere (mattoni, ferri, piccole colate di cemento, ringhiere) e la presenza di un cavo trasportante elettricità fino ad un quadro elettrico utilizzato dall'impresa edile la cui presenza Controparte_10 impediva la coltivazione dell'intera particella. In definitiva, l'attrice lamentava 1) lo sconfinamento della costruzione ad opera di nella part. 1661 di Parte_1 proprietà dell'attrice, 2) lo sconfinamento della costruzione nella part. 1897, Stradone
pag. 4/16 interpoderale d'accesso confinante con le particelle nn. 228 e 1898, entrambe di proprietà dell'attrice, 3) il mancato rispetto delle distanze previste dallo strumento urbanistico e dalla normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire (novembre 2005); riferiva inoltre che vani erano risultati i tentativi di comporre bonariamente la controversia, pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Mercato San Severino, 1) di dichiarare l'esclusiva responsabilità della per i danni subiti e subendi, 2) di condannare alla Parte_1 demolizione della parte di fabbricato costruita sulla part. 1897, 3) di condannare alla demolizione della parte di fabbricato costruita sulla part. 1661 e al pagamento della somma di € 25.000,00, 4) di condannare al ripristino e al disinquinamento del terreno prospiciente la costruzione e al pagamento di € 15.000,00 per gli abusi di occupazione, 5) di condanna alla demolizione del muro della lunghezza di 16,50 metri costruito, per un certo tratto, più vicino di oltre un metro al confine ovest della part. 1661 di proprietà dell'attrice e per altro tratto sulla particella e al risarcimento del danno, 6) di condannare al pagamento della somma di €
80.000,00 quale indennizzo per danno patrimoniale, danno morale, danno alla vita di relazione e danno da perdita di chances, 7) di accertare la responsabilità del direttore dei lavori, , 8) di condannare la ditta per i danni CP_1 Controparte_11 subiti e per inquinamento della part. 1661, 9) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria, chiedeva disporsi prova per testi e C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
04/05/2009, si costituiva in giudizio , quale parte convenuta, che, in via CP_1 preliminare, chiedeva l'estromissione dal giudizio per assoluta mancanza di responsabilità nella determinazione dei presunti danni subiti dall'attrice, in via pregiudiziale formulava istanza di chiamata in causa di terzo ex art. 269 c.p.c. nei confronti della Controparte_12 per essere manlevato da ogni pretesa attorea, nel merito, chiedeva il rigetto delle
[...] domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e in via riconvenzionale chiedeva condannarsi l'attrice ex art. 96 c.p.c. per temerarietà dell'azione. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 05/05/2009, si costituiva in giudizio
, quale altra parte convenuta, che, in via preliminare, eccepiva il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e formulava istanza di chiamata in causa di terzo ex art. 269 c.p.c. nei confronti di , e CP_7 CP_8 CP_5 CP_9 quali comproprietari della strada interpoderale di cui alla part. n. 1897; nel merito, contestava pag. 5/16 la fondatezza delle domande attoree e ne chiedeva il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze. Contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale per stabilire i confini tra la part. n. 228 e la part. n. 1661 e tra queste particelle e la part. n. 1897, di condannare l'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non, con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi, disporsi C.T.U. e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Con ordinanza n. cronol. 540/2009 del 12/05/2009 e depositata in cancelleria in data
13/05/2009, il Tribunale, viste le richieste di chiamata in causa di terzi, autorizzava dette chiamate e differiva l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 09/02/2010.
Con ricorso ex artt. 703 e 669-bis e ss. c.p.c. in corso di causa iscritto a ruolo innanzi al
Tribunale di Salerno – sez. dist. di Mercato San Severino, e depositato in data 16/11/2009, chiedeva al Tribunale, in via cautelare e d'urgenza, di ordinare alla Parte_1
la rimozione immediata dei due manufatti in calcestruzzo e le due palizzate parallele Per_1 sul confine est della particella n. 228, di condannare al risarcimento del danno, Per_1 con vittoria di spese;
fissata l'udienza del 09/02/2010, si costituiva nel giudizio possessorio che asseriva la temerarietà dell'azione e concludeva per il rigetto della domanda. Per_1
A seguito dell'audizione delle parti ed escussi i sommari informatori, con ordinanza n. cronol.
335/2011 del 30/05/2011 e depositata in cancelleria in data 09/06/2011, il Tribunale, accertata l'illiceità della condotta posta in essere dalla in danno della , in Per_1 Parte_1 via interdittale ordinava a la rimozione dei blocchi e dei pali dalla part. 228 fog. Per_1
18 e compensava le spese di lite;
avverso la predetta ordinanza veniva interposto reclamo depositato in data 06/07/2011 da parte di che veniva accolto e per l'effetto Per_1 revocata l'ordinanza e rigettato il ricorso della . Con comparsa di costituzione e Parte_1 risposta depositata in cancelleria in data 08/02/2010, si costituiva nel giudizio principale la quale ulteriore parte convenuta, che, in via preliminare, Controparte_4 chiedeva l'estromissione dal giudizio per assoluta mancanza di responsabilità nella causazione dei danni lamentati dall'attrice, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
nonostante la ritualità della notifica della chiamata in causa dei terzi, non si costituivano , e per cui ne veniva CP_7 CP_8 CP_5 CP_9 dichiarata la contumacia, mentre si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 09/02/2010 la quale terza chiamata Controparte_13
pag. 6/16 in causa, che, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito chiedeva rigettarsi le domande così come formulate, con condanna alle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di interrogatori formali e di C.T.U., il giudizio transitava, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate disposta ex D.Lgs. n. 155/2012, presso la sede centrale di Salerno;
il procedimento perveniva all'udienza del 16/06/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 3420/2023 emessa in data 21/07/2023, depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 24/07/2023 – notificata a mezzo pec in data 25/07/2023, il Tribunale di Salerno decideva così come da parte motiva e
P.Q.M.
al cui contenuto si rimanda. Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante,
, censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) Parte_1
Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 101, 102 c.p.c. e art. 111 cost. – la sentenza è inutiliter data per violazione del contraddittorio;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 305, 306, 194,
195, 206, 207 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c. mancata interruzione del processo;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 111 e 112 c.p.c. – perdita di interesse di parte attrice;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 306 c.p.c.; 5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 184 e 306
c.p.c.; 6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 101, 183 e 292 c.p.c. - difetto di contraddittorio in relazione alla particella 1897; 7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 950 e 2697 c.c., degli artt. 112, 113, 115, 116, 188, 244 e 253 c.p.c. e degli artt. 56 e 58 del r.d. 1572/1931 - onere della prova sullo stato di fatto;
8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 61, 62, 191, 194, 195
c.p.c. e 950 c.c. – invalidità totale della ctu;
9) Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 110 e 111
c.p.c. e dell'art. degli artt. 873 c.c. - distanze legali;
10) Violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 938
e 2729 c.c. – distanze legali ed accessione invertita;
11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 111,
115 e 116 c.p.c. e dell'art. 3, co. 1, lettera d), d.p.r. 380/2001 - accertamenti ctu su dati catastali e demolizione;
12) Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 111, 112 e 132 c.p.c. e art. 2697 c.c. – sul risarcimento del danno;
13) Violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. e degli artt. 1669, 2043
c.c. – difetto di legittimazione passiva;
14) Violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. e degli artt.
1669, 2043 c.c. – manleva del progettista e direttore dei lavori;
15) Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 115, 116, 118, 195, 201, 230, 244 e 253 c.p.c. – domande riconvenzionali risarcitorie;
16)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 5 del d.m. 55/2014, dell'art. 13 del d.p.r.
pag. 7/16 115/2002 – sul dispositivo;
17) In via gradata – errore materiale della sentenza (pp. 1-2): violazione dell'art. 132 c.p.c. - omessa indicazione di una parte del processo”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 3420/2023 emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione Civile, Giudice
Dott.ssa Grazia Roscigno, nell'ambito del giudizio n. 50000039/2009, pubblicata in data 24.07.2023, notificata il 25.07.2023, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “- in via preliminare, nel rito, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere tra parte attrice ( già e parte convenuta ( ) per CP_3 Per_1 Parte_1 le ragioni suesposte, con condanna dell'attrice alle spese di lite e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; - in via gradata, nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di perdita d'interesse ad agire, che: a) nel solo caso in cui fosse ritenuta insufficiente l'istruttoria ai fini della decisione, venga ammessa prova testimoniale con i testi e sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'esponente, che si abbiano qui per idealmente riscritti;
b) in via principale: rigettare integralmente la domanda formulata da parte attrice in quanto priva di ogni fondamento sia in fatto sia in diritto;
in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 36 c.p.c.: 1. in primo luogo, ai sensi dell'art. 950 c.c., ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 15 e 36 c.p.c., tenuto conto di quanto esposto, tenuto conto dell'effettiva consistenza e posizionamento del fabbricato ante operam, nonché delle risultanze istruttorie, stabilire i confini tra la particella n. 228 e la particella 2253 (già 1661) e tra le dette particelle e la particella n. 1897 (già 392);
2. in secondo luogo, condannare l'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla convenuta in occasione e a causa della condotta illecita dell'attrice, danni da determinare in via equitativa e comunque in misura non superiore al valore della domanda attorea;
3. infine, in caso di soccombenza dell'attrice, condannare il Sig. (già ) alla responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_3 Per_1 avendo la stessa agito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti, così come sopra esposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice:
1. ai sensi dell'art. 36 c.p.c. e dell'art. 938 c.c., in considerazione delle argomentazioni svolte, attribuire all'Avv. la proprietà del suolo in buona fede Parte_1 occupato nella ricostruzione del fabbricato;
2. in via del tutto gradata, ridurre e, comunque, rendere
pag. 8/16 proporzionato e congruo il risarcimento richiesto dall'attrice, commisurato all'entità dell'asserito sconfinamento
e al valore di mercato del fondo dell'attrice all'epoca dello sconfinamento medesimo (anni 2005-2006)”. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e rimborso di ogni altra spesa connessa e consequenziale”. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi così come articolata in primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 15/11/2023, si costituiva in giudizio , quale parte CP_1 appellata, che chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “a) rigettare l'atto di appello limitatamente al XIII motivo, relativo al Capo 11 della sentenza appellata, e al XIV motivo, relativo al
Capo 12 della sentenza appellata , in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e diritto;
b) accogliere per il resto l 'atto di appello e , per l 'effetto, i n riforma della sentenza n. 3420/2023 emessa il 21.7.2023 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona della dr.ssa Grazia Roscigno, e pubblicata il
24.7.2023, 1 ) in via principale , rigettare e/o dichiarare inammissibile la domanda formulata in primo grado della Sig.ra e / o dei suoi eredi perché infondata in fatto e in diritto;
2) in via subordinata Per_1
, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice in primo grado, confermare la statuizione in virtù della quale la Compagnia assicurativa sia tenuta a manlevare l'Ing. CP_2
CP_ da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannare la suddetta Compagnia assicurativa al pagamento di tutto quanto dovesse essere addebitato all'Ing. Rago nei confronti dell'appellata Sig. e/o dei suoi Per_1 eredi;
3 ) in ogni caso , condannar e parte soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre al rimborso spese generali, iva e cap, dovuti come per legge, in favore dell'Avv. Antonio
Musio che si dichiara antistatario”. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 15/11/2023, si costituiva in giudizio la Controparte_2 quale altra parte appellata, che chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare l'atto di appello limitatamente al tredicesimo ed al quattordicesimo motivo, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto;
accogliere per il resto l'appello come formulato, con rigetto della domanda formulata in primo grado da , perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari in Per_1 favore dell'appellato Assicuratore”; con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata telematicamente in data 17/11/2023, si costituiva in giudizio CP_3
nella sua qualità di erede testamentario di che censurava la sentenza sulla
[...] Per_1 base dei motivi così come meglio articolati in atti chiedendo, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “In riforma
pag. 9/16 della decisione di primo grado, condannare dell'avv. ad arretrare il compendio Parte_1 immobiliare di cui e proprietaria, o, in via gradata, le porzioni di immobile da ella realizzate in aggiunta alle preesistenti volumetrie, ad una distanza di 5 metri dal confine tra i fondi, fissando, ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c. una somma equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento.
c) Vittoria di spese e competenze di causa, ivi comprese quelle generali, da distrarsi in favore dei difensori che le hanno anticipate”, in via istruttoria, chiedeva disporsi interrogatorio formale di Parte_1
e del legale rappresentante della
[...] CP_1 Controparte_4
e di disporsi nuova C.T.U. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in
[...] giudizio la , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
e quali ulteriori parti appellate, per cui ne va dichiarata la CP_8 CP_9 contumacia. Fissata la prima udienza per il 07/12/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 13/12/2023, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
14/12/2023, la Corte, ritenendo sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile, accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 12/12/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 12/12/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della di Controparte_4 CP_5
, e quali ulteriori parti
[...] CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 appellate, regolarmente citate e non costituitesi in giudizio.
L'appello, come proposto, va parzialmente accolto per le ragioni di seguito riportate. L'azione
è stata promossa in primo grado da proprietaria delle particelle 1661 e 1897, nella Per_1 misura di un sesto, site nel Comune di Fisciano per ottenere le verifica dell'occupazione di dette particelle nella realizzazione del fabbricato di parte convenuta, e per conseguenza la demolizione ed i danni. ha sostenuto che in seguito ai lavori di demolizione e Per_1
pag. 10/16 ricostruzione del fabbricato nella particella n. 228 del foglio 18 del CF di Fisciano, i lavori avrebbero comportato l'occupazione delle particelle n. 1661 e 1897, stradone comune, ed alterato l'originaria area di sedime con l'ampliamento del locale interrato destinato ad autorimessa, e traslazione verso est e verso nord per circa un metro, con conseguente violazione delle distanze. Con la costituzione ha contestato i fatti, Parte_1 asserito la regolarità della costruzione, chiesto la chiamata in causa di terzi, tra cui il direttore dei lavori, e l'impresa esecutrice. L'esito del giudizio ha accertato lo sconfinamento, e disposto la parziale demolizione del fabbricato, con risarcimento del danno. Orbene, con il primo motivo di appello, si duole della violazione del Parte_1 contraddittorio in quanto la sentenza che ha accertato lo sconfinamento del fabbricato nella particella n. 2253 per 32,55 mq e nella particella n. 1897 per 18 mq, non ha tenuto conto che la particella n. 2253 ha formato oggetto, in corso di causa, di atto di vendita del 31/03/2016 in favore di società , rimasta estranea al giudizio, come Controparte_14 CP_3
comproprietario erede di L'attrice invoca sul punto della giurisprudenza
[...] Per_1 che attiene all'ipotesi di comproprietà relativa a soggetti che subiscono la demolizione, ove nel caso di comproprietà riferita a chi promuove l'azione a tutela della cosa comune non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo ciascun comunista agire in difesa della cosa comune. (Cass. civ. n. 18031/2019) Pertanto, essendo nel caso di specie l'azione promossa per ottenere la verifica della sconfinamento e della violazione delle distanze non ricorre alcuna ipotesi di violazione del contraddittorio, essendo la domanda di demolizione rivolta nei confronti di un unico proprietario. Con il secondo motivo di appello, l'attrice si duole della mancata interruzione del processo a seguito dell'udienza del 16/03/2015 in cui sarebbe stata dichiarata la morte di per cui tutti gli atti conseguenti sarebbero Per_1 nulli. Invero, l'attrice lamenta la contraddittorietà della motivazione del primo giudice che pur conoscendo della morte della tanto che alle operazioni peritali ha partecipato Per_1
erede, dando atto della mancata costituzione nel processo di quest'ultimo non CP_3 abbia interrotto il processo. Premesso, che l'istituto dell'interruzione è posto nell'interesse della parte che viene colpita dall'evento interruttivo, infatti non è dato sapere quale sarebbe l'interesse dell'altra parte, rispetto al pregiudizio alla propria difesa, in ogni caso, nell'ipotesi che ci riguarda il difensore di ha scelto di non dichiarare la morte ai fini Per_1 dell'interruzione del processo, ma per ragioni diverse, per cui mancando una espressa volontà
pag. 11/16 di ottenere l'interruzione del processo, esso è validamente continuato con le parti originarie.
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante si sia verificata la causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né rilevata dalla controparte come motivo di nullità della sentenza. Irrilevante è la circostanza che al di fuori del processo CP_3
erede di abbia agito per definire alcuni aspetti della controversia,
[...] Per_1 rinunciando alla domanda di danni per inquinamento, non essendo egli parte processuale, sino alla costituzione in giudizio. Il secondo motivo è infondato. Anche il terzo motivo è infondato nella misura in cui afferma la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di per cessione a titolo particolare della proprietà. Il principio è affermato dall'art. Per_1
111 c.p.c. per cui la sentenza pronunciata in favore della parte rimasta nel processo produce effetti nei riguardi degli eredi e dei terzi aventi causa, ovvero acquirenti del diritto a titolo particolare. Tale aspetto rileva anche in relazione alla azione risarcitoria, ove con la vendita del bene, la legittimazione permane in capo all'attrice quale sostituito processuale del soggetto avente diritto. Quanto al motivo di appello relativo alla rinuncia alla domanda per i danni da inquinamento essa è stata relativa ad un unico punto, e non anche una rinuncia alla domanda nella sua interezza, peraltro è avvenuta al di fuori del processo, tant'è che essa si è tradotta in una pronuncia di cessazione della materia del contendere nei riguardi della
[...]
rispetto alla quale la parte appellante non ha un interesse sostanziale ed Controparte_4 attuale all'impugnazione. Anche il quinto motivo di appello è infondato in quanto l'estensione della domanda di demolizione del fabbricato per l'occupazione delle particelle
1661(ora 2253) e 1897, anche alla conseguente verifica della violazione delle distanze non costituisce ipotesi di domanda nuova, ma di specificazione della domanda. È ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo destinata, e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi indentificativi oggettivi della domanda
(petitum e causa petendi) purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (
Cass. civ. n. 18546/2018 – n. 14369/2019) Nel caso in esame la domanda iniziale ha come richiesta la verifica dello sconfinamento nella proprietà dell'attrice, a cui logicamente di collega sul piano sostanziale l'accertamento fattuale conseguente della violazione delle distanze. Pertanto, non si verte in tema di domanda nuova non ammissibile. Detto aspetto pag. 12/16 assorbe anche il sesto motivo di appello. Il settimo motivo è infondato nella parte in cui afferma che vi è stata una errata qualificazione giuridica della domanda, finalizzata al recupero del terreno occupato, e come tale azione di rivendica, per cui l'attrice non avrebbe dimostrato il titolo legittimante, non riferibile alla sola divisione 7/11/2001. Tale assunto non può trovare accoglimento in quanto l'azione ha come presupposto la tutela del confine dallo sconfinamento, e non anche l'affermazione del proprio diritto di proprietà a fronte delle altrui contestazioni. L'azione mira a ripristinare il confine dato, e per conseguenza necessaria al recupero del suolo occupato. Nel caso in esame con atto di divisione del 2001 il fondo comune è stato assegnato a e a madre di , Per_1 CP_6 Parte_1 cui il fondo per la parte di spettanza è stato successivamente donato. Non sussiste alcuna contestazione sul titolo di provenienza dei rispettivi diritti. Quanto allo sconfinamento desunto dal dato catastale, per come richiamato nell'atto di divisione, pur non essendo stato ratificato il frazionamento ad esso conseguente, esso va ritenuto corretto, in quanto non superabile dalla prova invocata dalla parte appellante. Infatti, se è vero che il confine definito sulla scorta del dato catastale costituisce l'ipotesi residuale, in assenza di altri elementi altrove desumibili, gli elementi ulteriori devono essere connotati dal requisito della certezza e della incontestabilità, circostanze entrambi non ricorrenti nel caso di specie. Infatti, irrilevante sul piano civilistico, e l'esito positivo del giudizio penale, e la regolarizzazione del fabbricato dal punto di visto amministrativo, indiziari e non sostenuto da altri elementi di prova sono le dichiarazioni in sede di interrogatorio formale delle parti. Unica è la testimonianza della madre dell'appellante, già precedente proprietaria del vecchio fabbricato in relazione ai dati di fatto riscontrabili dal riferimento catastale, cui le parti appaiono aver fatto riferimento anche in sede di divisione. Mancano sui luoghi elementi certi di identificazione di un diverso confine, anche in ragione del mutamento dello stato dei luoghi. Inoltre, la riproposizione della prova testimoniale in appello, non ammessa in primo grado, al di là della decadenza per mancata riproposizione nelle conclusioni del primo grado, va rigettata per essere la stessa estremante generica in relazione alla mancata possibilità del riscontro fattuale all'attualità.
Ininfluente è il riferimento all'accordo del 16/07/2004 in relazione al vecchio fabbricato ed all'accertamento della già insistente occupazione delle stradone per mq 9,50, con cessione in comodato dell'area alla , che anzi avvalora la prova del mancato rispetto dei Parte_1 confini nella allocazione del fabbricato, ed anche la piantina ad essa allegata non è finalizzata pag. 13/16 alla individuazione dei confini, ma a segnare la parte del fabbricato ricadente sullo stradone comune. La nullità della ctu relativamente all'utilizzo di un collaboratore senza autorizzazione preventiva del giudice non ha ragion d'essere sia perché il consulente ha fatto proprie i riscontri tecnici dell'ausiliario, sia perché trattasi di un vizio procedimentale, non rilevabile per la prima volta in appello, sia perché l'operato attiene a misurazioni che non comportano conclusioni cui perviene il consulente, ed oggetto di puntuale contestazione a cura della parte già in primo grado, senza pregiudizio per la difesa. Generico e non specifico appare il nono motivo relativo alla violazione delle distanze, che nel caso di specie è stata riscontrata dal primo giudice in relazione al confine tra i fondi, ed alla normativa vigente nel Comune di
Fisciano. Lo sconfinamento comporta l'obbligo di arretramento del fabbricato ed è incompatibile con la disciplina dell'art. 938 c.c. L'accessione invertita è incompatibile con l'ordine di arretramento, presuppone la buona fede, ovvero prova della assenza di conoscenza della appartenenza ad altri del bene, nel caso di specie non fornita, visto che già il vecchio fabbricato in parte occupava la strada comune, e nel caso di bene comune, la regola non opera considerato che il comproprietario può usare della cosa comune, senza tuttavia escludere definitivamente dall'utilizzo in pari misura gli altri comunisti, questo per lo stradone poderale. Premesso che la violazione delle distanze e lo sconfinamento sono riferiti alla traslazione del fabbricato, e non anche all'incremento di volumetria, o modifica della sagoma, va osservato che è fondato il motivo di appello relativo alla liquidazione del danno nella misura di euro 5.000,00 in quanto la liquidazione equitativa non è sostenuta da un principio di prova, pure necessario anche in caso di violazione delle distanze, sull'apprezzabile danno economicamente rilevante sofferto dalla controparte in relazione alla sostanziale perdita del godimento del bene, escluso dalla valutazione della modesta entità dello sconfinamento come indicato dallo stesso consulente.
La violazione delle distanze tra costruzioni dà luogo ad un danno presunto, che tuttavia non prescinde dalla verifica della effettività del danno economicamente apprezzabile quale incidente sul godimento del bene, intesa come sostanziale riduzione della fruibilità dello stesso. (Cass. civ. n. 17758/2024) Detta riforma della decisione incide anche sulla condanna solidale di , e per esso in garanzia della L'appello CP_1 Controparte_13 incidentale proposto da va rigettato poiché infondato per le ragioni di seguito CP_3 riportate.
Ritenuto che
lo stesso sia tempestivo e dunque ammissibile se pur proposto con pag. 14/16 autonomo atto difensivo, ma nei termini, è infondato nel merito per essere relativo alla richiesta riferita dalla autorimessa realizzata in violazione della preesistente sagoma dell'edificio, in quanto costituito anche da un piano ulteriore dato dall'autorimessa, non interrata. Tuttavia, il consulente ha ritenuto che il piano sedime del fabbricato sia lo stesso, e il locale in oggetto addossato al terrapieno, ed interrato su due lati, con apertura frontale non sia urbanisticamente rilevante, ed ad esso non viene ricondotta una volumetria maggiore della precedente. Le osservazioni della parte sono generiche è non supportate da riscontro tecnico specifico. Infatti, rispetto alle foto rappresentative dello stato dei luoghi prima della ricostruzione la sagoma del fabbricato rispetto all'area di interesse non appare modificata, in particolare non vi è riscontro che lo stesso emerga dall'originario piano di campagna. Per cui pur essendo costruzione e certamente non interrata data l'apertura per l'accesso al box, manca la prova dell'aumento di volumetria, e modifica della sagoma, e del superamento del piano di campagna, non raggiungibile a mezzo della prova testimoniale ed interrogatorio formale per essere la stessa generica nei riferimenti tecnici, ed in carenza non sostituibile dalla consulenza d'ufficio. Ciò posto considerato l'esito complessivo della controversia, le spese sono compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , della Parte_1 CP_1 Controparte_2 di nella qualità di erede testamentario di della CP_3 Per_1 [...]
di , e Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 avverso la sentenza n. 3420/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 21/07/2023, depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
24/07/2023 – notificata a mezzo pec in data 25/07/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n.
3420/2023 del Tribunale di Salerno al capo e) rigetta la domanda di risarcimento danni, e per l'effetto riforma il capo H) della sentenza, relativa alla garanzia, e il capo F) con condanna alle spese per la sola , anche per il costo delle ctu, e Parte_1 compensazione per le restanti parti. Confermata per il resto la sentenza di primo grado
2) rigetta l'appello incidentale;
pag. 15/16 3) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 05/03/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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