Articolo 207 del Codice di procedura civile
Articolo 219Articolo 220
Versione
21 aprile 1942
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Versione
19 agosto 2014
Art. 207.
(Processo verbale dell'assunzione).

Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante ((...)) .

Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.
Entrata in vigore il 19 agosto 2014
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