Versione
21 aprile 1942
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19 agosto 2014
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Art. 207.
(Processo verbale dell'assunzione).
Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.
Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante ((...)) .
Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.
(Processo verbale dell'assunzione).
Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.
Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante ((...)) .
Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.
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- 1. La trascrizione delle testimonianze - Scheda di DirittoRedazione · https://www.diritto.it/ · 13 marzo 2025 · 131.4273
[…] Normativa di riferimento La disciplina della trascrizione delle testimonianze si rintraccia principalmente nei seguenti riferimenti normativi: Codice di Procedura Civile: gli articoli 244 e seguenti disciplinano l'escussione dei testimoni, mentre l'articolo 207 c.p.c. prevede la trascrizione delle dichiarazioni rese dai testimoni. […]
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Giurisprudenza • 423
- 1. Trib. Treviso, sentenza 27/02/2025, n. 293Provvedimento: […] Si dà atto che al teste vengono rilette le sue dichiarazioni, ex art. 207 CPC. […]Leggi di più...
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