Articolo 253 del Codice di procedura civile
Articolo 252Articolo 254
Versione
21 aprile 1942
Art. 253.
(Interrogazioni e risposte).

Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali e' chiamato a deporre. Puo' altresi' rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

E' vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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