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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 834/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 834/2021 promossa da:
ALB. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALESSIO CP_1 P.IVA_1
CLEMENTI GIANPAOLO.
APPELLANTE
proseguita da :
IN PERSONA DEL Controparte_2
CURATORE DOTT. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIANI CP_3 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA FIESCHI 3/30 GENOVA presso il difensore avv. VIANI ANDREA. contro pagina 1 di 21 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
BONFATTI SIDO, elettivamente domiciliato in VIA DEL MONTE N. 10 BOLOGNA presso e nello studio dell'avv. UMBERTO PIERPAOLI.
APPELLATO
E
(C.F. Controparte_5
), con il patrocinio dell'avv. BONFATTI SIDO e dell'avv. elettivamente P.IVA_3
domiciliato in STRADA CANALETTO CENTRO, 390 41100 MODENA presso il difensore avv. BONFATTI SIDO.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 329, resa in data 18/03/2021, il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento della domanda formulata, a norma dell'art. 67 c. II L.F., dalla società
TT soc. coop. in L.C.A., ha dichiarato l'inefficacia dei pagamenti meglio descritti in atti ed eseguiti dalla società attrice in favore della convenuta società Controparte_2 nel semestre antecedente il deposito, da parte dell'attrice, della domanda di concordato preventivo con riserva a cui aveva poi fatto sèguito, in ritenuta assenza di soluzione di continuità, la procedura di LCA, e, per l'effetto, ha condannato la menzionata convenuta alla restituzione, in favore della società istante, della complessiva somma di €
410.804,59, oltre interessi dal 29/10/2018.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_2 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società
[...]
pagina 2 di 21 TT soc. coop. in LCA, proponendo appello avverso la suddetta sentenza di primo grado.
In particolare, la società appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto : A) Erronea statuizione in merito alla eccezione di della non riferibilità dei Controparte_2
pagamenti oggetto di revocatoria al periodo c.d. sospetto;
erroneo riferimento dei Contr pagamenti alla (sola) proposta di concordato 2 del 27/05/2015 (poi sfociata nella ), piuttosto che in riferimento al primo concordato, omologato il 19/7/2013; B) Erronea statuizione in merito all'esenzione da revocatoria dei pagamenti impugnati in quanto esecutivi degli adr omologati nel 2013 (art. 67, comma 3, lett. e), legge fall.) ovvero perché effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso (art. 67, comma
3, let. a); C) Erronea statuizione in merito al requisito della conoscenza in capo ad
[...]
dello stato di insolvenza di TT. CP_2
La società appellante ha, quindi, concluso formulando le seguenti richieste : “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia con il n. 329 del 18/03/2021, nella causa iscritta al n. 5712 del ruolo generale dell'anno 2018; richiamate tutte le domande e le eccezioni formulate nel corso del procedimento di primo grado e non accolte nella sentenza impugnata, da intendersi qui espressamente trascritte ex art. 346 cpc;
1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare infondata, perché illegittima e/o inammissibile e/o improcedibile e/o non provata e/o come meglio visto e ritenuto, la domanda revocatoria formulata da TT Soc. Coop. In LCA e per l'effetto rigettarla, con ogni conseguenza anche in punto condanna delle spese di giudizio, anche di eventuali CTU e CTP.
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di gravame, accogliere la domanda revocatoria limitatamente all'importo €
60.000,00 (sessantamila) relativo al saldo della fattura nr. 4 del 31.01.2015 emessa da
”. CP_2
pagina 3 di 21 Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la società TT soc. coop. in
LCA si è costituita nel presente giudizio, sollevando, preliminarmente, eccezione di giudicato in relazione alla “statuizione della sentenza di primo grado in punto di rilevata tardività delle eccezioni sollevate in primo grado dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 67, comma III lett. a), d) ed e)”.
Nel merito, l'appellata ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti e, concludendo, ha chiesto “in via preliminare: rigettare in quanto infondata in fatto e diritto la istanza di sospensione della provvisoria esecutività per l'evidente insussistenza dei requisiti (fumus boni iuris e periculum in mora) cumulativamente imprescindibili all'ingresso della inibitoria;
in via principale: per tutte le ragioni esposte, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto, Controparte_2
comunque basato su pretese non provate e/o tardive, o come meglio, confermando integralmente la sentenza di primo grado”.
Nel corso del giudizio, la Corte, con ordinanza del 26/10/2021, ha rigettato l'istanza avanzata dall'appellante, di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, e, successivamente, con comparsa (in prosecuzione), depositata in data 12/7/2024, la
Liquidazione Giudiziale della società appellante, dichiarata dal Tribunale di Genova con sentenza n. 70 del 6 luglio 2023 - 7 luglio 2023, si è costituita in giudizio, facendo proprie tutte le difese, istanze, domande ed eccezioni già proposte dalla società in bonis.
Con atto depositato in data 15/10/2024, le società Controparte_5
(per conto del comparto denominato "
[...] Controparte_6
3" istituito nell'ambito del Fondo comune di investimento alternativo di tipo chiuso denominato " "), e Controparte_7 Controparte_8
rispettivamente “assuntore” e “proponente” il concordato preventivo di
[...]
TT in LCA omologato dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del
19/7/2024, sono intervenute in giudizio, ex art. 111 c.p.c., quali successori di TT in Liquidazione Coatta Amministrativa, facendo integralmente proprie le domande, difese, eccezioni e deduzioni svolte in giudizio da quest'ultima.
pagina 4 di 21 Infine, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il
16/7/2024, la Corte, in composizione collegiale, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, osservare che, con la comparsa conclusionale depositata dall'appellata TT in LCA in data 15/10/2024, le società ed CP_5 [...]
rispettivamente, e Proponente, ex art. 214 LF, il concordato CP_8 CP_9
Contr dell'appellata , sono intervenute volontariamente nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quali successori a titolo particolare nel diritto controverso (rectius, nella titolarità dell'azione revocatoria inclusa nella relativa proposta di concordato con assuntore).
In memoria conclusionale di replica, l'appellante ha, a sua volta, eccepito l'inammissibilità dell'intervento come sopra dispiegato, deducendo la sua tardività, in quanto effettuato in violazione del termine decadenziale che il previgente art. 268 c.p.c.
(ante riforma Cartabia) individua nell'udienza di precisazione delle conclusioni,
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 344 c.p.c., e, infine, il difetto di poteri rappresentativi in capo al soggetto che, in nome e per conto dell , ha Controparte_10
conferito la procura ad litem.
La questione così posta dall'appellante risulta fondata, ancorchè sostanzialmente ininfluente in ragione della non necessarietà dell'intervento de quo in ragione della prosecuzione del processo tra le parti originarie in caso di successione nel diritto controverso e dell'efficacia della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare anche se non intervenuto così come espressamente previsto dal primo e dall'ultimo comma del citato art. 111 c.p.c. Contr Infatti, l e il Proponente il concordato di TT in sono CP_9
volontariamente intervenuti nel presente giudizio, quali successori a titolo particolare nel diritto controverso, soltanto in forza di un atto contenuto nella comparsa conclusionale pagina 5 di 21 Contr depositata dall'appellata in data 15/10/2024, quindi, oltre il termine decadenziale che l'art. 268 c.p.c., nella sua formulazione ante riforma Cartabia, ancora applicabile ai giudizi pendenti alla data del 28/2/2023, individua, senza alcuna esplicita distinzione tra le varie tipologie di intervento (artt. 105, 106 e 111 c.p.c.), nell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La sopra formulata conclusione costituisce un esito processuale necessario ed inevitabile stante l'oggettività ed incontrovertibilità dell'evento decadenziale allegato dall'appellante con la memoria conclusionale di replica, sicchè si ritiene del tutto superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti in ordine all'eccezione in esame.
Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento de quo, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni poste dall'appellante sempre con riferimento ad esso.
Fatte queste premesse, giova anzitutto rilevare che, come esposto in premessa, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta da TT soc coop. in LCA, di revocatoria fallimentare, ex art. 67 c. II LF, di alcuni pagamenti, per complessivi €
410.804,59, eseguiti da quest'ultima (allora formalmente in bonis), tra il 28/11/2014 e il
7/5/2015, in favore della società (anch'essa, allora, in bonis), nel corso Controparte_2
del ritenuto semestre “sospetto” computato in sentenza dalla data (27/5/2015) di deposito della (seconda) domanda, ex art. 161 c. VI LF, di concordato preventivo con riserva, rinunciata dalla società istante il 27/10/2015, facendo concreta applicazione del principio di unitarietà o di consecuzione delle procedure concorsuali, come noto di origine giurisprudenziale e poi codificato all'art. 69 bis c. II LF come introdotto dal DL
n. 83/2012, tra la suddetta minore procedura e quella di Liquidazione Coatta
Amministrativa a cui la stessa società “solvens” è stata poi sottoposta con decreto emesso dalla competente autorità ministeriale in data 30/10/2015, seguìto dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il
20/2/2016.
pagina 6 di 21 Il primo Giudice, in ragione dell'esperita azione revocatoria fallimentare e a fini della retrodatazione del periodo c.d. sospetto dei revocandi pagamenti, ha, quindi, escluso dal suddetto computo la data (ottobre 2015) di apertura della successiva maggior procedura
(LCA), negando inoltre l'operatività del suddetto principio generale di unitarietà delle procedure concorsuali tra la due domande di concordato preventivo con riserva presentate da TT, rispettivamente, nel 2013 e nel 2015, e tra la prima di queste e la procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione del febbraio 2013, valorizzando, in tal modo, ai fini e per gli effetti che qui rilevano, soltanto la domanda concordataria del maggio 2015.
Al riguardo, appare, quantomeno, opportuno evidenziare come l'applicabilità del principio sopra enunciato tra la procedura di concordato preventivo con riserva e la successiva maggior procedura (nella specie, LCA) diversa da quella del in Parte_1
senso stretto non sia oggetto di contestazione tra le parti, sicchè la relativa statuizione deve ritenersi coperta da giudicato.
Detto questo, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, è stata dichiarata, a suo dire erroneamente,
“consecuzione” tra la seconda domanda di concordato preventivo “in bianco” del maggio 2015 e la successiva L.C.A. aperta nell'ottobre dello stesso anno, escludendo l'applicazione del principio di unitarietà delle procedure tra la prima domanda di concordato con riserva del 2013 e quella depositata nel 2015, e tra dette domande e la fase culminata nell'omologazione degli accordi di ristrutturazione risalente anch'essa all'anno 2013.
In base all'assunto di parte appellante, quindi, i pagamenti oggetto di causa non sarebbero revocabili in quanto eseguiti “in vigore e costanza di procedure concorsuali alternative al fallimento”.
Il motivo non è fondato.
Come noto, secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (v. di recente, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/10/2024, n. 26159), “in tema di concordato preventivo, la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno di collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione pagina 7 di 21 di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale, non essendo all'uopo decisivo l'intervallo temporale in sé tra la chiusura della procedura minore e il successivo fallimento, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure” (in tema, v. anche Cass. civ., Sez. I, 24/05/2018, n. 12964).
In particolare, la Suprema Corte, con una ancor più recente pronuncia (v. Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 29/04/2025, n. 11226), ha affermato che “nel ritenere la consecuzione tra procedure concorsuali, il giudice deve tenere conto non solo della successione cronologica tra le procedure stesse, ma deve anche valutare l'identità della crisi aziendale che le origina, prescindendo dalla sola cesura temporale”.
Inoltre, in fattispecie analoga e con specifico riferimento all'azione revocatoria, la Corte di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/07/2024, n. 20536; Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 05/01/2022, n. 215) ha altresì enunciato il principio secondo cui “la regola della consecuzione delle procedure concorsuali stabilisce che, ai fini della determinazione del dies a quo per il calcolo del periodo sospetto di revocatoria fallimentare (ex art. 67, comma 1, L. Fall.), la pubblicazione della domanda di concordato preventivo (anche in bianco ex art. 161, comma 6, L. Fall.) nel Registro delle
Imprese vale come data d'inizio del periodo sospetto, anche quando a tale domanda non segua l'ammissione, ma si verifichi invece la successiva apertura di altra procedura
(nella specie, amministrazione straordinaria)”.
Sulla scorta dei principi sopra richiamati, la valutazione in punto di unitarietà/consecuzione delle procedure concorsuali va condotta a posteriori, dovendosi,
a tal fine, verificare se la seconda maggior procedura concorsuale rappresenti o meno espressione della medesima crisi economica sottesa alla prima.
Più precisamente, andranno apprezzate alcune circostanze di fatto sintomatiche di detta
“medesimezza”, e, in particolare, la coincidenza, quali-quantitativa, del passivo delle due procedure, la cessazione da parte del debitore nuovamente in bonis dell'attività pagina 8 di 21 imprenditoriale e, conseguentemente, la mancata contrazione di nuovi debiti, l'esistenza di un lasso temporale estremamente ridotto tra le due procedure in verifica, che, come in precedenza esposto (v. Cass. Civ. ord. n. 9290/2018), va escluso allorchè tra le suddette procedure sia intercorso un arco di tempo irragionevole (che, nel caso sottoposto al vaglio della Corte di legittimità, era di circa un anno), costituente, di per sé, indice dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure.
Orbene, premesso che solo di recente (Cass. 1182/2018 e Cass. 9087/2018) sembra essersi consolidato l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura concorsuale anche alla procedura avente ad oggetto l'omologazione di accordi di ristrutturazione del debito, assoggettabile, per ciò, al principio di consecuzione di cui al citato art. 69 bis l. fall., nel caso di specie, ai fini delle valutazioni sopra descritte, giova anzitutto evidenziare, sotto il profilo cronologico, che, in base alla documentazione versata in atti, il 6 febbraio 2013, la società TT, allora in bonis, aveva depositato una (prima) domanda di concordato preventivo “in bianco”, poco tempo dopo revocata (6 giugno dello stesso anno), a cui aveva poi fatto sèguito, nel successivo mese di ottobre,
l'istanza, ex art. 182 bis LF, di omologazione di un ampio “accordo di ristrutturazione” medio tempore raggiunto dal debitore nelle more tornato in bonis, con conseguente dichiarazione di estinzione del pendente (primo) procedimento concordatario.
Risulta per tabulas che l'adìto Tribunale di Reggio Emilia aveva, dapprima, omologato il suddetto accordo di ristrutturazione, il cui iter era stato poi interrotto per effetto della presentazione, in data 27 maggio 2015, di una (seconda) domanda di concordato con riserva, anch'essa sùbito rinunciata da TT in data 27 ottobre 2015, in concomitanza dell'apertura della procedura di LCA, come da decreto del Ministero dello
Sviluppo del 30 ottobre 2015.
Come sopra esposto, tra le due procedure concordatarie è intercorso un intervallo di tempo di poco superiore a due anni, nel corso del quale lo stato di crisi esistente al momento del deposito della prima domanda di concordato è variata in modo così rilevante da non potersi definire coincidente con quella sottesa alla seconda domanda concordataria e neppure con la situazione di insolvenza caratterizzante la procedura finale di LCA. pagina 9 di 21 La disomogeneità dello stato di crisi alla base delle due procedure concordatarie e tra quello sotteso alla prima domanda di concordato del 2013 e l'insolvenza del debitore posto in LCA non consente di ravvisare l'invocata “consecuzione” a far data dal febbraio 2013.
Infatti, la prima procedura concordataria, aperta nel febbraio 2013, si è estinta nel giugno dello stesso anno e la seconda è stata aperta ben due anni dopo, chiudendo anche una fase intermedia di stipulazione e omologazione di accordi di ristrutturazione, poi, come meglio si dirà in seguito, rimasti ampiamente inadempiuti, in un contesto caratterizzato da una pressoché totale mancanza di concorsualità e da una certa continuità aziendale priva di qualsivoglia controllo giudiziale.
A quest'ultimo riguardo, va sottolineato come l'accordo di ristrutturazione, omologato con provvedimento del 16-19 luglio 2013, dopo pochi mesi risultava sostanzialmente inattuato, in quanto la debitrice TT non era stata in grado di pagare, integralmente e nei termini di legge, i creditori non aderenti, avendo soddisfatto soltanto quei creditori estranei che ne avevano fatto richiesta e lasciato insoluti gli altri creditori estranei per diversi milioni di euro.
Quindi, alla data dei pagamenti oggetto di revocatoria (fine novembre 2014-maggio
2015), i creditori non aderenti, che, in base all'accordo di ristrutturazione, avrebbero dovuto essere soddisfatti entro il termine del 17 novembre 2013, non avevano ancora conseguito quanto loro dovuto.
Del resto, di tale situazione ne è stata fatta esplicita menzione nella seconda domanda di concordato preventivo del 27 maggio 2015, laddove si dà atto che, a quella data, risultavano scaduti e non adempiuti debiti ristrutturati per un importo complessivo di quasi venti milioni di euro e, inoltre, che non era stato possibile identificare potenziali partners industriali/finanziari.
Altrettanto dicasi per le previsioni contenute nel piano relativo al concordato del 2013, concernenti la dismissione, nel successivo triennio, di cespiti immobiliari per un flusso di cassa netto di circa 140 milioni di euro, la cui impossibilità di realizzazione, cristallizzata nel maggio 2015, era già da tempo riscontrabile, essendosi proceduto alla vendita di beni per soli 55 milioni di euro. pagina 10 di 21 L'oggettiva evoluzione del primigenio stato di crisi e, segnatamente, l'inadempimento di gran parte degli impegni assunti con il suddetto accordo di ristrutturazione, sono stati poi recepiti e ufficializzati dal Tribunale di Reggio Emilia che, con decreto del 3 giugno
2015, ha dichiarato l'apertura della (seconda) procedura di concordato preventivo.
A causa della sopra rilevata eterogeneità tanto dello stato di crisi sotteso alle due procedure concordatarie e a quella concernente la conclusione, omologazione e attuazione dell'accordo di ristrutturazione, quanto delle situazioni economico- patrimoniali iniziali e finali, nonché delle passività medio tempore maturate, porta ad escludere che tra le suddette procedure sussista un rapporto di “consecutività” a far data dall'anno 2013.
Del resto, come documentato dall'appellata, in altri procedimenti coinvolgenti sempre la lo stesso Tribunale di Reggio Emilia e l'intestata Corte d'Appello a CP_4
conferma delle decisioni assunte dal suddetto Tribunale, hanno riscontrato come la crisi che ha determinato l'accesso alla procedura finale di L.C.A. fosse connotata da eventi diversi e, comunque, non presenti all'atto di apertura della prima procedura concordataria del 2013, quali, ad es., l'adozione di misure interdittive all'esercizio delle Contr attività connesse all'appalto , il sequestro di alcuni cantieri, il ritardo nell'erogazione di finanziamenti per diversi milioni di euro, la mancata cessione di alcuni cespiti nonostante ne fosse stata preventivata l'agevole dismissione, l'assenza di crediti commerciali che avrebbero dovuto assicurare, in concreto, la fattibilità del piano.
Inoltre, nel periodo intercorso tra le due procedure concordatarie è stata registrata una sensibile contrazione del patrimonio netto per quasi 300 milioni di euro, nonché una maggiore esposizione debitoria per circa 182 milioni di euro.
Diversamente, la consecuzione o unitarietà di procedure concorsuali è, invece, ravvisabile tra la seconda domanda di concordato preventivo del 27 maggio 2015 e quella di LCA aperta, come detto, nel successivo mese di ottobre dello stesso anno.
pagina 11 di 21 Ed invero, premesso che la (seconda) procedura concordataria è stata oggetto non di declaratoria di inammissibilità, bensì di rinuncia da parte della debitrice, va rilevata una sostanziale sovrapponibilità di presupposti e condizioni tra le ultime due procedure
(secondo concordato con riserva e LCA), e, in particolare, una oggettiva uniformità dello stato di crisi ad esse sotteso, dovendosi ritenere che quello caratterizzante la prima procedura comprendesse comunque una condizione di insolvenza dell'imprenditore, la quale, indipendentemente dalla sua reversibilità o meno, stante l'assenza di sostanziali variazioni sul piano economico finanziario ed il breve lasso di tempo intercorso, era praticamente identica a quella posta a base della sua formale dichiarazione nell'ambito della procedura di LCA.
Infatti, sul punto, va evidenziato come tra la (seconda) domanda di concordato preventivo con riserva (maggio 2015) e l'apertura della successiva LCA (ottobre 2015) sia intercorso un più che ragionevole e circoscritto intervallo di appena cinque mesi, senza che, medio tempore, fossero registrati e, comunque, dimostrati dall'accipiens significativi mutamenti o variazioni della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitrice ovvero concrete e rilevanti iniziative imprenditoriali attestanti un'effettiva ripresa dell'attività aziendale.
Quanto asserito dall'appellante in memoria conclusionale di replica sulla scorta di documentazione ex adverso allegata in sede di intervento volontario (concordato del 25 gennaio 2024), circa l'ammissione, in prededuzione, al passivo della LCA dei crediti delle banche che hanno erogato finanza a seguito del concordato depositato nel 2013 a dimostrazione, a suo dire, che tra tutte le procedure concorsuali interessanti TT dal 2013 al 2015 sussisterebbe consecuzione, non appare, di per sé, sufficiente per dimostrare l'unitarietà delle procedure concorsuali a far data dal febbraio 2013 e, quindi,
a suffragare la tesi difensiva dell'insussistenza del periodo sospetto nei termini in cui questo è stato individuato e retrodatato nell'impugnata sentenza.
Infatti, anche a voler prescindere dalla considerazione che il contenuto del predetto documento (all. E conclus. Appellata/intervenuti) e le relative circostanze di fatto ivi riportate, in quanto già resi pubblici in G.U. in data ben antecedente a quella della sua utilizzazione, in predetta memoria, da parte dell'appellante, avrebbero potuto essere in pagina 12 di 21 precedenza allegati e valorizzati in causa anche da quest'ultima, in ogni caso, si tratta di una mera identità soggettiva, peraltro non integrale, dei creditori istanti, la quale non può fondatamente elidere o svalutare le molteplici e ben più pregnanti circostanze di fatto sopra illustrate (segnatamente, l'inadempimento dell'accordo di ristrutturazione,
l'intervallo di tempo, il mutamento delle masse passive ecc.), le quali, come esposto, attestano, in modo preciso, grave e concordante, la disomogeneità delle condizioni sottese alla primigenia procedura concordataria, rinunciata e “sostituita” da quella pressochè contemporaneamente attivata e culminata nell'omologazione degli accordi di ristrutturazione ma, poi, come detto, abbandonata/estinta per sostanziale inadempimento, rispetto a quelle che, ben due anni dopo, hanno portato alla presentazione della seconda domanda di concordato con riserva, a sua volta, in brevissimo tempo, sfociata nella procedura di LCA senza soluzione di continuità.
Il motivo di cui sopra va, quindi, rigettato.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistenti le cause di esenzione da revocatoria fallimentare da essa eccepite a norma dell'art. 67 c. III lett. a), d) e) LF.
In particolare, l'appellante, con l'atto introduttivo del presente giudizio di secondo grado, ha dedotto la “erronea statuizione in merito all'esenzione da revocatoria dei pagamenti impugnati in quanto esecutivi degli adr omologati nel 2013 (art. 67, comma
3, lett. e), legge fall.) ovvero perché effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso (art. 67, comma 3, let. a)”.
Il motivo di gravame in esame è stato, in verità, argomentato anche a norma della lett. d) del citato art. 67 c. III LF, assumendo, sul punto, che i pagamenti sarebbero stati effettuati in presenza di piano attestato.
Tuttavia, occorre rilevare che, a fronte delle eccezioni come sopra sollevate con comparsa di risposta depositata dall'allora convenuta oltre il termine di giorni venti antecdenti l'udienza di comparizione, il primo Giudice, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esenzione da revocatoria costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, ha dichiarato la tardività e, quindi, pagina 13 di 21 l'inammissibilità delle suddette questioni, precisando che le circostanze oggetto delle esenzioni de quibus impongono la verifica di fatti che il giudicante non potrebbe indagare d'ufficio e che, invece, devono essere allegati e provati dalla parte che intenda giovarsene (v., ad es., Cass. n. 27939/2020; con riferimento all'art. 64 LF, v. Cass. n.
8979/2019), estendendo le suddette considerazioni anche all'esimente di cui alla lettera e) dell'art. 67 c. III LF.
In particolare, le motivate argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure risultano assolutamente condivisibili, attesa la natura impeditiva, e non costitutiva, della circostanza di fatto integrante gli estremi dell'eccepita esenzione, la quale, per ciò, costituisce non una mera difesa, bensì un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, che la parte ha l'onere, a pena di inammissibilità, di sollevare in comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma dell'art. 167 c.p.c.
La sopra rilevata tardività/inammissibilità delle eccezioni sollevate da in CP_2
comparsa di risposta in primo grado è stata, poi, ovviamente e a fortiori, estesa a quella di prescrizione decadenza triennale sollevata, ex art. 69 bis LF, soltanto in corso di causa con le difese conclusionali.
Ma, come puntualmente eccepito dall'odierna appellata, la statuizione di inammissibilità delle suddette eccezioni sotto il profilo della loro tardività non ha formato oggetto di specifico motivo di appello, essendosi l'appellante limitata, con l'atto introduttivo del presente giudizio, a riproporre, unicamente nel merito, le suddette questioni senza, tuttavia, censurare la rilevata tardività della loro proposizione.
Ne consegue che, (anche) in ordine alla dichiarata inammissibilità (per tardività) delle eccezioni in commento, si è, nel caso di specie, formato giudicato.
La superiore statuizione assorbe, ovviamente, il merito delle predette questioni poste dall'appellante.
Passando al merito dell'esperita azione revocatoria fallimentare, con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “l'erronea statuizione in merito al requisito della conoscenza in capo ad dello stato di insolvenza di TT”. Controparte_2
pagina 14 di 21 Anche il motivo di appello in esame è infondato, dovendosi ritenere che, nella fattispecie in commento, oltre ai presupposti oggettivi sopra accertati (unitarietà delle procedure, periodo sospetto, revocabilità dei pagamenti) e a quelli non contestati
(eventus damni), ricorrano, come correttamente affermato dal primo Giudice, anche i presupposti soggettivi, richiesti dal citato art. 67 c. II LF.
Ed invero, sotto il profilo oggettivo, è, come detto, sufficiente richiamare quanto già rilevato in punto di computo del periodo sospetto, di applicabilità al caso di specie del principio di unitarietà delle procedure concorsuali e di revocabilità dei pagamenti, mentre, in punto di c.d. eventus damni, deve assolutamente aderirsi all'orientamento giurispridenziale di legittimità che lo ritiene in re ipsa, essendo tale presupposto rappresentato dalla violazione della par condicio creditorum che il pagamento preferenziale necessariamente comporta (v. ad es., Cass. n. 17044/2016).
Venendo, quindi, al profilo soggettivo, da intendersi quale consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di insolvenza della solvens TT, la Corte Controparte_12
condivide pienamente l'affermazione con cui il primo Giudice ha ritenuto puntualmente soddisfatto il relativo onere probatorio incombente sull'originaria attrice e odierna appellata.
Come noto, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito deve essere effettiva e non meramente potenziale, pur potendo essere provata, da parte del curatore/commissario, anche tramite presunzioni purché gravi, precise e concordanti (v. ad es., Cass. ord. n. 3854/2019).
In termini più specifici, tale prova «presuppone la dimostrazione della concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, e non già quella della semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte e, pertanto, pur potendo essere fornita in via presuntiva, richiede l'offerta di elementi indiziari tali da indurre e ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non avere pagina 15 di 21 percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore» (Cass. n.
19709/2015).
Ed invero, appare utile evidenziare, in primo luogo, come l'accipiens avesse CP_2
prestato la propria attività in favore di TT sin dal periodo antecedente il deposito della prima domanda di concordato preventivo con riserva, procedimento che, come detto, è stato dichiarato estinto e sostituito da una fase che ha visto la conclusione e l'omologazione di un ampio accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis LF., che, per le ragioni in precedenza illustrate, è rimasto sostanzialmente inadempiuto e, per ciò, abbandonato/estinto, continuando ad operare per TT per tutto il periodo
2014/2015, sino alla presentazione da parte di quest'ultima della “seconda” domanda di concordato preventivo con riserva, cui, come detto, ha fatto sèguito la procedura finale di L.C.A.
In relazione alle prestazioni rese in esecuzione del rapporto contrattuale con TT, risulta in atti che, in forza del suddetto rapporto, l'odierna appellante ha maturato ingenti crediti per circa 285.000,00 euro, il cui pagamento è stato incontestatamente operato per il tramite di una datio in solutum soltanto alla fine di gennaio 2024, in attuazione di quanto pattuito nell'“accordo di dilazione di pagamento” concluso l'11-23 aprile 2013, che, a sua volta contemplava l'estinzione del debito attraverso la dismissione di alcuni immobili entro dicembre 2013, formalizzata però soltanto a fine gennaio del 2014.
I pagamenti oggetto dell'azione revocatoria esperita dalla LCA di TT concernono, invece, prestazioni espletate dall'appellante nella seconda metà del 2014, poco prima del deposito da parte della debitrice di una (seconda) domanda di concordato preventivo in bianco.
In un siffatto contesto imprenditoriale ed economico-finanziario, la creditrice appellante, quantomeno dal mese di novembre, ha operato ripetuti solleciti per ottenere pagamenti da tempo scaduti, il cui ritardo aumentava esponenzialmente e per i quali era stato, ab origine, previsto il pagamento “a vista”.
pagina 16 di 21 Non venivano eseguiti ulteriori pagamenti e, come detto, in data 27.05.2015, la debitrice depositava una domanda di concordato preventivo con riserva, cui seguiva l'inevitabile apertura della procedura di L.C.A., con dichiarazione dello stato di insolvenza.
Inoltre, va rilevato che l'appellante, nonostante avesse ottenuto, con modalità e tempistiche ben diverse da quelle pattuite, e soltanto a seguito di reiterati, crescenti e sempre più perentori solleciti, alcuni pagamenti per complessivi € 410.804,59, restava comunque creditrice per residui € 103.887,87.
Alle oggettive circostanze di fatto sopra illustrate devono, poi, aggiungersi le risultanze emerse dall'istruttoria, documentale e orale, espletata in primo grado, i cui esiti sono stati correttamente apprezzati e valorizzati dal primo Giudice.
In questa sede, basti richiamare il contenuto dello scambio di e-mail intercorso tra i dipendenti della cooperativa (docc. nn. 16, 30, 31 e 32 TT), da cui chiaramente emerge la crescente intolleranza di a fronte dei ritardati pagamenti CP_2
dell'appellata, tanto che, con mail del 23/01/2015, faceva presente ai Testimone_1
propri referenti in TT la posizione «estremamente critica» di Controparte_2
proprio in relazione ai pagamenti a quest'ultima spettanti, circostanza, quest'ultima, poi ribadita in sede di deposizione testimoniale (ud. 7/10/2020), nel corso della quale il teste ha riferito di avere partecipato, quale responsabile di cantiere ed addetto alla parte programmatica ed economica della gestione, a vari incontri con le aziende operative nei cantieri di Genova, tra cui anche che chiedevano i pagamenti arretrati, Controparte_2
lamentandosi dei ritardi di TT, a fronte dei quali era stato anche disposto il fermo-cantieri.
Come esposto con precisione in sentenza, sulla scorta della documentazione prodotta dall'allora attrice, le fatture emesse da a far tempo dall'agosto 2014 CP_2
venivano saldate solo in ritardo rispetto alle pattuite scadenze che la debitrice non era più, palesemente, in grado di onorare : (a fine novembre quelle di fine agosto;
a fine dicembre, fine gennaio 2015 e febbraio 2015, quelle emesse a fine settembre 2014; a pagina 17 di 21 febbraio e marzo 2015 quelle di ottobre e novembre 2014; ad aprile e maggio 2015 quelle di dicembre 2014).
Eloquente appare in tal senso l'ulteriore scambio di mail del 31/03/2015 tra la CP_13
e l'ufficio legale della Cooperativa, confermato in udienza dalla teste Testimone_2
(ud. 7/10/2020), nel quale legale rappresentante della società creditrice, si Persona_1
dichiarò non disponibile ad accettare il piano di rientro proposto da TT, da sostituirsi con altro da lui proposto, prospettando, in ogni caso, il recupero coattivo dei crediti in caso di mancata accettazione della controproposta entro il 02/04/2015.
A quest'ultimo riguardo, va precisato come sia sostanzialmente irrilevante, ai fini che qui interessano, la circostanza che le suddette fatture, ad eccezione di una, non fossero quelle oggetto della domanda revocatoria.
Come noto, sotto il profilo soggettivo della scientia decoctionis, rileva il fatto che i documentati ritardi nei pagamenti non fossero evidentemente più accettati dalla convenuta la quale, quindi, era ben consapevole dello stato generale di insolvenza della
. Parte_2
In particolare, la proposizione da parte del debitore di un piano di rientro costituisce circostanza sintomatica dello stato di decozione in cui lo stesso versa, a maggior ragione se essa vada ad innestarsi in un contestato operativo ed economico-finanziario qual'era quello sopra rappresentato, la cui portata e gravità non poteva essere, quindi, ragionevolmente ignorato dalla creditrice , la cui piena consapevolezza è CP_2
agevolmente desumibile dall'aver essa stessa rifiutato il piano di rientro della propria debitrice e proposto, a sua volta, un piano diverso e più rigoroso, rimasto anch'esso in parte inadempiuto.
Oltre tutto, il bilancio depositato da TT e relativo all'esercizio chiuso al
31.12.2013, attestava esplicitamente non soltanto la mancata attuazione dell'accordo di ristrutturazione, ma soprattutto perdite dell'anno per quasi 85 milioni di euro, che un imprenditore accorto, prudente e diligente non avrebbe potuto e dovuto sottovalutare, trattandosi di criticità operative, economico-patrimoniali-finanziarie agilmente percepibili attraverso la consultazione dei bilanci depositati (perdita di 89 milioni del pagina 18 di 21 2012; di oltre 84 milioni nel 2013 con peggioramento di oltre 76 milioni rispetto alle previsioni del Piano 2013).
Per tabulas, gli ulteriori dati di bilancio comprovano un gravissimo squilibrio finanziario con un indice di autonomia finanziaria (rapporto tra il patrimonio netto e il totale del passivo) pari a 0,07, un indice di indipendenza finanziaria (rapporto tra il risultato della gestione finanziaria e i ricavi delle vendite e delle prestazioni), pari a 0,06, sintomatici del fatto che la TT era praticamente priva di mezzi propri e si finanziava pressoché integralmente all'esterno.
Il suo patrimonio netto registrava progressivamente rilevanti riduzioni e il patrimonio immobiliare diretto e indiretto continue svalutazioni, mentre il reddito operativo, cioè quanto TT ricavava dalla gestione caratteristica, dato dalla differenza tra il valore della produzione (pari ad € 280.704.974,00) e i relativi costi (pari ad € 305.293.477,00), era divenuto negativo per € 24.588.503,00.
Gli elementi di fatto sopra illustrati, per la loro gravità, concordanza e precisione, rivestono indubbiamente concreta valenza probatoria e, in forza di essi può fondatamente affermarsi che un'impresa come , sia pur di dimensioni non CP_2
enormi, ma comunque molto attiva e significativamente operativa nel settore di riferimento, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza che devono contraddistinguere chi esercita una impresa, aveva ben percepito la situazione di dissesto in cui versava TT alla data dei pagamenti per i quali è causa.
Come detto, i pagamenti oggetto della domanda di revoca si collocano peraltro tra novembre 2014 ed aprile 2015, a brevissima distanza dal deposito della seconda domanda di concordato preventivo in bianco (27.05.2015), alla quale è seguita la CP_4
senza soluzione di continuità, con conseguente retrodatazione del c.d. periodo sospetto alla data (27/5/20215) di presentazione della relativa domanda.
Pertanto, accertato positivamente anche il presupposto soggettivo dell'esperita azione revocatoria fallimentare, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in pagina 19 di 21 esame deve essere rigettato, e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere confermata nella parte in cui, a norma dell'art. 67 c. II LF, ha revocato i pagamenti meglio descritti in premessa ed eseguiti a favore di (in bonis) tra il CP_2
novembre 2014 e il maggio 2015.
Tuttavia, come anticipato, nei confronti della società già condannata in Controparte_2
primo grado al pagamento in favore di per la suddetta causale, della CP_4
complessiva somma di € 410.804,59, è stata, nel corso del presente giudizio di appello, dichiarata l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale.
Ne consegue che, al fine di scongiurare qualsivoglia violazione dei generali principi generali della par condicio creditorum e di concorsualità dei pagamenti ammessi al passivo, nella fattispecie in esame, in parziale riforma della impugnata sentenza, debba,
d'ufficio, dichiararsi che la Liquidazione Giudiziale di è tenuta al Controparte_2
pagamento, in favore di a titolo di restituzione dei pagamenti revocati, CP_4
della somma da ultimo indicata nei limiti, nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 51 e segg. LF.
Inoltre, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dell'appellante e favore dell'appellata, disponendo tra l'appellante e le società intervenute la reciproca compensazione delle spese del presente grado in ragione del motivo di inammissibilità e della fase in cui detto intervento è stato eseguito.
Infine, in ragione del rigetto del gravame, ricorrono nel caso di specie anche i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002 e succ. mod e integ., al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 20 di 21 DICHIARA
l'inammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., effettuato da e da CP_5 [...]
Controparte_14
RIGETTA
l'appello proposto da ora Liquidazione Giudiziale di Controparte_2 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 329, resa in data 18/03/2021 dal Tribunale di
Reggio Emilia, nella parte in cui, in accoglimento di domanda revocatoria fallimentare proposta, ex art. 67 c. II LF, da ha “revocato” i pagamenti oggetto di CP_4
causa effettuati da quest'ultima a favore di Controparte_2
DICHIARA ex officio, che la Liquidazione Giudiziale della società medio tempore Controparte_2
sopravvenuta, è tenuta al pagamento, in favore di a titolo di restituzione CP_4
delle somme oggetto dei revocati pagamenti, dell'importo di € 410.804,59, oltre interessi dal 29/10/2018.
CONDANNA
l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 16.485,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, disponendo tra l'appellante e le terze volontariamente intervenute l'integrale compensazione delle spese processuali.
DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 e succ. mod e integ., al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 30 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 834/2021 promossa da:
ALB. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALESSIO CP_1 P.IVA_1
CLEMENTI GIANPAOLO.
APPELLANTE
proseguita da :
IN PERSONA DEL Controparte_2
CURATORE DOTT. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIANI CP_3 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA FIESCHI 3/30 GENOVA presso il difensore avv. VIANI ANDREA. contro pagina 1 di 21 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
BONFATTI SIDO, elettivamente domiciliato in VIA DEL MONTE N. 10 BOLOGNA presso e nello studio dell'avv. UMBERTO PIERPAOLI.
APPELLATO
E
(C.F. Controparte_5
), con il patrocinio dell'avv. BONFATTI SIDO e dell'avv. elettivamente P.IVA_3
domiciliato in STRADA CANALETTO CENTRO, 390 41100 MODENA presso il difensore avv. BONFATTI SIDO.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 329, resa in data 18/03/2021, il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento della domanda formulata, a norma dell'art. 67 c. II L.F., dalla società
TT soc. coop. in L.C.A., ha dichiarato l'inefficacia dei pagamenti meglio descritti in atti ed eseguiti dalla società attrice in favore della convenuta società Controparte_2 nel semestre antecedente il deposito, da parte dell'attrice, della domanda di concordato preventivo con riserva a cui aveva poi fatto sèguito, in ritenuta assenza di soluzione di continuità, la procedura di LCA, e, per l'effetto, ha condannato la menzionata convenuta alla restituzione, in favore della società istante, della complessiva somma di €
410.804,59, oltre interessi dal 29/10/2018.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_2 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società
[...]
pagina 2 di 21 TT soc. coop. in LCA, proponendo appello avverso la suddetta sentenza di primo grado.
In particolare, la società appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto : A) Erronea statuizione in merito alla eccezione di della non riferibilità dei Controparte_2
pagamenti oggetto di revocatoria al periodo c.d. sospetto;
erroneo riferimento dei Contr pagamenti alla (sola) proposta di concordato 2 del 27/05/2015 (poi sfociata nella ), piuttosto che in riferimento al primo concordato, omologato il 19/7/2013; B) Erronea statuizione in merito all'esenzione da revocatoria dei pagamenti impugnati in quanto esecutivi degli adr omologati nel 2013 (art. 67, comma 3, lett. e), legge fall.) ovvero perché effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso (art. 67, comma
3, let. a); C) Erronea statuizione in merito al requisito della conoscenza in capo ad
[...]
dello stato di insolvenza di TT. CP_2
La società appellante ha, quindi, concluso formulando le seguenti richieste : “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia con il n. 329 del 18/03/2021, nella causa iscritta al n. 5712 del ruolo generale dell'anno 2018; richiamate tutte le domande e le eccezioni formulate nel corso del procedimento di primo grado e non accolte nella sentenza impugnata, da intendersi qui espressamente trascritte ex art. 346 cpc;
1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare infondata, perché illegittima e/o inammissibile e/o improcedibile e/o non provata e/o come meglio visto e ritenuto, la domanda revocatoria formulata da TT Soc. Coop. In LCA e per l'effetto rigettarla, con ogni conseguenza anche in punto condanna delle spese di giudizio, anche di eventuali CTU e CTP.
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di gravame, accogliere la domanda revocatoria limitatamente all'importo €
60.000,00 (sessantamila) relativo al saldo della fattura nr. 4 del 31.01.2015 emessa da
”. CP_2
pagina 3 di 21 Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la società TT soc. coop. in
LCA si è costituita nel presente giudizio, sollevando, preliminarmente, eccezione di giudicato in relazione alla “statuizione della sentenza di primo grado in punto di rilevata tardività delle eccezioni sollevate in primo grado dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 67, comma III lett. a), d) ed e)”.
Nel merito, l'appellata ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti e, concludendo, ha chiesto “in via preliminare: rigettare in quanto infondata in fatto e diritto la istanza di sospensione della provvisoria esecutività per l'evidente insussistenza dei requisiti (fumus boni iuris e periculum in mora) cumulativamente imprescindibili all'ingresso della inibitoria;
in via principale: per tutte le ragioni esposte, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto, Controparte_2
comunque basato su pretese non provate e/o tardive, o come meglio, confermando integralmente la sentenza di primo grado”.
Nel corso del giudizio, la Corte, con ordinanza del 26/10/2021, ha rigettato l'istanza avanzata dall'appellante, di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, e, successivamente, con comparsa (in prosecuzione), depositata in data 12/7/2024, la
Liquidazione Giudiziale della società appellante, dichiarata dal Tribunale di Genova con sentenza n. 70 del 6 luglio 2023 - 7 luglio 2023, si è costituita in giudizio, facendo proprie tutte le difese, istanze, domande ed eccezioni già proposte dalla società in bonis.
Con atto depositato in data 15/10/2024, le società Controparte_5
(per conto del comparto denominato "
[...] Controparte_6
3" istituito nell'ambito del Fondo comune di investimento alternativo di tipo chiuso denominato " "), e Controparte_7 Controparte_8
rispettivamente “assuntore” e “proponente” il concordato preventivo di
[...]
TT in LCA omologato dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del
19/7/2024, sono intervenute in giudizio, ex art. 111 c.p.c., quali successori di TT in Liquidazione Coatta Amministrativa, facendo integralmente proprie le domande, difese, eccezioni e deduzioni svolte in giudizio da quest'ultima.
pagina 4 di 21 Infine, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il
16/7/2024, la Corte, in composizione collegiale, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, osservare che, con la comparsa conclusionale depositata dall'appellata TT in LCA in data 15/10/2024, le società ed CP_5 [...]
rispettivamente, e Proponente, ex art. 214 LF, il concordato CP_8 CP_9
Contr dell'appellata , sono intervenute volontariamente nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quali successori a titolo particolare nel diritto controverso (rectius, nella titolarità dell'azione revocatoria inclusa nella relativa proposta di concordato con assuntore).
In memoria conclusionale di replica, l'appellante ha, a sua volta, eccepito l'inammissibilità dell'intervento come sopra dispiegato, deducendo la sua tardività, in quanto effettuato in violazione del termine decadenziale che il previgente art. 268 c.p.c.
(ante riforma Cartabia) individua nell'udienza di precisazione delle conclusioni,
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 344 c.p.c., e, infine, il difetto di poteri rappresentativi in capo al soggetto che, in nome e per conto dell , ha Controparte_10
conferito la procura ad litem.
La questione così posta dall'appellante risulta fondata, ancorchè sostanzialmente ininfluente in ragione della non necessarietà dell'intervento de quo in ragione della prosecuzione del processo tra le parti originarie in caso di successione nel diritto controverso e dell'efficacia della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare anche se non intervenuto così come espressamente previsto dal primo e dall'ultimo comma del citato art. 111 c.p.c. Contr Infatti, l e il Proponente il concordato di TT in sono CP_9
volontariamente intervenuti nel presente giudizio, quali successori a titolo particolare nel diritto controverso, soltanto in forza di un atto contenuto nella comparsa conclusionale pagina 5 di 21 Contr depositata dall'appellata in data 15/10/2024, quindi, oltre il termine decadenziale che l'art. 268 c.p.c., nella sua formulazione ante riforma Cartabia, ancora applicabile ai giudizi pendenti alla data del 28/2/2023, individua, senza alcuna esplicita distinzione tra le varie tipologie di intervento (artt. 105, 106 e 111 c.p.c.), nell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La sopra formulata conclusione costituisce un esito processuale necessario ed inevitabile stante l'oggettività ed incontrovertibilità dell'evento decadenziale allegato dall'appellante con la memoria conclusionale di replica, sicchè si ritiene del tutto superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti in ordine all'eccezione in esame.
Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento de quo, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni poste dall'appellante sempre con riferimento ad esso.
Fatte queste premesse, giova anzitutto rilevare che, come esposto in premessa, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta da TT soc coop. in LCA, di revocatoria fallimentare, ex art. 67 c. II LF, di alcuni pagamenti, per complessivi €
410.804,59, eseguiti da quest'ultima (allora formalmente in bonis), tra il 28/11/2014 e il
7/5/2015, in favore della società (anch'essa, allora, in bonis), nel corso Controparte_2
del ritenuto semestre “sospetto” computato in sentenza dalla data (27/5/2015) di deposito della (seconda) domanda, ex art. 161 c. VI LF, di concordato preventivo con riserva, rinunciata dalla società istante il 27/10/2015, facendo concreta applicazione del principio di unitarietà o di consecuzione delle procedure concorsuali, come noto di origine giurisprudenziale e poi codificato all'art. 69 bis c. II LF come introdotto dal DL
n. 83/2012, tra la suddetta minore procedura e quella di Liquidazione Coatta
Amministrativa a cui la stessa società “solvens” è stata poi sottoposta con decreto emesso dalla competente autorità ministeriale in data 30/10/2015, seguìto dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il
20/2/2016.
pagina 6 di 21 Il primo Giudice, in ragione dell'esperita azione revocatoria fallimentare e a fini della retrodatazione del periodo c.d. sospetto dei revocandi pagamenti, ha, quindi, escluso dal suddetto computo la data (ottobre 2015) di apertura della successiva maggior procedura
(LCA), negando inoltre l'operatività del suddetto principio generale di unitarietà delle procedure concorsuali tra la due domande di concordato preventivo con riserva presentate da TT, rispettivamente, nel 2013 e nel 2015, e tra la prima di queste e la procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione del febbraio 2013, valorizzando, in tal modo, ai fini e per gli effetti che qui rilevano, soltanto la domanda concordataria del maggio 2015.
Al riguardo, appare, quantomeno, opportuno evidenziare come l'applicabilità del principio sopra enunciato tra la procedura di concordato preventivo con riserva e la successiva maggior procedura (nella specie, LCA) diversa da quella del in Parte_1
senso stretto non sia oggetto di contestazione tra le parti, sicchè la relativa statuizione deve ritenersi coperta da giudicato.
Detto questo, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, è stata dichiarata, a suo dire erroneamente,
“consecuzione” tra la seconda domanda di concordato preventivo “in bianco” del maggio 2015 e la successiva L.C.A. aperta nell'ottobre dello stesso anno, escludendo l'applicazione del principio di unitarietà delle procedure tra la prima domanda di concordato con riserva del 2013 e quella depositata nel 2015, e tra dette domande e la fase culminata nell'omologazione degli accordi di ristrutturazione risalente anch'essa all'anno 2013.
In base all'assunto di parte appellante, quindi, i pagamenti oggetto di causa non sarebbero revocabili in quanto eseguiti “in vigore e costanza di procedure concorsuali alternative al fallimento”.
Il motivo non è fondato.
Come noto, secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (v. di recente, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/10/2024, n. 26159), “in tema di concordato preventivo, la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno di collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione pagina 7 di 21 di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale, non essendo all'uopo decisivo l'intervallo temporale in sé tra la chiusura della procedura minore e il successivo fallimento, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure” (in tema, v. anche Cass. civ., Sez. I, 24/05/2018, n. 12964).
In particolare, la Suprema Corte, con una ancor più recente pronuncia (v. Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 29/04/2025, n. 11226), ha affermato che “nel ritenere la consecuzione tra procedure concorsuali, il giudice deve tenere conto non solo della successione cronologica tra le procedure stesse, ma deve anche valutare l'identità della crisi aziendale che le origina, prescindendo dalla sola cesura temporale”.
Inoltre, in fattispecie analoga e con specifico riferimento all'azione revocatoria, la Corte di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/07/2024, n. 20536; Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 05/01/2022, n. 215) ha altresì enunciato il principio secondo cui “la regola della consecuzione delle procedure concorsuali stabilisce che, ai fini della determinazione del dies a quo per il calcolo del periodo sospetto di revocatoria fallimentare (ex art. 67, comma 1, L. Fall.), la pubblicazione della domanda di concordato preventivo (anche in bianco ex art. 161, comma 6, L. Fall.) nel Registro delle
Imprese vale come data d'inizio del periodo sospetto, anche quando a tale domanda non segua l'ammissione, ma si verifichi invece la successiva apertura di altra procedura
(nella specie, amministrazione straordinaria)”.
Sulla scorta dei principi sopra richiamati, la valutazione in punto di unitarietà/consecuzione delle procedure concorsuali va condotta a posteriori, dovendosi,
a tal fine, verificare se la seconda maggior procedura concorsuale rappresenti o meno espressione della medesima crisi economica sottesa alla prima.
Più precisamente, andranno apprezzate alcune circostanze di fatto sintomatiche di detta
“medesimezza”, e, in particolare, la coincidenza, quali-quantitativa, del passivo delle due procedure, la cessazione da parte del debitore nuovamente in bonis dell'attività pagina 8 di 21 imprenditoriale e, conseguentemente, la mancata contrazione di nuovi debiti, l'esistenza di un lasso temporale estremamente ridotto tra le due procedure in verifica, che, come in precedenza esposto (v. Cass. Civ. ord. n. 9290/2018), va escluso allorchè tra le suddette procedure sia intercorso un arco di tempo irragionevole (che, nel caso sottoposto al vaglio della Corte di legittimità, era di circa un anno), costituente, di per sé, indice dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure.
Orbene, premesso che solo di recente (Cass. 1182/2018 e Cass. 9087/2018) sembra essersi consolidato l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura concorsuale anche alla procedura avente ad oggetto l'omologazione di accordi di ristrutturazione del debito, assoggettabile, per ciò, al principio di consecuzione di cui al citato art. 69 bis l. fall., nel caso di specie, ai fini delle valutazioni sopra descritte, giova anzitutto evidenziare, sotto il profilo cronologico, che, in base alla documentazione versata in atti, il 6 febbraio 2013, la società TT, allora in bonis, aveva depositato una (prima) domanda di concordato preventivo “in bianco”, poco tempo dopo revocata (6 giugno dello stesso anno), a cui aveva poi fatto sèguito, nel successivo mese di ottobre,
l'istanza, ex art. 182 bis LF, di omologazione di un ampio “accordo di ristrutturazione” medio tempore raggiunto dal debitore nelle more tornato in bonis, con conseguente dichiarazione di estinzione del pendente (primo) procedimento concordatario.
Risulta per tabulas che l'adìto Tribunale di Reggio Emilia aveva, dapprima, omologato il suddetto accordo di ristrutturazione, il cui iter era stato poi interrotto per effetto della presentazione, in data 27 maggio 2015, di una (seconda) domanda di concordato con riserva, anch'essa sùbito rinunciata da TT in data 27 ottobre 2015, in concomitanza dell'apertura della procedura di LCA, come da decreto del Ministero dello
Sviluppo del 30 ottobre 2015.
Come sopra esposto, tra le due procedure concordatarie è intercorso un intervallo di tempo di poco superiore a due anni, nel corso del quale lo stato di crisi esistente al momento del deposito della prima domanda di concordato è variata in modo così rilevante da non potersi definire coincidente con quella sottesa alla seconda domanda concordataria e neppure con la situazione di insolvenza caratterizzante la procedura finale di LCA. pagina 9 di 21 La disomogeneità dello stato di crisi alla base delle due procedure concordatarie e tra quello sotteso alla prima domanda di concordato del 2013 e l'insolvenza del debitore posto in LCA non consente di ravvisare l'invocata “consecuzione” a far data dal febbraio 2013.
Infatti, la prima procedura concordataria, aperta nel febbraio 2013, si è estinta nel giugno dello stesso anno e la seconda è stata aperta ben due anni dopo, chiudendo anche una fase intermedia di stipulazione e omologazione di accordi di ristrutturazione, poi, come meglio si dirà in seguito, rimasti ampiamente inadempiuti, in un contesto caratterizzato da una pressoché totale mancanza di concorsualità e da una certa continuità aziendale priva di qualsivoglia controllo giudiziale.
A quest'ultimo riguardo, va sottolineato come l'accordo di ristrutturazione, omologato con provvedimento del 16-19 luglio 2013, dopo pochi mesi risultava sostanzialmente inattuato, in quanto la debitrice TT non era stata in grado di pagare, integralmente e nei termini di legge, i creditori non aderenti, avendo soddisfatto soltanto quei creditori estranei che ne avevano fatto richiesta e lasciato insoluti gli altri creditori estranei per diversi milioni di euro.
Quindi, alla data dei pagamenti oggetto di revocatoria (fine novembre 2014-maggio
2015), i creditori non aderenti, che, in base all'accordo di ristrutturazione, avrebbero dovuto essere soddisfatti entro il termine del 17 novembre 2013, non avevano ancora conseguito quanto loro dovuto.
Del resto, di tale situazione ne è stata fatta esplicita menzione nella seconda domanda di concordato preventivo del 27 maggio 2015, laddove si dà atto che, a quella data, risultavano scaduti e non adempiuti debiti ristrutturati per un importo complessivo di quasi venti milioni di euro e, inoltre, che non era stato possibile identificare potenziali partners industriali/finanziari.
Altrettanto dicasi per le previsioni contenute nel piano relativo al concordato del 2013, concernenti la dismissione, nel successivo triennio, di cespiti immobiliari per un flusso di cassa netto di circa 140 milioni di euro, la cui impossibilità di realizzazione, cristallizzata nel maggio 2015, era già da tempo riscontrabile, essendosi proceduto alla vendita di beni per soli 55 milioni di euro. pagina 10 di 21 L'oggettiva evoluzione del primigenio stato di crisi e, segnatamente, l'inadempimento di gran parte degli impegni assunti con il suddetto accordo di ristrutturazione, sono stati poi recepiti e ufficializzati dal Tribunale di Reggio Emilia che, con decreto del 3 giugno
2015, ha dichiarato l'apertura della (seconda) procedura di concordato preventivo.
A causa della sopra rilevata eterogeneità tanto dello stato di crisi sotteso alle due procedure concordatarie e a quella concernente la conclusione, omologazione e attuazione dell'accordo di ristrutturazione, quanto delle situazioni economico- patrimoniali iniziali e finali, nonché delle passività medio tempore maturate, porta ad escludere che tra le suddette procedure sussista un rapporto di “consecutività” a far data dall'anno 2013.
Del resto, come documentato dall'appellata, in altri procedimenti coinvolgenti sempre la lo stesso Tribunale di Reggio Emilia e l'intestata Corte d'Appello a CP_4
conferma delle decisioni assunte dal suddetto Tribunale, hanno riscontrato come la crisi che ha determinato l'accesso alla procedura finale di L.C.A. fosse connotata da eventi diversi e, comunque, non presenti all'atto di apertura della prima procedura concordataria del 2013, quali, ad es., l'adozione di misure interdittive all'esercizio delle Contr attività connesse all'appalto , il sequestro di alcuni cantieri, il ritardo nell'erogazione di finanziamenti per diversi milioni di euro, la mancata cessione di alcuni cespiti nonostante ne fosse stata preventivata l'agevole dismissione, l'assenza di crediti commerciali che avrebbero dovuto assicurare, in concreto, la fattibilità del piano.
Inoltre, nel periodo intercorso tra le due procedure concordatarie è stata registrata una sensibile contrazione del patrimonio netto per quasi 300 milioni di euro, nonché una maggiore esposizione debitoria per circa 182 milioni di euro.
Diversamente, la consecuzione o unitarietà di procedure concorsuali è, invece, ravvisabile tra la seconda domanda di concordato preventivo del 27 maggio 2015 e quella di LCA aperta, come detto, nel successivo mese di ottobre dello stesso anno.
pagina 11 di 21 Ed invero, premesso che la (seconda) procedura concordataria è stata oggetto non di declaratoria di inammissibilità, bensì di rinuncia da parte della debitrice, va rilevata una sostanziale sovrapponibilità di presupposti e condizioni tra le ultime due procedure
(secondo concordato con riserva e LCA), e, in particolare, una oggettiva uniformità dello stato di crisi ad esse sotteso, dovendosi ritenere che quello caratterizzante la prima procedura comprendesse comunque una condizione di insolvenza dell'imprenditore, la quale, indipendentemente dalla sua reversibilità o meno, stante l'assenza di sostanziali variazioni sul piano economico finanziario ed il breve lasso di tempo intercorso, era praticamente identica a quella posta a base della sua formale dichiarazione nell'ambito della procedura di LCA.
Infatti, sul punto, va evidenziato come tra la (seconda) domanda di concordato preventivo con riserva (maggio 2015) e l'apertura della successiva LCA (ottobre 2015) sia intercorso un più che ragionevole e circoscritto intervallo di appena cinque mesi, senza che, medio tempore, fossero registrati e, comunque, dimostrati dall'accipiens significativi mutamenti o variazioni della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitrice ovvero concrete e rilevanti iniziative imprenditoriali attestanti un'effettiva ripresa dell'attività aziendale.
Quanto asserito dall'appellante in memoria conclusionale di replica sulla scorta di documentazione ex adverso allegata in sede di intervento volontario (concordato del 25 gennaio 2024), circa l'ammissione, in prededuzione, al passivo della LCA dei crediti delle banche che hanno erogato finanza a seguito del concordato depositato nel 2013 a dimostrazione, a suo dire, che tra tutte le procedure concorsuali interessanti TT dal 2013 al 2015 sussisterebbe consecuzione, non appare, di per sé, sufficiente per dimostrare l'unitarietà delle procedure concorsuali a far data dal febbraio 2013 e, quindi,
a suffragare la tesi difensiva dell'insussistenza del periodo sospetto nei termini in cui questo è stato individuato e retrodatato nell'impugnata sentenza.
Infatti, anche a voler prescindere dalla considerazione che il contenuto del predetto documento (all. E conclus. Appellata/intervenuti) e le relative circostanze di fatto ivi riportate, in quanto già resi pubblici in G.U. in data ben antecedente a quella della sua utilizzazione, in predetta memoria, da parte dell'appellante, avrebbero potuto essere in pagina 12 di 21 precedenza allegati e valorizzati in causa anche da quest'ultima, in ogni caso, si tratta di una mera identità soggettiva, peraltro non integrale, dei creditori istanti, la quale non può fondatamente elidere o svalutare le molteplici e ben più pregnanti circostanze di fatto sopra illustrate (segnatamente, l'inadempimento dell'accordo di ristrutturazione,
l'intervallo di tempo, il mutamento delle masse passive ecc.), le quali, come esposto, attestano, in modo preciso, grave e concordante, la disomogeneità delle condizioni sottese alla primigenia procedura concordataria, rinunciata e “sostituita” da quella pressochè contemporaneamente attivata e culminata nell'omologazione degli accordi di ristrutturazione ma, poi, come detto, abbandonata/estinta per sostanziale inadempimento, rispetto a quelle che, ben due anni dopo, hanno portato alla presentazione della seconda domanda di concordato con riserva, a sua volta, in brevissimo tempo, sfociata nella procedura di LCA senza soluzione di continuità.
Il motivo di cui sopra va, quindi, rigettato.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistenti le cause di esenzione da revocatoria fallimentare da essa eccepite a norma dell'art. 67 c. III lett. a), d) e) LF.
In particolare, l'appellante, con l'atto introduttivo del presente giudizio di secondo grado, ha dedotto la “erronea statuizione in merito all'esenzione da revocatoria dei pagamenti impugnati in quanto esecutivi degli adr omologati nel 2013 (art. 67, comma
3, lett. e), legge fall.) ovvero perché effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso (art. 67, comma 3, let. a)”.
Il motivo di gravame in esame è stato, in verità, argomentato anche a norma della lett. d) del citato art. 67 c. III LF, assumendo, sul punto, che i pagamenti sarebbero stati effettuati in presenza di piano attestato.
Tuttavia, occorre rilevare che, a fronte delle eccezioni come sopra sollevate con comparsa di risposta depositata dall'allora convenuta oltre il termine di giorni venti antecdenti l'udienza di comparizione, il primo Giudice, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esenzione da revocatoria costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, ha dichiarato la tardività e, quindi, pagina 13 di 21 l'inammissibilità delle suddette questioni, precisando che le circostanze oggetto delle esenzioni de quibus impongono la verifica di fatti che il giudicante non potrebbe indagare d'ufficio e che, invece, devono essere allegati e provati dalla parte che intenda giovarsene (v., ad es., Cass. n. 27939/2020; con riferimento all'art. 64 LF, v. Cass. n.
8979/2019), estendendo le suddette considerazioni anche all'esimente di cui alla lettera e) dell'art. 67 c. III LF.
In particolare, le motivate argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure risultano assolutamente condivisibili, attesa la natura impeditiva, e non costitutiva, della circostanza di fatto integrante gli estremi dell'eccepita esenzione, la quale, per ciò, costituisce non una mera difesa, bensì un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, che la parte ha l'onere, a pena di inammissibilità, di sollevare in comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma dell'art. 167 c.p.c.
La sopra rilevata tardività/inammissibilità delle eccezioni sollevate da in CP_2
comparsa di risposta in primo grado è stata, poi, ovviamente e a fortiori, estesa a quella di prescrizione decadenza triennale sollevata, ex art. 69 bis LF, soltanto in corso di causa con le difese conclusionali.
Ma, come puntualmente eccepito dall'odierna appellata, la statuizione di inammissibilità delle suddette eccezioni sotto il profilo della loro tardività non ha formato oggetto di specifico motivo di appello, essendosi l'appellante limitata, con l'atto introduttivo del presente giudizio, a riproporre, unicamente nel merito, le suddette questioni senza, tuttavia, censurare la rilevata tardività della loro proposizione.
Ne consegue che, (anche) in ordine alla dichiarata inammissibilità (per tardività) delle eccezioni in commento, si è, nel caso di specie, formato giudicato.
La superiore statuizione assorbe, ovviamente, il merito delle predette questioni poste dall'appellante.
Passando al merito dell'esperita azione revocatoria fallimentare, con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “l'erronea statuizione in merito al requisito della conoscenza in capo ad dello stato di insolvenza di TT”. Controparte_2
pagina 14 di 21 Anche il motivo di appello in esame è infondato, dovendosi ritenere che, nella fattispecie in commento, oltre ai presupposti oggettivi sopra accertati (unitarietà delle procedure, periodo sospetto, revocabilità dei pagamenti) e a quelli non contestati
(eventus damni), ricorrano, come correttamente affermato dal primo Giudice, anche i presupposti soggettivi, richiesti dal citato art. 67 c. II LF.
Ed invero, sotto il profilo oggettivo, è, come detto, sufficiente richiamare quanto già rilevato in punto di computo del periodo sospetto, di applicabilità al caso di specie del principio di unitarietà delle procedure concorsuali e di revocabilità dei pagamenti, mentre, in punto di c.d. eventus damni, deve assolutamente aderirsi all'orientamento giurispridenziale di legittimità che lo ritiene in re ipsa, essendo tale presupposto rappresentato dalla violazione della par condicio creditorum che il pagamento preferenziale necessariamente comporta (v. ad es., Cass. n. 17044/2016).
Venendo, quindi, al profilo soggettivo, da intendersi quale consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di insolvenza della solvens TT, la Corte Controparte_12
condivide pienamente l'affermazione con cui il primo Giudice ha ritenuto puntualmente soddisfatto il relativo onere probatorio incombente sull'originaria attrice e odierna appellata.
Come noto, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito deve essere effettiva e non meramente potenziale, pur potendo essere provata, da parte del curatore/commissario, anche tramite presunzioni purché gravi, precise e concordanti (v. ad es., Cass. ord. n. 3854/2019).
In termini più specifici, tale prova «presuppone la dimostrazione della concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, e non già quella della semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte e, pertanto, pur potendo essere fornita in via presuntiva, richiede l'offerta di elementi indiziari tali da indurre e ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non avere pagina 15 di 21 percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore» (Cass. n.
19709/2015).
Ed invero, appare utile evidenziare, in primo luogo, come l'accipiens avesse CP_2
prestato la propria attività in favore di TT sin dal periodo antecedente il deposito della prima domanda di concordato preventivo con riserva, procedimento che, come detto, è stato dichiarato estinto e sostituito da una fase che ha visto la conclusione e l'omologazione di un ampio accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis LF., che, per le ragioni in precedenza illustrate, è rimasto sostanzialmente inadempiuto e, per ciò, abbandonato/estinto, continuando ad operare per TT per tutto il periodo
2014/2015, sino alla presentazione da parte di quest'ultima della “seconda” domanda di concordato preventivo con riserva, cui, come detto, ha fatto sèguito la procedura finale di L.C.A.
In relazione alle prestazioni rese in esecuzione del rapporto contrattuale con TT, risulta in atti che, in forza del suddetto rapporto, l'odierna appellante ha maturato ingenti crediti per circa 285.000,00 euro, il cui pagamento è stato incontestatamente operato per il tramite di una datio in solutum soltanto alla fine di gennaio 2024, in attuazione di quanto pattuito nell'“accordo di dilazione di pagamento” concluso l'11-23 aprile 2013, che, a sua volta contemplava l'estinzione del debito attraverso la dismissione di alcuni immobili entro dicembre 2013, formalizzata però soltanto a fine gennaio del 2014.
I pagamenti oggetto dell'azione revocatoria esperita dalla LCA di TT concernono, invece, prestazioni espletate dall'appellante nella seconda metà del 2014, poco prima del deposito da parte della debitrice di una (seconda) domanda di concordato preventivo in bianco.
In un siffatto contesto imprenditoriale ed economico-finanziario, la creditrice appellante, quantomeno dal mese di novembre, ha operato ripetuti solleciti per ottenere pagamenti da tempo scaduti, il cui ritardo aumentava esponenzialmente e per i quali era stato, ab origine, previsto il pagamento “a vista”.
pagina 16 di 21 Non venivano eseguiti ulteriori pagamenti e, come detto, in data 27.05.2015, la debitrice depositava una domanda di concordato preventivo con riserva, cui seguiva l'inevitabile apertura della procedura di L.C.A., con dichiarazione dello stato di insolvenza.
Inoltre, va rilevato che l'appellante, nonostante avesse ottenuto, con modalità e tempistiche ben diverse da quelle pattuite, e soltanto a seguito di reiterati, crescenti e sempre più perentori solleciti, alcuni pagamenti per complessivi € 410.804,59, restava comunque creditrice per residui € 103.887,87.
Alle oggettive circostanze di fatto sopra illustrate devono, poi, aggiungersi le risultanze emerse dall'istruttoria, documentale e orale, espletata in primo grado, i cui esiti sono stati correttamente apprezzati e valorizzati dal primo Giudice.
In questa sede, basti richiamare il contenuto dello scambio di e-mail intercorso tra i dipendenti della cooperativa (docc. nn. 16, 30, 31 e 32 TT), da cui chiaramente emerge la crescente intolleranza di a fronte dei ritardati pagamenti CP_2
dell'appellata, tanto che, con mail del 23/01/2015, faceva presente ai Testimone_1
propri referenti in TT la posizione «estremamente critica» di Controparte_2
proprio in relazione ai pagamenti a quest'ultima spettanti, circostanza, quest'ultima, poi ribadita in sede di deposizione testimoniale (ud. 7/10/2020), nel corso della quale il teste ha riferito di avere partecipato, quale responsabile di cantiere ed addetto alla parte programmatica ed economica della gestione, a vari incontri con le aziende operative nei cantieri di Genova, tra cui anche che chiedevano i pagamenti arretrati, Controparte_2
lamentandosi dei ritardi di TT, a fronte dei quali era stato anche disposto il fermo-cantieri.
Come esposto con precisione in sentenza, sulla scorta della documentazione prodotta dall'allora attrice, le fatture emesse da a far tempo dall'agosto 2014 CP_2
venivano saldate solo in ritardo rispetto alle pattuite scadenze che la debitrice non era più, palesemente, in grado di onorare : (a fine novembre quelle di fine agosto;
a fine dicembre, fine gennaio 2015 e febbraio 2015, quelle emesse a fine settembre 2014; a pagina 17 di 21 febbraio e marzo 2015 quelle di ottobre e novembre 2014; ad aprile e maggio 2015 quelle di dicembre 2014).
Eloquente appare in tal senso l'ulteriore scambio di mail del 31/03/2015 tra la CP_13
e l'ufficio legale della Cooperativa, confermato in udienza dalla teste Testimone_2
(ud. 7/10/2020), nel quale legale rappresentante della società creditrice, si Persona_1
dichiarò non disponibile ad accettare il piano di rientro proposto da TT, da sostituirsi con altro da lui proposto, prospettando, in ogni caso, il recupero coattivo dei crediti in caso di mancata accettazione della controproposta entro il 02/04/2015.
A quest'ultimo riguardo, va precisato come sia sostanzialmente irrilevante, ai fini che qui interessano, la circostanza che le suddette fatture, ad eccezione di una, non fossero quelle oggetto della domanda revocatoria.
Come noto, sotto il profilo soggettivo della scientia decoctionis, rileva il fatto che i documentati ritardi nei pagamenti non fossero evidentemente più accettati dalla convenuta la quale, quindi, era ben consapevole dello stato generale di insolvenza della
. Parte_2
In particolare, la proposizione da parte del debitore di un piano di rientro costituisce circostanza sintomatica dello stato di decozione in cui lo stesso versa, a maggior ragione se essa vada ad innestarsi in un contestato operativo ed economico-finanziario qual'era quello sopra rappresentato, la cui portata e gravità non poteva essere, quindi, ragionevolmente ignorato dalla creditrice , la cui piena consapevolezza è CP_2
agevolmente desumibile dall'aver essa stessa rifiutato il piano di rientro della propria debitrice e proposto, a sua volta, un piano diverso e più rigoroso, rimasto anch'esso in parte inadempiuto.
Oltre tutto, il bilancio depositato da TT e relativo all'esercizio chiuso al
31.12.2013, attestava esplicitamente non soltanto la mancata attuazione dell'accordo di ristrutturazione, ma soprattutto perdite dell'anno per quasi 85 milioni di euro, che un imprenditore accorto, prudente e diligente non avrebbe potuto e dovuto sottovalutare, trattandosi di criticità operative, economico-patrimoniali-finanziarie agilmente percepibili attraverso la consultazione dei bilanci depositati (perdita di 89 milioni del pagina 18 di 21 2012; di oltre 84 milioni nel 2013 con peggioramento di oltre 76 milioni rispetto alle previsioni del Piano 2013).
Per tabulas, gli ulteriori dati di bilancio comprovano un gravissimo squilibrio finanziario con un indice di autonomia finanziaria (rapporto tra il patrimonio netto e il totale del passivo) pari a 0,07, un indice di indipendenza finanziaria (rapporto tra il risultato della gestione finanziaria e i ricavi delle vendite e delle prestazioni), pari a 0,06, sintomatici del fatto che la TT era praticamente priva di mezzi propri e si finanziava pressoché integralmente all'esterno.
Il suo patrimonio netto registrava progressivamente rilevanti riduzioni e il patrimonio immobiliare diretto e indiretto continue svalutazioni, mentre il reddito operativo, cioè quanto TT ricavava dalla gestione caratteristica, dato dalla differenza tra il valore della produzione (pari ad € 280.704.974,00) e i relativi costi (pari ad € 305.293.477,00), era divenuto negativo per € 24.588.503,00.
Gli elementi di fatto sopra illustrati, per la loro gravità, concordanza e precisione, rivestono indubbiamente concreta valenza probatoria e, in forza di essi può fondatamente affermarsi che un'impresa come , sia pur di dimensioni non CP_2
enormi, ma comunque molto attiva e significativamente operativa nel settore di riferimento, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza che devono contraddistinguere chi esercita una impresa, aveva ben percepito la situazione di dissesto in cui versava TT alla data dei pagamenti per i quali è causa.
Come detto, i pagamenti oggetto della domanda di revoca si collocano peraltro tra novembre 2014 ed aprile 2015, a brevissima distanza dal deposito della seconda domanda di concordato preventivo in bianco (27.05.2015), alla quale è seguita la CP_4
senza soluzione di continuità, con conseguente retrodatazione del c.d. periodo sospetto alla data (27/5/20215) di presentazione della relativa domanda.
Pertanto, accertato positivamente anche il presupposto soggettivo dell'esperita azione revocatoria fallimentare, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in pagina 19 di 21 esame deve essere rigettato, e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere confermata nella parte in cui, a norma dell'art. 67 c. II LF, ha revocato i pagamenti meglio descritti in premessa ed eseguiti a favore di (in bonis) tra il CP_2
novembre 2014 e il maggio 2015.
Tuttavia, come anticipato, nei confronti della società già condannata in Controparte_2
primo grado al pagamento in favore di per la suddetta causale, della CP_4
complessiva somma di € 410.804,59, è stata, nel corso del presente giudizio di appello, dichiarata l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale.
Ne consegue che, al fine di scongiurare qualsivoglia violazione dei generali principi generali della par condicio creditorum e di concorsualità dei pagamenti ammessi al passivo, nella fattispecie in esame, in parziale riforma della impugnata sentenza, debba,
d'ufficio, dichiararsi che la Liquidazione Giudiziale di è tenuta al Controparte_2
pagamento, in favore di a titolo di restituzione dei pagamenti revocati, CP_4
della somma da ultimo indicata nei limiti, nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 51 e segg. LF.
Inoltre, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dell'appellante e favore dell'appellata, disponendo tra l'appellante e le società intervenute la reciproca compensazione delle spese del presente grado in ragione del motivo di inammissibilità e della fase in cui detto intervento è stato eseguito.
Infine, in ragione del rigetto del gravame, ricorrono nel caso di specie anche i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002 e succ. mod e integ., al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 20 di 21 DICHIARA
l'inammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., effettuato da e da CP_5 [...]
Controparte_14
RIGETTA
l'appello proposto da ora Liquidazione Giudiziale di Controparte_2 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 329, resa in data 18/03/2021 dal Tribunale di
Reggio Emilia, nella parte in cui, in accoglimento di domanda revocatoria fallimentare proposta, ex art. 67 c. II LF, da ha “revocato” i pagamenti oggetto di CP_4
causa effettuati da quest'ultima a favore di Controparte_2
DICHIARA ex officio, che la Liquidazione Giudiziale della società medio tempore Controparte_2
sopravvenuta, è tenuta al pagamento, in favore di a titolo di restituzione CP_4
delle somme oggetto dei revocati pagamenti, dell'importo di € 410.804,59, oltre interessi dal 29/10/2018.
CONDANNA
l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 16.485,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, disponendo tra l'appellante e le terze volontariamente intervenute l'integrale compensazione delle spese processuali.
DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 e succ. mod e integ., al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 30 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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