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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 244 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Verona, 23 95128 C.F._1
Catania Italia presso lo studio dell'Avv. SALVA' SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CP_1 P.IVA_1
CAPRA IS. 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. DOA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO con ricorso ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 59520180004552824, CP_1 con il quale gli è stato intimato il pagamento di complessivi € 11.500,52 per asserito omesso versamento di contributi IVS dovuti alla gestione agricola coltivatori diretti (CD) per l'anno 2017.
Il ricorrente ha dedotto: di avere svolto, sin dal 1987, in via assolutamente prevalente attività di commerciante, con regolare iscrizione e contribuzione alla relativa gestione commercianti;
di avere cessato qualsiasi attività lavorativa dal maggio 2012, risultando pensionato e privo di attività autonomamente esercitata;
di essersi sempre avvalso, per i lavori agricoli sui propri terreni, di manodopera di terzi, non avendo mai svolto personalmente attività agricola in misura prevalente;
che, sulla medesima questione dell'obbligo di iscrizione alla gestione coltivatori diretti e della debenza dei relativi contributi, tra le medesime parti, il Tribunale di
Messina – Sezione Lavoro – ha già pronunciato, con le sentenze n. 1951/2015
(r.g. 6258/2014) e n. 1275/2016 (r.g. 6648/2015), annullando avvisi di addebito relativi agli anni 2011-2013 e 2014 e accertando l'insussistenza dei presupposti per l'imposizione contributiva CD, con conseguente formazione di giudicato esterno su punto fondamentale comune anche alla presente controversia.
L' si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione CP_1 passiva di ritenuta non più titolare dei crediti contributivi oggetto Controparte_2 di causa, e l'inammissibilità del ricorso per asserita tardività dell'opposizione, sostenendo che l'atto sia stato depositato oltre il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999. Nel merito ha richiamato il verbale ispettivo del 27.07.2011, in forza del quale sarebbero stati disconosciuti rapporti di lavoro agricolo OTD in capo all'omonima azienda Parte_1 per il periodo 01.01.2006 – 31.03.2011 e sarebbe stata conseguentemente disposta l'iscrizione del ricorrente alla gestione autonomi agricoli CD quale titolare del nucleo familiare.
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c., l'opponente ha contestato puntualmente l'eccezione di decadenza, evidenziando come, dalla consultazione del fascicolo informatico, risulti che il ricorso sia stato depositato il 28.01.2019 alle ore 18:11, mentre il 29.01.2019 costituisce mera registrazione di cancelleria, irrilevante ai fini del rispetto del termine. Ha inoltre ribadito l'irrilevanza del verbale ispettivo prodotto dall' , in quanto riferito a periodi diversi (anni 2006-2011) e, CP_1 soprattutto, idoneo semmai ad avvalorare la tesi dell'inesistenza dell'azienda agricola del sig. circostanza incompatibile con l'obbligo di iscrizione Pt_1 alla gestione CD.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di sollevata Controparte_2 dall' , è fondata. CP_1 L'oggetto del presente giudizio è l'opposizione, ex art. 24, commi 5 e 6, d.lgs. n.
46/1999, all'avviso di addebito emesso ai sensi dell'art. 30 d.l. n. 78/2010, CP_1 conv. in l. n. 122/2010, che attribuisce all'avviso medesimo natura di titolo esecutivo immediatamente azionabile dall' In tale Controparte_3 schema, la giurisprudenza di merito e la dottrina risultano concordi nel ritenere che, quando l'opposizione investe il merito della pretesa contributiva, il solo legittimato passivo sia l , ente titolare del credito, mentre il concessionario CP_1
(ed a fortiori soggetti, come titolari di pregresse attività di Controparte_2 recupero sino a determinate annualità) non assume alcuna specifica legittimazione nella controversia di accertamento dell'“an” e del “quantum” del credito stesso.
(studiocarcaterra.it)
Pertanto, nei confronti di va dichiarato il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, con conseguente estromissione dal giudizio. Le spese nel relativo rapporto processuale possono essere equitativamente compensate, avuto riguardo al fatto che il ricorso risale al 2019, in un contesto ancora non pienamente consolidato quanto alla individuazione del solo quale legittimato passivo CP_1 nelle opposizioni di merito all'avviso di addebito.
L' ha eccepito la tardività dell'opposizione, assumendo che l'avviso di CP_1 addebito non sia stato impugnato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla sua notifica, previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, con conseguente inoppugnabilità del credito nell'“an” e nel “quantum”.
L'eccezione è infondata.
È pacifico in atti – e, in ogni caso, non controverso – che il quarantesimo giorno utile per la proposizione del ricorso coincidesse con la data del 28.01.2019. Le note di parte opponente documentano, mediante schermata del fascicolo informatico, che il ricorso è stato depositato telematicamente in data 28.01.2019 alle ore 18:11, mentre la data del 29.01.2019 si riferisce esclusivamente alla successiva attività di registrazione operata dalla Cancelleria.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di processo civile telematico, il deposito dell'atto si considera perfezionato, per il mittente, al momento del rilascio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del dominio giustizia, e non già alla successiva iscrizione a ruolo ad opera della Cancelleria. Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, rileva unicamente la data
– e l'ora – del deposito telematico risultante dal fascicolo informatico.
Peraltro, la natura perentoria del termine di quaranta giorni per l'opposizione all'avviso di addebito è stata più volte ribadita sia dalla giurisprudenza di merito che dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l'impugnazione proposta oltre tale termine è tardiva e che il credito previdenziale diviene, per l'effetto, definitivamente inoppugnabile nel merito. (fondazioneforensefirenze.it)
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso risulta depositato entro il quarantesimo giorno, sicché la decadenza non è maturata e l'opposizione deve ritenersi ammissibile.
L'eccezione preliminare sollevata dall' va, pertanto, rigettata. CP_1
Il ricorrente ha invocato l'esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le medesime parti, in relazione al medesimo rapporto previdenziale, in forza delle sentenze del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 1951/2015 (r.g.
6258/2014) e n. 1275/2016 (r.g. 6648/2015), prodotte in atti, con le quali sono stati annullati precedenti avvisi di addebito relativi agli anni contributivi 2011-
2013 e 2014, emessi sempre dall' nei confronti del sig. per CP_1 Pt_1 contributi alla gestione coltivatori diretti.
Da tali pronunce, come dedotto e documentato dall'opponente, risulta accertata – con efficacia di giudicato – l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione del sig. alla gestione CD, alla luce: Pt_1 della prevalenza della sua attività di commerciante, rispetto a quella agricola, sino alla cessazione dell'attività commerciale nel 2012; dell'utilizzo di manodopera terza per l'esecuzione dei lavori agricoli;
dell'assenza, in capo all'interessato, di una diretta e abituale coltivazione dei terreni con apporto lavorativo proprio e del nucleo familiare prevalente rispetto agli altri fattori produttivi.
È principio consolidato che, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico (nella specie, il rapporto previdenziale tra assicurato e ), l'accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato su CP_1 un punto fondamentale comune – in fatto o in diritto – forma un giudicato esterno che preclude il suo riesame nel successivo processo, anche se relativo a periodi o annualità diversi, purché si tratti di elementi destinati ad esplicare effetti tendenzialmente permanenti nel tempo, quali l'inquadramento assicurativo, la qualifica soggettiva o la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione a una determinata gestione previdenziale.
In materia di contributi previdenziali, la giurisprudenza ha espressamente riconosciuto che il giudicato formatosi sul diritto a pretendere contributi per determinati periodi può estendere i propri effetti ai periodi cronologicamente successivi, in relazione ai quali, salvo prova contraria, può presumersi la persistenza delle medesime condizioni fattuali e giuridiche.
Nel caso in esame, la questione centrale – comune alle pronunce del Tribunale di
Messina e al presente giudizio – attiene proprio alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del sig. alla gestione coltivatori diretti e, Pt_1 conseguentemente, all'obbligo di versare i relativi contributi. L non ha CP_1 allegato, né tantomeno provato, l'esistenza di mutamenti sopravvenuti nella situazione di fatto (diversa organizzazione aziendale, sopravvenuto esercizio personale e diretto dell'attività agricola in via prevalente, modifiche rilevanti della struttura produttiva) idonei a superare l'accertamento già compiuto con efficacia di giudicato.
Anzi, dagli atti prodotti dall'opponente emerge che, dal maggio 2012, egli ha cessato qualsiasi attività lavorativa, risultando pensionato, sicché, per l'anno
2017, è ontologicamente difficile configurare un obbligo di contribuzione quale coltivatore diretto.
Alla luce di tali considerazioni, il giudicato esterno formatosi con le citate sentenze del Tribunale di Messina preclude all' di reiterare, nei confronti del CP_1 ricorrente, una pretesa contributiva fondata sul medesimo presupposto – la sua iscrizione alla gestione coltivatori diretti – salvo allegazione e prova di fatti sopravvenuti, che nel caso di specie difettano del tutto.
Già solo per effetto del giudicato esterno, la pretesa creditoria azionata con l'avviso di addebito oggetto di causa deve, pertanto, ritenersi illegittima.
Anche a prescindere dal giudicato, l'opposizione risulta fondata per difetto di prova dei presupposti dell'obbligazione contributiva. L' ha fondato la propria difesa, in via principale, sul richiamo al verbale CP_1 ispettivo del 27.07.2011, con il quale sarebbero stati disconosciuti, in capo all'omonima azienda i rapporti di lavoro agricolo per il Parte_1 periodo 01.01.2006 – 31.03.2011, ritenendo la stessa azienda fittizia e procedendo, per l'effetto, all'annullamento del carico contributivo OTD e all'iscrizione del ricorrente alla gestione autonomi agricoli CD quale titolare del nucleo familiare.
Tale verbale, tuttavia: non riguarda l'anno 2017, oggetto dell'avviso di addebito impugnato;
riguarda un periodo (2006–2011) già in parte considerato nelle citate sentenze del
Tribunale di Messina;
soprattutto, attesta l'inesistenza dell'azienda agricola come effettivo Pt_1 centro di attività, circostanza che mal si concilia con la pretesa di qualificare il ricorrente, per gli anni successivi, come coltivatore diretto tenuto alla relativa contribuzione.
Le note di parte opponente hanno correttamente evidenziato come il verbale ispettivo, lungi dal suffragare l'obbligo contributivo CD, ne metta piuttosto in discussione il presupposto, avendo accertato, per gli anni di riferimento,
l'inesistenza stessa dell'azienda agricola e la natura fittizia dei rapporti di lavoro.
In materia di contributi previdenziali, è principio generale che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito contributivo incomba sull'ente previdenziale, mentre al contribuente spetta allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione.
Nel caso di specie, il sig. ha documentato: Pt_1 la propria qualità di titolare di impresa commerciale dal 1987, con versamento dei contributi alla gestione commercianti;
la cessazione di ogni attività lavorativa a decorrere dal maggio 2012, con chiusura della partita IVA;
l'esistenza di un pregresso giudicato che ha già escluso, tra le stesse parti, la ricorrenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione CD e l'obbligo contributivo per annualità antecedenti, ma connotate dalla medesima situazione di fatto. L' , di contro, non ha fornito alcuna prova specifica in ordine allo CP_1 svolgimento, da parte del ricorrente, nell'anno 2017, di un'attività agricola diretta, abituale e prevalente, tale da legittimare l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti ai sensi della normativa di settore (L. n. 9/1963; L. n. 1047/1971; art. 1, comma
208, L. n. 662/1996).
Ne deriva che, anche sotto il profilo strettamente probatorio, la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito oggetto di causa deve ritenersi priva di fondamento.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno ex art. 96, CP_1 comma 3, c.p.c., assumendo la sussistenza di colpa grave, per avere l'ente perseverato in una pretesa ritenuta già infondata da precedenti decisioni.
La domanda non può essere accolta.
La condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone un quid pluris rispetto alla mera soccombenza, richiedendo la prova di una mala fede o colpa grave qualificata della parte resistente, configurabile solo allorché essa sostenga consapevolmente una pretesa chiaramente insussistente o agisca in evidente spregio di un quadro normativo e giurisprudenziale ormai univoco.
Nel caso concreto, pur risultando infondata la pretesa contributiva, non emergono elementi idonei a fondare un giudizio di colpa grave in capo all' , il quale ha CP_1 comunque agito sulla base di un verbale ispettivo pregresso e in un contesto in cui la stessa portata espansiva del giudicato esterno in materia contributiva ha richiesto, nel tempo, un progressivo affinamento interpretativo.
La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. va, dunque, rigettata.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese vanno poste a carico dell' , soccombente, e possono essere liquidate – avuto riguardo al valore CP_1 della causa e ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, come richiesto.
Tra il ricorrente e estromessa per difetto di legittimazione passiva, Controparte_2 ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da avverso l'Avviso di addebito n. Parte_1 CP_1
59520180004552824, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di ed estromette Controparte_2 la stessa dal giudizio, compensando integralmente le spese nel relativo rapporto processuale;
2. rigetta l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione sollevata dall' ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999; CP_1
3. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
o dichiara insussistente il diritto dell' a riscuotere, nei confronti CP_1 di , le somme richieste con l'Avviso di addebito Parte_1
n. 59520180004552824, relativo all'anno 2017;
o annulla il predetto Avviso di addebito;
o ordina all' di procedere allo sgravio delle somme iscritte e CP_1 alla cancellazione di ogni correlata iscrizione ai ruoli esattoriali e/o nelle banche dati interne ed esterne dell'ente, ove già effettuate;
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
5. condanna l' a rifondere a le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre €
200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Salvà, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo