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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
3855 / 2017
Il giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 19.3.2025 decide dando lettura del provvedimento che segue.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 3855 del R.G.A.C. dell'anno 2017, vertente t r a in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Natale Pregevole, giusta procura in atti
ATTRICE
e
(C.F.: ) nata il [...] a [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Mario Santocchio, giusta procura in atti,
e
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F.: ), nata il [...] a [...], rappresentati e
[...] C.F._3 difesi dall'Avv. Francesco Picaro, giusta procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi, memorie e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 2901 c.c., parte attrice conveniva in giudizio , Controparte_1 CP_2
e esercitando azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'atto di
[...] Controparte_3 compravendita con cui i sig.ri e vendevano a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
l'immobile censito al foglio 16 part. 91 sub 7 cat. A\3 del catasto urbano di Scafati.
Si costituivano i coniugi ed chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_2 Controparte_3 la prescrizione del credito vantato da parte attrice;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione di controparte e il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì impugnando anch'essa la domanda e chiedendo rigettare la domanda Controparte_1 avanzata da parte attrice perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto.
Con note di trattazione scritta depositate in data 03.06.2022, il procuratore dei coniugi Parte_2
dichiarava di “…aver appreso che il sig. era stato dichiarato fallito con sentenza n.
[...] Controparte_2
23/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore”.
Il Giudice con provvedimento assunto all'udienza del 9.6.2022 dichiarava interrotto il giudizio.
In data 4 luglio 2024 parte attrice riassumeva il giudizio nei confronti del fallito e non nei CP_2 confronti della curatela De . CP_2
Con note di trattazione del 15.11.2024 i convenuti eccepivano l'estinzione del presente giudizio attesa la irrituale o comunque tardiva riassunzione.
All'esito, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all' udienza del 19.03.2025 ex art
281 sexies cpc.
***
Preliminare a questo punto è la decisione in merito all'eccezione di estinzione del giudizio.
Ebbene, con ordinanza depositata il 18.07.2023 il Giudice, facendo seguito a provvedimento di interruzione e conseguente istanza di parte, ordinava la riassunzione del giudizio nei confronti della controparte e fissava l'udienza del 18.01.2024.
Alla sopra menzionata ordinanza non è stata data, tuttavia, esecuzione, giacché parte attrice non ha dato prova di aver notificato il ricorso in riassunzione alla Curatela del Fallimento tanto è vero che quest'ultimo ha promosso un'autonoma azione revocatoria nei confronti dello stesso atto di compravendita oggetto del presente giudizio, pendente innanzi a questo Tribunale.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione «In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo
è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.» (cfr. Cass. Sentenza n.12154 del 7.5.2021).
Ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo le Sezioni Unite hanno affermato che “la presa di conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo automatico costituisce dunque il fatto cui ancorare il dies
a quo del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo.
Ciò premesso va ancora osservato che ai sensi dell'art. 307 c.p.c. “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Fatte tali doverose premesse quanto al quadro norrmativo e giurisprudenziale rilevante nel caso di specie, va rilevato che il presente procedimento va dichiarato estinto per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo per tardività della riassunzione posto che la parte attrice deve ritenersi ragionevolmente a conoscenza dell'evento interuttivo sin dall'instaurazione del giudizio, posto che dalla visura prodotta in atti dalla medesima si evince chiaramente l'intervenuto fallimento del . CP_2
In secondo luogo, anche a non voler considerare questo prelimianre aspetto, sulla base degli atti depositati non vi è prova della avvenuta riassunzione disposta con il provvedimento del 18.07.2023 nei confronti della Curatela, nel rispetto dei termini ivi accordati;
si determina così un'inerzia ingiustificata sanzionata dal ricordato art. 307 c.p.c.
Per tale motivo il processo deve dichiararsi estinto.
Attesa la natura della decisione si ritengono sussitenti i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente dispone:
1) Dichiara l'estinzione del procedimento;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio
Così deciso in Nocera Inferiore, 19.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo