Ordinanza cautelare 8 aprile 2025
Sentenza 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2025, proposto da TO Di CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Lazzari, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giosuè Carducci, 30;
contro
Comune di Fossacesia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
DI SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampaolo Di Marco, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina n.7 del 21 gennaio 2025 in parte qua, di acquisizione al patrimonio comunale delle aree di sedime su cui insistono posti auto scoperti, per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n.13 del 22 novembre 2019, con irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fossacesia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di DI SR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2026 il dott. IL ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Fossacesia con nota n.21197 del 29 novembre 2024 comunicava tra gli altri al Sig. TO Di CI l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n.13 del 22 novembre 2019, relativa al ripristino dello stato del terreno in proprietà, in catasto al foglio 7, particella 4177, sub 8, in via Lungomare, ante trasformazione in posto auto scoperto, e con successiva determina n.7 del 21 gennaio 2025 disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di €20.000,00, trattandosi di zona soggetta a vincolo, ex art.31, commi 3, 4 bis del D.P.R. n.380 del 2001.
L’interessato impugnava i suddetti atti, censurandoli per violazione degli artt.27, comma 2, 31, commi 2, 3, 4, 4 bis del D.P.R. n.380 del 2001, dell’art.21 nonies della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost., dei principi di proporzionalità e dell’affidamento nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’errore sui presupposti, della contraddittorietà, dell’ingiustizia, della carenza di motivazione, dell’illogicità, irrazionalità e perplessità.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che non risultava notificata la nota del 29 novembre 2024; che nell’ordinanza di demolizione n.13 del 2019 non era dato avviso delle conseguenze di una eventuale inottemperanza; che la somma richiesta a titolo di sanzione era immotivata in base ai parametri di legge; che non sussisteva il necessario presupposto della colpevolezza, perché lo stesso Comune riteneva che per eseguire l’ordinanza era sufficiente non utilizzare più l’area in questione con destinazione a parcheggio, veniva all’uopo prodotta apposita variazione catastale, l’Agenzia delle Entrate non condivideva, reputando dovessero essere rimosse le opere edilizie per il parcheggio, il Comune era di contrario avviso rispetto all’Agenzia ed anzi con determina n.123 del 21 settembre 2023 sospendeva l’efficacia dell’ordinanza di demolizione; che l’annullamento in autotutela della determina n.123 del 2023 mediante l’atto acquisitivo del 21 gennaio 2025 era avvenuto tardivamente e con motivazione carente.
Il Comune di Fossacesia e DI SR, interessata come noto al Comparto 5, ove ricade l’area in questione, per la sua attuazione (cfr. già TAR Abruzzo-Pescara, n.109 del 2023), si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposite memorie l’infondatezza nel merito.
Con altre memorie il ricorrente e DI SR ribadivano i rispettivi assunti.
Con ordinanza n.84 del 2025 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente, sospendeva quindi l’efficacia degli atti impugnati, “al fine di concedere al medesimo il termine dei 90 giorni per l’esecuzione dell’ordinanza n.13 del 22 novembre 2019”.
Con ulteriori memorie e documenti prodotti da tutte le parti veniva riferito che le opere abusive erano state rimosse a cura del ricorrente e che si era proceduto alle conseguenti variazioni catastali.
La Società controinteressata segnalava nondimeno che l’area de qua continuava ad essere utilizzata a parcheggio.
Seguivano le repliche del ricorrente.
Nell’udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso appare fondato e dunque da accogliere, per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, si procede all’acquisizione del relativo bene e all’irrogazione della conseguente sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.31, commi 3, 4 bis del D.P.R. n.380 del 2001, solo laddove siano riscontrabili elementi di colpevolezza in capo al soggetto inottemperante (cfr. per tutti Cons. Stato, A.P., n.16 del 2023).
Tanto premesso e specificato, occorre rilevare che nel caso di specie lo stesso Comune riteneva che per eseguire l’ordinanza bastava non utilizzare più l’area in questione con destinazione a parcheggio, non rinvenendo in loco particolari opere da rimuovere; che dal privato veniva all’uopo prodotta apposita variazione catastale; che tuttavia l’Agenzia delle Entrate non condivideva detta prospettazione, reputando al contrario che dovessero essere rimosse le opere funzionali al parcheggio; che il Comune esprimeva contrario avviso rispetto all’assunto dell’Agenzia delle Entrate, emettendo per giunta la determina n.123 del 21 settembre 2023 di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione.
A tutto ciò va aggiunto che, concluse le vicende contenziose che comportavano la reviviscenza della predetta ordinanza di demolizione, con la menzionata ordinanza cautelare n.84 del 2025 il Tribunale assegnava ulteriori 90 giorni al privato per eseguire la misura demolitoria in esame, che il Sig. Di CI presentava apposita c.i.l.a. per eseguire la rimozione nonché quindi comunicazione di fine lavori, che il Comune infine, con nota del 18 giugno 2025 dava atto dell’eseguito intervento.
Ne consegue che non sono rinvenibili elementi di colpevolezza in capo alla parte ricorrente circa la mancata ottemperanza nei termini di legge all’ordinanza di demolizione n.13 del 2019 - poi peraltro, come dianzi esposto, avvenuta -, principalmente proprio per tutto quanto manifestato dall’Amministrazione nel corso della vicenda, anche nell’ottica dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo o correttezza che devono improntare i rapporti tra soggetto pubblico e soggetto privato, ex art.1 della Legge n.241 del 1990 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III ter, n.13650 del 2024).
Ne discende che gli atti impugnati vanno annullati, con riferimento alla posizione del ricorrente.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.100/2025 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA SS, Presidente
IL ZZ, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL ZZ | PA SS |
IL SEGRETARIO