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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2085/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2085 dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Capri presso CP_1 P.IVA_1 il cui studio, sito in Terni, Via dei Priori, n. 14, sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- opponenti
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Buzzelli presso il cui studio, sito in Roma, via Fulcieri Paolucci de' Calboli n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa;
- opposta
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Capri Controparte_3 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via dei Priori n. 14
- terza chiamata
OGGETTO: opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare (art. 619 c.p.c.)
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 23.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 28/09/2021, la società Parte_1 CP_1 da questi amministrata, evocavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' er ivi Controparte_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la proprietà dei beni mobili di arredamento, divani in pelle, 3 lampadari, una minipiscina mod. Milan nuvola, nonché un pianoforte usato marca Zimmermann di colore nero di cui al verbale di pignoramento del 26.7.2018 e di cui alla procedura n. 722/2018 RGEM del Tribunale di Terni in capo alla soc. - accertare e CP_1 dichiarare la proprietà del televisore marca Sony LCD55 3D full led di cui al verbale di pignoramento del 26.7.2018 e di cui alla procedura n. 722/2018 RGEM del Tribunale di Terni in capo al sig. Pt_1
[...]
[...]
- per l'effetto, dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del pignoramento intervenuto a
[...] carico di nella procedura suindicata quantomeno in parte qua relativamente al bene Controparte_3
o ai beni oggetto della presente citazione, ordinando la liberazione dei medesimi con cancellazione del pignoramento così come effettuato o comunque adottando ogni provvedimento consequenziale ritenuto opportuno. Con vittoria di spese anche ex art. 96 cpc e compensi da liquidare direttamente allo scrivente difensore ex art. 93 cpc in quanto antistatario. Salvis iuribus”.
1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni deducevano che: - con atto di pignoramento mobiliare introduttivo della procedura esecutiva n. 722/2018 RGE del Tribunale di Terni a carico di CP_3
erano stati sottoposti a pignoramento diversi beni mobili di arredamento, divani in pelle, 3
[...] lampadari, una minipiscina, nonché un pianoforte usato marca Zimmermann di colore nero, oltre a un televisore marca Sony LCD55 3D f;
- che, tuttavia, detti beni erano stati da loro acquistati in data anteriore al pignoramento e, segnatamente, a) la minipiscina (identificabile con numero di matricola
1551003285) era stata acquistata dalla società dalla Forme Magiche srls come da fattura CP_1
n. 154; b) i beni di arredamento e il pianoforte, erano stati, invece, acquistati dalla società opponente in forza di scrittura privata datata 12.05.2016, da , la quale, a sua volta li aveva acquistati Persona_1 dalla procedura fallimentare n. 22/08 del Tribunale di Terni nel febbraio 2013; c) il televisore, invece, era stato acquistato da presso un punto vendita Mediaworld come da fattura n. 108646 Parte_1 del 6.12.2014; - la aveva, inoltre, la propria sede legale nel domicilio ed indirizzo CP_1 dove era stato effettuato il pignoramento, sicché, nemmeno sotto questo profilo, potevano esservi dubbi sull'appartenenza dei beni;
- peraltro, doveva escludersi l'applicabilità, al caso di specie, del divieto ex art. 621 c.p.c. stante la natura (professione) della che, come da visura, svolgeva proprio CP_1 il commercio di piscine ed arredi per esterni (per la minipiscina) ed aveva la sede legale ove erano stati pignorati i mobili di arredo;
- parimenti, risiedeva nel luogo ove era stato effettuato il Parte_1 pignoramento del televisore, del tutto estraneo alla procedura in corso ed alle obbligazioni contratte da
; - pertanto, in accoglimento della loro opposizione ex art. 619 c.p.c., il Controparte_3 pignoramento doveva essere dichiarato nullo o comunque inefficace stante la loro proprietà dei beni de quibus.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.12.2021 - in vista della prima udienza del 18.01.2022 - si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni “a) in via principale e nel merito, rigettare, per i motivi esposti al punto I della comparsa di costituzione e risposta, la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto revocare la sospensione dell'esecuzione disposta con ordinanza del 23.10.2019
e confermare la piena legittimità ed efficacia del pignoramento mobiliare effettuato a carico di CP_3
; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste avanzate
[...] al punto a) del presente atto, revocare la sospensione dell'esecuzione disposta con ordinanza del
23.10.2019 limitatamente a quei beni per i quali non verrà dimostrato il diritto di proprietà sugli stessi da parte degli attori in riassunzione. Con il favore delle spese di lite”.
1.3. A tal fine esponeva che: - a seguito della notifica dell'atto di precetto per l'importo di € 78.557,84, effettuata in data 11.05.2018, nei confronti di , in data 26.07.2018, l'Ufficiale Controparte_3
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Giudiziario presso il Tribunale di Terni aveva eseguito un pignoramento mobiliare presso la residenza della debitrice, sita in Terni, Via Alfredo Casella n. 3, per un valore complessivo stimato in € 3.600,00, poi sospeso dal G.E. a seguito delle opposizioni di terzo promosse;
- l'opposizione di terzo articolata dagli opponenti nel presente giudizio era infondata, in quanto a) l'art. 621 c.p.c. ben poteva trovare integrale applicazione al caso di specie, dato che la era una società che dalla stessa CP_1 visura camerale, risultava inattiva;
b) la scrittura privata di compravendita asseritamente stipulata, in data 12.05.2016, dalla con , era stata redatta a mano su semplice CP_1 Persona_1 foglio bianco, non era autenticata ed era, quindi, priva di data certa anteriore al pignoramento;
c) in ogni caso, il verbale di inventario redatto nell'ambito della procedura fallimentare dalla quale la Per_1 avrebbe acquistato tali beni, oltre a essere del tutto generico (con conseguente impossibilità di verificarne, a monte, la coincidenza), afferiva ad una società di proprietà degli stessi Parte_1
e (la “CRB Servizi Promotion di AF SA e C. s.n.c.”); d) anche la Controparte_3 fattura relativa all'acquisto della mini-piscina, oltre a essere priva di sottoscrizione e di data certa anteriore al pignoramento, recava l'indicazione di un bene diverso da quello oggetto di pignoramento
(avente marca “Teuco” e dotata di idromassaggio); e) l'opposizione era meramente strumentale, dato che la sig.ra era condebitrice in solido della debitrice esecutata Persona_1 CP_3
e che era marito e convivente di quest'ultima presso l'immobile sito in Via
[...] Parte_1
Alfredo Casella n. 3, luogo in cui abitava la debitrice e dove erano stati pignorati i suoi beni mobili;
f) gli opponenti avevano, quindi, omesso di dimostrare che la debitrice, con il luogo del pignoramento, non aveva alcun legame, essendo, piuttosto, esclusivamente inerente alle loro attività.
1.4. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione mobiliare R.G.e.mob. 722/2018, a carico di , e l'escussione del Controparte_3 teste , quale curatore fallimentare della “CRB servizi promotion snc e dei soci Testimone_1 illimitatamente responsabili e ”, fallimento chiuso nell'anno Parte_1 Controparte_3
2018.
1.5. Con ordinanza del 27.11.2024, veniva disposta, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , la quale, a mezzo del medesimo difensore degli Controparte_3 opponenti, si costituiva con comparsa depositata in data 03.05.2025, aderendo alle conclusioni già rassegnate dagli opponenti, “con tutte le eccezioni sollevate insistendo per il loro accoglimento e per il rigetto di ogni richiesta avversaria, con ogni vittoria di spese di giudizio”.
1.6. A seguito di numerosi rinvii per trattative, disposti, anche prima dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., su richiesta delle parti, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione dalla scrivente giudice, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c., all'udienza del 23.09.2025.
2. L'opposizione ex art. 619 c.p.c. articolata da e dalla infondata Parte_1 CP_1
e merita, quindi, di essere respinta, in quanto nessuno dei titoli di acquisto prodotti in atti da ciascun opponente è opponibile al creditore procedente - odierno opposto ai sensi dell'art. 621 c.p.c..
2.1. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., “il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni”, soggiacendo, però, al limite probatorio impostogli
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dal successivo art. 621 c.p.c., che gli preclude di “provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore”.
Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione disciplinata dall'art. 619 c.p.c., il terzo opponente è, quindi, onerato di dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato sul bene pignorato e, se si tratta di beni mobili non registrati, deve dimostrarne la proprietà e la successiva causa di affidamento al debitore esecutato, stante la presunzione in favore del creditore procedente, desumibile dall'art. 621 c.p.c., che i beni mobili rinvenuti nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore sono di proprietà del medesimo
(cfr. Cass. 20173/2010; Cass. 2909/2007).
La limitazione probatoria prevista dall'art. 621 c.p.c. trova giustificazione nell'esigenza di porre rimedio ad eventuali collusioni tra terzo e debitore in danno del creditore, con la conseguenza per cui il terzo opponente è tenuto a fornire una prova documentale del suo diritto, dimostrando, con atti aventi data certa anteriore al pignoramento, sia il suo titolo di proprietà sui beni, sia l'affidamento di essi al debitore
(cfr. Cass. 6097/2003; Cass. 14873/2000; Cass. 4222/1998).
Trattandosi di beni mobili non registrati presenti nell'abitazione del debitore, peraltro, sull'opponente grava l'onere di provare non solo di avere acquistato i beni staggiti con atto avente data certa anteriore al pignoramento, ma altresì di avere affidato tali beni al debitore a titolo diverso dalla proprietà. Più precisamente per vincere tale presunzione, il terzo, che reclama la proprietà dei beni stessi, deve dimostrare: a) di averli acquistati con scrittura di data certa anteriore al pignoramento: a tal proposito, il terzo opponente può indubbiamente servirsi della fattura d'acquisto (atto giuridico a contenuto partecipativo costituente la dichiarazione fatta all'altra parte di fatti concretanti un rapporto già in precedenza costituito), purché a termini degli artt. 2702-2704 c.c. essa risulti sottoscritta dal venditore, accettata dall'acquirente e abbia data certa e anteriore al pignoramento;
b) che, alla data del pignoramento, i mobili si trovassero presso il debitore per un titolo diverso da quello di proprietà, con i mezzi consentiti dall'art. 621 c.p.c. (v. Trib. S.Maria Capua V. del 03/01/2018, n. 4).
2.2. Deve precisarsi che anche i soggetti conviventi con il debitore esecutato, ivi compreso il coniuge, sono tenuti, al pari di ogni altro terzo opponente, a provare documentalmente, con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, l'acquisto del diritto dominicale sui beni stessi, non essendo a questo fine sufficiente nemmeno la produzione in giudizio di una scrittura intervenuta fra i coniugi, la quale contenga la reciproca ricognizione o l'accertamento della distinta appartenenza all'uno e all'altro degli arredi della casa coniugale, trattandosi di atto dichiarativo, vincolante nei rapporti interni, ma inidoneo ad evidenziare il suddetto acquisto del diritto di proprietà, e come tale inopponibile al creditore procedente (cfr. Trib. Monza, 1° ottobre 2003).
In altri termini, l'art. 621 c.p.c. nega al terzo opponente (e tale ultima veste può essere assunta anche dal coniuge, in quanto la diversa disposizione contenuta nell'art. 622 cod. proc. civ. è stata dichiarata incostituzionale da Corte Cost. n. 143 del 1967), la possibilità di provare con testimoni anche il diritto vantato sui beni pignorati nella casa in cui conviva o coabiti non occasionalmente con il debitore pignorato, ovvero in altri luoghi a quest'ultimo appartenenti, giacché è la mera presenza di beni pignorati
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nella casa o nell'azienda del debitore a determinare l'operatività della presunzione di appartenenza di essi al debitore medesimo (Cass. 6097/2003).
2.3. Ebbene, nel caso di specie è pacifico, oltre che documentalmente provato, che:
- la avente sede presso il luogo in cui è stato eseguito il pignoramento (Terni, CP_1 via Alfredo Casella, n. 3), svolgeva, quale attività prevalente, quella di installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa la manutenzione e la riparazione, v. visura all. 15 di parte opposta);
- alla data di estrazione della visura camerale della società opponente (ossia al 11.04.2018), quest'ultima risultava, tuttavia, già “inattiva”, sicché deve presumersi, in difetto di elementi di segno contrario, che abbia cessato ogni attività sin da data anteriore al pignoramento, avvenuto, in data 26.07.2018;
- e sono coniugi conviventi presso il medesimo luogo Parte_1 Controparte_3 in cui è stato eseguito il pignoramento, coincidente, come detto, con la sede legale della società
(v. all.ti 16 e 17 di parte opposta);
2.4. Ciò posto, l'unico bene afferente all'attività commerciale svolta dalla coincide, CP_1 in ogni caso, con la minipiscina che, secondo la tesi dell'opponente, sarebbe stata acquistata dalla società
dalla Forme Magiche srls, come risulterebbe da una fattura allegata alla comparsa (p. CP_1
18 dei documenti della società opponente) avente n. 154 e data 29.04.2015.
Il documento prodotto dall'opponente non soltanto è privo di sottoscrizione delle parti e di data certa anteriore al pignoramento, ma è altresì riferito a un bene (“minipiscina Milano grigio nuvola”) che ben potrebbe non coincidere con quello pignorato, descritto nel verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario con la dicitura, del tutto diversa, “piscina da esterno marca TEUCO, con idromassaggio” (v. all. 6 alla comparsa).
Inoltre, trattandosi di bene che, per sua natura, è suscettibile di essere destinato, non soltanto all'attività commerciale dell'opponente, ma anche ad uso privato dell'intero nucleo familiare coinvolto nel presente giudizio, non v'è motivo per ritenere superata la presunzione di cui all'art. 621 c.p.c. in ragione dell'attività svolta dalla la quale, peraltro, come detto, risultava “inattiva” almeno CP_1 dall'11.04.2018 e ha omesso anche soltanto di dedurre la specifica funzionalità della minipiscina rispetto alla propria attività ovvero di dimostrare il perdurante esercizio del commercio alla data del pignoramento.
A fronte di siffatte risultanze, mentre l'escussione del teste non ha apportato alcun elemento Tes_1 di utilità a sostegno della tesi dell'opponente, l'escussione sui capitoli articolati da quest'ultima anche del teste (ex amministratore della nonché figlio di e Testimone_2 CP_1 Parte_1
, si appalesava irrilevante (e, ancor prima, inammissibile ex art. 621 c.p.c.), sicché Controparte_3
l'ammissione della relativa prova è stata revocata dalla scrivente giudice con ordinanza del 17.09.2024.
2.5. Per quanto attiene agli ulteriori beni mobili pignorati dei quali la società opponente ha eccepito la proprietà in forza di scrittura privata conclusa, in data 12.05.2016, con (ossia, tre Persona_1 gazebo da giardino, un pianoforte verticale di colore nero marca “ZIMMERMANN”, due divani in pelle di colore beige a due sedute, un mobile in legno tipo credenza con due ante, quattro cassetti ed alzata e
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un tavolo basso da salotto in legno con piano in vetro), deve attestarsene l'assenza di qualsivoglia collegamento con l'attività commerciale svolta dalla prima e, quindi, la piena operatività della presunzione di cui all'art. 621 c.p.c.
La società opponente non ha superato detta presunzione nemmeno con riguardo a tali beni mobili, per l'assorbente ragione che la scrittura privata prodotta risulta priva di qualsivoglia elemento atto a conferirle data certa anteriore al pignoramento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2704 e 2914, n. 4,
c.c. (v. pp. 19-20 dei documenti della società opponente).
2.6. Parimenti priva di data certa anteriore al pignoramento, ai sensi della normativa citata, risulta la documentazione afferente all'acquisto del televisore marca “SONY”, modello “KDL-55W805B”, allegata dall'opponente (ossia, il contratto di compravendita da questi concluso con Parte_1 la il relativo scontrino fiscale e il relativo certificato di poliza, v. doc. Controparte_4 di parte, pp. 1-14).
Inoltre, essendo, come detto, pacifico il rapporto di convivenza e coniugio tra la debitrice esecutata e l'opponente, quest'ultimo era da ritenersi altresì onerato di provare la destinazione del televisore acquistato a bene di sua esclusiva proprietà, rivolto al suo uso esclusivo personale, con atto di data certa anteriore al pignoramento. Al contrario, dalle risultanze acquisite in atti, non può affatto escludersi che il bene sia stato acquistato per essere destinato a bisogni della famiglia e, quindi, anche nell'interesse e in favore della debitrice esecutata presso la quale è stato pignorato.
2.7. Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta da Parte_1
e dalla al pignoramento mobiliare effettuato in data 26.07.2018 nei confronti di CP_1
Controparte_2
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, a carico di tutte le parti soccombenti, in solido tra loro, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione di terzo proposta da e dalla Parte_1 CP_1 alla quale ha prestato adesione la debitrice esecutata , nei confronti del Controparte_3 pignoramento mobiliare iscritto al n. 722/2018 R.G.es.mob. di questo Tribunale, introdotto dalla
Controparte_2
- condanna , e , tra loro in solido, a Parte_1 CP_1 Controparte_3 rimborsare in favore della le spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_2
2.552,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Terni, 01/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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