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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. ALINA ROSSATO Giudice
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6198/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
SURACE MICHELE e FAVARIN BARBARA, elettivamente domiciliata in VIA
GAUSLINO 47/1 35028 PIOVE DI SACCO, presso il difensore avv. SURACE
MICHELE
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
NARDACCHIONE ROSA CARLA e ROSSETTO MASSIMO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SALVEMINI, N.2 35131 PADOVA, presso lo studio dell'avv. NARDACCHIONE ROSA CARLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
a modifica dei provvedimenti in atto, porsi a carico del padre l'obbligo di corrispondere quale contributo al mantenimento della figlia la somma di Per_1
€.400,00 mensili, a decorrere dal mese corrente di giugno, e per il futuro con pagina 1 di 3 pagamento entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT da giugno 2026, ferma restando la ripartizione dell'A.U. e del 50% delle spese straordinarie da protocollo del Tribunale;
disporsi che la figlia viva prevalentemente presso la madre e, attesa l'età, possa concordare con il padre i tempi di permanenza presso di lui;
compensazione delle spese del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, , premesso che la figlia Parte_1 minore, , nata il [...], affidata congiuntamente ai genitori e Persona_2 collocata in misura pressochè paritaria presso entrambi, da agosto 2024 aveva deciso di vivere stabilmente presso di lei, chiedeva la modifica dei provvedimenti in atto, in forza di decreto del Tribunale in data 14.5.2019, inerenti la presenza della minore presso ciascun genitore e il mantenimento della stessa, in particolare con l'introduzione di un contributo di mantenimento da erogare dal padre in favore della madre, essendo in atto un regime di mantenimento diretto nei tempi di presenza, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si costituiva, non contestando la scelta effettuata dalla figlia di vivere prevalentemente con la madre ma lamentando l'eccessività del contributo richiesto da quest'ultima.
All'udienza del 17.6.2024, davanti al giudice relatore, le parti raggiungevano un accordo e precisavano le conclusioni come in premessa.
***
Osserva il Tribunale che l'accordo delle parti appare rispondente alle esigenze manifestate dalla figlia, sedicenne, e accolte dai genitori, quanto alla collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e alla presenza presso il padre nei tempi di volta in volta concordati con la minore.
Quanto al contributo mensile di €.400,00, va rilevato che lo stesso appare adeguato alle presumibili esigenze di ordinario mantenimento della figlia e proporzionato ai redditi dei genitori, essendo il padre pensionato, con un reddito mensile medio, netto, documentato per il 2023, di circa €.2.490,00 e la madre impiegata con un reddito mensile, medio, netto, documentato per il 2023, di circa €.1.500,00, entrambi fruitori per il 50% ciascuno dell'A.U. per la figlia. pagina 2 di 3 Appare altresì congrua la suddivisione al 50% ciascuno delle spese straordinarie per la figlia.
Le spese legali vanno compensate interamente, stante l'intesa raggiunta anche in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica del decreto in data 7/14.5.2019, dispone che la figlia Per_2
sia collocata in via prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederla
[...]
e tenerla con sé nei tempi di volta in volta concordati con la minore;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo CP_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia , la somma di €.400,00, da pagare Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza giugno 2025 e con rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere da giugno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Padova;
fermo il resto;
compensa interamente le spese del procedimento
Padova, così deciso in camera di consiglio in data 24.6.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. ALINA ROSSATO Giudice
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6198/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
SURACE MICHELE e FAVARIN BARBARA, elettivamente domiciliata in VIA
GAUSLINO 47/1 35028 PIOVE DI SACCO, presso il difensore avv. SURACE
MICHELE
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
NARDACCHIONE ROSA CARLA e ROSSETTO MASSIMO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SALVEMINI, N.2 35131 PADOVA, presso lo studio dell'avv. NARDACCHIONE ROSA CARLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
a modifica dei provvedimenti in atto, porsi a carico del padre l'obbligo di corrispondere quale contributo al mantenimento della figlia la somma di Per_1
€.400,00 mensili, a decorrere dal mese corrente di giugno, e per il futuro con pagina 1 di 3 pagamento entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT da giugno 2026, ferma restando la ripartizione dell'A.U. e del 50% delle spese straordinarie da protocollo del Tribunale;
disporsi che la figlia viva prevalentemente presso la madre e, attesa l'età, possa concordare con il padre i tempi di permanenza presso di lui;
compensazione delle spese del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, , premesso che la figlia Parte_1 minore, , nata il [...], affidata congiuntamente ai genitori e Persona_2 collocata in misura pressochè paritaria presso entrambi, da agosto 2024 aveva deciso di vivere stabilmente presso di lei, chiedeva la modifica dei provvedimenti in atto, in forza di decreto del Tribunale in data 14.5.2019, inerenti la presenza della minore presso ciascun genitore e il mantenimento della stessa, in particolare con l'introduzione di un contributo di mantenimento da erogare dal padre in favore della madre, essendo in atto un regime di mantenimento diretto nei tempi di presenza, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si costituiva, non contestando la scelta effettuata dalla figlia di vivere prevalentemente con la madre ma lamentando l'eccessività del contributo richiesto da quest'ultima.
All'udienza del 17.6.2024, davanti al giudice relatore, le parti raggiungevano un accordo e precisavano le conclusioni come in premessa.
***
Osserva il Tribunale che l'accordo delle parti appare rispondente alle esigenze manifestate dalla figlia, sedicenne, e accolte dai genitori, quanto alla collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e alla presenza presso il padre nei tempi di volta in volta concordati con la minore.
Quanto al contributo mensile di €.400,00, va rilevato che lo stesso appare adeguato alle presumibili esigenze di ordinario mantenimento della figlia e proporzionato ai redditi dei genitori, essendo il padre pensionato, con un reddito mensile medio, netto, documentato per il 2023, di circa €.2.490,00 e la madre impiegata con un reddito mensile, medio, netto, documentato per il 2023, di circa €.1.500,00, entrambi fruitori per il 50% ciascuno dell'A.U. per la figlia. pagina 2 di 3 Appare altresì congrua la suddivisione al 50% ciascuno delle spese straordinarie per la figlia.
Le spese legali vanno compensate interamente, stante l'intesa raggiunta anche in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica del decreto in data 7/14.5.2019, dispone che la figlia Per_2
sia collocata in via prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederla
[...]
e tenerla con sé nei tempi di volta in volta concordati con la minore;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo CP_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia , la somma di €.400,00, da pagare Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza giugno 2025 e con rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere da giugno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Padova;
fermo il resto;
compensa interamente le spese del procedimento
Padova, così deciso in camera di consiglio in data 24.6.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3