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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.04.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. LAVORO n. 730/2025
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 51, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto e allegata telematicamente, dall'Avv. Angelica Borgese, del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso procuratore in Polistena alla Via Montegrappa n. 22, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro in carica pro-tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n.76/A;
, in persona Controparte_2
del Dirigente pro tempore, con sede in Via Lungomare 259 – 88100 Catanzaro;
Controparte_3
, CF. in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via S.
[...] P.IVA_2
Anna II Tronco – Loc. Spirito Santo, 89128 Reggio Calabria (RC);
, CF: Parte_2
in persona del Dirigente Scolastico p.t., Via Vescovo Morabito n. 19 – 89024 P.IVA_3
Polistena (RC), domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
, Via Plebiscito n. 15; CP_3
Resistente Oggetto: Riconoscimento ferie e aspettativa non retribuita.
All'udienza del 08.04.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice ha pronunciato la seguente sentenza esponendo i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 04.03.2025, regolarmente notificato, il sig. , adiva Parte_1
il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze del , in servizio Controparte_1 presso l' ” di Polistena – RC, con inquadramento di Parte_2
“Assistente Ammin. ed , svolgendo la funzione di Assistente Tecnico con contratto a CP_4
tempo indeterminato/part time.
Nel dettaglio il ricorrente nel proprio atto introduttivo eccepiva:
- che con nota del 31.08.2024, acquisita al protocollo dell'istituto scolastico in pari data con n. 0006982, chiedeva al Dirigente Scolastico l'erogazione di un periodo di aspettativa non retribuita ex art. 18, comma 1 del CCNL del 29.11.2007, per il periodo dal 1.10.2024 al
31.08.2025, per “motivi personali”;
- che tale richiesta rimaneva tuttavia priva di riscontro;
- che con successiva istanza del 9.11.2024 il ricorrente, precisando di non aver mai usufruito di periodi di aspettativa, riformulava la richiesta di erogazione di un periodo di aspettativa senza retribuzione dal 12/12/2024 al 31/08/2025, (posticipandone, quindi, la data di decorrenza) per motivi personali e specificatamente per “disagio personale legato al contesto lavorativo”;
- di aver chiesto che l'erogazione dell'aspettativa fosse preceduta dalla concessione delle ferie maturate nel corso del precedente anno scolastico (2023/2024), da recuperare, su parere del
DSGA, ai sensi dell'art. 38 del CCNL 2024 – art. 13 c. 10 CCNL 2007, per il personale ATA non oltre il 30 aprile dell'anno scolastico successivo e, quindi, entro il 30.04.2025, per un totale di otto giorni lavorativi (indicando a tal fine i seguenti giorni: 25-27-29 novembre 2024
e 2–4-6-9–11 dicembre 2024), ferie queste non godute, stante il rigetto da parte del Dirigente
Scolastico, senza neppure acquisire il parere del DSGA, delle precedenti richieste avanzate in data 5.09.2024 e 7.09.2024; - che tale richiesta di aspettativa veniva riscontrata negativamente dal Dirigente Scolastico a mezzo pec in data 22.11.2024 (doc. n. 5), con la seguente generica motivazione: “si richiama precedenti comunicazioni nelle quali si sono rappresentate le esigenze di servizio permanenti che richiedono la presenza del suddetto dipendente indispensabile per l'efficiente organizzazione dei lavori dei laboratori a cui è preposto”;
- che il riferimento alle precedenti comunicazioni riguarda l'unica comunicazione del
9.09.2024, con la quale il dirigente scolastico, con una motivazione pretestuosa, negava le ferie sulla base di asserite generiche esigenze, riconnesse all'avvio del nuovo anno scolastico, che rendevano, secondo quanto ritenuto, detto dipendente indispensabile per l'organizzazione dei lavori dei laboratori, oltre ad un'asserita immotivata impossibilità “allo stato” di provvedere alla sua sostituzione;
- che tale reiterato immotivato diniego si collocava nell'ambito di una serie di condotte poste in essere dal Dirigente Scolastico e ritenute vessatorie dal dipendente, in data 3.12.2024 veniva inviata, a mezzo pec, una denuncia con contestuale diffida per mobbing, con richiesta di cessazione delle condotte ritenute moleste e di rivalutazione della richiesta di ferie e di aspettativa, cui non seguiva, ancora una volta, alcun riscontro;
- che in data 9.01.2025 veniva nuovamente formalizzata la richiesta di erogazione dell'aspettativa non retribuita con decorrenza dal 21.02.2025 al 31.08.2025, preceduta dalla concessione delle richieste ferie maturate e non godute, da fruire entro il 30.04.2025;
- che tuttavia anche tale richiesta rimaneva priva di riscontro.
Per tali ragioni ella concludeva chiedendo: “Preliminarmente, in via cautelare ed urgente, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, con decreto inaudita altera parte, ovvero in subordine previa fissazione dell'udienza di comparizione, per tutte le motivazioni sopra esposte: ordinare all'Amministrazione Scolastica resistente ed in particolare al Dirigente Scolastico dell' di erogare, Parte_2
quanto meno in pendenza del giudizio, l'aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1 del CCNL Comparto Scuola del 2007, preceduta dalle ferie maturate e non godute nel corso dell'anno scolastico precedente, a decorrere dalla data dell' emanando provvedimento e fino al 31.08.2025, ovvero adottare ogni altro provvedimento di urgenza ritenuto a tal fine necessario e idoneo ad assicurare gli effetti della decisione sul merito. Nel merito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed ogni ulteriore incombente di rito, accogliere la domanda e in applicazione dell'art. 18 c.1 del CCNL Comparto Scuola del 2007 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'erogazione delle ferie a.s. precedente e dell'aspettativa non retribuita per motivi personali e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione CP_2
resistente ed al Dirigente Scolastico di emettere il relativo provvedimento dalla data del riconoscimento giudiziale al 31.08.2025. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo non si costituiva in giudizio il in CP_1
epigrafe, il quale rimaneva pertanto contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decideva la causa con sentenza.
La domanda oggetto del giudizio risulta fondata nonché incontestata stante la contumacia del convenuto. CP_1
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento dell'aspettativa non retribuita a favore del lavoratore . Parte_1
Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro, l'art. 18 del CCNL del 29.11.2007, relativo al personale del Comparto Scuola, prevede l'aspettativa per motivi personali o familiari. La disciplina contrattuale così dispone: “1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL [adesso art. 35 CCNL 2024], limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni, per realizzare
l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 399/1988, che disciplina l'aspettativa per motivi di famiglia,
l'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa deve presentare domanda al capo del servizio e l'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese, con facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda di aspettativa per motivi familiari, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata massima della aspettativa richiesta.
Sostanzialmente l'aspettativa consiste in un lungo periodo di permesso non retribuito concesso al lavoratore in alcuni specifici casi, tra cui i motivi personali, durante il quale il dipendente è esonerato dall'obbligo di lavorare alle dipendenze della scuola di appartenenza, conservando il proprio posto di lavoro, senza percepire emolumenti, né contributi. La ratio è quella di promuovere, fortificare, incoraggiare e sostenere l'attività lavorativa nel migliore modo possibile.
Come previsto dal sopra riportato art. 18, comma 1, CCNL del 2007 l'aspettativa non retribuita può essere chiesta anche per motivi personali, intendendosi per tali le esigenze del lavoratore che possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell'impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).
Alla luce di tale configurazione, come precisato anche dall'ARAN e dalla giurisprudenza di merito (con riferimento ai permessi retribuiti, quindi con onere economico a carico del datore di lavoro ed in via analogica applicabile anche alla fattispecie dell'aspettativa non retribuita), per motivi personali non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all'amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.
I motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico.
Infatti, la clausola prevede, proprio per motivi di riservatezza, genericamente che l'aspettativa può essere erogata per “motivi personali o familiari”, senza alcuna ulteriore specificazione e senza obbligo di certificazioni, consentendo quindi a ciascun dipendente di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune al fine del ricorso a tale strumento di tutela contrattuale.
Nessuna discrezionalità è lasciata, quindi, al dirigente scolastico in merito all'opportunità di erogare l'aspettativa. Ciò trova conferma nella previsione di cui all'art. 18 comma 1 del CCNL 2007 laddove viene precisato che “l'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA”, a differenza delle ipotesi di cui al 2° comma dove viene stabilito
“il dipendente può essere collocato in aspettativa”. La norma, infatti, nell'ipotesi di aspettativa per motivi personali, non parla di “concessione da parte del dirigente”, né prevede che “l'aspettativa può essere erogata”, ma recita chiaramente “l'aspettativa è erogata”, non lasciando alcuna discrezionalità al dirigente in merito alla domanda, il quale si dovrà pertanto limitare ad un controllo formale della domanda, quale ad esempio verificare se il dipendente abbia eventualmente fruito in precedenza di tutto il periodo di aspettativa riconosciuto dalla norma, a prescindere dell'esigenze della propria amministrazione.
Il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 2 e 3 della L. 241/1990, deve provvedere sulla richiesta di aspettativa non retribuita entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Ampia giurisprudenza e dottrina, hanno da sempre previsto che i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere all'interessato il ragionamento seguito dando contezza dei motivi della scelta soluzione (Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1998 n. 102;
Riviste Cons. Stato, 1998, I, 38), provvedimenti mancanti nel caso di specie.
Anche ai sensi dell'art.69 del DPR n. 3/1957, l'eventuale provvedimento di diniego o la proposta di rinvio o la concessione parziale, così come la successiva revoca, come facoltà concessa in riferimento all'aspettativa per motivi familiari, devono essere sempre motivati per iscritto con la specifica indicazione delle esigenze di servizio oggettive che ostano alla fruizione dell'aspettativa per come richiesta.
Ne consegue che il dirigente scolastico, come detto, non può entrare nel merito delle esigenze personali della richiesta, che rientrano esclusivamente nell'autonoma sfera personale del dipendente, non essendo consentito valutare le ragioni personali per cui il permesso è richiesto, sicché il dirigente scolastico potrebbe, semmai, negare l'autorizzazione e/o concederla parzialmente solo in quelle ipotesi in cui l'assenza del dipendente sarebbe di effettivo impedimento per le esigenze organizzative della scuola, che devono essere espressamente indicate e comprovate, e che di fatto possono ritenersi insussistenti stante l'istituto della sostituzione del personale scolastico con la nomina di supplente. Tali esigenze devono, comunque, essere espressamente e specificatamente enunciate in modo da garantire il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'imparzialità, per evitare ogni dubbio circa l'obiettività e l'opportunità delle determinazioni adottate, circostanze queste mancanti nel caso di specie.
Ed infatti, la mancata erogazione dell'aspettativa non retribuita per motivi personali richiesta dall'odierno ricorrente risulta arbitraria e priva di motivazione.
Nel caso di specie a fronte di tre successive richieste di aspettativa non retribuita per “motivi personali: disagio personale legato al contesto lavorativo”, il dirigente non risulta infatti aver dato alcun riscontro alla prima del 31.08.2024 ed all'ultima del 9.01.2025, fornendo, con nota del 22.11.2024, una motivazione insufficiente alla richiesta del 9.11.2024.
Ne consegue pertanto l'illegittimità dell'operato del dirigente scolastico, che con riferimento alla prima ed alla terza richiesta di aspettativa non retribuita non ha provveduto ad emettere alcun provvedimento nel termine di trenta giorni della domanda, in violazione degli att. 2 e 3 della L. 241/1990, per cui l'aspettativa non può ritenersi erogata, non essendo stato emesso alcun provvedimento, con conseguente carenza di motivazione per mancata erogazione.
Per quanto riguarda invece il rigetto della richiesta di aspettativa non retribuita presentata il
9.11.2024, il provvedimento di rigetto risulta sorretto da una motivazione inadeguata.
Nella nota del dirigente scolastico del 22.11.2024, viene affermato quanto segue: “si richiama il contenuto delle precedenti comunicazioni nelle quali si sono rappresentate le esigenze di servizio ancora permanenti che richiedono la presenza del suddetto dipendente indispensabile per l'efficiente organizzazione dei laboratori a cui è preposto. Per tale ragione si rigetta sia la richiesta di aspettativa non retribuita che la richiesta di ferie a.s. precedente”.
Il richiamo alle comunicazioni precedenti, deve ritenersi riferito all'unica comunicazione del
09.09.2024, con la quale il dirigente scolastico rigettava la richiesta di ferie sulla base di asserite generiche esigenze organizzative: “… rilevato che il personale di Istituto di Pt_3
Istruzione Superiore è impegnato in questi giorni nell'attività preparatoria dell'avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e che il sig. è preposto alla conduzione tecnica dei Pt_1
laboratori, di cui è responsabile, con l'obbligo di garantirne l'efficienza e la funzionalità; rilevato, inoltre, che il è preposto al supporto tecnico allo svolgimento delle Pt_1
incombenti attività didattiche;
RILEVATO che non è stato possibile provvedere alla sostituzione del Sig. con altro personale amministrativo per far fronte all'attività cui Pt_1
il è preposto;
RILEVATO che è assolutamente indispensabile per l'inizio dell'attività Pt_1 didattica provvedere ad effettuare l'inventario degli utensili, delle suppellettili, delle attrezzature e di tutti i beni mobili presenti in laboratorio, attività che rientra nelle mansioni del Sig. LETTO l'art. 19 CCNL comparto scuola, sussistendo le su evidenziate Pt_1
comprovate esigenze organizzative e di servizio riconnesse all'avvio dell'attività didattica e laboratoriale per l'anno scolastico 2024/2025. PER TALI MOTIVI, allo stato, non si può accogliere la domanda così come formulata”.
Le motivazioni sopra riportate, non appaiono provate né in sede amministrativa né in sede processuale e pertanto risultano del tutto inidonee a giustificare sia al rifiuto delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile del dipendente e non sono monetizzabili, come precisato dall'art. 38 del CCNL 2024, da fruire entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo, ma soprattutto sono inidonee a sostenere il rigetto della richiesta di ferie e di aspettativa presentata in data 9.11.2024 e ciò in quanto il rigetto risulta fondato sul richiamo all'art. 19 del CCNL, che non riguarda l'istituto dell'aspettativa non retribuita per il personale
ATA a tempo indeterminato, ma la fruizione di ferie, permessi e assenze retribuiti per il personale assunto a tempo determinato e, pertanto, inapplicabile al caso di specie.
Inoltre, deve rilevarsi l'insussistenza e la mancanza di prova in ordine alla ritenuta indispensabilità e insostituibilità del dipendente in quanto nessun ordine di servizio risulta essere stato emesso nei confronti del ricorrente a comprova dell'attività che lo stesso avrebbe dovuto svolgere in quanto indispensabile e insostituibile, trattandosi allo stato degli atti di valutazioni del dirigente prive di riscontro obiettivo.
A ciò si aggiunga che la necessità di inventariare quanto presente nei laboratori, posta alla base del rigetto della richiesta di ferie, anche a volerla, per astratto, ritenere attività indispensabile che avrebbe dovuto svolgere il ricorrente alla data del 09.09.2024, in considerazione dell'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico, certamente non può ritersi sussistente al 22.11.2024 e comunque idonea a giustificare il rigetto della richiesta di ferie e di aspettativa ad oltre due mesi dall'inizio dell'anno scolastico allo stesso modo non risulta comprovata l'indispensabilità del per l'attività di laboratorio, né sono stati Pt_1 indicati elementi specifici ed oggettivi dell'asserita indispensabilità, anzi tale protocollo n.
0007513/U del 18.09.2024 con il quale il laboratorio di bar e al laboratorio sala (ove presta attività lavorativa il ricorrente) risultano essere stati assegnati all'A.T. , il Persona_1
quale avrebbe quindi potuto e dovuto provvedere agli adempimenti ai quali, secondo quanto ritenuto dal Dirigente Scolastico, avrebbe dovuto adempiere necessariamente il ricorrente. In fine non risulta provata, e quindi insussistente, l'impossibilità di sostituzione del dipendente, posto che lo stesso ove non sostituibile (ma non appare questo certamente il caso trattandosi di semplice attività di laboratorio espletabile da qualsiasi assistente tecnico) con altri dipendenti già in servizio, deve essere sostituito con la nomina di un supplente, cosa peraltro avvenuta stante l'assenza per malattia del sig. con aggravio economico per Pt_1
l'amministrazione, da imputare al dirigente scolastico, poiché ove erogata l'aspettativa, il dipendente non avrebbe percepito la retribuzione, a cui deve aggiungersi che nella comunicazione di rigetto delle ferie del 9.09.2024 viene precisato “allo stato” non si può accogliere la domanda di ferie così come formulata;
ciò conferma che l'esigenza di espletare le indicate generiche attività connesse all'avvio dell'anno scolastico, qualora realmente esistite, non possono ritenersi attuali e sussistenti al 22.11.2024, ad anno scolastico già avviato da oltre due mesi e quindi non possono rappresentare quelle effettive esigenze di servizio che avrebbero potuto, eventualmente, giustificare il diniego dell'aspettativa.
Per tutto quanto esposto, dunque, il ricorso deve essere accolto.
Risulta assorbita qualsiasi valutazione in ordine alla domanda cautelare e ai relativi presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione delle ferie dell'anno scolastico precedente e dell'aspettativa non retribuita per motivi personali dalla data del riconoscimento giudiziale al 31.08.2025;
2. condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di CP_1
lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in euro 1.800,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Palmi, 12.04.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.04.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. LAVORO n. 730/2025
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 51, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto e allegata telematicamente, dall'Avv. Angelica Borgese, del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso procuratore in Polistena alla Via Montegrappa n. 22, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro in carica pro-tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n.76/A;
, in persona Controparte_2
del Dirigente pro tempore, con sede in Via Lungomare 259 – 88100 Catanzaro;
Controparte_3
, CF. in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via S.
[...] P.IVA_2
Anna II Tronco – Loc. Spirito Santo, 89128 Reggio Calabria (RC);
, CF: Parte_2
in persona del Dirigente Scolastico p.t., Via Vescovo Morabito n. 19 – 89024 P.IVA_3
Polistena (RC), domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
, Via Plebiscito n. 15; CP_3
Resistente Oggetto: Riconoscimento ferie e aspettativa non retribuita.
All'udienza del 08.04.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice ha pronunciato la seguente sentenza esponendo i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 04.03.2025, regolarmente notificato, il sig. , adiva Parte_1
il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze del , in servizio Controparte_1 presso l' ” di Polistena – RC, con inquadramento di Parte_2
“Assistente Ammin. ed , svolgendo la funzione di Assistente Tecnico con contratto a CP_4
tempo indeterminato/part time.
Nel dettaglio il ricorrente nel proprio atto introduttivo eccepiva:
- che con nota del 31.08.2024, acquisita al protocollo dell'istituto scolastico in pari data con n. 0006982, chiedeva al Dirigente Scolastico l'erogazione di un periodo di aspettativa non retribuita ex art. 18, comma 1 del CCNL del 29.11.2007, per il periodo dal 1.10.2024 al
31.08.2025, per “motivi personali”;
- che tale richiesta rimaneva tuttavia priva di riscontro;
- che con successiva istanza del 9.11.2024 il ricorrente, precisando di non aver mai usufruito di periodi di aspettativa, riformulava la richiesta di erogazione di un periodo di aspettativa senza retribuzione dal 12/12/2024 al 31/08/2025, (posticipandone, quindi, la data di decorrenza) per motivi personali e specificatamente per “disagio personale legato al contesto lavorativo”;
- di aver chiesto che l'erogazione dell'aspettativa fosse preceduta dalla concessione delle ferie maturate nel corso del precedente anno scolastico (2023/2024), da recuperare, su parere del
DSGA, ai sensi dell'art. 38 del CCNL 2024 – art. 13 c. 10 CCNL 2007, per il personale ATA non oltre il 30 aprile dell'anno scolastico successivo e, quindi, entro il 30.04.2025, per un totale di otto giorni lavorativi (indicando a tal fine i seguenti giorni: 25-27-29 novembre 2024
e 2–4-6-9–11 dicembre 2024), ferie queste non godute, stante il rigetto da parte del Dirigente
Scolastico, senza neppure acquisire il parere del DSGA, delle precedenti richieste avanzate in data 5.09.2024 e 7.09.2024; - che tale richiesta di aspettativa veniva riscontrata negativamente dal Dirigente Scolastico a mezzo pec in data 22.11.2024 (doc. n. 5), con la seguente generica motivazione: “si richiama precedenti comunicazioni nelle quali si sono rappresentate le esigenze di servizio permanenti che richiedono la presenza del suddetto dipendente indispensabile per l'efficiente organizzazione dei lavori dei laboratori a cui è preposto”;
- che il riferimento alle precedenti comunicazioni riguarda l'unica comunicazione del
9.09.2024, con la quale il dirigente scolastico, con una motivazione pretestuosa, negava le ferie sulla base di asserite generiche esigenze, riconnesse all'avvio del nuovo anno scolastico, che rendevano, secondo quanto ritenuto, detto dipendente indispensabile per l'organizzazione dei lavori dei laboratori, oltre ad un'asserita immotivata impossibilità “allo stato” di provvedere alla sua sostituzione;
- che tale reiterato immotivato diniego si collocava nell'ambito di una serie di condotte poste in essere dal Dirigente Scolastico e ritenute vessatorie dal dipendente, in data 3.12.2024 veniva inviata, a mezzo pec, una denuncia con contestuale diffida per mobbing, con richiesta di cessazione delle condotte ritenute moleste e di rivalutazione della richiesta di ferie e di aspettativa, cui non seguiva, ancora una volta, alcun riscontro;
- che in data 9.01.2025 veniva nuovamente formalizzata la richiesta di erogazione dell'aspettativa non retribuita con decorrenza dal 21.02.2025 al 31.08.2025, preceduta dalla concessione delle richieste ferie maturate e non godute, da fruire entro il 30.04.2025;
- che tuttavia anche tale richiesta rimaneva priva di riscontro.
Per tali ragioni ella concludeva chiedendo: “Preliminarmente, in via cautelare ed urgente, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, con decreto inaudita altera parte, ovvero in subordine previa fissazione dell'udienza di comparizione, per tutte le motivazioni sopra esposte: ordinare all'Amministrazione Scolastica resistente ed in particolare al Dirigente Scolastico dell' di erogare, Parte_2
quanto meno in pendenza del giudizio, l'aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1 del CCNL Comparto Scuola del 2007, preceduta dalle ferie maturate e non godute nel corso dell'anno scolastico precedente, a decorrere dalla data dell' emanando provvedimento e fino al 31.08.2025, ovvero adottare ogni altro provvedimento di urgenza ritenuto a tal fine necessario e idoneo ad assicurare gli effetti della decisione sul merito. Nel merito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed ogni ulteriore incombente di rito, accogliere la domanda e in applicazione dell'art. 18 c.1 del CCNL Comparto Scuola del 2007 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'erogazione delle ferie a.s. precedente e dell'aspettativa non retribuita per motivi personali e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione CP_2
resistente ed al Dirigente Scolastico di emettere il relativo provvedimento dalla data del riconoscimento giudiziale al 31.08.2025. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo non si costituiva in giudizio il in CP_1
epigrafe, il quale rimaneva pertanto contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decideva la causa con sentenza.
La domanda oggetto del giudizio risulta fondata nonché incontestata stante la contumacia del convenuto. CP_1
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento dell'aspettativa non retribuita a favore del lavoratore . Parte_1
Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro, l'art. 18 del CCNL del 29.11.2007, relativo al personale del Comparto Scuola, prevede l'aspettativa per motivi personali o familiari. La disciplina contrattuale così dispone: “1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL [adesso art. 35 CCNL 2024], limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni, per realizzare
l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 399/1988, che disciplina l'aspettativa per motivi di famiglia,
l'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa deve presentare domanda al capo del servizio e l'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese, con facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda di aspettativa per motivi familiari, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata massima della aspettativa richiesta.
Sostanzialmente l'aspettativa consiste in un lungo periodo di permesso non retribuito concesso al lavoratore in alcuni specifici casi, tra cui i motivi personali, durante il quale il dipendente è esonerato dall'obbligo di lavorare alle dipendenze della scuola di appartenenza, conservando il proprio posto di lavoro, senza percepire emolumenti, né contributi. La ratio è quella di promuovere, fortificare, incoraggiare e sostenere l'attività lavorativa nel migliore modo possibile.
Come previsto dal sopra riportato art. 18, comma 1, CCNL del 2007 l'aspettativa non retribuita può essere chiesta anche per motivi personali, intendendosi per tali le esigenze del lavoratore che possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell'impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).
Alla luce di tale configurazione, come precisato anche dall'ARAN e dalla giurisprudenza di merito (con riferimento ai permessi retribuiti, quindi con onere economico a carico del datore di lavoro ed in via analogica applicabile anche alla fattispecie dell'aspettativa non retribuita), per motivi personali non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all'amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.
I motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico.
Infatti, la clausola prevede, proprio per motivi di riservatezza, genericamente che l'aspettativa può essere erogata per “motivi personali o familiari”, senza alcuna ulteriore specificazione e senza obbligo di certificazioni, consentendo quindi a ciascun dipendente di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune al fine del ricorso a tale strumento di tutela contrattuale.
Nessuna discrezionalità è lasciata, quindi, al dirigente scolastico in merito all'opportunità di erogare l'aspettativa. Ciò trova conferma nella previsione di cui all'art. 18 comma 1 del CCNL 2007 laddove viene precisato che “l'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA”, a differenza delle ipotesi di cui al 2° comma dove viene stabilito
“il dipendente può essere collocato in aspettativa”. La norma, infatti, nell'ipotesi di aspettativa per motivi personali, non parla di “concessione da parte del dirigente”, né prevede che “l'aspettativa può essere erogata”, ma recita chiaramente “l'aspettativa è erogata”, non lasciando alcuna discrezionalità al dirigente in merito alla domanda, il quale si dovrà pertanto limitare ad un controllo formale della domanda, quale ad esempio verificare se il dipendente abbia eventualmente fruito in precedenza di tutto il periodo di aspettativa riconosciuto dalla norma, a prescindere dell'esigenze della propria amministrazione.
Il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 2 e 3 della L. 241/1990, deve provvedere sulla richiesta di aspettativa non retribuita entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Ampia giurisprudenza e dottrina, hanno da sempre previsto che i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere all'interessato il ragionamento seguito dando contezza dei motivi della scelta soluzione (Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1998 n. 102;
Riviste Cons. Stato, 1998, I, 38), provvedimenti mancanti nel caso di specie.
Anche ai sensi dell'art.69 del DPR n. 3/1957, l'eventuale provvedimento di diniego o la proposta di rinvio o la concessione parziale, così come la successiva revoca, come facoltà concessa in riferimento all'aspettativa per motivi familiari, devono essere sempre motivati per iscritto con la specifica indicazione delle esigenze di servizio oggettive che ostano alla fruizione dell'aspettativa per come richiesta.
Ne consegue che il dirigente scolastico, come detto, non può entrare nel merito delle esigenze personali della richiesta, che rientrano esclusivamente nell'autonoma sfera personale del dipendente, non essendo consentito valutare le ragioni personali per cui il permesso è richiesto, sicché il dirigente scolastico potrebbe, semmai, negare l'autorizzazione e/o concederla parzialmente solo in quelle ipotesi in cui l'assenza del dipendente sarebbe di effettivo impedimento per le esigenze organizzative della scuola, che devono essere espressamente indicate e comprovate, e che di fatto possono ritenersi insussistenti stante l'istituto della sostituzione del personale scolastico con la nomina di supplente. Tali esigenze devono, comunque, essere espressamente e specificatamente enunciate in modo da garantire il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'imparzialità, per evitare ogni dubbio circa l'obiettività e l'opportunità delle determinazioni adottate, circostanze queste mancanti nel caso di specie.
Ed infatti, la mancata erogazione dell'aspettativa non retribuita per motivi personali richiesta dall'odierno ricorrente risulta arbitraria e priva di motivazione.
Nel caso di specie a fronte di tre successive richieste di aspettativa non retribuita per “motivi personali: disagio personale legato al contesto lavorativo”, il dirigente non risulta infatti aver dato alcun riscontro alla prima del 31.08.2024 ed all'ultima del 9.01.2025, fornendo, con nota del 22.11.2024, una motivazione insufficiente alla richiesta del 9.11.2024.
Ne consegue pertanto l'illegittimità dell'operato del dirigente scolastico, che con riferimento alla prima ed alla terza richiesta di aspettativa non retribuita non ha provveduto ad emettere alcun provvedimento nel termine di trenta giorni della domanda, in violazione degli att. 2 e 3 della L. 241/1990, per cui l'aspettativa non può ritenersi erogata, non essendo stato emesso alcun provvedimento, con conseguente carenza di motivazione per mancata erogazione.
Per quanto riguarda invece il rigetto della richiesta di aspettativa non retribuita presentata il
9.11.2024, il provvedimento di rigetto risulta sorretto da una motivazione inadeguata.
Nella nota del dirigente scolastico del 22.11.2024, viene affermato quanto segue: “si richiama il contenuto delle precedenti comunicazioni nelle quali si sono rappresentate le esigenze di servizio ancora permanenti che richiedono la presenza del suddetto dipendente indispensabile per l'efficiente organizzazione dei laboratori a cui è preposto. Per tale ragione si rigetta sia la richiesta di aspettativa non retribuita che la richiesta di ferie a.s. precedente”.
Il richiamo alle comunicazioni precedenti, deve ritenersi riferito all'unica comunicazione del
09.09.2024, con la quale il dirigente scolastico rigettava la richiesta di ferie sulla base di asserite generiche esigenze organizzative: “… rilevato che il personale di Istituto di Pt_3
Istruzione Superiore è impegnato in questi giorni nell'attività preparatoria dell'avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e che il sig. è preposto alla conduzione tecnica dei Pt_1
laboratori, di cui è responsabile, con l'obbligo di garantirne l'efficienza e la funzionalità; rilevato, inoltre, che il è preposto al supporto tecnico allo svolgimento delle Pt_1
incombenti attività didattiche;
RILEVATO che non è stato possibile provvedere alla sostituzione del Sig. con altro personale amministrativo per far fronte all'attività cui Pt_1
il è preposto;
RILEVATO che è assolutamente indispensabile per l'inizio dell'attività Pt_1 didattica provvedere ad effettuare l'inventario degli utensili, delle suppellettili, delle attrezzature e di tutti i beni mobili presenti in laboratorio, attività che rientra nelle mansioni del Sig. LETTO l'art. 19 CCNL comparto scuola, sussistendo le su evidenziate Pt_1
comprovate esigenze organizzative e di servizio riconnesse all'avvio dell'attività didattica e laboratoriale per l'anno scolastico 2024/2025. PER TALI MOTIVI, allo stato, non si può accogliere la domanda così come formulata”.
Le motivazioni sopra riportate, non appaiono provate né in sede amministrativa né in sede processuale e pertanto risultano del tutto inidonee a giustificare sia al rifiuto delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile del dipendente e non sono monetizzabili, come precisato dall'art. 38 del CCNL 2024, da fruire entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo, ma soprattutto sono inidonee a sostenere il rigetto della richiesta di ferie e di aspettativa presentata in data 9.11.2024 e ciò in quanto il rigetto risulta fondato sul richiamo all'art. 19 del CCNL, che non riguarda l'istituto dell'aspettativa non retribuita per il personale
ATA a tempo indeterminato, ma la fruizione di ferie, permessi e assenze retribuiti per il personale assunto a tempo determinato e, pertanto, inapplicabile al caso di specie.
Inoltre, deve rilevarsi l'insussistenza e la mancanza di prova in ordine alla ritenuta indispensabilità e insostituibilità del dipendente in quanto nessun ordine di servizio risulta essere stato emesso nei confronti del ricorrente a comprova dell'attività che lo stesso avrebbe dovuto svolgere in quanto indispensabile e insostituibile, trattandosi allo stato degli atti di valutazioni del dirigente prive di riscontro obiettivo.
A ciò si aggiunga che la necessità di inventariare quanto presente nei laboratori, posta alla base del rigetto della richiesta di ferie, anche a volerla, per astratto, ritenere attività indispensabile che avrebbe dovuto svolgere il ricorrente alla data del 09.09.2024, in considerazione dell'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico, certamente non può ritersi sussistente al 22.11.2024 e comunque idonea a giustificare il rigetto della richiesta di ferie e di aspettativa ad oltre due mesi dall'inizio dell'anno scolastico allo stesso modo non risulta comprovata l'indispensabilità del per l'attività di laboratorio, né sono stati Pt_1 indicati elementi specifici ed oggettivi dell'asserita indispensabilità, anzi tale protocollo n.
0007513/U del 18.09.2024 con il quale il laboratorio di bar e al laboratorio sala (ove presta attività lavorativa il ricorrente) risultano essere stati assegnati all'A.T. , il Persona_1
quale avrebbe quindi potuto e dovuto provvedere agli adempimenti ai quali, secondo quanto ritenuto dal Dirigente Scolastico, avrebbe dovuto adempiere necessariamente il ricorrente. In fine non risulta provata, e quindi insussistente, l'impossibilità di sostituzione del dipendente, posto che lo stesso ove non sostituibile (ma non appare questo certamente il caso trattandosi di semplice attività di laboratorio espletabile da qualsiasi assistente tecnico) con altri dipendenti già in servizio, deve essere sostituito con la nomina di un supplente, cosa peraltro avvenuta stante l'assenza per malattia del sig. con aggravio economico per Pt_1
l'amministrazione, da imputare al dirigente scolastico, poiché ove erogata l'aspettativa, il dipendente non avrebbe percepito la retribuzione, a cui deve aggiungersi che nella comunicazione di rigetto delle ferie del 9.09.2024 viene precisato “allo stato” non si può accogliere la domanda di ferie così come formulata;
ciò conferma che l'esigenza di espletare le indicate generiche attività connesse all'avvio dell'anno scolastico, qualora realmente esistite, non possono ritenersi attuali e sussistenti al 22.11.2024, ad anno scolastico già avviato da oltre due mesi e quindi non possono rappresentare quelle effettive esigenze di servizio che avrebbero potuto, eventualmente, giustificare il diniego dell'aspettativa.
Per tutto quanto esposto, dunque, il ricorso deve essere accolto.
Risulta assorbita qualsiasi valutazione in ordine alla domanda cautelare e ai relativi presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione delle ferie dell'anno scolastico precedente e dell'aspettativa non retribuita per motivi personali dalla data del riconoscimento giudiziale al 31.08.2025;
2. condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di CP_1
lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in euro 1.800,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Palmi, 12.04.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti