Art. 206.
(Assistenza delle parti all'assunzione).
Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.
(Assistenza delle parti all'assunzione).
Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo II Dell'istruzione della causa Sezione III Dell'istruzione probatoria par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico Art. 206 c.p.c. Assistenza delle parti all'assunzione. 1.Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.
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