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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4409/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4409 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 7.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Carrara, Via Parte_1 C.F._1
Cavour n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Riccardo Diamanti e Giulia Barsotti, che la rappresentano e difendono in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
CP_ domiciliata in , via Roma n. 67, presso lo studio degli Avv.ti Carla Fiaschi e Chiara Papineschi, che la rappresentano e difendono in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.11.2021, a chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare la responsabilità medica della
[...]
nella causazione dell'evento dannoso subito dalla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1
partire almeno dal 2.2.2009 (ovvero da quella diversa data ritenuta dal giudice più giusta ed equa)
e il nesso causale, per tutte le causali di cui in premessa, e conseguentemente condannare la
[...]
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Via Roma n. 67, a risarcire alla SI.ra tutti i danni non patrimoniali subiti che si Parte_1 quantificano in una somma pari a € 44.306,64 (o somma maggiore o minore che dovesse essere accertata a seguito dell'espledanda istruttoria e ritenuta dal giudice più giusta ed equa) oltre al danno morale, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
2. Condannare, altresì, la
[...]
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Via Roma n. 67, a risarcire alla SI.ra il danno da lesione al diritto alla Parte_1 autodeterminazione, per l'assenza del documento attestante il consenso informato, da liquidarsi in via equitativa.
3. Condannare la in persona del legale Controparte_2
CP_ rappresentante pro tempore, con sede in Via Roma n. 67, al pagamento di tutte le spese legali del presente grado di giudizio, oltre alle spese legali del precedente procedimento RG 3036/2019 di accertamento tecnico preventivo ex art. 669 bis c.p.c., oltre alle spese sostenute dalla SI.ra Pt_1 per la perizia medica”.
[...]
A sostegno delle domande svolte, la ricorrente ha allegato: - di essersi rivolta nell'anno 2005 al Centro
Bariatrico dell' , lamentando problemi di sovrappeso;
- di Controparte_1
essersi sottoposta in data 3.10.2006, previo svolgimento di esami e visite specialistiche eseguite in CP_ regime di ricovero dal 18.9.2006 al 29.9.2006 presso la di CP_2 Controparte_2
(Dipartimento ad Attività Integrata di Endocrinologia e Malattie Metaboliche), ad un intervento di bendaggio gastrico;
- di essersi regolarmente presentata alle visite di controllo post operatorie presso l' , sia presso l'Unità di Endocrinologia, sia presso il Controparte_3
Dipartimento di Chirurgia dell'esofago (nelle date del 7.12.2006; 22.1.2007; 26.3.2007; 11.6.2007;
10.9.2007; 10.12.2007; 25.2.2008; 19.5.2008;14.7.2008; 8.9.2008; 2.2.2009; 9.3.2009; 29.6.2009 ;
28.9.2009; 11.1.2010; 18.4.2011; 21.5.2012; 4.6.2012; 6.11.2012; 24.3.2014) riferendo disturbi quali vomito, colica, gastralgia, reflusso, rigurgiti, pirosi, gastralgie e alitosi con comparsa anche di diarrea, che permanevano nonostante la completa desufflazione del bendaggio, effettuata già ad ottobre 2008;
- che la completa apertura dell'anello gastrico ne ha vanificato ogni utilità già a partire dal 2.2.2009, per cui essa attrice è progressivamente aumentata di peso;
- che solo nel 2017 il Dott. Persona_1 ha diagnosticato il fallimento del bendaggio gastrico, praticando quindi l'immediata rimozione dello stesso, in data 4.4.2017; - che dopo la rimozione, essa attrice non ha più lamentato alcuno dei disturbi che si erano manifestati a seguito dell'intervento; - che la rimozione del bendaggio gastrico avrebbe dovuto essere effettuata almeno a partire dal 2.2.2009 (data in cui, nonostante la completa desufflazione dell'anello avvenuta già da ottobre 2008, essa aveva continuato a lamentare disturbi, registrando un notevole aumento di peso) o almeno dal 26.10.2009 (data in cui aveva raggiunto il peso di 82,5 kg e permanevano i disturbi); - di avere subito per il periodo dal 2.2.2009 (ovvero in subordine dal 26.10.2009) e fino al 21.10.2014 (periodo sino al quale è stata visitata e curata dall' un danno non patrimoniale da inabilità temporanea pari almeno al 50% quantificabile CP_4 nella somma di € 44.306,64; - di non essere stata adeguatamente informata sui rischi e sulle problematiche legate all'intervento del bendaggio gastrico effettuato in data 3.10.2006 con conseguente diritto al risarcimento del danno da lesione del proprio diritto alla autodeterminazione, da liquidarsi in via equitativa, atteso che, se adeguatamente informata delle possibili conseguenze dell'intervento e della necessità di effettuare attività fisica e di mantenere una dieta, essa non avrebbe prestato il proprio consenso;
- di avere chiesto via PEC, in data 5.7.2018, alla
[...]
il risarcimento di tutti i danni subiti, senza successo. Controparte_1
La difesa ricorrente ha inoltre dedotto che: - a seguito di ricorso ex art. 696-bis c.p.c. depositato in data 9.7.2019 (RG n. 3036/2019) è stata espletata la consulenza tecnica preventiva finalizzata all'accertamento della responsabilità della struttura;
- che il collegio peritale ha accertato che
“l'intervento di rimozione del bendaggio gastrico, per ripresa del peso, avrebbe potuto avvenire fra
l'aprile 2011 e il febbraio 2017. Tutto questo periodo può essere valutato come DB temporaneo minimo, essendo impossibile documentare qualsivoglia temporanea di entità diversa”; - che, tuttavia, detta consulenza risulta contraddittoria nella misura in cui: a) ha ritenuto sussistere una condotta lacunosa di chi avrebbe dovuto avere in cura la al 18.4.2011 al 17.2.2017 solo a partire Pt_1 dall'aprile 2011, pur avendo accertato che, al controllo effettuato dalla pazienze in data 2.2.2009, nonostante la desufflazione eseguita nell'ottobre 2008, permanevano episodi di vomito con aumento di peso di 3,5 Kg;
b) ha omesso di affermare che detta condotta lacunosa è ascrivibile all' c) CP_4
ha affermato di non avere elementi per poter quantificare il danno da inabilità temporanea riconosciuto in una percentuale superiore a quella minima.
In data 18.01.2022 si è ritualmente costituita l' he ha chiesto il rigetto delle domande svolte CP_4 dall'attrice e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa della danneggiata e, conseguentemente, la limitazione del quantum del risarcimento. La convenuta, sempre in via subordinata, ha domandato l'accertamento della quota parte di danno imputabile in via esclusiva all' con esclusione quindi di quanto imputabile in via diretta al Dr. per CP_4 Parte_2 prestazioni dallo stesso rese in regime di libera professione extramutaria dall'1.1.2015 in poi, e la conseguente limitazione del quantum del risarcimento;
con il favore delle spese di lite.
A sostegno della propria posizione, la difesa convenuta dedotto che l'operato dei sanitari dell' CP_4
valutato secondo la scienza e conoscenza del 2006, è stato tempestivo, adeguato e corretto in tutto il percorso clinico ed assistenziale della ricorrente, atteso che: - a fronte delle condizioni di salute della paziente sussisteva indicazione per l'effettuazione del bendaggio gastrico;
- il relativo intervento chirurgico è stato eseguito correttamente e la scelta terapeutica ha dato, in un primo momento, un esito positivo;
- il reflusso lamentato dall'attrice non è risultato supportato dalla presenza di esofagite endoscopica ed è stato quindi correttamente ritenuto dominabile con la terapia medica, cosa che è stata conSIliata alla paziente dal Dr. nel corso delle varie consultazioni effettuate presso Pt_2
l' - negli anni successivi all'intervento, il bendaggio gastrico è stato desufflato, per poi essere CP_4
di nuovo ricalibrato, e viceversa, e ciò anche in misura minimale, per tentare di risolvere la sintomatologia lamentata dalla paziente legata alla sua insufficiente compliance al bendaggio;
- in sede di indagini diagnostiche sempre tempestivamente e scrupolosamente effettuate dai sanitari dell'AOUP, i sintomi lamentati dall'attrice non hanno mai avuto un'evidenza oggettiva tale da porre l'indicazione alla rimozione del bendaggio, essendo piuttosto legati al fatto che la paziente non seguiva le prescrizioni alimentari e non svolgeva il movimento fisico richiesti.
La difesa convenuta ha ulteriormente dedotto l'insussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari e gli asseriti esiti lamentati dalla ricorrente, ascrivibili in via esclusiva o comunque concorrente ex art 1227 comma 2 c.c. alla condotta di quest'ultima, atteso che: - la sintomatologia avvertita dalla paziente con episodi di rigurgito alimentare, acido e biliare rientra in un comportamento alimentare scorretto che è alla base dell'insuccesso della procedura;
- dal 18.04.2011, la contravvenendo alle indicazioni dei sanitari dell' non si è più sottoposta a visita Pt_1 CP_4 presso il Centro multidisciplinare per la diagnosi e cura dell'obesità e dei disturbi del comportamento alimentare dell' scegliendo di eseguire i controlli solo con il Dr (chirurgo); - a novembre CP_4 Pt_2
2015, prima, e a febbraio 2017, poi, quando la paziente si è nuovamente rivolta all' a distanza CP_4
di tempo, correttamente le è stato suggerita la rimozione del bendaggio e la conversione a by-pass gastrico, in modo da indurre calo ponderale e risolvere la sintomatologia;
- la paziente ha rifiutato il bypass ed accettato soltanto la rimozione laparoscopica del dispositivo.
La convenuta ha poi contestato le singole voci di danno lamentate.
All'udienza del 27.01.2022 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art 702 – ter comma 3
c.p.c. La causa è stata quindi istruita in via documentale e mediante prova orale (escussione dei testi alle udienze del 24.03.2023 e 07.04.2023); è stata inoltre espletata CTU medico legale sulla persona dell'attrice (relazione finale depositata in data 02.07.2023.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione il 7.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Le domande attoree sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
2. Sul piano generale, è noto che, in tema di malpractice medica, la responsabilità del personale sanitario ha natura contrattuale, con la conseguenza che incombe al paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, potendosi limitare a dedurre un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno, mentre è onere del debitore (struttura sanitaria o medico) provare che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile, oppure che, pur esistendo, non è stato causa del danno. Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria (sia essa ente ospedaliero o clinica privata) si fonda sul
“contratto di spedalità”, che può essere concluso anche per facta concludentia. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, il cui sinallagma comporta, a carico del paziente, l'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) ed a carico della struttura obblighi di tipo alberghieri e di messa a disposizione del personale medico e paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Ne deriva che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (art. 1228 c.c.).
Laddove, come nella specie, il paziente assuma di avere subito un danno causato dalla condotta del medico strutturato (omessa tempestiva rimozione del bendaggio gastrico applicato con intervento del
03.10.2006), spetta al paziente provare l'esistenza del contratto, allegandone la violazione, e l'evento dannoso quale effetto dell'errata prestazione sanitaria, mentre a carico della struttura sanitaria è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo all'operato del medico, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di SInoria, non essendo a imputabile al medico medesimo.
3. Nella specie, è provato per tabulas ed è comunque incontestato (art 115 c.p.c.) che Pt_1
nel maggio del 2005 si è rivolta al Centro multidisciplinare per la diagnosi e cura
[...] dell'obesità e dei disturbi del comportamento alimentare dell' ove, dal 18.9.2006 al 29.9.2006, CP_4
è stata sottoposta ad una valutazione multidisciplinare, all'esito della quale è stata posta l'indicazione all'intervento di posizionamento di bendaggio gastrico in laparoscopia (finalizzato a favorire la perdita di peso in paziente affetta da obesità), successivamente eseguito in data 3.10.2006 presso la
Chirurgia Bariatrica della (cartella clinica n.I-25253 del 30.5.2005 dell' CP_5 [...]
dell' e cartella clinica n.27 U.O. Chirurgia Generale IV dell' ricovero Controparte_6 CP_4 CP_4
del 2.10.2006 -5.10.2006).
La documentazione sanitaria in atti attesta inoltre che la si è regolarmente sottoposta a Pt_1
controlli periodici presso Centro Chirurgia Bariatrica della con cadenza trimestrale dal CP_5
30.10.2006 al 11.01.2010 e poi con cadenza annuale fino al 18.04.2011; in tali occasioni, il bendaggio veniva calibrato o desufflato a seconda della tolleranza manifestata dalla paziente e anche in rapporto ai dati degli esami endoscopici di volta in volta eseguiti.
E' dunque provato il contratto di spedalità intercorso tra e la struttura Parte_1
ospedaliera convenuta.
E' inoltre pacifico che a fronte delle condizioni di salute della ussisteva l'indicazione per Pt_1
l'effettuazione del bendaggio gastrico e che il relativo intervento chirurgico è stato eseguito correttamente.
4. La lite verte piuttosto dell'accertamento dei ventilati profili di responsabilità del personale sanitario per avere, in tesi: a) ritardato nel diagnosticare il fallimento del bendaggio gastrico con conseguente mancata tempestiva rimozione dello stesso;
b) non avere acquisito il consenso informato della paziente all'intervento chirurgico di bendaggio gastrico.
4.1. Quanto al primo profilo di responsabilità, si richiamano gli esiti della CTU medico-legale a firma delle dottoresse e che si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, Per_2 Per_3
completa ed immune da vizi logici o metodologici.
Il collegio peritale, premessa l'irrilevanza dei dati anamnestici relativi ai sintomi riferiti dalla periziata
(non oggettivabili) ai fini di una corretta valutazione medico-legale (che, come noto, può essere svolta solo sulla base dei dati che emergono dai referti medici e dalle indagini strumentali eseguite sulla paziente), ha poi accertato l'assenza di complicanze post operatorie tali da rendere necessaria la sua rimozione del bendaggio per cause clinico-chirurgiche imputabili ai sanitari, atteso che i sintomi riferiti dalla on hanno mai avuto - nel corso delle visite e delle indagini diagnostiche - Pt_1 un'evidenza oggettiva tale da porre l'indicazione alla rimozione del bendaggio.
Invero, nonostante la sintomatologia riferita nel corso del tempo fosse indice di una intolleranza al bendaggio gastrico, la stessa non rientra fra le complicanze dell'intervento per le quali vi è
l'indicazione di una sua tempestiva rimozione. In proposito, si legge nell'elaborato finale che “in merito alla rimozione del bendaggio, i dati della letteratura forniscono indicazioni ben precise sulla necessità di procedere all'intervento in caso di complicanze, ma non per intolleranza del dispositivo o per insufficiente perdita di peso. Le complicanze in cui è indicata la rimozione precoce dell'AGB sono rappresentate da: dilatazione eccentrica della tasca gastrica, slippage (scivolamento), megaesofago pseudoacalasico, erosione, leakage (deiscenza), infezione e migrazione (penetrazione parziale o totale nella parete gastrica).”
(pag. 36 della relazione).
Il Collegio peritale ha inoltre osservato che “nessun dato in letteratura fornisce parametri ben precisi su quanto tempo un bendaggio possa rimanere in sede, anche non funzionale, prima di procedere alla rimozione oppure a una riconversione;
in altri termini tra la constatazione del fallimento e la scelta della terapia da adottare, in assenza di gravi complicazioni per le quale l'intervento sarebbe condotto in urgenza, può trascorrere un tempo indeterminato dipendente dai contatti tra medico e paziente, tempo durante il quale la presenza del bendaggio, pur non funzionale, non arreca al contempo nessun danno” (pag. 37 della relazione).
E trattandosi di condotta “omissiva”, il collegio peritale, ai fini dell'accoglimento della domanda, avrebbe dovuto acclarare l'esistenza di letteratura o di linee guida astrattamente applicabili ad un caso come quello in esame, in concreto disattese dai sanitari;
in assenza di tali parametri, la condotta dei medici della - consistita nell'attuare provvedimenti contingenti alla sintomatologia CP_4
(desufflazione parziale o totale del bendaggio, terapia farmacologica, dietologica, comportamentale) senza procedere alla rimozione del dispositivo - non presenta criticità, perché non si è discostata dai canoni della diligenza professionale (secondo il canone della migliore scienza ed esperienza del momento storico).
In assenza di prova del comportamento inadempiente del personale sanitario, non può ravvisarsi alcuna responsabilità dell' per il danno lamentato dalla difesa attrice. CP_4
4.2. Venendo al secondo profilo di responsabilità contestato, è documentalmente provato che l' nella persona del dott. ha acquisito il consenso informato da parte della CP_4 Persona_4 la quale ha sottoscritto l'apposito modulo predisposto dalla azienda sanitaria (doc. 1 All. Pt_1
B pag 17 allegato al ricorso) il cui contenuto, seppur sintetico, è conforme alle linee guida e alla prassi clinica vigenti all'epoca dei fatti, le quali non imponevano standard più elevati di dettaglio nella redazione del documento. Deve altresì osservarsi che l'attrice non ha dimostrato che l'informazione ricevuta fosse assente o fuorviante. Di contro, la circostanza che dalla data dell'intervento e fino all'aprile del 2011 la paziente si sia sottoposta ai controlli post - operatori periodici in maniera regolare induce a ritenere che la stessa sia stata ben informata sul follow - up e i possibili esiti della procedura. L'azione è dunque infondata anche sotto tale concorrente profilo.
5. In conclusione, le domande svolte dall'attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da 26.001,00 a
52.000,00), dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese della CTU medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte attrice, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande attoree;
CONDANNA lla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, Parte_1
che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente a carico dell'attrice soccombente le spese della CTU medico-legale espletata, già liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Pisa, 28/05/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino