Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07184/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7184 del 2025, proposto da
CA Di RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Concetta Alessandrini e Antonino Galletti, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Galletti in Roma, Via CO Denza n. 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
CO AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria del concorso pubblico datata12.5.2025, relativa al concorso pubblico VII Corso per Allievi Commissari di Polizia Penitenziaria, dove la ricorrente è stata collocata al n. 81 posto in graduatoria;
- del provvedimento del 15.5.2025 (prot. m_dg DAP 15/05/2025 0214248.U);
- dell'ignoto “correttore” per la prova intermedia svolta in data 28.3.2024,
- del “correttore” per la prova intermedia svolta in data 12.9. 2024;
- del “correttore” per la prova intermedia svolta in data 19.2.2025;
- del “correttore” per la prova intermedia svolta in data 30.4.2025;
nonché
- di ogni atto presupposto, consequenziale e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rilevato:
che parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, relativi alla procedura del concorso pubblico VII Corso per Allievi Commissari di Polizia Penitenziaria, collocatasi in posizione al n. 81 posto in graduatoria su 142, in quanto a seguito di accesso agli atti, verificava quanto segue:
- che “ con riferimento alla 4^ verifica intermedia del 30.4.2025 (doc.9) era presente la seguente domanda (n.21): “I diritti sociali sono: a) Facoltativi; b) Diritti tassativi come gli altri; c) Diritti programmatici; d) Diritti da attuare solo in presenza di condizioni”. La risposta della ricorrente è stata la c) Diritti programmatici. La risposta ritenuta corretta dalla commissione è stata la b) Diritti tassativi come gli altri. Tuttavia, per diritti sociali si intendono pacificamente e comunemente quelli indicati dalla Costituzione, basati su norme costituzionali di carattere programmatico e condizionati all’attuazione che ne fornisce il legislatore ordinario ”;
- che “ 3 verifica intermedia del 19.2.2025. Domanda 19) “Quando nasce l’amministrazione della P.S.? a) 1848; b) 1948; c) 1931; d) 1981. La risposta corretta data dalla ricorrente è la a), ma la commissione ha arbitrariamente considerata come valida anche la d) perché, a quanto è dato sapere, è stato ritenuto che si potesse confondere “P.S.” ovvero pubblica sicurezza con l’acronimo che indica la Polizia di Stato ”;
- che alle “ Domande 40) e 41) verifica intermedia del 19.2.2025. In relazione alla “Programmazione Neuro Linguistica” (d’ora in poi PNL), materia che non è stata oggetto di trattazione neppure nella scheda informativa del Master in “Tutela della sicurezza e garanzia dei diritti nell’esecuzione penale” […] Le risposte fornite in ordine alle domande poste su una materia non oggetto di trattazione al corso e al master, non poteva certamente incidere sulla graduatoria finale ” Inoltre, le risposte erano “ ambigue, incomplete e certamente non hanno una risposta univoca e oggettiva ”;
- che alla “ verifica intermedia del 12.9.2024. Sono state valutate errate le risposte ai quesiti nn. 20 e 56. Domanda n. 20 “Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona indagata - sommarie informazioni della persona sottoposta ad indagini, perquisizione in flagranza di reato, acquisizioni di plichi e corrispondenza, sequestri , ecc. - la comunicazione della notizia di reato è trasmessa…” a) entro 48 ore dal compimento dell’atto; b) senza ritardo dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari e comunque entro 48 ore dal compimento dell’atto” c) senza ritardo dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari e comunque entro 24 ore dal compimento dell’atto d) senza ritardo dal compimento dell’atto. La risposta dalla Commissione indicata come corretta è: “b) senza ritardo dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari e comunque entro 48 ore dal compimento dell’atto”, mentre la ricorrente ha optato per la: “a) entro 48 ore dal compimento dell’atto. […] La domanda non è chiara e, comunque, non è stata formulata in modo da consentire l’univocità della risposta ” atteso il contenuto letterale di cui all’art. 347, comma 2 bis, c.p.p”;
- che alla “Domanda n. 56 “ Il positivismo criminologico si caratterizza nei seguenti termini: a) Identifica nella povertà la causa del crimine. b) Privilegia sempre l’analisi delle determinazioni psichiche dei comportamenti illegali. c) È orientato all’individuazione di fattori causali (anche multipli) del comportamento criminale”. d) Non esclude che la criminalità possa avere effetti positivi sulla vita sociale”. La risposta indicata come dalla commissione come esatta è la: “a) Identifica nella povertà la causa del crimine”, mentre la risposta fornita dalla ricorrente è la “c) È orientato all’individuazione di fattori causali (anche multipli) del comportamento criminale”.
Anche questa domanda non è a risposta univoca e oggettiva, e comunque la risposta data dalla ricorrente non è errata ”;
che stessa parte ha dedotto, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame: 1) “ Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità, errore di fatto ed ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e trasparenza dell’attività della P.A. ”; 2) “ Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e travisamento del fatto, erroneità dei presupposti, insufficiente ed inadeguata attività istruttoria e di verifica. Illogicità e irragionevolezza della valutazione e nell’attribuzione dei punteggi per i quiz contestati. Violazione del principio del merito e del favor lavoratoris ex art. 1, 2, 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento ”;
2. che nel costituirsi in giudizio l’amministrazione resistente ha dedotto, sul piano processuale, la tardività dell’azione di annullamento proposta e, in ogni caso, l’inammissibilità per carenza di interesse; sul piano sostanziale, l’infondatezza del ricorso;
3. Ritenuto che il ricorso debba essere respinto perché infondato atteso che:
- quanto alla domanda n. , deve ribadirsi il contenuto dell’ordinanza cautelare di rigetto n. 4965/2025 – sostanzialmente confermata in appello - secondo cui “ Ritenuto - impregiudicata qualunque ulteriore approfondita valutazione – che nella fattispecie non ricorre il requisito del c.d. fumus boni iuris atteso che la risposta data al quiz dalla parte ricorrente per cui i diritti sociali sono qualificabili sempre come “programmatici” è certamente errata perché, a prescindere dalle altre risposte aventi natura di “distrattori”, i diritti sociali, quand’anche previsti e disciplinati solo in Costituzione, sono viceversa immediatamente tutelabili ”;
- quanto alla domanda n. 19, di cui alla verifica intermedia del 19.2.2025, che è elemento incontestato che P.S. stia per Pubblica Sicurezza, per cui alcuna ambiguità è riscontrabile. Infatti il Dipartimento della pubblica sicurezza è una articolazione del Ministero dell'Interno istituita dalla legge 1º aprile 1981 n. 121, da cui dipende la Polizia di Stato e che coordina tutte le forze di polizia italiane;
- quanto alle domande n. 40 e 41della terza verifica intermedia del 19.2.2025, occorre ribadire quanto già statuito in sede di appello dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3866/2025, ossia che “ le risposte alle domande 40 e 41 sono state ritenute valide sulla base di meri supposti suggerimenti errati dei docenti del Master preparatorio e comunque sono definite “ambigue, incomplete e certamente non hanno una risposta univoca e oggettiva ”;
- quanto alla domanda n. 20 della seconda verifica intermedia del 12.9.2024, che dalla lettura dell’art. 347 c.p.p., così come per ragioni di garanzia dell’indagato, la notizia di reato deve essere sempre trasmessa immediatamente, e mai oltre le 48 ore quale termine finale;
- quanto alla domanda n. 56 della seconda verifica del 12.9.2025, che la risposta data dalla ricorrente è generica mentre quella esatta è tale perché circostanziata e certa (la povertà);
4. Atteso che le spese di lite devono essere compensate tenendo conto delle concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OI, Presidente
CO AN, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AN | RI OI |
IL SEGRETARIO