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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R G. N. 4063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°4063 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Lissone, via Assunta n. 16, presso lo studio dell'avv. Matteo
Galimberti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
ATTRICE
e
(C.F. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_2
in Milano, via Durini, n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Ferroni, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Motivi della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il per Controparte_1
sentirne accertare la responsabilità del fatto di causa e per l'effetto,
pagina 1 di 8 condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, pari ad €51.846,25, derivateli dall'occorso verificatosi in data 26 gennaio 2023 alle ore 10,00 circa, mentre percorreva via Roma nel comune di . Controparte_1
In particolare, l'istante esponeva che, nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo percorreva a piedi la via Roma per recarsi presso il negozio di
Ferramenta sito al civico n. 40/a, allorquando, mentre attraversava le strisce pedonali, inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa di un'anomalia del manto stradale. Riteneva l'attrice che la caduta si verificava a causa e per effetto di una insidia completamente imprevedibile ed inevitabile rappresentata dal “dissesto della pavimentazione in sampietrini che in molti punti risultano danneggiati e/o mancanti come risulta dalle fotografie allegate
(doc. 1)”, tale da fondare la responsabilità del convenuto ex art. 2051 CP_1
c.c.
A seguito della caduta riportava “lesioni alla parte destra del corpo, in particolare all'omero, alla spalla e braccio destro”, nonché una “frattura prossimale lievemente scomposta dell'omero, coinvolgente il trochite: i rapporti articolari sono sostanzialmente conservati, con la testa omerale che si proietta in posizione minimamente caudale rispetto alla glena”, come da referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di Desio – ASST Brianza del
26/01/2023, ore 12:48, residuando all'attrice un danno biologico determinato nella misura del 15%, come accertato dal medico legale Dott. (doc. 11 Per_1
di parte attrice).
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda attorea, contestando il fatto come descritto nell'atto di citazione e il relativo nesso causale e ritenendo che il motivo del sinistro fosse da imputare esclusivamente alla condotta distratta mantenuta dall'odierna attrice.
pagina 2 di 8 La causa è stata istruita documentalmente ed è pervenuta all'udienza del
22/05/2025 ove il tribunale ha invitato alla discussione orale della lite e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
********************
Ciò detto, si deve porre in risalto che risulta devoluta alla scrivente la questione afferente alla sussistenza della prova della dinamica del fatto ed in ordine alla sussistenza o meno di un'ipotesi di fatto del terzo, idonea a mandare esente da responsabilità il per Controparte_1
interruzione del nesso causale fra cosa ed evento dannoso.
A fronte, dunque, di quanto sopra e di un'azione risarcitoria proposta, come sopra già emerso, in termini extracontrattuali ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., occorre considerare, in generale, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima
(Cass. 19/05/2011, n. 11016; Cass. 1°/04/2010, n. 8005; Cass., 17/01/2008 n.
858).
Con riferimento a tale disposto normativo, incombe, comunque, sul danneggiato provare il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (Cass. 18/05/2012, n. 7937, Cass. 11/03/2011, n.
5910, oltre che Cass. 17/01/2008, n. 858 e Cass. 06/02/2007, n. 2563).
Tale specifico onere probatorio, va sottolineato, a pena di rimanere assorbito dalla prova dell'esistenza del danno, non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta del sinistro occorso a soggetto che era in movimento lungo il pagina 3 di 8 marciapiede nel quale era (in tesi) presente una sconnessione della pavimentazione (vedasi, circa l'onere probatorio attoreo, Cass. 11/05/2017, n.
11526; Cass. 21/06/2016, n. 12744, Cass. 20/10/2015, n. 21212, oltre a Cass.
19/02/2008, n. 4279).
Deriva, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, per essere assolto, implica, comunque, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima.
È indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico e comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo (vedasi la citata Cass. 19/05/2011, n.
11016, oltre a Cass. 20/01/2014, n. 999).
In forza di tali premesse, la giurisprudenza, ha dunque, affermato, in particolare anche in tema di strade, fattispecie analoga a quella che occupa, in ragione della natura di luogo pubblico, che allorquando si accerti la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, sì da poter superare la stessa con normali cautele, il comportamento della vittima deve essere attentamente valutato ed assume rilevanza crescente fino ad interrompere il nesso causale (vedasi ex plurimis
Cass. 29/07/2016, n. 15761; Cass. 22/06/2016 n. 12895; Cass. 13/01/2015, n.
287; Cass. 18/02/2014, n. 3793; Cass. 22/10/2013, n. 23919; Cass.
22/04/2013, n. 9726; Cass. 13/06/2012, n. 34154, oltre che le citate Cass.
999/2014 e Cass. 11526/2017; vedasi anche, sul tema, la già richiamata Cass.
4279/2008).
Tale assunto, occorre porre in risalto, in ragione delle prospettazioni dell'attrice, rileva anche con riferimento all'ipotesi dell'insidia, la quale, va sottolineato, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per pagina 4 di 8 la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di pericolo occulto, tale da rilevare, in termini probatori, ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma, comunque, la possibilità di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale (vedasi sul tema Cass. 16/05/2013, n. 11946, secondo cui: “… tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva …, quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada - che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità se tale comportamento è idoneo ad interrompere...il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso ...”; vedasi in merito anche
Cass. 19/06/2015, n. 12821, oltre a Cass. 14/06/2016, n. 12174).
********************
Tornando al caso di specie si evidenzia che, ad eccezione delle allegazioni di parte attrice, del verbale di Pronto Soccorso e della relazione peritale di parte – sui quali l'attrice fonda le proprie doglianze – non vi è alcun elemento di riscontro esterno alla narrazione attorea.
Quanto alle prove dichiarative offerte, esse non offrono elementi per appurare la dinamica del sinistro e il nesso causale con le lesioni fisiche lamentate dall'attrice, in quanto l'unico capitolo di prova inerente la dinamica del sinistro è generico e non sufficientemente compendiato in ordine alle circostanze di verificazione del sinistro e al nesso di causa con la cosa in custodia (“VERO CHE la sig.ra , durante l'attraversamento Parte_1
delle strisce pedonali di cui al capitolo che precede, inciampava e cadeva al suolo? … VERO CHE in data 26 gennaio 2023 la pavimentazione di via
Roma in in corrispondenza delle strisce pedonali al civico Controparte_1
40 presentava alcuni sampietrini mancanti?”).
pagina 5 di 8 Non è chiaro poi quando e come il testimone indicato nella seconda memoria istruttoria sarebbe intervenuto sul luogo del sinistro, né cosa avrebbe visto, nulla essendo stato dedotto in proposito da parte attrice.
A ben vedere, paradossalmente, ciò che emerge ictu oculi in relazione al caso di specie sono gli elementi di prova mancanti:
- non vi è alcun verbale attestante l'intervento delle forze dell'ordine ovvero di sanitari, né risulta denuncia postuma alla polizia locale o ad altra pubblica autorità;
- non vi è documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi nell'immediatezza del fatto, stante la mancanza di data certa delle foto prodotte in giudizio;
- non vi è alcun riscontro oggettivo delle lesioni (in tesi) occorse al momento del sinistro, se non il certificato di pronto soccorso allegato dall'attrice.
In definitiva, manca la prova che la caduta dell'attrice sia avvenuta a causa della presenza della disconnessione del manto stradale, e non invece per altro motivo, compresa la stessa imprudenza e distrazione della danneggiata;
in particolare, la mera circostanza di una disconnessione stradale e che la danneggiata si trovasse a camminare nei pressi dell'area in questione non può certamente ritenersi sufficiente a dimostrare il nesso eziologico.
A ciò si aggiunga che dalla prospettazione dei fatti offerta da parte attrice, così come dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio, emerge la perfetta visibilità delle disconnessioni del manto stradale;
sì che, difficilmente, parte attrice avrebbe potuto non accorgersi della sua presenza, seppure intenta a controllare che non arrivassero veicoli nel momento dell'attraversamento.
Invero, il manto stradale per come raffigurato nelle allegazioni documentali del fascicolo di parte attrice non integra in sé l'insidia o il trabocchetto, né può essere definito pericoloso, proprio per lo stato di disconnessione diffusa in cui versava, che lo rendeva visibile e percepibile prima che lo stesso venisse pagina 6 di 8 impegnato, richiamando nel pedone quell'attenzione e prudenza necessaria nel percorrerlo.
Peraltro, il sinistro è avvenuto in pieno giorno, considerato l'orario di ingresso in Pronto Soccorso, e dunque in condizioni di perfetta visibilità.
Aggiungasi altresì che il certificato di pronto soccorso allegato da parte attrice non offre elementi univoci ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, né è possibile evincere che sia stato tale da provocare le lesioni fisiche in questa sede lamentate dall'attrice. In tale certificato nulla si dice in ordine alla causa della lesione come descritta da parte attrice, cioè al sinistro denunciato in questa sede, laddove invece si parla semplicemente di “caduta accidentale”.
Né a diradare tali nebbie conoscitive risulta di alcuna utilità la consulenza tecnica medico-legale di parte, la quale si limita ad accertare e a quantificare le lesioni personali subite da parte attrice.
In sintesi, nel presente caso la ricostruzione attorea dell'evento di danno non ha trovato sufficienti riscontri probatori di tipo oggettivo, né di tipo inferenziale, ben potendo, sotto il profilo eziologico, ricondursi le lesioni riportate dall'attrice a decorsi causali alternativi rispetto all'(indimostrata) ricostruzione contenuta nell'atto di citazione.
Infatti, il procedimento abduttivo che dall'evento (lesioni) dovrebbe con sufficiente univocità (o quanto meno con probabilità) ricondurre a ritroso sino all'evento di danno (sinistro come descritto nell'atto di citazione), nel caso di specie si traduce in un vero e proprio salto nel buio, in quanto le uniche fonti di prova sarebbero le dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata e null'altro.
Da quanto rilevato consegue il rigetto della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice.
Le spese seguono la soccombenza, non venendo in rilievo motivi sufficienti a discostarsi dal principio di causalità, posto a base dell'art. 91 c.p.c. In particolare, in mancanza di questioni rilevanti in fatto e diritto, appare corretto pagina 7 di 8 liquidare le spese processuali, in favore della parte costituita, sui valori minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del relativo scaglione di riferimento (da
€26.001,00 ad €52.000,00), dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale) e del contenuto degli scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_1
2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
complessivi €2.906,00, oltre IVA (se dovuta), CPA e rimborso spese generali
(15%), come per legge.
Monza, 16/06/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°4063 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Lissone, via Assunta n. 16, presso lo studio dell'avv. Matteo
Galimberti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
ATTRICE
e
(C.F. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_2
in Milano, via Durini, n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Ferroni, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Motivi della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il per Controparte_1
sentirne accertare la responsabilità del fatto di causa e per l'effetto,
pagina 1 di 8 condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, pari ad €51.846,25, derivateli dall'occorso verificatosi in data 26 gennaio 2023 alle ore 10,00 circa, mentre percorreva via Roma nel comune di . Controparte_1
In particolare, l'istante esponeva che, nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo percorreva a piedi la via Roma per recarsi presso il negozio di
Ferramenta sito al civico n. 40/a, allorquando, mentre attraversava le strisce pedonali, inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa di un'anomalia del manto stradale. Riteneva l'attrice che la caduta si verificava a causa e per effetto di una insidia completamente imprevedibile ed inevitabile rappresentata dal “dissesto della pavimentazione in sampietrini che in molti punti risultano danneggiati e/o mancanti come risulta dalle fotografie allegate
(doc. 1)”, tale da fondare la responsabilità del convenuto ex art. 2051 CP_1
c.c.
A seguito della caduta riportava “lesioni alla parte destra del corpo, in particolare all'omero, alla spalla e braccio destro”, nonché una “frattura prossimale lievemente scomposta dell'omero, coinvolgente il trochite: i rapporti articolari sono sostanzialmente conservati, con la testa omerale che si proietta in posizione minimamente caudale rispetto alla glena”, come da referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di Desio – ASST Brianza del
26/01/2023, ore 12:48, residuando all'attrice un danno biologico determinato nella misura del 15%, come accertato dal medico legale Dott. (doc. 11 Per_1
di parte attrice).
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda attorea, contestando il fatto come descritto nell'atto di citazione e il relativo nesso causale e ritenendo che il motivo del sinistro fosse da imputare esclusivamente alla condotta distratta mantenuta dall'odierna attrice.
pagina 2 di 8 La causa è stata istruita documentalmente ed è pervenuta all'udienza del
22/05/2025 ove il tribunale ha invitato alla discussione orale della lite e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
********************
Ciò detto, si deve porre in risalto che risulta devoluta alla scrivente la questione afferente alla sussistenza della prova della dinamica del fatto ed in ordine alla sussistenza o meno di un'ipotesi di fatto del terzo, idonea a mandare esente da responsabilità il per Controparte_1
interruzione del nesso causale fra cosa ed evento dannoso.
A fronte, dunque, di quanto sopra e di un'azione risarcitoria proposta, come sopra già emerso, in termini extracontrattuali ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., occorre considerare, in generale, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima
(Cass. 19/05/2011, n. 11016; Cass. 1°/04/2010, n. 8005; Cass., 17/01/2008 n.
858).
Con riferimento a tale disposto normativo, incombe, comunque, sul danneggiato provare il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (Cass. 18/05/2012, n. 7937, Cass. 11/03/2011, n.
5910, oltre che Cass. 17/01/2008, n. 858 e Cass. 06/02/2007, n. 2563).
Tale specifico onere probatorio, va sottolineato, a pena di rimanere assorbito dalla prova dell'esistenza del danno, non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta del sinistro occorso a soggetto che era in movimento lungo il pagina 3 di 8 marciapiede nel quale era (in tesi) presente una sconnessione della pavimentazione (vedasi, circa l'onere probatorio attoreo, Cass. 11/05/2017, n.
11526; Cass. 21/06/2016, n. 12744, Cass. 20/10/2015, n. 21212, oltre a Cass.
19/02/2008, n. 4279).
Deriva, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, per essere assolto, implica, comunque, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima.
È indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico e comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo (vedasi la citata Cass. 19/05/2011, n.
11016, oltre a Cass. 20/01/2014, n. 999).
In forza di tali premesse, la giurisprudenza, ha dunque, affermato, in particolare anche in tema di strade, fattispecie analoga a quella che occupa, in ragione della natura di luogo pubblico, che allorquando si accerti la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, sì da poter superare la stessa con normali cautele, il comportamento della vittima deve essere attentamente valutato ed assume rilevanza crescente fino ad interrompere il nesso causale (vedasi ex plurimis
Cass. 29/07/2016, n. 15761; Cass. 22/06/2016 n. 12895; Cass. 13/01/2015, n.
287; Cass. 18/02/2014, n. 3793; Cass. 22/10/2013, n. 23919; Cass.
22/04/2013, n. 9726; Cass. 13/06/2012, n. 34154, oltre che le citate Cass.
999/2014 e Cass. 11526/2017; vedasi anche, sul tema, la già richiamata Cass.
4279/2008).
Tale assunto, occorre porre in risalto, in ragione delle prospettazioni dell'attrice, rileva anche con riferimento all'ipotesi dell'insidia, la quale, va sottolineato, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per pagina 4 di 8 la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di pericolo occulto, tale da rilevare, in termini probatori, ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma, comunque, la possibilità di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale (vedasi sul tema Cass. 16/05/2013, n. 11946, secondo cui: “… tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva …, quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada - che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità se tale comportamento è idoneo ad interrompere...il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso ...”; vedasi in merito anche
Cass. 19/06/2015, n. 12821, oltre a Cass. 14/06/2016, n. 12174).
********************
Tornando al caso di specie si evidenzia che, ad eccezione delle allegazioni di parte attrice, del verbale di Pronto Soccorso e della relazione peritale di parte – sui quali l'attrice fonda le proprie doglianze – non vi è alcun elemento di riscontro esterno alla narrazione attorea.
Quanto alle prove dichiarative offerte, esse non offrono elementi per appurare la dinamica del sinistro e il nesso causale con le lesioni fisiche lamentate dall'attrice, in quanto l'unico capitolo di prova inerente la dinamica del sinistro è generico e non sufficientemente compendiato in ordine alle circostanze di verificazione del sinistro e al nesso di causa con la cosa in custodia (“VERO CHE la sig.ra , durante l'attraversamento Parte_1
delle strisce pedonali di cui al capitolo che precede, inciampava e cadeva al suolo? … VERO CHE in data 26 gennaio 2023 la pavimentazione di via
Roma in in corrispondenza delle strisce pedonali al civico Controparte_1
40 presentava alcuni sampietrini mancanti?”).
pagina 5 di 8 Non è chiaro poi quando e come il testimone indicato nella seconda memoria istruttoria sarebbe intervenuto sul luogo del sinistro, né cosa avrebbe visto, nulla essendo stato dedotto in proposito da parte attrice.
A ben vedere, paradossalmente, ciò che emerge ictu oculi in relazione al caso di specie sono gli elementi di prova mancanti:
- non vi è alcun verbale attestante l'intervento delle forze dell'ordine ovvero di sanitari, né risulta denuncia postuma alla polizia locale o ad altra pubblica autorità;
- non vi è documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi nell'immediatezza del fatto, stante la mancanza di data certa delle foto prodotte in giudizio;
- non vi è alcun riscontro oggettivo delle lesioni (in tesi) occorse al momento del sinistro, se non il certificato di pronto soccorso allegato dall'attrice.
In definitiva, manca la prova che la caduta dell'attrice sia avvenuta a causa della presenza della disconnessione del manto stradale, e non invece per altro motivo, compresa la stessa imprudenza e distrazione della danneggiata;
in particolare, la mera circostanza di una disconnessione stradale e che la danneggiata si trovasse a camminare nei pressi dell'area in questione non può certamente ritenersi sufficiente a dimostrare il nesso eziologico.
A ciò si aggiunga che dalla prospettazione dei fatti offerta da parte attrice, così come dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio, emerge la perfetta visibilità delle disconnessioni del manto stradale;
sì che, difficilmente, parte attrice avrebbe potuto non accorgersi della sua presenza, seppure intenta a controllare che non arrivassero veicoli nel momento dell'attraversamento.
Invero, il manto stradale per come raffigurato nelle allegazioni documentali del fascicolo di parte attrice non integra in sé l'insidia o il trabocchetto, né può essere definito pericoloso, proprio per lo stato di disconnessione diffusa in cui versava, che lo rendeva visibile e percepibile prima che lo stesso venisse pagina 6 di 8 impegnato, richiamando nel pedone quell'attenzione e prudenza necessaria nel percorrerlo.
Peraltro, il sinistro è avvenuto in pieno giorno, considerato l'orario di ingresso in Pronto Soccorso, e dunque in condizioni di perfetta visibilità.
Aggiungasi altresì che il certificato di pronto soccorso allegato da parte attrice non offre elementi univoci ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, né è possibile evincere che sia stato tale da provocare le lesioni fisiche in questa sede lamentate dall'attrice. In tale certificato nulla si dice in ordine alla causa della lesione come descritta da parte attrice, cioè al sinistro denunciato in questa sede, laddove invece si parla semplicemente di “caduta accidentale”.
Né a diradare tali nebbie conoscitive risulta di alcuna utilità la consulenza tecnica medico-legale di parte, la quale si limita ad accertare e a quantificare le lesioni personali subite da parte attrice.
In sintesi, nel presente caso la ricostruzione attorea dell'evento di danno non ha trovato sufficienti riscontri probatori di tipo oggettivo, né di tipo inferenziale, ben potendo, sotto il profilo eziologico, ricondursi le lesioni riportate dall'attrice a decorsi causali alternativi rispetto all'(indimostrata) ricostruzione contenuta nell'atto di citazione.
Infatti, il procedimento abduttivo che dall'evento (lesioni) dovrebbe con sufficiente univocità (o quanto meno con probabilità) ricondurre a ritroso sino all'evento di danno (sinistro come descritto nell'atto di citazione), nel caso di specie si traduce in un vero e proprio salto nel buio, in quanto le uniche fonti di prova sarebbero le dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata e null'altro.
Da quanto rilevato consegue il rigetto della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice.
Le spese seguono la soccombenza, non venendo in rilievo motivi sufficienti a discostarsi dal principio di causalità, posto a base dell'art. 91 c.p.c. In particolare, in mancanza di questioni rilevanti in fatto e diritto, appare corretto pagina 7 di 8 liquidare le spese processuali, in favore della parte costituita, sui valori minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del relativo scaglione di riferimento (da
€26.001,00 ad €52.000,00), dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale) e del contenuto degli scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_1
2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
complessivi €2.906,00, oltre IVA (se dovuta), CPA e rimborso spese generali
(15%), come per legge.
Monza, 16/06/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 8 di 8