Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5768/2023 R.G.A.C.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 23/1/2025, a seguito dello scambio di memorie scritte, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
5768/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procu- Parte_1 C.F._1 ra a margine dell'atto di citazione, dall' Avv. Giuseppe Fera, unitamente ai quali eletti- vamente domicilia in Napoli alla Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. F11;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: - p.i.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., quale impresa designata ex art. 286 D.LGS. N. 209/2005 per la Regione Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada”, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti de- positata telematicamente in data 07.11.22, dall'avv. Angela Giampietro, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via San Felice n. 5;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n. 1440/2023 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 24 marzo 2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odier- na udienza cartolare.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di pedone, Parte_1
convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, Controparte_1
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1.1 Resistette alla domanda F.G.V.S. Controparte_1
1.2 Con sentenza n. 1440/23 il Giudice di Pace di Nola rigettò la domanda, ritenendo alla luce della espletata istruttoria, non provata la dinamica prospettata in citazione, con compensazione delle spese di lite.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello censurando la Parte_1
pronuncia di prime cure per erronea valutazione delle prove testimoniali con cui il giu- dice di pace era giunto alla decisione di rigetto. Ha, quindi, insistito, per la integrale ri- forma della sentenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni su- biti e alle spese processuali del doppio grado del giudizio, con attribuzione al procurato- re antistatario.
3. Si è costituita in giudizio F.G.V.S., la quale ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha insistito per il ri- getto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4. In ragione della sua natura prettamente documentale e avendo anche le parti deposi- tato le proprie produzioni con i rispettivi verbali di causa del giudizio di primo grado, la causa è stata spedita alla odierna udienza per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza.
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Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dato atto che l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., poiché dalla lettura dello stesso si evince chiaramente che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per avere ritenu- to non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato valutando inattendibile la prova orale raccolta, della quale l'appellante ha evidenziato la scorrettezza sulla scorta di una analitica lettura alternativa dell'assetto probatorio in atti (cfr. Cass. SS.UU. n.
27199/2017).
2. Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto e, pertanto, deve considerarsi
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assorbita l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., come formulata dal- la compagnia.
Invero, anche alla luce della rivalutazione del materiale probatorio in atti, non può che ribadirsi la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta.
2.1. Giova, anzitutto, evidenziare la lacunosità dei fatti dedotti nella citazione introdut- tiva del giudizio di primo grado. Ed infatti, l'attore/odierno appellante, non ha specifica- to le modalità della caduta e la presenza dei testi escussi, limitandosi unicamente a so- stenere di aver riportato danni alla gamba destra a seguito di un investimento.
Tale lacuna non può ritenersi colmata in alcun modo, né dalla documentazione deposita- ta in atti e né dall'istruttoria espletata.
Invero, dall'esame degli atti emerge chiaramente l'incompatibilità della dinamica de- scritta e dichiarata dai testi con le lesioni riportate.
Nello specifico, in merito alla dinamica del sinistro, si aderisce alle deduzioni riportate nella sentenza impugnata, laddove anche questo Giudicante è indotto a ritenere che sia inverosimile che a seguito dell'investimento (avvenuto, con la parte anteriore del vei- colo destra e gamba destra del pedone), visto il forte impatto avvenuto a velocità asseri- tamente sostenuta e con effetto balistico sul corpo del (“scaraventato al suolo”), Pt_1
l'appellante riportava solo lievi “lesioni” alla gamba destra, peraltro non percepibili og- gettivamente, né con esame visivo né con esame strumentale (il referto di pronto soc- corso, infatti, indica nella parte diagnostica “riferito dolore al ginocchio destro”).
Inoltre, è altresì innegabile il giudizio di inverosimiglianza del racconto reso dai testi, secondo i quali il mentre attraversava la strada, venne urtato alla gamba destra Pt_1 dalla parte anteriore destra del veicolo ed a seguito dell'urto fu scaraventato al suolo, senza precisare la modalità con cui il sarebbe caduto;
risultava, poi, incerta la loro Pt_1 percezione diretta al momento dell'investimento, visto che si trovavano davanti al Pari- si, non dietro.
A tanto deve aggiungersi che nella denuncia sporta dall'appellante, quest'ultimo non di- chiarava la presenza di testimoni, nè tanto meno che, nelle summenzionate circostanze, era in compagnia del figlio e del nipote, le cui generalità erano, per forza di cose, ben note.
Donde, non può che essere riconfermata la statuizione di rigetto della domanda risarci- toria proposta dall'odierno appellante.
3. Nonostante non sia in atti il fascicolo di primo grado, la documentazione depositata dalle parti consente di ritenere superflua, l'acquisizione del fascicolo di primo grado,
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altrimenti necessaria, posto che la mancata acquisizione costituisce un vizio del proce- dimento o della sentenza di secondo grado solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde" e specificamente indicati dalla parte in- teressata (Corte di Cassazione ord. N. 27691/2017).
Si consideri in proposito che le parti hanno depositato le produzioni di promo grado la cui corrispondenza al fascicolo d'ufficio ed a quelli di parte non è contestata dalle parti
(segnatamente, in data odierna l'avv. di parte appellante ha dichiarato che i verbali della prova orale acquisita in primo grado e depositati da parte appellata corrispondono alle dichiarazioni rese dinanzi al GDP).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve es- sere condannato a pagare quelle sostenute dalla compagnia assicurativa appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, nella misura di cui in dispositivo, determi- nata in [...] parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria.
4.1. Tenuto conto del rigetto dell'appello, in assenza di uno specifico motivo di impu- gnazione incidentale, non può essere modificata la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. tra le tante Cass. 23340/2020).
4.2. Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013, costi- tuiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002,
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , nella spiegata Parte_1 Controparte_1
qualità, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1440/2023, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rifondere in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nella qualità spiegata in atti, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
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ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 23/1/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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