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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3792/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3792/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da Parte_1
(C.F. ), e da (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TRANIELLO GRADASSI C.F._2
STEFANIA, elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in VIA SACRO
CUORE 3, ROVIGO;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate: 1) COLLOCAZIONE FIGLIA E Per_1
CASA FAMILIARE NA rimarrà collocata con la madre presso la casa Parte_2 di Rovigo Loc. Buso via Domenico Angeli nc 34 di cui in narrativa. L'attuale casa familiare di
Rovigo via Don Aser Porta 78/Q verrà assegnata al padre sig. 2) Parte_1
AFFIDAMENTO CONDIVISO (FREQUENTAZIONE GENITORI) L'affidamento di Per_1 sarà naturalmente condiviso tra i genitori, garantendo la bigenitorialità ma, al contempo, garantendo una certa stabilità e consentendo la gradualità dei cambiamenti di vita necessari. In ogni caso: Il padre potrà tenere con sé nel week end a settimane alterne con Per_1 precisazione che per week end si intende sabato dalle 9.00 e domenica sino alle 21.00, con 1 accompagnamento della minore presso l'abitazione della madre nella serata di domenica). Tutte le settimane il padre, compatibilmente agli impegni scolastici della minore, potrà tenere con sé nelle giornate continuative di martedì e mercoledì. Medesimi orari 9.00- 21.00. In tal Per_1 modo il Sig. , quindi, terrà con sé nelle seguenti modalità sviluppate in uno Pt_1 Per_1 schema bisettimanale: settimana1 MARTEDI' + MERCOLEDI' FINO ALLE 21.00 + SABATO+
DOMENICA FINO ALLE 21.00 settimana2 MARTEDI' + MERCOLEDI' DALLE 9:00 FINO ALLE
21.00 Rispetto alla regolamentazione di cui al punto che precede, quanto alle principali festività ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: • - la metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
• - la metà delle vacanze di carnevale;
• - tre giorni durante vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; • quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori di anno in anno entro il mese di maggio. I genitori potranno in ogni caso concordare eventuali variazioni di calendario di volta in volta, con criteri, in ogni caso, di equità. • in caso di malattia di fermo il dovere di informazione all'altro genitore a prescindere dalla collocazione del Per_1 momento, la bambina rimarrà presso la casa famigliare con la madre (qualora dovesse ammalarsi mentre è presso il padre dovrà, quini, essere accompagnato presso l'abitazione famigliare). Ove la malattia di perduri oltre 4 giorni, il padre avrà facoltà di far visita alla figlia presso il Per_1 domicilio della madre. In ogni caso, la madre e il padre di di comune accordo potranno Per_1 adottare variazioni al calendario previsto, sempre nell'interesse esclusivo della minore. 3)
ASSEGNO DI MANTENIMENTO Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 650,00, Parte_2 Per_1 rivalutabili secondo indici Istat;
L'assegno verrà corrisposto dal Sig. alla Sig.ra Pt_1
a mezzo di bonifico bancario entro il 05 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno Parte_2 suddivise per il 40% in capo alla sig.ra e per il 60% in capo al sig. secondo Parte_2 Pt_1 linee guida del Consiglio Nazionale Forense, comprese le spese di istruzione come la retta della scuola materna. Entro il giorno 30 di ogni mese il genitore che ha anticipato le spese straordinarie dovrà chiedere all'altro il rimborso della quota di competenza a mezzo di e-mail con documenti giustificativi;
il rimborso dovrà pervenire entro il giorno 15 del mese successivo. 4) Alla sig.ra competeranno in via esclusiva gli assegni unici familiari (AUF). 5) I genitori si Parte_2 impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. 7) I
2 ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 25/11/2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data
[...] Parte_2
l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplinasse i rapporti tra gli stessi e la figlia nata il [...], secondo le conclusioni congiunte formulate e Per_1 riportate in epigrafe.
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito annuo netto di euro 80.000 circa, mentre Parte_1 Parte_2 di un reddito netto pari ad euro 9.600,00.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.
Con decreto del 28.11.2025 il presidente ha designato il giudice relatore e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero, e in data 3.12.2025 il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
3 Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3792/2025 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
Recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3792/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da Parte_1
(C.F. ), e da (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TRANIELLO GRADASSI C.F._2
STEFANIA, elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in VIA SACRO
CUORE 3, ROVIGO;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate: 1) COLLOCAZIONE FIGLIA E Per_1
CASA FAMILIARE NA rimarrà collocata con la madre presso la casa Parte_2 di Rovigo Loc. Buso via Domenico Angeli nc 34 di cui in narrativa. L'attuale casa familiare di
Rovigo via Don Aser Porta 78/Q verrà assegnata al padre sig. 2) Parte_1
AFFIDAMENTO CONDIVISO (FREQUENTAZIONE GENITORI) L'affidamento di Per_1 sarà naturalmente condiviso tra i genitori, garantendo la bigenitorialità ma, al contempo, garantendo una certa stabilità e consentendo la gradualità dei cambiamenti di vita necessari. In ogni caso: Il padre potrà tenere con sé nel week end a settimane alterne con Per_1 precisazione che per week end si intende sabato dalle 9.00 e domenica sino alle 21.00, con 1 accompagnamento della minore presso l'abitazione della madre nella serata di domenica). Tutte le settimane il padre, compatibilmente agli impegni scolastici della minore, potrà tenere con sé nelle giornate continuative di martedì e mercoledì. Medesimi orari 9.00- 21.00. In tal Per_1 modo il Sig. , quindi, terrà con sé nelle seguenti modalità sviluppate in uno Pt_1 Per_1 schema bisettimanale: settimana1 MARTEDI' + MERCOLEDI' FINO ALLE 21.00 + SABATO+
DOMENICA FINO ALLE 21.00 settimana2 MARTEDI' + MERCOLEDI' DALLE 9:00 FINO ALLE
21.00 Rispetto alla regolamentazione di cui al punto che precede, quanto alle principali festività ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: • - la metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
• - la metà delle vacanze di carnevale;
• - tre giorni durante vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; • quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori di anno in anno entro il mese di maggio. I genitori potranno in ogni caso concordare eventuali variazioni di calendario di volta in volta, con criteri, in ogni caso, di equità. • in caso di malattia di fermo il dovere di informazione all'altro genitore a prescindere dalla collocazione del Per_1 momento, la bambina rimarrà presso la casa famigliare con la madre (qualora dovesse ammalarsi mentre è presso il padre dovrà, quini, essere accompagnato presso l'abitazione famigliare). Ove la malattia di perduri oltre 4 giorni, il padre avrà facoltà di far visita alla figlia presso il Per_1 domicilio della madre. In ogni caso, la madre e il padre di di comune accordo potranno Per_1 adottare variazioni al calendario previsto, sempre nell'interesse esclusivo della minore. 3)
ASSEGNO DI MANTENIMENTO Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 650,00, Parte_2 Per_1 rivalutabili secondo indici Istat;
L'assegno verrà corrisposto dal Sig. alla Sig.ra Pt_1
a mezzo di bonifico bancario entro il 05 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno Parte_2 suddivise per il 40% in capo alla sig.ra e per il 60% in capo al sig. secondo Parte_2 Pt_1 linee guida del Consiglio Nazionale Forense, comprese le spese di istruzione come la retta della scuola materna. Entro il giorno 30 di ogni mese il genitore che ha anticipato le spese straordinarie dovrà chiedere all'altro il rimborso della quota di competenza a mezzo di e-mail con documenti giustificativi;
il rimborso dovrà pervenire entro il giorno 15 del mese successivo. 4) Alla sig.ra competeranno in via esclusiva gli assegni unici familiari (AUF). 5) I genitori si Parte_2 impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. 7) I
2 ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 25/11/2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data
[...] Parte_2
l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplinasse i rapporti tra gli stessi e la figlia nata il [...], secondo le conclusioni congiunte formulate e Per_1 riportate in epigrafe.
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito annuo netto di euro 80.000 circa, mentre Parte_1 Parte_2 di un reddito netto pari ad euro 9.600,00.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.
Con decreto del 28.11.2025 il presidente ha designato il giudice relatore e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero, e in data 3.12.2025 il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
3 Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3792/2025 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
Recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
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