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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 566/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASETTI MARCO, C.F._2
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, P.IVA_1
APPELLATA avverso la sentenza n. 844/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 13.10.2022
CONCLUSIONI
In data 16.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni istanza od eccezione avversaria, pagina 1 di 24 - riformare la Sentenza n. 884/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 11.10.2022 e depositata in data 13.10.2022 e, per l'effetto, dichiarare validamente esperito il tentativo di mediazione obbligatorio ordinato dal Giudice di prime cure alla prima udienza di comparizione.
Per l'effetto, nel merito: in via preliminare:
- accertare l'esistenza di clausole contrattuali poste in violazione dell'art. 33 e seg. Codice del Consumo e, per l'effetto, dichiararne la relativa nullità ex art. 36 Codice del Consumo.
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di finanziamento oggetto di causa, ai sensi degli artt. 1325 e 1418 C.C. con i conseguenti effetti restitutori.
- in subordine, accertare e dichiarare, per le stesse causali, la nullità parziale del contratto di risparmio edilizio perché non meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, atteso che la ha finanziato col mutuo l'investimento in CP_2 strumenti finanziari propri, nonch otesi, la nullità del medesimo per la carenza di forma scritta del contratto quadro;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento della convenuta al rispetto delle norme previste dall'articolo 21 e seguenti del TUIF con la conseguente condanna risarcitoria.
- in ultima ipotesi, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di finanziamento per effetto di errore o dolo, ai sensi degli artt. 1427-1428-1429 C.C.;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per violazione degli artt. 117 e 120 T.U.B.;
- in ulteriore ipotesi dichiarare l'annullamento per errore o dolo del collegato contratto di risparmio edilizio, con gli effetti di cui all'articolo 1432 c.c. e la conseguente condanna restitutoria nella misura di giustizia;
- infine, nella denegata ipotesi, accertare e dichiarare la violazione dell'articolo 117 C. 4-7, accertando la corretta debenza dei debitori, con ogni conseguente condanna restitutoria nella misura di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per la parte appellata:
“In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile l'appello in quanto improcedibile per mancato regolare espletamento della mediazione.
Nel merito:
pagina 2 di 24
2. Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
n ogni caso:
3. Con vittoria di spese e compensi di lite, di ogni grado di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
e convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Pt_1 Parte_2
Siena, la , società per azioni di diritto Controparte_3 tedesco, per chiedere, in relazione ad un mutuo fondiario ed un contratto di risparmio edilizio, di accertare l'esistenza di clausole contrattuali poste in violazione dell'art. 33 e seg. Codice del Consumo e, per l'effetto, dichiararne la relativa nullità ex art. 36 Codice del Consumo nonché, in via principale, la nullità totale del contratto, ai sensi degli artt. 1325 e 1418 C.C., con i conseguenti effetti restitutori. In subordine, gli attori domandavano di accertare e dichiarare, per le stesse causali, la nullità parziale del contratto di risparmio edilizio, nonché, in ipotesi, la nullità del medesimo per la carenza di forma scritta del contratto quadro. In ulteriore subordine chiedevano di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta al rispetto delle norme previste dall'articolo 21 e seguenti del TUIF con la conseguente condanna risarcitoria e, in ulteriore ipotesi, di accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di finanziamento per effetto di errore o dolo, ai sensi degli artt. 1427-1428-1429 C.C., l'intervenuta risoluzione del contratto per violazione degli artt. 117 e 120 T.U. ovvero, in ulteriore ipotesi, l'annullamento per errore o dolo del collegato contratto di risparmio edilizio, con gli effetti di cui all'articolo 1432 c.c. e la conseguente condanna restitutoria nella misura di giustizia. Infine, in ultima e denegata ipotesi, si chiedeva di accertare e dichiarare la violazione dell'articolo 117 commi
4 e 7, accertando conseguentemente la corretta debenza degli attori, con relativa condanna restitutoria nella misura di giustizia. pagina 3 di 24 A fondamento delle domande gli attori allegavano di aver concluso in data
5.12.2007 un contratto di “mutuo fondiario (mutuo immediato) a tasso fisso sino all'assegnazione ed estinzione mediante assegnazione di un contratto di risparmio edilizio con successivo mutuo di assegnazione” di € 200.000,00. Rispetto a tale operazione eccepivano l'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali e la violazione dell'art. 1322 co. 2 c.c. essendo l'affare particolarmente sconveniente per i mutuatari e privo di causa meritevole di tutela;
l'erroneità degli indicatori di costo TAEG/ISC – TAE del mutuo immediato e di assegnazione, la mancata indicazione nel contratto di mutuo immediato del
TAE, la mancata indicazione della formula giorni per il calcolo degli interessi, del piano di ammortamento, in violazione dell'art. 117 TUB, la mancata indicazione della metodologia di calcolo degli interessi sulle rate. Infine, in relazione al contratto di risparmio edilizio eccepivano anche la violazione della disciplina di cui all'art. 21 e ss. TUIF.
Si costituiva la quale eccepiva, in via Controparte_3 preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento del tentativo di mediazione, la carenza di interesse ad agire degli attori in assenza di specificazione del bene della vita cui erano sottese le domande, la prescrizione delle pretese restitutorie per quanto corrisposto prima dei dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione e la prescrizione dell'azione di annullamento.
Nel merito la banca contestava la fondatezza delle avverse domande, deducendo la liceità e meritevolezza dell'operazione economica conclusa tra le parti e strutturata mediante la conclusione dei seguenti contratti: contratto di risparmio edilizio stipulato il 31/10/2007, contratto di pre-finanziamento, sotto forma di mutuo con rimborso del capitale a scadenza (denominato mutuo immediato), stipulato il 28.11.2007, e contratto di mutuo di assegnazione, che però non era stato concluso.
Disposto l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ed istruita solo mediante produzione documentale la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 4 di 24 La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 844/2022 pubblicata il 13.10.2022 il Tribunale di Siena così statuiva:
“il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'improcedibilità delle domande formulate da e Parte_1 [...]
per il mancato regolare esperimento della procedura di mediazione ai Parte_2 sensi del D.Lgs. 28/2010; condanna e in solido alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2 di società per azioni di diritto Controparte_3 tedesco delle spese di lite che liquida in € 5.355,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge”.
Nello specifico, il giudice riteneva assorbente su ogni altra questione l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione, sul presupposto che quella introdotta non fosse valida, non essendo stati gli attori sostituiti da un procuratore munito di procura notarile, in quanto
“affinchè la mediazione alla quale partecipi il difensore in luogo della parte possa ritenersi validamente esperita, non è sufficiente né la procura conferita al difensore e da questi autenticata (anche se comprensiva di ogni più ampio potere processuale), né la procura speciale rilasciata allo scopo può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi Parte_2 questa Corte di Appello la (di seguito anche APPELLATA Controparte_3
Contr
o ) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza. CP_4
pagina 5 di 24 Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello inerente la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Quale conseguenza della riforma della sentenza, gli appellanti riproponevano le domande formulate in primo grado in punto di:
1) indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali;
2) erroneità degli indicatori di costo TAEG/ISC – TAE;
3) difetto di indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo);
4) difetto di indicazione della formula giorni per il calcolo degli interessi – Days
Count Convention;
5) difetto di indicazione del piano di ammortamento;
6) difetto di indicazione metodologia/regime finanziario calcolo interessi delle rate;
7) mancata indicazione degli interessi e sottoscrizione del contratto quadro con riferimento al contratto di risparmio edilizio. Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. Nel merito la banca riproponeva comunque le eccezioni già sollevate in primo grado.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 24 1. L'impugnazione si incentra sulla decisione di ritenere irritualmente celebrato il procedimento di mediazione in quanto gli attori erano sostituiti dal loro avvocato in forza di una procura da egli stesso sottoscritta.
L'oggetto del contendere ruota quindi intorno alla possibilità per l'avvocato di autenticare la sottoscrizione di una procura che gli attribuisca, oltre ai poteri di rappresentanza processuale, anche i poteri di rappresentanza sostanziale.
A tale riguardo, con specifico riferimento al procedimento di mediazione, si rinviene nella giurisprudenza di legittimità l'unico precedente citato nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione, Sez. 3, con la Sentenza n. 8473 del 27/03/2019 ha evidenziato:
«L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c, sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v.
Cass. n. 15195 del 2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo
pagina 7 di 24 di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 cod. proc. civ..
Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.
Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare
l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ( ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non
è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
pagina 8 di 24 Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista».
A ben vedere, l'affermazione secondo cui il conferimento di poteri sostanziali presuppone il rilascio di una procura notarile, non essendo sufficiente allo scopo quella autenticata dal difensore, richiama principi generalmente accolti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
L'art. 83 c.p.c., infatti, circoscrive il potere di autentica della sottoscrizione al mandato alle liti posto a margine degli atti processuali.
Non è invece previsto dall'ordinamento un generale potere di autentica delle sottoscrizioni da parte dell'avvocato.
Qualora quindi si intenda conferire poteri di carattere sostanziale, che consentano al legale di disporre dei diritti della parte rappresentata, sarà necessario il rilascio di una procura autenticata da un soggetto specificamente legittimato dalla legge, quale ad esempio il notaio.
Dal momento che la sostituzione della parte agli atti che devono essere compiuti personalmente esula dal mandato professionale, appare evidente che tale potere non possa che essere conferito mediante una specifica procura, la quale, investendo poteri di rappresentanza sostanziale, non potrà essere autenticata dallo stesso legale.
Il Collegio, quindi, ritiene pienamente condivisibili gli assunti da cui muove la
Corte di Cassazione e richiamati anche nella pronuncia impugnata.
Nel caso in esame, quindi, si deve concludere che, non essendo valida la procura rilasciata all'avvocato per la sostituzione della parte alla riunione dell'organismo di mediazione, questa è rimasta assente ingiustificata (circostanza che però non è stata tempestivamente eccepita dalla controparte).
pagina 9 di 24 Quanto alle conseguenze di tale mancata partecipazione personale della parte, però, nella richiamata pronuncia n. 8473 del 27/03/2019 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del
2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una
o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre”.
Nella parte motiva la Suprema Corte precisa, per quanto qui interessa, che «Solo se le parti gli danno il via per procedere alla successiva fase di discussione, il mediatore andrà avanti, interloquendo con le parti fino a proporre o a far loro proporre una possibile soluzione, altrimenti si arresterà alla fase preliminare
(all'esito della quale sono dovute solo le spese, e non anche il compenso del mediatore).
Non andrà in ogni caso avanti, dando atto dell'esito negativo della mediazione, se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione. Di questo comportamento si potrà eventualmente tenere conto nel successivo giudizio, come prevede il comma 4 bis dell'art. 8
("Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio."). pagina 10 di 24 Se anche il convenuto compare ed è l'attore che dichiara di non intendere impegnarsi nella mediazione deve ritenersi che il mediatore debba prenderne atto
e che l'attività si concluda anche in questo caso al termine dell'incontro preliminare, che la mediazione sia stata esperita e che abbia dato esito negativo,
e che quindi la condizione di procedibilità sia soddisfatta.
Quindi, è richiesta l'attivazione del procedimento di mediazione, la scelta del mediatore, la convocazione della controparte;
è richiesta altresì la comparizione personale davanti al mediatore (con le possibilità alternative sopra enunciate) e la partecipazione al primo incontro, nel corso del quale la parte riottosa può liberamente convincersi di provare effettivamente e fino in fondo la strada della soluzione alternativa alla controversia. Non può invece ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio.
Non costituisce per contro idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l'altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l'onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro».
In linea con il dato testuale della norma, che pone quale unica sanzione per la mancata partecipazione personale della parte quella indicata all'art. 8, quindi, la
Corte di Cassazione indica che la condizione di procedibilità può ritenersi soddisfatta anche quando una sola delle parti compaia alla riunione davanti al mediatore, prendendo atto dell'indisponibilità della controparte.
Anche tale conclusione viene pienamente condivisa dal Collegio.
Ne consegue che la sentenza, avendo pronunciato l'improcedibilità della domanda nonostante il procedimento di mediazione sia stato correttamente incardinato, per di più senza che l'eventuale vizio venisse tempestivamente eccepito nell'ambito di pagina 11 di 24 tale procedimento, deve essere riformata, con conseguente necessità di esame nel merito delle domande, riproposte dalle parti.
2. Non è in contestazione la natura del contratto sottoscritto dagli odierni appellanti.
I signori , infatti, hanno stipulato quello che viene definito “contratto di Parte_2 risparmio edilizio”, istituto regolato dal diritto tedesco, ma sconosciuto all'ordinamento interno.
Il contratto prevede uno schema negoziale complesso in base al quale un soggetto si impegna ad accumulare risparmi, sui quali la banca riconosce un tasso di interesse, in vista della concessione di un mutuo a condizioni agevolate. Le somme versate rimangono vincolate fino al raggiungimento di un importo predeterminato, quando verrà erogato il mutuo (c.d. di assegnazione) dal cui montante saranno detratte le somme accantonate.
Nel caso in esame le parti hanno affiancato a questo schema tipico la sottoscrizione di un mutuo di preammortamento, pari all'importo che sarebbe stato assegnato con il mutuo di assegnazione, destinato ad estinguersi al momento della concessione di quest'ultimo.
La finalità di questo diverso finanziamento (c.d. mutuo immediato) era evidentemente quella di ottenere da subito la liquidità necessaria per l'acquisto della casa senza attendere il termine del piano di accumulo.
Dal prospetto sintetico prodotto come doc. 4 si evince che tale finanziamento si caratterizzava per essere un mutuo privo di ammortamento, in quanto i mutuatari si impegnavano a pagare i soli interessi, mentre l'abbattimento del capitale sarebbe avvento in misura integrale al momento della concessione del mutuo di assegnazione.
3. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di interesse in Contr capo agli odierni appellanti. , infatti, ha eccepito che i signori non Parte_2 avrebbero interesse a formulare la domanda in ordine alla nullità del contratto, non avendo contestualmente avanzato domande restitutorie ed avendo anzi pagina 12 di 24 affermato nei loro atti di aver già estinto il loro debito (in ipotesi di nullità del Contr contratto) o che, al più, essi debbono ancora pagare a € 19.228,86 (se si applicasse l'art. 117 Tub).
Tale eccezione è chiaramente infondata, avendo gli odierni appellanti interesse ad accertare l'illegittimità del rapporto, a prescindere dal fatto che abbiano o meno sollevato domande restitutorie.
Peraltro, come evidenzia la stessa parte appellata, nel caso in esame gli attori in primo grado avevano chiaramente manifestato quale era l'interesse concreto sotteso alla loro domanda, ovvero quello di accertare che niente altro dovevano alla banca. Contr
eccepisce altresì la carenza di interesse con riferimento alla domanda di nullità relativa al mutuo di assegnazione, in quanto questo non è stato stipulato, per essersi risolto il contratto di risparmio edilizio per l'inadempimento dei mutuatari.
L'eccezione non può essere accolta neppure sotto questo profilo, avendo gli odierni appellanti un interesse ad accertare la validità di tutti gli atti da loro sottoscritti, quanto meno per evitare conseguenze di tipo risarcitorio derivanti dall'inadempimento loro imputato dalla banca. Contr
solleva anche un'eccezione di prescrizione con riferimento al diritto ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente indebitamente versate.
Sotto tale profilo, però, è sufficiente evidenziare che, come palesato anche dai precedenti rilievi, nel presente giudizio nessuna domanda restitutoria è stata avanzata, mentre l'azione di nullità è imprescrittibile.
4. Passando all'esame delle doglianze sollevate in primo grado dagli odierni appellanti ed oggi riproposte si evidenzia quanto segue.
4.1. Sotto un primo profilo la parte appellante denuncia l'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali.
Si afferma: “dall'analisi del rapporto negoziale per cui è causa risulta chiaramente la violazione dell'art. 1322 Comma 2 c.c., che attribuisce la facoltà ai contraenti di pagina 13 di 24 concludere contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Considerato come tale il vincolo negoziale de quo, è evidente come i mutuatari abbiano concluso un affare per loro particolarmente sconveniente e totalmente privo di causa meritevole di tutela”.
Inoltre, “Risulta infatti impossibile determinare con esattezza il quantum debeatur atteso che l'individuazione della data di inizio dell'ammortamento è rimessa unicamente alla decisione della Banca e non è prevedibile al momento della stipula del vincolo negoziale … Vieppiù che, così come è strutturato, il contratto di mutuo non contiene gli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione poiché non consente di quantificare con esattezza la prestazione pecuniaria generata dal rapporto negoziale, né tantomeno questa è ricavabile mediante un'operazione aritmetica”.
Gli appellanti deducono altresì: “Nel caso di specie il coacervo di pattuizioni, con rinvio ad un generico contratto di risparmio edilizio i.e di investimento finanziario collegato al mutuo, comporta chiaramente l'errore nel consenso carpito con dolo della controparte, che ricade inequivocabilmente sulla natura e sull'oggetto del contratto, ovvero sulla prestazione e sulla quantità della prestazione (tanto che non è chiaro in quanti anni i debitori sarebbero riusciti a rimborsare il prestito, come appresso si vedrà), ai sensi degli articoli 1427, 1428 e 1429 c.c.”.
Con riferimento alla meritevolezza della causa occorre preliminarmente chiarire Contr che, differentemente da quanto afferma , non risulta dalla documentazione contrattuale prodotta che le parti abbiano inteso regolare il loro rapporto sulla base della legge tedesca, volontà che doveva necessariamente essere manifestata in termini espressi, alla luce del disposto dell'art. 3 del Regolamento CE n.
593/2008 (c.d. Roma I).
Da ciò deriva che la in contratto dovrà essere valutato sulla base dell'ordinamento interno, per il quale ha natura atipica.
Va poi chiarito che il rapporto tra le parti è regolato da tre diversi contratti, che risultano però collegati strettamente tra loro. Non si tratta di un semplice pagina 14 di 24 collegamento, nei quali i contratti sarebbero destinati a mantenere una loro autonomia causale, assumendo il nesso teleologico rilevanza al fine di far emergere la "causa del collegamento", dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati (v. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 29288 del 13/11/2024), ma di un contratto atipico unitario, attesa la indissolubile connessione tra le varie operazioni nelle quali formalmente si scompone, per cui la causa deve essere ritenuta unica, e va unitariamente vagliata, in quanto derivante dalla combinazione originale di più tipi negoziali, idonea a produrre un unitario regolamento di interessi (v. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 22950 del 10/11/2015).
Nello specifico, i contratti stipulati sono due mutui a tasso fisso (solo per il primo dei quali vi è stata in concreto l'erogazione) ed un piano di accumulo.
Se gli ultimi due contratti non differiscono in termini sostanziali dai contratti tipici, il primo differisce dallo schema codicistico del mutuo per non prevedere un piano di ammortamento, essendo destinato il capitale ad essere abbattuto per intero esclusivamente nel momento in cui il piano di accumulo avesse raggiunto una determinata cifra.
Con riferimento al collegamento negoziale tra il piano di accumulo ed il mutuo di assegnazione, la causa può essere agevolmente individuata nella possibilità di accantonare risparmi in attesa di rinvenire un immobile da acquistare, scomputando poi le somme così ricavate, maggiorate degli interessi, dall'importo da mutuare, risparmiando così sugli interessi. Il contratto potrebbe altresì avere una sua utile funzione laddove vi sia necessità di avere le risorse per la costruzione o ristrutturazione di un immobile di cui non si divenga immediatamente proprietari, rinviando a tale momento la stipula del mutuo definitivo.
Più sfuggente è invece la funzione economica dello schema in concreto utilizzato.
Gli acquirenti, infatti, avevano già evidentemente rinvenuto un immobile da acquistare e necessitavano immediatamente della liquidità necessaria, per questo pagina 15 di 24 motivo è stato fatto un primo mutuo destinato all'acquisto, prevedendosi però che esso sarebbe stato sostituito dal mutuo definitivo, con condizioni economiche molto più favorevoli, solo al momento del termine del piano di accumulo, la cui finalità sfugge, perché seguendo lo schema classico del mutuo le parti avrebbero potuto, oltre ad ottenere un tasso di interesse più favorevole, anche iniziare da subito ad abbattere il capitale con i loro pagamenti.
Lo schema utilizzato, quindi, ha portato ad un esborso di interessi per un periodo iniziale, senza che vi fosse una reale necessità di accantonare risparmi prima della concessione del mutuo definitivo, corrispondendo un tasso di interesse maggiore e su un capitale che non si andava abbattendo con il tempo.
E' chiaro che un tale meccanismo non produceva alcun vantaggio per i clienti, visto che niente impediva loro di ottenere da subito un mutuo fondiario, ed anche per la banca non è ben chiaro quali fossero i benefici, se non la possibilità di percepire interessi in misura superiore a quelli che avrebbe ottenuto con il mutuo definitivo.
Si tratta quindi di una deviazione dallo schema tipico che non appare finalizzata a perseguire interessi economicamente apprezzabili e comuni alle parti contraenti.
Emergono, quindi, forti criticità con riferimento alla meritevolezza dell'interesse sotteso al meccanismo negoziale in concreto utilizzato.
La Corte di Cassazione ha già stabilito che il giudizio di “meritevolezza” di cui all'art. 1322, comma secondo, c.c., non coincide col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa. Secondo la Relazione al Codice civile la meritevolezza è un giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia (ex aliis, Sez. U, Sentenza n. 4222 del 17/02/2017; Sez. U,
Sentenza n. 4223 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4224 del 17/02/2017;
Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017).
Evidenzia pertanto la Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023) che “il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario pagina 16 di 24 alla coscienza civile, all'economia, al buon costume od all'ordine pubblico (così la
Relazione al Codice, § 603, II capoverso). Questo principio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta costituzionale, è stato da questa ripreso e consacrato negli artt. 2, secondo periodo;
4, secondo comma, e 41, secondo comma, cost..
Un contratto dunque non può dirsi “immeritevole” sol perché poco conveniente per una delle parti. L'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non quello che, libero ed informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici.
Affinché dunque un patto atipico possa dirsi “immeritevole”, ai sensi dell'art. 1322
c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati».
Nel caso in esame non si è in presenza di un contratto meramente poco conveniente per una delle parti, ma di un meccanismo negoziale complesso finalizzato a creare un rapporto che aggrava considerevolmente la posizione del debitore, esponendolo al pagamento di un elevato tasso di interesse per un tempo non predeterminato, senza che questo abbia una contropartita, determinando quindi una prevaricazione del contraente forte rispetto a quello debole (ottenendo un risultato già ritenuto immeritevole di tutela dalla Corte di
Cassazione con le sentenze 22950/15 e 19559/15).
4.2. Con riferimento alla determinabilità dell'oggetto del contratto, poi, si osserva quanto segue.
La richiesta di risparmio edilizio sottoscritta dalle parti presenta le seguenti indicazioni sul prestito richiesto:
pagina 17 di 24 Il modulo peraltro nella sua intestazione fa riferimento ad una “richiesta di mutuo”.
Nelle condizioni generali si precisa che al risparmio accumulato sarebbe stato applicato un tasso di interesse lordo dell'1%, che sarebbe stato sostituito con effetto retroattivo con un tasso indicizzato sulla base di titoli pubblici nel caso di mancata erogazione del mutuo.
Il costo del mutuo di erogazione, invece, viene descritto facendo delle ipotesi sulla possibile durata dell'ammortamento.
Nessuna indicazione viene invece fornita con riferimento alla durata del contratto di risparmio edilizio e conseguentemente al momento in cui sarebbe stato erogato il mutuo.
Nella accettazione da parte della banca, denominata “certificato di risparmio edilizio”, vengono così riepilogate le condizioni del finanziamento:
Nel riepilogo allegato vengono così dettagliate le condizioni economiche:
pagina 18 di 24 Nonostante il riferimento al fatto che il mutuo di assegnazione poteva essere concesso al termine della fase di accumulo, nessuna indicazione viene data sulla durata della stessa, neppure con riferimento alla somma da raggiungere, venendo previsti solo l'ammontare della quota mensile e la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.
Il contratto, quindi, prevede una fase iniziale di durata indeterminata, collegata al risparmio forzoso, durante la quale i clienti avrebbero dovuto corrispondere un tasso di interesse più elevato rispetto a quello indicato nel contratto, senza abbattimento del capitale.
Così vengono dettagliate le condizioni economiche del mutuo immediato:
pagina 19 di 24 La durata del contratto viene indicata in circa 27,5 anni complessivi, dei quali 14 circa di vigenza del mutuo immediato, con condizioni particolarmente penalizzanti per i clienti.
Vi è poi una discrasia con il termine di durata del mutuo di ammortamento, che nel diverso prospetto viene indicata in circa 11 anni e 11 mesi, ovvero una durata inferiore alla differenza tra i 27,5 anni di durata complessiva ed 14 di durata del mutuo immediato.
Oltre ad essere espressa in termini dubitativi, quindi, la durata del piano di ammortamento risulta non chiaramente desumibile dalle condizioni di contratto.
Questo determina una inevitabile indeterminatezza dei costi del mutuo, che si riflette anche nella incerta indicazione dell'IRS in contratto. E' infatti evidente che tanto più lunga sarebbe stata tale fase iniziale, tanto maggiori sarebbero stati i costi per i clienti.
Non si comprende, infatti, come venga determinata la durata del mutuo immediato, per quanto indicata in termini solo approssimativi, non venendo chiariti i termini di durata del piano di accumulo, né di conseguenza quella del mutuo di assegnazione. pagina 20 di 24 Per di più, l'ammontare di questo secondo mutuo, e quindi il suo costo, potrà essere determinato solo al termine del piano di accumulo, visto che esso verrà concesso solo per la differenza tra la somma concessa con il mutuo immediato e quella nelle more accumulata. Al momento della stipula, quindi, non viene chiarito l'ammontare ed il costo effettivo di tale mutuo, e tanto meno viene predisposto un piano di ammortamento che consenta di individuare la composizione delle rate.
Questo si traduce chiaramente in una indeterminatezza delle condizioni di contratto, che non possono essere integrate neppure tramite il ricorso a criteri normativi o a elementi esterni prestabiliti.
Per di più, sfugge quale possa essere l'interesse di un cliente a stipulare un mutuo
(così viene definito nella proposta contrattuale) che per oltre la metà della sua durata produce solo interessi, senza che il maggior ammontare degli stessi rispetto a quelli indicati per il mutuo di assegnazione venga sufficientemente compensato dall'interesse positivo previsto per il piano di accantonamento. Da un lato, infatti, il tasso positivo dell'1% lordo è inferiore al delta tra il tasso previsto nel mutuo immediato e quello del mutuo di assegnazione (5,45-3,75=1,70).
Dall'altro, l'interesse positivo si calcola su un capitale che cresce lentamente partendo da zero, mentre quello a debito si calcola sempre sull'intera somma capitale di 200.000 euro.
Tale meccanismo genera costi occulti non quantificabili e che non vengono esternati al cliente. La modulistica impiegata, infatti, indica l'IRS, peraltro in termini non univoci, separatamente tra i vari contratti. E' però evidente che il costo complessivo del finanziamento sarebbe ben superiore considerando il rapporto in termini unitari, non venendo tenuto conto dei costi aggiuntivi derivanti dalla durata del preammortamento, durante il quale il capitale non viene abbattuto.
Questa modalità di predisposizione del contratto fa emergere forti criticità anche con riferimento al rispetto dell'art. 20 del Codice del Consumo. In base al secondo pagina 21 di 24 comma di tale disposizione, infatti, “Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”. Nel caso in esame la pratica commerciale era certamente idonea a trarre in errore i contraenti (che chiaramente rivestono la qualità di consumatori) in merito alla convenienza dell'affare. Il finanziamento proposto, infatti, indicato come mutuo per l'acquisto di un immobile, si differenzia in termini sostanziali rispetto al mutuo fondiario, per aspetti non ben specificati nella documentazione contrattuale, contenendo costi impliciti non correttamente rappresentati nell'indicazione del costo dell'operazione.
Non è invece condivisibile il rilievo formulato dagli appellanti in ordine al fatto che il contratto di risparmio edilizio, in quanto piano di accumulo destinato a costituire un deposito fruttifero, avendo caratteristiche di prodotto finanziario, sarebbe soggetto al rispetto della normativa contenuta nel TUF.
Alla lettera u) dell'art. 1 del TUF, infatti, i prodotti finanziari vengono così definiti:
“gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”. Nel caso in esame, quindi, in quanto deposito bancario, il contratto di cui si discute è estraneo alla disciplina del TUF.
5. Sono pertanto riscontrabili molteplici profili di nullità dei contratti di cui si discute, con riferimento alla meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti ed all'indeterminabilità dell'oggetto, per cui la domanda degli odierni appellanti deve essere accolta.
All'accertata nullità dei rapporti consegue l'obbligo per le parti di restituire quanto ricevuto al momento della stipula.
6. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi gli odierni appellanti) le spese pagina 22 di 24 processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di
[...]
nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Controparte_3
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminato della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la Controparte_1 sentenza n. 844/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 13.10.2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità dei contratti di risparmio edilizio, mutuo immediato e mutuo di assegnazione stipulati tra le parti, con i conseguenti obblighi restitutori;
2. condanna la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, a rifondere a e le Parte_1 Parte_2 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 10.860 e per il presente giudizio di appello in complessivi €
8.470, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali del 15%, Iva e
Cpa, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 23 di 24 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 566/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASETTI MARCO, C.F._2
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, P.IVA_1
APPELLATA avverso la sentenza n. 844/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 13.10.2022
CONCLUSIONI
In data 16.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni istanza od eccezione avversaria, pagina 1 di 24 - riformare la Sentenza n. 884/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 11.10.2022 e depositata in data 13.10.2022 e, per l'effetto, dichiarare validamente esperito il tentativo di mediazione obbligatorio ordinato dal Giudice di prime cure alla prima udienza di comparizione.
Per l'effetto, nel merito: in via preliminare:
- accertare l'esistenza di clausole contrattuali poste in violazione dell'art. 33 e seg. Codice del Consumo e, per l'effetto, dichiararne la relativa nullità ex art. 36 Codice del Consumo.
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di finanziamento oggetto di causa, ai sensi degli artt. 1325 e 1418 C.C. con i conseguenti effetti restitutori.
- in subordine, accertare e dichiarare, per le stesse causali, la nullità parziale del contratto di risparmio edilizio perché non meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, atteso che la ha finanziato col mutuo l'investimento in CP_2 strumenti finanziari propri, nonch otesi, la nullità del medesimo per la carenza di forma scritta del contratto quadro;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento della convenuta al rispetto delle norme previste dall'articolo 21 e seguenti del TUIF con la conseguente condanna risarcitoria.
- in ultima ipotesi, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di finanziamento per effetto di errore o dolo, ai sensi degli artt. 1427-1428-1429 C.C.;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per violazione degli artt. 117 e 120 T.U.B.;
- in ulteriore ipotesi dichiarare l'annullamento per errore o dolo del collegato contratto di risparmio edilizio, con gli effetti di cui all'articolo 1432 c.c. e la conseguente condanna restitutoria nella misura di giustizia;
- infine, nella denegata ipotesi, accertare e dichiarare la violazione dell'articolo 117 C. 4-7, accertando la corretta debenza dei debitori, con ogni conseguente condanna restitutoria nella misura di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per la parte appellata:
“In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile l'appello in quanto improcedibile per mancato regolare espletamento della mediazione.
Nel merito:
pagina 2 di 24
2. Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
n ogni caso:
3. Con vittoria di spese e compensi di lite, di ogni grado di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
e convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Pt_1 Parte_2
Siena, la , società per azioni di diritto Controparte_3 tedesco, per chiedere, in relazione ad un mutuo fondiario ed un contratto di risparmio edilizio, di accertare l'esistenza di clausole contrattuali poste in violazione dell'art. 33 e seg. Codice del Consumo e, per l'effetto, dichiararne la relativa nullità ex art. 36 Codice del Consumo nonché, in via principale, la nullità totale del contratto, ai sensi degli artt. 1325 e 1418 C.C., con i conseguenti effetti restitutori. In subordine, gli attori domandavano di accertare e dichiarare, per le stesse causali, la nullità parziale del contratto di risparmio edilizio, nonché, in ipotesi, la nullità del medesimo per la carenza di forma scritta del contratto quadro. In ulteriore subordine chiedevano di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta al rispetto delle norme previste dall'articolo 21 e seguenti del TUIF con la conseguente condanna risarcitoria e, in ulteriore ipotesi, di accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di finanziamento per effetto di errore o dolo, ai sensi degli artt. 1427-1428-1429 C.C., l'intervenuta risoluzione del contratto per violazione degli artt. 117 e 120 T.U. ovvero, in ulteriore ipotesi, l'annullamento per errore o dolo del collegato contratto di risparmio edilizio, con gli effetti di cui all'articolo 1432 c.c. e la conseguente condanna restitutoria nella misura di giustizia. Infine, in ultima e denegata ipotesi, si chiedeva di accertare e dichiarare la violazione dell'articolo 117 commi
4 e 7, accertando conseguentemente la corretta debenza degli attori, con relativa condanna restitutoria nella misura di giustizia. pagina 3 di 24 A fondamento delle domande gli attori allegavano di aver concluso in data
5.12.2007 un contratto di “mutuo fondiario (mutuo immediato) a tasso fisso sino all'assegnazione ed estinzione mediante assegnazione di un contratto di risparmio edilizio con successivo mutuo di assegnazione” di € 200.000,00. Rispetto a tale operazione eccepivano l'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali e la violazione dell'art. 1322 co. 2 c.c. essendo l'affare particolarmente sconveniente per i mutuatari e privo di causa meritevole di tutela;
l'erroneità degli indicatori di costo TAEG/ISC – TAE del mutuo immediato e di assegnazione, la mancata indicazione nel contratto di mutuo immediato del
TAE, la mancata indicazione della formula giorni per il calcolo degli interessi, del piano di ammortamento, in violazione dell'art. 117 TUB, la mancata indicazione della metodologia di calcolo degli interessi sulle rate. Infine, in relazione al contratto di risparmio edilizio eccepivano anche la violazione della disciplina di cui all'art. 21 e ss. TUIF.
Si costituiva la quale eccepiva, in via Controparte_3 preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento del tentativo di mediazione, la carenza di interesse ad agire degli attori in assenza di specificazione del bene della vita cui erano sottese le domande, la prescrizione delle pretese restitutorie per quanto corrisposto prima dei dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione e la prescrizione dell'azione di annullamento.
Nel merito la banca contestava la fondatezza delle avverse domande, deducendo la liceità e meritevolezza dell'operazione economica conclusa tra le parti e strutturata mediante la conclusione dei seguenti contratti: contratto di risparmio edilizio stipulato il 31/10/2007, contratto di pre-finanziamento, sotto forma di mutuo con rimborso del capitale a scadenza (denominato mutuo immediato), stipulato il 28.11.2007, e contratto di mutuo di assegnazione, che però non era stato concluso.
Disposto l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ed istruita solo mediante produzione documentale la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 4 di 24 La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 844/2022 pubblicata il 13.10.2022 il Tribunale di Siena così statuiva:
“il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'improcedibilità delle domande formulate da e Parte_1 [...]
per il mancato regolare esperimento della procedura di mediazione ai Parte_2 sensi del D.Lgs. 28/2010; condanna e in solido alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2 di società per azioni di diritto Controparte_3 tedesco delle spese di lite che liquida in € 5.355,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge”.
Nello specifico, il giudice riteneva assorbente su ogni altra questione l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione, sul presupposto che quella introdotta non fosse valida, non essendo stati gli attori sostituiti da un procuratore munito di procura notarile, in quanto
“affinchè la mediazione alla quale partecipi il difensore in luogo della parte possa ritenersi validamente esperita, non è sufficiente né la procura conferita al difensore e da questi autenticata (anche se comprensiva di ogni più ampio potere processuale), né la procura speciale rilasciata allo scopo può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi Parte_2 questa Corte di Appello la (di seguito anche APPELLATA Controparte_3
Contr
o ) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza. CP_4
pagina 5 di 24 Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello inerente la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Quale conseguenza della riforma della sentenza, gli appellanti riproponevano le domande formulate in primo grado in punto di:
1) indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali;
2) erroneità degli indicatori di costo TAEG/ISC – TAE;
3) difetto di indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo);
4) difetto di indicazione della formula giorni per il calcolo degli interessi – Days
Count Convention;
5) difetto di indicazione del piano di ammortamento;
6) difetto di indicazione metodologia/regime finanziario calcolo interessi delle rate;
7) mancata indicazione degli interessi e sottoscrizione del contratto quadro con riferimento al contratto di risparmio edilizio. Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. Nel merito la banca riproponeva comunque le eccezioni già sollevate in primo grado.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 24 1. L'impugnazione si incentra sulla decisione di ritenere irritualmente celebrato il procedimento di mediazione in quanto gli attori erano sostituiti dal loro avvocato in forza di una procura da egli stesso sottoscritta.
L'oggetto del contendere ruota quindi intorno alla possibilità per l'avvocato di autenticare la sottoscrizione di una procura che gli attribuisca, oltre ai poteri di rappresentanza processuale, anche i poteri di rappresentanza sostanziale.
A tale riguardo, con specifico riferimento al procedimento di mediazione, si rinviene nella giurisprudenza di legittimità l'unico precedente citato nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione, Sez. 3, con la Sentenza n. 8473 del 27/03/2019 ha evidenziato:
«L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c, sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v.
Cass. n. 15195 del 2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo
pagina 7 di 24 di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 cod. proc. civ..
Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.
Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare
l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ( ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non
è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
pagina 8 di 24 Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista».
A ben vedere, l'affermazione secondo cui il conferimento di poteri sostanziali presuppone il rilascio di una procura notarile, non essendo sufficiente allo scopo quella autenticata dal difensore, richiama principi generalmente accolti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
L'art. 83 c.p.c., infatti, circoscrive il potere di autentica della sottoscrizione al mandato alle liti posto a margine degli atti processuali.
Non è invece previsto dall'ordinamento un generale potere di autentica delle sottoscrizioni da parte dell'avvocato.
Qualora quindi si intenda conferire poteri di carattere sostanziale, che consentano al legale di disporre dei diritti della parte rappresentata, sarà necessario il rilascio di una procura autenticata da un soggetto specificamente legittimato dalla legge, quale ad esempio il notaio.
Dal momento che la sostituzione della parte agli atti che devono essere compiuti personalmente esula dal mandato professionale, appare evidente che tale potere non possa che essere conferito mediante una specifica procura, la quale, investendo poteri di rappresentanza sostanziale, non potrà essere autenticata dallo stesso legale.
Il Collegio, quindi, ritiene pienamente condivisibili gli assunti da cui muove la
Corte di Cassazione e richiamati anche nella pronuncia impugnata.
Nel caso in esame, quindi, si deve concludere che, non essendo valida la procura rilasciata all'avvocato per la sostituzione della parte alla riunione dell'organismo di mediazione, questa è rimasta assente ingiustificata (circostanza che però non è stata tempestivamente eccepita dalla controparte).
pagina 9 di 24 Quanto alle conseguenze di tale mancata partecipazione personale della parte, però, nella richiamata pronuncia n. 8473 del 27/03/2019 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del
2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una
o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre”.
Nella parte motiva la Suprema Corte precisa, per quanto qui interessa, che «Solo se le parti gli danno il via per procedere alla successiva fase di discussione, il mediatore andrà avanti, interloquendo con le parti fino a proporre o a far loro proporre una possibile soluzione, altrimenti si arresterà alla fase preliminare
(all'esito della quale sono dovute solo le spese, e non anche il compenso del mediatore).
Non andrà in ogni caso avanti, dando atto dell'esito negativo della mediazione, se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione. Di questo comportamento si potrà eventualmente tenere conto nel successivo giudizio, come prevede il comma 4 bis dell'art. 8
("Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio."). pagina 10 di 24 Se anche il convenuto compare ed è l'attore che dichiara di non intendere impegnarsi nella mediazione deve ritenersi che il mediatore debba prenderne atto
e che l'attività si concluda anche in questo caso al termine dell'incontro preliminare, che la mediazione sia stata esperita e che abbia dato esito negativo,
e che quindi la condizione di procedibilità sia soddisfatta.
Quindi, è richiesta l'attivazione del procedimento di mediazione, la scelta del mediatore, la convocazione della controparte;
è richiesta altresì la comparizione personale davanti al mediatore (con le possibilità alternative sopra enunciate) e la partecipazione al primo incontro, nel corso del quale la parte riottosa può liberamente convincersi di provare effettivamente e fino in fondo la strada della soluzione alternativa alla controversia. Non può invece ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio.
Non costituisce per contro idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l'altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l'onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro».
In linea con il dato testuale della norma, che pone quale unica sanzione per la mancata partecipazione personale della parte quella indicata all'art. 8, quindi, la
Corte di Cassazione indica che la condizione di procedibilità può ritenersi soddisfatta anche quando una sola delle parti compaia alla riunione davanti al mediatore, prendendo atto dell'indisponibilità della controparte.
Anche tale conclusione viene pienamente condivisa dal Collegio.
Ne consegue che la sentenza, avendo pronunciato l'improcedibilità della domanda nonostante il procedimento di mediazione sia stato correttamente incardinato, per di più senza che l'eventuale vizio venisse tempestivamente eccepito nell'ambito di pagina 11 di 24 tale procedimento, deve essere riformata, con conseguente necessità di esame nel merito delle domande, riproposte dalle parti.
2. Non è in contestazione la natura del contratto sottoscritto dagli odierni appellanti.
I signori , infatti, hanno stipulato quello che viene definito “contratto di Parte_2 risparmio edilizio”, istituto regolato dal diritto tedesco, ma sconosciuto all'ordinamento interno.
Il contratto prevede uno schema negoziale complesso in base al quale un soggetto si impegna ad accumulare risparmi, sui quali la banca riconosce un tasso di interesse, in vista della concessione di un mutuo a condizioni agevolate. Le somme versate rimangono vincolate fino al raggiungimento di un importo predeterminato, quando verrà erogato il mutuo (c.d. di assegnazione) dal cui montante saranno detratte le somme accantonate.
Nel caso in esame le parti hanno affiancato a questo schema tipico la sottoscrizione di un mutuo di preammortamento, pari all'importo che sarebbe stato assegnato con il mutuo di assegnazione, destinato ad estinguersi al momento della concessione di quest'ultimo.
La finalità di questo diverso finanziamento (c.d. mutuo immediato) era evidentemente quella di ottenere da subito la liquidità necessaria per l'acquisto della casa senza attendere il termine del piano di accumulo.
Dal prospetto sintetico prodotto come doc. 4 si evince che tale finanziamento si caratterizzava per essere un mutuo privo di ammortamento, in quanto i mutuatari si impegnavano a pagare i soli interessi, mentre l'abbattimento del capitale sarebbe avvento in misura integrale al momento della concessione del mutuo di assegnazione.
3. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di interesse in Contr capo agli odierni appellanti. , infatti, ha eccepito che i signori non Parte_2 avrebbero interesse a formulare la domanda in ordine alla nullità del contratto, non avendo contestualmente avanzato domande restitutorie ed avendo anzi pagina 12 di 24 affermato nei loro atti di aver già estinto il loro debito (in ipotesi di nullità del Contr contratto) o che, al più, essi debbono ancora pagare a € 19.228,86 (se si applicasse l'art. 117 Tub).
Tale eccezione è chiaramente infondata, avendo gli odierni appellanti interesse ad accertare l'illegittimità del rapporto, a prescindere dal fatto che abbiano o meno sollevato domande restitutorie.
Peraltro, come evidenzia la stessa parte appellata, nel caso in esame gli attori in primo grado avevano chiaramente manifestato quale era l'interesse concreto sotteso alla loro domanda, ovvero quello di accertare che niente altro dovevano alla banca. Contr
eccepisce altresì la carenza di interesse con riferimento alla domanda di nullità relativa al mutuo di assegnazione, in quanto questo non è stato stipulato, per essersi risolto il contratto di risparmio edilizio per l'inadempimento dei mutuatari.
L'eccezione non può essere accolta neppure sotto questo profilo, avendo gli odierni appellanti un interesse ad accertare la validità di tutti gli atti da loro sottoscritti, quanto meno per evitare conseguenze di tipo risarcitorio derivanti dall'inadempimento loro imputato dalla banca. Contr
solleva anche un'eccezione di prescrizione con riferimento al diritto ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente indebitamente versate.
Sotto tale profilo, però, è sufficiente evidenziare che, come palesato anche dai precedenti rilievi, nel presente giudizio nessuna domanda restitutoria è stata avanzata, mentre l'azione di nullità è imprescrittibile.
4. Passando all'esame delle doglianze sollevate in primo grado dagli odierni appellanti ed oggi riproposte si evidenzia quanto segue.
4.1. Sotto un primo profilo la parte appellante denuncia l'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali.
Si afferma: “dall'analisi del rapporto negoziale per cui è causa risulta chiaramente la violazione dell'art. 1322 Comma 2 c.c., che attribuisce la facoltà ai contraenti di pagina 13 di 24 concludere contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Considerato come tale il vincolo negoziale de quo, è evidente come i mutuatari abbiano concluso un affare per loro particolarmente sconveniente e totalmente privo di causa meritevole di tutela”.
Inoltre, “Risulta infatti impossibile determinare con esattezza il quantum debeatur atteso che l'individuazione della data di inizio dell'ammortamento è rimessa unicamente alla decisione della Banca e non è prevedibile al momento della stipula del vincolo negoziale … Vieppiù che, così come è strutturato, il contratto di mutuo non contiene gli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione poiché non consente di quantificare con esattezza la prestazione pecuniaria generata dal rapporto negoziale, né tantomeno questa è ricavabile mediante un'operazione aritmetica”.
Gli appellanti deducono altresì: “Nel caso di specie il coacervo di pattuizioni, con rinvio ad un generico contratto di risparmio edilizio i.e di investimento finanziario collegato al mutuo, comporta chiaramente l'errore nel consenso carpito con dolo della controparte, che ricade inequivocabilmente sulla natura e sull'oggetto del contratto, ovvero sulla prestazione e sulla quantità della prestazione (tanto che non è chiaro in quanti anni i debitori sarebbero riusciti a rimborsare il prestito, come appresso si vedrà), ai sensi degli articoli 1427, 1428 e 1429 c.c.”.
Con riferimento alla meritevolezza della causa occorre preliminarmente chiarire Contr che, differentemente da quanto afferma , non risulta dalla documentazione contrattuale prodotta che le parti abbiano inteso regolare il loro rapporto sulla base della legge tedesca, volontà che doveva necessariamente essere manifestata in termini espressi, alla luce del disposto dell'art. 3 del Regolamento CE n.
593/2008 (c.d. Roma I).
Da ciò deriva che la in contratto dovrà essere valutato sulla base dell'ordinamento interno, per il quale ha natura atipica.
Va poi chiarito che il rapporto tra le parti è regolato da tre diversi contratti, che risultano però collegati strettamente tra loro. Non si tratta di un semplice pagina 14 di 24 collegamento, nei quali i contratti sarebbero destinati a mantenere una loro autonomia causale, assumendo il nesso teleologico rilevanza al fine di far emergere la "causa del collegamento", dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati (v. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 29288 del 13/11/2024), ma di un contratto atipico unitario, attesa la indissolubile connessione tra le varie operazioni nelle quali formalmente si scompone, per cui la causa deve essere ritenuta unica, e va unitariamente vagliata, in quanto derivante dalla combinazione originale di più tipi negoziali, idonea a produrre un unitario regolamento di interessi (v. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 22950 del 10/11/2015).
Nello specifico, i contratti stipulati sono due mutui a tasso fisso (solo per il primo dei quali vi è stata in concreto l'erogazione) ed un piano di accumulo.
Se gli ultimi due contratti non differiscono in termini sostanziali dai contratti tipici, il primo differisce dallo schema codicistico del mutuo per non prevedere un piano di ammortamento, essendo destinato il capitale ad essere abbattuto per intero esclusivamente nel momento in cui il piano di accumulo avesse raggiunto una determinata cifra.
Con riferimento al collegamento negoziale tra il piano di accumulo ed il mutuo di assegnazione, la causa può essere agevolmente individuata nella possibilità di accantonare risparmi in attesa di rinvenire un immobile da acquistare, scomputando poi le somme così ricavate, maggiorate degli interessi, dall'importo da mutuare, risparmiando così sugli interessi. Il contratto potrebbe altresì avere una sua utile funzione laddove vi sia necessità di avere le risorse per la costruzione o ristrutturazione di un immobile di cui non si divenga immediatamente proprietari, rinviando a tale momento la stipula del mutuo definitivo.
Più sfuggente è invece la funzione economica dello schema in concreto utilizzato.
Gli acquirenti, infatti, avevano già evidentemente rinvenuto un immobile da acquistare e necessitavano immediatamente della liquidità necessaria, per questo pagina 15 di 24 motivo è stato fatto un primo mutuo destinato all'acquisto, prevedendosi però che esso sarebbe stato sostituito dal mutuo definitivo, con condizioni economiche molto più favorevoli, solo al momento del termine del piano di accumulo, la cui finalità sfugge, perché seguendo lo schema classico del mutuo le parti avrebbero potuto, oltre ad ottenere un tasso di interesse più favorevole, anche iniziare da subito ad abbattere il capitale con i loro pagamenti.
Lo schema utilizzato, quindi, ha portato ad un esborso di interessi per un periodo iniziale, senza che vi fosse una reale necessità di accantonare risparmi prima della concessione del mutuo definitivo, corrispondendo un tasso di interesse maggiore e su un capitale che non si andava abbattendo con il tempo.
E' chiaro che un tale meccanismo non produceva alcun vantaggio per i clienti, visto che niente impediva loro di ottenere da subito un mutuo fondiario, ed anche per la banca non è ben chiaro quali fossero i benefici, se non la possibilità di percepire interessi in misura superiore a quelli che avrebbe ottenuto con il mutuo definitivo.
Si tratta quindi di una deviazione dallo schema tipico che non appare finalizzata a perseguire interessi economicamente apprezzabili e comuni alle parti contraenti.
Emergono, quindi, forti criticità con riferimento alla meritevolezza dell'interesse sotteso al meccanismo negoziale in concreto utilizzato.
La Corte di Cassazione ha già stabilito che il giudizio di “meritevolezza” di cui all'art. 1322, comma secondo, c.c., non coincide col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa. Secondo la Relazione al Codice civile la meritevolezza è un giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia (ex aliis, Sez. U, Sentenza n. 4222 del 17/02/2017; Sez. U,
Sentenza n. 4223 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4224 del 17/02/2017;
Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017).
Evidenzia pertanto la Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023) che “il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario pagina 16 di 24 alla coscienza civile, all'economia, al buon costume od all'ordine pubblico (così la
Relazione al Codice, § 603, II capoverso). Questo principio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta costituzionale, è stato da questa ripreso e consacrato negli artt. 2, secondo periodo;
4, secondo comma, e 41, secondo comma, cost..
Un contratto dunque non può dirsi “immeritevole” sol perché poco conveniente per una delle parti. L'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non quello che, libero ed informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici.
Affinché dunque un patto atipico possa dirsi “immeritevole”, ai sensi dell'art. 1322
c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati».
Nel caso in esame non si è in presenza di un contratto meramente poco conveniente per una delle parti, ma di un meccanismo negoziale complesso finalizzato a creare un rapporto che aggrava considerevolmente la posizione del debitore, esponendolo al pagamento di un elevato tasso di interesse per un tempo non predeterminato, senza che questo abbia una contropartita, determinando quindi una prevaricazione del contraente forte rispetto a quello debole (ottenendo un risultato già ritenuto immeritevole di tutela dalla Corte di
Cassazione con le sentenze 22950/15 e 19559/15).
4.2. Con riferimento alla determinabilità dell'oggetto del contratto, poi, si osserva quanto segue.
La richiesta di risparmio edilizio sottoscritta dalle parti presenta le seguenti indicazioni sul prestito richiesto:
pagina 17 di 24 Il modulo peraltro nella sua intestazione fa riferimento ad una “richiesta di mutuo”.
Nelle condizioni generali si precisa che al risparmio accumulato sarebbe stato applicato un tasso di interesse lordo dell'1%, che sarebbe stato sostituito con effetto retroattivo con un tasso indicizzato sulla base di titoli pubblici nel caso di mancata erogazione del mutuo.
Il costo del mutuo di erogazione, invece, viene descritto facendo delle ipotesi sulla possibile durata dell'ammortamento.
Nessuna indicazione viene invece fornita con riferimento alla durata del contratto di risparmio edilizio e conseguentemente al momento in cui sarebbe stato erogato il mutuo.
Nella accettazione da parte della banca, denominata “certificato di risparmio edilizio”, vengono così riepilogate le condizioni del finanziamento:
Nel riepilogo allegato vengono così dettagliate le condizioni economiche:
pagina 18 di 24 Nonostante il riferimento al fatto che il mutuo di assegnazione poteva essere concesso al termine della fase di accumulo, nessuna indicazione viene data sulla durata della stessa, neppure con riferimento alla somma da raggiungere, venendo previsti solo l'ammontare della quota mensile e la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.
Il contratto, quindi, prevede una fase iniziale di durata indeterminata, collegata al risparmio forzoso, durante la quale i clienti avrebbero dovuto corrispondere un tasso di interesse più elevato rispetto a quello indicato nel contratto, senza abbattimento del capitale.
Così vengono dettagliate le condizioni economiche del mutuo immediato:
pagina 19 di 24 La durata del contratto viene indicata in circa 27,5 anni complessivi, dei quali 14 circa di vigenza del mutuo immediato, con condizioni particolarmente penalizzanti per i clienti.
Vi è poi una discrasia con il termine di durata del mutuo di ammortamento, che nel diverso prospetto viene indicata in circa 11 anni e 11 mesi, ovvero una durata inferiore alla differenza tra i 27,5 anni di durata complessiva ed 14 di durata del mutuo immediato.
Oltre ad essere espressa in termini dubitativi, quindi, la durata del piano di ammortamento risulta non chiaramente desumibile dalle condizioni di contratto.
Questo determina una inevitabile indeterminatezza dei costi del mutuo, che si riflette anche nella incerta indicazione dell'IRS in contratto. E' infatti evidente che tanto più lunga sarebbe stata tale fase iniziale, tanto maggiori sarebbero stati i costi per i clienti.
Non si comprende, infatti, come venga determinata la durata del mutuo immediato, per quanto indicata in termini solo approssimativi, non venendo chiariti i termini di durata del piano di accumulo, né di conseguenza quella del mutuo di assegnazione. pagina 20 di 24 Per di più, l'ammontare di questo secondo mutuo, e quindi il suo costo, potrà essere determinato solo al termine del piano di accumulo, visto che esso verrà concesso solo per la differenza tra la somma concessa con il mutuo immediato e quella nelle more accumulata. Al momento della stipula, quindi, non viene chiarito l'ammontare ed il costo effettivo di tale mutuo, e tanto meno viene predisposto un piano di ammortamento che consenta di individuare la composizione delle rate.
Questo si traduce chiaramente in una indeterminatezza delle condizioni di contratto, che non possono essere integrate neppure tramite il ricorso a criteri normativi o a elementi esterni prestabiliti.
Per di più, sfugge quale possa essere l'interesse di un cliente a stipulare un mutuo
(così viene definito nella proposta contrattuale) che per oltre la metà della sua durata produce solo interessi, senza che il maggior ammontare degli stessi rispetto a quelli indicati per il mutuo di assegnazione venga sufficientemente compensato dall'interesse positivo previsto per il piano di accantonamento. Da un lato, infatti, il tasso positivo dell'1% lordo è inferiore al delta tra il tasso previsto nel mutuo immediato e quello del mutuo di assegnazione (5,45-3,75=1,70).
Dall'altro, l'interesse positivo si calcola su un capitale che cresce lentamente partendo da zero, mentre quello a debito si calcola sempre sull'intera somma capitale di 200.000 euro.
Tale meccanismo genera costi occulti non quantificabili e che non vengono esternati al cliente. La modulistica impiegata, infatti, indica l'IRS, peraltro in termini non univoci, separatamente tra i vari contratti. E' però evidente che il costo complessivo del finanziamento sarebbe ben superiore considerando il rapporto in termini unitari, non venendo tenuto conto dei costi aggiuntivi derivanti dalla durata del preammortamento, durante il quale il capitale non viene abbattuto.
Questa modalità di predisposizione del contratto fa emergere forti criticità anche con riferimento al rispetto dell'art. 20 del Codice del Consumo. In base al secondo pagina 21 di 24 comma di tale disposizione, infatti, “Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”. Nel caso in esame la pratica commerciale era certamente idonea a trarre in errore i contraenti (che chiaramente rivestono la qualità di consumatori) in merito alla convenienza dell'affare. Il finanziamento proposto, infatti, indicato come mutuo per l'acquisto di un immobile, si differenzia in termini sostanziali rispetto al mutuo fondiario, per aspetti non ben specificati nella documentazione contrattuale, contenendo costi impliciti non correttamente rappresentati nell'indicazione del costo dell'operazione.
Non è invece condivisibile il rilievo formulato dagli appellanti in ordine al fatto che il contratto di risparmio edilizio, in quanto piano di accumulo destinato a costituire un deposito fruttifero, avendo caratteristiche di prodotto finanziario, sarebbe soggetto al rispetto della normativa contenuta nel TUF.
Alla lettera u) dell'art. 1 del TUF, infatti, i prodotti finanziari vengono così definiti:
“gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”. Nel caso in esame, quindi, in quanto deposito bancario, il contratto di cui si discute è estraneo alla disciplina del TUF.
5. Sono pertanto riscontrabili molteplici profili di nullità dei contratti di cui si discute, con riferimento alla meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti ed all'indeterminabilità dell'oggetto, per cui la domanda degli odierni appellanti deve essere accolta.
All'accertata nullità dei rapporti consegue l'obbligo per le parti di restituire quanto ricevuto al momento della stipula.
6. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi gli odierni appellanti) le spese pagina 22 di 24 processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di
[...]
nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Controparte_3
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminato della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la Controparte_1 sentenza n. 844/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 13.10.2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità dei contratti di risparmio edilizio, mutuo immediato e mutuo di assegnazione stipulati tra le parti, con i conseguenti obblighi restitutori;
2. condanna la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, a rifondere a e le Parte_1 Parte_2 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 10.860 e per il presente giudizio di appello in complessivi €
8.470, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali del 15%, Iva e
Cpa, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 23 di 24 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24