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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
479/2022, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Leone Rosita Parte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), quali socie della cancellata società Servizi Speciali SRL, rappresentate e C.F._3 difese dall'Avv.to Alessandra Villano ( C.F. , giusta mandato in atti CodiceFiscale_4
Appellate
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
e Presidente Avv. Leonardo Patroni Griffi, rappresentata e difesa dall'Avv. Deosdedio Litterio (c.f.
), giusta mandato in atti CodiceFiscale_5 Appellata
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n.2553/2021, RG 843/17, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Giudice, dott.ssa Sodano, in data 25.06.21 e non notificata mandando assolta da ogni Parte_1
domanda formulata nei suoi confronti, condannare le Società appellate alla restituzione di quanto già ottenuto e liquidato da in esecuzione della Sentenza impugnata. Parte_1
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata ): Controparte_3
“Voglia la Corte adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza ragione ed eccezione, così provvedere: dichiarare infondato l'appello proposto dalle , per i motivi espressi in Parte_1
premessa e confermare la sentenza n. 2553/2021, RG. n.843/17 resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 25.6.2021. Vinte le spese e i compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”
Conclusioni di parte appellata e ): Controparte_1 CP_2
“In via preliminare, Voglia la Corte di Appello dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di notifica e per l'effetto condannare al pagamento delle spese e delle Parte_1
competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
b) Laddove sia considerata ammissibile la notifica al procuratore della società cancellata, Voglia la
Corte dichiarare comunque l'inammissibilità dell'Appello - con gli stessi effetti di cui al punto che precede sulla condanna alle spese e competenze di giudizio, - per la genericità e mancata specificazione dei motivi di impugnazione.
c) Nel merito, rigettare le domande avanzate da perché infondate in fatto e in Parte_1 diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 2553/2021 resa dal Tribunale di
Santa Maria C. V., dott.ssa Sodano, pubblicata in data 25.06.21.
d) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Servizi Speciali s.r.l., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Controparte_4
esponendo: 1) di aver intrattenuto rapporti commerciali con la aventi ad oggetto Controparte_5
la fornitura di carburante;
2) di aver richiesto alla banca convenuta di emettere un assegno circolare di € 20.000,00 , previo addebito sul proprio conto corrente, e di averlo consegnato ad PE
, beneficiario dell'assegno e delegato nei rapporti con i terzi dalla società ma che tale
[...] CP_5
assegno, evidentemente contraffatto, veniva poi negoziato presso le da tale Parte_1
; 3) che la banca era stata negligente nel non aver ben controllato l'avvenuta Persona_2 clonazione dell'assegno e per averne quindi consentito la negoziazione da parte di Parte_1
e che l'assegno originario era rimasto invece impagato. Ciò posto, la società attrice chiedeva
[...] accertarsi la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito, con condanna dello stesso alla restituzione di € 40.000,00, ossia della somma oggetto dell'assegno clonato e di quella che aveva dovuto corrispondere alla fornitrice, oltre al risarcimento dei danni.
Costituitasi, la banca convenuta eccepiva l'assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico, essendo stato l'assegno negoziato con la procedura di check truncation da parte di , la quale Parte_1
avrebbe perciò dovuto effettuare i dovuti controlli in stanza di compensazione, prima di accreditare la somma in favore dell'erroneo beneficiario;
la convenuta chiedeva dunque la chiamata in causa di che, costituitasi successivamente, deduceva la assoluta correttezza del suo Parte_1
comportamento nella vicenda di causa.
Con sentenza n. 2553/2021, resa in data 25.6.2021, veniva accertata la responsabilità di
[...]
con condanna della stessa al pagamento di € 20.000,00 in favore della società attrice, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Nel merito, il Tribunale chiariva in linea generale che la procedura di negoziazione dell'assegno con la modalità check truncation, cioè in assenza della materialità del titolo, non esimeva la banca traente e quella negoziatrice dal rispetto degli obblighi di diligenza nel pagamento, con la conseguenza che la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore, era ammessa a provare che l'inadempimento non le era imputabile per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. Ciò posto, il Tribunale riteneva esente da profili di criticità la condotta della banca emittente, alla quale non poteva addebitarsi alcun omesso controllo sulle caratteristiche materiali dell'assegno, trattandosi di ambito di verifica dell'istituto negoziatore, che era invece in possesso dell'assegno medesimo presentato all'incasso, previa contraffazione, e che avrebbe dunque dovuto provare che il vizio formale dell'assegno non potesse essere riconosciuto neanche applicando le misure di diligenza ordinarie, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, al fine di scongiurare il verificarsi del fatto illecito. Il Tribunale, ritenendo che tale prova liberatoria fosse del tutto mancata, condannava dunque la terza chiamata in causa, quale istituto negoziatore, al pagamento della somma di € 20.000,00 in favore della società attrice. Veniva invece rigettata, per tardività della produzione a suo sostegno, la domanda di pagamento della ulteriore somma di € 20.000,00 corrisposta dalla società attrice alla Dama petroli s.p.a., in virtù di decreto ingiuntivo poi azionato per il credito non soddisfatto, così come veniva rigettata la domanda di danni, poiché articolata con modalità generiche e in alcun modo riscontrata.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1
predetta sentenza, censurando la pronuncia – secondo quanto si dirà in seguito più diffusamente – per l'erronea applicazione dei principi che regolano l'esame del parametro della diligenza dovuta ex art. 1176 comma 2 c.c., con particolare riferimento alle procedura di c.d. “check truncation”; la parte appellante ha altresì evidenziato che la mancata spedizione del titolo in posta assicurata, avrebbe costituito un comportamento negligente della società attrice in primo grado, e che in mancanza di esso, la stessa andava comunque ritenuta corresponsabile di quanto accaduto, ai sensi dell'art. 1227 II comma c.c..
L'appellante ha concluso dunque per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande attoree.
Costituitasi, la si è opposta ai motivi di appello evidenziando Controparte_3
come essa non fosse mai stata in possesso dell'assegno presentato alle per la Parte_1
negoziazione, e che andava dunque confermata la decisione nella parte in cui la aveva ritenuta esente da qualsiasi responsabilità.
Costituitesi, e , quali soci della estinta Servizi Speciali s.r.l., Controparte_1 CP_2
cancellata dal Registro delle Imprese in data 15.10.2021, hanno invece dedotto la nullità della notifica effettuata alla società ormai estinta, e nel merito, l'inammissibilità dell'appello per la mancata specificazione dei motivi e comunque per la loro infondatezza.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del
17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
L'eccezione è dunque infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla invalidità della notifica effettuata al difensore della società appellata, per essersi la stessa estinta in epoca anteriore alla notifica medesima dell'appello.
La tempestiva e valida costituzione in giudizio dei soci, per il tramite del loro difensore, e l'articolazione delle difese nel merito dei motivi di appello proposti dalla parte appellante, rendono sanato ogni eventuale difetto di notificazione, per l'inesistenza di qualsiasi concreto pregiudizio al diritto di difesa degli appellati, e ciò in virtù del principio di conservazione degli atti processuali.
Venendo al merito della controversia, valgono le considerazioni che seguono.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la pronuncia Parte_1 impugnata, evidenziando l'erroneità nella applicazione del parametro della diligenza bancaria ex art. 1176, comma 2 c.c., con riferimento specifico alle modalità di pagamento in check truncation. L'appellante ha evidenziato come il titolo in questione (l'assegno circolare 00342616-07, dell'importo d € 20.000,00 emesso dalla banca appellata e munito della clausola di non trasferibilità) era stato negoziato in data 12.9.2014, presso l'Ufficio Postale di Castelvolturno, mediante versamento su conto corrente postale n. 99879850 intestato a , titolare Persona_2 del predetto conto da oltre cinque anni, invero acceso presso l'Ufficio Postale di Acerra.
L'appellante ha evidenziato come la cliente veniva correttamente identificata dall'operatore dell'ufficio postale mediante documenti che superavano la procedura oracolo e la procedura di controllo (secondo quanto depositato negli all. 4 al fascicolo del primo grado), come annotato a tergo del titolo
E' altresì dato pacifico quello per cui la negoziazione dell'assegno è avvenuta con modalità check truncation, cioè mediane la procedura che prevede che la banca negoziatrice del titolo lo presenti per il pagamento all'istituto trattario/emittente senza inviarne la materialità in stanza di compensazione, ma trasmettendone i dati con modalità informatiche, attraverso la Rete Nazionale
Interbancaria; trascorso il termine previsto dagli accordi interbancari per l'eventuale invio di messaggi di impagato, ed in assenza degli stessi, l'importo del titolo viene accreditato sul rapporto del beneficiario.
Sostiene l'appellante che l'operatore di sportello avrebbe effettuato il versamento solo dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo, verificando nella specie la assenza di evidenti segni di contraffazione, e quindi di irregolarità o alterazioni grafiche;
ha poi proceduto alla corretta identificazione del prenditore, ed ha poi effettuato il versamento dell'assegno solo dopo aver ottenuto la autorizzazione da parte della banca trattaria.
L'appellante ha altresì evidenziato come, per quanto attinente allo specifico tema della diligenza nelle modalità di identificazione del prenditore, nella procedura in esame non trova applicazione la circolare ABI del 7.5.2001, che prevede la richiesta di due documenti di identità da presentare da parte del prenditore al momento della presentazione dell'assegno per l'incasso. Ciò posto, la società appellante ha ritenuto che avrebbe errato il Giudice di prime cure nel ritenere sussistente a suo carico qualsiasi difetto di diligenza nella predetta circostanza, non sussistendo invece validi elementi di giudizio per esprimere in modo fondato tale giudizio.
Ciò detto, ed in relazione alla censura dedotta e così sinteticamente riportata, invero il Tribunale ha preliminarmente osservato che, nella procedura di negoziazione dell'assegno in check truncation, non vi sono argomentazioni valide per ritenere in via generale la banca traente e quella negoziatrice esenti da obblighi di diligenza nelle operazioni di pagamento. In tal senso, la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 12477/2018, in adesione a quanto già espresso con la precedente ed analoga pronuncia n. 14712/2007, ha ribadito, interpretando armonicamente le norme ex art 43, comma 2, legge Assegni, 1176,1189 e 1992 c.c., che “l'espressione “colui che paga”, adoperata dall'art. 43, comma 2 l.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è
l'unica concretamente in grado di operare controlli sulla autenticità dell'assegno e sulla identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento sicchè la responsabilità del banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata ha natura contrattuale e, in particolare, da contatto sociale qualificato, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e
l'incasso”. Ciò posto, il principio di diritto espresso dalla pronuncia in esame statuisce che nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente dall'art. 1176, comma 2 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve, precisando pertanto che tale forma di responsabilità (non circoscritta alle sole ipotesi di dolo e colpa grave) si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune ex art. 1189 c.c., sia rispetto a quella ex art. 1992
c.c., comma 2.
Sulla base di tale principio così chiarito, ed adattato al caso di specie, il giudice di prime cure ha evidenziato come la banca emittente dovesse andare assolta da ogni responsabilità non avendo mai avuto la materiale disponibilità dell'assegno, mentre la banca negoziatrice – e dunque Controparte_6
– dovesse essere ritenuta responsabile dell'accaduto, non avendo assolto ad alcun onere
[...]
probatorio gravante a suo carico, e nella specie non avendo provato che la falsificazione non potesse essere facilmente percepibile dal banchiere accorto e diligente, né di essersi dotata delle misure idonee, conosciute e disponibili secondo la migliore scienza ed esperienza, per scongiurare il fatto illecito costituito dalla contraffazione materiale del titolo. L'essersi, invece, limitata ad affermare di aver proceduto al pagamento solo a seguito dello spirare del termine entro cui la banca emittente doveva comunicare il divieto di pagamento, ha rappresentato una attività inidonea alla dimostrazione della dovuta diligenza richiesta ex art. 1176, comma 2 c.c.
Il ragionamento adottato dal giudice di prime cure è immune da censure di sorta.
Ed infatti, ferma la incontestabilità del contenuto del principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte – a cui questo Collegio ritiene di dare integrale adesione – va evidenziato come nel giudizio di primo grado sia mancata qualsiasi attività da parte di finalizzata proprio ad Parte_1 introdurre in giudizio argomenti e riscontri validi circa l'esatto adempimento del proprio dovere di diligenza massima, così come parametrato dalla giurisprudenza esaminata. non ha Parte_1
infatti argomentato alcuna linea difensiva specifica sotto tale aspetto, limitandosi solo a riferire di aver proceduto al versamento dell'assegno sul conto intestato alla propria cliente – che lo aveva presentato per la negoziazione – allo spirare del termine entro cui la banca emittente avrebbe dovuto eventualmente comunicare il divieto di pagamento, omettendo quindi di specificare l'esistenza o meno di attività da lei compiute, in modo idoneo e proficuo, al fine di assicurarsi della bontà della operazione, di verificare al meglio le caratteristiche esteriori dell'assegno, di aver escluso la possibilità di una sua contraffazione solo all'esito della concreta messa in opera di attività di verifica e accertamento di tutte le circostanze in fatto connesse alle operazioni di incasso dell'assegno, e ciò al fine di offrire argomenti e riscontri probatori circa l'adempimento del dovere di diligenza richiesta ex art. 1176, comma 2, c.c. Al contrario, non risulta neanche Parte_1
aver richiesto o sollecitato qualsiasi attività istruttoria, né risulta aver proposto – con modalità assertive – argomenti di giudizio validi a tal fine, rimanendo dunque del tutto inerte rispetto all'onere probatorio su di lei gravante. L'unica attività svolta dalla appellante in primo grado è contenuta nelle brevi considerazioni effettuate in sede di costituzione in giudizio, allorquando ha affermato che il titolo non presentava alterazioni rilevabili ictu oculi, che il nominativo del prenditore riportato nell'assegno era corrispondente a quello del soggetto presentatosi per l'incasso, identificato con carta d'identità e codice fiscale, e che tale soggetto ( era già Persona_2
cliente . Tali argomentazioni sono generiche ed insufficienti a rendere assolto l'onere Parte_1
probatorio di massima diligenza nell'operazione, atteso che la prima è prospettata con modalità apoditittiche e non riscontrabili, la seconda attiene ad una osservazione di minima diligenza nel riscontro dei dati oggettivi, ed è dunque una argomentazione a significato neutro se non irrilevante,
e la terza indica invece un parziale adempimento dell'onere di diligenza nella identificazione del soggetto, atteso che l'Ufficio postale presso cui è stato negoziato l'assegno (Castel Volturno) non è il medesimo presso il quale la risultava titolare del rapporto (Acerra), circostanza Persona_2
anomala e che – a prescindere dalla prescrizione formale della richiesta del doppio documento – avrebbe imposto un maggior rigore quantomeno nelle procedure di identificazione del soggetto, non trattandosi di cliente dell'ufficio postale in cui è stato presentato l'assegno, e dunque trattandosi di una operazione di negoziazione dell'assegno “fuori piazza” così come riportato nella stessa documentazione prodotta al proprio fascicolo (sub 9) in primo grado da Parte_1
A ciò deve aggiungersi l'evidente anomalia dell'operazione rispetto alle dinamiche del conto intestato alla , che – secondo quanto indicato nell'estratto conto prodotto in atti – prima Persona_2 del versamento dell'assegno di € 20.000,00 – importo senza dubbio rilevante - aveva un saldo di €
6,83, ed era privo di alcuna movimentazione dal 30.6.2014, e cioè da oltre due mesi;
solo per completezza di trattazione, va evidenziato che – sebbene posteriormente all'accredito della somma di cui all'assegno - la disponibilità liquida ottenuta dalla somma accreditata per effetto dell'incasso dell'assegno, con valuta 15.9.2014, risulta invece poi oggetto di ben 11 parziali operazioni di prelievo Postamat, tutte avvenute nel medesimo giorno 18.9.2014, presso gli sportelli di
Castelvolturno, Mondragone, Villaggio Coppola, Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano,
Marano, Napoli e Casoria.
Ciò posto, risulta evidente come l'istituto negoziatore non abbia affatto dato prova liberatoria rispetto all'obbligo di massima diligenza a suo carico, non avendo fornito alcun riscontro delle operazioni finalizzate a verificare la correttezza della operazione, soprattutto in relazione alle anomalie con cui la stessa si è presentata sin dal suo esordio, in relazione sia alla non giustificata e sospetta negoziazione fuori piazza dell'assegno, che all'entità dello stesso rispetto alla giacenza sul rapporto del soggetto che ne appariva falsamente beneficiario, né nella ricerca effettiva della causale del versamento e della provenienza delle somme di così rilevante importo, considerate altresì le condizioni personali della correntista , soggetto privato di età avanzata (nata Persona_2
nel 1938), verosimilmente estranea a rapporti di natura commerciale che potessero giustificare tale anomala movimentazione fuori piazza sul suo conto, da tempo privo di giacenza effettiva.
Il motivo di appello è dunque infondato, e va respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto insussistente qualsiasi profilo di colpa a carico della società attrice, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma c.c. Nello specifico, l'appellante ha sostenuto che la stessa non abbia effettivamente offerto alcuna prova circa la spedizione del titolo in favore del destinatario effettivo con modalità certe e idonee a garantirne l'integrità e la sicurezza, secondo quanto ampiamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha statuito che “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare
l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ed un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nelle vicende, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”
(Cass. SSUU n. 9770/20) Il motivo è infondato.
Le ragioni di censura, infatti, non solo non colgono le ragioni della decisione esposte nella sentenza impugnata, ma prospettano altresì un percorso motivazionale analogamente lontano dai fatti storici come accertati. Ed invero, la questione della spedizione dell'assegno a mezzo posta da parte della Servizi Speciali s.r.l., ed in favore del delegato della (tale CP_5 PE
) è del tutto avulsa dalla ricostruzione storica della vicenda in fatto, atteso che la consegna
[...] dell'assegno è avvenuta con modalità dirette, ed a mani di quest'ultimo, così come indicato nella premessa dell'atto introduttivo in primo grado al punto a) - in cui si attesta la consegna diretta del titolo dal l.r. della , in data 8.9.2014 - senza che tale ricostruzione in Controparte_7 PE
fatto della vicenda sia stata diversamente prospettata o efficacemente contestata. La stessa decisione di rigetto della domanda finalizzata ad accertare l'eventuale concorso di colpa della società attrice, non si basa affatto sulla questione della consegna dell'assegno al destinatario a mezzo posta (e dunque previa spedizione), bensì sulla mancanza di qualsiasi profilo di responsabilità nella consegna materiale del titolo brevi manu, e sulla impossibilità di muovere alcun sospetto sulla operazione di incasso, avvenuta entro due settimane dalla consegna dell'assegno, e quindi con tempistiche regolari.
L'appellante, dunque, con la censura in esame, attinge impropriamente la motivazione della sentenza leggendo in essa considerazioni a sostegno della decisione mai riportate. Da ciò discende la sua totale infondatezza.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori delle parti appellate vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 479/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2553/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e pubblicata il 25.6.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente, per ciascuna di esse, in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi difensori che se ne sono dichiarati anticipatari.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 16.4.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
479/2022, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Leone Rosita Parte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), quali socie della cancellata società Servizi Speciali SRL, rappresentate e C.F._3 difese dall'Avv.to Alessandra Villano ( C.F. , giusta mandato in atti CodiceFiscale_4
Appellate
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
e Presidente Avv. Leonardo Patroni Griffi, rappresentata e difesa dall'Avv. Deosdedio Litterio (c.f.
), giusta mandato in atti CodiceFiscale_5 Appellata
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n.2553/2021, RG 843/17, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Giudice, dott.ssa Sodano, in data 25.06.21 e non notificata mandando assolta da ogni Parte_1
domanda formulata nei suoi confronti, condannare le Società appellate alla restituzione di quanto già ottenuto e liquidato da in esecuzione della Sentenza impugnata. Parte_1
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata ): Controparte_3
“Voglia la Corte adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza ragione ed eccezione, così provvedere: dichiarare infondato l'appello proposto dalle , per i motivi espressi in Parte_1
premessa e confermare la sentenza n. 2553/2021, RG. n.843/17 resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 25.6.2021. Vinte le spese e i compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”
Conclusioni di parte appellata e ): Controparte_1 CP_2
“In via preliminare, Voglia la Corte di Appello dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di notifica e per l'effetto condannare al pagamento delle spese e delle Parte_1
competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
b) Laddove sia considerata ammissibile la notifica al procuratore della società cancellata, Voglia la
Corte dichiarare comunque l'inammissibilità dell'Appello - con gli stessi effetti di cui al punto che precede sulla condanna alle spese e competenze di giudizio, - per la genericità e mancata specificazione dei motivi di impugnazione.
c) Nel merito, rigettare le domande avanzate da perché infondate in fatto e in Parte_1 diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 2553/2021 resa dal Tribunale di
Santa Maria C. V., dott.ssa Sodano, pubblicata in data 25.06.21.
d) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Servizi Speciali s.r.l., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Controparte_4
esponendo: 1) di aver intrattenuto rapporti commerciali con la aventi ad oggetto Controparte_5
la fornitura di carburante;
2) di aver richiesto alla banca convenuta di emettere un assegno circolare di € 20.000,00 , previo addebito sul proprio conto corrente, e di averlo consegnato ad PE
, beneficiario dell'assegno e delegato nei rapporti con i terzi dalla società ma che tale
[...] CP_5
assegno, evidentemente contraffatto, veniva poi negoziato presso le da tale Parte_1
; 3) che la banca era stata negligente nel non aver ben controllato l'avvenuta Persona_2 clonazione dell'assegno e per averne quindi consentito la negoziazione da parte di Parte_1
e che l'assegno originario era rimasto invece impagato. Ciò posto, la società attrice chiedeva
[...] accertarsi la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito, con condanna dello stesso alla restituzione di € 40.000,00, ossia della somma oggetto dell'assegno clonato e di quella che aveva dovuto corrispondere alla fornitrice, oltre al risarcimento dei danni.
Costituitasi, la banca convenuta eccepiva l'assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico, essendo stato l'assegno negoziato con la procedura di check truncation da parte di , la quale Parte_1
avrebbe perciò dovuto effettuare i dovuti controlli in stanza di compensazione, prima di accreditare la somma in favore dell'erroneo beneficiario;
la convenuta chiedeva dunque la chiamata in causa di che, costituitasi successivamente, deduceva la assoluta correttezza del suo Parte_1
comportamento nella vicenda di causa.
Con sentenza n. 2553/2021, resa in data 25.6.2021, veniva accertata la responsabilità di
[...]
con condanna della stessa al pagamento di € 20.000,00 in favore della società attrice, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Nel merito, il Tribunale chiariva in linea generale che la procedura di negoziazione dell'assegno con la modalità check truncation, cioè in assenza della materialità del titolo, non esimeva la banca traente e quella negoziatrice dal rispetto degli obblighi di diligenza nel pagamento, con la conseguenza che la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore, era ammessa a provare che l'inadempimento non le era imputabile per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. Ciò posto, il Tribunale riteneva esente da profili di criticità la condotta della banca emittente, alla quale non poteva addebitarsi alcun omesso controllo sulle caratteristiche materiali dell'assegno, trattandosi di ambito di verifica dell'istituto negoziatore, che era invece in possesso dell'assegno medesimo presentato all'incasso, previa contraffazione, e che avrebbe dunque dovuto provare che il vizio formale dell'assegno non potesse essere riconosciuto neanche applicando le misure di diligenza ordinarie, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, al fine di scongiurare il verificarsi del fatto illecito. Il Tribunale, ritenendo che tale prova liberatoria fosse del tutto mancata, condannava dunque la terza chiamata in causa, quale istituto negoziatore, al pagamento della somma di € 20.000,00 in favore della società attrice. Veniva invece rigettata, per tardività della produzione a suo sostegno, la domanda di pagamento della ulteriore somma di € 20.000,00 corrisposta dalla società attrice alla Dama petroli s.p.a., in virtù di decreto ingiuntivo poi azionato per il credito non soddisfatto, così come veniva rigettata la domanda di danni, poiché articolata con modalità generiche e in alcun modo riscontrata.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1
predetta sentenza, censurando la pronuncia – secondo quanto si dirà in seguito più diffusamente – per l'erronea applicazione dei principi che regolano l'esame del parametro della diligenza dovuta ex art. 1176 comma 2 c.c., con particolare riferimento alle procedura di c.d. “check truncation”; la parte appellante ha altresì evidenziato che la mancata spedizione del titolo in posta assicurata, avrebbe costituito un comportamento negligente della società attrice in primo grado, e che in mancanza di esso, la stessa andava comunque ritenuta corresponsabile di quanto accaduto, ai sensi dell'art. 1227 II comma c.c..
L'appellante ha concluso dunque per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande attoree.
Costituitasi, la si è opposta ai motivi di appello evidenziando Controparte_3
come essa non fosse mai stata in possesso dell'assegno presentato alle per la Parte_1
negoziazione, e che andava dunque confermata la decisione nella parte in cui la aveva ritenuta esente da qualsiasi responsabilità.
Costituitesi, e , quali soci della estinta Servizi Speciali s.r.l., Controparte_1 CP_2
cancellata dal Registro delle Imprese in data 15.10.2021, hanno invece dedotto la nullità della notifica effettuata alla società ormai estinta, e nel merito, l'inammissibilità dell'appello per la mancata specificazione dei motivi e comunque per la loro infondatezza.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del
17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
L'eccezione è dunque infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla invalidità della notifica effettuata al difensore della società appellata, per essersi la stessa estinta in epoca anteriore alla notifica medesima dell'appello.
La tempestiva e valida costituzione in giudizio dei soci, per il tramite del loro difensore, e l'articolazione delle difese nel merito dei motivi di appello proposti dalla parte appellante, rendono sanato ogni eventuale difetto di notificazione, per l'inesistenza di qualsiasi concreto pregiudizio al diritto di difesa degli appellati, e ciò in virtù del principio di conservazione degli atti processuali.
Venendo al merito della controversia, valgono le considerazioni che seguono.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la pronuncia Parte_1 impugnata, evidenziando l'erroneità nella applicazione del parametro della diligenza bancaria ex art. 1176, comma 2 c.c., con riferimento specifico alle modalità di pagamento in check truncation. L'appellante ha evidenziato come il titolo in questione (l'assegno circolare 00342616-07, dell'importo d € 20.000,00 emesso dalla banca appellata e munito della clausola di non trasferibilità) era stato negoziato in data 12.9.2014, presso l'Ufficio Postale di Castelvolturno, mediante versamento su conto corrente postale n. 99879850 intestato a , titolare Persona_2 del predetto conto da oltre cinque anni, invero acceso presso l'Ufficio Postale di Acerra.
L'appellante ha evidenziato come la cliente veniva correttamente identificata dall'operatore dell'ufficio postale mediante documenti che superavano la procedura oracolo e la procedura di controllo (secondo quanto depositato negli all. 4 al fascicolo del primo grado), come annotato a tergo del titolo
E' altresì dato pacifico quello per cui la negoziazione dell'assegno è avvenuta con modalità check truncation, cioè mediane la procedura che prevede che la banca negoziatrice del titolo lo presenti per il pagamento all'istituto trattario/emittente senza inviarne la materialità in stanza di compensazione, ma trasmettendone i dati con modalità informatiche, attraverso la Rete Nazionale
Interbancaria; trascorso il termine previsto dagli accordi interbancari per l'eventuale invio di messaggi di impagato, ed in assenza degli stessi, l'importo del titolo viene accreditato sul rapporto del beneficiario.
Sostiene l'appellante che l'operatore di sportello avrebbe effettuato il versamento solo dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo, verificando nella specie la assenza di evidenti segni di contraffazione, e quindi di irregolarità o alterazioni grafiche;
ha poi proceduto alla corretta identificazione del prenditore, ed ha poi effettuato il versamento dell'assegno solo dopo aver ottenuto la autorizzazione da parte della banca trattaria.
L'appellante ha altresì evidenziato come, per quanto attinente allo specifico tema della diligenza nelle modalità di identificazione del prenditore, nella procedura in esame non trova applicazione la circolare ABI del 7.5.2001, che prevede la richiesta di due documenti di identità da presentare da parte del prenditore al momento della presentazione dell'assegno per l'incasso. Ciò posto, la società appellante ha ritenuto che avrebbe errato il Giudice di prime cure nel ritenere sussistente a suo carico qualsiasi difetto di diligenza nella predetta circostanza, non sussistendo invece validi elementi di giudizio per esprimere in modo fondato tale giudizio.
Ciò detto, ed in relazione alla censura dedotta e così sinteticamente riportata, invero il Tribunale ha preliminarmente osservato che, nella procedura di negoziazione dell'assegno in check truncation, non vi sono argomentazioni valide per ritenere in via generale la banca traente e quella negoziatrice esenti da obblighi di diligenza nelle operazioni di pagamento. In tal senso, la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 12477/2018, in adesione a quanto già espresso con la precedente ed analoga pronuncia n. 14712/2007, ha ribadito, interpretando armonicamente le norme ex art 43, comma 2, legge Assegni, 1176,1189 e 1992 c.c., che “l'espressione “colui che paga”, adoperata dall'art. 43, comma 2 l.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è
l'unica concretamente in grado di operare controlli sulla autenticità dell'assegno e sulla identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento sicchè la responsabilità del banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata ha natura contrattuale e, in particolare, da contatto sociale qualificato, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e
l'incasso”. Ciò posto, il principio di diritto espresso dalla pronuncia in esame statuisce che nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente dall'art. 1176, comma 2 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve, precisando pertanto che tale forma di responsabilità (non circoscritta alle sole ipotesi di dolo e colpa grave) si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune ex art. 1189 c.c., sia rispetto a quella ex art. 1992
c.c., comma 2.
Sulla base di tale principio così chiarito, ed adattato al caso di specie, il giudice di prime cure ha evidenziato come la banca emittente dovesse andare assolta da ogni responsabilità non avendo mai avuto la materiale disponibilità dell'assegno, mentre la banca negoziatrice – e dunque Controparte_6
– dovesse essere ritenuta responsabile dell'accaduto, non avendo assolto ad alcun onere
[...]
probatorio gravante a suo carico, e nella specie non avendo provato che la falsificazione non potesse essere facilmente percepibile dal banchiere accorto e diligente, né di essersi dotata delle misure idonee, conosciute e disponibili secondo la migliore scienza ed esperienza, per scongiurare il fatto illecito costituito dalla contraffazione materiale del titolo. L'essersi, invece, limitata ad affermare di aver proceduto al pagamento solo a seguito dello spirare del termine entro cui la banca emittente doveva comunicare il divieto di pagamento, ha rappresentato una attività inidonea alla dimostrazione della dovuta diligenza richiesta ex art. 1176, comma 2 c.c.
Il ragionamento adottato dal giudice di prime cure è immune da censure di sorta.
Ed infatti, ferma la incontestabilità del contenuto del principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte – a cui questo Collegio ritiene di dare integrale adesione – va evidenziato come nel giudizio di primo grado sia mancata qualsiasi attività da parte di finalizzata proprio ad Parte_1 introdurre in giudizio argomenti e riscontri validi circa l'esatto adempimento del proprio dovere di diligenza massima, così come parametrato dalla giurisprudenza esaminata. non ha Parte_1
infatti argomentato alcuna linea difensiva specifica sotto tale aspetto, limitandosi solo a riferire di aver proceduto al versamento dell'assegno sul conto intestato alla propria cliente – che lo aveva presentato per la negoziazione – allo spirare del termine entro cui la banca emittente avrebbe dovuto eventualmente comunicare il divieto di pagamento, omettendo quindi di specificare l'esistenza o meno di attività da lei compiute, in modo idoneo e proficuo, al fine di assicurarsi della bontà della operazione, di verificare al meglio le caratteristiche esteriori dell'assegno, di aver escluso la possibilità di una sua contraffazione solo all'esito della concreta messa in opera di attività di verifica e accertamento di tutte le circostanze in fatto connesse alle operazioni di incasso dell'assegno, e ciò al fine di offrire argomenti e riscontri probatori circa l'adempimento del dovere di diligenza richiesta ex art. 1176, comma 2, c.c. Al contrario, non risulta neanche Parte_1
aver richiesto o sollecitato qualsiasi attività istruttoria, né risulta aver proposto – con modalità assertive – argomenti di giudizio validi a tal fine, rimanendo dunque del tutto inerte rispetto all'onere probatorio su di lei gravante. L'unica attività svolta dalla appellante in primo grado è contenuta nelle brevi considerazioni effettuate in sede di costituzione in giudizio, allorquando ha affermato che il titolo non presentava alterazioni rilevabili ictu oculi, che il nominativo del prenditore riportato nell'assegno era corrispondente a quello del soggetto presentatosi per l'incasso, identificato con carta d'identità e codice fiscale, e che tale soggetto ( era già Persona_2
cliente . Tali argomentazioni sono generiche ed insufficienti a rendere assolto l'onere Parte_1
probatorio di massima diligenza nell'operazione, atteso che la prima è prospettata con modalità apoditittiche e non riscontrabili, la seconda attiene ad una osservazione di minima diligenza nel riscontro dei dati oggettivi, ed è dunque una argomentazione a significato neutro se non irrilevante,
e la terza indica invece un parziale adempimento dell'onere di diligenza nella identificazione del soggetto, atteso che l'Ufficio postale presso cui è stato negoziato l'assegno (Castel Volturno) non è il medesimo presso il quale la risultava titolare del rapporto (Acerra), circostanza Persona_2
anomala e che – a prescindere dalla prescrizione formale della richiesta del doppio documento – avrebbe imposto un maggior rigore quantomeno nelle procedure di identificazione del soggetto, non trattandosi di cliente dell'ufficio postale in cui è stato presentato l'assegno, e dunque trattandosi di una operazione di negoziazione dell'assegno “fuori piazza” così come riportato nella stessa documentazione prodotta al proprio fascicolo (sub 9) in primo grado da Parte_1
A ciò deve aggiungersi l'evidente anomalia dell'operazione rispetto alle dinamiche del conto intestato alla , che – secondo quanto indicato nell'estratto conto prodotto in atti – prima Persona_2 del versamento dell'assegno di € 20.000,00 – importo senza dubbio rilevante - aveva un saldo di €
6,83, ed era privo di alcuna movimentazione dal 30.6.2014, e cioè da oltre due mesi;
solo per completezza di trattazione, va evidenziato che – sebbene posteriormente all'accredito della somma di cui all'assegno - la disponibilità liquida ottenuta dalla somma accreditata per effetto dell'incasso dell'assegno, con valuta 15.9.2014, risulta invece poi oggetto di ben 11 parziali operazioni di prelievo Postamat, tutte avvenute nel medesimo giorno 18.9.2014, presso gli sportelli di
Castelvolturno, Mondragone, Villaggio Coppola, Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano,
Marano, Napoli e Casoria.
Ciò posto, risulta evidente come l'istituto negoziatore non abbia affatto dato prova liberatoria rispetto all'obbligo di massima diligenza a suo carico, non avendo fornito alcun riscontro delle operazioni finalizzate a verificare la correttezza della operazione, soprattutto in relazione alle anomalie con cui la stessa si è presentata sin dal suo esordio, in relazione sia alla non giustificata e sospetta negoziazione fuori piazza dell'assegno, che all'entità dello stesso rispetto alla giacenza sul rapporto del soggetto che ne appariva falsamente beneficiario, né nella ricerca effettiva della causale del versamento e della provenienza delle somme di così rilevante importo, considerate altresì le condizioni personali della correntista , soggetto privato di età avanzata (nata Persona_2
nel 1938), verosimilmente estranea a rapporti di natura commerciale che potessero giustificare tale anomala movimentazione fuori piazza sul suo conto, da tempo privo di giacenza effettiva.
Il motivo di appello è dunque infondato, e va respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto insussistente qualsiasi profilo di colpa a carico della società attrice, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma c.c. Nello specifico, l'appellante ha sostenuto che la stessa non abbia effettivamente offerto alcuna prova circa la spedizione del titolo in favore del destinatario effettivo con modalità certe e idonee a garantirne l'integrità e la sicurezza, secondo quanto ampiamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha statuito che “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare
l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ed un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nelle vicende, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”
(Cass. SSUU n. 9770/20) Il motivo è infondato.
Le ragioni di censura, infatti, non solo non colgono le ragioni della decisione esposte nella sentenza impugnata, ma prospettano altresì un percorso motivazionale analogamente lontano dai fatti storici come accertati. Ed invero, la questione della spedizione dell'assegno a mezzo posta da parte della Servizi Speciali s.r.l., ed in favore del delegato della (tale CP_5 PE
) è del tutto avulsa dalla ricostruzione storica della vicenda in fatto, atteso che la consegna
[...] dell'assegno è avvenuta con modalità dirette, ed a mani di quest'ultimo, così come indicato nella premessa dell'atto introduttivo in primo grado al punto a) - in cui si attesta la consegna diretta del titolo dal l.r. della , in data 8.9.2014 - senza che tale ricostruzione in Controparte_7 PE
fatto della vicenda sia stata diversamente prospettata o efficacemente contestata. La stessa decisione di rigetto della domanda finalizzata ad accertare l'eventuale concorso di colpa della società attrice, non si basa affatto sulla questione della consegna dell'assegno al destinatario a mezzo posta (e dunque previa spedizione), bensì sulla mancanza di qualsiasi profilo di responsabilità nella consegna materiale del titolo brevi manu, e sulla impossibilità di muovere alcun sospetto sulla operazione di incasso, avvenuta entro due settimane dalla consegna dell'assegno, e quindi con tempistiche regolari.
L'appellante, dunque, con la censura in esame, attinge impropriamente la motivazione della sentenza leggendo in essa considerazioni a sostegno della decisione mai riportate. Da ciò discende la sua totale infondatezza.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori delle parti appellate vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 479/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2553/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e pubblicata il 25.6.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente, per ciascuna di esse, in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi difensori che se ne sono dichiarati anticipatari.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 16.4.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano