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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/09/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. 979 /2025 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 979/2025 RG, promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COMI STEFANO del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso per la pronuncia di stato con le note di cui all'udienza cartolare del 4.9.25
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il resistente il 20/09/1994 nel Comune di ORTELLE (LE). Parte_2 A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto di avere avuto un figlio dal matrimonio, nato il [...] ed oggi maggiorenne ed autonomo, e di Persona_1
essersi separata consensualmente dal marito come da omologa del 10.2.2021, previa comparizione avanti al Presidente del Tribunale il 4.2.2021, evidenziando che da tale data la convivenza non era più ripresa, che la comunione di vita e di affetti non si era ricostituita e che pertanto era decorso il termine per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Asseriva che alcune condizioni della separazioni afferenti gli immobili non erano state attuate e per questo instava per ottenere l'obbligo del resistente ad ottemperare all'impegno assunto all'epoca circa l'intestazione dei beni al figlio.
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica del ricorso.
Nessun provvedimento veniva assunto in via provvisoria ed urgente ed il giudizio veniva rinviato all'udienza cartolare del 4.9.25.
Con le note così depositate il procuratore della ricorrente rinunciava alla pronuncia relativa agli immobili ed instava per la sola pronuncia di stato.
La causa era così immediatamente rimessa avanti al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e dalla L.
6.5.2015 n. 55, essendo decorso al momento del deposito del ricorso (17.2.2025) più del termine semestrale ivi previsto dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, terminata con la omologa del
10.2.2021; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (ud.
4.2.2021) è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e pronunciare, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio come in dispositivo. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge e pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla deve essere pronunciato relativamente alle spese alla luce della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
ORTELLE (LE) in data 17/09/1994 fra i coniugi , nata Parte_1
a ORTELLE (LE) il 09/08/1968 e , nato a [...] Parte_2
(RM) il 26/10/1969 ; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ORTELLE (LE) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio (atto n. 4, Parte II, Serie
A, Registro Atti di Matrimonio dell'anno 1994).
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio dell'11.9.2025.
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 979/2025 RG, promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COMI STEFANO del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso per la pronuncia di stato con le note di cui all'udienza cartolare del 4.9.25
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il resistente il 20/09/1994 nel Comune di ORTELLE (LE). Parte_2 A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto di avere avuto un figlio dal matrimonio, nato il [...] ed oggi maggiorenne ed autonomo, e di Persona_1
essersi separata consensualmente dal marito come da omologa del 10.2.2021, previa comparizione avanti al Presidente del Tribunale il 4.2.2021, evidenziando che da tale data la convivenza non era più ripresa, che la comunione di vita e di affetti non si era ricostituita e che pertanto era decorso il termine per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Asseriva che alcune condizioni della separazioni afferenti gli immobili non erano state attuate e per questo instava per ottenere l'obbligo del resistente ad ottemperare all'impegno assunto all'epoca circa l'intestazione dei beni al figlio.
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica del ricorso.
Nessun provvedimento veniva assunto in via provvisoria ed urgente ed il giudizio veniva rinviato all'udienza cartolare del 4.9.25.
Con le note così depositate il procuratore della ricorrente rinunciava alla pronuncia relativa agli immobili ed instava per la sola pronuncia di stato.
La causa era così immediatamente rimessa avanti al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e dalla L.
6.5.2015 n. 55, essendo decorso al momento del deposito del ricorso (17.2.2025) più del termine semestrale ivi previsto dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, terminata con la omologa del
10.2.2021; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (ud.
4.2.2021) è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e pronunciare, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio come in dispositivo. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge e pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla deve essere pronunciato relativamente alle spese alla luce della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
ORTELLE (LE) in data 17/09/1994 fra i coniugi , nata Parte_1
a ORTELLE (LE) il 09/08/1968 e , nato a [...] Parte_2
(RM) il 26/10/1969 ; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ORTELLE (LE) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio (atto n. 4, Parte II, Serie
A, Registro Atti di Matrimonio dell'anno 1994).
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio dell'11.9.2025.
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino