Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Alessandria
n. 2024 1905 rg
Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
Il Giudice dott. Giuseppe Bersani nel procedimento di cui in epigrafe promosso da:
Sig.ri C.F. nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. nata ad [...] il [...], entrambi residenti in
[...] C.F._2
Alessandria – Fraz. Lobbi, via Passalacqua n. 6, rappresentati e difesi dall'Avv. Fulvio Cellerino, C.F.
[...]
, con Studio in Alessandria, via Bergamo n. 8 C.F._3
ricorrenti
nei confronti di
C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]– Fraz. CP_1 C.F._4
Lobbi, via Passalacqua n. 8, e , C.F. , nato ad [...], nato ad CP_2 C.F._5
Alessandria il 21/02/1976, residente in [...], Vicolo Stanchi n. 9, rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Anna Dondi, C.F. , presso il cui Studio in C.F._6
Alessandria, Via/ San Lorenzo n. 99, elegge domicilio.
resistenti
A scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza; lette le memorie delle parti depositate tempestivamente, ha reso la seguente ordinanza
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato gli odierni ricorrenti dopo aver premesso:
1. di essere comproprietari pro quota al 50% dell'immobile residenziale e relativo cortile di pertinenza sito in Alessandria, Fraz. Lobbi, Via Passalacqua n. 6, censito catastalmente, al Foglio
148, mappale 176, cat. A/4 classe 3, vani 9, come da atto pubblico rogito notaio del 10 Per_1 ottobre 1989 (Doc.1);
2. che il detto mappale 176 (e cortile pertinenziale) confina con il mappale 174 (sub 3, abitazione A/3
e sub 2, C/6) - comprendente cortile pertinenziale antistante -, attualmente di proprietà del sig. il quale convive con il sig. ; CP_1 CP_2
3. che il sig. è proprietario del mappale 174, per 1/3 giusta compravendita a Notar di CP_1 Per_2
Valenza del 7/6/23, rep 57625, registrato il 22/7/23 al n. 7215 Serie 1T, per 2/3 giusta atto pubblico di donazione a Notaio di Alessandria del 26/04/2022, rep. 2042 registrato il 23/05/2022 n. Per_3
6059 Serie 1T, (Doc.3) detenendone il possesso da tale data;
4. che i citati fondi di cui ai mappali 176 e 174 sono, a decorrere dal 1997, separati da una porta di accesso pedonale ed un cancello carraio (in origine dotato di solo battente scorrevole su rotaia, dal
2008 trasformato a due battenti e provvisto di automatismo elettro/idraulico, azionabile a distanza e con telecomando), attraverso il quale i ricorrenti da oltre anni 20, accedono a piedi e con autoveicoli al mappale 174 e ciò al fine di raggiungere, attraverso il transito sul successivo mappale n. 173 di proprietà , la via Pubblica di Via Passalacqua;
Parte_3 Part
5. che i ricorrenti i sigg. e , i loro danti causa, nonchè gli avventori dell'immobile dei Parte_2 ricorrenti tra cui, servizio di vigilanza, servizio postale, fornitori, amici e parenti, da tempo immemore (quindi anche antecedentemente l'installazione del cancello, avvenuta nel 1997), e comunque da più di anni 20, al fine di accedere e recedere dalla Via Pubblica dalla/alla propria
Alla luce di tale premessa in fatto i ricorrenti esponevano che tale situazione configurava, dal punto di vista giuridico, il possesso di una servitù apparente ed attiva di passo pedonale e carraio gravante sui fondi serventi di cui ai mappali 174 e 173 e a favore del fondo dominante mappale 176, che i ricorrenti, loro danti causa esercitano ininterrottamente da tempo immemore, comunque da più di anni 20, in assenza di qualsivoglia turbativa e o contestazione a riguardo da parte di terzi;
esponevano i ricorrenti che in data 12/10/2023 gli odierni resistenti sigg. ri e avevano CP_1 CP_2 proceduto all'installazione di un cancello scorrevole (sprovvisto di automazione e provvisto di sola serratura manuale) posizionandolo al confine tra i mappali 174 e 173, ovvero parallelamente al cancello dei ricorrenti Part nonché perpendicolarmente al tratto di strada che collega l'immobile dei ricorrenti sigg. e Parte_2 alla via pubblica, su cui i medesimi, esercitano la servitù;
rilevavano i ricorrenti che tale installazione aveva determinato un intralcio ed aggravio al possesso della servitù sopra descritta, posto che la nuova installazione, al momento sprovvista di automazione, costringeva i ricorrenti a disagevoli tappe forzose necessarie al raggiungimento della strada pubblica;
l'installazione del cancello aveva, inoltre, determinato l'impossibilità per gli avventori di utilizzare citofono Part e cassetta della posta che sono installati in corrispondenza del cancello dei sigg. e e il cui Parte_2 raggiungimento era inibito dalla presenza della nuova chiusura;
esponevano altresì che la visibilità e utilizzo del numero civico, della cassetta delle lettere e del citofono, installati in corrispondenza del cancello degli odierni esponenti risultava celata ai terzi a far data dall'installazione del nuovo cancello;
pertanto risultava impossibile per chiunque giungesse dalla Via Pubblica avvedersi dell'esistenza del cancello e della porticina di accesso al mappale 176 stante il fatto che nell'estate del 2024 i resistenti avevano apposto sulle sbarre del manufatto di recente installazione una protezione oscurante;
inoltre era divenuto impossibile sia per il servizio postale che per il servizio di vigilanza e, più in generale per chiunque intendesse far visita ai deducenti, individuare l'ingresso della loro abitazione, tanto più che sul manufatto era stato installato un cartello recante “vietato l'accesso, proprietà privata;
veniva inoltre evidenziato che nei giorni immediatamente successivi alla messa in opera del cancello, parte resistente aveva installato una telecamera di sorveglianza in grado di riprendere il transito sul tratto di strada interessato dalla sopra cennata servitù; si configurava – ad avviso di parte ricorrente – di una ulteriore condotta idonea, al pari delle altre, ad inibirne il pieno e legittimo esercizio (da parte dei ricorrenti venivano prodotti i fotogrammi che ritraggono la telecamera nonchè il relativo cartello di avviso apposto sulle sbarre del cancello cfr. Doc.10 parte ricorrente);
evidenziava ancora parte ricorrente che con raccomandata a/r in data 23/11/2023, inviata ai sigg.
e (Doc.11) il proprio difensore aveva chiesto la cessazione immediata delle suddette CP_1 CP_2 condotte;
evidenziava quindi che tale comunicazione veniva, a distanza di oltre un mese, riscontrata dai sigg. e (a mezzo missiva in data 28/12/23 redatta dall'allora difensore Avv. Ferraris, CP_1 CP_2
Doc.12), i quali, il primo in veste di proprietario, il secondo in qualità di possessore, contestavano l'esercizio della servitù e domandavano la cessazione di asserite condotte che i ricorrenti avrebbero posto in essere ai loro danni;
da parte del ricorrente si specificava, quindi che la parte resistente a seguito della ricezione della missiva datata 23/11/2023 provvedeva parzialmente al ripristino dello stato ex ante, mantenendo, a far data dai primi giorni di dicembre 2023, il cancello aperto dalle prime ore dell'alba sino all'imbrunire; si precisava, quindi che tale situazione perdurava sino al 22/04/2024 allorquando l'odierna parte resistente decideva nuovamente e improvvisamente di chiuderlo per tutto l'arco della giornata.
Sulla scorta di tali premesse da parte dei ricorrenti si rassegnavano le seguenti conclusioni: “ordinare con decreto e inaudita altera parte, l'immediata reintegra/manutenzione degli esponenti nel pieno ed esclusivo possesso della servitù di passaggio pedonale e carraio di cui alla narrativa che precede e, conseguentemente, l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso del diritto (mediante la rimozione del cancello o con obbligo di tenerlo diuturnamente aperto) e, subordinatamente, l'esecuzione, a cura e a spese di controparte, di ogni opera necessaria al fine di ripristinare lo stato preesistente delle cose (dotare il cancello di automazione e conseguente consegna ai ricorrenti del telecomando atto ad azionarne l'apertura e chiusura, trasferimento della cassetta postale, del citofono e del numero civico in posizione visibile agli avventori della Via Pubblica e comunque oltre il cancello installato da controparte, in modo tale che detto manufatto cessi di impedirne la visibilità e il raggiungimento ai terzi, il tutto a cura e spese di controparte). Ordinare altresì a controparte la rimozione della telecamera idonea a riprendere il transito sul mappale 174 nonchè di astenersi dall'interferire con il servizio di sorveglianza in capo alla società e ciò mediante le opportune modalità che il CP_3
Tribunale vorrà all'uopo individuare;
- fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai resistenti;
Con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna del resistente al risarcimento dei danni e con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Si costituiva nel giudizio la parte resistente contestando la ricostruzione di parte ricorrente in fatto ed in diritto.
In particolare da parte degli odierni resistenti si evidenziava – in via preliminare – che il sig. non CP_2 rivestiva né la qualità di proprietario, né quella di possessore del fondo mapp. 174; il resistente risiede altrove e ne era la prova la notifica negativa del ricorso prodotta in atti.
Inoltre nessuna delle condotta di cui al ricorso era stata posta in essere dal predetto, né gli era stata attribuita da parte ricorrente.
Con riferimento alle condotte contestate in ricorso parte resistente rilevava che non esisteva in passato alcuna separazione tra i fondi, eccetto un cordolo in cemento armato, che si interrompeva per circa 2-3 m nella sezione oggi occupata dal cancello apposto dalle controparti. I danti causa di entrambe le parti transitavano liberamente tra i due fondi e i danti causa di parcheggiavano le proprie auto nel CP_1 Part cortile (doc. n. 2, fotogrammi). I rapporti tra vicini ( e ) erano ottimi. Persona_4 Persona_5
Successivamente alla morte del sig. , proprietario dell'immobile oggi , avvenuta il Persona_4 CP_1
13.03.2005, i ricorrenti collocarono un cancello di separazione tra i fondi;
nel 2015 vi apposero, in totale divieto della normativa (che richiede l'apposizione del civico sulla pubblica via) il civico n. 6 ed un campanello.
Parte resistente sottolineava che - con il passare del tempo - si erano creati numerosi dissidi, originati dalla richiesta dei ricorrenti di transitare sul cortile del resistente per accedere al proprio terreno
(generando anche danni), di mantenere un'illecita indicazione di civico, di porre in essere atti di emulazione
(abbandono di mozziconi e allagamenti nel cortile attoreo durante l'irrigazione del proprio giardino).
Rilevava parte resistente di essersi opposto in ogni modo a tale pretesa e, tra l'altro, al fine di evitare il transito nel proprio cortile della pattuglia di sorveglianza privata dei ricorrenti, dopo avere diffidato le controparti, nel gennaio 2024 inviò, alla ditta da loro incaricata, la diffida al transito nel proprio cortile. Parte ricorrente eccepiva - peraltro - la tardività del ricorso in quanto depositato il 06.09.2024, mentre il cancello era stato installato e terminato il 04.09.2023, come da documentazione presentata e protocollata dal (doc. n. 3 parte resistnete), che ne dichiara l'archiviazione il 05.09.2023. Controparte_4
Inoltre – eccepiva parte resistente – nel caso concreto mancava l'elemento della violenza o della clandestinità previsto dall'art.1168 c.c.
L'azione proposta - secondo la prospettazione di parte resistente – era quindi infondata nel merito e mancava dei due presupposti sostanziali della violenza e della clandestinità.
Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto ed in diritto parte resistente rassegnava la seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, opponendosi a nuove domande, Preliminarmente: dichiarare la tardività del ricorso ex art. 1168 c.c., in quanto depositato il 06.09.2024, mentre l'installazione del cancello è terminata il 04.09.2023. In subordine nel merito: dichiarare l'infondatezza dell'azione per assenza degli elementi oggettivi della violenza e /o della clandestinità e dell'elemento soggettivo dell' animus spoliandi. In via istruttoria, opponendosi all'ammissione delle prove orali dedotte dai ricorrenti in quanto tardive e irrilevanti alla luce di quanto riportato nel presente atto, ammettersi in subordine l'interrogatorio dei ricorrenti e, quali sommari informatori anche in controprova i sig. ri , CP_5
residenti in [...]– fraz. Lobbi, , , residenti in Controparte_6 Controparte_7 CP_8
Valenza (AL) e , , residenti in [...]– fraz. Lobbi, CP_9 Controparte_10 Persona_6 residente in [...] sul seguente capitolo: 1 - “vero che l'installazione del cancello di proprietà di cui è causa terminò il 04.09.2024.” Con riserva della condanna dei ricorrenti al pagamento CP_1 delle competenze e spese.”
Esaurito con esito negativo il tentativo di conciliazione da parte del Giudice designato, si procedeva all'assunzione di numerosi informatori del Giudice ed all'esito la causa veniva riservata per la decisione previa assegnazione di termine per il deposito di memoria conclusionali.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate.
La prima questione da esaminare è quella relativa alla tempestività dell'azione di reintegrazione nel possesso svolta da parte dei ricorrenti ed oggetto di specifica eccezione da parte dei resistenti.
In ordine alla data dell'avvenuto spoglio contestato da parte ricorrente va ricordato che secondo la giurisprudenza in tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di un cancello automatico, è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire, ai sensi dell'art. 1064 comma 2 cc, il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi da lui autorizzati.
In particolare è stato sancito il principio per cui il proprietario del fondo ancorchè gravato da servitù di passaggio, conserva il diritto di difenderlo dall'ingerenza di terzi, diritto del quale costituisce lecita esplicazione l'installazione di un cancello all'ingresso della strada su cui si esercita il passaggio, purchè siano adottati gli accorgimenti idonei a consentire al titolare della relativa servitù il libero esercizio del suo diritto senza che ne risultino limitazione al suo contenuto.
Pertanto l'installazione del cancello da parte del resistente deve considerarsi legittima a condizione che il possessore della servitù di passaggio possa agevolmente esercitare il proprio transito sul fondo.
Logica conseguenza dell'applicazione di tale principio giurisprudenziale è che lo spoglio deve considerarsi integrato- dal punto di vista materiale - non con la realizzazione del cancello, bensì con l'impedimento del passaggio e quindi dell'esercizio della servitù di cui si afferma il possesso. Tale premessa appare necessaria al fine di individuare con esattezza il momento dello spoglio e quindi la fondatezza dell'eccezione svolta da parte resistente circa la tardività dell'azione.
Nel caso concreto si è in presenza di diversi informatori che – pur confermando la realizzazione e la presenza nell'attualità del cancello - collocano la realizzazione in data 4/5 settembre 2023 (e quindi oltre l'anno dalla proposizione del ricorso avvenuta in data 6 settembre 2023) mentre altri collocano la realizzazione in data 12 ottobre 2023.
Tali riferimenti temporali appaio tuttavia irrilevanti alla luce di quanto sopra esposto.
Non essendo contestato da parte resistente né la realizzazione del cancello, né ex art. 115 c.p.c. il fatto che successivamente alla realizzazione – per alcuni mesi - veniva consentito il comodo passaggio da parte dei ricorrenti e di coloro che si recavano per ragioni di lavoro o di amicizia a far loro visita, la condotta con cui
è stata realizzato lo spoglio della servitù di passaggio deve collocarsi nel mese di aprile 2024, quando cioè – dopo il fallimento delle trattative fra le parti per trovare una soluzione bonaria all'intera controversia – si è proceduto alla chiusura del cancello anche in orario diurno, spogliando – di fatto - gli odierni ricorrenti dell'esercizio della servitù.
E' - infatti – solo in tale momento che si è consumato lo spoglio della servitù il cui possesso era esercitato dai ricorrenti.
Collocando nell'aprile del 2024 tale condotta, l'eccezione di tardività dell'azione di reintegrazione nel possesso (promossa, come già sopra osservato, in data 6/9/2024) deve essere rigettata.
***
La ricostruzione sopra riportata, l'esistenza di incontestate trattative fra le odierne parti processuali ed il loro improvviso fallimento, portano a ritenere integrato l'elemento soggettivo che deve caratterizzare la condotta di spoglio, costituita dall'animus spoliandi;
ed infatti la parte resistente, dopo aver consentito il passaggio per alcuni mesi degli odierni ricorrenti prevedendosi che il cancello sarebbe rimasto chiuso solo per ragioni di sicurezza in orario serale e notturno, – dopo il fallimento delle trattative stragiudiziali - ha repentinamente mutato il proprio comportamento, mostrando in modo inequivocabile di voler privare della possibilità di passaggio gli odierni ricorrenti ed a coloro che per ragioni amicali o di lavoro si recavano nella loro abitazione.
La condotta di spoglio mediante l'installazione del cancello deve - pertanto - ritenersi integrata sia oggettivamente che soggettivamente.
***
Relativamente alla avvenuta installazione della telecamera si discute se la stessa sia effettivamente tale o se – invece – tale manufatto sia una lampada ad attivazione temporanea mediante sensori.
La risposta, che non è stata fornita in modo univoco dagli informatori, si ricava dall'analisi del documento n.
10 di parte ricorrente ove vengono ritratti i luoghi ed in particolare il cancello oggetto della controversia sul quale è stato apposto l'avviso dell'avvenuta installazione della telecamera.
Pertanto la verifica sulla natura dell'oggetto collocato sull'immobile (sensore per la luce notturna o telecamera) viene risolto alla luce del cartello apposto dallo stesso resistente sul cancello.
Accertato che nel caso concreto è stata installata una telecamera occorre verificare se tale condotta integri o meno una condotta di spoglio del possesso, analogamente a quanto accertato con riferimento a quanto sopra detto relativamente alla chiusura del cancello. Ad avviso di questo Giudice l'installazione della telecamera, pur costituendo una violazione della privacy dei ricorrenti, non integra, nell'ambito della fase possessoria a tutela dell' affermata servitù di passaggio, alcune lesione di tale possesso, non privando o non diminuendo in alcun modo l'esercizio del diritto di passaggio.
Sotto questo aspetto – pertanto – l'azione svolta dai ricorrenti, deve essere rigettata.
Ritenuta pertanto integrata la condotta di spoglio nei limiti sopra specificati, deve verificarsi se la stessa sia attribuibile ad entrambi i resistenti o solamente al sig. proprietario dell'immobile e CP_1 soggetto che ha – in modo incontestato - commissionato i lavori per l'installazione del cancello.
Dalla sommaria istruttoria non sono emersi elementi che facciano ritenere che anche il sig. abbia – CP_2 in qualche modo - posto in essere comportamenti che integrino la condotta di spoglio, la quale, pertanto, può essere riferibile solo a colui che prima ha commissionato l'installazione del cancello, e successivamente, disponendone la chiusura per tutto l'arco della giornata, ha – come sopra ricordato - spogliato i ricorrenti del possesso della servitù di passaggio.
L'azione proposta deve pertanto essere rigettata nei confronti del sig. non essendo emersi elementi CP_2 che facciano ricondurre al medesimo la condotta di spoglio.
In considerazione della reciproca soccombenza di entrambe le parti in ordine ad alcuni aspetti della controversia sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di causa relativamente alla posizione del sig. risultato estraneo alla condotte contestate. CP_2
P.Q.M
In parziale accoglimento del ricorso
Rigetta
la domanda nei confronti di sig. ; CP_2
Ordina
al sig. di mantenere aperto il cancello di cui al ricorso tutti i giorni, dalle ore 07,00 fino alle CP_1 ore 21,00 o alternativamente di dotare a proprie spese il cancello di automazione e conseguente consegnare ai ricorrenti del telecomando idoneo ad azionarne l'apertura e chiusura;
rigetta la richiesta di rimozione della telecamera idonea a riprendere il transito sul mappale 174.
Compensa fra le parti le spese del giudizio relativamente alla posizione del sig. riservando CP_2 all'esito del merito la decisione in ordine alla posizione dei ricorrenti e del resistente sig. . CP_1
Fissa
per l'inizio del giudizio di merito il termine di giorni 60.
Alessandria, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bersani