Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2024, n. 29288
CASS
Sentenza 13 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 5 giugno 2024, con numero di registro generale 31850/2020. Le parti in causa erano un ricorrente, che chiedeva la cassazione di una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, e due controricorrenti, una società e un soggetto privato. Il ricorrente sosteneva l'inadempimento contrattuale da parte della società, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare e il risarcimento dei danni. Le controricorrenti, al contrario, contestavano la sussistenza di tale inadempimento e la legittimità delle pretese risarcitorie.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che l'operazione negoziale in questione non poteva essere qualificata come contratto plurilaterale, ma come collegamento negoziale, il che implica che la risoluzione di un contratto non può avvenire senza il consenso di tutte le parti coinvolte. La Corte ha evidenziato l'interdipendenza delle obbligazioni e ha ritenuto che l'inadempimento non fosse imputabile alla società, poiché le pressioni esterne avevano compromesso l'attuazione del piano industriale. Inoltre, il giudice ha sottolineato che il ricorrente non aveva dimostrato il danno subito, escludendo quindi la responsabilità risarcitoria. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme contrattuali e sulla necessità di una manifestazione di volontà congiunta per la risoluzione del contratto.

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Massime2

Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad una clausola, apposta ad uno dei contratti di una articolata fattispecie di collegamento negoziale, per la quale esso poteva essere risolto "per mutuo consenso del venditore e del compratore" - ha confermato l'interpretazione del giudice di merito, secondo cui la risoluzione per mutuo consenso era limitata al solo caso di accordo congiunto di tutte le parti, in quanto funzionale alla ricerca della ragione pratica del contratto e coerente con le restanti disposizioni pattuite).

La differenza tra negozio complesso, quale quello plurilaterale, e collegamento negoziale va individuata nel fatto che, mentre il primo è caratterizzato da una causa unica, nel secondo distinti negozi sono riconducibili ad una fattispecie pluricausale in cui il nesso teleologico assume rilevanza al fine di far emergere la "causa del collegamento", dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2024, n. 29288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29288
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo