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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2612/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa IN Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2612/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti
[...] C.F._2 dall'avv. Mirra Gennaro, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 23.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2025 i coniugi [nato a [...] il Parte_1
07.08.1977 (C.F. )] e [nata a [...] C.F._1 Parte_2
(SA) il 13.01.1990 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 14.10.2010 in BO (SA), regolarmente trascritto nel Registro
1 Proc. R.V.G. n. 2612/2025
degli atti di Matrimonio del Comune di BO (SA) dell'anno 2010, al n. 20 Parte I,
e che dall'unione erano nate tre figlie, IN (12.02.2011), Per_1
(06.02.2015) e (12.05.2017), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha Per_2 dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 110/2024 del
03.04.2024, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 23.12.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
01.12.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“2. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2 Proc. R.V.G. n. 2612/2025
3) I figli avranno la residenza abituale presso la madre, quale loro collocataria prevalente, che attualmente abita con i medesimi in casa assieme alla suocera in via in via Ceffato n. 17 in BO (SA).
4) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: Al fine di mantenere inalterate le abitudini dei minori, il padre potrà vederli tutte le volte che lo desideri previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori e della medesima. Le parti, preso atto che la signor , è impegnata soprattutto la mattina, come il sig Parte_2 Pt_1
concordano quanto segue: il padre potrà trascorrere con le minori due
[...] pomeriggi la settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 oppure, in altri orari consoni alle minori e da concordare con la madre, compatibilmente con le circostanze che impongono che i bambini possano essere accompagnati a casa, nel periodo scolastico, massimo entro le 21:00, mentre durante il periodo di vacanze scolastiche dei medesimi, anche fino alle ore 22:30.
Le minori potranno pernottare presso il padre, il fine settimana a settimane alterne, in tal caso il padre provvederà a prendere le bambine entro le ore 10 e 30 del sabato mattina, per riaccompagnarle a casa entro le ore 20:00 della domenica.
Per il periodo estivo, le minori trascorreranno 14 giorni anche consecutivi con il papa e altrettanti con la madre. Le parti decideranno tale periodo e lo comunicheranno tramite e-mail, o altro mezzo, entro il 1 giugno di ogni anno. Il padre e la madre potranno sempre chiamare le minori quando sono con l'altro genitore, quando l'altro coniuge dovesse lasciare per motivi di lavoro o altro motivo le figlie o la figlia presso l'abitazione dei nonni o altra abitazione, di consentire al padre o alla madre di avere contatti telefonici con i figli, lasciando sempre un recapito disponibile. Le festività natalizie verranno così suddivise: ad anni alterni, il 24 con un genitore e il 25 e 26 con l'altro genitore, il 31 con il genitore con cui non
3 Proc. R.V.G. n. 2612/2025
hanno trascorso la Vigilia di Natale e il primo con l'altro, l'epifania la trascorreranno con il genitore con cui non hanno trascorso il giorno di Natale. Le festività Pasquali verranno concordate anno per anno tra i coniugi entro 15 giorni prima delle festività. La festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della sig.ra , i figli lo trascorreranno con la stessa anche se da Parte_2 calendario coincidono con i giorni che dovrebbero frequentare il padre. La festa del papà, onomastico e compleanno d le minori lo trascorreranno con Parte_1 lo stesso e si cumuleranno con i giorni di sua frequentazione come da calendario.
Le minori trascorreranno i loro onomastici e compleanni compatibilmente con entrambi i genitori, che si impegnano a dividere le spese delle feste organizzate per tali eventi al 50%; eventi a cui non parteciperanno gli eventuali compagni di vita dei genitori. In alternativa, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore, ad anni alterni. Qualora i minori siano malati e non possano frequentare il padre, lo stesso avrà diritto di telefonare e compatibilmente accedere alla casa familiare senza richiedere alla madre di lasciare l'abitazione per la durata della visita, recuperando i giorni di frequentazione appena possibile, e ciò anche se eventualmente i minori dovessero essere presso l'abitazione della nonna materna.
Quando saranno con il padre, la madre potrà comunicare con i minori, fino a quando non avranno un telefono autonomo, con un minimo di 2 telefonate al giorno, con orari da stabilire.
6) Il Sig. provvederà a versare alla signora a titolo di Pt_1 Parte_2 mantenimento delle figlie minori un assegno mensile di € 600,00 (€. 200,00 per ogni figlio). A fronte dell'assegno unico per i minori erogato dal percepito CP_1 attualmente ed integralmente dalla sig.r , nella misura di Parte_2
700,00 euro mensili. Il sig rinuncia espressamente ad incassarlo Parte_1 direttamente ed autonomamente nella misura del 50%, autorizzando la sig.ra
[...]
a trattenerlo mensilmente in acconto, sull' importo di 600,00 euro, Pt_2 concordato a titolo di mantenimento per i figli minori. Pertanto, il sig. Pt_1
fin quando la sig.ra percepirà l'assegno unico
[...] Parte_2 nella misura di 700,00 euro mensili, verserà mensilmente alla ex coniuge, ad integrazione della somma già trattenuta dalla stessa a titolo di mantenimento per
4 Proc. R.V.G. n. 2612/2025
i figli, la somma aggiuntiva di importo pari a 250,00 euro mensili. Detta somma, versata ad integrazione del mantenimento per i figli minori, dovrà essere corrisposta entro i primi quindici giorni di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signor , già conosciuto dal sig e sarà Parte_2 Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7) Saranno divise al 50% tra i ricorrenti le spese straordinarie documentate che si indicano fin da ora nelle seguenti: spese mediche non soggette a previo accordo tra le parti, ovvero: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche soggette a previo accordo tra le parti, ovvero: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese prescolastiche e scolastiche non soggette a previo accordo, ovvero: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese prescolastiche e scolastiche soggette a previo accordo, ovvero: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche non soggette a previo accordo, ovvero: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) tesserini per l'accesso allo stabilimento balneare abitualmente
5 Proc. R.V.G. n. 2612/2025
frequentato dalla famiglia;
spese extrascolastiche soggetto a previo accordo, ovvero: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante la spesa sostenuta entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta, preferibilmente tramite pagamento con bonifico bancario. Il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche tramite email) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di disaccordo le parti si rivolgeranno al Tribunale.
8) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare all'assegno di mantenimento.
9) Il sig e la sig.r parteciperanno a tutte le attività scolastiche Pt_1 Parte_2
e parascolastiche, nonché ricreative dei minori, al fine di seguirne e garantirne il corretto sviluppo psico-fisico ed essere aggiornati sull'andamento della crescita istruttiva dei bambini., intrattenendo colloqui e contatti con la direzione didattica nonché con la fattiva partecipazione di entrambi i genitori a tutte le attività previste e connesse alla loro istruzione.
10) Al fine di garantire tranquillità ai bambini e consentire l'effettività del principio di “bigenitorialità”, per far si che sia assicurata la presenza di entrambi i genitori, gli stessi parimenti dovranno provvedere alla cura ed all'istruzione dei figli. A tal fine, le parti convengono che ciascuno informerà l'altro sulle questioni afferenti i minori e per questo ciascuno si obbliga a tenere sempre il telefono in modalità funzionante e a rendersi, in ogni caso, reperibile”.
6 Proc. R.V.G. n. 2612/2025
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi Pt_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] e
[...] C.F._1 [...]
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
)], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di BO (SA) dell'anno 2010, al n. 20 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di BO (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
7
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa IN Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2612/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti
[...] C.F._2 dall'avv. Mirra Gennaro, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 23.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2025 i coniugi [nato a [...] il Parte_1
07.08.1977 (C.F. )] e [nata a [...] C.F._1 Parte_2
(SA) il 13.01.1990 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 14.10.2010 in BO (SA), regolarmente trascritto nel Registro
1 Proc. R.V.G. n. 2612/2025
degli atti di Matrimonio del Comune di BO (SA) dell'anno 2010, al n. 20 Parte I,
e che dall'unione erano nate tre figlie, IN (12.02.2011), Per_1
(06.02.2015) e (12.05.2017), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha Per_2 dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 110/2024 del
03.04.2024, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 23.12.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
01.12.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“2. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2 Proc. R.V.G. n. 2612/2025
3) I figli avranno la residenza abituale presso la madre, quale loro collocataria prevalente, che attualmente abita con i medesimi in casa assieme alla suocera in via in via Ceffato n. 17 in BO (SA).
4) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: Al fine di mantenere inalterate le abitudini dei minori, il padre potrà vederli tutte le volte che lo desideri previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori e della medesima. Le parti, preso atto che la signor , è impegnata soprattutto la mattina, come il sig Parte_2 Pt_1
concordano quanto segue: il padre potrà trascorrere con le minori due
[...] pomeriggi la settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 oppure, in altri orari consoni alle minori e da concordare con la madre, compatibilmente con le circostanze che impongono che i bambini possano essere accompagnati a casa, nel periodo scolastico, massimo entro le 21:00, mentre durante il periodo di vacanze scolastiche dei medesimi, anche fino alle ore 22:30.
Le minori potranno pernottare presso il padre, il fine settimana a settimane alterne, in tal caso il padre provvederà a prendere le bambine entro le ore 10 e 30 del sabato mattina, per riaccompagnarle a casa entro le ore 20:00 della domenica.
Per il periodo estivo, le minori trascorreranno 14 giorni anche consecutivi con il papa e altrettanti con la madre. Le parti decideranno tale periodo e lo comunicheranno tramite e-mail, o altro mezzo, entro il 1 giugno di ogni anno. Il padre e la madre potranno sempre chiamare le minori quando sono con l'altro genitore, quando l'altro coniuge dovesse lasciare per motivi di lavoro o altro motivo le figlie o la figlia presso l'abitazione dei nonni o altra abitazione, di consentire al padre o alla madre di avere contatti telefonici con i figli, lasciando sempre un recapito disponibile. Le festività natalizie verranno così suddivise: ad anni alterni, il 24 con un genitore e il 25 e 26 con l'altro genitore, il 31 con il genitore con cui non
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hanno trascorso la Vigilia di Natale e il primo con l'altro, l'epifania la trascorreranno con il genitore con cui non hanno trascorso il giorno di Natale. Le festività Pasquali verranno concordate anno per anno tra i coniugi entro 15 giorni prima delle festività. La festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della sig.ra , i figli lo trascorreranno con la stessa anche se da Parte_2 calendario coincidono con i giorni che dovrebbero frequentare il padre. La festa del papà, onomastico e compleanno d le minori lo trascorreranno con Parte_1 lo stesso e si cumuleranno con i giorni di sua frequentazione come da calendario.
Le minori trascorreranno i loro onomastici e compleanni compatibilmente con entrambi i genitori, che si impegnano a dividere le spese delle feste organizzate per tali eventi al 50%; eventi a cui non parteciperanno gli eventuali compagni di vita dei genitori. In alternativa, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore, ad anni alterni. Qualora i minori siano malati e non possano frequentare il padre, lo stesso avrà diritto di telefonare e compatibilmente accedere alla casa familiare senza richiedere alla madre di lasciare l'abitazione per la durata della visita, recuperando i giorni di frequentazione appena possibile, e ciò anche se eventualmente i minori dovessero essere presso l'abitazione della nonna materna.
Quando saranno con il padre, la madre potrà comunicare con i minori, fino a quando non avranno un telefono autonomo, con un minimo di 2 telefonate al giorno, con orari da stabilire.
6) Il Sig. provvederà a versare alla signora a titolo di Pt_1 Parte_2 mantenimento delle figlie minori un assegno mensile di € 600,00 (€. 200,00 per ogni figlio). A fronte dell'assegno unico per i minori erogato dal percepito CP_1 attualmente ed integralmente dalla sig.r , nella misura di Parte_2
700,00 euro mensili. Il sig rinuncia espressamente ad incassarlo Parte_1 direttamente ed autonomamente nella misura del 50%, autorizzando la sig.ra
[...]
a trattenerlo mensilmente in acconto, sull' importo di 600,00 euro, Pt_2 concordato a titolo di mantenimento per i figli minori. Pertanto, il sig. Pt_1
fin quando la sig.ra percepirà l'assegno unico
[...] Parte_2 nella misura di 700,00 euro mensili, verserà mensilmente alla ex coniuge, ad integrazione della somma già trattenuta dalla stessa a titolo di mantenimento per
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i figli, la somma aggiuntiva di importo pari a 250,00 euro mensili. Detta somma, versata ad integrazione del mantenimento per i figli minori, dovrà essere corrisposta entro i primi quindici giorni di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signor , già conosciuto dal sig e sarà Parte_2 Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7) Saranno divise al 50% tra i ricorrenti le spese straordinarie documentate che si indicano fin da ora nelle seguenti: spese mediche non soggette a previo accordo tra le parti, ovvero: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche soggette a previo accordo tra le parti, ovvero: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese prescolastiche e scolastiche non soggette a previo accordo, ovvero: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese prescolastiche e scolastiche soggette a previo accordo, ovvero: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche non soggette a previo accordo, ovvero: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) tesserini per l'accesso allo stabilimento balneare abitualmente
5 Proc. R.V.G. n. 2612/2025
frequentato dalla famiglia;
spese extrascolastiche soggetto a previo accordo, ovvero: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante la spesa sostenuta entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta, preferibilmente tramite pagamento con bonifico bancario. Il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche tramite email) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di disaccordo le parti si rivolgeranno al Tribunale.
8) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare all'assegno di mantenimento.
9) Il sig e la sig.r parteciperanno a tutte le attività scolastiche Pt_1 Parte_2
e parascolastiche, nonché ricreative dei minori, al fine di seguirne e garantirne il corretto sviluppo psico-fisico ed essere aggiornati sull'andamento della crescita istruttiva dei bambini., intrattenendo colloqui e contatti con la direzione didattica nonché con la fattiva partecipazione di entrambi i genitori a tutte le attività previste e connesse alla loro istruzione.
10) Al fine di garantire tranquillità ai bambini e consentire l'effettività del principio di “bigenitorialità”, per far si che sia assicurata la presenza di entrambi i genitori, gli stessi parimenti dovranno provvedere alla cura ed all'istruzione dei figli. A tal fine, le parti convengono che ciascuno informerà l'altro sulle questioni afferenti i minori e per questo ciascuno si obbliga a tenere sempre il telefono in modalità funzionante e a rendersi, in ogni caso, reperibile”.
6 Proc. R.V.G. n. 2612/2025
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi Pt_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] e
[...] C.F._1 [...]
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
)], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di BO (SA) dell'anno 2010, al n. 20 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di BO (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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