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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo di riconoscimento di sentenze straniere ex art. 67 l. 218/1995 iscritto al n.
1009/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
. ), con sede in S. Ambrogio di Parte_1 P.IVA_1
LL (VR) alla Via Marconi n. 10, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Gianfranco Spiazzi (c.f. ); C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] l'[...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Alfredo Fiorentino (c.f. ; C.F._3
RESISTENTE
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
n. 1009/2024 r.g.a.c.c. Pag. 1 di 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5/3/2024 (al presente giudizio trova applicazione il rito semplificato, come stabilito dall'art. 30 d.lgs. 150/2011 e dall'art. 67 comma 1 bis d.lgs. 218/1995), la ha chiesto il Parte_1 riconoscimento ai fini dell'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 67 l. 218/1995, della sentenza dell'Alta Corte dello Zimbabwe n. HC 8511/18 emessa l'1/8/2022 con la quale era stato condannato alla consegna di 10.020,26 metri cubi di granito o, in CP_1
alternativa, al pagamento di 446.322,31 dollari american oltre interessi al tasso del 5% annuo dal 26/3/2018.
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- come descritto nell'affidavit redatto dall'Avv. Donald Sibanda, il credito derivava dall'inadempimento di un contratto concluso con la - Controparte_2 di cui l' era stato legale rappresentante - per la fornitura di 3.371,96 metri cubi di CP_1
granito verso il prezzo di 1.475.088,99 dollari, di cui erano stati forniti solo 2.351,69 metri cubi per un valore di 1.028.766,68 dollari americani;
- la citazione era stata notificata all' in Sudafrica mediante la pubblicazione CP_1 sul quotidiano “The Citizen” del 28/11/2018 in quanto l' risultava residente a CP_1
Johannesburg, 33 Middle road, Morningside, Sandton;
- l'alta corte dello Zimbabwe aveva autorizzato tali modalità di notifica in quanto l' era risultato irreperibile presso il suo domicilio nello CP_1 CP_2
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare ai sensi dell'art.67 legge
31.5.95 n. 218 l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza dell'Alta Corte dello
Zimbawe n.HC 8511/18 emessa l'1 Agosto 2022 a carico di , nato a [...]
Sant'Agnello (Na) l'1.11.64 (C.F. ) con pronuncia che costituisca C.F._4 titolo esecutivo per procedere nei confronti del suddetto convenuto”.
Si è costituito, con comparsa depositata il 24/5/2024, l' deducendo che il CP_1 ricorso andava rigettato, non sussistendo i requisiti per il riconoscimento previsti dall'art. 64 l. 218/1995; in particolare rilevava che:
- non sussisteva la competenza dell'Autorità Giudiziaria dello in base CP_2 all'art. 4 l. 218/1995 e, comunque, la competenza apparteneva ad un collegio arbitrale, in considerazione di apposita clausola contenuta nel paragrafo 9.1 del contratto, sicché mancava la condizione stabilita dall'art. 64 comma 1 lett. a) l. 218/1995;
- vi era evidente violazione dei diritti della difesa (art. 64 comma 1 lett. b) l.
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(già Prima sezione civile bis)
218/1995), in considerazione delle modalità con le quali era stato notificato l'atto di citazione, dal momento che l' nel 2018 non risiedeva in Sudafrica, ma in Italia;
CP_1
inoltre era stata violata la stessa disciplina delle notifiche dello dal momento CP_2 che la notifica in Sudafrica poteva essere effettuata tramite l'Ufficiale Giudiziario di tale paese;
- le considerazioni relative alla notifica determinavano l'insussistenza della condizione prevista dall'art. 64 comma 1 lett. c) l. 218/1995 in materia di dichiarazione di contumacia che, comunque, non era mai stata formalmente pronunciata dalla Corte dello CP_2
- erano stati violati i principi di ordine pubblico che caratterizzano il nostro ordinamento (art. 64 comma 1 lett. g) l. 218/1995) in considerazione delle modalità di notifica, del breve termine a comparire (10 giorni dalla pubblicazione della citazione), della mancanza di motivazione.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 64 L. n. 218/1995 per il riconoscimento del provvedimento
(definito sentenza) di condanna ai danni del sig. CP_1
- per effetto dell'accoglimento della conclusione che precede, rigettare siccome infondato il ricorso ex art. 67 L. n. 218/1995 proposto dalla Parte_1
- condannare la al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”.
Dopo alcuni rinvii, richiesti dalle parti in considerazione della pendenza del giudizio di revocazione proposto dall' innanzi all'alta Corte dello Zimbabwe, CP_1 all'udienza del 29/10/2024 il difensore della ricorrente rappresentava che l'istanza di revocazione era stata rigettata e chiedeva che la controversia venisse decisa. Il difensore dell' chiedeva invece la sospensione del giudizio in attesa della decisione CP_1 sull'impugnazione già proposta avverso la sentenza di rigetto.
Il Consigliere Istruttore si riservava, quindi, con ordinanza del 22/11/2024, fissava l'udienza per la discussione innanzi al collegio ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. (nel testo, ratione temporis applicabile alla presente controversia, anteriore alle modifiche introdotte con d.lgs. 164/2024), concedendo altresì i termini previsti da tale ultima norma per note contenenti la precisazione delle conclusioni e per note conclusionali.
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(già Prima sezione civile bis)
All'udienza del 7/1/2025 le parti si sono riportate alle proprie difese e la Corte ha introitato il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato innanzi tutto che è irrilevante il fatto che il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento presenti una motivazione apparente, che si esaurisce in un mero richiamo agli atti, giacché tale circostanza non costituisce ostacolo al riconoscimento, sempre che il contraddittorio sia stato assicurato (Cass. 10540/2019; Cass. 597/2017).
Va dunque verificato se possa ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato. Con riguardo a tale profilo si ravvisa una violazione del principio di cui all'art. 64 comma 1 lett. b) sia con riguardo alle modalità di notifica, sia con riguardo al termine per comparire assegnato.
Orbene, la S.C. ha chiarito, quanto al requisito in esame, che affinché possa essere riconosciuta la sentenza straniera, deve essere osservata la legge del paese straniero in ordine alle modalità di notifica e che, in ogni caso, devono essere rispettati i diritti essenziali della difesa;
pertanto, l'accertamento della prima circostanza non comporta necessariamente anche la sussistenza della seconda (Cass. 13662/2004). Il rispetto dell'ordine pubblico processuale richiede che le parti siano poste quanto meno in condizione di partecipare al processo preparando un'adeguata difesa (Cass. 22183/2024;
Cass. 17519/2015), essendo irrilevanti solo le modalità attraverso le quali viene assicurata tale partecipazione (CGUE 2/4/2009 causa C-394/2007).
Ciò posto, nel caso di specie, le modalità in concreto seguite per la notifica ed il termine per comparire concesso al convenuto non sono idonei a garantire la possibilità per quest'ultimo di venire a conoscenza del processo e di costituirsi in giudizio preparando adeguatamente le proprie difese.
L'atto introduttivo del giudizio è stato notificato all' (che non ha CP_1 partecipato al processo innanzi all'Alta Corte dello Zimbabwe) mediante pubblicazione su un quotidiano in Sudafrica, dove lo stesso risultava domiciliato in base alle indicazioni riportate nel “modulo CR 14” contenente le generalità dei soggetti che avevano rivestito cariche societarie nella Faenex IN Zimbabwe (Private) Limited.
La notifica in Sudafrica è avvenuta dopo che un tentativo di notifica dell'atto presso l'indirizzo dell' in (5 Snowhill Close, Greystone Park) non CP_1 CP_2
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(già Prima sezione civile bis)
aveva avuto buon esito, in quanto il destinatario risultava sloggiato da circa cinque anni
(come si ricava dalla relazione di notifica redatta dall'Ufficiale giudiziario).
Orbene, la notifica, così come eseguita, non appare idonea ad assicurare il diritto al contraddittorio.
Ed infatti, il domicilio in Sudafrica è stato individuato attraverso l'esame del
“modulo CR 14” (che può essere assimilato ad una visura presso il Registro delle imprese) che riporta l'indirizzo che l' aveva al momento delle dimissioni dalla carica di CP_1 legale rappresentante (“director”) della Faenex IN Zimbabwe (Private) Limited, il
15/12/2013, cioè circa cinque anni prima della notifica (tale circostanza è riportata anche nella sentenza dell'Alta Corte dello del 28/8 – 9/9/2024 sull'istanza di CP_2
revocazione). Né potrebbe osservarsi, come fa il ricorrente nelle note conclusionali, che avrebbe dovuto in ossequio alla c.d. pubblicità notizia, e modificare la sua CP_1
posizione di legale rappresentante di Faenex presso il locale registro delle società, come avviene in Italia nei confronti delle Camere di Commercio (legge 29.12.93 n.580 e dpr
7.12.95 n.581), quando mutano i soggetti amministratori o legali rappresentanti o ne cambiano i luoghi di loro residenza”; come già rilevato, dal modulo in questione risulta infatti che lo stesso era cessato dalla carica (“resigned”) il 15/12/2013, sicché deve escludersi che fosse tenuto ad aggiornare il domicilio indicato in tale documento. Va quindi ribadito che non può considerarsi corretto fare riferimento, ai fini della notifica, all'indirizzo risultante dal predetto documento, in considerazione sia del tempo trascorso dalle dimissioni, che della stessa natura dell'atto (che certamente non aveva funzioni analoghe a quelle degli atti dello stato civile).
Va altresì evidenziato che non risulta neppure che, prima della pubblicazione sul quotidiano, la notifica sia stata tentata presso l'indirizzo di Johannesburg o che siano state svolte ricerche in tale luogo;
in atti vi è solo l'autorizzazione dell'Alta Corte dello ad eseguirla mediante pubblicazione sul quotidiano “The Citizen”, che non CP_2
riporta alcuna motivazione in ordine alle circostanze che hanno condotto a tale decisione.
In definitiva, deve concludersi che la notifica con tali modalità – con pubblicazione su un quotidiano in uno Stato (diverso da quello in cui doveva svolgersi il processo) dove il destinatario risultava domiciliato circa cinque anni prima della notifica, senza ricerche dirette presso tale domicilio e senza alcuna ricerca di altri recapiti presso l'ambasciata italiana (che avrebbe dato certamente esito positivo, dal momento che n. 1009/2024 r.g.a.c.c. Pag. 5 di 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
l' dal 10/1/2006 aveva la residenza anagrafica in Piano di Sorrento a seguito di CP_1
rimpatrio; cfr. certificato di residenza storico) - non appare idonea a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto e, quindi, non è rispettosa dei principi di ordine pubblico processuale sopra indicati.
A ciò deve aggiungersi che il termine per comparire di appena dieci giorni dalla pubblicazione è del tutto incongruo, soprattutto se si tiene conto delle modalità della notifica e del fatto che il destinatario della stessa era in ogni caso residente in uno stato diverso dallo La valutazione circa la congruità del termine per comparire CP_2
costituisce un apprezzamento di mero fatto (Cass. 15730/2006), indipendente dai termini previsti negli ordinamenti degli stati coinvolti (Cass. 9615/1998; Cass. 15591/2003; Cass.
11628/2008), che va operata però tenendo conto dell'esigenza di assicurare al convenuto la possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa. Orbene, non vi è dubbio alcuno che il termine di dieci giorni dalla notifica eseguita mediante pubblicazione su un quotidiano, non è certamente idonea a garantire al convenuto che risieda in uno stato diverso da quello in cui deve svolgersi il processo, la possibilità di costituirsi tempestivamente in giudizio preparando un'adeguata difesa.
Deve dunque ritenersi che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta in
Italia, non rispettando il requisito di cui all'art. 64 comma 1 lett. b) l. 218/1995, sia in considerazione delle modalità con le quali è stata eseguita la notifica, inadeguate a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo, sia in relazione al termine per comparire del tutto insufficiente, soprattutto se si considera che il convenuto risiedeva in uno stato diverso da quello in cui doveva svolgersi il processo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio da liquidarsi - in CP_1
base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato (oggetto della controversia è infatti la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della sentenza straniera e non l'importo indicato nella stessa) – in € 5.100 (€ 1.050 per la fase di studio,
€ 750 per la fase introduttiva, € 1.550 per la fase istruttoria, € 1.750 per la fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso per il riconoscimento di sentenza n. 1009/2024 r.g.a.c.c. Pag. 6 di 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
straniera proposto dalla Parte_1
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del giudizio che liquida in € 5.100 per compenso ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Alfredo
Fiorentino.
Così deciso in Napoli il 18 febbraio 2025.
La Presidente Il Consigliere estensore
Dr.ssa Caterina Molfino
Dr. Giovanni Galasso
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