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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1820/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1863/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230119085525000 BOLLO 2021
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0978020240085764000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13332/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400085764000 notificata il 22 ottobre 2024 dell'autoveicolo targato Targa_1 in caso di mancato pagamento della somma di complessivi euro 1.100,79 pretesi in seguito alla presunta notifica di tre cartelle esattoriali delle quali la n. 09720230119085525000, presuntivamente notificata il 15 giugno 2023 relativa a tasse automobilistiche anno 2021 per un importo di euro 203,79 e le altre due relative a crediti di natura non tributaria.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato eccependo:
- omessa indicazione dell'autorità competente e del termine entro cui proporre ricorso, con conseguente lesione del diritto di difesa;
- omessa notifica del preventivo sollecito di pagamento.
- difetto di notifica della cartella di pagamento sottesa. A tal proposito richiamava giurisprudenza di legittimità in tema di notificazioni tributarie, sottolineando che non vi era prova delle ricerche anagrafiche dovute da parte del messo notificatore e che, in caso di consegna a terzi o al portiere, la notifica sarebbe nulla in assenza della raccomandata informativa o della relata circostanziata;
- difetto di conformità al modello ministeriale nonché per mancanza della firma del concessionario e dell'indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dello Statuto del contribuente. difetto di sottoscrizione;
- difetto di sottoscrizione del ruolo;
- intervenuta prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione in mancanza di atti interruttivi idonei e la mancata produzione delle copie delle cartelle da parte del concessionario.
Chiedeva nullità del preavviso di fermo e della cartella sottesa con vittoria di spese da distrarsi in favore dell' dell'Avv. Difensore_1 dichiaratasi antistataria. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, la quale confermava la legittimità del proprio operato evidenziando che la cartella in oggetto risultava regolarmente notificata il 15 giugno 2023 a mezzo raccomandata con consegna a familiare convivente.
Chiedeva pertanto la reiezione del ricorso e, in subordine, l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alle somme eventualmente non dovute o prescritte con condanna della ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato difetto di giurisdizione in merito ai crediti di natura non tributaria.
Nel merito, va esaminata l'eccezione riguardante il difetto di notifica della cartella esattoriale contestata nell'odierno ricorso, concernente le tasse automobilistiche anno 2021, eccezione assorbente rispetto a tutte le altre e determinante ai fini dell'accoglimento del ricorso.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
L'iscrizione a ruolo, infatti, è un atto improduttivo di effetti giuridici se non viene portata a conoscenza del soggetto passivo d'imposta, come nel caso che ci occupa, attraverso la regolare notifica della cartella di pagamento. Gravava quindi sul Concessionario, giustamente chiamato in causa, l'onere di fornire la prova di aver portato l'atto prodromico a conoscenza del destinatario al fine di consentirgli l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio della difesa.
In tale contesto, la Corte osserva che, qualora la cartella venga consegnata non al destinatario ma a un soggetto diverso, qualificabile come addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, l'Amministrazione è tenuta a procedere all'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 7 della legge n. 890/1982. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che tale adempimento costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio, la cui omissione comporta la nullità della notifica, poiché priva il destinatario della garanzia minima di conoscibilità dell'atto (ex multis Ord. Cass., sez. trib., 5077/2019)
Nel caso in esame il Concessionario ha prodotto una relata di notifica riguardante la cartella n.
09720230119085525000 la quale risulta la consegna a addetto alla casa o Ufficio in data 15.06.2023. Tuttavia non è stata prodotta la prova della spedizione della successiva raccomandata informativa da inviare alla ricorrente.
Per quanto detto, il ricorso va accolto demandando all'Amministrazione Finanziaria l'onere di ricalcolare l'ammontare del Preavviso di fermo impugnato. Ricorrono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
IN HE
(firmato digitalente)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1863/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230119085525000 BOLLO 2021
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0978020240085764000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13332/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400085764000 notificata il 22 ottobre 2024 dell'autoveicolo targato Targa_1 in caso di mancato pagamento della somma di complessivi euro 1.100,79 pretesi in seguito alla presunta notifica di tre cartelle esattoriali delle quali la n. 09720230119085525000, presuntivamente notificata il 15 giugno 2023 relativa a tasse automobilistiche anno 2021 per un importo di euro 203,79 e le altre due relative a crediti di natura non tributaria.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato eccependo:
- omessa indicazione dell'autorità competente e del termine entro cui proporre ricorso, con conseguente lesione del diritto di difesa;
- omessa notifica del preventivo sollecito di pagamento.
- difetto di notifica della cartella di pagamento sottesa. A tal proposito richiamava giurisprudenza di legittimità in tema di notificazioni tributarie, sottolineando che non vi era prova delle ricerche anagrafiche dovute da parte del messo notificatore e che, in caso di consegna a terzi o al portiere, la notifica sarebbe nulla in assenza della raccomandata informativa o della relata circostanziata;
- difetto di conformità al modello ministeriale nonché per mancanza della firma del concessionario e dell'indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dello Statuto del contribuente. difetto di sottoscrizione;
- difetto di sottoscrizione del ruolo;
- intervenuta prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione in mancanza di atti interruttivi idonei e la mancata produzione delle copie delle cartelle da parte del concessionario.
Chiedeva nullità del preavviso di fermo e della cartella sottesa con vittoria di spese da distrarsi in favore dell' dell'Avv. Difensore_1 dichiaratasi antistataria. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, la quale confermava la legittimità del proprio operato evidenziando che la cartella in oggetto risultava regolarmente notificata il 15 giugno 2023 a mezzo raccomandata con consegna a familiare convivente.
Chiedeva pertanto la reiezione del ricorso e, in subordine, l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alle somme eventualmente non dovute o prescritte con condanna della ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato difetto di giurisdizione in merito ai crediti di natura non tributaria.
Nel merito, va esaminata l'eccezione riguardante il difetto di notifica della cartella esattoriale contestata nell'odierno ricorso, concernente le tasse automobilistiche anno 2021, eccezione assorbente rispetto a tutte le altre e determinante ai fini dell'accoglimento del ricorso.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
L'iscrizione a ruolo, infatti, è un atto improduttivo di effetti giuridici se non viene portata a conoscenza del soggetto passivo d'imposta, come nel caso che ci occupa, attraverso la regolare notifica della cartella di pagamento. Gravava quindi sul Concessionario, giustamente chiamato in causa, l'onere di fornire la prova di aver portato l'atto prodromico a conoscenza del destinatario al fine di consentirgli l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio della difesa.
In tale contesto, la Corte osserva che, qualora la cartella venga consegnata non al destinatario ma a un soggetto diverso, qualificabile come addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, l'Amministrazione è tenuta a procedere all'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 7 della legge n. 890/1982. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che tale adempimento costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio, la cui omissione comporta la nullità della notifica, poiché priva il destinatario della garanzia minima di conoscibilità dell'atto (ex multis Ord. Cass., sez. trib., 5077/2019)
Nel caso in esame il Concessionario ha prodotto una relata di notifica riguardante la cartella n.
09720230119085525000 la quale risulta la consegna a addetto alla casa o Ufficio in data 15.06.2023. Tuttavia non è stata prodotta la prova della spedizione della successiva raccomandata informativa da inviare alla ricorrente.
Per quanto detto, il ricorso va accolto demandando all'Amministrazione Finanziaria l'onere di ricalcolare l'ammontare del Preavviso di fermo impugnato. Ricorrono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
IN HE
(firmato digitalente)