Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1638/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1638/2024 R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 te domiciliati in Salerno, alla via L. lo studio dell'avv. Giovanni Paolillo dal quale sono rappresentati e difesi in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
1. Con ricorso depositato il 5 luglio 2024, e Parte_1 Parte_2 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. u dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno il 25 settembre 2016 e che dalla loro unione non erano nati figli. Con sentenza n. 461/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 1° aprile 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 461/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-confermare l'assegnazione il diritto esclusivo di abitazione della casa coniugale, sita in Salerno, alla via Valerio Laspro n.49 al marito , unico Parte_1 proprietario;
- confermare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto, nessun assegno di mantenimento viene richiesto, riconosciuto o è dovuto reciprocamente da ciascun coniuge in favore dell'altro;
- confermare che i coniugi hanno già provveduto di comune accordo, già prima della separazione, alla divisione dei beni esistenti nella casa coniugale. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25 settembre 2016 nel Comune di Salerno tra , nato a [...] il Parte_1
19.08.1988, C.F.: e , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
29.12.1982, C.F.: trascritto nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S o n. 186, Parte II, Serie A, Uff. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi