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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/11/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile,
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice dott.ssa Francesca BALLORE Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 2787/25 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data
20/06/25 da , con avv.ti M. ZOCCARATO e G. VENTURA Parte_1
- parte ricorrente - contro , contumace Controparte_1
- parte resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento matrimonio.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in data 22.11.2008, a Trieste. Dalla loro unione non sono nati figli. L'ultima residenza comune dei coniugi è stata presso la casa sita in via Cristoforo
Colombo 5, Trieste. Il regime patrimoniale esistente era quello della separazione dei beni. Nell'anno
2016, la moglie ha abbandonato la casa familiare e, stante l'oggettiva di impossibilità di prosecuzione della convivenza, il sig. ha richiesto la separazione giudiziale, pronunciata con sentenza n. Pt_1
254/2021 pubblicata il 3.5.2021, RG 2304/2020, passata in giudicato come da documentazione allegata.
pagina 1 di 2 Il ricorrente ha quindi adito questo Tribunale per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione personale fissata ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c., si è presentata la sola parte ricorrente e il Giudice, su istanza e sulle conclusioni della stessa, essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze in atti e senza necessità di istruttoria e visto l'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c., ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Nulla osta effettivamente all'accoglimento delle richieste del ricorrente.
Ed invero, posto che la separazione personale tra i coniugi dura ininterrottamente dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione giudiziale, cui ha fatto seguito la relativa pronuncia già nel 2021, è senz'altro trascorso il periodo di mesi 12 previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15.
E' evidente, del resto, anche alla luce del comportamento di totale disinteresse della resistente (qui rimasta contumace, oltre che del tutto inerte sul piano difensivo), che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono ulteriori provvedimenti da adottare, in assenza di figli e di richieste economiche di sorta.
Infine, la natura della controversia e la mancata resistenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/11/08, a Trieste, tra
[...]
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Trieste al n. 367 parte 1 anno 2008.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza.
Nulla per le spese.
Trieste, 4/11/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile,
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice dott.ssa Francesca BALLORE Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 2787/25 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data
20/06/25 da , con avv.ti M. ZOCCARATO e G. VENTURA Parte_1
- parte ricorrente - contro , contumace Controparte_1
- parte resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento matrimonio.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in data 22.11.2008, a Trieste. Dalla loro unione non sono nati figli. L'ultima residenza comune dei coniugi è stata presso la casa sita in via Cristoforo
Colombo 5, Trieste. Il regime patrimoniale esistente era quello della separazione dei beni. Nell'anno
2016, la moglie ha abbandonato la casa familiare e, stante l'oggettiva di impossibilità di prosecuzione della convivenza, il sig. ha richiesto la separazione giudiziale, pronunciata con sentenza n. Pt_1
254/2021 pubblicata il 3.5.2021, RG 2304/2020, passata in giudicato come da documentazione allegata.
pagina 1 di 2 Il ricorrente ha quindi adito questo Tribunale per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione personale fissata ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c., si è presentata la sola parte ricorrente e il Giudice, su istanza e sulle conclusioni della stessa, essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze in atti e senza necessità di istruttoria e visto l'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c., ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Nulla osta effettivamente all'accoglimento delle richieste del ricorrente.
Ed invero, posto che la separazione personale tra i coniugi dura ininterrottamente dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione giudiziale, cui ha fatto seguito la relativa pronuncia già nel 2021, è senz'altro trascorso il periodo di mesi 12 previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15.
E' evidente, del resto, anche alla luce del comportamento di totale disinteresse della resistente (qui rimasta contumace, oltre che del tutto inerte sul piano difensivo), che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono ulteriori provvedimenti da adottare, in assenza di figli e di richieste economiche di sorta.
Infine, la natura della controversia e la mancata resistenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/11/08, a Trieste, tra
[...]
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Trieste al n. 367 parte 1 anno 2008.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza.
Nulla per le spese.
Trieste, 4/11/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 2 di 2