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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1231/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 807/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 091 2023 000247653 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Alle ore 11:44 non è presente il difensore del contribuente.
Il funzionario del MEF si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 depositava, in data 10/1/2023, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il ricorso – r.g. 452/2023- avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e quattro distinte cartelle di pagamento, versando a titolo di contributo unificato, al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, la somma di € 210,00, corrispondente al valore dei soli atti sottesi all'atto successivo, e cioè alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in sede di controllo formale, ex art. 15 del d.P.R. n. 115/2002, del citato ricorso R.G.R. n. 452/2023, rilevava la suddetta errata determinazione del valore della lite, in violazione degli artt. 14, comma 3-bis, del TUSG e 12, comma 2 del
D.Lgs. n. 546/1992; ed il conseguente insufficiente versamento del contributo unificato dovuto dal ricorrente, in violazione degli artt. 9, comma 1, art.13, comma 6-quater, e art.14, commi 1 e 3-bis, del citato decreto.
Pertanto, l'Ufficio, in data 9/02/2023, emetteva l'Invito al Pagamento prot. n. 2619, finalizzato al recupero del maggior CUT dovuto di € 120,00, determinato sulla base del valore della lite riferibile ai singoli atti impugnati, compresa la comunicazione di iscrizione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il contribuente impugnava il suindicato invito al pagamento eccependo la nullità dell'atto in questione in quanto l'Ufficio, ai fini della determinazione del quantum debeatur, avrebbe valorizzato tre delle cartelle presupposte di cui era stato chiesto l'annullamento (quelle portanti i nn.097 2020 00084228873 001, 097
2019 0188501104 000 e 097 2017 0067207811 000), il cui cut sarebbe invece stato già assolto rispettivamente nei giudizi R.G. 815/2022, 1215/2020 e 13220/2018. Ne consegue che, a parere del contribuente ed odierno appellante, il contributo dovuto sarebbe pari ad € 150,00. Ulteriore conseguenza
è che il ricorrente, avendo effettuato il versamento dell'importo di € 210,00, avrebbe versato una somma eccedente di € 60,00, di cui chiedeva la restituzione.
L'Ufficio, odierna parte appellata, non ritenendo fondato il ricorso, si costituiva in giudizio affermando di non aver compiuto alcun errore nella determinazione del maggior CUT dovuto e richiesto con l'atto impugnato, avendo il ricorrente medesimo espressamente affermato di aver impugnato le cartelle esattoriali unitamente alla comunicazione di iscrizione ipotecaria. Osservava inoltre che il ricorrente, pur indicando correttamente il valore della lite in relazione ai cinque atti impugnati, nella autoliquidazione del cut ometteva di inserire la
“comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca di € 15.909,00” che sconta il cut di € 120,00, indicato nell'invito al pagamento. Infatti la differenza tra il cut versato dal ricorrente ed il maggior contributo unificato richiesto dall'Ufficio scaturiva esattamente dalla predetta omissione. Assumeva infine la legittimità e la debenza del cut anche sulle cartelle di pagamento nn. “097 2020 0084228873 001, 097 2020 0045821901
000, 097 2019 0188501104 000, e 097 2017 0067207811 000 che sono state inequivocabilmente oggetto di impugnazione nel predetto atto, tant'è che la stessa parte ricorrente le indicava analiticamente nel ricorso e ne individuava il valore, in relazione a ciascuna di esse, nella dichiarazione del valore della lite resa nelle conclusioni del ricorso stesso, a nulla rilevando che alcune delle predette cartelle di pagamento sarebbero state impugnate con precedenti ricorsi e che pertanto non avrebbero dovuto asseritamente scontare il cut.
Il giudice di prime cure, con la sentenza impugnata ed in epigrafe indicata, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello per cui è causa e per i motivi meglio indicati in atti.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma si costituiva nel presente giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
PQM
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato, in quanto i motivi di censura non riescono a confutare la pretesa erariale, essendo privi, dal punto di vista giuridico, delle ragioni e dei requisiti delle norme dettate dal T.U.S.G. (d.P.R. n.115/2002).
Ed invero, la determinazione del maggior cut recato nell'atto impugnato è assolutamente corretta. Giova, a tal fine, rammentare che la parte appellante nel petitum del ricorso originario (RGR n. 452/2023) chiedeva al giudice tributario di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché le cartelle di pagamento per le quali si è esercitata l'azione recuperatoria, citando espressamente tutti gli atti oggetto di impugnazione e cioè i cinque atti ricompresi nell'invito al pagamento impugnato. Nell' atto di autoliquidazione, tuttavia, la parte ricorrente e odierna appellante ometteva di inserire la “comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca di € 15.909,00” che, rientrando nello scaglione da € 5.000,00 a 25.000,00, comporta il pagamento di un contributo unificato di 120 euro, come richiesto con l'invito al pagamento.
Conseguentemente l'Ufficio ha correttamente assoggettato al cut la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le quattro cartelle di pagamento sopra citate, escludendo quelle che erano già state annullate con sentenza del Giudice di pace e della CGT di primo grado di Roma, citate dall'appellante nel ricorso originario.
La corretta interpretazione del ricorso in esame da parte dell'Ufficio è ulteriormente dimostrata dalla esclusione dalla liquidazione del cut delle due cartelle n. 097 2014 0050899407 000 e n. 097 2019
0156954587 000, che la parte appellata indicava come atti non impugnati in quella sede, sebbene contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la cui nullità era già stata accertata in altri giudizi.
Il comportamento dell'Ufficio, inoltre, è da ritenersi perfettamente aderente alle indicazioni operative rese, in detta materia, con la Direttiva del 14/12/2012 n.
2 - DF- Direzione della Giustizia Tributaria - laddove nella
Risposta al Quesito n. 8, in relazione alla dichiarazione del valore della lite si precisa che:”Si ricorda che la dichiarazione del valore della lite deve essere effettuata dalla parte, in modo specifico, nelle conclusioni del ricorso ai sensi del comma 3-bis dell'art. 14 del TUSG …..l'onere di indicare il valore della lite resta a carico delle parti e l'Ufficio non è tenuto a ricercare aliunde il valore della lite né ad attivarsi autonomamente per attribuire il valore alla controversia mediante l'esame degli atti di accertamento impugnati. Dal tenore letterale delle indicazioni sopra delineate si ricava che all'Ufficio è preclusa la possibilità di prendere in considerazione dati ed informazioni provenienti da altri precedenti atti, essendo limitata la propria attività alla disamina, nel caso di specie, del solo ricorso RGR n. 452/2023, in relazione al quale liquidare il contributo unificato.
L'Ufficio ha inoltre interpretato correttamente il ricorso introduttivo del giudizio, annoverabile senza dubbio alcuno nella fattispecie del ricorso cumulativo, assoggettando al CUT ciascuno dei distinti atti, autonomamente impugnabili, e di cui costituiscono l'esito di autonomi procedimenti accertativi, che devono tutti essere distintamente verificati ed oggetto di puntuali statuizioni, in perfetta aderenza alla norma e alle indicazioni operative dettate in suddetta materia. Nel caso in esame pertanto, stante la pedissequa applicazione delle norme sopra indicate, nonché delle indicazioni operative dettate nella materia del ricorso cumulativo, che prevedono l'assoggettabilità dal cut di ciascun singolo atto impugnato nel ricorso oggetto di disamina, la determinazione del maggior cut di € 120,00, richiesto dall'Ufficio, è legittima e, pertanto, è da escludere che sia stato effettuato dalla parte appellante il versamento di una somma superiore al dovuto;
conseguentemente nessun rimborso poteva e può essere disposto ed acclarato, non sussistendone i presupposti. (Si veda in tal senso la copiosa giurisprudenza di legittimità tra le quali si citano le Ordinanze della Corte di Cassazione nn. 25625/2024, 25607/2024, 25609/2024, 26021/2023, 31918/2022, 29998/2022,
26401/2022, 20557/2022, 17512/2022, 17510/2022, 16331/2022, 16267/2022, 16265/2022, 15886/2022,
16284/2021, 16283/2021)
In relazione alla corretta quantificazione del Cut eseguita dell'Ufficio giova citare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 26021/2023 pubblicata in data 6/9/2023 che ribadisce che “(..) in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 (..)” Dello stesso tenore l'Ordinanza
n. 26401 del 2022 il citato Consesso, accogliendo il ricorso del MEF, ha così statuito: “(..)Si è già considerato che, a differenza del giudizio civile, che si basa sul valore della domanda (principale o incidentale), nel processo tributario il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell'atto oggetto di impugnazione. Ne consegue che in ipotesi di ricorso cumulativo, sulla base delle argomentazioni sopra illustrate, ai fini del contributo unificato, il contribuente doveva prendere a riferimento per il pagamento, anche prima del chiarimento introdotto con la Legge Finanziaria del 2014, il singolo tributo contenuto nell'atto di accertamento di cui si chiedeva l'annullamento, al netto di interessi e sanzioni, ciò in base alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, e quindi con riferimento al valore dei singoli atti impugnati;
(..)”.
Anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che il CUT deve essere assolto in relazione a ciascun singolo atto impugnato. (ex multis nn. 1221/2/2025, 907/10/2025, 6901/6/2024, 5473/11/2024,
3501/5/2024, 3036/10/2024, 2816/13/2024, 606/9/2024, 515/12/2024,).
E' pertanto evidente che, nel caso di specie, il ricorrente, avendone facoltà, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, ha impugnato l'avviso di intimazione unitamente alle cartelle di pagamento presupposte, asseritamente non notificate, al fine di contestare radicalmente e per intero la pretesa tributaria, portata in via originaria o derivata, dai molteplici atti impugnati con l'unico ricorso presentato. Il perimetro di impugnazione è stato in tal modo definito dalla stessa parte ricorrente con la puntuale individuazione dei sopra descritti atti impugnati e, soprattutto, con legittima scelta di impugnare l'atto di intimazione di pagamento cumulativamente alle presupposte cartelle di pagamento.
Va soggiunto che l'opposizione avverso atti quali l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo fondata sul vizio di notificazione degli atti presupposti comporta necessariamente la delibazione, da parte del giudice, di ciascuna questione posta con riferimento alla singola cartella. Da ciò deriva, indefettibilmente, la pluralità, e nel contempo l'autonomia dei rilievi mossi dal ricorrente, che dovranno ricevere necessariamente una individuale risposta. Pertanto, risulta del tutto improprio far riferimento, ai fini della determinazione del C.U.T., alla somma complessiva indicata nell'intimazione di pagamento o nel preavviso di fermo e non anche agli importi di cui alle singole cartelle di pagamento sottese a tali atti, in quanto si oblitera totalmente la reale dimensione del contenzioso, cioè il fatto che il giudice è chiamato a decidere in ordine a ciascuna cartella di pagamento e ai relativi crediti, nonché, disgiuntamente, riguardo agli atti che le presuppongono, adottando determinazioni oggettivamente distinte. Dalla descritta autonomia delle questioni poste, e dalla oggettiva diversità degli atti impugnati, non può che conseguire la pluralità della debenza del C.U.T., dato che quest'ultimo, in caso di impugnativa di più atti, va versato in relazione a ciascun atto impugnato e non all'importo complessivo delle somme dovute dal debitore.
Conclusivamente, in merito alla determinazione del contributo unificato in caso di ricorso cumulativo, nel momento in cui con un ricorso si impugna l'intimazione di pagamento per eccepire anche la prescrizione dei crediti contestati in alcune cartelle sottostanti, è dovuto il contributo unificato anche sul valore dei suddetti atti prodromici, così come è avvenuto nel caso di specie, in perfetta aderenza al disposto previsto dall'art. 14 comma 3 bis del d.P.R. n. 115/2002.
In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 807/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 091 2023 000247653 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Alle ore 11:44 non è presente il difensore del contribuente.
Il funzionario del MEF si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 depositava, in data 10/1/2023, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il ricorso – r.g. 452/2023- avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e quattro distinte cartelle di pagamento, versando a titolo di contributo unificato, al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, la somma di € 210,00, corrispondente al valore dei soli atti sottesi all'atto successivo, e cioè alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in sede di controllo formale, ex art. 15 del d.P.R. n. 115/2002, del citato ricorso R.G.R. n. 452/2023, rilevava la suddetta errata determinazione del valore della lite, in violazione degli artt. 14, comma 3-bis, del TUSG e 12, comma 2 del
D.Lgs. n. 546/1992; ed il conseguente insufficiente versamento del contributo unificato dovuto dal ricorrente, in violazione degli artt. 9, comma 1, art.13, comma 6-quater, e art.14, commi 1 e 3-bis, del citato decreto.
Pertanto, l'Ufficio, in data 9/02/2023, emetteva l'Invito al Pagamento prot. n. 2619, finalizzato al recupero del maggior CUT dovuto di € 120,00, determinato sulla base del valore della lite riferibile ai singoli atti impugnati, compresa la comunicazione di iscrizione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il contribuente impugnava il suindicato invito al pagamento eccependo la nullità dell'atto in questione in quanto l'Ufficio, ai fini della determinazione del quantum debeatur, avrebbe valorizzato tre delle cartelle presupposte di cui era stato chiesto l'annullamento (quelle portanti i nn.097 2020 00084228873 001, 097
2019 0188501104 000 e 097 2017 0067207811 000), il cui cut sarebbe invece stato già assolto rispettivamente nei giudizi R.G. 815/2022, 1215/2020 e 13220/2018. Ne consegue che, a parere del contribuente ed odierno appellante, il contributo dovuto sarebbe pari ad € 150,00. Ulteriore conseguenza
è che il ricorrente, avendo effettuato il versamento dell'importo di € 210,00, avrebbe versato una somma eccedente di € 60,00, di cui chiedeva la restituzione.
L'Ufficio, odierna parte appellata, non ritenendo fondato il ricorso, si costituiva in giudizio affermando di non aver compiuto alcun errore nella determinazione del maggior CUT dovuto e richiesto con l'atto impugnato, avendo il ricorrente medesimo espressamente affermato di aver impugnato le cartelle esattoriali unitamente alla comunicazione di iscrizione ipotecaria. Osservava inoltre che il ricorrente, pur indicando correttamente il valore della lite in relazione ai cinque atti impugnati, nella autoliquidazione del cut ometteva di inserire la
“comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca di € 15.909,00” che sconta il cut di € 120,00, indicato nell'invito al pagamento. Infatti la differenza tra il cut versato dal ricorrente ed il maggior contributo unificato richiesto dall'Ufficio scaturiva esattamente dalla predetta omissione. Assumeva infine la legittimità e la debenza del cut anche sulle cartelle di pagamento nn. “097 2020 0084228873 001, 097 2020 0045821901
000, 097 2019 0188501104 000, e 097 2017 0067207811 000 che sono state inequivocabilmente oggetto di impugnazione nel predetto atto, tant'è che la stessa parte ricorrente le indicava analiticamente nel ricorso e ne individuava il valore, in relazione a ciascuna di esse, nella dichiarazione del valore della lite resa nelle conclusioni del ricorso stesso, a nulla rilevando che alcune delle predette cartelle di pagamento sarebbero state impugnate con precedenti ricorsi e che pertanto non avrebbero dovuto asseritamente scontare il cut.
Il giudice di prime cure, con la sentenza impugnata ed in epigrafe indicata, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello per cui è causa e per i motivi meglio indicati in atti.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma si costituiva nel presente giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
PQM
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato, in quanto i motivi di censura non riescono a confutare la pretesa erariale, essendo privi, dal punto di vista giuridico, delle ragioni e dei requisiti delle norme dettate dal T.U.S.G. (d.P.R. n.115/2002).
Ed invero, la determinazione del maggior cut recato nell'atto impugnato è assolutamente corretta. Giova, a tal fine, rammentare che la parte appellante nel petitum del ricorso originario (RGR n. 452/2023) chiedeva al giudice tributario di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché le cartelle di pagamento per le quali si è esercitata l'azione recuperatoria, citando espressamente tutti gli atti oggetto di impugnazione e cioè i cinque atti ricompresi nell'invito al pagamento impugnato. Nell' atto di autoliquidazione, tuttavia, la parte ricorrente e odierna appellante ometteva di inserire la “comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca di € 15.909,00” che, rientrando nello scaglione da € 5.000,00 a 25.000,00, comporta il pagamento di un contributo unificato di 120 euro, come richiesto con l'invito al pagamento.
Conseguentemente l'Ufficio ha correttamente assoggettato al cut la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le quattro cartelle di pagamento sopra citate, escludendo quelle che erano già state annullate con sentenza del Giudice di pace e della CGT di primo grado di Roma, citate dall'appellante nel ricorso originario.
La corretta interpretazione del ricorso in esame da parte dell'Ufficio è ulteriormente dimostrata dalla esclusione dalla liquidazione del cut delle due cartelle n. 097 2014 0050899407 000 e n. 097 2019
0156954587 000, che la parte appellata indicava come atti non impugnati in quella sede, sebbene contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la cui nullità era già stata accertata in altri giudizi.
Il comportamento dell'Ufficio, inoltre, è da ritenersi perfettamente aderente alle indicazioni operative rese, in detta materia, con la Direttiva del 14/12/2012 n.
2 - DF- Direzione della Giustizia Tributaria - laddove nella
Risposta al Quesito n. 8, in relazione alla dichiarazione del valore della lite si precisa che:”Si ricorda che la dichiarazione del valore della lite deve essere effettuata dalla parte, in modo specifico, nelle conclusioni del ricorso ai sensi del comma 3-bis dell'art. 14 del TUSG …..l'onere di indicare il valore della lite resta a carico delle parti e l'Ufficio non è tenuto a ricercare aliunde il valore della lite né ad attivarsi autonomamente per attribuire il valore alla controversia mediante l'esame degli atti di accertamento impugnati. Dal tenore letterale delle indicazioni sopra delineate si ricava che all'Ufficio è preclusa la possibilità di prendere in considerazione dati ed informazioni provenienti da altri precedenti atti, essendo limitata la propria attività alla disamina, nel caso di specie, del solo ricorso RGR n. 452/2023, in relazione al quale liquidare il contributo unificato.
L'Ufficio ha inoltre interpretato correttamente il ricorso introduttivo del giudizio, annoverabile senza dubbio alcuno nella fattispecie del ricorso cumulativo, assoggettando al CUT ciascuno dei distinti atti, autonomamente impugnabili, e di cui costituiscono l'esito di autonomi procedimenti accertativi, che devono tutti essere distintamente verificati ed oggetto di puntuali statuizioni, in perfetta aderenza alla norma e alle indicazioni operative dettate in suddetta materia. Nel caso in esame pertanto, stante la pedissequa applicazione delle norme sopra indicate, nonché delle indicazioni operative dettate nella materia del ricorso cumulativo, che prevedono l'assoggettabilità dal cut di ciascun singolo atto impugnato nel ricorso oggetto di disamina, la determinazione del maggior cut di € 120,00, richiesto dall'Ufficio, è legittima e, pertanto, è da escludere che sia stato effettuato dalla parte appellante il versamento di una somma superiore al dovuto;
conseguentemente nessun rimborso poteva e può essere disposto ed acclarato, non sussistendone i presupposti. (Si veda in tal senso la copiosa giurisprudenza di legittimità tra le quali si citano le Ordinanze della Corte di Cassazione nn. 25625/2024, 25607/2024, 25609/2024, 26021/2023, 31918/2022, 29998/2022,
26401/2022, 20557/2022, 17512/2022, 17510/2022, 16331/2022, 16267/2022, 16265/2022, 15886/2022,
16284/2021, 16283/2021)
In relazione alla corretta quantificazione del Cut eseguita dell'Ufficio giova citare l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 26021/2023 pubblicata in data 6/9/2023 che ribadisce che “(..) in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 (..)” Dello stesso tenore l'Ordinanza
n. 26401 del 2022 il citato Consesso, accogliendo il ricorso del MEF, ha così statuito: “(..)Si è già considerato che, a differenza del giudizio civile, che si basa sul valore della domanda (principale o incidentale), nel processo tributario il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell'atto oggetto di impugnazione. Ne consegue che in ipotesi di ricorso cumulativo, sulla base delle argomentazioni sopra illustrate, ai fini del contributo unificato, il contribuente doveva prendere a riferimento per il pagamento, anche prima del chiarimento introdotto con la Legge Finanziaria del 2014, il singolo tributo contenuto nell'atto di accertamento di cui si chiedeva l'annullamento, al netto di interessi e sanzioni, ciò in base alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, e quindi con riferimento al valore dei singoli atti impugnati;
(..)”.
Anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che il CUT deve essere assolto in relazione a ciascun singolo atto impugnato. (ex multis nn. 1221/2/2025, 907/10/2025, 6901/6/2024, 5473/11/2024,
3501/5/2024, 3036/10/2024, 2816/13/2024, 606/9/2024, 515/12/2024,).
E' pertanto evidente che, nel caso di specie, il ricorrente, avendone facoltà, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, ha impugnato l'avviso di intimazione unitamente alle cartelle di pagamento presupposte, asseritamente non notificate, al fine di contestare radicalmente e per intero la pretesa tributaria, portata in via originaria o derivata, dai molteplici atti impugnati con l'unico ricorso presentato. Il perimetro di impugnazione è stato in tal modo definito dalla stessa parte ricorrente con la puntuale individuazione dei sopra descritti atti impugnati e, soprattutto, con legittima scelta di impugnare l'atto di intimazione di pagamento cumulativamente alle presupposte cartelle di pagamento.
Va soggiunto che l'opposizione avverso atti quali l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo fondata sul vizio di notificazione degli atti presupposti comporta necessariamente la delibazione, da parte del giudice, di ciascuna questione posta con riferimento alla singola cartella. Da ciò deriva, indefettibilmente, la pluralità, e nel contempo l'autonomia dei rilievi mossi dal ricorrente, che dovranno ricevere necessariamente una individuale risposta. Pertanto, risulta del tutto improprio far riferimento, ai fini della determinazione del C.U.T., alla somma complessiva indicata nell'intimazione di pagamento o nel preavviso di fermo e non anche agli importi di cui alle singole cartelle di pagamento sottese a tali atti, in quanto si oblitera totalmente la reale dimensione del contenzioso, cioè il fatto che il giudice è chiamato a decidere in ordine a ciascuna cartella di pagamento e ai relativi crediti, nonché, disgiuntamente, riguardo agli atti che le presuppongono, adottando determinazioni oggettivamente distinte. Dalla descritta autonomia delle questioni poste, e dalla oggettiva diversità degli atti impugnati, non può che conseguire la pluralità della debenza del C.U.T., dato che quest'ultimo, in caso di impugnativa di più atti, va versato in relazione a ciascun atto impugnato e non all'importo complessivo delle somme dovute dal debitore.
Conclusivamente, in merito alla determinazione del contributo unificato in caso di ricorso cumulativo, nel momento in cui con un ricorso si impugna l'intimazione di pagamento per eccepire anche la prescrizione dei crediti contestati in alcune cartelle sottostanti, è dovuto il contributo unificato anche sul valore dei suddetti atti prodromici, così come è avvenuto nel caso di specie, in perfetta aderenza al disposto previsto dall'art. 14 comma 3 bis del d.P.R. n. 115/2002.
In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.