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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Avv. Daniela Macaluso Consigliere aus. all'udienza del 18/2/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Mauro Scancarello,
-appellante-
contro
P. IVA - C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Chiesara e Controparte_1 P.IVA_1 VA Messana,
-appellata- CONCLUSIONI per parte appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale Lavoro di Milano 02.05.2024 n. 1383, resa inter partes e notificata il 13.05.2024, così giudicare per tutti i fatti ed i titoli di causa:
1) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rimettere le parti al Tribunale ex art. 354 c.p.c. per l'estensione della causa a CP_2
2) in subordine, condannare al pagamento di tutte le competenze retributive, Controparte_1 indennitarie e risarcitorie dovute all' , quantificate in prudenziali € 25.000,00, salva diversa Pt_1 somma, anche maggiore, ex licenzianda CTU;
3) quanto sopra oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284/4 c.c.;
4) vinti compensi e spese, con distrazione all'antistatario.”; per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- per i motivi di cui al presente atto, nonché per quelli agli atti di primo grado dell'esponente da aversi qui per richiamati e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.,
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, pagina 1 di 14 - disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione: in via principale,
1) respingere l'appello del Signor e confermare la sentenza impugnata Parte_1 con integrale assoluzione della resistente appellata;
in via istruttoria,
2) respingere le richieste istruttorie di parte ricorrente per i motivi di cui al §9 e, nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, del capitolato di prove avversario, senza inversione alcuna degli oneri probatori incombenti sulle parti, ammettere alla prova contraria con i Controparte_1 medesimi testi indicati a prova diretta;
ammettere alla prova diretta sui capitoli di Controparte_1 cui al paragrafo §10. Si indicano a testi, sia a prova diretta che a prova contraria, i Signori:
, Responsabile HR;
Testimone_1
Direttore Commerciale;
Testimone_2
Operations Coordinator;
Tes_3
, Clinic Manager;
Testimone_4
Dipartimento HR, Testimone_5 tutti presso la società appellata. In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 giugno 2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1383/24 nella parte in cui ha respinto le domande dallo stesso proposte in primo grado, previa estensione del contraddittorio all' di condanna CP_2 dell'appellata al pagamento di “tutte le competenze retributive, indennitarie e Controparte_1 risarcitorie allo stesso dovute, quantificate in prudenziali € 25.000,00” -che ricomprendevano per diaria
€ 1.275,00 (330,00 + 270,00 + 675,00), oltre al fisso mensile di € 400,00 netti per marzo, aprile e maggio 2022, il ricalcolo di tutte le competenze in busta sulla scorta di tale fisso lordizzato, oltre al danno alla professionalità, per il quale chiedeva una condanna del datore di lavoro al risarcimento quantificato nel 30% della retribuzione goduta- ed ha accolto, invece, la domanda riconvenzionale della società di accertamento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di 75 giorni di retribuzione, corrispondenti all'importo di complessivi € 7.500,00, avendo ritenuto assente una giusta causa delle dimissioni, condannandolo al pagamento della somma di € 2.307,49 a saldo di quanto già trattenuto nell'ultimo cedolino paga relativo al T.F.R. e alle competenze di fine rapporto.
A supporto del ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva allegato che, assunto dalla in Pt_1 Controparte_1 data 3.6.2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ed inquadrato nel I livello del C.C.N.L. Studi Professionali (Consilp), con qualifica di impiegato di concetto e ruolo di fino alle dimissioni rassegnate in data 24.5.2022, aveva lavorato presso varie cliniche CP_3 sino al dicembre 2021, quando era stato trasferito alla sede di GE, pur avendo continuato a lavorare a Reggio Emilia;
di essere stato trasferito dall'1.2.2022 alla sede di Cassano Magnago, pur prestando di fatto l'attività lavorativa presso Humanitas Medical Care di Arese, mentre dal 25.2.2022, dopo che non aveva sottoscritto un accordo di demansionamento, era stato ritrasferito a Reggio Emilia come Consulente Commerciale, pur essendo rimasto a lavorare ad Arese, con “spoliazione” delle mansioni di assunzione e senza più percepire il compenso aggiuntivo di € 400,00 in misura fissa, liquidato
“fittiziamente in busta” come “rimborso spese documentate” e, conseguentemente, non conteggiato ai pagina 2 di 14 fini dell'incidenza su tutte le altre voci contrattuali (TFR e preavviso inclusi); che dalla medesima data non gli erano stati riconosciuti, inoltre, i bonus premiali da che, nel corso del rapporto, CP_3 nulla gli era stato corrisposto a titolo di indennità di trasferta e di trasferimento ai sensi degli artt. 98 e 99 del C.C.N.L..
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la contestate le domande avversarie, aveva Controparte_1 proposto, a sua volta, domanda riconvenzionale diretta ad accertare l'insussistenza della giusta causa di dimissioni del lavoratore ed il suo diritto a vedersi corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso -pari a 75 giorni e corrispondente all'importo di euro 7.500,00, solo parzialmente trattenuti dalle competenze delle due ultime buste paga- ai sensi degli artt. 2118 c.c. e 129 e 130 C.C.N.L. Studi Professionali, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dell'importo di € 2.307,49 a saldo di quanto ancora dovuto.
La resistente, riguardo al trasferimento del ricorrente ad Arese quale Consulente Commerciale, sosteneva che tale modifica era stata disposta per andare incontro alla richiesta dell' di avvicinarsi al Pt_1 domicilio familiare di VI (PV) e che questi si era detto da subito disponibile ad accettare il nuovo ruolo e il relativo accordo di modifica delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., senza variazione del livello d'inquadramento e ferma la retribuzione fissa, salvo poi addurre scuse tali da costringerla a rinviare più volte l'appuntamento per la conciliazione e cambiare, infine, idea, quando, nel mese di aprile del 2022, aveva espressamente manifestato la sua intenzione di non voler sottoscrivere la conciliazione e si era, quindi, assentato per malattia dal 4 a 23 maggio 2022. La nel negare la Controparte_1 sussistenza di una giusta causa di dimissioni, evidenziava, nel contempo, che, a seguito delle dimissioni rassegnate nella medesima data, il ricorrente si era successivamente rioccupato, dal mese di giugno 2022, presso la Elite Odontoiatrica.
Il Tribunale, con la sentenza appellata, ha rigettato le domande relative al mancato pagamento del fisso mensile di € 400,00 e dei bonus premiali in quanto generiche, mentre sul mancato pagamento dell'indennità di trasferta ha rilevato che si era sempre trattato di trasferimenti di sede e non di trasferte o missioni, con conseguente inoperatività dell'art. 98 del CCNL invocato dal ricorrente, come pure dell'art. 99 del CCNL, considerato che lo stesso aveva escluso a p. 7 del ricorso che gli si potesse Pt_1 applicare l'indennità di cui alla disposizione contrattuale da ultimo citata, operante solo in caso di trasferimenti che comportino per il dipendente un cambio di residenza, circostanza pacificamente non verificatasi nel caso controverso.
Sulla domanda di accertamento del demansionamento, il primo giudice ha ritenuto che, seppur pacifica tra le parti la circostanza che fosse stato adibito all'attività di consulente commerciale presso la Pt_1 clinica di Arese dall'1.3.2022 fino alle dimissioni del 24.5.2022, era difficilmente ipotizzabile che lo stesso avesse effettivamente subito un danno alla professionalità, tenuto conto dell'esigua durata del mutamento di ruolo, concretamente protrattosi dall'1.3.2022 al 3.5.2022, essendo poi subentrata l'assenza per malattia dal 4 al 23.5.2022, seguita dalle dimissioni.
Ha argomentato anche sul danno non patrimoniale rivendicato dal ricorrente, il quale aveva sostenuto di essere “precipitato in condizione di stress reattivo-depressivo certificato e, infine, costretto alle dimissioni”, sostenendo che l'allegato pregiudizio era privo di qualsivoglia documentazione medica a supporto.
Ha rigettato, infine, la domanda relativa all'accertamento della giusta causa di dimissioni, avendo ritenuto che sarebbe stato onere del ricorrente provare il comportamento non giustificato del datore di lavoro che “abbia gravemente violato i principi di correttezza e buona fede tipici delle obbligazioni contrattuali”, mentre, nella specie, tale onere non era stato “sufficientemente e adeguatamente pagina 3 di 14 adempiuto” dal momento che, data la nuova formulazione dell'art. 2103 c.c. -che permette al datore di lavoro di assegnare al lavoratore mansioni corrispondenti al medesimo livello e alla categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, così da poter considerare equivalenti mansioni riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale, pur diverse tra loro, ma ritenute fungibili dalla contrattazione collettiva- il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare che il ruolo di consulente commerciale non corrispondesse al suo livello di inquadramento contrattuale nel I livello C.C.N.L. Studi Professionali (CONSILP) con qualifica di impiegato di concetto.
Secondo la sentenza appellata, l' aveva unicamente lamentato di essere stato spogliato del ruolo Pt_1 di clinic manager “che è cosa diversa”. Pertanto, “In assenza, anche solo di una allegazione in tal senso la domanda relativa all'accertamento del preteso demansionamento non può trovare accoglimento con l'effetto che anche la domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate il 24 maggio 2022 con condanna del datore di lavoro al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, va rigettata”.
Con ricorso depositato in data 11.6.2024, ha proposto appello avverso la sentenza di primo Pt_1 grado, chiedendo, in via preliminare, di dichiararne la nullità in ragione della mancata estensione del contradditorio nei confronti di , con conseguente rimessione della causa al Tribunale ex art. 354 CP_2 c.p.c..
In secondo luogo, l'appellante ha censurato, come contraddittoria, la motivazione sia in ordine alla mancata prova della fittizietà della voce della busta paga “rimborso spese documentate” e della natura retributiva di detto emolumento in difetto di allegazioni tali da evidenziare che la somma di € 400,00 era stata concordata come una componente aggiuntiva, osservando che (delle due l'una) o il fatto è stato dedotto, ma non è stato provato o non è stato dedotto e, quindi, non può essere provato, sia in ordine al demansionamento, attesa la non corrispondenza della mansione di consulente commerciale al livello di inquadramento, come dimostrato dalla bozza, non contestata, dell'accordo di demansionamento espressamente redatto ai sensi dell'art. 2103 VI comma c.c. per l'assegnazione della mansione di consulente commerciale ad Arese in ragione dell'assenza di posizioni di nelle strutture CP_3 della provincia di Milano (doc. 4).
L'appellante ha lamentato, nel contempo, la violazione del riparto probatorio (art. 2697 c.c.) e ha insistito, quindi, per il pagamento di tutte le competenze retributive, indennitarie e risarcitorie dovute.
A questo fine, quanto al rimborso fisso mensile di € 400,00, preso atto che il Tribunale ha ritenuto indimostrati la fittizietà del titolo di pagamento indicato in busta paga (“spese documentate”) e la natura retributiva di tale voce (pag. 3 sent.), nell'ottica dell'appello, la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di primo grado si scontra con la regola generale dell'impossibilità della prova del fatto negativo (tale è la fittizietà della spesa) e, secondariamente, con il valore presuntivo degli elementi in atti a supporto dell'allegazione attorea. ha insistito, quindi, nel confermare la natura retributiva dei € 400,00 mensili, privi di altra Pt_1 giustificazione, dal momento che la datrice non aveva offerto alcun supporto documentale delle spese fisse mensili, né delle ragioni del loro pagamento in assenza di pezze giustificative (“E' chiaro quindi che, se di spese documentate si fosse veramente trattato e fossero mancate le pezze a supporto, la convenuta non avrebbe certo evitato di avanzare riconvenzionale anche per il recupero di tali importi”).
Quanto ai bonus premiali, anche tale domanda era stata rigettata dal primo giudice, il quale aveva affermato che “la perdita da febbraio 2022 del bonus premiale da è affidata ad CP_3 allegazione del tutto generica e neppure il lavoratore riferisce di un concreto ed effettivo pregiudizio che pagina 4 di 14 ne sarebbe derivato, non quantifica né indica, neppure in modo generico, quali sarebbero stati i parametri per calcolare il bonus”.
Sul punto ha dedotto che l'esistenza del piano incentivale e della maggior generosità di quello da Pt_1 era stata dimostrata, senza che potesse addebitarsi allo stesso un difetto di deduzione e CP_3 prova su elementi che la datrice aveva invece voluto chiaramente nascondere: era pacifico che allo stesso spettassero gli importi premiali da d'altro canto, non avrebbe avuto senso la previsione CP_3 peggiorativa inserita dalla datrice nella conciliazione per il demansionamento: “
4. Il Lavoratore sarà inserito nel piano di incentivazione previsto per i dipendenti che svolgono mansioni di Consulente Commerciale e non più nel piano di incentivazione relativo ai dipendenti che svolgono mansioni di Clinic Manager” (prod. 4).
L'appellante ha evidenziato, inoltre, che, nel giudizio di primo grado, egli aveva chiesto di ordinare alla di esibire il piano incentivale per i risultati e gli altri parametri di Controparte_1 CP_3 riferimento per il calcolo del bonus (pag. 7 ric.), richiesta ribadita anche nelle conclusioni istruttorie (“ordinarsi l'esibizione ex artt. 210 ss. c.p.c. e/o acquisirsi ex art. 421 c.p.c. il piano incentivale per per il periodo di causa, nonché i libri IVA e/o altri parametri aziendali utili al calcolo CP_3 del bonus attoreo”).
Quanto all'indennità di trasferta e all'indennizzo da trasferimento, parte appellante stigmatizza l'errore commesso dal primo giudice, in assunto determinato dall'errata lettura di atti e documenti, nel punto in cui il Tribunale aveva statuito: quanto alla trasferta, “è documentale (doc. 3 e 4 roc.) che si sia sempre trattato di trasferimenti di sede…” (pag. 3, ult. cpv.) e, quanto all'indennizzo da trasferimento che, non avendo cambiato residenza, “E' poi lo stesso ricorrente ad escludere… che… possa applicarsi l'indennità di cui all'art. 99 del CCNL”.
Avuto riguardo alla trasferta ha ribadito che, ad invarianza di residenza, l'art. 98 CCNL “renda Pt_1 temporaneo l'invio in Comune diverso da quello <della propria residenza e della sede di lavoro stabilita nella lettera assunzione>. Ecco che allora, <in tal caso al personale compete>, oltre al rimborso delle spese di viaggio e vitto (per il che le parti applicavano le tariffe km ACI, con gli importi variabili evidenziati in busta), una <diaria di € 15 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24>, riducibile del 10% <per missioni di durata superiore al mese>. Tale era pacificamente la condizione attorea al trasferimento da Reggio a GE (si ricorda, non richiesto dal lavoratore), posto che era impegnato per oltre 8 ore ma non più di 24, così come per quello a Cassano Magnago. La norma rileva però anche dopo la restituzione a Reggio Emilia, visto che l ha continuato ad Pt_1 operare sino alla fine su Arese”.
Ha insistito, quindi, per il riconoscimento della diaria, nella misura quantificata alla pag. 7 del ricorso di primo grado: € 1.275,00 (330,00 = €15 x 22gg per il trasferimento di gennaio+ 270,00= €15 x18gg per il secondo trasferimento sino al 25 febbraio + 675,00= €15x 50ggx90% avendo superato il mese di permanenza ad Arese).
Circa il trasferimento ha censurato la sentenza, osservando che “Ai sensi dell'art. 99, le indennità ivi elencate possono competere solo quando dal trasferimento consegua <anche il cambio di residenza del lavoratore>. Non è il caso del ricorrente, verso il quale tuttavia il cambiamento è giuridicamente rilevante, sia perchè si consolida se non impugnato nei 60 giorni, sia perché l'avverbio denota che non al solo cambio di residenza vanno correlati i disagi del lavoratore” e sostenendo, nel contempo, che, in assenza di espressa quantificazione del disagio ad opera del CCNL, competerebbe al Giudice quantificare ex art. 1226 c.c. il relativo indennizzo.
pagina 5 di 14 L'appellante ha impugnato, inoltre, la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso la ricorrenza della giusta causa, sostenendo che egli avrebbe mancato di dimostrare il demansionamento e il grave inadempimento posto in essere dal datore di lavoro. Sul punto parte appellante ha rilevato che tale affermazione era contraddetta:
- dalla circostanza, pacifica, che la società aveva, con decorrenza 28.2.2022, modificato le sue mansioni da ruolo di a ruolo di Consulente commerciale;
CP_3
- dalla bozza di accordo predisposto e sollecitato dalla datrice “ex art. 2103 comma 6 c.c. e art. 2113 comma 4 c.c.” (vds. prod. 4): ill novellato art. 2103 c.c. prevede, infatti, la stipula nelle sedi protette di cui al comma 6 degli accordi individuali di “assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore” previsti al comma 4. Sul punto parte appellante ha ribadito, quindi, che il richiamo espresso dei due commi nella rubrica e nel corpo della bozza sub 4 era chiara dimostrazione del demansionamento, del resto mai stato negato da controparte. In punto di demansionamento parte appellante ha evidenziato, inoltre, come lo stesso fosse provato dalla significativa e drastica riduzione dalle mansioni e dalle responsabilità, comportando l'assegnazione del ruolo di consulente commerciale il suo declassamento dal I° Livello, proprio del Clinic Manager, livello connotato da “discrezionalità decisionale con responsabilità di direzione esecutiva”, nonché da “coordinamento e controllo di altri dipendenti”, al IV° super, occupandosi il consulente commerciale “della commercializzazione degli interventi di tipo odontoiatrico forniti dalla clinica e dei servizi accessori, quali i contratti di finanziamento al consumatore per gli interventi richiesti alla clinica. All'uopo illustra le attività richieste dal paziente, il costo delle stesse, le modalità e le tempistiche di esecuzione. Quindi favorendo l'accettazione dei preventivi da parte dei clienti e compila le richieste di finanziamento, seguendole fino al perfezionamento”. Parte appellante, posto che aveva operato come sino al ritrasferimento a Reggio Emilia CP_3 come Consulente Commerciale, ha insistito nel ribadire le sue ragioni in ordine, da un lato, alla lordizzazione del fisso mensile di € 400,00 (liquidato fittiziamente in busta come “rimborso spese documentate”), al suo recupero nelle mensilità post demansionamento, al calcolo della sua incidenza su tutte le altre voci contrattuali (TFR e preavviso inclusi), così come alla verifica dei bonus derivanti dal piano incentivale per (con conseguente ordine alla società convenuta di produzione e/o CP_3 esibizione in giudizio del piano stesso e dei risultati e parametri di riferimento per il calcolo del bonus) e, dall'altro lato, alle indennità previste dal CCNL in relazione ai trasferimenti cui era stato soggetto su unilaterale iniziativa datoriale ed alle trasferte per l'operatività effettiva su unità diversa da quella di destinazione. Ha chiesto, quindi, che, previa CTU, gli vengano finalmente riconosciuti i titoli suddetti, così per diaria
€ 1.275,00 (330,00 + 270,00 + 675,00), il fisso mensile di € 400,00 netti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2022, nonché il ricalcolo di tutte le competenze in busta sulla scorta di tale fisso lordizzato e dei bonus del piano incentivale per CP_3 Quanto, invece, al danno da demansionamento, richiamati i comuni criteri giurisprudenziali, ha ribadito la richiesta di liquidazione nella misura del 30% della retribuzione goduta. “Sommando la RAL dell'assunzione con il fisso mensile lordizzato ed i bonus premiali, si arriva a non meno di € 3.300,00 mensili che, ridotti ad 1/3 ma moltiplicati per gli ultimi tre mesi del rapporto, individuano il danno patrimoniale minimo sofferto dal ricorrente”. Con memoria depositata in data 27/9/2024 si è costituita in giudizio che, CP_1 CP_1 richiamate, ai sensi dell'art. 436 c.p.c., tutte le eccezioni, deduzioni e argomentazioni svolte in primo grado, unitamente alle istanze istruttorie, ha concluso per il rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
pagina 6 di 14 Quanto alla pretesa nullità della sentenza del Tribunale di Milano in ragione della mancata integrazione del contraddittorio con l , l'appellata ha contestato la fondatezza della doglianza, evidenziando CP_2 che il ricorso dell' era privo di una domanda di regolarizzazione contributiva, là dove, nelle Pt_1 conclusioni, l'odierno appellante si era limitato a chiedere di condannarla al pagamento di un importo quantificato in complessivi € 25.000,00 e genericamente imputato a “competenze retributive, indennitarie e risarcitorie”. La formulazione della domanda – unita alla radicale carenza di allegazioni e/o conteggi nel corpo dell'atto- non consentiva di individuare se vi fossero, all'interno del quantum complessivamente indicato, delle somme da sottoporsi a contribuzione. In merito all'onere probatorio la società appellata ha richiamato, tra le tante, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti retributivi “devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova, parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. n. 7696/2020). Sul punto ha denunciato l'errore in cui sarebbe incorsa controparte, la quale aveva preteso di porre in capo alla società un onere che in realtà spettava all' in qualità soggetto che agiva per l'accertamento del diritto alla retribuzione variabile. Pt_1
A fronte della genericità della pretesa così formulata, del tutto irrilevanti apparivano anche le istanze istruttorie avanzate dal lavoratore, tese unicamente a sopperire alla carenza dell'allegazione attorea. Si oppone quindi, anche in grado di appello alle richieste istruttorie avanzate da controparte. Ha insistito anche per la conferma del capo della sentenza che aveva statuito in merito a sua doglianza relativa al mancato pagamento dell'indennità di trasferta, ribadendo che dalla lettura dei documenti 3 e 4 del fascicolo di primo grado avversario si evinceva che gli stessi avevano ad oggetto “il trasferimento della sede principale di lavoro” e non delle missioni temporanee/trasferte, in relazione alle quali l'art. 98 del CCNL prevedeva la corresponsione della diaria. Inoltre, lo stesso appellante aveva riconosciuto l'insussistenza del presupposto – il cambio di residenza del lavoratore – previsto per l'applicazione dell'art. 99 del CCNL applicato. Ad avviso dell'appellata non risultava poi in alcun modo integrata la giusta causa delle dimissioni, dal momento che, come già correttamente affermato dal primo giudice, la modifica delle mansioni dell' da ruolo di a ruolo di Consulente commerciale, “non può integrare per ciò Pt_1 CP_3 solo il preteso demansionamento”. Sul punto ha ricordato, inoltre, che il novellato art. 2103 c.c. consente l'assegnazione al lavoratore di mansioni corrispondenti al medesimo livello e categoria legale di inquadramento delle ultime svolte, osservando che nell'accordo di cui si discute (doc. 4 ric. I grado) era previsto che avrebbe mantenuto il livello di inquadramento (I Liv. CCNL Studi Pt_1 Professionali) e la retribuzione assegnati in sede di assunzione. Ha chiesto, quindi, la conferma della sentenza anche in punto di demansionamento, dal momento che
“come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, manca nel ricorso di primo grado la prova di un danno non patrimoniale, alla professionalità o biologico”. Ha ribadito, nel contempo, l'inammissibilità della pretesa di controparte anche in relazione al quantum, tenuto conto della genericità della determinazione dell'ammontare del danno preteso, considerato che l'appellante non aveva individuato né i criteri dallo stesso adottati, né la base di calcolo che includerebbe la RAL di assunzione, il fisso mensile lordizzato e i bonus premiali e non aveva neppur prodotto conteggi. Per il caso di ravvisata necessità di attività istruttoria, ha ribadito, infine, tutte le richieste formulate in primo grado e ha chiesto, nell'ipotesi di ammissione in tutto o in parte del capitolato avversario, di essere ammessa alla prova contraria e a provare per testimoni le circostanze dedotte a pag. 16 e 17 della memoria di costituzione in appello (capp. da 1 a 19). La Corte, all'udienza di discussione del 9.10.2024, ravvisatane l'indispensabilità, ha invitato parte appellante a depositare un conteggio relativo alle pretese incidenze sugli istituti legali e contrattuali del compenso lordo, pari al netto di € 400,00, indicato nelle buste paga quale “rimborso spese pagina 7 di 14 documentate”, assegnandole termine sino al 6.11.2024 e concedendo, inoltre, termine all'appellata sino al 13.11.2024 per eventuali osservazioni. Alla successiva udienza del 20.11.2024, è stato esperito il tentativo di conciliazione, avendo il Collegio invitato le parti a considerare una proposta contemplante il pagamento in favore dell'appellante della somma di € 14.500,00 lordi, oltre ad un concorso spese per i due gradi. Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione all'udienza del 14.1.2025 la causa è stata discussa dalle parti, con rinuncia della difesa di parte appellante al motivo d'appello relativo all'estensione del contraddittorio nei confronti dell' e alla domanda di pagamento della somma CP_2 indicata nei conteggi a titolo di contributi dovuti da parte della società all'ente previdenziale. È stato, quindi, disposto un rinvio per repliche all'udienza del 18.2.2025, con autorizzazione al deposito, almeno cinque giorni prima, di brevi note scritte in ordine alla quantificazione dei crediti oggetto di causa. All'udienza del 18.2.2025 i difensori delle parti hanno concluso la discussione, dando concordemente atto dell'avvenuto integrale pagamento da parte dell'appellante in favore dell'appellata delle somme di cui alla sentenza di primo grado, importi di cui il difensore dell' ha chiesto, a quel punto, la Pt_1 restituzione in caso di riforma della sentenza, precisando, ulteriormente, a rettifica dell'ultima nota depositata, la richiesta di pagamento di tutto quanto trattenuto nelle buste paga di maggio e giugno 2022. Il difensore dell'appellata si è opposto alle restituzioni, eccependo in compensazione, per il caso di parziale riforma della sentenza di primo grado, il controcredito della sua assistita a titolo d'indennità sostitutiva del preavviso. La causa è stata, dunque, decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto del superamento della questione sollevata con il primo motivo d'appello in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
Parte appellata, all'udienza del 14.1.2025, ha, infatti, espressamente dichiarato di rinunciare al motivo d'appello e al pagamento della somma dovuta a titolo di contributi da parte della società verso l' CP_2 con riferimento alle azionate pretese creditorie di natura retributiva.
Va, peraltro, osservato che nelle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. non era stata avanzata alcuna domanda con riferimento ai contributi dovuti all' , essendo stata formulata una domanda di CP_2 condanna della società convenuta a pagare le competenze retributive, indennitarie e risarcitorie per l'importo di complessivi euro 25.000,00, senza alcun riferimento alla contribuzione, risultando con ciò corretta la determinazione del primo giudice di non estendere il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, estensione prospettata dallo stesso come “eventuale” (vd. pag. 11 del ricorso ex Pt_1 art. 414 c.p.c.).
Nel merito, i motivi d'appello sono parzialmente da accogliere.
Risultano, invero, fondate le censure mosse alla sentenza di primo grado nella parte in cui è stata negata l'esistenza di una giusta causa di dimissioni, come pure nella parte in cui sono state rigettate le domande svolte dall' con riferimento all'importo fisso mensile di € 400,00, erogato nelle buste paga a titolo Pt_1 di “rimborso spese documentate”.
Il Tribunale ha escluso di poter accertare la natura retributiva dell'emolumento, allegata dal ricorrente a fondamento delle proprie pretese, sostenendo che lo stesso non avrebbe provato né la dedotta fittizietà del titolo di erogazione né che il controverso emolumento fosse stato concordato tra le parti a titolo di compenso aggiuntivo, quale aumento retributivo.
Rileva al riguardo la Corte che dalle buste paga in atti emerge il riconoscimento, a decorrere dal mese di luglio 2021 (con liquidazione nella busta paga successiva unitamente alla medesima spettanza del mese pagina 8 di 14 di agosto), di una somma fissa di € 400,00 a titolo di “Rimborso spese documentate” (vd. cedolini sub doc. 16 fascicolo primo grado appellante).
Considerato che la somma è stata corrisposta mensilmente in misura fissa e che, contrariamente a quanto indicato dalla datrice di lavoro nei cedolini, non risulta che il suo pagamento sia avvenuto a fronte di esborsi documentati del prestatore di lavoro, a fronte della contestazione mossa in giudizio da quest'ultimo in merito al carattere fittizio del titolo di erogazione, deve riconoscersene la natura retributiva, con conseguente sua incidenza, per il corrispondente importo lordo, sugli istituti retributivi legali e contrattuali (tredicesima, quattordicesima, TFR, ferie e permessi) e con diritto dell'appellante ad ottenerne il pagamento, quale parte integrante della retribuzione fissa mensile, anche nelle ultime tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2022, periodo durante il quale la Società non lo ha più riconosciuto e ciò, segnatamente, a seguito dell'assegnazione dell' alla clinica “Humanitas Medical Care” di Pt_1 Arese non più come mansione assegnata in sede di assunzione e corrispondente CP_3 all'inquadramento contrattuale nel primo livello del CCNL applicato al rapporto di lavoro, ma come Consulente Commerciale (modifica delle condizioni del rapporto di lavoro che, per quanto si dirà, ha comportato, di fatto, un evidente demansionamento, attuato unilateralmente dalla parte datoriale, avendo l' rifiutato di sottoscrivere il relativo accordo conciliativo, rimasto solamente allo stadio di bozza: Pt_1 vd. doc. 4 fascicolo primo grado . Pt_1
Dal conteggio analitico depositato da parte appellante in data 5.11.2024 (che, in quanto aderente ai criteri indicati dalla Corte e non contestato in modo specifico dalla controparte, ben può essere assunto a fondamento della decisione) emergono, con riferimento a tale componente retributiva fissa mensile lordizzata e alle relative incidenze sulla retribuzione indiretta e differita, differenze retributive per complessivi € 6.676,07 lordi, di cui € 5.268,76 lordi per le mensilità di marzo, aprile, maggio 2022 e per incidenze sui ratei di tredicesima, quattordicesima e T.F.R., nonché € 261,71 lordi per incidenze su ex fest. ed € 1.145,60 lordi per incidenza sulle ferie.
Parimenti fondato è il motivo d'appello relativo alla giusta causa di dimissioni, in quanto, come sopra anticipato e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il passaggio dal ruolo di CP_3 a quello di Consulente Commerciale, disposto e tenuto fermo dalla Società nonostante la pacifica mancata adesione finale dell' all'accordo conciliativo, rimasto, come detto (e la circostanza è Pt_1 documentale), al livello di mera bozza, ha comportato una significativa modifica peggiorativa delle condizioni del rapporto di lavoro, tale senz'altro da giustificare l'esercizio da parte del lavoratore del diritto potestativo di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c..
Il rilievo, posto dalla sentenza di primo grado a fondamento della decisione al riguardo assunta, secondo cui l'odierno appellante si sarebbe limitato a lamentare la spogliazione delle mansioni di CP_3
senza dolersi, tuttavia, della mancata corrispondenza delle mansioni del nuovo ruolo di
[...] Consulente Commerciale al suo livello d'inquadramento, vale a dire al I livello del CCNL Studi Professionali (Consilp), non coglie nel segno.
L'allegazione di un demansionamento rilevante ai sensi dell'art. 2103 c.c. è, infatti, implicito nei riferimenti contenuti nel ricorso ex art. 414 c.p.c. allo svilimento professionale determinato dalla modifica delle mansioni attuata dalla datrice di lavoro nell'ultima fase del rapporto, tale da rendere la proposta di demansionamento dalla stessa formulata “irricevibile … pur ad invarianza di livello contrattuale e retribuzione tabellare” (così alla pag. 6 del ricorso di primo grado), oltre a desumersi dal raffronto tra le mansioni assegnate alle due figure professionali, analiticamente descritte al punto n. 7 della narrativa del menzionato atto introduttivo (pagg. 3 e 4) come segue (con prospettazioni rimaste incontestate): “- il Consulente Commerciale si occupa della commercializzazione degli interventi di tipo
pagina 9 di 14 odontoiatrico forniti dalla clinica e dei servizi accessori, quali i contratti di finanziamento al consumatore per gli interventi richiesti alla clinica. All'uopo illustra le attività richieste dal paziente, il costo delle stesse, le modalità e le tempistiche di esecuzione. Quindi favorisce l'accettazione dei preventivi da parte dei clienti e compila le richieste di finanziamento, seguendole fino al perfezionamento;
- il Clinic Manager invece, oltre ad affiancare e supportare il Consulente Commerciale, provvede anzitutto alla parte gestionale della clinica. Attività assai delicata che comprende (i) la gestione del personale (dai dentisti e igienisti agli assistenti alla poltrona e receptionist), organizzandone le presenze ed il lavoro sulla base delle attività da svolgere in clinica e proponendo a Pt_2 assunzioni/cessazioni di risorse;
(ii) la liquidazione dei compensi di dentisti ed igienisti, tutti contrattualizzati a P.IVA e pagati sulla base delle presenze o dei singoli interventi chirurgici;
(iii) la verifica degli appuntamenti e delle diverse agende di dentisti e igienisti;
(iv) la verifica delle richieste inoltrate alla clinica dai pazienti ed eventuali variazioni (appuntamenti, piani di lavoro, termini dei pagamenti, ecc.).
Nell'ambito delle sue mansioni, peraltro, il opera in piena autonomia decisionale e CP_3 riportando direttamente a CEO/HR, mentre il Consulente Commerciale gode di mera autonomia esecutiva.”.
Pur trattandosi in entrambi i casi di ruoli implicanti lo svolgimento di mansioni impiegatizie, è evidente che il profilo professionale del riconducibile al più alto dei livelli impiegatizi della CP_3 classificazione del personale, in quanto implicante la preposizione alla gestione manageriale della clinica, con riporto diretto ai vertici aziendali e poteri decisionali e organizzativi nella gestione dell'attività e del personale alla stessa assegnato e corrispondenti responsabilità, non è in alcun modo comparabile con quello del Consulente Commerciale, caratterizzato da mera autonomia esecutiva.
Come riscontrabile dalla disamina delle declaratorie del sistema di classificazione del personale del CCNL di settore (sub doc. D fascicolo appellante), appartengono, invero, al primo livello dell'Area Medico Sanitaria ed Odontoiatrica (art. 24, comma 2, lett. D) “i lavoratori che, muniti di diploma di laurea nello specifico settore di dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale”, tra cui, in via esemplificativa, le figure del “Responsabile e Coordinatore team di segreteria” , del “Professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in autonomia esecutiva di un determinato comparto dello studio professionale o di un settore parallelo e sussidiario all'attività espletata dal titolare dello studio”, nonché del “Capo servizio amministrativo” e dell'“Esperto di sviluppo organizzativo”.
La non appartenenza della figura del Consulente Commerciale a detto livello non è revocabile in dubbio, potendosi discutere della sua riconducibilità al quarto livello super (che comprende, tra gli altri, i lavoratori “che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune figure professionali anche tramite specifici percorsi formativi”), piuttosto che, al più, al terzo livello, nel quale le parti sociali includono “i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono … mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela”, là
pagina 10 di 14 dove, tuttavia, detto livello prevede la presenza di compiti di coordinamento di altro personale, che, quale consulente commerciale, l' non aveva più. Pt_1
Il fatto che tale modifica delle mansioni contrattuali comportasse un demansionamento rilevante ex art. 2103 c.c. era, peraltro, ben chiaro all'odierna appellata, che, infatti, aveva all'uopo predisposto la bozza di “PROCESSO VERBALE ex art. 2103 comma 6 c.c. e art. 2113 comma 4 c.c.” innanzi alla Commissione di certificazione presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e sollecitato, invano, l' Pt_1 alla sua sottoscrizione.
L'art. 2103, comma 6, c.c., espressamente richiamato nel testo di tale bozza di accordo individuale di modifica delle condizioni contrattuali , prevede, infatti, testualmente che “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante. dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.”.
Sebbene nel testo della bozza di accordo la modifica delle condizioni contrattuali risulti “giustificata” dalla richiesta del lavoratore di essere destinato a una sede diversa di lavoro più vicina al suo domicilio familiare di VI, è un fatto che la ivi enunciata “disponibilità” dell' -“in assenza di Pt_1 posizioni vacanti di nelle strutture della provincia di Milano”, a “ricoprire il ruolo di CP_3 Consulente Commerciale presso la Clinica “Humanitas Medical Care” di Arese”, invariati il livello d'inquadramento e la retribuzione fissa annua lorda, comprensiva di superminimo, ma con inserimento, quanto a quella variabile, nel piano d'incentivazione previsto per i consulenti commerciali e non più in quello relativo ai Manager, tutto ciò, sempre secondo quanto lì riportato, “allo scopo di migliorare CP_3 le proprie condizioni di vita”- non è mai stata dallo stesso ratificata e, di conseguenza, il patto di demansionamento, non accettato dal lavoratore, è rimasto solo una bozza.
L'attuazione, nei fatti, di quanto in esso previsto, non essendo stata frutto di un accordo validamente raggiunto, è, pertanto, riconducibile all'unilaterale determinazione della datrice di lavoro e, avendo determinato un incisivo cambiamento delle condizioni di lavoro in senso deteriore per l'attuale appellante (non solo per via dell'attribuzione, pur fermo il livello d'inquadramento, di mansioni riconducibili a livelli inferiori, ma anche per via della modifica delle condizioni economiche, non essendo stato, da allora, più erogato il fisso mensile di € 400,00), integra, pertanto, una giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c..
Anche quanto alle tempistiche il recesso risulta tempestivo, essendo intervenuto in data 23.5.2022, nel protrarsi dell'inadempimento datoriale e a neppure tre mesi di distanza dal suo inizio, mentre è irrilevante, ai fini qui dibattuti, che l' risulti essersi reimpiegato, dal giugno del 2022, presso altra Pt_1 impresa del settore (vd. doc. 9 fascicolo primo grado appellata).
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata anche nella parte in cui, esclusa la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, ha negato il riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e, in accoglimento della contrapposta domanda riconvenzionale avanzata dalla datrice di lavoro, ha accertato il diritto di quest'ultima a percepire la relativa indennità, nella misura di complessivi € 7.500,00 (corrispondente a 75 gg di preavviso) e, con esso, la legittimità delle trattenute operate a tale titolo sulle competenze retributive e di fine rapporto nelle buste paga di maggio e giugno del 2022 e condannato l' al pagamento della residua somma di € 2.307,49. Pt_1
pagina 11 di 14 Accertata, da questa Corte, la giusta causa di dimissioni, compete, invero, all'appellante il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 2119, comma primo e 2118, comma secondo, c.c., da quantificarsi, avuto riguardo al livello d'inquadramento (I) e all'anzianità di servizio inferiore a cinque anni, in misura equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di 90 giorni, comprensiva sia dell'importo lordo di € 605,09 (corrispondente alla lordizzazione del fisso mensile di € 400,00 netti, in quanto, come sopra acclarato, anch'esso parte integrante della retribuzione) che dei ratei di tredicesima e quattordicesima ex artt. 129 lett. A) e 130 del CCNL, oltre agli otto giorni intercorrenti tra il 23.5.2022 e il 31.5.2022 (precisando l'art. 129 del CCNL che i termini di preavviso hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese), il tutto per l'importo lordo di complessivi € 12.083,94 (€ 2.747,95 x 14:12 x 98 gg ossia 8 gg + 90 gg), come da conteggio depositato dalla difesa dell' in data 5.11.2024. Pt_1
Esclusa, nel contempo, la legittimità delle trattenute operate dall'appellata nei due ultimi cedolini paga di maggio e giugno del 2022 (sub doc. 16 fascicolo primo grado appellante), va, inoltre, accertato il diritto dell' al pagamento integrale delle relative spettanze retributive, da quantificarsi nei seguenti Pt_1 importi lordi:
€ 2.282,02 a saldo della busta paga di maggio 2022 (recante indicazione, quale totale delle spettanze, dell'importo di € “5.789,50-”, ossia di un saldo di segno negativo per effetto della trattenuta della somma di € 7.500,02 operata dalla datrice di lavoro a titolo d'indennità sostitutiva del preavviso, esclusa la quale il totale degli importi indicati nella colonna delle “COMPETENZE” risulta pari a € 2.282,02 lordi, dato da € 1.565,93 a titolo di “Retribuzione ordinaria”, € 82,42 a titolo di festività, € 40,40 a titolo di addizionale comunale, € 123,13 a titolo di addizionale regionale ed € 470,14 a titolo di trattamento integrativo DL 3/2020);
€ 4.948,93 a saldo della busta paga di giugno 2022 (in corrispondenza del cui netto non risulta indicata alcuna somma in quanto la Società ha trattenuto dal totale delle competenze anche il saldo negativo del preavviso di cui alla precedente busta paga, recante un arretrato di € 6.024,10).
Tenuto conto della brevissima durata del demansionamento, protrattosi per meno di tre mesi, in difetto di specifica allegazione e prova, deve escludersi che lo stesso abbia provocato un danno alla professionalità dell'appellante, il quale, infatti, come provato documentalmente dall'appellata mediante produzione dell'estratto del profilo Linkedin dell' (vd. doc. 9 fascicolo primo grado), ha prontamente reperito Pt_1 una nuova occupazione lavorativa nel medesimo settore di mercato (essendosi rioccupato presso la Elite Odontoiatrica dal mese di giugno del 2022). La domanda risarcitoria dallo stesso formulata in primo grado e reiterata in appello non può, pertanto, essere accolta attesa l'infondatezza delle censure al riguardo sollevate dall'appellante avverso il capo della sentenza che ne ha statuito il rigetto.
La sentenza di primo grado va, inoltre, confermata nella parte in cui ha rigettato le domande relative ai maggiori bonus premiali in assunto spettanti in ragione dell'acquisendo piano incentivale per CP_3
attesa la genericità delle relative allegazioni, non emendabile con un ordine di esibizione, che,
[...] nel caso esaminato, assumerebbe una connotazione esplorativa. Infatti, come evidenziato dal primo giudice, le doglianze al riguardo prospettate dall sono generiche, là dove “neppure il lavoratore Pt_1 riferisce di un concreto ed effettivo pregiudizio che ne sarebbe derivato, non quantifica né indica, neppure in modo generico, quali sarebbero stati i parametri per calcolare il bonus per Consulente Commerciale e quello per Cinic manager e quale differenza si sarebbe generata a suo detrimento” (così alla pag. 3 dell'impugnata sentenza;
né tali parametri sono desumibili dalla lettera di assunzione (doc. 1 fascicolo primo grado appellante), che non fa alcun accenno ad un piano di incentivazione o dalla bozza dell'accordo conciliativo di modifica delle condizioni contrattuali (peraltro neppure formalizzato),
pagina 12 di 14 limitandosi lo stesso a far riferimento all'inserimento del prestatore di lavoro, in conseguenza del mutamento di mansioni, nel piano d'incentivazione dei Consulenti Commerciali in luogo in quello di senza dettagliarne, tuttavia, i contenuti. CP_3
Parimenti infondati sono i motivi d'appello relativi alle indennità di cui agli artt. 98 e 99 del CCNL, correttamente negate dal primo giudice in quanto, come dallo stesso osservato, è documentale che nella fattispecie controversa non sono riscontrabili trasferte o missioni (connotate dalla temporaneità degli spostamenti dalla sede di lavoro), ma trasferimenti di sede lavorativa non accompagnati da trasferimenti di residenza (dovendosi aver sempre riguardo alla sede di effettiva abitazione in via continuativa, senza rilievo per le indicazioni contenute in comunicazioni di trasferimento rimaste inattuate). Non ricorrono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento né della diaria di cui all'art. 98 del CCNL, né delle diarie e dei rimborsi spese di trasloco di cui all'art. 99 del CCNL, essendo previste le prime solo per le trasferte e missioni ed essendo gli altri riservati ai “trasferimenti del lavoratore ad altro luogo di lavoro che avranno come conseguenza anche il cambio di residenza del lavoratore”, come ulteriormente e inequivocabilmente chiarito al quarto comma del medesimo art. 99, nel quale si precisa che “Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco” (nel caso esaminato lo stesso alla pagina 7 del ricorso ex art. 414 c.p.c., ammette che, nonostante Pt_1 gli avvicendamenti delle sedi di lavoro, non ha mai cambiato la residenza né, quindi, traslocato).
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, segue, nel dispositivo, la condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma lorda di complessivi € 25.990,96, di cui € 2.282,02 a saldo delle spettanze di cui alla busta paga di maggio 2022, € 4.948,93 a saldo delle spettanze di cui alla busta paga di giugno 2022, € 6.676,07 a titolo di differenze retributive ed € 12.083,94 a titolo d'indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo, in una con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'appellata nei confronti dell'appellante e con la conferma, invece, delle restanti statuizioni di merito.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, deve aversi riguardo all'esito complessivo del giudizio, che vede l'appellante prevalentemente vittorioso, con conseguente diritto dello stesso al loro integrale rimborso per il doppio grado, nella misura che, applicati i parametri dello scaglione di valore da
€ 5.201,00 a € 26.000,00, si liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, di cui € 2.100,00 per il primo grado ed € 2.900,00 per il grado d'appello, in cui è stata svolta anche la fase di istruttoria/trattazione, oltre al rimborso dei contributi unificati e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA e con distrazione in favore dell'avv. Mauro Scancarello ex art. 93 c.p.c..
Avendo le parti dato atto dell'integrale esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado e qui oggetto di riforma, l'appellata va, infine, condannata alle conseguenti restituzioni in favore dell'appellante ex art. 336 c.p.c..
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 1383/2024 del Tribunale di Milano: 1) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma lorda di complessivi € 25.990,96, di cui € 2.282,02 a saldo delle spettanze di cui alla busta paga di maggio 2022, € 4.948,93 a saldo delle spettanze di cui alla busta paga di giugno 2022, € 6.676,07 a titolo di differenze retributive ed € 12.083,94 a titolo d'indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali al dovuto al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'appellata nei confronti dell'appellante;
3) conferma le restanti statuizioni di merito;
pagina 13 di 14 4) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso dei CU e al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Mauro Scancarello ex art. 93 c.p.c.;
5) condanna l'appellata a restituire all'appellante tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Milano, 18/2/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Avv. Daniela Macaluso Consigliere aus. all'udienza del 18/2/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Mauro Scancarello,
-appellante-
contro
P. IVA - C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Chiesara e Controparte_1 P.IVA_1 VA Messana,
-appellata- CONCLUSIONI per parte appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale Lavoro di Milano 02.05.2024 n. 1383, resa inter partes e notificata il 13.05.2024, così giudicare per tutti i fatti ed i titoli di causa:
1) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rimettere le parti al Tribunale ex art. 354 c.p.c. per l'estensione della causa a CP_2
2) in subordine, condannare al pagamento di tutte le competenze retributive, Controparte_1 indennitarie e risarcitorie dovute all' , quantificate in prudenziali € 25.000,00, salva diversa Pt_1 somma, anche maggiore, ex licenzianda CTU;
3) quanto sopra oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284/4 c.c.;
4) vinti compensi e spese, con distrazione all'antistatario.”; per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- per i motivi di cui al presente atto, nonché per quelli agli atti di primo grado dell'esponente da aversi qui per richiamati e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.,
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, pagina 1 di 14 - disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione: in via principale,
1) respingere l'appello del Signor e confermare la sentenza impugnata Parte_1 con integrale assoluzione della resistente appellata;
in via istruttoria,
2) respingere le richieste istruttorie di parte ricorrente per i motivi di cui al §9 e, nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, del capitolato di prove avversario, senza inversione alcuna degli oneri probatori incombenti sulle parti, ammettere alla prova contraria con i Controparte_1 medesimi testi indicati a prova diretta;
ammettere alla prova diretta sui capitoli di Controparte_1 cui al paragrafo §10. Si indicano a testi, sia a prova diretta che a prova contraria, i Signori:
, Responsabile HR;
Testimone_1
Direttore Commerciale;
Testimone_2
Operations Coordinator;
Tes_3
, Clinic Manager;
Testimone_4
Dipartimento HR, Testimone_5 tutti presso la società appellata. In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 giugno 2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1383/24 nella parte in cui ha respinto le domande dallo stesso proposte in primo grado, previa estensione del contraddittorio all' di condanna CP_2 dell'appellata al pagamento di “tutte le competenze retributive, indennitarie e Controparte_1 risarcitorie allo stesso dovute, quantificate in prudenziali € 25.000,00” -che ricomprendevano per diaria
€ 1.275,00 (330,00 + 270,00 + 675,00), oltre al fisso mensile di € 400,00 netti per marzo, aprile e maggio 2022, il ricalcolo di tutte le competenze in busta sulla scorta di tale fisso lordizzato, oltre al danno alla professionalità, per il quale chiedeva una condanna del datore di lavoro al risarcimento quantificato nel 30% della retribuzione goduta- ed ha accolto, invece, la domanda riconvenzionale della società di accertamento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di 75 giorni di retribuzione, corrispondenti all'importo di complessivi € 7.500,00, avendo ritenuto assente una giusta causa delle dimissioni, condannandolo al pagamento della somma di € 2.307,49 a saldo di quanto già trattenuto nell'ultimo cedolino paga relativo al T.F.R. e alle competenze di fine rapporto.
A supporto del ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva allegato che, assunto dalla in Pt_1 Controparte_1 data 3.6.2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ed inquadrato nel I livello del C.C.N.L. Studi Professionali (Consilp), con qualifica di impiegato di concetto e ruolo di fino alle dimissioni rassegnate in data 24.5.2022, aveva lavorato presso varie cliniche CP_3 sino al dicembre 2021, quando era stato trasferito alla sede di GE, pur avendo continuato a lavorare a Reggio Emilia;
di essere stato trasferito dall'1.2.2022 alla sede di Cassano Magnago, pur prestando di fatto l'attività lavorativa presso Humanitas Medical Care di Arese, mentre dal 25.2.2022, dopo che non aveva sottoscritto un accordo di demansionamento, era stato ritrasferito a Reggio Emilia come Consulente Commerciale, pur essendo rimasto a lavorare ad Arese, con “spoliazione” delle mansioni di assunzione e senza più percepire il compenso aggiuntivo di € 400,00 in misura fissa, liquidato
“fittiziamente in busta” come “rimborso spese documentate” e, conseguentemente, non conteggiato ai pagina 2 di 14 fini dell'incidenza su tutte le altre voci contrattuali (TFR e preavviso inclusi); che dalla medesima data non gli erano stati riconosciuti, inoltre, i bonus premiali da che, nel corso del rapporto, CP_3 nulla gli era stato corrisposto a titolo di indennità di trasferta e di trasferimento ai sensi degli artt. 98 e 99 del C.C.N.L..
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la contestate le domande avversarie, aveva Controparte_1 proposto, a sua volta, domanda riconvenzionale diretta ad accertare l'insussistenza della giusta causa di dimissioni del lavoratore ed il suo diritto a vedersi corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso -pari a 75 giorni e corrispondente all'importo di euro 7.500,00, solo parzialmente trattenuti dalle competenze delle due ultime buste paga- ai sensi degli artt. 2118 c.c. e 129 e 130 C.C.N.L. Studi Professionali, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dell'importo di € 2.307,49 a saldo di quanto ancora dovuto.
La resistente, riguardo al trasferimento del ricorrente ad Arese quale Consulente Commerciale, sosteneva che tale modifica era stata disposta per andare incontro alla richiesta dell' di avvicinarsi al Pt_1 domicilio familiare di VI (PV) e che questi si era detto da subito disponibile ad accettare il nuovo ruolo e il relativo accordo di modifica delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., senza variazione del livello d'inquadramento e ferma la retribuzione fissa, salvo poi addurre scuse tali da costringerla a rinviare più volte l'appuntamento per la conciliazione e cambiare, infine, idea, quando, nel mese di aprile del 2022, aveva espressamente manifestato la sua intenzione di non voler sottoscrivere la conciliazione e si era, quindi, assentato per malattia dal 4 a 23 maggio 2022. La nel negare la Controparte_1 sussistenza di una giusta causa di dimissioni, evidenziava, nel contempo, che, a seguito delle dimissioni rassegnate nella medesima data, il ricorrente si era successivamente rioccupato, dal mese di giugno 2022, presso la Elite Odontoiatrica.
Il Tribunale, con la sentenza appellata, ha rigettato le domande relative al mancato pagamento del fisso mensile di € 400,00 e dei bonus premiali in quanto generiche, mentre sul mancato pagamento dell'indennità di trasferta ha rilevato che si era sempre trattato di trasferimenti di sede e non di trasferte o missioni, con conseguente inoperatività dell'art. 98 del CCNL invocato dal ricorrente, come pure dell'art. 99 del CCNL, considerato che lo stesso aveva escluso a p. 7 del ricorso che gli si potesse Pt_1 applicare l'indennità di cui alla disposizione contrattuale da ultimo citata, operante solo in caso di trasferimenti che comportino per il dipendente un cambio di residenza, circostanza pacificamente non verificatasi nel caso controverso.
Sulla domanda di accertamento del demansionamento, il primo giudice ha ritenuto che, seppur pacifica tra le parti la circostanza che fosse stato adibito all'attività di consulente commerciale presso la Pt_1 clinica di Arese dall'1.3.2022 fino alle dimissioni del 24.5.2022, era difficilmente ipotizzabile che lo stesso avesse effettivamente subito un danno alla professionalità, tenuto conto dell'esigua durata del mutamento di ruolo, concretamente protrattosi dall'1.3.2022 al 3.5.2022, essendo poi subentrata l'assenza per malattia dal 4 al 23.5.2022, seguita dalle dimissioni.
Ha argomentato anche sul danno non patrimoniale rivendicato dal ricorrente, il quale aveva sostenuto di essere “precipitato in condizione di stress reattivo-depressivo certificato e, infine, costretto alle dimissioni”, sostenendo che l'allegato pregiudizio era privo di qualsivoglia documentazione medica a supporto.
Ha rigettato, infine, la domanda relativa all'accertamento della giusta causa di dimissioni, avendo ritenuto che sarebbe stato onere del ricorrente provare il comportamento non giustificato del datore di lavoro che “abbia gravemente violato i principi di correttezza e buona fede tipici delle obbligazioni contrattuali”, mentre, nella specie, tale onere non era stato “sufficientemente e adeguatamente pagina 3 di 14 adempiuto” dal momento che, data la nuova formulazione dell'art. 2103 c.c. -che permette al datore di lavoro di assegnare al lavoratore mansioni corrispondenti al medesimo livello e alla categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, così da poter considerare equivalenti mansioni riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale, pur diverse tra loro, ma ritenute fungibili dalla contrattazione collettiva- il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare che il ruolo di consulente commerciale non corrispondesse al suo livello di inquadramento contrattuale nel I livello C.C.N.L. Studi Professionali (CONSILP) con qualifica di impiegato di concetto.
Secondo la sentenza appellata, l' aveva unicamente lamentato di essere stato spogliato del ruolo Pt_1 di clinic manager “che è cosa diversa”. Pertanto, “In assenza, anche solo di una allegazione in tal senso la domanda relativa all'accertamento del preteso demansionamento non può trovare accoglimento con l'effetto che anche la domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate il 24 maggio 2022 con condanna del datore di lavoro al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, va rigettata”.
Con ricorso depositato in data 11.6.2024, ha proposto appello avverso la sentenza di primo Pt_1 grado, chiedendo, in via preliminare, di dichiararne la nullità in ragione della mancata estensione del contradditorio nei confronti di , con conseguente rimessione della causa al Tribunale ex art. 354 CP_2 c.p.c..
In secondo luogo, l'appellante ha censurato, come contraddittoria, la motivazione sia in ordine alla mancata prova della fittizietà della voce della busta paga “rimborso spese documentate” e della natura retributiva di detto emolumento in difetto di allegazioni tali da evidenziare che la somma di € 400,00 era stata concordata come una componente aggiuntiva, osservando che (delle due l'una) o il fatto è stato dedotto, ma non è stato provato o non è stato dedotto e, quindi, non può essere provato, sia in ordine al demansionamento, attesa la non corrispondenza della mansione di consulente commerciale al livello di inquadramento, come dimostrato dalla bozza, non contestata, dell'accordo di demansionamento espressamente redatto ai sensi dell'art. 2103 VI comma c.c. per l'assegnazione della mansione di consulente commerciale ad Arese in ragione dell'assenza di posizioni di nelle strutture CP_3 della provincia di Milano (doc. 4).
L'appellante ha lamentato, nel contempo, la violazione del riparto probatorio (art. 2697 c.c.) e ha insistito, quindi, per il pagamento di tutte le competenze retributive, indennitarie e risarcitorie dovute.
A questo fine, quanto al rimborso fisso mensile di € 400,00, preso atto che il Tribunale ha ritenuto indimostrati la fittizietà del titolo di pagamento indicato in busta paga (“spese documentate”) e la natura retributiva di tale voce (pag. 3 sent.), nell'ottica dell'appello, la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di primo grado si scontra con la regola generale dell'impossibilità della prova del fatto negativo (tale è la fittizietà della spesa) e, secondariamente, con il valore presuntivo degli elementi in atti a supporto dell'allegazione attorea. ha insistito, quindi, nel confermare la natura retributiva dei € 400,00 mensili, privi di altra Pt_1 giustificazione, dal momento che la datrice non aveva offerto alcun supporto documentale delle spese fisse mensili, né delle ragioni del loro pagamento in assenza di pezze giustificative (“E' chiaro quindi che, se di spese documentate si fosse veramente trattato e fossero mancate le pezze a supporto, la convenuta non avrebbe certo evitato di avanzare riconvenzionale anche per il recupero di tali importi”).
Quanto ai bonus premiali, anche tale domanda era stata rigettata dal primo giudice, il quale aveva affermato che “la perdita da febbraio 2022 del bonus premiale da è affidata ad CP_3 allegazione del tutto generica e neppure il lavoratore riferisce di un concreto ed effettivo pregiudizio che pagina 4 di 14 ne sarebbe derivato, non quantifica né indica, neppure in modo generico, quali sarebbero stati i parametri per calcolare il bonus”.
Sul punto ha dedotto che l'esistenza del piano incentivale e della maggior generosità di quello da Pt_1 era stata dimostrata, senza che potesse addebitarsi allo stesso un difetto di deduzione e CP_3 prova su elementi che la datrice aveva invece voluto chiaramente nascondere: era pacifico che allo stesso spettassero gli importi premiali da d'altro canto, non avrebbe avuto senso la previsione CP_3 peggiorativa inserita dalla datrice nella conciliazione per il demansionamento: “
4. Il Lavoratore sarà inserito nel piano di incentivazione previsto per i dipendenti che svolgono mansioni di Consulente Commerciale e non più nel piano di incentivazione relativo ai dipendenti che svolgono mansioni di Clinic Manager” (prod. 4).
L'appellante ha evidenziato, inoltre, che, nel giudizio di primo grado, egli aveva chiesto di ordinare alla di esibire il piano incentivale per i risultati e gli altri parametri di Controparte_1 CP_3 riferimento per il calcolo del bonus (pag. 7 ric.), richiesta ribadita anche nelle conclusioni istruttorie (“ordinarsi l'esibizione ex artt. 210 ss. c.p.c. e/o acquisirsi ex art. 421 c.p.c. il piano incentivale per per il periodo di causa, nonché i libri IVA e/o altri parametri aziendali utili al calcolo CP_3 del bonus attoreo”).
Quanto all'indennità di trasferta e all'indennizzo da trasferimento, parte appellante stigmatizza l'errore commesso dal primo giudice, in assunto determinato dall'errata lettura di atti e documenti, nel punto in cui il Tribunale aveva statuito: quanto alla trasferta, “è documentale (doc. 3 e 4 roc.) che si sia sempre trattato di trasferimenti di sede…” (pag. 3, ult. cpv.) e, quanto all'indennizzo da trasferimento che, non avendo cambiato residenza, “E' poi lo stesso ricorrente ad escludere… che… possa applicarsi l'indennità di cui all'art. 99 del CCNL”.
Avuto riguardo alla trasferta ha ribadito che, ad invarianza di residenza, l'art. 98 CCNL “renda Pt_1 temporaneo l'invio in Comune diverso da quello <della propria residenza e della sede di lavoro stabilita nella lettera assunzione>. Ecco che allora, <in tal caso al personale compete>, oltre al rimborso delle spese di viaggio e vitto (per il che le parti applicavano le tariffe km ACI, con gli importi variabili evidenziati in busta), una <diaria di € 15 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24>, riducibile del 10% <per missioni di durata superiore al mese>. Tale era pacificamente la condizione attorea al trasferimento da Reggio a GE (si ricorda, non richiesto dal lavoratore), posto che era impegnato per oltre 8 ore ma non più di 24, così come per quello a Cassano Magnago. La norma rileva però anche dopo la restituzione a Reggio Emilia, visto che l ha continuato ad Pt_1 operare sino alla fine su Arese”.
Ha insistito, quindi, per il riconoscimento della diaria, nella misura quantificata alla pag. 7 del ricorso di primo grado: € 1.275,00 (330,00 = €15 x 22gg per il trasferimento di gennaio+ 270,00= €15 x18gg per il secondo trasferimento sino al 25 febbraio + 675,00= €15x 50ggx90% avendo superato il mese di permanenza ad Arese).
Circa il trasferimento ha censurato la sentenza, osservando che “Ai sensi dell'art. 99, le indennità ivi elencate possono competere solo quando dal trasferimento consegua <anche il cambio di residenza del lavoratore>. Non è il caso del ricorrente, verso il quale tuttavia il cambiamento è giuridicamente rilevante, sia perchè si consolida se non impugnato nei 60 giorni, sia perché l'avverbio denota che non al solo cambio di residenza vanno correlati i disagi del lavoratore” e sostenendo, nel contempo, che, in assenza di espressa quantificazione del disagio ad opera del CCNL, competerebbe al Giudice quantificare ex art. 1226 c.c. il relativo indennizzo.
pagina 5 di 14 L'appellante ha impugnato, inoltre, la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso la ricorrenza della giusta causa, sostenendo che egli avrebbe mancato di dimostrare il demansionamento e il grave inadempimento posto in essere dal datore di lavoro. Sul punto parte appellante ha rilevato che tale affermazione era contraddetta:
- dalla circostanza, pacifica, che la società aveva, con decorrenza 28.2.2022, modificato le sue mansioni da ruolo di a ruolo di Consulente commerciale;
CP_3
- dalla bozza di accordo predisposto e sollecitato dalla datrice “ex art. 2103 comma 6 c.c. e art. 2113 comma 4 c.c.” (vds. prod. 4): ill novellato art. 2103 c.c. prevede, infatti, la stipula nelle sedi protette di cui al comma 6 degli accordi individuali di “assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore” previsti al comma 4. Sul punto parte appellante ha ribadito, quindi, che il richiamo espresso dei due commi nella rubrica e nel corpo della bozza sub 4 era chiara dimostrazione del demansionamento, del resto mai stato negato da controparte. In punto di demansionamento parte appellante ha evidenziato, inoltre, come lo stesso fosse provato dalla significativa e drastica riduzione dalle mansioni e dalle responsabilità, comportando l'assegnazione del ruolo di consulente commerciale il suo declassamento dal I° Livello, proprio del Clinic Manager, livello connotato da “discrezionalità decisionale con responsabilità di direzione esecutiva”, nonché da “coordinamento e controllo di altri dipendenti”, al IV° super, occupandosi il consulente commerciale “della commercializzazione degli interventi di tipo odontoiatrico forniti dalla clinica e dei servizi accessori, quali i contratti di finanziamento al consumatore per gli interventi richiesti alla clinica. All'uopo illustra le attività richieste dal paziente, il costo delle stesse, le modalità e le tempistiche di esecuzione. Quindi favorendo l'accettazione dei preventivi da parte dei clienti e compila le richieste di finanziamento, seguendole fino al perfezionamento”. Parte appellante, posto che aveva operato come sino al ritrasferimento a Reggio Emilia CP_3 come Consulente Commerciale, ha insistito nel ribadire le sue ragioni in ordine, da un lato, alla lordizzazione del fisso mensile di € 400,00 (liquidato fittiziamente in busta come “rimborso spese documentate”), al suo recupero nelle mensilità post demansionamento, al calcolo della sua incidenza su tutte le altre voci contrattuali (TFR e preavviso inclusi), così come alla verifica dei bonus derivanti dal piano incentivale per (con conseguente ordine alla società convenuta di produzione e/o CP_3 esibizione in giudizio del piano stesso e dei risultati e parametri di riferimento per il calcolo del bonus) e, dall'altro lato, alle indennità previste dal CCNL in relazione ai trasferimenti cui era stato soggetto su unilaterale iniziativa datoriale ed alle trasferte per l'operatività effettiva su unità diversa da quella di destinazione. Ha chiesto, quindi, che, previa CTU, gli vengano finalmente riconosciuti i titoli suddetti, così per diaria
€ 1.275,00 (330,00 + 270,00 + 675,00), il fisso mensile di € 400,00 netti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2022, nonché il ricalcolo di tutte le competenze in busta sulla scorta di tale fisso lordizzato e dei bonus del piano incentivale per CP_3 Quanto, invece, al danno da demansionamento, richiamati i comuni criteri giurisprudenziali, ha ribadito la richiesta di liquidazione nella misura del 30% della retribuzione goduta. “Sommando la RAL dell'assunzione con il fisso mensile lordizzato ed i bonus premiali, si arriva a non meno di € 3.300,00 mensili che, ridotti ad 1/3 ma moltiplicati per gli ultimi tre mesi del rapporto, individuano il danno patrimoniale minimo sofferto dal ricorrente”. Con memoria depositata in data 27/9/2024 si è costituita in giudizio che, CP_1 CP_1 richiamate, ai sensi dell'art. 436 c.p.c., tutte le eccezioni, deduzioni e argomentazioni svolte in primo grado, unitamente alle istanze istruttorie, ha concluso per il rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
pagina 6 di 14 Quanto alla pretesa nullità della sentenza del Tribunale di Milano in ragione della mancata integrazione del contraddittorio con l , l'appellata ha contestato la fondatezza della doglianza, evidenziando CP_2 che il ricorso dell' era privo di una domanda di regolarizzazione contributiva, là dove, nelle Pt_1 conclusioni, l'odierno appellante si era limitato a chiedere di condannarla al pagamento di un importo quantificato in complessivi € 25.000,00 e genericamente imputato a “competenze retributive, indennitarie e risarcitorie”. La formulazione della domanda – unita alla radicale carenza di allegazioni e/o conteggi nel corpo dell'atto- non consentiva di individuare se vi fossero, all'interno del quantum complessivamente indicato, delle somme da sottoporsi a contribuzione. In merito all'onere probatorio la società appellata ha richiamato, tra le tante, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti retributivi “devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova, parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. n. 7696/2020). Sul punto ha denunciato l'errore in cui sarebbe incorsa controparte, la quale aveva preteso di porre in capo alla società un onere che in realtà spettava all' in qualità soggetto che agiva per l'accertamento del diritto alla retribuzione variabile. Pt_1
A fronte della genericità della pretesa così formulata, del tutto irrilevanti apparivano anche le istanze istruttorie avanzate dal lavoratore, tese unicamente a sopperire alla carenza dell'allegazione attorea. Si oppone quindi, anche in grado di appello alle richieste istruttorie avanzate da controparte. Ha insistito anche per la conferma del capo della sentenza che aveva statuito in merito a sua doglianza relativa al mancato pagamento dell'indennità di trasferta, ribadendo che dalla lettura dei documenti 3 e 4 del fascicolo di primo grado avversario si evinceva che gli stessi avevano ad oggetto “il trasferimento della sede principale di lavoro” e non delle missioni temporanee/trasferte, in relazione alle quali l'art. 98 del CCNL prevedeva la corresponsione della diaria. Inoltre, lo stesso appellante aveva riconosciuto l'insussistenza del presupposto – il cambio di residenza del lavoratore – previsto per l'applicazione dell'art. 99 del CCNL applicato. Ad avviso dell'appellata non risultava poi in alcun modo integrata la giusta causa delle dimissioni, dal momento che, come già correttamente affermato dal primo giudice, la modifica delle mansioni dell' da ruolo di a ruolo di Consulente commerciale, “non può integrare per ciò Pt_1 CP_3 solo il preteso demansionamento”. Sul punto ha ricordato, inoltre, che il novellato art. 2103 c.c. consente l'assegnazione al lavoratore di mansioni corrispondenti al medesimo livello e categoria legale di inquadramento delle ultime svolte, osservando che nell'accordo di cui si discute (doc. 4 ric. I grado) era previsto che avrebbe mantenuto il livello di inquadramento (I Liv. CCNL Studi Pt_1 Professionali) e la retribuzione assegnati in sede di assunzione. Ha chiesto, quindi, la conferma della sentenza anche in punto di demansionamento, dal momento che
“come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, manca nel ricorso di primo grado la prova di un danno non patrimoniale, alla professionalità o biologico”. Ha ribadito, nel contempo, l'inammissibilità della pretesa di controparte anche in relazione al quantum, tenuto conto della genericità della determinazione dell'ammontare del danno preteso, considerato che l'appellante non aveva individuato né i criteri dallo stesso adottati, né la base di calcolo che includerebbe la RAL di assunzione, il fisso mensile lordizzato e i bonus premiali e non aveva neppur prodotto conteggi. Per il caso di ravvisata necessità di attività istruttoria, ha ribadito, infine, tutte le richieste formulate in primo grado e ha chiesto, nell'ipotesi di ammissione in tutto o in parte del capitolato avversario, di essere ammessa alla prova contraria e a provare per testimoni le circostanze dedotte a pag. 16 e 17 della memoria di costituzione in appello (capp. da 1 a 19). La Corte, all'udienza di discussione del 9.10.2024, ravvisatane l'indispensabilità, ha invitato parte appellante a depositare un conteggio relativo alle pretese incidenze sugli istituti legali e contrattuali del compenso lordo, pari al netto di € 400,00, indicato nelle buste paga quale “rimborso spese pagina 7 di 14 documentate”, assegnandole termine sino al 6.11.2024 e concedendo, inoltre, termine all'appellata sino al 13.11.2024 per eventuali osservazioni. Alla successiva udienza del 20.11.2024, è stato esperito il tentativo di conciliazione, avendo il Collegio invitato le parti a considerare una proposta contemplante il pagamento in favore dell'appellante della somma di € 14.500,00 lordi, oltre ad un concorso spese per i due gradi. Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione all'udienza del 14.1.2025 la causa è stata discussa dalle parti, con rinuncia della difesa di parte appellante al motivo d'appello relativo all'estensione del contraddittorio nei confronti dell' e alla domanda di pagamento della somma CP_2 indicata nei conteggi a titolo di contributi dovuti da parte della società all'ente previdenziale. È stato, quindi, disposto un rinvio per repliche all'udienza del 18.2.2025, con autorizzazione al deposito, almeno cinque giorni prima, di brevi note scritte in ordine alla quantificazione dei crediti oggetto di causa. All'udienza del 18.2.2025 i difensori delle parti hanno concluso la discussione, dando concordemente atto dell'avvenuto integrale pagamento da parte dell'appellante in favore dell'appellata delle somme di cui alla sentenza di primo grado, importi di cui il difensore dell' ha chiesto, a quel punto, la Pt_1 restituzione in caso di riforma della sentenza, precisando, ulteriormente, a rettifica dell'ultima nota depositata, la richiesta di pagamento di tutto quanto trattenuto nelle buste paga di maggio e giugno 2022. Il difensore dell'appellata si è opposto alle restituzioni, eccependo in compensazione, per il caso di parziale riforma della sentenza di primo grado, il controcredito della sua assistita a titolo d'indennità sostitutiva del preavviso. La causa è stata, dunque, decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto del superamento della questione sollevata con il primo motivo d'appello in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
Parte appellata, all'udienza del 14.1.2025, ha, infatti, espressamente dichiarato di rinunciare al motivo d'appello e al pagamento della somma dovuta a titolo di contributi da parte della società verso l' CP_2 con riferimento alle azionate pretese creditorie di natura retributiva.
Va, peraltro, osservato che nelle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. non era stata avanzata alcuna domanda con riferimento ai contributi dovuti all' , essendo stata formulata una domanda di CP_2 condanna della società convenuta a pagare le competenze retributive, indennitarie e risarcitorie per l'importo di complessivi euro 25.000,00, senza alcun riferimento alla contribuzione, risultando con ciò corretta la determinazione del primo giudice di non estendere il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, estensione prospettata dallo stesso come “eventuale” (vd. pag. 11 del ricorso ex Pt_1 art. 414 c.p.c.).
Nel merito, i motivi d'appello sono parzialmente da accogliere.
Risultano, invero, fondate le censure mosse alla sentenza di primo grado nella parte in cui è stata negata l'esistenza di una giusta causa di dimissioni, come pure nella parte in cui sono state rigettate le domande svolte dall' con riferimento all'importo fisso mensile di € 400,00, erogato nelle buste paga a titolo Pt_1 di “rimborso spese documentate”.
Il Tribunale ha escluso di poter accertare la natura retributiva dell'emolumento, allegata dal ricorrente a fondamento delle proprie pretese, sostenendo che lo stesso non avrebbe provato né la dedotta fittizietà del titolo di erogazione né che il controverso emolumento fosse stato concordato tra le parti a titolo di compenso aggiuntivo, quale aumento retributivo.
Rileva al riguardo la Corte che dalle buste paga in atti emerge il riconoscimento, a decorrere dal mese di luglio 2021 (con liquidazione nella busta paga successiva unitamente alla medesima spettanza del mese pagina 8 di 14 di agosto), di una somma fissa di € 400,00 a titolo di “Rimborso spese documentate” (vd. cedolini sub doc. 16 fascicolo primo grado appellante).
Considerato che la somma è stata corrisposta mensilmente in misura fissa e che, contrariamente a quanto indicato dalla datrice di lavoro nei cedolini, non risulta che il suo pagamento sia avvenuto a fronte di esborsi documentati del prestatore di lavoro, a fronte della contestazione mossa in giudizio da quest'ultimo in merito al carattere fittizio del titolo di erogazione, deve riconoscersene la natura retributiva, con conseguente sua incidenza, per il corrispondente importo lordo, sugli istituti retributivi legali e contrattuali (tredicesima, quattordicesima, TFR, ferie e permessi) e con diritto dell'appellante ad ottenerne il pagamento, quale parte integrante della retribuzione fissa mensile, anche nelle ultime tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2022, periodo durante il quale la Società non lo ha più riconosciuto e ciò, segnatamente, a seguito dell'assegnazione dell' alla clinica “Humanitas Medical Care” di Pt_1 Arese non più come mansione assegnata in sede di assunzione e corrispondente CP_3 all'inquadramento contrattuale nel primo livello del CCNL applicato al rapporto di lavoro, ma come Consulente Commerciale (modifica delle condizioni del rapporto di lavoro che, per quanto si dirà, ha comportato, di fatto, un evidente demansionamento, attuato unilateralmente dalla parte datoriale, avendo l' rifiutato di sottoscrivere il relativo accordo conciliativo, rimasto solamente allo stadio di bozza: Pt_1 vd. doc. 4 fascicolo primo grado . Pt_1
Dal conteggio analitico depositato da parte appellante in data 5.11.2024 (che, in quanto aderente ai criteri indicati dalla Corte e non contestato in modo specifico dalla controparte, ben può essere assunto a fondamento della decisione) emergono, con riferimento a tale componente retributiva fissa mensile lordizzata e alle relative incidenze sulla retribuzione indiretta e differita, differenze retributive per complessivi € 6.676,07 lordi, di cui € 5.268,76 lordi per le mensilità di marzo, aprile, maggio 2022 e per incidenze sui ratei di tredicesima, quattordicesima e T.F.R., nonché € 261,71 lordi per incidenze su ex fest. ed € 1.145,60 lordi per incidenza sulle ferie.
Parimenti fondato è il motivo d'appello relativo alla giusta causa di dimissioni, in quanto, come sopra anticipato e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il passaggio dal ruolo di CP_3 a quello di Consulente Commerciale, disposto e tenuto fermo dalla Società nonostante la pacifica mancata adesione finale dell' all'accordo conciliativo, rimasto, come detto (e la circostanza è Pt_1 documentale), al livello di mera bozza, ha comportato una significativa modifica peggiorativa delle condizioni del rapporto di lavoro, tale senz'altro da giustificare l'esercizio da parte del lavoratore del diritto potestativo di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c..
Il rilievo, posto dalla sentenza di primo grado a fondamento della decisione al riguardo assunta, secondo cui l'odierno appellante si sarebbe limitato a lamentare la spogliazione delle mansioni di CP_3
senza dolersi, tuttavia, della mancata corrispondenza delle mansioni del nuovo ruolo di
[...] Consulente Commerciale al suo livello d'inquadramento, vale a dire al I livello del CCNL Studi Professionali (Consilp), non coglie nel segno.
L'allegazione di un demansionamento rilevante ai sensi dell'art. 2103 c.c. è, infatti, implicito nei riferimenti contenuti nel ricorso ex art. 414 c.p.c. allo svilimento professionale determinato dalla modifica delle mansioni attuata dalla datrice di lavoro nell'ultima fase del rapporto, tale da rendere la proposta di demansionamento dalla stessa formulata “irricevibile … pur ad invarianza di livello contrattuale e retribuzione tabellare” (così alla pag. 6 del ricorso di primo grado), oltre a desumersi dal raffronto tra le mansioni assegnate alle due figure professionali, analiticamente descritte al punto n. 7 della narrativa del menzionato atto introduttivo (pagg. 3 e 4) come segue (con prospettazioni rimaste incontestate): “- il Consulente Commerciale si occupa della commercializzazione degli interventi di tipo
pagina 9 di 14 odontoiatrico forniti dalla clinica e dei servizi accessori, quali i contratti di finanziamento al consumatore per gli interventi richiesti alla clinica. All'uopo illustra le attività richieste dal paziente, il costo delle stesse, le modalità e le tempistiche di esecuzione. Quindi favorisce l'accettazione dei preventivi da parte dei clienti e compila le richieste di finanziamento, seguendole fino al perfezionamento;
- il Clinic Manager invece, oltre ad affiancare e supportare il Consulente Commerciale, provvede anzitutto alla parte gestionale della clinica. Attività assai delicata che comprende (i) la gestione del personale (dai dentisti e igienisti agli assistenti alla poltrona e receptionist), organizzandone le presenze ed il lavoro sulla base delle attività da svolgere in clinica e proponendo a Pt_2 assunzioni/cessazioni di risorse;
(ii) la liquidazione dei compensi di dentisti ed igienisti, tutti contrattualizzati a P.IVA e pagati sulla base delle presenze o dei singoli interventi chirurgici;
(iii) la verifica degli appuntamenti e delle diverse agende di dentisti e igienisti;
(iv) la verifica delle richieste inoltrate alla clinica dai pazienti ed eventuali variazioni (appuntamenti, piani di lavoro, termini dei pagamenti, ecc.).
Nell'ambito delle sue mansioni, peraltro, il opera in piena autonomia decisionale e CP_3 riportando direttamente a CEO/HR, mentre il Consulente Commerciale gode di mera autonomia esecutiva.”.
Pur trattandosi in entrambi i casi di ruoli implicanti lo svolgimento di mansioni impiegatizie, è evidente che il profilo professionale del riconducibile al più alto dei livelli impiegatizi della CP_3 classificazione del personale, in quanto implicante la preposizione alla gestione manageriale della clinica, con riporto diretto ai vertici aziendali e poteri decisionali e organizzativi nella gestione dell'attività e del personale alla stessa assegnato e corrispondenti responsabilità, non è in alcun modo comparabile con quello del Consulente Commerciale, caratterizzato da mera autonomia esecutiva.
Come riscontrabile dalla disamina delle declaratorie del sistema di classificazione del personale del CCNL di settore (sub doc. D fascicolo appellante), appartengono, invero, al primo livello dell'Area Medico Sanitaria ed Odontoiatrica (art. 24, comma 2, lett. D) “i lavoratori che, muniti di diploma di laurea nello specifico settore di dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale”, tra cui, in via esemplificativa, le figure del “Responsabile e Coordinatore team di segreteria” , del “Professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in autonomia esecutiva di un determinato comparto dello studio professionale o di un settore parallelo e sussidiario all'attività espletata dal titolare dello studio”, nonché del “Capo servizio amministrativo” e dell'“Esperto di sviluppo organizzativo”.
La non appartenenza della figura del Consulente Commerciale a detto livello non è revocabile in dubbio, potendosi discutere della sua riconducibilità al quarto livello super (che comprende, tra gli altri, i lavoratori “che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune figure professionali anche tramite specifici percorsi formativi”), piuttosto che, al più, al terzo livello, nel quale le parti sociali includono “i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono … mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela”, là
pagina 10 di 14 dove, tuttavia, detto livello prevede la presenza di compiti di coordinamento di altro personale, che, quale consulente commerciale, l' non aveva più. Pt_1
Il fatto che tale modifica delle mansioni contrattuali comportasse un demansionamento rilevante ex art. 2103 c.c. era, peraltro, ben chiaro all'odierna appellata, che, infatti, aveva all'uopo predisposto la bozza di “PROCESSO VERBALE ex art. 2103 comma 6 c.c. e art. 2113 comma 4 c.c.” innanzi alla Commissione di certificazione presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e sollecitato, invano, l' Pt_1 alla sua sottoscrizione.
L'art. 2103, comma 6, c.c., espressamente richiamato nel testo di tale bozza di accordo individuale di modifica delle condizioni contrattuali , prevede, infatti, testualmente che “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante. dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.”.
Sebbene nel testo della bozza di accordo la modifica delle condizioni contrattuali risulti “giustificata” dalla richiesta del lavoratore di essere destinato a una sede diversa di lavoro più vicina al suo domicilio familiare di VI, è un fatto che la ivi enunciata “disponibilità” dell' -“in assenza di Pt_1 posizioni vacanti di nelle strutture della provincia di Milano”, a “ricoprire il ruolo di CP_3 Consulente Commerciale presso la Clinica “Humanitas Medical Care” di Arese”, invariati il livello d'inquadramento e la retribuzione fissa annua lorda, comprensiva di superminimo, ma con inserimento, quanto a quella variabile, nel piano d'incentivazione previsto per i consulenti commerciali e non più in quello relativo ai Manager, tutto ciò, sempre secondo quanto lì riportato, “allo scopo di migliorare CP_3 le proprie condizioni di vita”- non è mai stata dallo stesso ratificata e, di conseguenza, il patto di demansionamento, non accettato dal lavoratore, è rimasto solo una bozza.
L'attuazione, nei fatti, di quanto in esso previsto, non essendo stata frutto di un accordo validamente raggiunto, è, pertanto, riconducibile all'unilaterale determinazione della datrice di lavoro e, avendo determinato un incisivo cambiamento delle condizioni di lavoro in senso deteriore per l'attuale appellante (non solo per via dell'attribuzione, pur fermo il livello d'inquadramento, di mansioni riconducibili a livelli inferiori, ma anche per via della modifica delle condizioni economiche, non essendo stato, da allora, più erogato il fisso mensile di € 400,00), integra, pertanto, una giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c..
Anche quanto alle tempistiche il recesso risulta tempestivo, essendo intervenuto in data 23.5.2022, nel protrarsi dell'inadempimento datoriale e a neppure tre mesi di distanza dal suo inizio, mentre è irrilevante, ai fini qui dibattuti, che l' risulti essersi reimpiegato, dal giugno del 2022, presso altra Pt_1 impresa del settore (vd. doc. 9 fascicolo primo grado appellata).
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata anche nella parte in cui, esclusa la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, ha negato il riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e, in accoglimento della contrapposta domanda riconvenzionale avanzata dalla datrice di lavoro, ha accertato il diritto di quest'ultima a percepire la relativa indennità, nella misura di complessivi € 7.500,00 (corrispondente a 75 gg di preavviso) e, con esso, la legittimità delle trattenute operate a tale titolo sulle competenze retributive e di fine rapporto nelle buste paga di maggio e giugno del 2022 e condannato l' al pagamento della residua somma di € 2.307,49. Pt_1
pagina 11 di 14 Accertata, da questa Corte, la giusta causa di dimissioni, compete, invero, all'appellante il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 2119, comma primo e 2118, comma secondo, c.c., da quantificarsi, avuto riguardo al livello d'inquadramento (I) e all'anzianità di servizio inferiore a cinque anni, in misura equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di 90 giorni, comprensiva sia dell'importo lordo di € 605,09 (corrispondente alla lordizzazione del fisso mensile di € 400,00 netti, in quanto, come sopra acclarato, anch'esso parte integrante della retribuzione) che dei ratei di tredicesima e quattordicesima ex artt. 129 lett. A) e 130 del CCNL, oltre agli otto giorni intercorrenti tra il 23.5.2022 e il 31.5.2022 (precisando l'art. 129 del CCNL che i termini di preavviso hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese), il tutto per l'importo lordo di complessivi € 12.083,94 (€ 2.747,95 x 14:12 x 98 gg ossia 8 gg + 90 gg), come da conteggio depositato dalla difesa dell' in data 5.11.2024. Pt_1
Esclusa, nel contempo, la legittimità delle trattenute operate dall'appellata nei due ultimi cedolini paga di maggio e giugno del 2022 (sub doc. 16 fascicolo primo grado appellante), va, inoltre, accertato il diritto dell' al pagamento integrale delle relative spettanze retributive, da quantificarsi nei seguenti Pt_1 importi lordi:
€ 2.282,02 a saldo della busta paga di maggio 2022 (recante indicazione, quale totale delle spettanze, dell'importo di € “5.789,50-”, ossia di un saldo di segno negativo per effetto della trattenuta della somma di € 7.500,02 operata dalla datrice di lavoro a titolo d'indennità sostitutiva del preavviso, esclusa la quale il totale degli importi indicati nella colonna delle “COMPETENZE” risulta pari a € 2.282,02 lordi, dato da € 1.565,93 a titolo di “Retribuzione ordinaria”, € 82,42 a titolo di festività, € 40,40 a titolo di addizionale comunale, € 123,13 a titolo di addizionale regionale ed € 470,14 a titolo di trattamento integrativo DL 3/2020);
€ 4.948,93 a saldo della busta paga di giugno 2022 (in corrispondenza del cui netto non risulta indicata alcuna somma in quanto la Società ha trattenuto dal totale delle competenze anche il saldo negativo del preavviso di cui alla precedente busta paga, recante un arretrato di € 6.024,10).
Tenuto conto della brevissima durata del demansionamento, protrattosi per meno di tre mesi, in difetto di specifica allegazione e prova, deve escludersi che lo stesso abbia provocato un danno alla professionalità dell'appellante, il quale, infatti, come provato documentalmente dall'appellata mediante produzione dell'estratto del profilo Linkedin dell' (vd. doc. 9 fascicolo primo grado), ha prontamente reperito Pt_1 una nuova occupazione lavorativa nel medesimo settore di mercato (essendosi rioccupato presso la Elite Odontoiatrica dal mese di giugno del 2022). La domanda risarcitoria dallo stesso formulata in primo grado e reiterata in appello non può, pertanto, essere accolta attesa l'infondatezza delle censure al riguardo sollevate dall'appellante avverso il capo della sentenza che ne ha statuito il rigetto.
La sentenza di primo grado va, inoltre, confermata nella parte in cui ha rigettato le domande relative ai maggiori bonus premiali in assunto spettanti in ragione dell'acquisendo piano incentivale per CP_3
attesa la genericità delle relative allegazioni, non emendabile con un ordine di esibizione, che,
[...] nel caso esaminato, assumerebbe una connotazione esplorativa. Infatti, come evidenziato dal primo giudice, le doglianze al riguardo prospettate dall sono generiche, là dove “neppure il lavoratore Pt_1 riferisce di un concreto ed effettivo pregiudizio che ne sarebbe derivato, non quantifica né indica, neppure in modo generico, quali sarebbero stati i parametri per calcolare il bonus per Consulente Commerciale e quello per Cinic manager e quale differenza si sarebbe generata a suo detrimento” (così alla pag. 3 dell'impugnata sentenza;
né tali parametri sono desumibili dalla lettera di assunzione (doc. 1 fascicolo primo grado appellante), che non fa alcun accenno ad un piano di incentivazione o dalla bozza dell'accordo conciliativo di modifica delle condizioni contrattuali (peraltro neppure formalizzato),
pagina 12 di 14 limitandosi lo stesso a far riferimento all'inserimento del prestatore di lavoro, in conseguenza del mutamento di mansioni, nel piano d'incentivazione dei Consulenti Commerciali in luogo in quello di senza dettagliarne, tuttavia, i contenuti. CP_3
Parimenti infondati sono i motivi d'appello relativi alle indennità di cui agli artt. 98 e 99 del CCNL, correttamente negate dal primo giudice in quanto, come dallo stesso osservato, è documentale che nella fattispecie controversa non sono riscontrabili trasferte o missioni (connotate dalla temporaneità degli spostamenti dalla sede di lavoro), ma trasferimenti di sede lavorativa non accompagnati da trasferimenti di residenza (dovendosi aver sempre riguardo alla sede di effettiva abitazione in via continuativa, senza rilievo per le indicazioni contenute in comunicazioni di trasferimento rimaste inattuate). Non ricorrono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento né della diaria di cui all'art. 98 del CCNL, né delle diarie e dei rimborsi spese di trasloco di cui all'art. 99 del CCNL, essendo previste le prime solo per le trasferte e missioni ed essendo gli altri riservati ai “trasferimenti del lavoratore ad altro luogo di lavoro che avranno come conseguenza anche il cambio di residenza del lavoratore”, come ulteriormente e inequivocabilmente chiarito al quarto comma del medesimo art. 99, nel quale si precisa che “Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco” (nel caso esaminato lo stesso alla pagina 7 del ricorso ex art. 414 c.p.c., ammette che, nonostante Pt_1 gli avvicendamenti delle sedi di lavoro, non ha mai cambiato la residenza né, quindi, traslocato).
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, segue, nel dispositivo, la condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma lorda di complessivi € 25.990,96, di cui € 2.282,02 a saldo delle spettanze di cui alla busta paga di maggio 2022, € 4.948,93 a saldo delle spettanze di cui alla busta paga di giugno 2022, € 6.676,07 a titolo di differenze retributive ed € 12.083,94 a titolo d'indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo, in una con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'appellata nei confronti dell'appellante e con la conferma, invece, delle restanti statuizioni di merito.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, deve aversi riguardo all'esito complessivo del giudizio, che vede l'appellante prevalentemente vittorioso, con conseguente diritto dello stesso al loro integrale rimborso per il doppio grado, nella misura che, applicati i parametri dello scaglione di valore da
€ 5.201,00 a € 26.000,00, si liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, di cui € 2.100,00 per il primo grado ed € 2.900,00 per il grado d'appello, in cui è stata svolta anche la fase di istruttoria/trattazione, oltre al rimborso dei contributi unificati e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA e con distrazione in favore dell'avv. Mauro Scancarello ex art. 93 c.p.c..
Avendo le parti dato atto dell'integrale esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado e qui oggetto di riforma, l'appellata va, infine, condannata alle conseguenti restituzioni in favore dell'appellante ex art. 336 c.p.c..
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 1383/2024 del Tribunale di Milano: 1) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma lorda di complessivi € 25.990,96, di cui € 2.282,02 a saldo delle spettanze di cui alla busta paga di maggio 2022, € 4.948,93 a saldo delle spettanze di cui alla busta paga di giugno 2022, € 6.676,07 a titolo di differenze retributive ed € 12.083,94 a titolo d'indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali al dovuto al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'appellata nei confronti dell'appellante;
3) conferma le restanti statuizioni di merito;
pagina 13 di 14 4) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso dei CU e al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Mauro Scancarello ex art. 93 c.p.c.;
5) condanna l'appellata a restituire all'appellante tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Milano, 18/2/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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