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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9521/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.3.2025, promossa da con l'avv. Carmelo Caruso;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: carta elettronica docenti.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.10.2024, l'istante, premesso di aver lavorato alle dipendenze del quale docente a Controparte_1
tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 dal 27.10.2020 al
30.6.2021, 2021/2022 dall'1.10.2021 al 9.6.2022 in forza di tre distinti contratti, 2022/2023 dal 28.9.2022 al 30.6.2023 e 2023/2024 dal
13.9.2023 al 30.6.2024, chiedeva condannarsi il detto CP_1
all'attribuzione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la
1 formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 in misura di euro 500,00 per ciascuno dei detti anni scolastici o, in via alternativa o subordinata, al pagamento in suo favore delle somme corrispondenti a titolo di risarcimento del danno.
Il convenuto rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 1 co. 121 l. 13.7.2015 n. 107 stabilisce che “al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al co. 123, la
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La carta, dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di (…)”.
Tale beneficio non è stato riconosciuto in favore dell'istante, in quanto docente assunta a tempo determinato.
La norma in esame contrasta tuttavia, in parte qua, con il diritto comunitario.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato della direttiva 1999/70/CE del
2 Consiglio del 28.6.1999, dispone infatti che “per quanto riguarda le
condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”.
La Cgue, con ordinanza 18.5.2022 C-450/2021, ha statuito che la clausola
“deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa
nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”; e ciò, nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti della denunziata discriminazione,
ovvero l'inclusione del beneficio in questione tra le condizioni di impiego,
la comparabilità della posizione del ricorrente a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la differenza di trattamento integrata dal riconoscimento del beneficio solo ai docenti di ruolo e l'assenza di ragioni oggettive giustificanti tale differenza di trattamento.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola 4, punto 1
dell'accordo quadro citato ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare
3 il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno: cfr., tra le altre, Cass. 16.7.2020 n. 15231.
Peraltro, lo stesso legislatore nazionale, nel d.l. 13.6.2023 n. 69 conv. in l.
10.8.2023 n. 103 (contenente “disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), ha riconosciuto, all'art. 15 co. 1, il diritto de quo, sia pure solo parzialmente,
ovvero per l'anno 2023 e ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
La questione in esame è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis
c.p.c. alla Corte di cassazione, che, con sentenza 27.10.2023 n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi
dell'art. 4 co. 1 l. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle
attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4 co. 2 l.
124/1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1), ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
4 forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito,
nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze
del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il
massimo costituito dal valore della carta, salva allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta
docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i
casi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dalla data del conferimento
dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
informatico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente
piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per
mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale
5 della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo o cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso concreto, l'istante ha prestato servizio in forza di incarichi di supplenza annuali o fino al termine dell'anno scolastico su posti resisi disponibili entro il 31 dicembre negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023
e 2023/2024 sicché, in relazione ai detti anni scolastici, rientra tra i soggetti destinatari della carta docente.
In forza dei surriportati principi, infatti, il beneficio in questione spetta anche nell'anno scolastico 2023/2024 ai docenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio sino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno, sicché l'istante che ha prestato servizio, in forza di incarico di supplenza, fino al 30.06.2024, rientra tra i soggetti destinatari della carta docente anche per detto anno scolastico.
Viceversa, il beneficio in esame non è dovuto in relazione all'anno scolastico 2021/2022, nel quale l'istante ha prestato servizio in forza di supplenze brevi o temporanee, e ciò in quanto, come desumibile dalla citata pronuncia della S.C., la ratio del beneficio consiste, sulla base di una scelta normativa di carattere discrezionale finalizzata al perseguimento dell'interesse del servizio scolastico, nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno annuale,
ovviamente con valutazione da compiersi ex ante rispetto alla stipulazione del contratto, e dovendosi comunque escludere la comparabilità ex post
delle supplenze di durata inferiore, con conseguente inapplicabilità della
6 regola del pro rata temporis, spettando al giudice nazionale stabilire in concreto i termini della ritenuta comparabilità tra lavoratori a termine e non (cfr. Cgue 18.5.2022 C-450/21, punto 42), ed avendo il legislatore nazionale ribadito tale scelta nel già citato art. 15 d.l. 13.6.2023 n. 69
conv. in l. 10.8.2023 n. 103.
Non risulta altresì allegata la fuoriuscita, ad oggi, dell'istante dal sistema scolastico, sicché le spetta l'adempimento in forma specifica.
Deve pertanto affermarsi il diritto dell'istante di conseguire, limitatamente agli anni scolastici di riferimento in cui ha prestato servizio in forza di incarichi di supplenza annuali o fino al termine dell'anno scolastico su posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, lo stesso beneficio riconosciuto ai docenti di ruolo, ovvero l'attribuzione della carta elettronica con le stesse regole di utilizzo assegnate a questi ultimi, prima fra tutte ovviamente la destinazione vincolata della somma annualmente disponibile, e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione,
nonché condannarsi il convenuto all'adozione di ogni CP_1
conseguente provvedimento atto a garantirne la effettiva fruizione.
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P. q. m.
7 dichiara il diritto di all'attribuzione della carta Parte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024 oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
condanna il resistente ai conseguenti adempimenti;
rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 4.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
8
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9521/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.3.2025, promossa da con l'avv. Carmelo Caruso;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: carta elettronica docenti.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.10.2024, l'istante, premesso di aver lavorato alle dipendenze del quale docente a Controparte_1
tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 dal 27.10.2020 al
30.6.2021, 2021/2022 dall'1.10.2021 al 9.6.2022 in forza di tre distinti contratti, 2022/2023 dal 28.9.2022 al 30.6.2023 e 2023/2024 dal
13.9.2023 al 30.6.2024, chiedeva condannarsi il detto CP_1
all'attribuzione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la
1 formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 in misura di euro 500,00 per ciascuno dei detti anni scolastici o, in via alternativa o subordinata, al pagamento in suo favore delle somme corrispondenti a titolo di risarcimento del danno.
Il convenuto rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 1 co. 121 l. 13.7.2015 n. 107 stabilisce che “al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al co. 123, la
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La carta, dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di (…)”.
Tale beneficio non è stato riconosciuto in favore dell'istante, in quanto docente assunta a tempo determinato.
La norma in esame contrasta tuttavia, in parte qua, con il diritto comunitario.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato della direttiva 1999/70/CE del
2 Consiglio del 28.6.1999, dispone infatti che “per quanto riguarda le
condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”.
La Cgue, con ordinanza 18.5.2022 C-450/2021, ha statuito che la clausola
“deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa
nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”; e ciò, nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti della denunziata discriminazione,
ovvero l'inclusione del beneficio in questione tra le condizioni di impiego,
la comparabilità della posizione del ricorrente a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la differenza di trattamento integrata dal riconoscimento del beneficio solo ai docenti di ruolo e l'assenza di ragioni oggettive giustificanti tale differenza di trattamento.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola 4, punto 1
dell'accordo quadro citato ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare
3 il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno: cfr., tra le altre, Cass. 16.7.2020 n. 15231.
Peraltro, lo stesso legislatore nazionale, nel d.l. 13.6.2023 n. 69 conv. in l.
10.8.2023 n. 103 (contenente “disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), ha riconosciuto, all'art. 15 co. 1, il diritto de quo, sia pure solo parzialmente,
ovvero per l'anno 2023 e ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
La questione in esame è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis
c.p.c. alla Corte di cassazione, che, con sentenza 27.10.2023 n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi
dell'art. 4 co. 1 l. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle
attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4 co. 2 l.
124/1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1), ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
4 forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito,
nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze
del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il
massimo costituito dal valore della carta, salva allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta
docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i
casi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dalla data del conferimento
dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
informatico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente
piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per
mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale
5 della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo o cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso concreto, l'istante ha prestato servizio in forza di incarichi di supplenza annuali o fino al termine dell'anno scolastico su posti resisi disponibili entro il 31 dicembre negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023
e 2023/2024 sicché, in relazione ai detti anni scolastici, rientra tra i soggetti destinatari della carta docente.
In forza dei surriportati principi, infatti, il beneficio in questione spetta anche nell'anno scolastico 2023/2024 ai docenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio sino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno, sicché l'istante che ha prestato servizio, in forza di incarico di supplenza, fino al 30.06.2024, rientra tra i soggetti destinatari della carta docente anche per detto anno scolastico.
Viceversa, il beneficio in esame non è dovuto in relazione all'anno scolastico 2021/2022, nel quale l'istante ha prestato servizio in forza di supplenze brevi o temporanee, e ciò in quanto, come desumibile dalla citata pronuncia della S.C., la ratio del beneficio consiste, sulla base di una scelta normativa di carattere discrezionale finalizzata al perseguimento dell'interesse del servizio scolastico, nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno annuale,
ovviamente con valutazione da compiersi ex ante rispetto alla stipulazione del contratto, e dovendosi comunque escludere la comparabilità ex post
delle supplenze di durata inferiore, con conseguente inapplicabilità della
6 regola del pro rata temporis, spettando al giudice nazionale stabilire in concreto i termini della ritenuta comparabilità tra lavoratori a termine e non (cfr. Cgue 18.5.2022 C-450/21, punto 42), ed avendo il legislatore nazionale ribadito tale scelta nel già citato art. 15 d.l. 13.6.2023 n. 69
conv. in l. 10.8.2023 n. 103.
Non risulta altresì allegata la fuoriuscita, ad oggi, dell'istante dal sistema scolastico, sicché le spetta l'adempimento in forma specifica.
Deve pertanto affermarsi il diritto dell'istante di conseguire, limitatamente agli anni scolastici di riferimento in cui ha prestato servizio in forza di incarichi di supplenza annuali o fino al termine dell'anno scolastico su posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, lo stesso beneficio riconosciuto ai docenti di ruolo, ovvero l'attribuzione della carta elettronica con le stesse regole di utilizzo assegnate a questi ultimi, prima fra tutte ovviamente la destinazione vincolata della somma annualmente disponibile, e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione,
nonché condannarsi il convenuto all'adozione di ogni CP_1
conseguente provvedimento atto a garantirne la effettiva fruizione.
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P. q. m.
7 dichiara il diritto di all'attribuzione della carta Parte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024 oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
condanna il resistente ai conseguenti adempimenti;
rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 4.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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