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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 379/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 379/2025 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
EI (KR), alla Via Galluppi n° 63 ed ai fini del presente giudizio ivi domiciliato alla Via Iolanda n° 19, presso lo studio dell'Avv. BEVILACQUA Antonio (C.F. C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso;
E
(C.F. ), nata a [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._3
(KR), alla Via Amedeo n° 55, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in LI CA (KR), alla Via A. Moro n° 14, presso lo studio dell'Avv. Vona Stefano (C.F e pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_2 ricorso;
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 21.03.2025 Pt_1
esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 28.08.2004, nel Comune di EI
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 22, Parte II, Serie A, anno 2004;
- che dal matrimonio è nata la figlia;
Persona_1
- che nell'anno 2022 si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di CR. Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio credano;
2) I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3)La casa coniugale, sita in Via Galluppi n° 63 dell'abitato di EI, rimarrà assegnata al marito sig. ; Parte_1
4)La figlia minore , pur se collocata presso la nuova residenza della madre Sig. Persona_1
, è affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori con diritto per il padre di tenerla Parte_2
e vederla in qualsiasi momento, salvo il necessario preavviso e coordinamento, ed in ogni caso tenendo sempre in debita considerazione l'interesse superiore della minore e la valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione.
5)Entrambi i genitori, provvederanno all' educazione e all' istruzione della figlia minore Persona_1
attuando congiuntamente ogni decisione nel suo preminente interesse;
[...]
6)Il Sig. , padre della minore , corrisponderà e verserà a titolo di Parte_1 Persona_1 assegno per il mantenimento della minore la somma mensile di € 200,00 (duecento) e continuerà a rimanere fiscalmente a totale a carico del padre;
7)Il padre Sig. , si impegna a corrispondere alla Sig.ra la metà delle Parte_1 Parte_2 spese mediche, scolastiche, sportive e la metà delle spese straordinarie;
8) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, essendo in grado di sostenere autonomamente le proprie necessità economiche, dichiarando nel contempo e per il futuro di non avere nulla a pretendere
e/o rivendicare l'una dall'altro, avendo definito tutti i loro rapporti patrimoniali preesistenti secondo le modalità e le condizioni sopra specificate.
9)I genitori, si danno altresì reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta identità valida anche per l'espatrio.”
Con decreto del 23.03.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
In data 06.05.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 04.10.2022, i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di CR del
10.10.2022; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il
21.03.2025.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 379/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_2
28.08.2004, nel Comune di EI (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, Parte II, Serie A, anno 2004;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EI (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di CR in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 379/2025 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
EI (KR), alla Via Galluppi n° 63 ed ai fini del presente giudizio ivi domiciliato alla Via Iolanda n° 19, presso lo studio dell'Avv. BEVILACQUA Antonio (C.F. C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso;
E
(C.F. ), nata a [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._3
(KR), alla Via Amedeo n° 55, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in LI CA (KR), alla Via A. Moro n° 14, presso lo studio dell'Avv. Vona Stefano (C.F e pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_2 ricorso;
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 21.03.2025 Pt_1
esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 28.08.2004, nel Comune di EI
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 22, Parte II, Serie A, anno 2004;
- che dal matrimonio è nata la figlia;
Persona_1
- che nell'anno 2022 si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di CR. Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio credano;
2) I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3)La casa coniugale, sita in Via Galluppi n° 63 dell'abitato di EI, rimarrà assegnata al marito sig. ; Parte_1
4)La figlia minore , pur se collocata presso la nuova residenza della madre Sig. Persona_1
, è affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori con diritto per il padre di tenerla Parte_2
e vederla in qualsiasi momento, salvo il necessario preavviso e coordinamento, ed in ogni caso tenendo sempre in debita considerazione l'interesse superiore della minore e la valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione.
5)Entrambi i genitori, provvederanno all' educazione e all' istruzione della figlia minore Persona_1
attuando congiuntamente ogni decisione nel suo preminente interesse;
[...]
6)Il Sig. , padre della minore , corrisponderà e verserà a titolo di Parte_1 Persona_1 assegno per il mantenimento della minore la somma mensile di € 200,00 (duecento) e continuerà a rimanere fiscalmente a totale a carico del padre;
7)Il padre Sig. , si impegna a corrispondere alla Sig.ra la metà delle Parte_1 Parte_2 spese mediche, scolastiche, sportive e la metà delle spese straordinarie;
8) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, essendo in grado di sostenere autonomamente le proprie necessità economiche, dichiarando nel contempo e per il futuro di non avere nulla a pretendere
e/o rivendicare l'una dall'altro, avendo definito tutti i loro rapporti patrimoniali preesistenti secondo le modalità e le condizioni sopra specificate.
9)I genitori, si danno altresì reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta identità valida anche per l'espatrio.”
Con decreto del 23.03.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
In data 06.05.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 04.10.2022, i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di CR del
10.10.2022; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il
21.03.2025.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 379/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_2
28.08.2004, nel Comune di EI (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, Parte II, Serie A, anno 2004;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EI (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di CR in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli