Articolo 114 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 113Articolo 115
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15 gennaio 1977
Art. 114.
A valere sui fondi stanziati sul capitolo 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977