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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente
Dott.ssa Carmen Misasi Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà Giudice rel. letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il giudice relatore;
a scioglimento della riserva assunta al verbale di udienza del 22 Gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella procedura ex art. 669 terdecies iscritta al n. 80021/2024 R.G. avverso l'ordinanza emessa in data 29.11.2024 di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, nel procedimento iscritto al n. 574/2024 R.G.E.;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Palermo Parte_1 C.F._1
presso il cui studio sito in Montalto Uffugo (CS), Via G. Falcone n. 20 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al reclamo;
- reclamante -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli 15, in forza di procura generale alle liti con atto a rogito del notaio dott.ssa di Milano, del 4 aprile 2024, rep. Persona_1
15530, racc. 9453;
- reclamata –
1 e nei confronti di
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_3
(C.F. ), in persona del Direttore pro Controparte_6 P.IVA_4
tempore
- terzi pignorati non costituiti -
Osserva e rileva
Con ricorso depositato il 11.12.2024 proponeva reclamo avverso l'ordinanza di Parte_1 rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva emessa nell'ambito del giudizio di opposizione ex artt. 615 secondo comma avverso il pignoramento presso terzi notificato dalla
[...]
fino alla concorrenza dell'importo di € 92.520,55, in forza del contratto di mutuo Controparte_1
fondiario stipulato in data 29.11.2001, a rogito del notaio in di euro Persona_2 CP_6
61.974,82, e del successivo atto di precetto, notificato il 3.2.2024, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 61.680,37.
A fondamento del reclamo deduceva l'erroneità dell'ordinanza impugnata che aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, disattendendo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sulla scorta di un'erronea valutazione dei Controparte_1 documenti allegati, nonché ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione del credito.
Rilevava, in particolare, che nella lista dei crediti ceduti dalla Oasis Securisation s.r.l., allegata al fascicolo della società creditrice, non figurava il nome di ma unicamente quello di Parte_1
(mutuatario e coobbligato con la reclamante); che, in riferimento alla cessione Persona_3 intervenuta nel marzo 2012, la creditrice aveva allegato solo l'avviso pubblicato in G.U. da cui non risultavano le indicazioni necessarie ad identificare i crediti ceduti, né a ritenere inclusa tra essi la posizione riferibile a;
che, quanto all'eccepita prescrizione, la risoluzione del Parte_1
contratto di finanziamento e la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine avevano comportato la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale che non era stato interrotto né sospeso da alcun atto, mancando la prova dell'effettiva ricezione, da parte di , della lettera di Parte_1
costituzione in mora del 18.7.2013 – indirizzata al solo – e dell'atto di precetto. Persona_3
Concludeva chiedendo che, in accoglimento del reclamo, venisse disposta la sospensione della procedura esecutiva
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza del reclamo, Controparte_1
rilevando che, come correttamente evidenziato dal Giudice nel provvedimento reclamato, la
2 legittimazione di ad agire in executivis nei confronti di era Controparte_1 Parte_1
stata adeguatamente dimostrata, mediante la produzione:
[...
- dei documenti che provavano l'intervenuta successione, in virtù di atto di fusione, dal Banco ad CP_7 Controparte_8
- della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 29 marzo 2012 – Parte Seconda –
Foglio delle Inserzioni con cui era stata data notizia dell'avvenuta cessione del credito dal
Banco di Napoli S.p.A. a Oasis Securitisation S.r.l.;
- della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 23 gennaio 2021 – Parte Seconda –
Foglio delle Inserzioni con cui è stata data notizia dell'avvenuta cessione del credito da Oasis
Securitisation S.r.l. a Controparte_1
- della dichiarazione di cessione del credito rilasciata il 20/09/2024 da Oasis Securitisation S.r.l., attestante la cessione del credito vantato nei confronti di parte debitrice;
che i documenti in questione, alla stregua dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia, fornivano elementi specifici circa l'identificazione dei crediti ceduti e l'inclusione, tra essi, del credito vantato nei confronti di;
che infondata era la tesi Parte_1
sostenuta da controparte, per la quale con la cessione dei crediti non era stata ceduta la posizione di
, ma solo quella del suo condebitore, , dal momento che oggetto di Parte_1 Persona_3
cessione era il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato anche dalla sig.ra , Pt_1
in data 29/11/2001, a rogito del notaio di (rep./racc. 56887/16334); che il Persona_2 CP_6
decorso del termine di prescrizione era stato interrotto, per la prima volta nel 2010 con il riconoscimento di debito, successivamente nel 2013 con la notifica dell'atto di precetto e, infine, nel 2022 con la notifica di altro atto di costituzione in mora e che, peraltro, nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati aveva effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo.
Concludeva chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza collegiale del 22.01.2025, udita la discussione dei procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
****
Il reclamo proposto da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
In particolare, in merito alla contestazione della legittimazione attiva della Controparte_1
quale cessionaria della Oasis Securitisation S.r.l., a sua volta cessionaria del Controparte_9
[..
[...] e dell'inclusione del credito vantato nei confronti di tra quelli oggetto delle
[...] Parte_1
cessioni, è sufficiente osservare che su tale questione la Suprema Corte, in un recente arresto (cfr. sent. n. 10200 del 16.4.2021), ha ribadito che “La cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”.
Inoltre, “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Civ., n. 4277 del 10.2.2023).
Ciò posto, nella fattispecie in esame e come già evidenziato dal Giudice di prime cure, la cessionaria ha allegato tutta la documentazione idonea a comprovare la Controparte_1
propria legittimazione attiva in riferimento al credito azionato, in via esecutiva, nei confronti della debitrice opponente. In particolare, sono stati prodotti le copie degli avvisi delle cessioni, perfezionatesi rispettivamente con contratti del 9.3.2012 (tra Banco di Napoli e Oasis Securitisation
s.r.l.) e del 23.12.2020 (tra Oasis Securitisation s.r.l. e , pubblicati nella Controparte_1
Gazzetta Ufficiale del 29.3.2012 e del 23.1.2021, contenenti il richiamo a specifiche categorie di
4 crediti (cfr. crediti classificati a sofferenza alla data del 30.6.2010, secondo le istruzioni della Banca
d'Italia, crediti per i quali la banca aveva inviato un'ultimativa intimazione di pagamento, mediante lettera del 27.2.2012, ecc.), nonché l'elenco dei crediti ceduti depositato in una lista presso il notaio di Milano, come da atto di deposito a suo rogito del 22.12.2020 e, ancora, la Persona_4 dichiarazione della cedente, rilasciata in data 20.9.2024, da cui risulta espressamente che “OASIS
Securitisation S.r.l. ha ceduto pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli articoli 1, 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.
385 a con sede legale in Via V. Betteloni 2, 20131 Milano, Italia, un Controparte_1
portafoglio di crediti in sofferenza, tra cui anche i crediti relativi alla posizione
[...]
Della cessione è stata data notizia con avviso pubblicato in Gazzetta Parte_2
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, al foglio n.10 del 23/01/2021.”
Simili indicazioni, pertanto, appaiono idonee a garantire la prova dell'effettiva titolarità, da parte della cessionaria del credito azionato nei confronti dell'odierna debitrice Controparte_1 opponente, ed a consentire a quest'ultima di verificare ed accertare l'inclusione del proprio debito tra quelli oggetto dell'intervenuta cessione in favore dell'odierna opposta, senza che rilevi, in senso contrario, la circostanza che risulti indicato solo il nominativo del coobbligato , atteso Parte_3
che il credito azionato deriva dal contratto di mutuo fondiario stipulato anche da in Parte_1 data 29.11.2001, rispetto al quale quest'ultima è condebitrice solidale nei confronti dell'Istituto di credito e delle successive società cessionarie. Né, a tale riguardo, la debitrice-odierna reclamante ha allegato elementi dai quali dedurre che il credito azionato esecutivamente trovasse fondamento in diverso rapporto riferibile alla sola posizione di . Persona_3
Quanto, poi, all'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione del credito, appare pienamente condivisibile la pronuncia resa dal Giudice di prime cure che ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. Civ., n. 4232 del 10.2.2023) e, quindi, nella fattispecie in esame, a far data dall'1.1.2017, data di scadenza dell'ultima rata del mutuo contratto dai coniugi e . Parte_1 Persona_3
Ma anche a voler accedere alla tesi prospettata dalla reclamante, secondo cui il termine di prescrizione sarebbe decorso dalla data in cui la banca avrebbe comunicato la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo – che la debitrice indica in quella del
27.2.2012, pur senza allegare la specifica missiva -, si evidenzia che la creditrice reclamata ha allegato la lettera di riconoscimento del debito con contestuale proposta di transazione trasmessa da
5 in data 19.10.2010, la missiva da questi ricevuta in data 22.11.2010 con cui il Banco di Persona_3
Napoli ha respinto la suddetta proposta e formulato un'offerta migliorativa, nonché gli atti di precetto notificati ad entrambi i condebitori in data 1.7.2013 e le lettere di costituzione in mora inviate a con raccomandate A/R del 18.7.2013 e del 19.10.2022, idonei a determinare Persona_3
l'interruzione del decorso del termine prescrizionale nei confronti di tutti i condebitori solidali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1310 primo comma c.c..
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, pacificamente, ha ribadito che “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 13143 del
27.4.2022).
In conclusione, attesa l'infondatezza dei motivi di opposizione dedotti, il reclamo proposto da deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata. Parte_1
Le spese del presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (tabella n. 10, scaglione di valore compreso tra €
52.000,00 ed € 260.000,00), tenuto conto della natura documentale e dello svolgimento del giudizio e con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge
228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo proposto da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rigetto Parte_1 dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva emessa in data 29.11.2024, nel procedimento iscritto al n. 574/2024 R.G.E.;
6 2) condanna la parte reclamante alla rifusione, in favore della reclamata, delle spese del procedimento che si liquidano in complessivi € 2.613,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dei reclamanti soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si comunichi.
Cosenza, 12.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Rombolà dott.ssa Rosangela Viteritti
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