Sentenza 29 settembre 2010
Massime • 1
Le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, ed acquisite in sede di incidente probatorio prima delle modifiche introdotte all'art. 500 cod. proc. pen. dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, possono avere efficacia probatoria se riscontrate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, applicandosi alle stesse la disciplina transitoria dettata dall'art. 26, comma terzo, della legge n. 63 del 2001. (In motivazione la Corte ha precisato che, tenuto conto della "ratio" della norma, non è insormontabile il dato letterale della disposizione transitoria che si riferisce alle dichiarazioni "già acquisite al fascicolo per il dibattimento").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2010, n. 44473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44473 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 29/09/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1459
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 5328/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D.M. nato il (omesso) ;
2) R.S. nata il (omesso) ;
3) T.E. nata il (omesso) ;
4) B.A. nato il (omesso) ;
5) I.G. nato il (omesso) ;
6) C.A. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza del 20.7.2009 della Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
sentiti i difensori, avv. Soggia Fausto, anche per delega dell'avv. Putignano Pietro, e avv. Oliva Patrizia, per delega dell'avv. Defilippi Claudio, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. OSSERVA
1) Con sentenza del 20 luglio 2009 la Corte di Appello di Taranto confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 15.7.2005, con la quale D.M. , R.S. , T.E. , B.A.
, I.G. e C.A. erano stati condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti e di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 609 quater c.p., art. 61 c.p., n. 2 (capo a), artt. 110, 81 cpv. e 609 quinquies c.p., art. 61 c.p., n. 2 (capo b), artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 600 ter c.p., commi 1 e 2, art. 600 sexies c.p. (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Ricordava la Corte territoriale che la vicenda processuale riguardava la partecipazione di alcuni minori (in particolare L.V.C. e I.A. , di anni nove, e Ca.Gi. , di anni dodici) a
"festini" nel corso dei quali gli adulti facevano guardare loro delle videocassette, dal contenuto pornografico, e fare dei giochi a sfondo erotico, effettuavano travestimenti e spogliarelli, realizzavano fotografie e riprese con video-camere. La sentenza di condanna del Tribunale si fondava prevalentemente sulle dichiarazioni rese dai minori, prima nella fase delle indagini preliminari e poi in sede di incidente probatorio.
Esaminava, quindi, la Corte le questioni preliminari sollevate con i motivi di appello proposti dagli imputati. Le dichiarazioni rese dai minori I. , L. e Ca. nella fase delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni nel corso dell'incidente probatorio, erano utilizzabili come fonti di prova, salvo la necessità di riscontri, ex art. 500 c.p.p., nel testo previgente alla novella di cui alla L. n. 63 del 2001. L'esame dei minori era avvenuto, infatti, prima dell'entrata in vigore della predetta legge, per cui trovava applicazione la norma transitoria di cui all'art. 26, comma 3 L. cit.. Pur facendo riferimento alle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento, la "ratio" di detta norma era evidentemente quella di non disperdere il patrimonio conoscitivo, già acquisito nei procedimenti in corso attraverso il meccanismo delle contestazioni vigente all'epoca. Secondo la Corte, quindi, non era consentito distinguere tra un esame reso in dibattimento ed uno in sede di incidente probatorio quando entrambi si fossero svolti prima della modifica legislativa. Il Tribunale, inoltre, aveva correttamente motivato in ordine alle modalità con cui erano state effettuate le contestazioni ed aveva ulteriormente giustificato la decisione di ritenere utilizzabili le dichiarazioni, rese nella fase delle indagini preliminari, ex art.500 c.p.p., comma 7 (le difese avevano infatti richiesto la trascrizione delle registrazioni eseguite dai Carabinieri nel febbraio 2000 nel corso dell'audizione delle persone offese, consentendo così implicitamente l'acquisizione del contenuto delle trascrizioni medesime).
Correttamente poi, secondo la Corte, si era proceduto all'esame dei minori in sede di incidente probatorio in applicazione dell'art. 498 c.p.p., comma 4 e art. 398 c.p.p., comma 5 bis ed alle contestazioni e, altrettanto correttamente, erano state acquisite le dichiarazioni rese da Ca. e L. (nella parte in cui sussistevano difformità) e delle dichiarazioni rese da I. , nella loro totalità, avendo quest'ultimo completamente ritrattato. Riteneva ancora la Corte che l'effettuazione di formali ricognizioni personali non impediva la possibilità di far visionare ai testimoni le fotografie già mostrate in sede di indagini preliminari;
sicché doveva ritenersi pienamente legittima l'acquisizione dei verbali di individuazione fotografica, effettuati davanti alla p.g., nella parte in cui erano difformi dall'individuazione effettuata davanti al GIP, fatta salva ovviamente ogni valutazione in ordine all'attendibilità di uno piuttosto che dell'altro mezzo istruttorio.
Infine, non sussisteva alcuna nullità dell'incidente probatorio, in quanto la dr.ssa Ch. , consulente del P.M., non aveva certamente svolto l'ufficio di perito, essendosi limitata ad una mera assistenza ed osservazione ex art. 498 c.p.p., comma 4 (in ogni caso la nullità avrebbe riguardato la perizia).
Utilizzabili erano le dichiarazioni dei testi che avevano ricevuto le confidenze dei minori, pur non essendo stati questi ultimi sentiti in dibattimento come da richiesta della difesa;
essi infatti erano stati già sentiti in sede di incidente probatorio e trovava applicazione, quindi, l'art. 90 bis c.p.p., comma 1 bis. Quanto al "merito", disattendeva la Corte tutti i rilevi difensivi in ordine ai presunti condizionamenti esterni o agli inquinamenti probatori, sottolineando che nel corso delle indagini i minori avevano reso racconti sovrapponigli. Le dichiarazioni dei medesimi, avevano, inoltre, trovato anche dei riscontri in relazione alla descrizione dei luoghi in cui si svolgevano le feste ed al materiale rinvenuto nel corso delle perquisizioni. Vi erano, poi, le dichiarazioni delle maestre e delle assistenti sociali che avevano ricevuto le confidenze dei minori prima che essi venissero sentiti dai Carabinieri.
Passava, quindi, la Corte territoriale ad esaminare gli appelli dei singoli imputati, confutando i rilievi difensivi sollevati con le impugnazioni.
2) Ricorrono per cassazione D.M. e R.S. , a mezzo del difensore.
Dopo una premessa in ordine alla genesi della vicenda (in data 27.10.1999 In.Ra. , maestra della scuola elementare di (omesso) , denunciava alla Questura di Taranto di aver appreso da uno scolaro di terza elementare, L.V.C. , di feste semi orgiasti che con partecipazione di minorenni), deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda la R. i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese da Ca.Gi. nelle fase delle indagini preliminari ed acquisite a seguito di contestazioni in sede di incidente probatorio e sul riconoscimento fotografico effettuato davanti al GIP dal L. su una foto risalente nel tempo, valutando quindi contraddittoriamente ed in modo diverso le risultanze dell'incidente probatorio a seconda che esse fossero favorevoli o sfavorevoli all'imputata. La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di valutare le argomentazioni difensive in ordine alla evidente discrepanza tra la sentenza di primo grado e le risultanze probatorie.
Quanto al D. in sede di incidente probatorio i minori Ca. , I. , L. , G. avevano escluso ogni responsabilità del predetto. I giudici di merito, nonostante i risultati inequivoci della prova diretta, hanno ritenuto che nel "G. " si identificasse il D. . Le dichiarazioni dei minori sono comunque assolutamente confuse e prive di riscontri ed anzi smentite dalle altre risultanze processuali;
ne' la valutazione frazionata della prova può estendersi oltre ogni logica giuridica;
la maggior parte degli imputati sono stati mandati assolti, evidentemente per la ritenuta inattendibilità di quelle dichiarazioni, ne' la Corte spiega le ragioni che l'hanno indotta ad adottare diverse valutazioni.
Denunciano, altresì, la violazione di legge in relazione all'art.192 c.p.p., non avendo la Corte valutato il fenomeno del "contagio"
tra i minori, nonostante gli stessi ne avessero fatto cenno in sede di incidente probatorio;
ne' ha tenuto conto che le modalità di ascolto dei minori violavano palesemente i codici individuati dalla giurisprudenza (vennero ascoltati diverse volte prima di essere sottoposti agli esami del febbraio 2000); ne' ha valutato il vissuto, familiare e personale degli stessi, ed ha, ignorando completamente una consulenza di parte, escluso, apoditticamente, interferenze di adulti o la presenza di elementi inquinanti.
2.1) Ricorre per AS C.A. , denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Erroneamente e con argomentazioni tautologiche la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari (le contestazioni erano avvenute non sulle singole difformità ma al termine delle deposizioni dei minori ed in via del tutto generalizzata) e dei verbali riassuntivi redatti dalla p.g. (usati ad integrazione della trascrizione peritale). La Corte territoriale inoltre, nel confermare la responsabilità dell'imputato, non ha tenuto conto che le dichiarazioni dei minori non erano riscontrate e che le ricognizioni personali avevano avuto esito negativo. Infine il reato contestato è insussistente, in mancanza della prova dello sfruttamento del minore per fini di lucro (art. 600 ter, comma 1) e del commercio del materiale pornografico prodotto (art. 600 ter, comma 2). 2.2) Ricorrono per cassazione B.A. e I.G. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 3, non avendo la Corte fatto buon governo dei principi di interpretazione ermeneutica.
La norma transitoria è assolutamente chiara nel far riferimento alle dichiarazioni, utilizzate per le contestazioni e già acquisite al fascicolo per il dibattimento. Le dichiarazioni, rese dai minori nella fase delle indagini preliminari ed acquisite nel corso dell'incidente probatorio del 2000, non potevano pertanto entrare a far parte di un fascicolo del dibattimento formatosi nel 2002. Erroneo è poi il richiamo all'art. 500 c.p.p., comma 4, in quanto la Corte territoriale omette di considerare che la richiesta, in tal senso, doveva essere avanzata dal P.M..
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 500 c.p.p., comma 7. La difesa aveva contestato la trascrizione, effettuata dai Carabinieri, delle dichiarazioni rese dai minori e poi utilizzate dal P.M. per le contestazioni ed aveva chiesto la trascrizione, a mezzo di un perito, delle cassette al solo fine di far emergere le gravi anomalie in esse riscontrate;
non vi era stato, quindi, alcun consenso (come erroneamente ritengono i giudici di merito) all'acquisizione di quelle dichiarazioni. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge in relazione all'art. 500 c.p.p., avendo i giudici di merito ritenuto corretta l'acquisizione di tutto il verbale senza che venissero effettuate specifiche contestazioni in ordine ai punti ritenuti difformi. L'acquisizione è avvenuta solo sulla base della dichiarazione del P.M. che ha rilevato una difformità con le dichiarazioni rese precedentemente. Nè certamente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, le modalità delle contestazioni muta in caso di esame di minori. Risulta evidente la violazione dei diritti di difesa che non ha avuto la possibilità, attraverso il filtro del giudice, di chiedere il motivo della difformità.
Con il quarto motivo denunciano la violazione di legge in relazione agli artt. 361, 392 e 500 c.p.p.. Nonostante la ricognizione di persona effettuata in sede di incidente probatorio (ricognizione che superava le ricognizioni fotografiche effettuate nella fase iniziale delle indagini), illegittimamente erano stati acquisiti dal GIP i verbali delle ricognizioni fotografiche. La Corte territoriale, nel ritenere legittima tale acquisizione, ha equiparato un atto istruttorie di inizio di indagine con uno qualificato quale la ricognizione di persona.
Con il quinto motivo denunciano la violazione di legge in relazione all'art. 222 c.p.p.. La Corte ha ritenuto nulla la perizia (che peraltro andava espunta dagli atti processuali), ma non l'incidente probatorio, evidentemente ritenendo non indispensabile la presenza di personale qualificato durante l'esame dei minori e non prendendo neppure in considerazione la Carta di Noto.
Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 500 c.p.p., non avendo il GIP messo a disposizione del difensore copia delle cassette per effettuare il raffronto con le trascrizioni dei Carabinieri;
tale omissione ha impedito l'esercizio del diritto di difesa in relazione alle contestazioni da effettuare eventualmente o a quelle effettuate dal P.M..
Con il settimo motivo denunciano il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio. La Corte territoriale non ha tenuto conto delle sollecitazioni, dei condizionamenti, delle suggestioni cui sono stati sottoposti i minori, ne' della falsità della testimonianza della M. , madre di Ca. , ne' della consulenza del dott. Ma. che aveva ritenuto inaffidabili i minori, nè delle dichiarazioni del minore Do.Sj. favorevoli agli imputati.
Inoltre non può non sottolinearsi che alcuni indagati, raggiunti da ben più gravi indizi nella fase delle indagini preliminari, siano stati poi mandati assolti.
B. è indicato una sola volta quale presunto partecipe alle feste ed I. viene indicato quale soggetto che aveva accompagnato i minori fuori dal luogo dove si svolgeva la presunta festa senza neppure accedervi.
Con l'ottavo motivo denunciano la mancata assunzione di una prova decisiva, essendo stata la teste Mo. , ispettrice di polizia che aveva condotto le prime indagini e criticato i metodi non ortodossi dei Carabinieri della Stazione di Palagiano, prima ammessa e poi non escussa.
2.3) Ricorre per cassazione T.E. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la erronea applicazione della legge penale per violazione delle norme relative all'incidente probatorio ex art. 322 c.p.p.. L'incidente probatorio è palesemente nullo. La dr.ssa Ch. che era stata consulente del P.M., redigendo anche una relazione, non poteva essere nominata consulente del GIP in sede di incidente probatorio. La situazione di palese incompatibilità della dr.ssa Ch. ex art. 222 c.p.p. rende nullo l'incidente probatorio che si è svolto con l'ausilio della stessa.
Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione della L. n. 63 del 2001, art. 26, non potendo essere utilizzate quali fonti di prova le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminare ed utilizzate per le contestazioni in sede di incidente probatorio, non essendo esse già acquisite al fascicolo per dibattimento al momento dell'entrata in vigore della legge medesima. Peraltro le modalità di conduzione dell'esame da parte del GIP non consente di stabilire quali dichiarazioni siano state oggetto di contestazione. Con il terzo motivo denuncia la erronea applicazione della legge penale ex art. 213 c.p.p.. Dopo che era stata effettuata formale ricognizione di persona, surrettiziamente si procedeva ad una individuazione fotografica (peraltro non prevista dal disposto dell'art. 392 c.p.p.). Con il quarto motivo denuncia la erronea applicazione della legge penale ex art. 600 ter c.p., commi 1 e 2, non essendovi prova di una commercializzazione di video o materiale di altro tipo. Con il quinto motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 600 sexies c.p., non essendo stata provata la partecipazione della T. alle feste.
Con il sesto motivo denuncia la manifesta contraddittorietà o manifesta illogicità ella motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata (tre dei quattro minori esaminati non riconoscono la prevenuta come una delle partecipanti alle feste). Con memoria depositata il 13.9.2010 si insiste sulla insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 600 ter, commi 1 e 2 e sulla violazione del principio del giusto processo in relazione all'art. 500 come riformulato dalla L. n. 63 del 2001. 3) I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 3.1) Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito, comuni peraltro a più ricorsi.
3.1.1) Infondata è, innanzitutto, l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni in sede di incidente probatorio.
L'art. 500 c.p.p., nella formulazione previgente, prevedeva che "Quando a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". In base all'originario testo di tale norma le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni consentivano solo di valutare l'attendibilità della testimonianza dibattimentale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 225/1992, dichiarava illegittima la norma proprio nella parte in cui impediva al giudice la possibilità di formare il suo convincimento anche sulla base delle dichiarazioni originariamente rese dal testimone ed utilizzate per le contestazioni dibattimentali. A seguito di tale intervento del Giudice delle Leggi, il legislatore "modificava" l'art. 500, sostituendolo con il testo sopra riportato (in relazione al comma 4) con il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 7 in tema di criminalità mafioso, convertito con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n.356. La norma, così come riformulata, consentiva quindi il "recupero" come fonte di prova anche delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari (purché suffragate da altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità). La diversa formulazione della norma si ripercuoteva ovviamente sulla stessa tecnica e modalità dell'esame del teste, avendo le parti (P.M. o difesa) la necessità di far emergere non tanto la generale credibilità della persona esaminata, ma di acquisire quelle parti delle dichiarazioni rese in precedenza e ritenute utili ai fini della dimostrazione della propria tesi (fosse essa difensiva o accusatoria).
La diversa formulazione della norma aveva, inoltre, indubbia incidenza anche sulla strategia processuale. Una volta rese utilizzabili come fonti di prova le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, era onere della parte preoccuparsi, soltanto, di evidenziare e valorizzare "altri elementi di prova" che ne confermassero l'attendibilità. È del tutto evidente che ben diverso sarebbe stato "l'impegno probatorio" laddove quelle dichiarazioni non potessero essere utilizzate come fonti di prova, dovendosi "convergere" su altre prove.
Tale esigenza diventava ancor più pressante e praticabile ove l'acquisizione fosse avvenuta in sede di incidente probatorio. Il P.M. (ma anche la difesa) aveva infatti tutto il tempo, per modificare la propria strategia in vista del dibattimento, laddove il teste avesse ritrattato, in toto o parzialmente, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, estendendo le indagini e ricercando altre prove a sostegno della propria ipotesi (accusatoria o difensiva).
Risponde, quindi, ad un principio non solo di conservazione e non dispersione del materiale probatorio acquisito, ma anche di affidamento consentire che lo stesso materiale conservi la "valenza" che aveva al momento dell'assunzione. Tali evidentemente sono le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere, nel riformulare ancora una volta il testo dell'art. 500 c.p.p. (le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste), la norma transitoria (L. 1 marzo 2001, n.63, art. 26, comma 3) secondo cui "Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma del previgente art. 500 c.p.p., commi 3, 4, 5 e 6". La rilevanza, anche sotto il profilo costituzionale, del principio di conservazione e non dispersione delle attività processuali già compiute, è stata più volte affermato dalla Corte Costituzionale (si veda, tra le altre, la sentenza n. 72 del 12.3.2008). Con tale pronuncia, nel richiamare la sentenza n. 393 del 2006 con la quale non era stata ritenuta ragionevole la scelta di escludere l'applicazione retroattiva della norma sulla riduzione dei termini d prescrizione del reato ai processi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore, ove fosse intervenuta l'apertura del dibattimento, escludeva la Corte che la sì essa irragionevolezza sussistesse in relazione ai processi pendenti in appello o davanti alla Corte di AS. Per tali processi, infatti, "l'esclusione dell'applicazione retroattiva delle prescrizione più breve non discende dall'eventuale verificarsi di un certo accadimento processuale, ma dal fatto oggettivo inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data". Ed aggiungeva: "Inoltre, nei giudizi penali di appello (e ancor più in quelli di cassazione), l'esigenza di evitare che l'acquisizione del materiale probatorio (e quindi l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato) sia resa più difficile dallo scorrere del tempo è già soddisfatta dalla disciplina positiva di tali giudizi. Infatti, in via di principio, quel materiale probatorio è acquisito nel corso del dibattimento di primo grado (in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è ammessa solo nei casi di cui all'art. 603 c.p.p.). Sotto tale profilo, la scelta legislativa di escludere l'applicazione a tali giudizi dei nuovi termini di prescrizione è ragionevole, non potendosi per essi invocare la ricordata esigenza cui il fondamento della prescrizione è correlato. La ragionevolezza di tale scelta è poi ulteriormente comprovata dal rilievo che essa - poiché nei giudizi in esame il materiale probatorio, in linea di massima, è ormai stato acquisito- mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più
lunghi vigenti all'atto del loro compimento, e così tutela interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo (come la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatemi della funzione giurisdizionale)".
È assolutamente evidente, allora, che una diversa interpretazione della norma transitoria di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 3, in relazione agli atti acquisiti in sede di incidente probatorio,
sconvolgerebbe completamente la strategia difensiva della parte che, confidando nella utilizzabilità come fonti di prova delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, si fosse legittimamente limitata a fare affidamento sulle stesse senza ulteriori "sforzi investigativi".
Una volta accertata tale "ratio" della norma transitoria (la stessa sia che l'acquisizione sia avvenuta in sede di incidente probatorio sia in dibattimento) non è insormontabile il dato letterale della norma medesima che fa riferimento a dichiarazioni "già acquisite al fascicolo per il dibattimento".
Come già hanno correttamente evidenziato anche i giudici di merito, tali dichiarazioni costituivano parte integrante del patrimonio probatorio dibattimentale anche se non ancora inserite formalmente nel fascicolo per il dibattimento. L'incidente probatorio costituisce, invero, "un'anticipazione del dibattimento, cioè uno strumento processuale attraverso il quale la prova viene acquisita nel contraddittorio delle parti nel corso delle indagini preliminari".
A ben vedere, inoltre, l'art. 431 c.p.p., comma 1, lett. e) consente l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio. Tutti tali verbali quindi, senza distinzione alcuna, sono acquisiti al fascicolo per il dibattimento, salva la facoltà delle parti di proporre le eccezioni di nullità o inutilizzabilità previste dal codice di rito. Nel caso di specie le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni erano state legittimamente acquisite ed erano utilizzabili come fonti di prova secondo la normativa vigente all'epoca dell'assunzione. Esse quindi (come tali) costituivano parte integrante dei verbali dell'incidente probatorio, da inserire nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cit.; non avevano quindi alcuna "autonomia". Nè, d'altra parte, potevano mutare la loro natura e valenza per effetto di una disposizione entrata in vigore successivamente alla loro acquisizione.
Conclusivamente, deve affermarsi il principio che alle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni ed acquisite in sede di incidente probatorio si applica la disciplina vigente all'epoca, secondo la disposizione transitoria di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 3. Stante la piena utilizzabilità di dette dichiarazioni come fonti di prova, è superfluo l'esame della censura riguardante il richiamo fatto dalla Corte territoriale all'art. 500 c.p.p., comma 7. 3.1.2) In ordine alle modalità dell'esame dei minori ed alle modalità delle contestazioni, va ricordato che il mancato rispetto delle norme che regolano l'esame testimoniale, quando non attenga a divieti posti dalla legge, determina una mera irregolarità e non una nullità o inutilizzabilità, non risolvendosi nella violazione del diritto di difesa e non potendo quindi essere ricondotta in alcuna delle previsioni di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p.. Le dichiarazioni testimoniali, assunte non secondo le previsioni di cui all'art. 498 c.p.p., ma con modalità diverse, in mancanza di una norma specifica che ne sanzioni la nullità sono quindi valide e pienamente utilizzabili ai fini della decisione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1, 11.6.1992 n,6922; Cass. pen. sez. 5 n. 36061 del 19.6.2007). È necessario, però, che sia assicurato il diritto della difesa di interloquire, ponendo domande al teste, in modo che venga salvaguardato il principio del contraddittorio. Tanto premesso, non risulta che vi sia stata violazione del diritto di difesa, avendo questa avuto la possibilità (tramite il GIP) di procedere, a sua volta, al contro esame e, comunque, di sviluppare i rilievi necessari in ordine alle ritenute difformità. Nè peraltro risulta (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non è stato allegato alcunché in proposito) che contro la lamentata modalità di svolgimento dell'esame sia stata sollevata alcuna obiezione od eccezione. Implicitamente quindi le parti concordarono sulla stessa. Quanto alla utilizzabilità, ha rilevato la Corte che già il Tribunale, pur avendo acquisito il verbale (evidentemente non "frazionabile") delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, con l'ordinanza 15.9.2000 precisava che esse erano utilizzabili, per quanto riguardava il Ca. e L. , "nella parte in cui vi erano difformità con quanto dichiarato in sede di incidente probatorio", e, per I. , "nella loro totalità, atteso che questi aveva completamente ritrattato".
3.1.3) In ordine alle individuazioni fotografiche, i giudici di merito hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in sede di incidente probatorio si può procedere anche all'individuazione fotografica, la cui forza dimostrativa non sta, come per la ricognizione formale, nell'atto in sè, ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto - espressione del libero convincimento del giudice - che possono concernere il soggetto dichiarante, le circostanze dell'osservazione, la stessa fotografia o altri elementi rilevanti" (Cass. sez. 1, 2.7.2008 n. 32436). Altra cosa, ovviamente, è la "valutazione" della individuazione fotografica. Evidentemente, senza per questo equiparare un atto istruttorio di indagine con uno qualificato come la ricognizione, i giudici di merito, spiegandone le ragioni con motivazione adeguata (censurabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), possono ritenere inattendibili le ricognizioni e non l'individuazione fotografica. Anche perché "il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione..." (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 16204).
3.1.4) La nullità dell'incidente probatorio viene prospettata sotto un duplice profilo.
3.1.4.1) Sotto un primo profilo si assume che sarebbero state violate le cautele e le prescrizioni previste dalla Carta di Noto. Questa Corte ha costantemente affermato che "in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, le cautele prescritte dalla cosiddetta Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione di detti soggetti, presentano carattere non tassativo, sicché l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta nullità dell'esame stesso" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6464 del 14.12.2007). Si tratta, invero, di semplici suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come, del resto, si legge nella premessa della Carta medesima (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 20568 del 10.4.2008). Di per sè, quindi, la mancata osservanza non determina automaticamente la inattendibilità delle dichiarazioni del minore e tantomeno la nullità dell'esame o la sua inutilizzabilità. Opinare diversamente significherebbe introdurre una ipotesi ulteriore (non prevista da alcuna norma) di nullità o inutilizzabilità. La inattendibilità del minore sulla base della mancata osservanza del protocollo della Carta è, conseguentemente, affermazione astratta, priva di validità logico-giuridica. È necessario, quindi, indicare gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei minori nonostante la mancata osservanza di quel protocollo.
3.1.4.2) Sotto altro profilo, si assume che la situazione di palese incompatibilità in cui versava la dr.ssa Ch. , la quale, essendo stata consulente del P.M., non poteva essere nominata dal GIP, renderebbe nullo l'incidente probatorio.
L'art. 222 c.p.p. richiamato nei motivi di ricorso prevede che non possa prestare l'ufficio di perito, a pena di nullità, tra l'altro, chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in procedimento connesso. L'incompatibilità quindi, come risulta chiaramente dalla norma, riguarda l'ufficio di perito, vale a dire chi è chiamato, come recita l'art. 220, comma 1, a "svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche". La dr.ssa Ch. , in sede di incidente probatorio, non svolse in alcun modo l'ufficio di perito (a prescindere dal dato formale risultante dal decreto di fissazione dell'incidente probatorio), non avendo espresso o effettuato valutazioni di carattere tecnico-scientifico ed essendosi limitata, come correttamente ha rilevato la Corte territoriale, "ad una mera attività di assistenza ed osservazione ai sensi dell'art.498 c.p.p., comma 4". Tale norma significativamente prevede che il giudice possa avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Siffatta "equiparazione" conferma definitivamente che l'attività svolta non è, in alcun modo, riconducibile allo svolgimento dell'ufficio di perito. La giurisprudenza di questa Corte ha perfino escluso che sussista incompatibilità ad assumere l'ufficio di perito per chi abbia svolto "l'attività di trascrizione delle intercettazioni disciplinata dall'art. 268 c.p.p., comma 7, atteso che il rinvio contenuto in tale norma alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie non comporta l'equiparazione del trascrittore al perito, dovendo il primo - a differenza del secondo, chiamato ad esprimere un giudizio tecnico- porre in essere soltanto una "operazione tecnica", non implicante alcun contributo tecnico- scientifico e connessa esclusivamente a finalità di tipo ricognitivo" (cfr. Cass. pen. sez. 1, n. 26700 del 26.3.2009). 3.1.5) Il motivo con cui si eccepisce la violazione di legge in relazione alla mancata disponibilità delle cassette (affinché la difesa potesse trascriverne il contenuto) è generico, non precisandosi neppure se vi sia stata espressa richiesta in tal senso e se la richiesta medesima sia stata rigettata.
3.1.6) In ordine alla denunciata omessa assunzione della testimonianza della ispettrice Mo. , non c'è dubbio che in un sistema processuale come quello vigente, caratterizzato dalla dialettica delle parti, alle quali compete l'onere di allegare le prove a sostegno delle rispettive richieste, il giudice debba limitarsi a valutare soprattutto la pertinenza della prova al thema decidendum. Ogni diversa valutazione, collegata alla attendibilità della prova e quindi al "risultato" della stesso, esula dai poteri del giudice (l'art. 190 prevede invero che le prove sono ammesse a richiesta di parte) e finirebbe per espropriare le parti del diritto alla prova.
Tale diritto alla prova non è, però, "assoluto", ponendo lo stesso legislatore dei limiti: il giudice è tenuto infatti ad escludere le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti (art. 190 c.p.p., comma 1). Tali principi sono stati reiteratamente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "il diritto all'ammissione della prova indicata a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico, che l'art. 495 c.p.p., comma 2 riconosce all'imputato incontra limiti precisi nell'ordinamento processuale, secondo il disposto degli artt. 188,189 e 190 c.p.p. e, pertanto, deve armonizzarsi con il potere-dovere, attribuito al giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, ancorché definita decisiva dalla parte, onde escludere quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti" (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 2350 del 21.12.2004). Nei motivi di ricorso non risulta specificato il motivo per cui la prova, benché ammessa, non sia stata poi assunta: se vi sia stata una revoca espressa (in tal caso andava impugnata l'ordinanza di revoca) oppure se la predetta non sia stata citata. In questa seconda ipotesi non c'è dubbio che non possa parlarsi di decadenza del diritto alla prova non essendo questa prevista da alcuna norma processuale (l'art. 173 c.p.p. stabilisce che i termini si considerano a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge); in tal senso del resto è orientata la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 5 n. 41340 del 23.11.2006). La mancata citazione dei testi ammessi e quindi il mancato adempimento dell'onere incombente sulla parte non può, però, essere privo di conseguenze, altrimenti si farebbe dipendere la celebrazione del processo dagli adempimenti più o meno tempestivi di una delle parti. L'inerzia non può che essere interpretata come rinuncia implicita alla prova ancorché ammessa. L'esame dei testi addotti si configura, invero, come mezzo di prova rimesso alla disponibilità della parte, per cui, qualora detto esame sia stato richiesto ed ammesso, essa deve manifestare il suo interesse alla effettiva assunzione dello stesso, provvedendo alla citazione ed opponendosi eventualmente alla chiusura del dibattimento. È pacifico, infatti, che non produce alcuna nullità la mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi, quando non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale da parte di chi li aveva richiesti (dovendosi ritenere che vi abbia rinunciato implicitamente), ne' opposizione delle altre parti processuali (cfr. Cass. sez. 1, n. 9628 del 3.7.1998 - Dose e, di recente, Cass. sez. 3 n. 9135 del 24.1.2008 - Fontolan).
Il diritto alla prova, previsto dall'art. 190 c.p.p., nel vigente sistema processuale caratterizzato dalla dialettica e dall'impulso delle parti, implica anche il principio di disponibilità della prova medesima. In presenza, pertanto, di un comportamento concludente di rinuncia alla prova ammessa non è necessario neppure un provvedimento formale di revoca.
3.2) In ordine a tutti gli altri motivi, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è opportuno ricordare che, come ribadito costantemente da questa Corte, pur dopo la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per AS) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6, 15 marzo 2006, ric. Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6, 15 marzo 2006, ric. Casula). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cfr. Cass. sez. 1, n. 42369/2006). Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza d'appello si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha puntualmente indicato le risultanze probatorie da cui emerge la responsabilità di ciascuno degli imputati.
3.2.1) Quanto alla valutazione del materiale probatorio, già i giudici del Tribunale, in modo correttamente argomentato, avevano escluso che vi fosse stato "contagio" o "interferenze"; avevano, altresì, evidenziato la piena credibilità dei minori ed individuato i riscontri precisi alle loro dichiarazioni (pag. 44 e ss. sent. Trib.). La Corte territoriale, nel disattendere tutti i rilievi difensivi, con motivazione approfondita, coerente ed immune da vizi logici, ha ulteriormente spiegato le ragioni per cui erano da escludere condizionamenti esterni ed ha evidenziato, anzi, che dal dibattimento era emerso che L. , I. e Ca. , prima di essere ascoltati dal GIP, avevano subito pressioni, minacce ed anche violenze fisiche, per cui il mutato atteggiamento da essi tenuto nel corso dell'incidente probatorio (che aveva determinato, come si è visto, le contestazioni e, quindi, l'acquisizione delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni medesime) era indiscutibilmente riconducibile alle "pressioni" subite. Ha sottolineato, inoltre, come le dichiarazioni pienamente credibili dei minori, rese nella fase delle indagini preliminari, avessero trovato numerose conferme esterne negli accertamenti dei Carabinieri ed in quanto dichiarato dalle insegnanti prima ancora che i minori venissero esaminati dai Carabinieri (par. 8 motiv.).
Ha, infine, concordato con il Tribunale nel ricorso al principio della scindibilità della testimonianza (richiamando in proposito la massima della sentenza di questa Corte sez. 3, n. 40170 del 26.9.2006), che aveva portato ad una pronuncia di condanna solo quando le dichiarazioni delle parti offese fossero supportate da plurimi elementi di riscontro. Tale linea "garantista" aveva indotto il Tribunale ad assolvere coloro che, pur indicati come partecipanti alle feste, non fossero stati identificati con certezza. Il che,ovviamente,non incide minimamente sulla complessiva attendibilità dei minori, ne' determina una presunta ingiustificata disparità di trattamento. Con motivazione altrettanto puntuale ed immune da vizi logici, come tale immune da censure (i ricorrenti sostanzialmente propongono una diversa ed a loro più favorevole "lettura" delle risultanze processuali), i giudici di merito hanno individuato tutti gli elementi che inducevano a ritenere, senza ombra di dubbio, la partecipazione dei singoli imputati alle condotte loro contestate ed alla rilevanza penale delle stesse sotto il profilo del reato di cui all'art. 600 ter c.p.. 3.2.1.1) D.M. , a prescindere dagli atti di ricognizione e dai riconoscimenti fotografici, era stato individuato come sicuro partecipante alle feste attraverso un particolare ("denti cariati ed alito puzzolente") riferito fin dal primo momento da tutti i minori. Secondo la Corte territoriale, non possono esservi dubbi sul fatto che la persona indicata come "G. " si identificasse proprio nel D. . Ha argomentato, poi, la Corte in ordine alla infondatezza degli assunti difensivi anche in relazione al capo b), in quanto l'assoluzione della m. (perché il riconoscimento della stessa non era affidabile) non incideva sulla responsabilità del prevenuto (per tale capo è maturata come si vedrà in seguito, la prescrizione) ed al capo a), in ordine al quale ha osservato che le dichiarazioni di L. e I. rese in sede di indagini e valutabili come fonti di prova, per le ragioni più volte esposte, erano particolarmente attendibili e si riscontravano a vicenda, (cfr. par. 9 sent.).
3.2.1.2) In relazione alla T. la Corte di merito ha argomentato in modo preciso in ordine alla certezza della sua identificazione ed ha spiegato anche i motivi della ritrattazione, in sede di incidente probatorio, di I. , nonché l'apparente difformità delle dichiarazioni del L. . La partecipazione della T. alle feste emergeva dalle dichiarazioni plurime dei minori (in particolare di I. e L. ) che trovavano, peraltro, un preciso indiscutibile riscontro nel rinvenimento nell'abitazione dell'imputata di una videocassetta, con scene di sesso tra un uomo ed un cane (simili a quelle visionate dai minori durante le feste). Ha rilevato poi la Corte, correttamente, che la partecipazione della prevenuta alle feste comportava la responsabilità della medesima, quanto meno a titolo di concorso, in ordine ai rati ascritti, avendo essa fornito un contributo ("prestandosi a partecipare a giochi che avevano lo scopo di acquisire la fiducia e la simpatia dei bambini") causalmente apprezzabile.
3.2.1.3) La partecipazione della R. alle feste emergeva dalle dichiarazioni dei minori. Ha evidenziato, inoltre, la Corte che tale partecipazione era inequivocabilmente confermata dalla frase riferita dal Ca. in merito all'invito scherzoso rivolto dalla donna agli altri partecipi a non coinvolgere il bambino e dal rinvenimento nella sua abitazione di videocassette pornografiche (circostanza quest'ultima, di per sè neutra, ma "che calata nel contesto in discorso contribuisce a lumeggiare la personalità dell'imputata"). Indubbio, poi, era il suo contributo causale alla realizzazione dei reati contestati in quanto la sua condotta (ballava ed assumeva pose provocanti) era "strumentale alla creazione di un clima di euforia ed allegria a sua volta finalizzato a riprenderei minori in atteggiamenti sessualmente espliciti".
3.2.1.4) In ordine alla posizione del C. hanno rilevato i giudici di merito che il predetto era stato riconosciuto come uno dei partecipanti ai "festini" da L. , personalmente, e da Ca. , in foto. L'esito negativo della ricognizione di I. era, poi, spiegabile con l'atteggiamento di totale chiusura assunto dal predetto nel corso dell'incidente probatorio.
3.2.1.5) Quanto a B. ed I. , la Corte, dopo aver evidenziato la piena attendibilità delle dichiarazioni dei minori nella fase delle indagini preliminari e la inattendibilità, invece, di quelle rese, in particolare da I. , durante l'incidente probatorio, proprio perché le pressioni, le violenze e le minacce ai loro danni sono emerse da quanto riferito non solo dalla M. , ma anche dalla Q. , dalla In. e dalla Ce. ", ha spiegato le ragioni per cui non poteva darsi credito alle dichiarazioni rese dal minore Do.Gj. , valorizzate invece dal difensore. Ha sottolineato, infine, nel rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado, che nell'atto di appello venivano isolate singole circostanze a favore degli imputati, che non erano però idonee a superare o a smentire tutti gli altri elementi valorizzati dal Tribunale. 3.3) In relazione ai rilievi sulla non configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter c.p., commi 1 e 2 per insussistenza dei presupposti (in particolare, ricorso e memoria T. ), va ricordato che tale reato "è integrato quando la condotta dell'agente che sfrutta il minore per fini pornografici abbia un consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto" (cfr. Cass. sez. un. n. 13/2000). La nozione di sfruttamento utilizzata dalla norma non va intesa in senso necessariamente economico, ma comprendendo qualsiasi conseguimento di frutto o utile. Nella sentenza sopraindicata le sezioni unite, pur con riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti (e quindi prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 38 del 2006), hanno precisato, invero, che "sfruttare i minori per le finalità indicate nell'art. 600 ter c.p., significa impiegarli come mezzo anziché rispettarli come fine e come valore in sè: significa insomma offendere la loro personalità, soprattutto nell'aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata". È estranea, pertanto, alla condotta descritta nella fattispecie la non episodicità della condotta o l'esistenza di una struttura organizzativa o il fine di lucro.
Precisavano inoltre le sezioni unite, con la sentenza sopra indicata, che il legislatore ha voluto predisporre "una tutela anticipata e complementare a quella della libertà sessuale, condotte prodromiche che mettono a repentaglio lo sviluppo del minore, mercificando il suo corpo ed immettendolo nel circuito della pedofilia". In base a questa impostazione, concludevano che, per il perfezionamento della fattispecie, necessita che la condotta dell'agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto;
la norma mira ad impedire la visione del minore ad una cerchia indeterminata di pedofili e, di conseguenza, non configura la ipotesi di reato la produzione pornografica destinata a restare nella sfera strettamente privata dello autore. Il ricordato pericolo, prosegue la sentenza delle Sezioni Unite, sul piano probatorio deve essere accertato dal Giudice di merito facendo ricorso ad elementi sintomatici della condotta idonei a significare come la produzione dei materiale non sia finalizzata ad un appagamento personale, ma a circolare all'esterno. La Corte territoriale ha evidenziato che il mancato rinvenimento di cassette o riproduzioni realizzate nel corso delle feste non comportava la insussistenza dell'ipotesi accusatoria. Era emerso, infatti, dalle dichiarazioni, rese anche in sede di incidente probatorio, di Ca. e L. che durante le feste venivano realizzate delle riprese filmate e dalle dichiarazioni di I. (sia nel novembre 1999 che nel febbraio 2000) che le cassette realizzate venivano vendute e tra gli acquirenti vi era anche suo zio. A tali dichiarazioni facevano riscontro considerazioni di carattere logico, essendo lo scopo principale delle feste, dove i minori venivano attirati con dazioni di denaro, proprio la produzione di materiale pornografico da far circolare all'esterno.
L'apparato argomentativo sul punto è, quindi, congruo, logico, corretto e, pertanto, insindacabile in questa sede. 3.4) Il reato di cui all'art. 600 quinquies ascritto al solo ricorrente D. (il C. è stato mandato assolto da tale reato già in primo grado "per non aver commesso il fatto, pag. 93-94 sent.Trib.) è prescritto fin dall' 8.8.2008 e, quindi, prima della sentenza impugnata (emessa il 20.7.2009). Il termine massimo di prescrizione, tenuto conto anche della interruzione ex art. 160 c.p., di anni 7 e mesi 6, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione dal 21.11.2003 all'11.3.2004, dal 13.12.2007 al 12.10.2008, e dal 19.5.2009 all'8.6.2009, per complessivi anni 1, mesi 2 e giorni 7, è maturato appunto in data 8.8.2008, essendo stato il reato commesso, secondo la contestazione, fino al dicembre 1999.
La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione comporta la eliminazione della pena inflitta al D. , quale aumento per la continuazione per detto reato, senza necessità di rinvio. Tenuto conto del calcolo effettuato dai giudici di merito e delle pene edittali previste per l'altro reato ritenuto in continuazione, la pena da eliminare va determinata in mesi 3 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 609 quinquies c.p. ascritto a D.M. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso del D. , rigetta i ricorsi di R.S. , T.E.
, B.A. , I.G. e C.A. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010